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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 18/07/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi, sezione civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Teresa Gentile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 998 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2024, rimessa in decisione a seguito del deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente
tra
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, e Parte_1 P.IVA_1
quale socia intimata, rappresentate e difese dagli Avv.ti Silvio Parte_2
Auriemma e Sergio Garofalo, presso il cui studio in Napoli, via Gigante n. 174, sono elettivamente domiciliate;
opponenti
e
, Controparte_1 rappresentata e difesa dal Direttore dell'Ufficio;
opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Dal ricorso (Il Tribunale voglia) “accertare e dichiarare la non debenza delle somme richieste, dichiarare pertanto l'illegittimità delle richieste sanzionatorie, ovvero dichiarare illegittima l'ingiunzione di pagamento notificata ed impugnata;
Voglia pertanto dichiarare la nullità dell' – INGIUNZIONE (Art. 18 Legge 24 novembre 1981 n. 689) CP_2 emessa da
[...] in Controparte_3 data 01 agosto 2024, notificata il 2 agosto 2024 e delle sanzioni accessorie”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Posizione delle opponenti.
Con ricorso depositato il 26 agosto 2024, la società e quale Parte_1 Parte_3 coobbligata, propongono opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione protocollo n.
13488/RU del 1° agosto 2024, emessa da e notificata il 2.8.2024, con Controparte_1
1 cui si ingiungeva il pagamento di complessivi euro 50.000,00.
In particolare, l'ordinanza impugnata, facendo seguito al presupposto verbale di accertamento, sequestro cautelare e affidamento in custodia (prot. n. 11198/RU del 27 giugno
2024), comminava alle predette opponenti la sanzione amministrativa prevista dall'art. 13, co. 3, del D.lgs. n. 163/2019, per la violazione dell'art. 16, paragrafo 1, del Regolamento
(UE) n. 573/2024 (corrispondente all'art. 15, par. 1, co. 2, del Reg. (UE) n. 517/2014) per aver importato (con bolletta doganale del 12 giugno 2024 per CodiceFiscale_1 una partita di merce R410A - kg. 10.420) fluorocarburi in eccedenza rispetto alla quota disponibile di 658 tCO2 equivalente assegnata per l'anno 2024.
A sostegno della domanda, le opponenti – premesso di avere già, in sede di contraddittorio preventivo, esposto puntuali difese, disattese dalla P.A. - illustrano i seguenti motivi: 1) inapplicabilità del sistema delle quote perché il bene oggetto di importazione è il diclorometano, non appartenente alla categoria degli idrofluorocarburi(HFC), con la conseguenza che la norma asseritamente violata non può applicarsi nel caso di specie, 2) anche ammettendo che la merce importata sia costituita da bombole di idrofluorocarburi (HFC), lo specifico codice riportato sui prodotti (R410A) non è presente nell'elenco di cui all'allegato
I, espressamente richiamato dall'art. 2, lett. a) del regolamento 523/2024, trattandosi di una miscela: tuttavia, anche all'interno dell'allegato VI del regolamento UE, dedicato alle miscele ed ai suoi componenti, non figurano i componenti che formano il gas R410A, dovendosi pertanto applicare, per il calcolo del GWP, un valore pari a 0, come sancito dalla citata normativa per il caso di gas non espressamente menzionati nella tabelle;
per contro, il
ET (cloruro di metilene), è presente all'interno della tabella di cui all'allegato VI
e dal calcolo delle tonnellate di riferimento si evince che il quantitativo importato (pari a
117,12: 10,42 tonnellate moltiplicato per il coefficiente GWP pari ad 11,2), rientra ampiamente all'interno delle quote di tCo2 conferite alla per il 2024; 3) Parte_1
l'ingiunzione è inammissibile perché: a) vi è incertezza sul numero di protocollo del provvedimento finale nonché dei provvedimenti sottesi su cui la stessa fonderebbe;
b) la disciplina applicata non era in vigore al momento dell'effettivo ordinativo di acquisto e spedizione c) comunque, la violazione contestata non è prevista neanche nella nuova più recente normativa di carattere sovranazionale;
d) nonostante espressa richiesta negli scritti difensivi proposti all'autorità amministrativa ex art. 18, legge 689/1981, nessuna ulteriore verifica tecnica è stata disposta;
e) non vi è stata contestazione della sanzione nel termine
2 previsto dalla legge;
4) Nel merito: non sussiste la contestata violazione del citato art. 16, par.
1, Reg. (UE) n. 573/2024 (come detto, corrispondente all'art. 15, par. 1, co. 2, del Reg. (UE)
n. 517/2014), come ampiamente argomentato anche negli scritti difensivi del 2 luglio 2024.
Con le note di trattazione scritta, depositate il 18.3.2025, le opponenti hanno chiesto sospendersi il presente giudizio, in attesa della verifica tecnica autorizzata dal P.M. nell'ambito del procedimento penale n. 1349/2024 RGNR, pendente dinanzi la sezione penale di questo Tribunale;
in subordine, così precisano le conclusioni: (Voglia il Tribunale)
“Annullare l'Ordinanza impugnata, per vizi di nullità assoluta dell'atto, carenza di legittimazione attiva e passiva, per l'insussistenza della violazione e per i vizi procedurali dedotti ed eccepiti in atti con conseguente annullamento della sanzione, nonché voglia disporre il dissequestro della merce oggetto dell'Ordinanza impugnata;
IN VIA
MERAMENTE GRADATA: Voglia in ogni caso, L'Onorevole Giudicante, provvedere all'annullamento delle sanzioni comminate, poiché sproporzionate, illegittime e non dovute, annullare l'Ordinanza impugnata per nullità formali e sostanziali, in particolare, per difetto e carenza di legittimazione attiva e passiva, confermare l'estromissione dell'intimata sig.ra nata a [...] il [...] quale socia della Parte_2 Pt_1
[... società ricorrente, come già disposto con Ordinanza del 12/11/2024”.
