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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 15/01/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 134/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 134/2020 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 15 gennaio 2025 ad ore 9.35 innanzi al dott. Nicoletta Leone, sono comparsi:
per l'Avv. Roberto Cortis il quale si richiama alle difese in atti e insiste per l'accoglimento Parte_1
delle conclusioni formulate;
per l'Avv. Giuseppe Cirronis il quale richiama le conclusioni agli atti. CP_1
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Nicoletta Leone
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicoletta Leone ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 134/2020 promossa da:
, nato a [...] il [...], c.f. residente a [...]Parte_1 C.F._1
Sant'Elena, via Pessina 58, ed elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'Avv. Roberto
Cortis che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine dell'atto di citazione,
ATTORE/I contro
, nato a [...] il [...], c.f. , residente a [...] ed elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'Avv. Giuseppe
Cirronis che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore: voglia il Tribunale, contrariis reiectis:
In via principale pronunziare la risoluzione del contratto di locazione inter partes per inadempimento del conduttore condannare il convenuto al pagamento nei confronti CP_1 dell'attore dell'importo di euro 15.497,79 o di quella diversa somma che verrà accertata in Parte_1 corso di causa con gli interessi dalle singole scadenze al saldo nell'ambito del valore dichiarato della causa;
rigettare l'avversa domanda riconvenzionale. In via subordinata: condannare il convenuto al pagamento nei confronti dell'attore della sola somma riconosciuta di euro 14.034,00; nella denegata e non creduta ipotesi in cui si dimostrasse un qualsivoglia anche minimo danno o pregiudizio o disagio suscettibile di valutazione economica imputabile al locatore dedurne l'ammontare pagina 2 di 6 accertato dal debito totale;
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze. In via subordinata istruttoria, si insiste nella prova testimoniale dedotta.
Nell'interesse del convenuto: voglia il Tribunale, respinta ogni avversa eccezione e conclusione, nel merito, accertare e dichiarare il locatore inadempiente per gli interventi di manutenzione straordinaria, accertare e dichiarare l'eventuale minor canone di locazione che sarebbe stato tenuto a pagare il signor rispetto a quanto pagato dallo stesso, condannando il signor CP_1 [...]
al risarcimento per tutti i danni materiali subiti dal conduttore per l'ammuffimento degli arredi Pt_1
e dei suppellettili di proprietà dello stesso così come rappresentati nella documentazione fotografica, nella misura risultante in corso di causa da determinarsi con CTU nonché per il minor valore dell'immobile locato, somme da porre in compensazione con il credito condominiale effettivamente dovuto dal signor CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. Pronuncia la risoluzione per inadempimento del conduttore del contratto di CP_1
locazione concluso in data 2 novembre 2011, regolarmente registrato, tra e Parte_1 CP_1
avente ad oggetto una unità immobiliare di proprietà del sita in Cagliari, via Santa Gilla
[...] Pt_1
24, Torre A, piano terzo interno 34 sub. 9;
2. condanna il signor al pagamento in favore del signor di € CP_1 Parte_1
15.497,79 oltre interessi legali dalla costituzione in mora (1° agosto 2019) al soddisfo;
3. rigetta la domanda riconvenzionale di condanna dell'attore al risarcimento dei danni;
4. condanna il signor alla rifusione in favore del signor delle spese CP_1 Parte_1 di lite, che liquida in € 5.077,00 per compenso professionale e € 157,13 per esborsi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato regolarmente il signor ha convenuto in giudizio davanti a Parte_2 questo Tribunale il signor al fine di ottenere la convalida dell'intimato sfratto e CP_1 ingiunzione immediatamente esecutiva per il pagamento di € 15.497,79 a titolo di oneri condominiali.
A sostegno della domanda, l'intimante ha prodotto una scrittura privata a firma dell'intimato portante il riconoscimento di debito per la somma relativa a oneri condominiali che al tempo della sottoscrizione era pari ad euro 14.034,00 pagina 3 di 6 Il convenuto si è costituito in giudizio a seguito della regolare notifica dell'atto introduttivo, opponendosi alla convalida.
L'opponente ha esposto che la scrittura ricognitiva sarebbe stata redatta al solo scopo di garantire il locatore in caso di pretese di pagamento dell'amministrazione condominiale, le quali non risulterebbero pervenute e che in ogni caso dovrebbero essere verificate nella loro fondatezza in contraddittorio con esso intimato. Ha lamentato la presenza di umidità nell'immobile depositando documentazione fotografica in merito e proponendo domanda riconvenzionale di condanna dell'intimante al risarcimento dei danni.
