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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 06/11/2025, n. 949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 949 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, composta dai magistrati:
dott. Vito COLUCCI Presidente
dr.ssa M. Assunta NICCOLI Consigliere relatore dr.ssa Marcella PIZZILLO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di riassunzione iscritto al n. 917 del ruolo generale dell'anno 2024
T R A
(P.IVA: ) con sede in Nocera Inferiore Parte_1 P.IVA_1
(SA) Via Napoli n. 19 in persona del liquidatore geom. e Controparte_1
con sede in Nocera Inferiore (SA) Via Napoli n. 19 (P.IVA: Controparte_2
- R.E.A. n. 281568), in persona del suo amministratore unico geom. P.IVA_2
, la prima quale scissa e la seconda quale beneficiata giusta atto di Controparte_1
scissione parziale proporzionale del 21/10/2020 in Notar da Rep. Persona_1 Per_2
N° 160772 Racc. N° 44594 Reg.to alla Agenzia Entrate di Salerno DP il 30/10/2020 al
1 n. 29137 Serie 1T e Trascritto alla Agenzia del Territorio di Salerno il 02/11/2020 ai n.ri
34969/27175
rappr.te e difese dall'avv. Dario D'SI in virtù di mandato in calce all'atto di riassunzione
ATTRICI IN RIASSUNZIONE
E
(P.I.V.A. , in persona del suo legale rappr.te p.t., Controparte_3 P.IVA_3
con sede legale in Conegliano (TV), alla via Alfieri n. 1 e la sua cessionaria
[...]
(P.I.V.A. ) in persona del suo legale rappr.te p.t, con sede CP_4 P.IVA_4
legale in Milano, Bastioni di Porta Nuova n.19
rappresentate e difese con separati atti dall'avv. Valerio Iorio in virtù di rispettive procure notarili
(P.I.V.A: ) in persona del suo legale Controparte_5 P.IVA_5
rappr.te p.t., con sede legale in Milano, al Viale Brenta 18/B
BANCA NAZIONALE P.I.V.A.: ), in persona del Controparte_6 P.IVA_6
legale rappresentante p.t., con sede legale in Roma (RM), alla via Altiero Spinelli n°30
(C.F.: ), in persona del Controparte_7 P.IVA_7
legale rappresentante p.t., con sede in Siena (SI), alla Piazza Salimbeni n° 3
(P.I.V.A. ), in persona del suo legale rappr.te Controparte_8 P.IVA_8
p.t., con sede legale in Torino, alla Piazza San Carlo n. 156
P.I.V.A.: ), in persona del legale rappresentante p.t., con sede CP_9 P.IVA_9
legale in Pagani (SA) alla via Caduti di Superga, 18
(P.I.V.A.: in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_10 P.IVA_10
già con sede in Sarno (SA), alla ora con sede in Nocera Controparte_11
Inferiore alla Piazza Trieste e Trento n° 13 presso Studio UL
2 AVV. (C.F.: ) con studio in Nocera Superiore CP_12 C.F._1
(SA) alla via Nazionale 92
(C.F.: ) domiciliata in Controparte_13 C.F._2
Nocera Inferiore alla via Famiglia Pietro Lamberti 3
AVV. (C.F.: residente in [...]alla Controparte_14 C.F._3
via Pietro Kandler n° 13
tutti contumaci
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
avente ad OGGETTO: Riassunzione ai sensi dell'art. 392 cpc a seguito dell'ordinanza n. 20630/2024 con la quale è stata cassata con riferimento alle spese processuali la sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 179/2021 ( Esecuzione immobiliare)
sulle CONCLUSIONI richiamate dalle parti costituite con le rispettive note scritte inviate nel termine del 12 giugno 2025 fissato ai sensi dell'art. 127 ter cpc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di pignoramento immobiliare la banca Controparte_8
promuoveva dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, quale creditrice ipotecaria, nei confronti della la procedura esecutiva che veniva rubricata con il Controparte_10
n. 26/2016; in data 06.02.2017 il Giudice dell'Esecuzione emetteva decreto di nomina dell'esperto per la stima dei beni pignorati, fissava contestualmente l'udienza del
26.05.2017 per la determinazione delle modalità di vendita e nominava, quale custode giudiziario del compendio pignorato l'avv. , che veniva successivamente CP_12
delegato alle operazioni di vendita;
la vendita senza incanto del compendio pignorato veniva fissata per il giorno 14.09.2017; nelle more del procedimento interveniva direttamente tra creditrice procedente, e la società debitrice, Controparte_8
un accordo transattivo; depositava Controparte_10 Controparte_8
3 telematicamente in data 13.09.2017, atto di rinuncia alla procedura esecutiva immobiliare n. 26/2016 RGE, fornendo il proprio assenso alla cancellazione della trascrizione del pignoramento;
con provvedimento reso del 14.09.2017 il G.E. rigettava l'istanza di rinuncia della banca ed espletava la vendita con Controparte_8