1.2. Posizione dell'opposta
L' opposta, nel costituirsi in giudizio con comparsa depositata il Controparte_1
31.10.2024, contesta tutte le difese avversarie e, in particolare, deduce in fatto che:
- nella bolletta doganale di importazione, presentata dal Doganalista il Controparte_4
12.6.2024, la società aveva dichiarato per l'importazione e Parte_1
l'immissione in consumo N. 58 colli di “ET (cloruro di metilene)” (voce tariffa doganale 2903 12 00 00 –Peso lordo Kg. 18.580 - Peso netto Kg. 10.420 - Paese di origine Cina);
- avviato da parte dell' il procedimento di controllo, dall'esame della fattura CP_1 emessa dalla società esportatrice emergeva che la spedizione aveva avuto ad oggetto
“GAS REFRIGERANTI” in bombole, qualitativamente diversi da quanto dichiarato nella bolletta doganale (“diclorometano – cloruro di metilene”), e rientranti tra i gas fluorurati a effetto serra (detti anche F-GAS o idrofluorocarburi o HFC), precisamente quelli identificati con il codice “R410A”;
3 - I funzionari doganali, in sede di verifica fisica delle merci, riscontravano la presenza di: n. 450 bombole da 10 kg. di gas refrigerante riportanti il codice R410A, descritte come ricaricabili sul confezionamento;
n. 8 bombole da 740 kg. di gas refrigerante riportanti il codice R410A, sulle quali non era apposta alcuna dicitura che potesse identificarle come ricaricabili o non ricaricabili;
- Assunte informazioni dalla società importatrice e dal MASE, poiché l'importazione di bombole ricaricabili superava la quota assegnata all'importatore ai sensi dell'art. 16, par. 5, Reg. (UE) 517/2014 (pari, per la società a 658 TCO2), l'Ufficio Parte_1 aveva proceduto al sequestro amministrativo cautelare dei prodotti ai sensi dell'art. 13, co. 2, L. n. 689/1981, con processo verbale di accertamento e sequestro amministrativo
(prot. n. 11198/RU del 27/06/2024), notificato – in assenza del trasgressore – al suo rappresentante diretto, il doganalista;
- successivamente, il provvedimento era stato notificato a mezzo posta (A/R) alle amministratrici della società importatrice, e Controparte_5 [...]
nonché via PEC alla società importatrice quale Parte_2 Parte_1 obbligato solidale al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria;
- a seguito delle memorie difensive, il sequestro veniva confermato e veniva poi emessa l'ordinanza ingiunzione opposta.
Osserva quindi, in punto di fatto, che dalla documentazione commerciale (fatture di acquisto)
e di trasporto (polizza di carico), e finanche dal certificato di analisi, fornito dalla stessa società
, risulta che l'importazione non riguardava bombole di diclorometano bensì gas Pt_1
“REFRIGERANT R410A”, come accertato anche a seguito di verifica fisica dai funzionari doganali che hanno ispezionato il container.
Precisa che i prodotti identificati con codice R410A identificano miscele di gas composti da
HFC (HFC-125, HFC-32), compresi nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 573/2024, e che il valore totale di GWP (potenziale di riscaldamento globale) della miscela R410A, calcolata secondo la formula di cui all'allegato VI del Regolamento, è superiore a 2.000.
Rileva, in diritto, che sussiste la violazione dell'art. 16, par. 1, del nuovo Reg. (UE) n.
573/2024, in quanto il quantitativo di R410A importato (oltre 10 tonnellate), in relazione ai corrispondenti GWP (2000), eccede di molto le quote assegnate alla società (658). Parte_1
Osserva in diritto che, nel momento in cui si è consumata la violazione – e cioè all'atto dell'immissione sul mercato, con la registrazione e accettazione della dichiarazione doganale
4 di importazione (12/06/2024) -, le norme applicabili erano quelle contenute nel Reg. (UE)
573/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, che, pur avendo abrogato il previgente regolamento (UE) n. 517/2014, prevede espressamente che “I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato X” (art. 73, par.
5, del nuovo regolamento): pertanto, restano ferme le disposizioni normative nazionali attuative - ovvero il D.P.R. n. 146/2018 (Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n.
517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra) e il D.lgs. n. 163/2019 (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra) -, e in particolare l'art. 13 co. 3 D.lgs. 163/2019, il quale sanziona la violazione degli obblighi stabiliti dagli artt. 15, 16 e 18 del Reg. (UE) 517/2014 (trasfusi negli artt. 16,
17 e 21 del Reg. UE n. 573/2024).
Evidenzia che il presente giudizio (civile) ha oggetto diverso da quello del procedimento penale, a carico dei medesimi soggetti ( , attualmente pendente con Controparte_6
R.G.N.R. 1394/2024/21 presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Palmi, per violazione dell' art. 9 D.lgs. n. 163/2019, commessa in occasione di una importazione di gas fluorurati presentata a in data 7/6/2024. CP_1
Sottolinea infine che l'unico termine previsto per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione è quello di cui all'art. 28, co. 1, della legge 689/1981, secondo cui: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”: nel caso che occupa, la violazione è stata accertata il 12.6.2024 e l'ordinanza emessa l'1.8.2024.
Conclude quindi per il rigetto della domanda.
Con le note di trattazione scritta depositate il 25.3.2025 l'Ufficio ribadisce la correttezza dell'ordinanza opposta, deducendo che la natura dei gas importati come “rigenerati”, invocata da controparte come circostanza idonea ad escludere l'applicazione della normativa comunitaria, è completamente irrilevante, in quanto – a differenza da quanto sostenuto dalla ricorrente - nessuna norma esclude i gas rigenerati importati dal regime delle quote, come attestato anche dal parere formulato in proposito dal Ministero dell'Ambiente e della
Sicurezza Energetica (MASE).
Conclude chiedendo il rigetto del ricorso.
5 2. L'opposizione è infondata, per le seguenti ragioni.
Deve premettersi che in punto di fatto che dalla documentazione commerciale (fattura di acquisto) e dal certificato di analisi, fornito in sede di contraddittorio dalla stessa società
, oltre che dall'accertamento materiale compiuto dagli agenti operanti - come Pt_1 risultante dal verbale di accertamento e sequestro amministrativo, prot. n. 11198/RU del
27.6.2024 (allegato al fascicolo telematico dell'opposta), che fa fede fino a querela di falso -, risulta che l'operazione di importazione, dichiarata il 12.6.2024, non aveva ad oggetto bombole di diclorometano (come erroneamente dichiarato dallo spedizioniere, su specifico mandato della società), bensì 458 bombole di gas fluorurati a effetto serra (detti anche F-GAS
o idrofluorocarburi o HFC), in composizione miscelata (R410A): precisamente, n. 450 bombole da 10 kg. di gas refrigerante riportanti il codice R410A, descritte come ricaricabili sul confezionamento;
n. 8 bombole da 740 kg. di gas refrigerante riportanti il codice R410A, sulle quali non era apposta alcuna dicitura che potesse identificarle come ricaricabili o non ricaricabili.
Come è noto, la materia è stata disciplinata prima dal Regolamento UE n. 517/2014 e poi, a decorrere dall'11 marzo 2024 (salvo alcune norme, la cui entrata in vigore è stata differita dagli artt. 37 e 38 del Reg. 573/2024), dal nuovo Regolamento del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 7 febbraio 2024, n. 573/2024, che, al fine di proteggere l'ambiente dalle emissioni di gas fluorurati a effetto serra (F-gas) - tra i quali vi sono idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PFC) e esafluoruri di zolfo (SF6) -, hanno introdotto, tra le altre misure, anche limiti nella quantità di HFC che produttori e importatori possono immettere sul mercato, mediante l'assegnazione di quote annuali, che non possono essere superate.
Precisamente, la disciplina vigente al momento dell'importazione oggetto di causa si ricava dall'art. 16 del Reg. UE n. 573/2024 (rubricato “Riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessa sul mercato”) che, al paragrafo 1, così dispone: “L'immissione sul mercato di idrofluorocarburi è consentita solo nella misura in cui la Commissione abbia assegnato una quota ai produttori e agli importatori come stabilito all'articolo 17. I produttori e gli importatori che immettono idrofluorocarburi sul mercato non superano la quota di cui dispongono al momento dell'immissione sul mercato”.
Diversamente da quanto sostenuto dalla società ricorrente, la disciplina delle quote per l'immissione sul mercato di idrofluorocarburi non prevede alcuna deroga per i gas rigenerati,
6 che restano parzialmente esclusi, per effetto delle disposizioni di cui all'art. 13, paragrafo 3, del medesimo Regolamento, solo dal divieto assoluto di uso, ma – per essere usati - devono rispettare le quote stabilite in applicazione del citato art. 16 del Reg. (UE) n. 573/2024.
