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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/04/2025, n. 2340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2340 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Milena
Aucelluzzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8575 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
, titolare dell'omonima IT Parte_1 individuale, (P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. ANTONIO CANNATA P.IVA_1 per procura in atti opponente
e
P.I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. SANTI FILECCIA per procura in atti opposta
Oggetto: vendita di cose mobili.
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 20.7.2020 Parte_1
, quale titolare dell'omonima IT individuale, proponeva opposizione avverso il
[...] decreto ingiuntivo n. 2189/2020, notificato in data 9.6.2020, con il quale gli era stato intimato pagina 1 di 9 il pagamento dell'importo di € 19.360,01, oltre interessi e spese della procedura, per il saldo della fattura n. 154 del 23.12.2019, avente ad oggetto la fornitura di beni.
L'opposizione era affidata ai seguenti motivi: 1) inammissibilità del decreto ingiuntivo per inesigibilità del credito alla data del ricorso monitorio, non essendo ancora scaduto a quella data il termine per l'adempimento; 2) inadempimento delle obbligazioni poste a carico dell'opposta, per la mancata consegna di alcuni beni, per il malfunzionamento della cappa di aspirazione e per la consegna di un forno usato anziché nuovo;
3) inidoneità della fattura a fornire idonea prova del credito;
4) erronea applicazione degli interessi nella misura di cui al d. lgs. n. 231/2002, per l'incertezza del corrispettivo.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto con l'accertamento dell'inesistenza del proprio debito nei confronti dell'opposta.
Con comparsa di costituzione e risposta del 15.9.2020 si costituiva in giudizio la IT
[...]
chiedendo il rigetto dell'opposizione, previa concessione Controparte_1 della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
Con ordinanza del 13.10.2020 veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e venivano assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.. La causa veniva istruita oralmente e veniva disposta CTU.
Nelle more l'opposta chiedeva il sequestro conservativo dei beni oggetto del giudizio, e il relativo ricorso veniva rigettato con ordinanza del 16.2.2021.
Con provvedimento dell'1.6.2023 la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 20.12.2023.
Seguivano taluni rinvii d'ufficio, determinati dall'assenza del giudice titolare;
infine, all'udienza del 13.11.2024, la prima tenuta dallo scrivente Giudice, subentrato nella gestione del ruolo, sulle conclusioni precisate a verbale dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione assegnando i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
L'opposizione risulta parzialmente fondata per i motivi di seguito illustrati.
pagina 2 di 9 Va rigettato il primo motivo di opposizione, concernente l'inesigibilità del credito fatto valere in sede monitoria, in applicazione del seguente, condiviso, principio di diritto:
L'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione teso all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore con il ricorso - sicché la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda del creditore istante, rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso o della emissione del decreto, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione. Ne consegue che l'opponente è privo di interesse a dolersi del fatto che la sentenza impugnata, nel rigettare
l'opposizione, non abbia tenuto conto che difettava una delle condizioni originarie di ammissibilità del decreto ingiuntivo, quando tale condizione, in realtà, sia maturata immediatamente dopo e comunque prima della definizione del giudizio di opposizione (C. Cass., n. 15224/2020).
L'applicazione del superiore principio al caso in esame consente per ciò solo di rigettare il relativo motivo di opposizione perché la condizione – ovvero la scadenza del termine per l'adempimento - risulta certamente maturata prima della definizione del giudizio.
Va ora esaminato il secondo motivo di opposizione.
Innanzitutto occorre rilevare che l'opposta – attrice in senso sostanziale - ha agito per l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria gravante sull'opponente, facendo valere il proprio diritto ad ottenere il saldo della fattura n. 154/2019, relativa alla fornitura dei beni ivi indicati.
Trattandosi di un credito fondato su un'obbligazione contrattuale deve farsi applicazione del principio, espresso nella ormai celebre pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte
(sentenza n. 13533/2001), in virtù del quale, In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per
l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art.
