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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/12/2025, n. 9865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9865 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 21483/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice relatore
Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 09/06/2025 da
1) , nata a [...] il [...], cittadina italiana C.F. Parte_1
, residente a [...], con gli Avv.ti Clelia De C.F._1
CE e LE NI, presso i quali ha eletto domicilio telematico;
e
2) , nato a [...] il giorno 11 aprile 1979, cittadino italiano C.F. Parte_2
residente a [...], con l'Avv. Simona Rugiano, C.F._2 presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il giorno 19 ottobre 2013 (atto n.0014 - registro 03 – parte 2 - serie A – anno 2014);
In separazione dei beni.
FATTO
Il Sig. , con ricorso ex art. 473-bis 12 cpc, personalmente sottoscritto e Parte_2 depositato in data 9 giugno 2025, premesso di aver sposato la Sig.ra e di non Parte_1 avere figli, ha chiesto la dichiarazione di separazione personale e, decorsi i termini di legge, quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si costituiva la Sig.ra aderendo alle domande principali di separazione Parte_1
e divorzio e chiedendo un termine per il rilascio della casa coniugale, di proprietà del padre del Sig.
. Parte_2
All'udienza del 13 novembre 2025, le parti hanno raggiunto un accordo complessivo, chiedendo la conversione del rito.
Il 2 dicembre 2025, nel termine assegnato dal Giudice Delegato, le parti hanno depositato le note congiunte di trattazione dell'udienza cartolare, dove i coniugi, sopra indicati, hanno confermato e sottoscritto personalmente gli accordi raggiunti all'udienza in data 13 novembre 2025 e, fornito indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle seguenti concordate condizioni:
1) La Sig.ra con l'aiuto del Sig. , trasporterà, entro il 31 dicembre 2025, Pt_1 Parte_2 dall'abitazione di Cunardo, di proprietà della famiglia , alla casa coniugale, pure di Parte_2 proprietà della famiglia , i propri effetti personali, oltre ad alcuni oggetti quali, a Parte_2 titolo esemplificativo, collezione UN (o componenti); libri propri;
gli elettrodomestici da cucina/pasticceria, quali le planetarie;
i frullatori;
le impastatrici;
i frullini ecc.; portaoggetti
ES.
2) La Sig.ra lascerà la casa coniugale entro il 31 gennaio 2026, asportando entro lo Pt_1 stesso termine, tutti i propri effetti personali, oltre ad alcuni oggetti quali, a titolo esemplificativo, collezione UN (o componenti); libri propri;
gli elettrodomestici da cucina/pasticceria, quali le planetarie;
i frullatori;
le impastatrici;
i frullini ecc.; portaoggetti
ES (si intende sia quelli che erano nella casa di Cunardo e trasportati nella casa coniugale che quelli già presenti nella casa coniugale alla data del trasloco dei precedenti).
3) L'autovettura Suzuki Ignis targata GC 440 RD, intestata al Sig. ma in parte pagata Parte_2 dalla Sig.ra rimarrà nella esclusiva disponibilità del Sig. a fronte del Pt_1 Parte_2 pagamento, in favore della Sig.ra della somma complessiva di €. 10.500,00 Pt_1
(diecimilacinquecento/00) che verrà così corrisposta:
. €. 3.000,00 (tremila/00) entro il 30 novembre 2025 con consegna dell'autovettura, chiavi e libretto di circolazione (le parti si danno reciprocamente atto, e con la sottoscrizione delle presenti note lo confermano, che questo primo versamento e la consegna dell'autovettura sono già avvenuti);
. €. 3.000,00 (tremila/00) entro il 31 dicembre 2025, contestualmente alla liberazione della casa di Cunardo dagli effetti personali e oggetti di cui al punto1) con consegna delle chiavi in possesso della Sig.ra Le parti convengono che, indicativamente, si recheranno Pt_1 presso la casa di Cunardo il giorno 8 dicembre 2025;
. la rimante somma di €. 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) entro il 31 gennaio 2026, contestualmente alla liberazione della casa coniugale.
4) Per ogni giorno di ritardo nella liberazione degli immobili rispetto al termine ultimo (quindi dopo il 31 dicembre 2025 per l'abitazione di Cunardo e dopo il 31 gennaio 2026 per la casa coniugale) la Sig.ra verserà al Sig. una penale di €. 50,00 (cinquanta/00) al Pt_1 Parte_2 giorno che sarà detratta dalle somme sopra concordate e di cui al punto precedente. Tale penale non sarà dovuta nel caso in cui il ritardo del rilascio dipendesse dal fatto che il Sig.
non ha la disponibilità della somma da corrispondere contestualmente. Parte_2
5) Le parti dichiarano di essere autonomi economicamente e di non avere alcuna pendenza economica e/o patrimoniale.
6) Spese legali compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
1)Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il giorno 19
[...] ottobre 2013 (atto n.0014 - registro 03 – parte 2 - serie A – anno 2014);
2)Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3)Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4)Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5)Compensa tra le parti le spese di procedura;
6)Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
7)Rimette la causa sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza.