Con ordinanza del 17 gennaio 2020 questo giudice ha disposto il rilascio dell'immobile entro il termine del 17 febbraio 2020 con la seguente motivazione: “rilevato che l'intimato si è costituito opponendosi alla convalida e ha proposto domanda riconvenzionale di risarcimento per i danni riconducibili alla mancanza di manutenzione straordinaria da parte del locatore;
rilevato che l'opposizione non è fondata su prova scritta;
vista la scrittura privata di riconoscimento di debito sottoscritta dall'opponente e non disconosciuta;
ritenuto pertanto che debba essere accolta l'istanza di rilascio, dovendosi le ulteriori questioni essere risolte in sede di opposizione”.
Le parti hanno svolto il tentativo di mediazione obbligatoria con esito negativo.
Anche le trattative svolte tra i difensori non sono andate a buon fine.
Con provvedimento del 20 gennaio 2021, il giudice ha rigettato la prova per testi dedotta dal convenuto perché generica e l'istanza di consulenza tecnica d'ufficio perché esplorativa.
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata quindi spedita a decisione sulle conclusioni formulate.
Il riconoscimento di debito è un atto con cui una parte riconosce l'esistenza di una determinata obbligazione a proprio carico nei confronti dell'altra, ad esempio, la debenza di una somma di denaro.
Secondo la giurisprudenza (Cass. 9097/2018), tale atto non ha natura negoziale, ma costituisce un atto giuridico in senso stretto di carattere non recettizio. Il dichiarante non deve necessariamente essere animato da una specifica intenzione ricognitiva, poiché è sufficiente che il riconoscimento
«rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli il carattere della volontarietà».
Il contratto di locazione concluso tra le parti in data 26 ottobre 2011, regolarmente registrato, all'art. 3 stabilisce che il canone di locazione è “non comprensivo degli oneri condominiali che dovranno essere pagati separatamente, dal conduttore direttamente all'amministratore del condominio dandone tempestiva comunicazione al locatore”.
pagina 4 di 6 Con dichiarazione sottoscritta in data 28 giugno 2019 il signor ha riconosciuto di CP_1 essere debitore di € 14.034,00 a titolo di oneri condominiali maturati alla data del 28 giugno 2019.
La scrittura privata non è stata disconosciuta e anche la Difesa dell'intimato, a pagina 2 della comparsa in opposizione, la qualifica come riconoscimento di debito.
Il debito risulta quindi riconosciuto fino a concorrenza di € 14.034,00.
Attraverso la produzione dei bilanci e dei riparti del anche relativi ai consumi idrici, e CP_2 dell'estratto conto dei rapporti di debito-credito con il redatto dall'amministratore, CP_2
l'intimante ha provato l'esistenza del credito per un importo che ammonta a € 15.497,79 alla data del
21 ottobre 2019.
Il mancato pagamento di oneri condominiali per complessivi € 15.497,79 costituisce un inadempimento di non scarsa importanza che giustifica la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1455 c.c.
Deve pertanto essere pronunciata la risoluzione per inadempimento del conduttore del CP_1
contratto di locazione concluso in data 2 novembre 2011, regolarmente registrato, tra e Parte_1
, avente ad oggetto una unità immobiliare di proprietà del sita in Cagliari, via CP_1 Pt_1
Santa Gilla 24, Torre A, piano terzo interno 34 sub. 9.
Il signor deve essere condannato al pagamento in favore del signor di € CP_1 Parte_1
15.497,79 oltre interessi legali dalla costituzione in mora (1° agosto 2019) al soddisfo.
La domanda riconvenzionale non è fondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Il ha esposto che l'immobile locato presentava una serie di vizi consistenti nella presenza di CP_1
tracce di umido e rigonfiamenti.
Il ha allegato di avere subito danni ad arredi e suppellettili causati dall'umidità degli ambienti e CP_1 di avere dovuto sostenere spese per l'igienizzazione e la ritinteggiatura.
Il rapporto contrattuale ha avuto esecuzione dal 2011 e non risulta che il convenuto abbia mai denunciato le criticità lamentate al locatore, segnalate per la prima volta con la comparsa di costituzione e risposta.
Gli asseriti danni sono stati allegati in modo del tutto generico.
Il convenuto non ha neanche indicato specificamente quali arredi e suppellettili sarebbero stati danneggiati e non ha dato nessuna indicazione per consentire l'accertamento dei danni e la quantificazione.