contestuale assegnazione;
avverso detta ordinanza la Banca esecutante proponeva reclamo al Collegio ex art. 630 c.p.c.; con sentenza n. 2028/2017 del 05.12.2017 il
Tribunale investito del reclamo così disponeva:”…dichiara l'estinzione della procedura
esecutiva; dispone la cancellazione della trascrizione del pignoramento relativa ai beni
oggetto della procedura esecutiva, come meglio indicati in atti;
dichiara inefficaci tutti
gli atti della procedura successivi al deposito dell'atto di rinuncia del creditore
procedente, ordinando che si proceda a tutti gli atti restitutori conseguenti alla
declaratoria di inefficacia”; avverso la sentenza, la resasi aggiudicataria CP_9
di parte del compendio pignorato e creditrice intervenuta, proponeva appello ai sensi dell'art. 629 c.p.c. dinanzi alla Corte di Appello di Salerno;
con la sentenza n.
179/2021, la Corte rigettava il gravame confermando l'estinzione del giudizio sul rilievo della validità della rinuncia dalla banca procedente e sull'assenza “di creditori
muniti di valido titolo esecutivo nel momento in cui intervenne la rinuncia dell'
[...]
”; con ricorso ex art. 360 c.p.c. la ricorreva in Cassazione CP_8 CP_9
all'uopo chiedendo alla Suprema Corte la cassazione totale senza rinvio della sentenza n. 179/2021, con vittoria delle spese; si costituiva con controricorso la
[...]
che proponeva ricorso incidentale sulla compensazione delle spese Parte_1
processuali; l'impugnazione veniva decisa con l'Ordinanza emessa in data 02.05.2024
pubblicata il 24.07.2024 con la quale la Suprema Corte, dato atto che, nel corso del giudizio di legittimità, la aveva notificato alle controparti e depositato rinuncia CP_9
agli atti del giudizio e all'azione, accettata da controricorrente e CP_10
ricorrente incidentale, e dalla controricorrente , rappresentata da Controparte_3 [...]
[..
[...] quale cessionaria del credito di , così disponeva: “Dichiara CP_15 Controparte_8
l'estinzione del giudizio nei rapporti tra la ricorrente principale e le CP_9
controricorrenti e e gli altri intimati tali restati;
Controparte_10 Controparte_3
accoglie il ricorso principale proposto da cassa la sentenza Parte_1
impugnata in relazione e rinvia alla Corte d'Appello di Salerno in diversa
composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio”.
2. Con atto di citazione notificato a tutte le parti in data 29.08.2024 la
[...]
e la la prima quale scissa e la seconda Parte_1 Controparte_2
quale beneficiata giusta atto di scissione parziale proporzionale del 21/10/2020 in Notar
da Rep. N° 160772 Racc. N° 44594, hanno riassunto il giudizio Persona_1 Per_2
dinanzi a questa Corte. Sul presupposto che nella specie, il portatore di interesse alla declaratoria di nullità ed inefficacia degli atti della procedura espropriativa impugnati era la creditrice procedente, che poi aveva rinunziato all'esecuzione in pendenza di procedura;
che, come risultava dal tenore degli scritti difensivi di ciascuna delle parti,
l'interesse a sentir dichiarare nulli gli atti della procedura esecutiva era sempre rimasto permanentemente in capo alla creditrice esecutante pur se i diversi gradi di giudizio erano stati introdotti da altri litisconsorti, a ciò determinatisi per erroneità di parti motive ovvero dispositive;
che, stante la natura dei giudizi incardinati, la responsabilità
dell'azione era da individuarsi in via generica e specifica ai sensi dell'art 2921 c.c. (
rectius, 2929) in capo alla creditrice procedente in espropriazione, attrice in primo grado;
che, pertanto, andavano riconosciute alla le spese per i Parte_1
vari gradi di giudizio compreso quello di cassazione e dell'odierno giudizio di rinvio che, stante la pluralità di parti soccombenti, andavano pronunziate anche ai sensi dell'art. 97 cpc, in coerenza all'interesse nella causa ed in via solidale di tutte o di alcune tra esse per interesse comune nella vertenza, se individuato dalla Corte
d'Appello e salvo regolamentazione interna tra i convenuti, hanno così concluso:
5 “Voglia codesta Corte di Appello, in accoglimento della domanda ed in applicazione
dei principi di diritto riferiti dalla Suprema Corte, condannare i convenuti in
proporzione del rispettivo interesse nelle cause ovvero in via solidale di tutti o di alcuni
tra essi per interesse comune nella vertenza, al pagamento delle spese dei tre gradi di
giudizio e di quello di rinvio incardinato con il presente atto, in favore del sottoscritto
procuratore antistatario dichiaratosi tale sin dal primo grado e per i gradi successivi e
consequenziali”.
