Decreto cautelare 3 giugno 2021
Ordinanza cautelare 24 giugno 2021
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 19/05/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00540/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00423/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 423 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato, difeso e domiciliato, per procura in calce al ricorso, da e presso l’avv. Pietro Mancini, con studio in Bologna alla Via Marconi n. 9, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’interno, Questura di Bologna, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui uffici sono ope legis domiciliati domiciliata in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento, previa sospensiva,
«degli atti e provvedimenti contenuti, verbalizzati e contestualmente posti in esecuzione nel “verbale di ritiro titolo di soggiorno” del 3.3.2021, redatto dall’Agente di P.G. assistente capo coordinatore -OMISSIS-. appartenente all’Ufficio immigrazione della Questura di Bologna, nonché degli eventuali atti presupposti o consequenziali attualmente non noti che si fa riserva di impugnare anche con motivi aggiunti)».
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno, Questura di Bologna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2025 il dott. Paolo Carpentieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in trattazione, notificato il 3 maggio 2021, il sig. -OMISSIS-, cittadino indiano, ha impugnato, deducendo plurime censure di violazione di legge e di eccesso di potere, gli atti indicati in epigrafe, con i quali la Questura di Bologna ha respinto la domanda in data 15 ottobre 2020 di rinnovo del permesso di soggiorno e ha ritirato il permesso di soggiorno nr. -OMISSIS- rilasciato dalla Questura in conversione del permesso per regime transitorio ex art. 1, comma 9, del decreto-legge n. 113 del 2018 a seguito dell'ordinanza del Tribunale civile di Bologna RG -OMISSIS- emessa il 15 giugno 2018 di accoglimento del ricorso di parte ricorrente avverso il rigetto della sua domanda di protezione internazionale.
2. Questo è il contenuto dell’atto impugnato: “ In data 03.03.2021, alle ore 13.30 presso Ufficio Immigrazione della Questura di Bologna, Via Paolo Bovi Campeggi nr. 13/3, innanzi al sottoscritto Agente di P.G. Assistente capo coordinatore -OMISSIS-., appartenente all'Ufficio di cui all'intestazione, è presente il nominato in oggetto, per dare corso alla sentenza nr. -OMISSIS- del 03.02.2020 - con cui la Corte d'Appello di Bologna, in accoglimento del ricorso proposto dal Ministero dell'interno, avverso la sentenza nr. -OMISSIS- emessa in data 15.06.2018 dal Tribunale di Bologna, con la quale accoglieva il ricorso avverso il rigetto della Protezione Internazionale - si dà atto che la pratica di rinnovo -OMISSIS-, pendente presso l'Ufficio Immigrazione della Questura di Bologna viene rifiutata con contestuale ritiro del titolo di soggiorno in possesso allo straniero, essendo venuto meno il presupposto che lo legittimava. Pertanto, si dà atto che: viene ritirato il permesso di soggiorno nr. -OMISSIS- e la relativa ricevuta della richiesta di rinnovo presentata attraverso l'Ufficio Postale di Bologna in data 15.10.2020. Si avverte lo straniero che, qualora avesse proposto ricorso per Cassazione avverso la summenzionata sentenza della Corte d'Appello, nei termini di legge, dovrà, entro 8 giorni dalla presente notifica, documentare e presentare istanza per "richiesta asilo" presso la Questura competente per territorio ”.