In particolare, né la disposizione ora citata, né il previgente art. 15 del Reg. UE 517/2014, dettano alcuna esenzione per i gas rigenerati (il testo dell'art. 15, par. 2, del Reg. 517/2014 non contempla la lett. h) invocata dalle opponenti, essendo del seguente tenore: “
2. Il presente articolo non si applica ai produttori o agli importatori di meno di 100 tonnellate di CO2 equivalente di idrofluorocarburi l'anno. Il presente articolo non si applica altresì alle seguenti categorie di idrofluorocarburi: a) idrofluorocarburi importati nell'Unione per essere distrutti;
b) idrofluorocarburi usati come materia prima da un produttore o forniti direttamente da un produttore o da un importatore a imprese ai fini del loro utilizzo come materia prima;
c) idrofluorocarburi forniti direttamente da un produttore o da un importatore
a imprese ai fini dell'esportazione fuori dell'Unione, nei casi in cui tali idrofluorocarburi non siano successivamente resi disponibili a un'altra parte all'interno dell'Unione, prima dell'esportazione; d) idrofluorocarburi forniti direttamente da un produttore o da un importatore a imprese ai fini del loro utilizzo in materiale militare;
e) idrofluorocarburi forniti direttamente da un produttore o da un importatore a un'impresa che li utilizza per
l'incisione di materiale semiconduttore o la pulizia di camere adibite alla deposizione chimica da fase vapore nel settore della fabbricazione di semiconduttori;
f) a partire dal 1° gennaio
2018, idrofluorocarburi forniti direttamente da un produttore o da un importatore a un'impresa produttrice di aerosol dosatori per la somministrazione di ingredienti farmaceutici”; allo stesso modo, l'art. 16 del Reg. (UE) n. 573/2024 non prevede alcuna deroga per i gas rigenerati, in quanto recita: “
2. Il paragrafo 1 non si applica agli idrofluorocarburi: a) importati nell'Unione per distruzione;
b) usati come materia prima dal produttore o forniti direttamente a imprese dal produttore o dall'importatore per uso come materia prima;
c) forniti direttamente dal produttore o dall'importatore a imprese per esportazione fuori dell'Unione, non contenuti in prodotti o apparecchiature, nei casi in cui
l'idrofluorocarburo non è successivamente messo a disposizione di qualsiasi altra persona nell'Unione prima dell'esportazione; d) forniti direttamente dal produttore o dall'importatore per uso in materiale militare;
e) forniti direttamente dal produttore o dall'importatore a un'impresa che li usa per l'incisione di materiale semiconduttore o la pulizia di camere adibite alla deposizione chimica da fase vapore nel settore della fabbricazione di semiconduttori”).
7 Pertanto, indipendentemente dalla circostanza che i gas importati fossero qualificabili come
“rigenerati” (circostanza anche questa pacifica, perché non contestata, e quindi non necessitante di verifica alcuna), l'importazione avrebbe dovuto rispettare il limite massimo di quote assegnate al soggetto importatore.
Del tutto correttamente, dunque, il verbale di accertamento e sequestro e la successiva ordinanza – ingiunzione rilevano il superamento della quota disponibile assegnata alla Pt_1 per l'importazione di fluorocarburi nell'anno 2024, pari a 658 tonnellate di CO2 equivalenti
(come risulta incontestatamente dalla nota del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica – MASE -, allegata ai fascicoli di entrambe le parti), considerato che l'importazione oggetto di accertamento aveva ad oggetto un quantitativo superiore a 10 tonnellate, pari, in relazione al corrispondente GWP ad oltre 2.000 quote.
2.3. Infine, non è fondato il motivo attinente la tardività dell'irrogazione delle sanzioni, in quanto l'unico termine previsto in materia è quello di prescrizione quinquennale, imposto dall'art. 28 della legge 689/1981; né l'eventuale mancanza del numero di protocollo – comunque non sussistente, tanto che in ricorso è indicato il numero dell'atto - costituirebbe motivo di nullità dell'atto opposto.
2.4. Nessuna violazione del diritto di difesa si è verificata, per la dedotta mancata verifica tecnica sulla natura del prodotto: come già sopra illustrato, infatti, la qualifica di F-GAS non
è contestata e discende comunque dai documenti esibiti dalla stessa parte ricorrente, oltre che dall'accertamento fisico compiuto dagli agenti verbalizzanti, che riveste efficacia probatoria privilegiata, mentre la natura di gas rigenerati – oltre a non essere contestata dalla p.a. resistente – non appare rilevante ai fini dell'applicazione delle sanzioni.
2.5. I motivi di censura inerenti il difetto di legittimazione passiva, la carenza di delega in capo ai funzionari accertatori e l'insussistenza dell'elemento soggettivo sono stati tardivamente spiegati nelle memorie, depositate in vista della decisione, e risultano quindi inammissibili, attesa l'applicazione al presente procedimento (opposizione a ordinanza ingiunzione) delle norme sul rito lavoro (cfr. art. 6 del d. lgs. 1 settembre 2011, n. 150), che impongono la decadenza dal potere di introdurre fatti e domande nuove dopo il deposito del ricorso.
In conclusione, l'opposizione va rigettata, perché infondata, con conseguente conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta.
8 3. In considerazione della soccombenza, la società va condannata alla rifusione, Parte_1 in favore dell'opposta, delle spese del presente giudizio, liquidate – con eliminazione della fase istruttoria e applicazione dei valori minimi delle tabelle allegate al D.M. 147/2022 – in complessivi euro 2.906,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CP come per legge, mentre vanno compensate interamente le spese nei confronti dell'opponente la cui Parte_2 eccezione di difetto di legittimazione passiva non è stata esaminata per tardività.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Maria Teresa Gentile, definitivamente pronunciando sulla causa promossa, con ricorso in opposizione depositato il 26.8.2024, da e da contro Parte_3 Parte_1
, in persona del Controparte_1
Direttore pro-tempore, così provvede:
1) rigetta l'opposizione, confermando l'ordinanza – ingiunzione opposta;
2) condanna la società alla rifusione, in favore dell'opposta, delle spese del Parte_1 presente giudizio, liquidate in complessivi euro 2.906,00, oltre spese generali al 15%,
IVA e CP come per legge, compensando interamente le spese dell'opponente
[...]