3. Contumaci tutte le altre parti, si sono costituite separatamente Controparte_3
società a responsabilità limitata unipersonale rappresentata da (già Controparte_4
, e la prima ha eccepito 1) la carenza di CP_16 Controparte_4
legittimazione attiva e di interesse ad agire della in quanto rimasta CP_2
estranea alle precedenti fasi processuali, altresì rilevando non essere chiaro quale delle due società abbia la titolarità attiva del diritto sostanziale dedotto in giudizio; 2) la carenza di legittimazione passiva di essendo semplice mandataria di Controparte_4
ovvero mera rappresentante che ha agito per suo conto e nel suo Controparte_3
interesse, esprimendone la volontà ai sensi dell'art. 1388 c.c.; 3) l'infondatezza della pretesa di pagamento nei suoi confronti, di cui ha chiesto il rigetto all'uopo evidenziando di non essere parte 'soccombente' ma pienamente vittoriosa nel giudizio dinanzi al Tribunale, che la sentenza del Tribunale era stata impugnata in Appello da che analogamente aveva impugnato la sentenza della Corte di CP_9 CP_9
Appello in Cassazione, ove si era costituita senza proporre Controparte_3
impugnazioni incidentali, che infine i compensi come calcolati da Parte_1
non applicavano i criteri di cui all'art. 5 DM n.55/2014 e della necessità di tener conto non del petitum ma del decisum;
la seconda ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva.
6 4. Sulle conclusioni che le parti costituite hanno rassegnato in conformità dei rispettivi atti di costituzione nelle note scritte depositate ex art. 127 ter cpc, con ordinanza del
09/07/2025 la Corte ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. La domanda di condanna al pagamento delle spese processuali va accolta per
quanto di ragione.
6. Preliminarmente va dichiarata la carenza di legittimazione attiva di CP_2
giacché non ha documentato il dedotto atto di scissione e Parte_1
dimostrato l'interesse al presente giudizio della predetta società.
Ancora in via preliminare va accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva
di , in quanto mera rappresentante di Controparte_4 Controparte_3
7. Nel merito la domanda di pagamento delle spese processuali va accolta.
7.1. Rileva questa Corte che le spese del giudizio di reclamo svolto dinanzi al Tribunale
sono state regolamentate secondo i criteri dettati dal combinato disposto degli artt. 632 e
310 cpc, ovvero, come rilevato dal giudice di primo grado, “in assenza di richieste
alternative“, esse sono rimaste a carico delle parti che le hanno anticipate.
Questa statuizione è ormai definitiva giacché non ha costituito oggetto di impugnazione da parte di che nel costituirsi nel giudizio di appello prime cure, Parte_1
per l'ipotesi di accoglimento del gravame proposto da ha chiesto la CP_9
cancellazione di qualunque iscrizione e trascrizione pregiudizievole sugli immobili assegnati e, per il caso di rigetto, ha chiesto la restituzione in suo favore e a carico della procedura delle somme percepite, col rimborso delle spese che, in assenza di alcuna specificazione, dovevano considerarsi come riferite a quel solo grado.
7.2. Con riferimento ai giudizi di Appello prime cure e di Cassazione va rilevato che la
Corte di legittimità, visto il ricorso incidentale con il quale aveva Parte_1
contestato la compensazione delle spese disposta dalla Corte di Appello anche nei suoi
7 confronti deducendo che la sua posizione era esclusivamente quella di litisconsorte necessario nei giudizi di merito ed impugnatori relativi all'esecuzione che l'aveva vista aggiudicataria di parte del compendio;
che l'assimilazione della sua posizione di aggiudicataria a quella del creditore procedente fatta dalla Corte di Appello era erronea non avendo essa dato causa alla controversia né avendo interesse alla definizione nel merito;
che infatti essa, inevitabilmente coinvolta nel giudizio nella sua qualità di litisconsorte necessario, qualunque ne fosse stato l'esito aveva diritto che a suo vantaggio venissero liquidate le spese, lo ha accolto rilevando che la sentenza impugnata, pur riportando correttamente la posizione della quale Parte_1
soggetto terzo acquirente non portatore di autonoma convenienza alla procedura espropriativa, aveva poi compensato le spese di lite “per equità” nei confronti degli acquirenti e del delegato per la vendita tenendo conto della loro buona fede, con ciò
distaccandosi immotivatamente dal principio di causalità.