3. Si premette in fatto nel ricorso che: il ricorrente, con passaporto indiano -OMISSIS-, entrava in Italia con regolare visto il 6 dicembre 2015; formalizzava una domanda di tutela internazionale il 28 gennaio 2016; il 16 febbraio 2016 si sottoponeva alle attività necessarie per la tutela internazionale e riceveva un primo permesso di soggiorno provvisorio; dalla metà del 2016 iniziava a lavorare, prestava 2 attività di lavoro subordinato e nell’ultimo triennio prestava lavoro alle dipendenze dello stesso datore, continuando ininterrottamente a prestare lavoro subordinato in regola; la domanda di tutela internazionale era rigettata ed avverso il rigetto era promosso ricorso dinanzi al Tribunale civile di Bologna, che accoglieva la domanda di tutela internazionale con decisione del 18 giugno 2018 r.g.n. -OMISSIS-; l’Amministrazione appellava davanti alla Corte d’appello di Bologna, che accoglieva con sentenza del 2020; intanto il ricorrente, nel 2019, aveva ottenuto il permesso di soggiorno in Italia per lavoro subordinato n. -OMISSIS-; a questo punto, in data 15 ottobre 2020 lo straniero chiedeva il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato ottenuto nel 2019, ma, presentatosi il 3 marzo 2021 presso la Questura di Bologna per i successivi adempimenti connessi al rinnovo, si vedeva rigettato il rinnovo del permesso per lavoro e materialmente ritirato il permesso (concesso nel 2019) per lavoro di cui era in possesso e di cui aveva richiesto il rinnovo, e ciò “ per dare corso alla sentenza -OMISSIS- del 3.2.2020 con cui la Corte d’Appello di Bologna, in accoglimento del ricorso proposto dal Ministero dell’Interno, avverso la sentenza n. -OMISSIS- emessa in data 15.6.2018 dal Tribunale di Bologna, con la quale accoglieva il ricorso avverso il rigetto della Protezione internazionale ”.
4. Il ricorrente, sulla premessa che l’atto impugnato « contiene due distinte attività amministrative: 1) la definizione con esito negativo, qualificabile come un provvedimento di rifiuto-rigetto, del procedimento promosso ad istanza dell’interessato di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, di cui lo straniero era già titolare; 2) il materiale ritiro, qualificabile come immediata esecuzione di un inesistente provvedimento di revoca, di detto permesso di soggiorno, qualificabile come “revoca di fatto” », ha dedotto i seguenti motivi di censura, in sintesi: 1. Incompetenza dell’Ufficio immigrazione a revocare il permesso di soggiorno (poiché il rilascio del permesso di soggiorno compete al Questore). 2. Illegittimità per violazione degli artt. 5, 7, 8 e 10 L. 7.8.1990 n. 241 della revoca del permesso di soggiorno in quanto non preceduta da regolare comunicazione dell’avvio del procedimento . 3) Illegittimità del ritiro del permesso di soggiorno per violazione dell’art. 3 L. 241/1990 e dell’art. 5 comma 5 d.lgs. 286/1998 nonché per eccesso di potere per illogicità ed insufficienza della motivazione, errore sui presupposti di fatto e di diritto, sviamento di potere (la Corte d’appello di Bologna, riformando la precedente sentenza del Tribunale di Bologna, stabiliva l’infondatezza “ del ricorso dello straniero avverso il rigetto della Protezione internazionale ”, ma non ordinava affatto il ritiro del permesso di soggiorno per motivi di lavoro di cui il ricorrente era titolare). 4). Illegittimità del ritiro del permesso di soggiorno per violazione dell’art. 5 comma 5 d.Lgs. 25.7.1998 n. 286, in quanto adottato senza tenere conto dei sopraggiunti nuovi elementi, già noti all’Amm/ne, che ne avrebbero consentito il rilascio, nonché per violazione dell’art. 10 L. 241/1990, praticamente impedendo all’interessato di presentare memorie scritte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento, utili ad integrare i già noti nuovi elementi (l’Ufficio immigrazione, avendo provveduto alla concessione allo straniero del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ben conosceva la nuova posizione economico-sociale del ricorrente, non più profugo dall’India ma lavoratore e contribuente); se avesse consentito la partecipazione procedimentale, l’Ufficio avrebbe potuto acquisire l’attestazione dei contratti di lavoro nel tempo conseguiti dal ricorrente, con progressione da “lavapiatti” ad “aiuto cuoco” e passaggio da part time a full time ; documentazione fiscale attestante la corresponsione dei redditi nel tempo conseguiti dal ricorrente; documenti di identità di cui nel tempo è stato titolare il ricorrente; attestazione residenza e stato di famiglia; certificato storico di residenza del ricorrente; residenza nella Provincia di Bologna e reddito sopra gli € 6.500 - pari ad oltre € 11.000 - sufficiente ex lege . 5. Violazione dell’art. 5 comma 9 d.lgs. 25.7.1998 n. 286 per avere l’Ufficio immigrazione omesso il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato nonostante il ricorrente avesse tutti i requisiti previsti dalla normativa richiamata nel testo di legge e sebbene al ricorrente spettasse anche la valutazione degli ulteriori elementi sananti sopravvenuti a lui favorevoli . 6. Violazione dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990 per avere l’Amm/ne omesso la comunicazione all’interessato del preavviso di rigetto della domanda da quest’ultimo presentata di rinnovo del permesso di soggiorno, così non consentendo la partecipazione dell’interessato al procedimento da quest’ultimo attivato con la domanda di rinnovo del suo permesso di soggiorno .
