Art. 81.
(Violazione della convenzione).
Nel caso di violazione della convenzione, il comandante locale puo' immediatamente reagire nel modo che stimi necessario in rapporto all'importanza degli atti commessi dal nemico, salvi gli ulteriori provvedimenti del comandante supremo. In ogni caso, soltanto quest'ultimo puo' denunciare l'armistizio o ordinare l'immediata ripresa delle ostilita'.
(Violazione della convenzione).
Nel caso di violazione della convenzione, il comandante locale puo' immediatamente reagire nel modo che stimi necessario in rapporto all'importanza degli atti commessi dal nemico, salvi gli ulteriori provvedimenti del comandante supremo. In ogni caso, soltanto quest'ultimo puo' denunciare l'armistizio o ordinare l'immediata ripresa delle ostilita'.