Parte_2
3) sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Palmi, 10 luglio 2025
Il Giudice
Maria Teresa Gentile
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi, sezione civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Teresa Gentile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 998 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2024, rimessa in decisione a seguito del deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente
tra
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, e Parte_1 P.IVA_1
quale socia intimata, rappresentate e difese dagli Avv.ti Silvio Parte_2
Auriemma e Sergio Garofalo, presso il cui studio in Napoli, via Gigante n. 174, sono elettivamente domiciliate;
opponenti
e
, Controparte_1 rappresentata e difesa dal Direttore dell'Ufficio;
opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Dal ricorso (Il Tribunale voglia) “accertare e dichiarare la non debenza delle somme richieste, dichiarare pertanto l'illegittimità delle richieste sanzionatorie, ovvero dichiarare illegittima l'ingiunzione di pagamento notificata ed impugnata;
Voglia pertanto dichiarare la nullità dell' – INGIUNZIONE (Art. 18 Legge 24 novembre 1981 n. 689) CP_2 emessa da
[...] in Controparte_3 data 01 agosto 2024, notificata il 2 agosto 2024 e delle sanzioni accessorie”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Posizione delle opponenti.
Con ricorso depositato il 26 agosto 2024, la società e quale Parte_1 Parte_3 coobbligata, propongono opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione protocollo n.
13488/RU del 1° agosto 2024, emessa da e notificata il 2.8.2024, con Controparte_1
1 cui si ingiungeva il pagamento di complessivi euro 50.000,00.
In particolare, l'ordinanza impugnata, facendo seguito al presupposto verbale di accertamento, sequestro cautelare e affidamento in custodia (prot. n. 11198/RU del 27 giugno
2024), comminava alle predette opponenti la sanzione amministrativa prevista dall'art. 13, co. 3, del D.lgs. n. 163/2019, per la violazione dell'art. 16, paragrafo 1, del Regolamento
(UE) n. 573/2024 (corrispondente all'art. 15, par. 1, co. 2, del Reg. (UE) n. 517/2014) per aver importato (con bolletta doganale del 12 giugno 2024 per CodiceFiscale_1 una partita di merce R410A - kg. 10.420) fluorocarburi in eccedenza rispetto alla quota disponibile di 658 tCO2 equivalente assegnata per l'anno 2024.
A sostegno della domanda, le opponenti – premesso di avere già, in sede di contraddittorio preventivo, esposto puntuali difese, disattese dalla P.A. - illustrano i seguenti motivi: 1) inapplicabilità del sistema delle quote perché il bene oggetto di importazione è il diclorometano, non appartenente alla categoria degli idrofluorocarburi(HFC), con la conseguenza che la norma asseritamente violata non può applicarsi nel caso di specie, 2) anche ammettendo che la merce importata sia costituita da bombole di idrofluorocarburi (HFC), lo specifico codice riportato sui prodotti (R410A) non è presente nell'elenco di cui all'allegato
I, espressamente richiamato dall'art. 2, lett. a) del regolamento 523/2024, trattandosi di una miscela: tuttavia, anche all'interno dell'allegato VI del regolamento UE, dedicato alle miscele ed ai suoi componenti, non figurano i componenti che formano il gas R410A, dovendosi pertanto applicare, per il calcolo del GWP, un valore pari a 0, come sancito dalla citata normativa per il caso di gas non espressamente menzionati nella tabelle;
per contro, il
ET (cloruro di metilene), è presente all'interno della tabella di cui all'allegato VI
e dal calcolo delle tonnellate di riferimento si evince che il quantitativo importato (pari a
117,12: 10,42 tonnellate moltiplicato per il coefficiente GWP pari ad 11,2), rientra ampiamente all'interno delle quote di tCo2 conferite alla per il 2024; 3) Parte_1
l'ingiunzione è inammissibile perché: a) vi è incertezza sul numero di protocollo del provvedimento finale nonché dei provvedimenti sottesi su cui la stessa fonderebbe;
b) la disciplina applicata non era in vigore al momento dell'effettivo ordinativo di acquisto e spedizione c) comunque, la violazione contestata non è prevista neanche nella nuova più recente normativa di carattere sovranazionale;
d) nonostante espressa richiesta negli scritti difensivi proposti all'autorità amministrativa ex art. 18, legge 689/1981, nessuna ulteriore verifica tecnica è stata disposta;
e) non vi è stata contestazione della sanzione nel termine
2 previsto dalla legge;
4) Nel merito: non sussiste la contestata violazione del citato art. 16, par.
1, Reg. (UE) n. 573/2024 (come detto, corrispondente all'art. 15, par. 1, co. 2, del Reg. (UE)
n. 517/2014), come ampiamente argomentato anche negli scritti difensivi del 2 luglio 2024.
Con le note di trattazione scritta, depositate il 18.3.2025, le opponenti hanno chiesto sospendersi il presente giudizio, in attesa della verifica tecnica autorizzata dal P.M. nell'ambito del procedimento penale n. 1349/2024 RGNR, pendente dinanzi la sezione penale di questo Tribunale;
in subordine, così precisano le conclusioni: (Voglia il Tribunale)
“Annullare l'Ordinanza impugnata, per vizi di nullità assoluta dell'atto, carenza di legittimazione attiva e passiva, per l'insussistenza della violazione e per i vizi procedurali dedotti ed eccepiti in atti con conseguente annullamento della sanzione, nonché voglia disporre il dissequestro della merce oggetto dell'Ordinanza impugnata;
IN VIA
MERAMENTE GRADATA: Voglia in ogni caso, L'Onorevole Giudicante, provvedere all'annullamento delle sanzioni comminate, poiché sproporzionate, illegittime e non dovute, annullare l'Ordinanza impugnata per nullità formali e sostanziali, in particolare, per difetto e carenza di legittimazione attiva e passiva, confermare l'estromissione dell'intimata sig.ra nata a [...] il [...] quale socia della Parte_2 Pt_1
[... società ricorrente, come già disposto con Ordinanza del 12/11/2024”.