1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad
pagina 3 di 9 allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.
La stessa opponente, unitamente alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 3 c.p.c. – in replica alla produzione documentale effettuata dall'opposta con la memoria ex art. 183, c. 6, n. 2 c.p.c. - ha depositato il contratto sottoscritto, datato 29/5/2019, avente ad oggetto la fornitura di merce.
Dunque il titolo è in atti;
in ogni caso le difese dell'opponente hanno confermato l'intervenuta conclusione del contratto, avendo il contestato a sua volta Parte_1
l'inadempimento dell'opposta.
L'opponente ha innanzitutto contestato la mancata consegna di alcuni beni oggetto della fornitura, ovvero: 1) Hiber armadio refrigerato 1 porta in acciaio inox dell'importo di euro
1.377,00; 2) Hiber armadio freezer 1 porta in acciaio inox dell'importo di euro 1.564,01; 3)
Hiber abbattitore misto 8 teglie dell'importo di euro 3.310,00; 4) Hiber tavolo gastronorm refrigerato ventilato dell'importo di euro 2.143,00; 5) Vetrina Tieffe Freddo statico vetri alti dell'importo di euro 1.804,00.
Sul punto il teste prima titolare e poi autista della IT “Transporterdue Tes_1
s.r.l.s”, incaricata di effettuare le consegne presso i locali dell'opponente, ha confermato le circostanze capitolate dall'opposta, dichiarando di aver provveduto personalmente alla consegna dei beni ivi indicati. Le dichiarazioni del teste – della cui attendibilità non v'è ragione di dubitare – consentono di affermare l'avvenuta consegna di detti beni.
Il teste , autista della IT di trasporti “Duecci S.r.l.”, ha altresì Testimone_2 confermato la consegna, nei locali dell'opponente, anche dell'armadio Hiber refrigerato;
armadio Hiber freezer;
abbattitore Hiber misto 8 teglie;
tavolo Hiber gastronorm refrigerato;
vetrina Tieffe Freddo statico.
pagina 4 di 9 Le predette circostanze sono state confermate anche dal teste . Testimone_3
La prova orale espletata consente, pertanto, di ritenere l'avvenuta consegna dei beni oggetto del contratto, escludendo il dedotto inadempimento dell'opposta sul punto.
Va esclusa, altresì, la consegna di un forno usato.
Al riguardo l'opponente ha dichiarato che il forno consegnato, privo dell'imballaggio, come da foto depositata in atti, era quello esposto nel negozio dell'opposta, e non un forno appositamente ordinato presso il fornitore.
La teste moglie del ha affermato: “non abbiamo mai dato alcun Testimone_4 Parte_1 consenso di un forno usato, avendo ritenuto che il si riferisse alla consegna di un modello uguale a CP_1 quello a noi mostrato”; il teste dipendente proprio della ha riferito che Testimone_5 CP_2 il forno montato e collaudato è un prodotto nuovo e mai utilizzato, messo in funzione per la prima volta nei locali dell'esercizio commerciale dell'opponente; ha poi precisato: “il forno era già presente presso lo show room della dove era stato mostrato al e dove CP_3 Parte_1 probabilmente era stato acceso il pannello di controllo. Di certo non era mai stato messo in funzione”.
Pertanto, sulla base della dichiarazione del teste della cui attendibilità non v'è Tes_5 ragione di dubitare, il forno consegnato era certamente un forno nuovo e mai messo in funzione, il fatto che fosse presente nello show room della IT , in difetto di CP_1 contestazioni specifiche sull'usura del forno o sul suo malfunzionamento, non risulta rilevante ai fini del presente giudizio.
L'opponente ha, infine, eccepito l'inadempimento dell'opposta con riguardo al malfunzionamento della cappa/motore di aspirazione dei fumi.
Per ottenere ogni utile elemento in merito al funzionamento della cappa di aspirazione è stata disposta apposita CTU.