Così deciso in Milano, il 03/12/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice relatore
Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 09/06/2025 da
1) , nata a [...] il [...], cittadina italiana C.F. Parte_1
, residente a [...], con gli Avv.ti Clelia De C.F._1
CE e LE NI, presso i quali ha eletto domicilio telematico;
e
2) , nato a [...] il giorno 11 aprile 1979, cittadino italiano C.F. Parte_2
residente a [...], con l'Avv. Simona Rugiano, C.F._2 presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il giorno 19 ottobre 2013 (atto n.0014 - registro 03 – parte 2 - serie A – anno 2014);
In separazione dei beni.
FATTO
Il Sig. , con ricorso ex art. 473-bis 12 cpc, personalmente sottoscritto e Parte_2 depositato in data 9 giugno 2025, premesso di aver sposato la Sig.ra e di non Parte_1 avere figli, ha chiesto la dichiarazione di separazione personale e, decorsi i termini di legge, quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si costituiva la Sig.ra aderendo alle domande principali di separazione Parte_1
e divorzio e chiedendo un termine per il rilascio della casa coniugale, di proprietà del padre del Sig.
. Parte_2
All'udienza del 13 novembre 2025, le parti hanno raggiunto un accordo complessivo, chiedendo la conversione del rito.
Il 2 dicembre 2025, nel termine assegnato dal Giudice Delegato, le parti hanno depositato le note congiunte di trattazione dell'udienza cartolare, dove i coniugi, sopra indicati, hanno confermato e sottoscritto personalmente gli accordi raggiunti all'udienza in data 13 novembre 2025 e, fornito indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle seguenti concordate condizioni:
1) La Sig.ra con l'aiuto del Sig. , trasporterà, entro il 31 dicembre 2025, Pt_1 Parte_2 dall'abitazione di Cunardo, di proprietà della famiglia , alla casa coniugale, pure di Parte_2 proprietà della famiglia , i propri effetti personali, oltre ad alcuni oggetti quali, a Parte_2 titolo esemplificativo, collezione UN (o componenti); libri propri;
gli elettrodomestici da cucina/pasticceria, quali le planetarie;
i frullatori;
le impastatrici;
i frullini ecc.; portaoggetti
ES.
2) La Sig.ra lascerà la casa coniugale entro il 31 gennaio 2026, asportando entro lo Pt_1 stesso termine, tutti i propri effetti personali, oltre ad alcuni oggetti quali, a titolo esemplificativo, collezione UN (o componenti); libri propri;
gli elettrodomestici da cucina/pasticceria, quali le planetarie;
i frullatori;
le impastatrici;
i frullini ecc.; portaoggetti
ES (si intende sia quelli che erano nella casa di Cunardo e trasportati nella casa coniugale che quelli già presenti nella casa coniugale alla data del trasloco dei precedenti).
3) L'autovettura Suzuki Ignis targata GC 440 RD, intestata al Sig. ma in parte pagata Parte_2 dalla Sig.ra rimarrà nella esclusiva disponibilità del Sig. a fronte del Pt_1 Parte_2 pagamento, in favore della Sig.ra della somma complessiva di €. 10.500,00 Pt_1
(diecimilacinquecento/00) che verrà così corrisposta:
. €. 3.000,00 (tremila/00) entro il 30 novembre 2025 con consegna dell'autovettura, chiavi e libretto di circolazione (le parti si danno reciprocamente atto, e con la sottoscrizione delle presenti note lo confermano, che questo primo versamento e la consegna dell'autovettura sono già avvenuti);
. €. 3.000,00 (tremila/00) entro il 31 dicembre 2025, contestualmente alla liberazione della casa di Cunardo dagli effetti personali e oggetti di cui al punto1) con consegna delle chiavi in possesso della Sig.ra Le parti convengono che, indicativamente, si recheranno Pt_1 presso la casa di Cunardo il giorno 8 dicembre 2025;
. la rimante somma di €. 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) entro il 31 gennaio 2026, contestualmente alla liberazione della casa coniugale.
4) Per ogni giorno di ritardo nella liberazione degli immobili rispetto al termine ultimo (quindi dopo il 31 dicembre 2025 per l'abitazione di Cunardo e dopo il 31 gennaio 2026 per la casa coniugale) la Sig.ra verserà al Sig. una penale di €. 50,00 (cinquanta/00) al Pt_1 Parte_2 giorno che sarà detratta dalle somme sopra concordate e di cui al punto precedente. Tale penale non sarà dovuta nel caso in cui il ritardo del rilascio dipendesse dal fatto che il Sig.
non ha la disponibilità della somma da corrispondere contestualmente. Parte_2
5) Le parti dichiarano di essere autonomi economicamente e di non avere alcuna pendenza economica e/o patrimoniale.
6) Spese legali compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
1)Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il giorno 19
[...] ottobre 2013 (atto n.0014 - registro 03 – parte 2 - serie A – anno 2014);
2)Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3)Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4)Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5)Compensa tra le parti le spese di procedura;
6)Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
7)Rimette la causa sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza.
Così deciso in Milano, il 03/12/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG