Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/01/2025, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 37239/2023
N. R.G. 37239/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA CIVILE
Il Tribunale di IL, in composizione monocratica, nella persona del GOP dott.ssa
Alessandra Caiazzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 37239/2023 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), elettivamente C.F._2 Parte_3 C.F._3 domiciliati in ROMA, VIA VINCENZO BELLINI n°10, presso lo studio del difensore avvocato
ACCATTATIS ANTONIO che li rappresenta e difende giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo del presente giudizio.
ATTORI contro
(C.F. , in proprio, elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._4
MILANO, VIA VINCENZO MONTI N.2, presso lo studio del difensore avvocato CP_1 la quale sta in giudizio personalmente ex art. 86 c.p.c..
[...]
CONVENUTA
§§§
OGGETTO: altri istituti relativi alle successioni.
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo telematico ex art. 189 comma secondo n°1 c.p.c., conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA MOTIVAZIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato via PEC in data 12 ottobre 2023, i signori
[...]
, ed , nella loro qualità di eredi testamentari del fratello Pt_2 Parte_1 Parte_3
, notaio, nato a [...] il [...] e deceduto a IL il giorno 13 Persona_1 ottobre 2022, convenivano in giudizio avanti il Tribunale di IL l'avvocato , Controparte_1 chiedendone la condanna alla restituzione di tutte le somme dalla stessa prelevate mediante carta bancomat dal conto corrente intestato al fratello e altre spese rimaste prive di giustificazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, vinte le spese del giudizio.
A sostegno della loro domanda gli attori esponevano che
- il signor , nipote del de cuius, nella veste di esecutore Persona_2 testamentario, aveva verificato dall'esame degli estratti conto relativi al conto corrente bancario n°9000/1000/70538 presso Banca Intesa, intestato al notaio _1
, come nel periodo ricompreso tra il mese di aprile 2022 ed il mese di ottobre
[...]
2022 risultassero operazioni di prelievo per un ammontare totale di euro 30.300#;
- sempre il sig. aveva necessità di spiegazioni da parte della convenuta Persona_2 in ordine alle modalità di impiego di euro 2.620# che risultavano consegnate dalla signora IN RI, badante del de cuius, alla convenuta in data 25 marzo
2022 a fronte di un bonifico eseguito dal conto corrente del notaio in data 24 _1 marzo 2022 in favore della badante;
- infine, dall'esame della documentazione bancaria il sig. aveva Persona_2 accertato operazioni eseguite nel corso del mese di ottobre 2022 - ed in particolare in data 4/10/2022 per euro 410,98# presso Euronics, in data 13/10/2022 per euro
1.220# presso RE IL e, infine, sempre in data 13/10/2022 per euro 743,73# presso l'Ufficio postale per un totale di euro 2.374,71#- operazioni in relazione alle quali aveva bisogno di chiarimenti da parte della convenuta;
- perciò, prima con comunicazione mail del 13 gennaio 2023 e successiva PEC del 31 gennaio 2023, il signor aveva richiesto all'odierna convenuta Persona_2 delucidazioni in ordine a tali spese e prelievi, atteso che a quest'ultima erano state consegnate dal de cuius sin dai primi giorni del mese di aprile 2022 alcune carte bancarie, tra le quali la carta bancomat relativa al predetto conto corrente ed una carta
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di credito successivamente restituite dalla convenuta in data 5 Controparte_2 dicembre 2022;
- con PEC del 3 febbraio 2023 la convenuta , dopo aver riferito di aver CP_1 conosciuto il notaio nel lontano 1996 ed aver intrattenuto con lo stesso una _1 stretta amicizia da oltre 30 anni, evidenziava come, a seguito di un ricovero d'urgenza del de cuius nel mese di marzo 2022 ed in assenza di supporto da parte della famiglia, aveva ricevuto dall'amico notaio i primi giorni del mese di aprile 2022 “una _1 carta bancomat con la quale provvedere alla gestione delle necessità che mano a mano si palesavano…la gestione di tutto avveniva sempre con il suo avallo…in ogni caso il Notaio, ribadisco perfettamente in grado di intendere e di volere sino alla fine, rendendosi anche conto della non facile situazione, mi aveva esonerato da una minuziosa rendicontazione che avrebbe richiesto l'impiego di ulteriore tempo” (cfr. doc.
8 fascicolo attori); sempre con la comunicazione in esame la convenuta specificava in parte l'impiego della somma di euro 2620# consegnatale in contanti dalla badante;
- ritenute le giustificazioni addotte dall'avv.to generiche, non provate oltre che CP_1 tardive e non soddisfacenti, si vedevano costretti ad adire l'autorità giudiziaria per ottenere dalla convenuta la restituzione di quanto la stessa aveva prelevato dal conto corrente del de cuius e delle spese effettuate con la carta di credito.
2. In data 11 dicembre 2022 si costituiva l'avvocato , contestando nel merito Controparte_1 la fondatezza delle domande e concludendo per il rigetto delle stesse. In particolare, in rito, eccepiva l'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 5 D.lgs. n°28/2010; nel merito, ribadiva la ricostruzione dei rapporti con il notaio come da PEC 3 febbraio 2023 ed insisteva per l'esenzione dall'obbligo del _1 rendiconto, stante il rapporto fiduciario intercorrente con quest'ultimo; specificava come il notaio l'avesse autorizzata a trattenere per sé la somma di euro 3.000# a titolo di donazione remuneratoria;
concludeva, in via subordinata, perché venisse dichiarata tenuta a corrispondere agli attori la somma eventualmente minore risultante all'esito dell'istruttoria.
3. Trattandosi di causa introdotta con il nuovo rito, all'esito delle verifiche preliminari con provvedimento datato 23 dicembre 2023, il giudice all'epoca assegnatario rilevava come la controversia non rientrasse tra quelle per cui la mediazione è obbligatoria, risultando tuttavia previsto, quale condizione di procedibilità, il preventivo invio dell'invito alla stipulazione di una
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convenzione assistita ed invitava le parti a dare subito corso a tale incombente;
fissava, inoltre, l'udienza per la prima comparizione delle parti ex art. 183 c.p.c. per il giorno 5 giugno
2024, rispetto alla quale decorrevano i termini per il deposito delle memorie integrative ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 171 ter c.p.c..
Nelle more, e precisamente in data 23 aprile 2024, la presente causa è stata assegnata alla sottoscritta per la sua definizione.
Alla prima udienza di comparizione, celebrata in data 1 luglio 2024 a seguito di rinvio disposto dalla sottoscritta, la convenuta non si presentava, benché ritualmente costituita in giudizio e, perciò, non era possibile esperire il tentativo di conciliazione previsto ai sensi dell'art. 183 comma terzo c.p.c..
Con ordinanza riservata del 31 luglio 2024, verificata come fosse stata assolta dagli attori la condizione di procedibilità e ritenuta la causa, alla luce delle rispettive deduzioni ed eccezioni nonché della documentazione acquisita, matura per la decisione senza dar corso alle prove orali richieste dalla difesa di parte convenuta, in quanto irrilevanti al fine del decidere, veniva fissata l'udienza del 2 dicembre 2024 per la rimessione in decisione, previa assegnazione dei termini perentori di cui all'art. 189 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e gli scritti difensivi finali. A detta udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
Le parti hanno provveduto al deposito degli scritti difensivi finali.
4. Oggetto della presente controversia è la richiesta attorea di condanna dell'avvocato
[...]
alla restituzione della somma complessiva di euro 35.294,71# per operazioni di CP_1 prelievo e spese sul conto corrente intestato al notaio , effettuate nel Persona_1 periodo ricompreso tra il 2 aprile 2022 ed il 14 ottobre 2022, prive di giustificazioni e dei relativi titoli.
A supporto dell'azione restitutoria, gli attori hanno prodotto gli estratti conto relativi al conto corrente intestato al de cuius ed al periodo in esame, dove sono registrate tutte le operazioni effettuate nell'arco di tempo sopra indicato (cfr. doc. 5 fascicolo attoreo) nonché documentazione bancaria relativa alla carta di credito per il periodo Controparte_2 settembre – novembre 2022 (cfr. doc. 6 e 7 fascicolo attoreo).
In particolare, gli attori hanno chiesto alla convenuta di giustificare e documentare come siano stati impiegati i prelievi, spesso di euro 1.000#, effettuati dalla stessa dal conto corrente del de cuius con cadenza settimanale e spesso anche giornaliera nel periodo oggetto
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di esame;
hanno pure richiesto delucidazione sulle spese che risultano registrate in conto corrente, effettuate il giorno della morte del notaio (un prelievo di euro 1.000# in _1 data 13 ottobre 2022) nonché nei giorni successivi (un prelievo di euro 750# in data 14 ottobre 2022 ed un pagamento pos di euro 850# allo Studio dott. Stefano Cattabeni in data
14 ottobre 2022); hanno quindi chiesto di conoscere come sia stata impiegata la somma di euro 2.620# pacificamente ricevuta in contanti dalla badante in data 25 marzo 2022; infine, hanno chiesto chiarimenti sull'utilizzo della carta di credito in relazione alle Controparte_2 operazioni effettuate nel corso del mese di ottobre 2022 (in particolare in data 4/10/2022 per euro 410,98# presso Euronics, in data 13/10/2022 per euro 1.220# presso RE IL e, infine, sempre in data 13/10/2022 per euro 743,73# presso l'Ufficio postale).