Il Consulente nominato, ing. , ha affermato che Il risultato evidente è che Persona_1
l'aspirazione della cappa, così come montata, non è in grado di assolvere al proprio compito, sicuramente per un problema, ad avviso dello scrivente, di sottodimensionamento del motore, per le caratteristiche del locale ed al tipo di attività in essa espletata, ed in relazione alle necessità termiche della cucina;
sicuramente e con molta probabilità una lunghezza minore del condotto stesso faciliterebbe l'aspirazione del motore così per come è la
pagina 5 di 9 sua potenza aspirante in atto;
7) Infine, da una visione del condotto esterno, dopo il motore, si evince che lo stesso risulti “aperto” nella giunzione dei moduli e leggermente inclinato in un tratto (dopo il gruppo motore); stesso discorso vale per il gruppo motore di aspirazione posto all'esterno, dove lo scrivente ha evidenziato dei percoli di grasso (cfr. foto allegate) che, ad avviso dello scrivente, denotano una mancanza di manutenzione.
Le conclusioni del CTU, rese all'esito di uno scrupoloso esame dei luoghi e di un attento studio degli atti di causa meritano di essere condivise e possono essere utilizzate ai fini della presente decisione.
Ebbene, pur rilevando che la lunga condotta di aspirazione è stata realizzata da soggetti terzi, come anche dichiarato dal teste , in qualità di installatore Testimone_3 dell'impianto di aspirazione e nonostante il CTU non abbia verificato lo stato del canale di aspirazione poiché controsoffittato, tenuto conto della presenza di sporcizia e mancanza di manutenzione con percoli di grasso presenti sul motore di aspirazione esterno, manutenzione posta a carico dell'opponente, occorre comunque considerare il mancato corretto dimensionamento del motore, circostanza rilevante ai fini del presente giudizio, in quanto l'individuazione del modello di cappa e del tipo di motore è stata effettuata dall'opposta, circostanza non contestata.
Nell'individuazione del tipo di motore da collocare nell'attività dell'opponente occorreva considerare la quantità e le caratteristiche dei fumi da aspirare, nonché lo stato dei luoghi. Il
CTU ha ritenuto che il motore fosse sottodimensionato.
In ragione di ciò, tenuto conto che non vi è un malfunzionamento della cappa, ma una inidoneità della stessa ad aspirare tutti i fumi, visto l'art. 1492 c.c., si ritiene di operare una riduzione del prezzo nella misura del 30%, per cui l'importo che l'opponente deve versare all'opposta a tale titolo risulta € 1.587,58 (€ 1.859,00+22% a titolo di iva= €2.267,98-30%), in luogo di € 2.267,98, decurtando dal totale dovuto l'importo di € 680,40.
Ciò determina la revoca del decreto ingiuntivo, dovendo l'opponente versare un importo diverso rispetto a quello ingiunto.
Passando ora all'individuazione dell'obbligazione pecuniaria posta a carico dell'opponente, occorre rilevare che l'opposta ha prodotto in seno al giudizio monitorio la copia della fattura pagina 6 di 9 n.154 del 23.12.2019, estratto autentico delle scritture contabili e la diffida e messa in mora;
nella presente fase di opposizione ha depositato: 1) fatture n. 59, 87, 91 e 111 del 2019; 2) copia ricevuta PEC di diffida e messa in mora del 21/02/2020; 3) copia DDT n. 26 del
31/07/2019 e n. 27 del 01/08/2020; 4) copia contratto del 11.2.2019; 5) copia preventivo;
6) copia assegni.
Il fino al momento dell'emissione della fattura n. 154 del 23.12.2019, posta a Parte_1 base del decreto ingiuntivo opposto, ha dichiarato di aver pagato alla IT opposta complessivamente la somma di € 15.000,00, così suddivisa:
1) € 4.000,00 in data 04/06/2019 con assegno n° 0780804116 tratto dal conto corrente acceso presso il Credito Siciliano;
2) € 3.000,00 in data 16/08/2019 con assegno n° 0780804118 tratto dal conto corrente acceso presso il Credito Siciliano;
3) € 2.000,00 in data 26/08/2019 con assegno n° 0780804119 tratto dal conto corrente acceso presso il Credito Siciliano;
4) € 3.000,00 in data 30/08/2019 con assegno n° 0413718394 tratto dal conto corrente acceso presso la Fineco Bank;
5) € 3.000,00 in data 27/09/2019 con assegno n° 0413718395 tratto dal conto corrente acceso presso la Fineco Bank;
Per gli acconti indicati, la ha emesso quattro fatture Controparte_4 elettroniche, anziché cinque, di fatto non computando l'assegno indicato al n. 4).
In merito alla prova del pagamento in casi analoghi la Suprema Corte ha affermato che […] soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. Ne consegue che tale principio non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore (C. Cass., n. 27247/2023).
pagina 7 di 9 L'assegno in questione reca la firma di traenza di tale , moglie del titolare della Testimone_4 IT opponente, ed è emesso nei confronti di personalmente, e non della Controparte_5 IT , di cui il è legale rappresentante;
la firma Controparte_1 CP_1 del non è stata formalmente disconosciuta, come anche rilevato nell'ordinanza del CP_1
9.3.2021. La data è compatibile con il pagamento della merce oggetto di causa.
In giudizio non è stata ammessa la prova testi con la teste in quanto è stato Tes_4 evidentemente ritenuto che il mancato disconoscimento della firma da parte dell'opposta fosse una circostanza idonea a ritenere la riconducibilità del pagamento alla merce in questione. Del resto, nessuna delle parti ha fatto riferimento ad ulteriori e diversi contratti tra esse conclusi, idonei a giustificare il versamento della somma in esame. Peraltro, l'opposta si è limitata ad evidenziare che l'assegno era stato emesso nei confronti del e non della società, senza CP_1 contestare l'intervenuto pagamento della somma.
Le considerazioni esposte consentono, pertanto, di imputare il pagamento dell'assegno indicato alla fornitura della merce eseguita dall'opposta.
Dal totale di € 19.360,00 occorre, quindi, detrarre sia l'importo di € 3.000,00 oggetto dell'assegno indicato, sia la differenza di € 680,40 per il sottodimensionamento del motore della cappa, ottenendo l'ammontare di € 15.679,60, che l'opponente deve versare all'opposta, oltre interessi nella misura di cui al d. lgs. n. 231/2002, trattandosi di una transazione commerciale, dalla messa in mora al soddisfo.
L'esito della controversia consente di compensare per un quinto le spese di lite del presente giudizio, dunque l'opponente va condannato alla rifusione delle spese in favore dell'opposta.
Le spese di lite le spese sono liquidate ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo
D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, in considerazione del valore della controversia (scaglione fino a € 26.000,00) nel seguente modo: € 919,00 per la fase di studio,
€ 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria, € 1.701,00 per la fase decisionale, con un compenso di € 5.077,00, su cui operare la compensazione.
pagina 8 di 9 L'opposta va condannata al pagamento delle spese di lite del procedimento cautelare, liquidate in € 1.150,00.
Le spese di CTU sono definitivamente poste a carico dell'opposta (essendo emersa la fondatezza dell'eccezione dell'opponente che ha determinato l'espletamento della
Consulenza).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – Sezione Quarta civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8575/2020 R.G., vertente tra , titolare Parte_1 dell'omonima IT individuale (opponente) e in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore (opposta), disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2189/2020;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 15.679,60, oltre interessi come in motivazione;
- compensa per un quinto le spese di lite e condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, dei residui quattro quinti, che liquida in € 4.061,60 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
- condanna l'opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di lite del procedimento cautelare in corso di causa, liquidate in € 1.150,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell'opposta.
Così deciso in Catania il 30/04/2025.
Il Giudice
Milena Aucelluzzo
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Milena
Aucelluzzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8575 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
, titolare dell'omonima IT Parte_1 individuale, (P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. ANTONIO CANNATA P.IVA_1 per procura in atti opponente
e
P.I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. SANTI FILECCIA per procura in atti opposta
Oggetto: vendita di cose mobili.
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 20.7.2020 Parte_1
, quale titolare dell'omonima IT individuale, proponeva opposizione avverso il
[...] decreto ingiuntivo n. 2189/2020, notificato in data 9.6.2020, con il quale gli era stato intimato pagina 1 di 9 il pagamento dell'importo di € 19.360,01, oltre interessi e spese della procedura, per il saldo della fattura n. 154 del 23.12.2019, avente ad oggetto la fornitura di beni.
L'opposizione era affidata ai seguenti motivi: 1) inammissibilità del decreto ingiuntivo per inesigibilità del credito alla data del ricorso monitorio, non essendo ancora scaduto a quella data il termine per l'adempimento; 2) inadempimento delle obbligazioni poste a carico dell'opposta, per la mancata consegna di alcuni beni, per il malfunzionamento della cappa di aspirazione e per la consegna di un forno usato anziché nuovo;
3) inidoneità della fattura a fornire idonea prova del credito;
4) erronea applicazione degli interessi nella misura di cui al d. lgs. n. 231/2002, per l'incertezza del corrispettivo.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto con l'accertamento dell'inesistenza del proprio debito nei confronti dell'opposta.
Con comparsa di costituzione e risposta del 15.9.2020 si costituiva in giudizio la IT
[...]
chiedendo il rigetto dell'opposizione, previa concessione Controparte_1 della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
Con ordinanza del 13.10.2020 veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e venivano assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.. La causa veniva istruita oralmente e veniva disposta CTU.
Nelle more l'opposta chiedeva il sequestro conservativo dei beni oggetto del giudizio, e il relativo ricorso veniva rigettato con ordinanza del 16.2.2021.
Con provvedimento dell'1.6.2023 la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 20.12.2023.
Seguivano taluni rinvii d'ufficio, determinati dall'assenza del giudice titolare;
infine, all'udienza del 13.11.2024, la prima tenuta dallo scrivente Giudice, subentrato nella gestione del ruolo, sulle conclusioni precisate a verbale dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione assegnando i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
L'opposizione risulta parzialmente fondata per i motivi di seguito illustrati.
pagina 2 di 9 Va rigettato il primo motivo di opposizione, concernente l'inesigibilità del credito fatto valere in sede monitoria, in applicazione del seguente, condiviso, principio di diritto:
L'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione teso all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore con il ricorso - sicché la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda del creditore istante, rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso o della emissione del decreto, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione. Ne consegue che l'opponente è privo di interesse a dolersi del fatto che la sentenza impugnata, nel rigettare
l'opposizione, non abbia tenuto conto che difettava una delle condizioni originarie di ammissibilità del decreto ingiuntivo, quando tale condizione, in realtà, sia maturata immediatamente dopo e comunque prima della definizione del giudizio di opposizione (C. Cass., n. 15224/2020).
L'applicazione del superiore principio al caso in esame consente per ciò solo di rigettare il relativo motivo di opposizione perché la condizione – ovvero la scadenza del termine per l'adempimento - risulta certamente maturata prima della definizione del giudizio.
Va ora esaminato il secondo motivo di opposizione.
Innanzitutto occorre rilevare che l'opposta – attrice in senso sostanziale - ha agito per l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria gravante sull'opponente, facendo valere il proprio diritto ad ottenere il saldo della fattura n. 154/2019, relativa alla fornitura dei beni ivi indicati.
Trattandosi di un credito fondato su un'obbligazione contrattuale deve farsi applicazione del principio, espresso nella ormai celebre pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte
(sentenza n. 13533/2001), in virtù del quale, In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per
l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art.
1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad
pagina 3 di 9 allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.
La stessa opponente, unitamente alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 3 c.p.c. – in replica alla produzione documentale effettuata dall'opposta con la memoria ex art. 183, c. 6, n. 2 c.p.c. - ha depositato il contratto sottoscritto, datato 29/5/2019, avente ad oggetto la fornitura di merce.
Dunque il titolo è in atti;
in ogni caso le difese dell'opponente hanno confermato l'intervenuta conclusione del contratto, avendo il contestato a sua volta Parte_1
l'inadempimento dell'opposta.
L'opponente ha innanzitutto contestato la mancata consegna di alcuni beni oggetto della fornitura, ovvero: 1) Hiber armadio refrigerato 1 porta in acciaio inox dell'importo di euro
1.377,00; 2) Hiber armadio freezer 1 porta in acciaio inox dell'importo di euro 1.564,01; 3)
Hiber abbattitore misto 8 teglie dell'importo di euro 3.310,00; 4) Hiber tavolo gastronorm refrigerato ventilato dell'importo di euro 2.143,00; 5) Vetrina Tieffe Freddo statico vetri alti dell'importo di euro 1.804,00.
Sul punto il teste prima titolare e poi autista della IT “Transporterdue Tes_1
s.r.l.s”, incaricata di effettuare le consegne presso i locali dell'opponente, ha confermato le circostanze capitolate dall'opposta, dichiarando di aver provveduto personalmente alla consegna dei beni ivi indicati. Le dichiarazioni del teste – della cui attendibilità non v'è ragione di dubitare – consentono di affermare l'avvenuta consegna di detti beni.
Il teste , autista della IT di trasporti “Duecci S.r.l.”, ha altresì Testimone_2 confermato la consegna, nei locali dell'opponente, anche dell'armadio Hiber refrigerato;
armadio Hiber freezer;
abbattitore Hiber misto 8 teglie;
tavolo Hiber gastronorm refrigerato;
vetrina Tieffe Freddo statico.
pagina 4 di 9 Le predette circostanze sono state confermate anche dal teste . Testimone_3
La prova orale espletata consente, pertanto, di ritenere l'avvenuta consegna dei beni oggetto del contratto, escludendo il dedotto inadempimento dell'opposta sul punto.
Va esclusa, altresì, la consegna di un forno usato.
Al riguardo l'opponente ha dichiarato che il forno consegnato, privo dell'imballaggio, come da foto depositata in atti, era quello esposto nel negozio dell'opposta, e non un forno appositamente ordinato presso il fornitore.
La teste moglie del ha affermato: “non abbiamo mai dato alcun Testimone_4 Parte_1 consenso di un forno usato, avendo ritenuto che il si riferisse alla consegna di un modello uguale a CP_1 quello a noi mostrato”; il teste dipendente proprio della ha riferito che Testimone_5 CP_2 il forno montato e collaudato è un prodotto nuovo e mai utilizzato, messo in funzione per la prima volta nei locali dell'esercizio commerciale dell'opponente; ha poi precisato: “il forno era già presente presso lo show room della dove era stato mostrato al e dove CP_3 Parte_1 probabilmente era stato acceso il pannello di controllo. Di certo non era mai stato messo in funzione”.
Pertanto, sulla base della dichiarazione del teste della cui attendibilità non v'è Tes_5 ragione di dubitare, il forno consegnato era certamente un forno nuovo e mai messo in funzione, il fatto che fosse presente nello show room della IT , in difetto di CP_1 contestazioni specifiche sull'usura del forno o sul suo malfunzionamento, non risulta rilevante ai fini del presente giudizio.
L'opponente ha, infine, eccepito l'inadempimento dell'opposta con riguardo al malfunzionamento della cappa/motore di aspirazione dei fumi.
Per ottenere ogni utile elemento in merito al funzionamento della cappa di aspirazione è stata disposta apposita CTU.