5. Il Ministero si è costituito depositando una relazione in data 3 giugno 2021.
6. La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza n. -OMISSIS- del 24 giugno 2021 (“ Ritenuto, ad un sommario esame, di non poter apprezzare favorevolmente le esigenze cautelari qualificandosi il provvedimento impugnato sostanzialmente come atto dovuto per effetto della sentenza n. -OMISSIS- del 3.2.2020 con cui la Corte d’Appello di Bologna ha rigettato l’istanza del ricorrente di concessione della protezione internazionale ”).
7. La domanda di gratuito patrocinio è stata respinta con decreto della Commissione per il patrocinio a spese dello Stato n. -OMISSIS- del 30 giugno 2021 (“ considerato: che nella camera di consiglio del 23 giugno 2021 è stata respinta l'istanza cautelare; che le pretese che intende far valere in giudizio appaiono manifestamente infondate (art. 126, I° comma, D.P.R. 115/02) in relazione ai motivi di ricorso astrattamente prospettati ”).
8. In assenza di ulteriori e più recenti attività processuali delle parti (nulla invero risultava depositato e prodotto in atti successivamente alla fase cautelare risalente al mese di giugno del 2021), la causa è stata iscritta nel ruolo “aggiunto” con finalità “esplorative” dell’udienza di merito del 29 gennaio 2025 al fine di verificare l’attuale persistenza di un interesse della parte alla decisione della controversia, nell’ambito di un apposito programma diretto allo smaltimento dell’arretrato.
9. Nella predetta udienza pubblica di smistamento del 29 gennaio 2025 è comparso, oltre all’Avvocatura dello Stato, l’avv. Pietro Mancini per la parte ricorrente, che ha dichiarato la persistenza dell’interesse alla decisione della causa nel merito.
10. La causa è stata dunque rinviata per la decisione conclusiva all’udienza del 14 maggio 2025, nella quale è nuovamente comparso l’avv. Mancini per la parte ricorrente ed è altresì comparsa l’Avvocatura dello Stato, insistendo entrambi nelle già rese conclusioni. La causa è stata quindi discussa e presa in decisione, come da verbale di udienza.
11. Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere giudicato infondato e vada quindi respinto, in linea con le sintetiche motivazioni già enunciate nella citata ordinanza cautelare di rigetto della “sospensiva”.
12. Occorre muovere dalla corretta definizione della posizione giuridica del ricorrente al momento dell’adozione dell’atto qui contestato. A tal fine è necessario prendere le mosse dall’esame della norma in forza della quale egli ha ricevuto il primo titolo autorizzativo alla permanenza temporanea sul territorio nazionale. Il decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 - recante Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica e convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 -, nell’art. 1, rubricato Disposizioni in materia di permesso di soggiorno per motivi umanitari e disciplina di casi speciali di permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario , ha previsto, nel comma 9, quanto segue: “ Nei procedimenti in corso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali la Commissione territoriale non ha accolto la domanda di protezione internazionale e ha ritenuto sussistenti gravi motivi di carattere umanitario allo straniero è rilasciato un permesso di soggiorno recante la dicitura «casi speciali» ai sensi del presente comma, della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato. Alla scadenza del permesso di soggiorno di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui al comma 8 ”.
13. Il ricorrente, dunque, ha ottenuto un permesso di soggiorno “per regime transitorio” ai sensi del citato art. 1, comma 9, del decreto-legge n. 113 del 2018 a seguito dell'ordinanza del Tribunale civile di Bologna RG -OMISSIS- del 15 giugno 2018 di accoglimento del suo ricorso avverso il diniego di protezione internazionale. Tale permesso di soggiorno per “casi speciali”, pendente l’appello proposto dall’Amministrazione contro la pronuncia del Tribunale civile di Bologna, è stato poi convertito nel 2019 in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato (n. -OMISSIS-), con scadenza 6 dicembre 2020. È quindi sopravvenuta la sentenza della Corte d’appello di Bologna che, in accoglimento dell’appello ministeriale, ha annullato la protezione internazionale concessa dal Giudice di primo grado, con ciò facendo cadere conseguenzialmente tutti gli atti che su quella statuizione erano fondati, in primis il menzionato permesso di soggiorno per “casi speciali” rilasciato originariamente al ricorrente in forza del ripetuto art. 1, comma 9, del decreto-legge n. 113 del 2018.
14. Risulta dunque fondata e da condividere la difesa proposta in giudizio dalla Questura intimata nella relazione depositata in data relazione in data 3 giugno 2021, dove, esplicando quanto in effetti già chiaramente contenuto nella motivazione dell’atto impugnato, si specifica quanto segue: “ in data 15.10.2020 il ricorrente ha presentato istanza di rinnovo del titolo di soggiorno precedentemente rilasciatogli per "lavoro subordinato" con scadenza 06.12.2020. Tale permesso di soggiorno per "motivi di lavoro subordinato" è stato rilasciato da quest'Ufficio in conversione del permesso per regime transitorio ex art. 1 comma 9 del D.L. n. 113/2018 a seguito dell'ordinanza del Tribunale civile di Bologna RG -OMISSIS- emessa il 15.062018. Successivamente, tale ordinanza veniva appellata dal Ministero dell'Interno per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna ed in data 03.02.2020 la Corte d'Appello di Bologna II sezione civile con sentenza n.-OMISSIS-, accoglieva l'appello del Ministero e rigettava la domanda per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Avverso tale sentenza non veniva proposto alcun ricorso pertanto diveniva definitiva. Pertanto, per effetto della sentenza dei Giudici di Appello, lo straniero perdeva lo status di protezione umanitaria "ex tunc" e di conseguenza, veniva automaticamente a mancare il fondamento del titolo autorizzatorio al soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato ”.
15. In sostanza, il permesso per motivi di lavoro subordinato rilasciato al ricorrente in conversione di quello per “casi speciali”, siccome derivato e dipendente da quello, è caduto automaticamente per gli effetti caducanti della sentenza della Corte d’appello, che ha annullato il titolo di base, quello per “casi speciali”, rilasciato pur nelle more dell’appello proposto avverso la pronuncia, provvisoriamente esecutiva, del Tribunale civile di Bologna che aveva accordato la protezione speciale. Correttamente, dunque, la Questura di Bologna ha ritenuto non più ammissibile la domanda di rinnovo di un permesso di soggiorno ormai caducato ex tunc , per effetto della ripetuta sentenza cassatoria della Corte d’appello. Diversamente opinando - e volendo dunque in ipotesi seguire la tesi di parte ricorrente, secondo la quale il permesso per motivi di lavoro dato allo straniero in conversione di quello per protezione speciale ex art. 1, comma 9, citato, vivrebbe, per così dire, di vita autonoma - si perverrebbe alla conclusione del tutto irrazionale per cui lo straniero entrato illegalmente nel territorio nazionale senza alcun titolo autorizzativo, per il solo fatto di aver invocato infondatamente la protezione internazionale e avendo ottenuto, nelle more della decisione negativa su tale domanda, un titolo per lavoro subordinato concessogli in conversione di quello “per casi speciali”, potrebbe in tal modo legittimare la sua posizione irregolare, così divenendo di fatto possibile entrare nel territorio nazionale per motivi di lavoro al di fuori dei canali legali tipizzati tassativamente dal testo unico di disciplina della materia, di cui al d.lgs. n. 286 del 1998.
