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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 05/02/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IMPERIA Sezione Civile
riunito in Camera di ConSIlio, composto dai Magistrati:
dott. Eduardo Bracco - presidente rel. dott. RE Canciani - giudice dott. Fabio Favalli - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1515/2024 V.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su accordo delle parti
TRA
, nata a [...] il [...], codice Parte_1
fiscale C.F._1
E
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_2
C.F._2
Entrambi elett.te dom.ti presso lo studio del difensore Avv. CONIO GIOVANNI del Foro di Imperia.
1 Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso in maniera conforme, come da dispositivo.
Il P.M. ha chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
Motivi della decisione
I coniugi in epigrafe:
• hanno contratto matrimonio a IMPERIA in data 21/03/2015;
• hanno avuto e RE, entrambi minorenni. Parte_3
Hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni concordate, che vengono riportate in dispositivo ed omologate perché non sono contrarie a norme imperative e sono rispondenti all'interesse dei figli, sotto i profili sia del mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sia delle condizioni economiche, essendo idonee a garantirne un adeguato mantenimento.
Sussistono dunque i presupposti di legge per accogliere la domanda, atteso che la concorde volontà delle parti di separarsi e l'esito negativo del tentativo di conciliazione dimostrano chiaramente che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non sia suscettibile di ricostituzione.
Stante l'accordo tra le parti, le spese processuali vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, definitivamente provvedendo, pronuncia la separazione personale dei coniugi e , (matrimonio contratto a Parte_1 Parte_2
IMPERIA il 21/03/2015, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune anno 2015, parte 2, serie C, atto n. 28), alle seguenti concordate condizioni, che vengono quindi omologate:
1. nella casa coniugale, sita in Cipressa Salita Garibaldi n 6, rimane la moglie, con tutti i mobili che l'arredano; il marito potrà ritirare i propri oggetti ed effetti personali entro il 1.12.2024;
2. il SI. rimarrà intestatario del mutuo sulla casa familiare e provvederà al Parte_2
pagamento per intero dello stesso;
rimarrà, altresì, intestatario e saranno a suo carico: le spese, i costi e le bollette della fornitura di energia elettrica relativa alla suddetta casa. La
2 SI.ra si intesterà la fornitura dell'acqua e la e provvederà ai conseguenti Pt_1 CP_1
pagamenti;
2. i coniugi prestano reciproco assenso al rilascio del passaporto e/o equipollente documento valido per l'espatrio, mentre i figli saranno dotati di autonomo documento valido per l'espatrio per il rilascio del quale le parti prestano reciproco assenso;
3. i figli minori e RE saranno affidati congiuntamente ad entrambi i Parte_3
genitori e collocati presso la madre, dove attualmente vivono stabilmente. Le decisioni di maggiore interesse, relative alla scuola, alla salute, all'indirizzo religioso ed alle attività sportive e ricreative saranno assunte congiuntamente dai genitori, previo espresso accordo e nel rispetto delle capacità, inclinazioni personali ed aspirazione dei figli. Le questioni attinenti alla ordinaria gestione competeranno al genitore che avrà di volta in volta con sé i minori;
4. Il padre vedrà e terrà con sè i bambini:
- tutti i venerdì, dal pomeriggio in periodo scolastico e dal mattino negli altri periodi, tenendoli con sè per il pernottamento, riportandoli, a fine settimana alterni, o il sabato mattina o la domenica alle ore 20.30;
- tutti i martedì, dal pomeriggio in periodo scolastico e dal mattino negli altri periodi, sino alle 20.30;
- nel mese di Agosto 15 giorni che potranno essere anche consecutivi. Nel mese di luglio e RE trascorreranno 15 giorni, che potranno essere anche consecutivi, con la Parte_3
mamma. i genitori si comunicheranno reciprocamente questi periodi entro il 30 giugno;
- una settimana nel periodo Natalizio, ad anni alterni, o dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal
30 dicembre al 6 gennaio. Nel 2024 li terrà la settimana che comprende il 31 dicembre ed il
1 gennaio;
- 3 giorni a Pasqua, ad anni alterni dal venerdì Santo alla domenica di Pasqua o dal lunedì di
Pasquetta al mercoledì successivo. Nel 2025 li terrà i tre giorni che comprendono la Pasqua;
5) Il Sig. corrisponderà alla moglie, entro il 15 di ogni mese, la somma di Euro Parte_2
250,00 mensili per il mantenimento dei due figli minori, € 125 per ed € 125 per Parte_3
RE, somma che sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT e dovrà essere corrisposta sino all'autosufficienza economica dei figli. Il SI. corrisponderà, Parte_2 inoltre, alla SI.ra il 50% dell'importo dell'assegno unico da lui percepito per intero Pt_1
e ciò sino a che il 50% non verrà percepito direttamente dalla SI.ra ; Pt_1
6) Le spese straordinarie per i due figli saranno ripartite al 50% tra i coniugi in quanto non coperte da l'assegno periodico di mantenimento e così vengono individuate:
3 - spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante b)Cure dentistiche presso strutture pubbliche c) trattamenti sanitari non erogate dal servizio sanitario nazionale;
d) ticket sanitari;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) Cure dentistiche ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal servizio sanitario nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico. c) buoni pasto;
d) attività sportive, musicali e linguistiche eserciate in ambito scolastico.
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche imposte da istituti private;
b) gite scolastiche con pernottamento;
- spese extra scolastiche che richiedono il preventivo accordo: attività sportive e pertinenti attrezzature. Il padre sosterrà al 100% le spese delle attrezzature e del corso di motocross frequentato da RE.
- spese di capi di vestiario e scarpe, preventivamente concordato.
Il genitore che avrà anticipato delle spese per cui non è richiesto il preventive accordo, per ottenere il rimborso della sua quota, dovrà documentare la spesa all'altro genitore Non saranno rimborsabili le spese che richiedono il preventivo accordo effettuate in assenza di una richiesta scritta all'altro genitore, anche tramite messaggio whatsapp;
l'altro genitore dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro 5 giorni, in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta''
7) l'autovettura Astra, targata FA611YV, di proprietà del marito resta alla SI.ra , Pt_1
verrà effettuato il passaggio di proprietà entro il 31.12.2024, per il che il SI. Parte_2 presta già sin d'ora il consenso a future ed eventuali passaggi di proprietà verso terzi;
le moto
Kawasaki ( targa EZ02674) e KTM (targata BJ96265) e l'auto citroen targata DC041ZP di proprietà di restano a quest'ultimo , per il che la SI.ra presta già Parte_2 Pt_1 sin d'ora il consenso a future ed eventali passaggi di proprietà verso terzi;
8) i coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento e/o alimentare, dichiarandosi economicamente autosufficienti e danno atto di aver, prima d'ora, proceduto alla definitiva regolamentazione dei restanti interessi economici, alla suddivisione degli effetti personali e di quant'altro fosse pertinente al precedente regime coniugale e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro.
Compensa le spese processuali.
4 Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di IMPERIA, ove venne trascritto il matrimonio, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Con separata ordinanza si dispone per il prosieguo del giudizio, relativamente alla domanda di divorzio.
Imperia, deciso il 05/02/2025.
Il Presidente dott. Eduardo Bracco
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