Il Consulente nominato, ing. , ha affermato che Il risultato evidente è che Persona_1
l'aspirazione della cappa, così come montata, non è in grado di assolvere al proprio compito, sicuramente per un problema, ad avviso dello scrivente, di sottodimensionamento del motore, per le caratteristiche del locale ed al tipo di attività in essa espletata, ed in relazione alle necessità termiche della cucina;
sicuramente e con molta probabilità una lunghezza minore del condotto stesso faciliterebbe l'aspirazione del motore così per come è la
pagina 5 di 9 sua potenza aspirante in atto;
7) Infine, da una visione del condotto esterno, dopo il motore, si evince che lo stesso risulti “aperto” nella giunzione dei moduli e leggermente inclinato in un tratto (dopo il gruppo motore); stesso discorso vale per il gruppo motore di aspirazione posto all'esterno, dove lo scrivente ha evidenziato dei percoli di grasso (cfr. foto allegate) che, ad avviso dello scrivente, denotano una mancanza di manutenzione.
Le conclusioni del CTU, rese all'esito di uno scrupoloso esame dei luoghi e di un attento studio degli atti di causa meritano di essere condivise e possono essere utilizzate ai fini della presente decisione.
Ebbene, pur rilevando che la lunga condotta di aspirazione è stata realizzata da soggetti terzi, come anche dichiarato dal teste , in qualità di installatore Testimone_3 dell'impianto di aspirazione e nonostante il CTU non abbia verificato lo stato del canale di aspirazione poiché controsoffittato, tenuto conto della presenza di sporcizia e mancanza di manutenzione con percoli di grasso presenti sul motore di aspirazione esterno, manutenzione posta a carico dell'opponente, occorre comunque considerare il mancato corretto dimensionamento del motore, circostanza rilevante ai fini del presente giudizio, in quanto l'individuazione del modello di cappa e del tipo di motore è stata effettuata dall'opposta, circostanza non contestata.
Nell'individuazione del tipo di motore da collocare nell'attività dell'opponente occorreva considerare la quantità e le caratteristiche dei fumi da aspirare, nonché lo stato dei luoghi. Il
CTU ha ritenuto che il motore fosse sottodimensionato.
In ragione di ciò, tenuto conto che non vi è un malfunzionamento della cappa, ma una inidoneità della stessa ad aspirare tutti i fumi, visto l'art. 1492 c.c., si ritiene di operare una riduzione del prezzo nella misura del 30%, per cui l'importo che l'opponente deve versare all'opposta a tale titolo risulta € 1.587,58 (€ 1.859,00+22% a titolo di iva= €2.267,98-30%), in luogo di € 2.267,98, decurtando dal totale dovuto l'importo di € 680,40.
Ciò determina la revoca del decreto ingiuntivo, dovendo l'opponente versare un importo diverso rispetto a quello ingiunto.
Passando ora all'individuazione dell'obbligazione pecuniaria posta a carico dell'opponente, occorre rilevare che l'opposta ha prodotto in seno al giudizio monitorio la copia della fattura pagina 6 di 9 n.154 del 23.12.2019, estratto autentico delle scritture contabili e la diffida e messa in mora;
nella presente fase di opposizione ha depositato: 1) fatture n. 59, 87, 91 e 111 del 2019; 2) copia ricevuta PEC di diffida e messa in mora del 21/02/2020; 3) copia DDT n. 26 del
31/07/2019 e n. 27 del 01/08/2020; 4) copia contratto del 11.2.2019; 5) copia preventivo;
6) copia assegni.
