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Decreto 8 aprile 2025
Decreto 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, decreto 08/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
Il giudice, dott.ssa Ermanna Grossi, letti gli atti ed esaminati documenti del procedimento iscritto al n. 656/2014 V.G.; a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5/2/2025;
considerato che
, in mancanza di successibili per come documentato dai curatori dell'eredità giacente che si sono succeduti nel corso del presente procedimento, l'eredità di nata a [...] Persona_1 di Calabria il 17/12/1932 e deceduta a Cosenza il 16/3/2014 deve essere devoluta allo Stato;
rilevato, pertanto, che occorre procedere all'approvazione del rendiconto dei due curatori dell'eredità giacente ed alla chiusura della procedura;
premesso che nessuna contestazione è stata mossa dall' , cui il rendiconto e le istanze Controparte_1 di liquidazione sono state regolarmente notificate, né tanto meno dalla parte che ha chiesto l'apertura del procedimento per la nomina del curatore dell'eredità giacente di che da Persona_1 informazioni assunte dal suo difensore, risulta deceduta nelle more del procedimento;
osservato che, per come chiarito dalla corte di cassazione, in materia di liquidazione del compenso al curatore dell'eredità giacente, in mancanza di tariffa positivamente stabilita, il giudice può fare riferimento, quale criterio direttivo alla sua valutazione equitativa a tariffe - anche abrogate - afferenti alla professione la cui attività professionale tipica risulta prevalentemente svolta dal curatore per espletare il suo incarico (cfr. cass. n. 17735/2020); rilevato, pertanto, che essendo stata l'attività del curatore di tipo prettamente legale (con la ricerca dei beni della defunta e dei possibili eredi e con la acquisizione delle dichiarazioni di rinuncia di questi all'eredità) possono applicarsi, analogicamente, le tariffe di cui al D.M. 55/2014 per la volontaria giurisdizione, per lo scaglione ricompreso tra euro 5.201,00 ed € 26.000,00, in ragione del presumibile valore della massa ereditaria;
ritenuto, in ragione dei risultati dell'attività e dell'impegno profuso da ciascuno dei due curatori, di poter riconoscere i medi tabellari, per un onorario complessivamente pari ad € 1.418,00 da dividersi fra i due curatori che si sono succeduti nell'espletamento dell'incarico per un totale di € 709,00, oltre accessori, per ciascuno di essi;
visto che la procedura si è chiusa con un attivo liquido di € 1.769,35 e ritenuto che il compenso dovuto ai curatori dell'eredità giacente, come sopra liquidato, debba porsi a carico dello Stato in qualità di erede;
P.Q.M.
approva la relazione di rendiconto dei curatori dell'eredità giacente di Persona_1 dichiara che l'eredità di è devoluta allo Stato;
Persona_1 liquida in favore della curatrice dell'eredità giacente, il compenso di € 709,00 a titolo di Parte_1 compenso professionale, oltre accessori come per le liquida in favore del curatore dell'eredità giacente, avv. Antonio Nappi, il compenso di € 709,00 a titolo di compenso professionale, oltre accessori come per legge;
pone l'esborso a carico dello Stato cui è stata devoluta l'eredità; dichiara chiusa la procedura di curatela dell'eredità giacente di Persona_1 onera il curatore, avv. Antonio Nappi, di trasmettere all'Agenzia del Demanio l'elenco dei beni ereditari (mobili, immobili) e i documenti indicati dall'art. 4, comma 1, del D.M. 22 giugno 2022, n. 128, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto con cui è stata chiusa la procedura e secondo le modalità indicate nel predetto D.M. Si comunichi.
Cosenza, 7 aprile 2025 Il giudice
dott.ssa Ermanna Grossi
Il giudice, dott.ssa Ermanna Grossi, letti gli atti ed esaminati documenti del procedimento iscritto al n. 656/2014 V.G.; a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5/2/2025;
considerato che
, in mancanza di successibili per come documentato dai curatori dell'eredità giacente che si sono succeduti nel corso del presente procedimento, l'eredità di nata a [...] Persona_1 di Calabria il 17/12/1932 e deceduta a Cosenza il 16/3/2014 deve essere devoluta allo Stato;
rilevato, pertanto, che occorre procedere all'approvazione del rendiconto dei due curatori dell'eredità giacente ed alla chiusura della procedura;
premesso che nessuna contestazione è stata mossa dall' , cui il rendiconto e le istanze Controparte_1 di liquidazione sono state regolarmente notificate, né tanto meno dalla parte che ha chiesto l'apertura del procedimento per la nomina del curatore dell'eredità giacente di che da Persona_1 informazioni assunte dal suo difensore, risulta deceduta nelle more del procedimento;
osservato che, per come chiarito dalla corte di cassazione, in materia di liquidazione del compenso al curatore dell'eredità giacente, in mancanza di tariffa positivamente stabilita, il giudice può fare riferimento, quale criterio direttivo alla sua valutazione equitativa a tariffe - anche abrogate - afferenti alla professione la cui attività professionale tipica risulta prevalentemente svolta dal curatore per espletare il suo incarico (cfr. cass. n. 17735/2020); rilevato, pertanto, che essendo stata l'attività del curatore di tipo prettamente legale (con la ricerca dei beni della defunta e dei possibili eredi e con la acquisizione delle dichiarazioni di rinuncia di questi all'eredità) possono applicarsi, analogicamente, le tariffe di cui al D.M. 55/2014 per la volontaria giurisdizione, per lo scaglione ricompreso tra euro 5.201,00 ed € 26.000,00, in ragione del presumibile valore della massa ereditaria;
ritenuto, in ragione dei risultati dell'attività e dell'impegno profuso da ciascuno dei due curatori, di poter riconoscere i medi tabellari, per un onorario complessivamente pari ad € 1.418,00 da dividersi fra i due curatori che si sono succeduti nell'espletamento dell'incarico per un totale di € 709,00, oltre accessori, per ciascuno di essi;
visto che la procedura si è chiusa con un attivo liquido di € 1.769,35 e ritenuto che il compenso dovuto ai curatori dell'eredità giacente, come sopra liquidato, debba porsi a carico dello Stato in qualità di erede;
P.Q.M.
approva la relazione di rendiconto dei curatori dell'eredità giacente di Persona_1 dichiara che l'eredità di è devoluta allo Stato;
Persona_1 liquida in favore della curatrice dell'eredità giacente, il compenso di € 709,00 a titolo di Parte_1 compenso professionale, oltre accessori come per le liquida in favore del curatore dell'eredità giacente, avv. Antonio Nappi, il compenso di € 709,00 a titolo di compenso professionale, oltre accessori come per legge;
pone l'esborso a carico dello Stato cui è stata devoluta l'eredità; dichiara chiusa la procedura di curatela dell'eredità giacente di Persona_1 onera il curatore, avv. Antonio Nappi, di trasmettere all'Agenzia del Demanio l'elenco dei beni ereditari (mobili, immobili) e i documenti indicati dall'art. 4, comma 1, del D.M. 22 giugno 2022, n. 128, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto con cui è stata chiusa la procedura e secondo le modalità indicate nel predetto D.M. Si comunichi.
Cosenza, 7 aprile 2025 Il giudice
dott.ssa Ermanna Grossi