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Sentenza 26 giugno 2024
Sentenza 26 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 26/06/2024, n. 1079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1079 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2417/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Roberta Mariscotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 2417/2024, pendente tra
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MANCUSI GAETANO GIACINTO
ricorrente e
CP_1
resistente
OGGETTO: Assegno - pensione
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato, la parte ricorrente, premesso di avere presentato domanda per il riconoscimento della pensione ex art 12 legge n.118/71 nonché di aver esperito accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. con esito negativo, conveniva in giudizio l' chiedendo al giudice del lavoro di Tivoli CP_1
l'accertamento di detto stato invalidante, con ogni provvedimento consequenziale in riferimento alle relative provvidenze economiche.
L' non si costituiva e va, pertanto, dichiarato contumace. CP_1 Sulle conclusioni indicate la causa è stata così decisa previo deposito di note ec art 127 ter c.p.c.
Il ricorso non è fondato e la domanda deve essere rigettata.
Nella fattispecie in esame i requisiti sanitari richiesti dall'art. 12 della l.
118/71 e dall'art 3 comma 3 legge n.104/92 non risultano soddisfatti.
Gli artt. 12 e 13 legge 30 marzo 1971 n. 118 prevedono rispettivamente che sia concessa una pensione di inabilità a coloro che risultino totalmente inabili al lavoro o un assegno mensile a coloro nei confronti dei quali sia accertata una riduzione della capacità lavorativa del 74% (v. art. 9 del d. lgs. 23 novembre 1988 n. 509). Entrambe le prestazioni possono essere concesse agli invalidi di età compresa tra i 18 e i 65 anni (art. 8 d. lgs. 23 novembre 1988 n. 509) e che non percepiscano un reddito superiore ai limiti fissati dalla legge ed annualmente rivalutati.
L'art. 3, primo comma, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 prevede che sia considerata persona handicappata il soggetto che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà nell'apprendimento, di relazione, o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. Il terzo comma dello stesso articolo prevede che l'handicap sia ritenuto grave qualora la minorazione singola o plurima abbia ridotto l'autonomia personale correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. L'accertamento dello status di portatore di handicap o di portatore di handicap grave dà luogo ad una serie di prestazioni o benefici previsti dalla norma medesima.
Infatti, la consulenza tecnica in sede di accertamento tecnico preventivo, che parte ricorrente ritiene lacunosa e non corretta, ha accertato che le patologie da cui è affetta la parte (vedi relazione del consulente tecnico) non comportano nel loro complesso una condizione sovrapponibile a quella richiesta dalle norme citate ( cfr. relazione peritale in atti).
Pertanto, tenuto conto che le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale, la domanda va respinta.
I certificati depositati in questa sede, anche nel corso del giudizio, non hanno evidenziato aggravamenti tali da giustificare la nomina di un nuovo consulente medico legale.
Non sussistono neppure le condizioni di cui all'art 3 comma 3 legge n.104/92.
La parte ricorrente, soccombente, può essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 11, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326.
Le spese di consulenza, anche del giudizio di atp, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese di giudizio;
pone le spese di consulenza, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Tivoli, il 26.06.2024
Il giudice
Roberta Mariscotti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Roberta Mariscotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 2417/2024, pendente tra
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MANCUSI GAETANO GIACINTO
ricorrente e
CP_1
resistente
OGGETTO: Assegno - pensione
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato, la parte ricorrente, premesso di avere presentato domanda per il riconoscimento della pensione ex art 12 legge n.118/71 nonché di aver esperito accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. con esito negativo, conveniva in giudizio l' chiedendo al giudice del lavoro di Tivoli CP_1
l'accertamento di detto stato invalidante, con ogni provvedimento consequenziale in riferimento alle relative provvidenze economiche.
L' non si costituiva e va, pertanto, dichiarato contumace. CP_1 Sulle conclusioni indicate la causa è stata così decisa previo deposito di note ec art 127 ter c.p.c.
Il ricorso non è fondato e la domanda deve essere rigettata.
Nella fattispecie in esame i requisiti sanitari richiesti dall'art. 12 della l.
118/71 e dall'art 3 comma 3 legge n.104/92 non risultano soddisfatti.
Gli artt. 12 e 13 legge 30 marzo 1971 n. 118 prevedono rispettivamente che sia concessa una pensione di inabilità a coloro che risultino totalmente inabili al lavoro o un assegno mensile a coloro nei confronti dei quali sia accertata una riduzione della capacità lavorativa del 74% (v. art. 9 del d. lgs. 23 novembre 1988 n. 509). Entrambe le prestazioni possono essere concesse agli invalidi di età compresa tra i 18 e i 65 anni (art. 8 d. lgs. 23 novembre 1988 n. 509) e che non percepiscano un reddito superiore ai limiti fissati dalla legge ed annualmente rivalutati.
L'art. 3, primo comma, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 prevede che sia considerata persona handicappata il soggetto che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà nell'apprendimento, di relazione, o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. Il terzo comma dello stesso articolo prevede che l'handicap sia ritenuto grave qualora la minorazione singola o plurima abbia ridotto l'autonomia personale correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. L'accertamento dello status di portatore di handicap o di portatore di handicap grave dà luogo ad una serie di prestazioni o benefici previsti dalla norma medesima.
Infatti, la consulenza tecnica in sede di accertamento tecnico preventivo, che parte ricorrente ritiene lacunosa e non corretta, ha accertato che le patologie da cui è affetta la parte (vedi relazione del consulente tecnico) non comportano nel loro complesso una condizione sovrapponibile a quella richiesta dalle norme citate ( cfr. relazione peritale in atti).
Pertanto, tenuto conto che le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale, la domanda va respinta.
I certificati depositati in questa sede, anche nel corso del giudizio, non hanno evidenziato aggravamenti tali da giustificare la nomina di un nuovo consulente medico legale.
Non sussistono neppure le condizioni di cui all'art 3 comma 3 legge n.104/92.
La parte ricorrente, soccombente, può essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 11, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326.
Le spese di consulenza, anche del giudizio di atp, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese di giudizio;
pone le spese di consulenza, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Tivoli, il 26.06.2024
Il giudice
Roberta Mariscotti