Il fino al momento dell'emissione della fattura n. 154 del 23.12.2019, posta a Parte_1 base del decreto ingiuntivo opposto, ha dichiarato di aver pagato alla IT opposta complessivamente la somma di € 15.000,00, così suddivisa:
1) € 4.000,00 in data 04/06/2019 con assegno n° 0780804116 tratto dal conto corrente acceso presso il Credito Siciliano;
2) € 3.000,00 in data 16/08/2019 con assegno n° 0780804118 tratto dal conto corrente acceso presso il Credito Siciliano;
3) € 2.000,00 in data 26/08/2019 con assegno n° 0780804119 tratto dal conto corrente acceso presso il Credito Siciliano;
4) € 3.000,00 in data 30/08/2019 con assegno n° 0413718394 tratto dal conto corrente acceso presso la Fineco Bank;
5) € 3.000,00 in data 27/09/2019 con assegno n° 0413718395 tratto dal conto corrente acceso presso la Fineco Bank;
Per gli acconti indicati, la ha emesso quattro fatture Controparte_4 elettroniche, anziché cinque, di fatto non computando l'assegno indicato al n. 4).
In merito alla prova del pagamento in casi analoghi la Suprema Corte ha affermato che […] soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. Ne consegue che tale principio non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore (C. Cass., n. 27247/2023).
pagina 7 di 9 L'assegno in questione reca la firma di traenza di tale , moglie del titolare della Testimone_4 IT opponente, ed è emesso nei confronti di personalmente, e non della Controparte_5 IT , di cui il è legale rappresentante;
la firma Controparte_1 CP_1 del non è stata formalmente disconosciuta, come anche rilevato nell'ordinanza del CP_1
9.3.2021. La data è compatibile con il pagamento della merce oggetto di causa.
In giudizio non è stata ammessa la prova testi con la teste in quanto è stato Tes_4 evidentemente ritenuto che il mancato disconoscimento della firma da parte dell'opposta fosse una circostanza idonea a ritenere la riconducibilità del pagamento alla merce in questione. Del resto, nessuna delle parti ha fatto riferimento ad ulteriori e diversi contratti tra esse conclusi, idonei a giustificare il versamento della somma in esame. Peraltro, l'opposta si è limitata ad evidenziare che l'assegno era stato emesso nei confronti del e non della società, senza CP_1 contestare l'intervenuto pagamento della somma.
Le considerazioni esposte consentono, pertanto, di imputare il pagamento dell'assegno indicato alla fornitura della merce eseguita dall'opposta.
Dal totale di € 19.360,00 occorre, quindi, detrarre sia l'importo di € 3.000,00 oggetto dell'assegno indicato, sia la differenza di € 680,40 per il sottodimensionamento del motore della cappa, ottenendo l'ammontare di € 15.679,60, che l'opponente deve versare all'opposta, oltre interessi nella misura di cui al d. lgs. n. 231/2002, trattandosi di una transazione commerciale, dalla messa in mora al soddisfo.
L'esito della controversia consente di compensare per un quinto le spese di lite del presente giudizio, dunque l'opponente va condannato alla rifusione delle spese in favore dell'opposta.
Le spese di lite le spese sono liquidate ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo
D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, in considerazione del valore della controversia (scaglione fino a € 26.000,00) nel seguente modo: € 919,00 per la fase di studio,
€ 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria, € 1.701,00 per la fase decisionale, con un compenso di € 5.077,00, su cui operare la compensazione.
pagina 8 di 9 L'opposta va condannata al pagamento delle spese di lite del procedimento cautelare, liquidate in € 1.150,00.
Le spese di CTU sono definitivamente poste a carico dell'opposta (essendo emersa la fondatezza dell'eccezione dell'opponente che ha determinato l'espletamento della
Consulenza).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – Sezione Quarta civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8575/2020 R.G., vertente tra , titolare Parte_1 dell'omonima IT individuale (opponente) e in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore (opposta), disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2189/2020;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 15.679,60, oltre interessi come in motivazione;
- compensa per un quinto le spese di lite e condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, dei residui quattro quinti, che liquida in € 4.061,60 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
- condanna l'opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di lite del procedimento cautelare in corso di causa, liquidate in € 1.150,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell'opposta.
Così deciso in Catania il 30/04/2025.
Il Giudice
Milena Aucelluzzo
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