1.2. Posizione dell'opposta
L' opposta, nel costituirsi in giudizio con comparsa depositata il Controparte_1
31.10.2024, contesta tutte le difese avversarie e, in particolare, deduce in fatto che:
- nella bolletta doganale di importazione, presentata dal Doganalista il Controparte_4
12.6.2024, la società aveva dichiarato per l'importazione e Parte_1
l'immissione in consumo N. 58 colli di “ET (cloruro di metilene)” (voce tariffa doganale 2903 12 00 00 –Peso lordo Kg. 18.580 - Peso netto Kg. 10.420 - Paese di origine Cina);
- avviato da parte dell' il procedimento di controllo, dall'esame della fattura CP_1 emessa dalla società esportatrice emergeva che la spedizione aveva avuto ad oggetto
“GAS REFRIGERANTI” in bombole, qualitativamente diversi da quanto dichiarato nella bolletta doganale (“diclorometano – cloruro di metilene”), e rientranti tra i gas fluorurati a effetto serra (detti anche F-GAS o idrofluorocarburi o HFC), precisamente quelli identificati con il codice “R410A”;
3 - I funzionari doganali, in sede di verifica fisica delle merci, riscontravano la presenza di: n. 450 bombole da 10 kg. di gas refrigerante riportanti il codice R410A, descritte come ricaricabili sul confezionamento;
n. 8 bombole da 740 kg. di gas refrigerante riportanti il codice R410A, sulle quali non era apposta alcuna dicitura che potesse identificarle come ricaricabili o non ricaricabili;
- Assunte informazioni dalla società importatrice e dal MASE, poiché l'importazione di bombole ricaricabili superava la quota assegnata all'importatore ai sensi dell'art. 16, par. 5, Reg. (UE) 517/2014 (pari, per la società a 658 TCO2), l'Ufficio Parte_1 aveva proceduto al sequestro amministrativo cautelare dei prodotti ai sensi dell'art. 13, co. 2, L. n. 689/1981, con processo verbale di accertamento e sequestro amministrativo
(prot. n. 11198/RU del 27/06/2024), notificato – in assenza del trasgressore – al suo rappresentante diretto, il doganalista;
- successivamente, il provvedimento era stato notificato a mezzo posta (A/R) alle amministratrici della società importatrice, e Controparte_5 [...]
nonché via PEC alla società importatrice quale Parte_2 Parte_1 obbligato solidale al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria;
- a seguito delle memorie difensive, il sequestro veniva confermato e veniva poi emessa l'ordinanza ingiunzione opposta.
Osserva quindi, in punto di fatto, che dalla documentazione commerciale (fatture di acquisto)
e di trasporto (polizza di carico), e finanche dal certificato di analisi, fornito dalla stessa società
, risulta che l'importazione non riguardava bombole di diclorometano bensì gas Pt_1
“REFRIGERANT R410A”, come accertato anche a seguito di verifica fisica dai funzionari doganali che hanno ispezionato il container.
Precisa che i prodotti identificati con codice R410A identificano miscele di gas composti da
HFC (HFC-125, HFC-32), compresi nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 573/2024, e che il valore totale di GWP (potenziale di riscaldamento globale) della miscela R410A, calcolata secondo la formula di cui all'allegato VI del Regolamento, è superiore a 2.000.
Rileva, in diritto, che sussiste la violazione dell'art. 16, par. 1, del nuovo Reg. (UE) n.
573/2024, in quanto il quantitativo di R410A importato (oltre 10 tonnellate), in relazione ai corrispondenti GWP (2000), eccede di molto le quote assegnate alla società (658). Parte_1
Osserva in diritto che, nel momento in cui si è consumata la violazione – e cioè all'atto dell'immissione sul mercato, con la registrazione e accettazione della dichiarazione doganale
4 di importazione (12/06/2024) -, le norme applicabili erano quelle contenute nel Reg. (UE)
573/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, che, pur avendo abrogato il previgente regolamento (UE) n. 517/2014, prevede espressamente che “I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato X” (art. 73, par.
5, del nuovo regolamento): pertanto, restano ferme le disposizioni normative nazionali attuative - ovvero il D.P.R. n. 146/2018 (Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n.
517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra) e il D.lgs. n. 163/2019 (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra) -, e in particolare l'art. 13 co. 3 D.lgs. 163/2019, il quale sanziona la violazione degli obblighi stabiliti dagli artt. 15, 16 e 18 del Reg. (UE) 517/2014 (trasfusi negli artt. 16,
17 e 21 del Reg. UE n. 573/2024).