Ciò premesso, risulta pacifico in causa, oltre che riconosciuto ed ammesso dalla stessa convenuta, che a far data dai primi giorni del mese di aprile le siano state consegnate dal de cuius una carta bancomat relativa al conto corrente in esame ed una carta di credito riconsegnate agli attori in data 5 dicembre 2022. Controparte_2
La convenuta sostiene che, in virtù del rapporto di profonda amicizia che la legava al notaio maturato negli anni e per essere costantemente presente, a differenza dei familiari, - _1 nel 2020 si era addirittura trasferita in Via Vincenzo Monti n°2 in prossimità dell'abitazione del notaio, residente a [...] -, il de cuius aveva fatto esclusivamente affidamento su di lei per ogni necessità, sicché si era dedicata totalmente alla cura degli interessi e degli investimenti del notaio, reperendo tra l'altro una badante capace che lo potesse accudire al meglio, anche a discapito del suo lavoro come avvocato.
Nell'ambito di tale rapporto, il notaio, oramai allettato dal marzo 2022, le aveva consegnato il bancomat, con relativo pin, per provvedere a tutte le sue necessità, esemplificate dalla convenuta non solo in spese mediche, visite specialistiche e spese per farmaci ma anche pagamento di utenze domestiche, contributi per il personale domestico, spese saltuarie di alimentazione e di vini.
La convenuta sostiene, inoltre, come il notaio l'avesse esentata dall'obbligo di rendicontazione, riconoscendole la somma di euro 3.000# a titolo di regalia e ringraziamento per la dedizione dimostrata.
Dall'esame delle risultanze di causa la ricostruzione offerta dalla convenuta non ha trovato risconti.
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Se effettivamente si deve riconoscere l'esistenza di un rapporto stretto di amicizia e di fiducia tra il de cuius e la convenuta, avendo quest'ultima conoscenza di questioni personali ed accesso ad informazioni relative ad interessi ed investimenti del notaio, la stessa non ha in realtà fornito alcuna prova dell'impiego delle somme prelevate.
Infatti, la documentazione allegata all'atto costitutivo (in particolare il dossier titoli sub doc 2)
e successivamente prodotta in corso di causa (la documentazione relativa alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato con sig. sub doc 5, quella relativa al credito vantato Pt_4 dal de cuius nei confronti dell'Agenzia delle Entrate sub doc 7 e la documentazione sanitaria sub doc 8) non appare attinente alla causa e conferma solamente come la convenuta avesse accesso ad informazioni relative al de cuius coinvolgenti vari settori, personale, di investimento e di interessi, ma non prova come la convenuta abbia impiegato le somme pacificamente prelevate.
Quanto alle asserite spese mediche, visite specialistiche, utenze e altro che la convenuta assume aver pagato nell'interesse e per conto del de cuius non risultano allegati documenti giustificativi.
Nessun chiarimento viene fornito dall'avv.to a proposito delle spese e dei prelievi CP_1 effettuati il giorno della morte del notaio e nei giorni immediatamente successivi nonché delle spese effettuate con la carta di credito come documentati da parte attrice. Controparte_2
Ora, la convenuta sostiene che la maggior parte delle somme prelevate dal conto corrente del notaio - ed anche la somma di euro 2620# ricevuta pacificamente in contanti dalla badante a seguito del bonifico di euro 3000# effettuato sul conto di quest'ultima dal notaio - sarebbe stata destinata a pagare le ore di riposo non godute, i fine settimana e le ore notturne in cui la badante si sarebbe occupata del notaio, facendo straordinari e rinunciando a tale riposo.
Tale assunto risulta contraddetto dalla documentazione allegata da parte attrice.
La signora IN RI era regolarmente assunta come badante del de cuius per 54 ore settimanali e dal prospetto di liquidazione per fine rapporto risultava “convivente”, per cui lavorava e abitava insieme al notaio;
riceveva mensilmente il bonifico dello stipendio di euro
1.500#, come comprovato dagli estratti conto allegati sub doc 5 di parte attrice e con riguardo allo stipendio del mese di agosto 2022 dal doc. 15 attoreo.
Risulta ugualmente come sia stato disposto dall'esecutore testamentario in Persona_2 favore della predetta signora IN RI in data 10 novembre 2022 (doc 13 di parte
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attrice) un bonifico di euro 6.203,97# a chiusura del rapporto di lavoro, con la previsione del pagamento della tredicesima e del TFR per euro 3.449,33#.