La prova per testi è stata formulata in termini del tutto generici e la dedotta consulenza tecnica d'ufficio
è inammissibile perché, alla luce delle considerazioni svolte, risulta essere del tutto esplorativa.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
pagina 5 di 6 Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Cagliari, 15 gennaio 2025
Il Giudice dott. Nicoletta Leone
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 134/2020 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 15 gennaio 2025 ad ore 9.35 innanzi al dott. Nicoletta Leone, sono comparsi:
per l'Avv. Roberto Cortis il quale si richiama alle difese in atti e insiste per l'accoglimento Parte_1
delle conclusioni formulate;
per l'Avv. Giuseppe Cirronis il quale richiama le conclusioni agli atti. CP_1
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Nicoletta Leone
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicoletta Leone ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 134/2020 promossa da:
, nato a [...] il [...], c.f. residente a [...]Parte_1 C.F._1
Sant'Elena, via Pessina 58, ed elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'Avv. Roberto
Cortis che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine dell'atto di citazione,
ATTORE/I contro
, nato a [...] il [...], c.f. , residente a [...] ed elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'Avv. Giuseppe
Cirronis che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore: voglia il Tribunale, contrariis reiectis:
In via principale pronunziare la risoluzione del contratto di locazione inter partes per inadempimento del conduttore condannare il convenuto al pagamento nei confronti CP_1 dell'attore dell'importo di euro 15.497,79 o di quella diversa somma che verrà accertata in Parte_1 corso di causa con gli interessi dalle singole scadenze al saldo nell'ambito del valore dichiarato della causa;
rigettare l'avversa domanda riconvenzionale. In via subordinata: condannare il convenuto al pagamento nei confronti dell'attore della sola somma riconosciuta di euro 14.034,00; nella denegata e non creduta ipotesi in cui si dimostrasse un qualsivoglia anche minimo danno o pregiudizio o disagio suscettibile di valutazione economica imputabile al locatore dedurne l'ammontare pagina 2 di 6 accertato dal debito totale;
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze. In via subordinata istruttoria, si insiste nella prova testimoniale dedotta.
Nell'interesse del convenuto: voglia il Tribunale, respinta ogni avversa eccezione e conclusione, nel merito, accertare e dichiarare il locatore inadempiente per gli interventi di manutenzione straordinaria, accertare e dichiarare l'eventuale minor canone di locazione che sarebbe stato tenuto a pagare il signor rispetto a quanto pagato dallo stesso, condannando il signor CP_1 [...]
al risarcimento per tutti i danni materiali subiti dal conduttore per l'ammuffimento degli arredi Pt_1
e dei suppellettili di proprietà dello stesso così come rappresentati nella documentazione fotografica, nella misura risultante in corso di causa da determinarsi con CTU nonché per il minor valore dell'immobile locato, somme da porre in compensazione con il credito condominiale effettivamente dovuto dal signor CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. Pronuncia la risoluzione per inadempimento del conduttore del contratto di CP_1
locazione concluso in data 2 novembre 2011, regolarmente registrato, tra e Parte_1 CP_1
avente ad oggetto una unità immobiliare di proprietà del sita in Cagliari, via Santa Gilla
[...] Pt_1
24, Torre A, piano terzo interno 34 sub. 9;
2. condanna il signor al pagamento in favore del signor di € CP_1 Parte_1
15.497,79 oltre interessi legali dalla costituzione in mora (1° agosto 2019) al soddisfo;
3. rigetta la domanda riconvenzionale di condanna dell'attore al risarcimento dei danni;
4. condanna il signor alla rifusione in favore del signor delle spese CP_1 Parte_1 di lite, che liquida in € 5.077,00 per compenso professionale e € 157,13 per esborsi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato regolarmente il signor ha convenuto in giudizio davanti a Parte_2 questo Tribunale il signor al fine di ottenere la convalida dell'intimato sfratto e CP_1 ingiunzione immediatamente esecutiva per il pagamento di € 15.497,79 a titolo di oneri condominiali.
A sostegno della domanda, l'intimante ha prodotto una scrittura privata a firma dell'intimato portante il riconoscimento di debito per la somma relativa a oneri condominiali che al tempo della sottoscrizione era pari ad euro 14.034,00 pagina 3 di 6 Il convenuto si è costituito in giudizio a seguito della regolare notifica dell'atto introduttivo, opponendosi alla convalida.
L'opponente ha esposto che la scrittura ricognitiva sarebbe stata redatta al solo scopo di garantire il locatore in caso di pretese di pagamento dell'amministrazione condominiale, le quali non risulterebbero pervenute e che in ogni caso dovrebbero essere verificate nella loro fondatezza in contraddittorio con esso intimato. Ha lamentato la presenza di umidità nell'immobile depositando documentazione fotografica in merito e proponendo domanda riconvenzionale di condanna dell'intimante al risarcimento dei danni.