Evidenzia che il presente giudizio (civile) ha oggetto diverso da quello del procedimento penale, a carico dei medesimi soggetti ( , attualmente pendente con Controparte_6
R.G.N.R. 1394/2024/21 presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Palmi, per violazione dell' art. 9 D.lgs. n. 163/2019, commessa in occasione di una importazione di gas fluorurati presentata a in data 7/6/2024. CP_1
Sottolinea infine che l'unico termine previsto per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione è quello di cui all'art. 28, co. 1, della legge 689/1981, secondo cui: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”: nel caso che occupa, la violazione è stata accertata il 12.6.2024 e l'ordinanza emessa l'1.8.2024.
Conclude quindi per il rigetto della domanda.
Con le note di trattazione scritta depositate il 25.3.2025 l'Ufficio ribadisce la correttezza dell'ordinanza opposta, deducendo che la natura dei gas importati come “rigenerati”, invocata da controparte come circostanza idonea ad escludere l'applicazione della normativa comunitaria, è completamente irrilevante, in quanto – a differenza da quanto sostenuto dalla ricorrente - nessuna norma esclude i gas rigenerati importati dal regime delle quote, come attestato anche dal parere formulato in proposito dal Ministero dell'Ambiente e della
Sicurezza Energetica (MASE).
Conclude chiedendo il rigetto del ricorso.
5 2. L'opposizione è infondata, per le seguenti ragioni.
Deve premettersi che in punto di fatto che dalla documentazione commerciale (fattura di acquisto) e dal certificato di analisi, fornito in sede di contraddittorio dalla stessa società
, oltre che dall'accertamento materiale compiuto dagli agenti operanti - come Pt_1 risultante dal verbale di accertamento e sequestro amministrativo, prot. n. 11198/RU del
27.6.2024 (allegato al fascicolo telematico dell'opposta), che fa fede fino a querela di falso -, risulta che l'operazione di importazione, dichiarata il 12.6.2024, non aveva ad oggetto bombole di diclorometano (come erroneamente dichiarato dallo spedizioniere, su specifico mandato della società), bensì 458 bombole di gas fluorurati a effetto serra (detti anche F-GAS
o idrofluorocarburi o HFC), in composizione miscelata (R410A): precisamente, n. 450 bombole da 10 kg. di gas refrigerante riportanti il codice R410A, descritte come ricaricabili sul confezionamento;
n. 8 bombole da 740 kg. di gas refrigerante riportanti il codice R410A, sulle quali non era apposta alcuna dicitura che potesse identificarle come ricaricabili o non ricaricabili.
Come è noto, la materia è stata disciplinata prima dal Regolamento UE n. 517/2014 e poi, a decorrere dall'11 marzo 2024 (salvo alcune norme, la cui entrata in vigore è stata differita dagli artt. 37 e 38 del Reg. 573/2024), dal nuovo Regolamento del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 7 febbraio 2024, n. 573/2024, che, al fine di proteggere l'ambiente dalle emissioni di gas fluorurati a effetto serra (F-gas) - tra i quali vi sono idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PFC) e esafluoruri di zolfo (SF6) -, hanno introdotto, tra le altre misure, anche limiti nella quantità di HFC che produttori e importatori possono immettere sul mercato, mediante l'assegnazione di quote annuali, che non possono essere superate.
Precisamente, la disciplina vigente al momento dell'importazione oggetto di causa si ricava dall'art. 16 del Reg. UE n. 573/2024 (rubricato “Riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessa sul mercato”) che, al paragrafo 1, così dispone: “L'immissione sul mercato di idrofluorocarburi è consentita solo nella misura in cui la Commissione abbia assegnato una quota ai produttori e agli importatori come stabilito all'articolo 17. I produttori e gli importatori che immettono idrofluorocarburi sul mercato non superano la quota di cui dispongono al momento dell'immissione sul mercato”.
Diversamente da quanto sostenuto dalla società ricorrente, la disciplina delle quote per l'immissione sul mercato di idrofluorocarburi non prevede alcuna deroga per i gas rigenerati,
6 che restano parzialmente esclusi, per effetto delle disposizioni di cui all'art. 13, paragrafo 3, del medesimo Regolamento, solo dal divieto assoluto di uso, ma – per essere usati - devono rispettare le quote stabilite in applicazione del citato art. 16 del Reg. (UE) n. 573/2024.