La dichiarazione scritta di pugno dalla signora IN RI (doc 14 attoreo) datata 22 ottobre 2022, quindi dopo il decesso del notaio, prova come la stessa abbia ricevuto dagli attori un ulteriore importo di euro 1.000# destinato al rimborso delle altre piccole spese che aveva sostenuto e non ancora saldate sulla base del dettagliato resoconto predisposto dalla stessa (doc 12 fascicolo attoreo), relativo al periodo marzo-ottobre 2022, contenente l'indicazione precisa di date, causali ed importi.
Dalla documentazione esaminata appare verosimile che la badante non avesse altro da pretendere dagli attori, avendo gli stessi predisposto tutti i pagamenti necessari a chiusura del rapporto di lavoro. Tes_ D'altra parte, la c.d. “dichiarazione testimoniale signora ” del 14 marzo 2023 (doc 4 fascicolo convenuta), non può rappresentare una prova della tesi difensiva della convenuta: in primo luogo, risulta dattiloscritta e non predisposta di pugno dalla badante;
il contenuto di tale dichiarazione presuppone poi conoscenze legali difficilmente attribuibili alla signora IN, laddove si legge che in occasione della consegna delle carte bancarie alla convenuta “il notaio ha detto di esonerare l'avv.to da qualunque rendiconto in quanto _1 CP_1 consapevole del fatto che questo avrebbe costituito un'ulteriore incombenza e perdita di tempo”. Seppur effettivamente firmata dalla badante, tale dichiarazione risulta del tutto priva di valore nel presente giudizio, perché certamente non riconducibile alla signora IN
RI, rappresentando molto probabilmente una prova precostituita dalla convenuta per giustificare l'esonero dalla rendicontazione.
Si ribadisce come a tale ultimo riguardo la convenuta non abbia offerto alcun elemento di prova ammissibile, non potendo la prova dell'esenzione da parte del notaio _1 dall'obbligo di rendicontazione essere fornita per testi e, comunque, essendo le circostanze capitolate nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. di parte convenuta generiche, valutative e semmai da provarsi per documenti.
Anche il rendiconto sub doc 6 di parte convenuta - decisamente meno preciso - contiene voci di spesa già indicate dalla badante nel resoconto consegnato agli attori (ad esempio voce farmacia, scarpe antiscivolo, medicine, ecc) e non fornisce elementi utili a sostegno dell'assunto di parte convenuta, in quanto, da un confronto con quello prodotto dagli attori, si
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ricava come non sia stato all'evidenza predisposto dalla signora IN RI (la grafia
è diversa) e rechi solo la firma della badante, sollevando nuovamente, come per la dichiarazione sub doc 4 di parte convenuta, dubbi sulla riconducibilità di tale documentazione alla badante.
Infine, nessun riscontro ha trovato l'affermazione di parte convenuta che per le molteplici e quotidiane attività svolte in favore del notaio quest'ultimo l'avesse autorizzata a trattenere la somma di euro 3.000 a titolo di regalia.
Alla luce di tutte le considerazioni sin svolte, la domanda di parte attrice va accolta e, per l'effetto, l'avv.to va condannata alla restituzione in favore degli attori della Controparte_1 somma complessiva di euro 35.294,41# (30.300+2374,41+2620), oltre interessi legali dal momento della proposizione della domanda giudiziale (notifica via PEC dell'atto introduttivo del giudizio in data 12 ottobre 2023) al saldo ex art. 1284 comma 4 cod. civ..
5. Le spese di lite sostenute dalla parte attrice sono poste a carico della parte convenuta in virtù del principio della soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri e nella misura di cui al DM n°55/2014, come recentemente aggiornato, avuto riguardo al valore della causa, all'attività effettivamente svolta, alla non complessità delle questioni trattate ed alla ridotta attività istruttoria, consistita nel deposito delle sole memorie per le finalità di cui all'art. 171 ter c.p.c. senza che sia stata svolta attività istruttoria tecnica o orale.
P.Q.M.
Il Tribunale di IL, in composizione monocratica, nella persona del GOP dott.ssa
Alessandra Caiazzo, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
a) in accoglimento della domanda attorea, condanna l'avv.to alla Controparte_1 restituzione in favore degli attori della somma complessiva di euro 35.294,41#
(30.300+2374,41+2620), oltre interessi legali dal momento della proposizione della domanda giudiziale (12 ottobre 2023) al saldo ex art. 1284 comma 4 cod. civ.;
8 RG 37239/2023
b) condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 5.500# per compenso di avvocato, oltre al rimborso forfetario per spese generali nella misura di 15% del compenso, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in IL, il 29/01/2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Caiazzo
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