Con ordinanza del 17 gennaio 2020 questo giudice ha disposto il rilascio dell'immobile entro il termine del 17 febbraio 2020 con la seguente motivazione: “rilevato che l'intimato si è costituito opponendosi alla convalida e ha proposto domanda riconvenzionale di risarcimento per i danni riconducibili alla mancanza di manutenzione straordinaria da parte del locatore;
rilevato che l'opposizione non è fondata su prova scritta;
vista la scrittura privata di riconoscimento di debito sottoscritta dall'opponente e non disconosciuta;
ritenuto pertanto che debba essere accolta l'istanza di rilascio, dovendosi le ulteriori questioni essere risolte in sede di opposizione”.
Le parti hanno svolto il tentativo di mediazione obbligatoria con esito negativo.
Anche le trattative svolte tra i difensori non sono andate a buon fine.
Con provvedimento del 20 gennaio 2021, il giudice ha rigettato la prova per testi dedotta dal convenuto perché generica e l'istanza di consulenza tecnica d'ufficio perché esplorativa.
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata quindi spedita a decisione sulle conclusioni formulate.
Il riconoscimento di debito è un atto con cui una parte riconosce l'esistenza di una determinata obbligazione a proprio carico nei confronti dell'altra, ad esempio, la debenza di una somma di denaro.
Secondo la giurisprudenza (Cass. 9097/2018), tale atto non ha natura negoziale, ma costituisce un atto giuridico in senso stretto di carattere non recettizio. Il dichiarante non deve necessariamente essere animato da una specifica intenzione ricognitiva, poiché è sufficiente che il riconoscimento
«rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli il carattere della volontarietà».
Il contratto di locazione concluso tra le parti in data 26 ottobre 2011, regolarmente registrato, all'art. 3 stabilisce che il canone di locazione è “non comprensivo degli oneri condominiali che dovranno essere pagati separatamente, dal conduttore direttamente all'amministratore del condominio dandone tempestiva comunicazione al locatore”.
pagina 4 di 6 Con dichiarazione sottoscritta in data 28 giugno 2019 il signor ha riconosciuto di CP_1 essere debitore di € 14.034,00 a titolo di oneri condominiali maturati alla data del 28 giugno 2019.
La scrittura privata non è stata disconosciuta e anche la Difesa dell'intimato, a pagina 2 della comparsa in opposizione, la qualifica come riconoscimento di debito.
Il debito risulta quindi riconosciuto fino a concorrenza di € 14.034,00.
Attraverso la produzione dei bilanci e dei riparti del anche relativi ai consumi idrici, e CP_2 dell'estratto conto dei rapporti di debito-credito con il redatto dall'amministratore, CP_2
l'intimante ha provato l'esistenza del credito per un importo che ammonta a € 15.497,79 alla data del
21 ottobre 2019.
Il mancato pagamento di oneri condominiali per complessivi € 15.497,79 costituisce un inadempimento di non scarsa importanza che giustifica la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1455 c.c.
Deve pertanto essere pronunciata la risoluzione per inadempimento del conduttore del CP_1
contratto di locazione concluso in data 2 novembre 2011, regolarmente registrato, tra e Parte_1
, avente ad oggetto una unità immobiliare di proprietà del sita in Cagliari, via CP_1 Pt_1
Santa Gilla 24, Torre A, piano terzo interno 34 sub. 9.
Il signor deve essere condannato al pagamento in favore del signor di € CP_1 Parte_1
15.497,79 oltre interessi legali dalla costituzione in mora (1° agosto 2019) al soddisfo.
La domanda riconvenzionale non è fondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Il ha esposto che l'immobile locato presentava una serie di vizi consistenti nella presenza di CP_1
tracce di umido e rigonfiamenti.
Il ha allegato di avere subito danni ad arredi e suppellettili causati dall'umidità degli ambienti e CP_1 di avere dovuto sostenere spese per l'igienizzazione e la ritinteggiatura.
Il rapporto contrattuale ha avuto esecuzione dal 2011 e non risulta che il convenuto abbia mai denunciato le criticità lamentate al locatore, segnalate per la prima volta con la comparsa di costituzione e risposta.
Gli asseriti danni sono stati allegati in modo del tutto generico.
Il convenuto non ha neanche indicato specificamente quali arredi e suppellettili sarebbero stati danneggiati e non ha dato nessuna indicazione per consentire l'accertamento dei danni e la quantificazione.
La prova per testi è stata formulata in termini del tutto generici e la dedotta consulenza tecnica d'ufficio
è inammissibile perché, alla luce delle considerazioni svolte, risulta essere del tutto esplorativa.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
pagina 5 di 6 Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Cagliari, 15 gennaio 2025
Il Giudice dott. Nicoletta Leone
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