In particolare, né la disposizione ora citata, né il previgente art. 15 del Reg. UE 517/2014, dettano alcuna esenzione per i gas rigenerati (il testo dell'art. 15, par. 2, del Reg. 517/2014 non contempla la lett. h) invocata dalle opponenti, essendo del seguente tenore: “
2. Il presente articolo non si applica ai produttori o agli importatori di meno di 100 tonnellate di CO2 equivalente di idrofluorocarburi l'anno. Il presente articolo non si applica altresì alle seguenti categorie di idrofluorocarburi: a) idrofluorocarburi importati nell'Unione per essere distrutti;
b) idrofluorocarburi usati come materia prima da un produttore o forniti direttamente da un produttore o da un importatore a imprese ai fini del loro utilizzo come materia prima;
c) idrofluorocarburi forniti direttamente da un produttore o da un importatore
a imprese ai fini dell'esportazione fuori dell'Unione, nei casi in cui tali idrofluorocarburi non siano successivamente resi disponibili a un'altra parte all'interno dell'Unione, prima dell'esportazione; d) idrofluorocarburi forniti direttamente da un produttore o da un importatore a imprese ai fini del loro utilizzo in materiale militare;
e) idrofluorocarburi forniti direttamente da un produttore o da un importatore a un'impresa che li utilizza per
l'incisione di materiale semiconduttore o la pulizia di camere adibite alla deposizione chimica da fase vapore nel settore della fabbricazione di semiconduttori;
f) a partire dal 1° gennaio
2018, idrofluorocarburi forniti direttamente da un produttore o da un importatore a un'impresa produttrice di aerosol dosatori per la somministrazione di ingredienti farmaceutici”; allo stesso modo, l'art. 16 del Reg. (UE) n. 573/2024 non prevede alcuna deroga per i gas rigenerati, in quanto recita: “
2. Il paragrafo 1 non si applica agli idrofluorocarburi: a) importati nell'Unione per distruzione;
b) usati come materia prima dal produttore o forniti direttamente a imprese dal produttore o dall'importatore per uso come materia prima;
c) forniti direttamente dal produttore o dall'importatore a imprese per esportazione fuori dell'Unione, non contenuti in prodotti o apparecchiature, nei casi in cui
l'idrofluorocarburo non è successivamente messo a disposizione di qualsiasi altra persona nell'Unione prima dell'esportazione; d) forniti direttamente dal produttore o dall'importatore per uso in materiale militare;
e) forniti direttamente dal produttore o dall'importatore a un'impresa che li usa per l'incisione di materiale semiconduttore o la pulizia di camere adibite alla deposizione chimica da fase vapore nel settore della fabbricazione di semiconduttori”).
7 Pertanto, indipendentemente dalla circostanza che i gas importati fossero qualificabili come
“rigenerati” (circostanza anche questa pacifica, perché non contestata, e quindi non necessitante di verifica alcuna), l'importazione avrebbe dovuto rispettare il limite massimo di quote assegnate al soggetto importatore.
Del tutto correttamente, dunque, il verbale di accertamento e sequestro e la successiva ordinanza – ingiunzione rilevano il superamento della quota disponibile assegnata alla Pt_1 per l'importazione di fluorocarburi nell'anno 2024, pari a 658 tonnellate di CO2 equivalenti
(come risulta incontestatamente dalla nota del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica – MASE -, allegata ai fascicoli di entrambe le parti), considerato che l'importazione oggetto di accertamento aveva ad oggetto un quantitativo superiore a 10 tonnellate, pari, in relazione al corrispondente GWP ad oltre 2.000 quote.
2.3. Infine, non è fondato il motivo attinente la tardività dell'irrogazione delle sanzioni, in quanto l'unico termine previsto in materia è quello di prescrizione quinquennale, imposto dall'art. 28 della legge 689/1981; né l'eventuale mancanza del numero di protocollo – comunque non sussistente, tanto che in ricorso è indicato il numero dell'atto - costituirebbe motivo di nullità dell'atto opposto.
2.4. Nessuna violazione del diritto di difesa si è verificata, per la dedotta mancata verifica tecnica sulla natura del prodotto: come già sopra illustrato, infatti, la qualifica di F-GAS non
è contestata e discende comunque dai documenti esibiti dalla stessa parte ricorrente, oltre che dall'accertamento fisico compiuto dagli agenti verbalizzanti, che riveste efficacia probatoria privilegiata, mentre la natura di gas rigenerati – oltre a non essere contestata dalla p.a. resistente – non appare rilevante ai fini dell'applicazione delle sanzioni.
2.5. I motivi di censura inerenti il difetto di legittimazione passiva, la carenza di delega in capo ai funzionari accertatori e l'insussistenza dell'elemento soggettivo sono stati tardivamente spiegati nelle memorie, depositate in vista della decisione, e risultano quindi inammissibili, attesa l'applicazione al presente procedimento (opposizione a ordinanza ingiunzione) delle norme sul rito lavoro (cfr. art. 6 del d. lgs. 1 settembre 2011, n. 150), che impongono la decadenza dal potere di introdurre fatti e domande nuove dopo il deposito del ricorso.
In conclusione, l'opposizione va rigettata, perché infondata, con conseguente conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta.
8 3. In considerazione della soccombenza, la società va condannata alla rifusione, Parte_1 in favore dell'opposta, delle spese del presente giudizio, liquidate – con eliminazione della fase istruttoria e applicazione dei valori minimi delle tabelle allegate al D.M. 147/2022 – in complessivi euro 2.906,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CP come per legge, mentre vanno compensate interamente le spese nei confronti dell'opponente la cui Parte_2 eccezione di difetto di legittimazione passiva non è stata esaminata per tardività.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Maria Teresa Gentile, definitivamente pronunciando sulla causa promossa, con ricorso in opposizione depositato il 26.8.2024, da e da contro Parte_3 Parte_1
, in persona del Controparte_1
Direttore pro-tempore, così provvede:
1) rigetta l'opposizione, confermando l'ordinanza – ingiunzione opposta;
2) condanna la società alla rifusione, in favore dell'opposta, delle spese del Parte_1 presente giudizio, liquidate in complessivi euro 2.906,00, oltre spese generali al 15%,
IVA e CP come per legge, compensando interamente le spese dell'opponente
[...]
Parte_2
3) sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Palmi, 10 luglio 2025
Il Giudice
Maria Teresa Gentile
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