16. Così chiarita la posizione giuridica del ricorrente al momento dell’adozione dell’atto qui contestato, risulta condivisibile e da confermare la motivazione già addotta da questo Tribunale nel respingimento della domanda cautelare (“ . . . qualificandosi il provvedimento impugnato sostanzialmente come atto dovuto per effetto della sentenza n. -OMISSIS- del 3.2.2020 con cui la Corte d’Appello di Bologna ha rigettato l’istanza del ricorrente di concessione della protezione internazionale ”).
17. Trattandosi, dunque, di una presa d’atto, dovuta e vincolata, degli effetti della sentenza della Corte d’appello di Bologna, è agevole procedere alla disamina analitica dei motivi di censura proposti.
17.1. È infondato il primo motivo di ricorso, poiché non vi è alcuna incompetenza dell’Ufficio immigrazione a revocare il permesso di soggiorno, trattandosi di un ufficio della Questura, che è l’organo competente in materia (e non essendo stata peraltro neppure dedotta, se pur rilevante, una qualche carenza di delega o di legittimazione del funzionario che ha materialmente proceduto).
17.2. Neppure può ravvisarsi la pretesa violazione delle regole partecipative, dedotta con il secondo motivo, trattandosi, come detto, di atto dovuto e vincolato. Parimenti infondato deve quindi giudicarsi anche il sesto motivo di ricorso, con il quale si è dedotta la violazione dell’art. 10- bis della legge n. 241 1990 per avere la Questura omesso la comunicazione all’interessato del preavviso di rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno.
17.3. Privo di fondamento è altresì il terzo motivo, con il quale si è lamentato il fatto che il provvedimento sarebbe affetto da eccesso di potere per essere andato al di là del dictum della Corte d’appello di Bologna che, riformando la precedente sentenza del Tribunale di Bologna, non aveva ordinato affatto il ritiro del permesso di soggiorno per motivi di lavoro di cui il ricorrente era titolare. Come si è già detto, tale effetto deriva naturalmente come conseguenza giuridica dell’annullamento della sentenza di primo grado, che aveva attribuito al ricorrente, ancorché provvisoriamente, un titolo “speciale” per protezione internazionale, senza che occorresse alcuna espressa disposizione in tale senso nella sentenza d’appello.
17.4. Privi di fondamento si appalesano di conseguenza anche i motivi quarto e quinto, entrambi diretti a rimarcare l’asserito possesso, in capo al ricorrente, dei requisiti reddituali, lavorativi, abitativo, etc . per poter godere del chiesto rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, atteso che, come ripetuto, tale permesso di soggiorno, in quanto dipendente da quello per “casi speciali”, era ormai venuto meno per effetto della caducazione del suo presupposto, costituito dal predetto permesso di soggiorno in funzione di protezione internazionale.
18. Nulla vieta, naturalmente, ove giuridicamente possibile, al cittadino straniero di riproporre all’Autorità competente una domanda che ne legittimi ad altro titolo la presenza sul territorio nazionale, valorizzando quegli elementi fattuali, anche sopravvenuti, sopra indicati, (a suo dire) dimostrativi di un suo positivo inserimento sociale e lavorativo.
19. Segue al rigetto del ricorso la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, come liquidate in dispositivo, in favore dell’Amministrazione costituitasi a resistere in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione costituitasi a resistere in giudizio, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre iva e c.p.a. come per legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Carpentieri, Presidente, Estensore
Mara Bertagnolli, Consigliere
Alessio Falferi, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Paolo Carpentieri |
IL SEGRETARIO