Si legge in particolare nella ordinanza della Corte remittente: “non emerge alcun
interesse diretto della ricorrente incidentale né nel promuovere la lite, né nel pervenire
ad una particolare decisione nel merito, in mancanza dei quali le spese dalla stessa
sostenute, in quanto partecipante al giudizio nella qualità di litisconsorte necessario,
dovevano gravare, secondo il principio di causalità, su chi aveva dato origine alla
causa” (…) “La compensazione delle spese in relazione all'aggiudicataria Pt_1
litisconsorte necessario, è del tutto priva di congruente motivazione, mancando ogni
riferimento alla sussistenza
di gravi ed eccezionali ragioni ed ogni individuazione di esse”.
Ritiene questo Giudicante che la condanna alle spese dei giudizi di Appello e di
Cassazione vada posta a carico di CP_9
La società infatti è la parte che intentato il giudizio di gravame, rispetto al quale è
rimasta soccombente, e che ha successivamente introdotto il giudizio di legittimità, che
8 si è concluso con declaratoria di estinzione per effetto della sua rinuncia agli atti intervenuta nelle more e accettata dalla debitrice CP_10
Va fatta quindi qui applicazione del principio contenuto nell'ultimo comma dell'art. 306
cpc, cui fa espresso richiamo l'art. 629 cpc, per cui la parte che ha rinunciato agli atti del giudizio deve rimborsare le spese alle altre parti .
7.3. Ai fini della liquidazione, ritiene questa Corte di dover considerare il valore della causa come indeterminabile a complessità media e di dover riconoscere in favore di compensi nella misura minima, tenuto conto che la difesa articolata Parte_1
dalla società è consistita nella prospettazione, nel giudizio di appello, della propria condizione di buona fede nell'acquisto dei lotti staggiti e, nel giudizio di legittimità, nel dolersi della compensazione delle spese di secondo grado.
Il criterio del valore del pignoramento, cui fa invece riferimento la società nella tabella riportante il calcolo delle spese, prodotta unitamente all'atto di riassunzione, non può
essere utilizzato in quanto non corrisponde all'oggetto della controversia.
La liquidazione, cui si provvede in dispositivo, tiene conto delle fasi effettivamente espletate ( quindi per l'appello va esclusa la fase istruttoria) e va effettuata facendo applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 come aggiornati dal DM. n.
147/2022.
8. Le spese processuali di questa fase di riassunzione in favore di Parte_1
[... gravano su Alla liquidazione si provvede in dispositivo facendo CP_9
applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 come aggiornati dal DM. n.
147/2022.
Le spese tra e vanno Parte_1 Controparte_17
compensate per gravi ed eccezionali ragioni rinvenibili nella peculiarità dello sviluppo della vicenda processuale e della posizione delle parti nelle varie fasi.
P.Q.M.
9 La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di riassunzione ex art 392 cpc introdotto, a seguito della ordinanza della
Cassazione civile n.20630/2024, da ed Parte_1 CP_2
con atto di citazione notificato il 29/08/2024 nei confronti delle parti di cui in epigrafe,
così provvede:
1. DICHIARA la carenza di legittimazione attiva di CP_2
2. DICHIARA la carenza di legittimazione passiva di;
Controparte_18
3. ACCOGLIE la domanda nei confronti di e per l'effetto la condanna al CP_9
pagamento delle spese processuali in favore di che liquida, a Parte_1
titolo di compenso, in € 4.236,00 per l'appello di prime cure, € 3.293,00 per il giudizio di cassazione ed € 4.236,00 per questo giudizio di rinvio, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, iva e cap, con attribuzione all'avv. Dario
D'SI che dichiara di averne fatto anticipo;
4. COMPENSA le spese di questo giudizio di riassunzione tra Parte_1
ed . Controparte_3 Controparte_4
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 17 settembre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE Il PRESIDENTE
dr.ssa M. Assunta Niccoli dr. Vito Colucci
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