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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 20/11/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 108/2025
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. AB Riga Presidente dr. AN RI TR Consigliere relatore dr. Massimo De Cesare Consigliere all'esito dell'udienza del 20 novembre 2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA con contestuale motivazione nella causa in grado di appello TRA
assistito e difeso dall'Avv. AVVOCATURA Parte_1
DISTRETTUALE DELLO STATO DI L'AQUILA
APPELLANTE E
assistito e difeso dall'Avv. GUALTIERI DONATO CP_1
APPELLATO
avente ad oggetto : appello avverso la sentenza n. 39/2025 in data 27 marzo 2025 del Tribunale di Vasto in funzione di Giudice del lavoro
Con la sentenza indicata in epigrafe il giudice del lavoro di Vasto ha così statuito “dichiara il diritto di al riconoscimento dello status di vittima del dovere ed ha CP_1 condannato il alla corresponsione, in suo favore, della speciale Parte_1 elargizione in favore degli invalidi pari ad € 2000,00 per punti di percentuale di invalidità pari al 35%, dell'assegno vitalizio mensile pari ad € 500,00, dello speciale assegno vitalizio pari ad € 1.033,00, oltre rivalutazione monetaria, nonché all'esenzione da IRPEF per i trattamenti pensionistici, all'esenzione da ticket sanitario, all'accesso a borse di studio ed all'assistenza psicologica a carico dello Stato, a decorrere dal 15.11.2021, per i benefici assistenziali e nei limiti della prescrizione decennale, decorrente a ritroso dalla proposizione del ricorso (11.12.2024), per le altre provvidenze economiche, oltre spese di lite”.
Il giudice di primo grado ha rigettato l'eccezione di prescrizione formulata dall'amministrazione, dato che i benefici assistenziali erano stati richiesti dal ricorrente a decorrere dalla data della domanda e cioè dal 15 novembre 2021, salvo per le ulteriori provvidenze economiche accogliere l'eccezione di prescrizione decennale, con decorrenza a ritroso dalla proposizione del ricorso (11.12.2024).
Nel merito ha accertato che , Ispettore Capo della Polizia di Stato in servizio CP_1 presso la Polizia Stradale di L'Aquila - Sezione di Chieti - Sottosezione di Vasto, era rimasto invalido a seguito delle lesioni riportate, per causa di servizio, in conseguenza dell'episodio occorso in data 24.01.2009 (come riconosciuto con Decreto del 25.11.2011 emesso dal Capo della Polizia del Ministero dell' - Dipartimento della Pubblica Pt_1
Sicurezza - Servizio Trattamento di Pensione e Previdenza), allorquando, al di fuori dell'attività di servizio, mentre si trovava presso il supermercato , ubicato CP_2 nell'abitato di Vasto alla via Tito Livio, è intervenuto per sventare una rapina in atto nel predetto esercizio commerciale, da parte di due soggetti armati – uno di un cacciavite e un altro di spada Katana – riportando una “vasta ed irregolare ferita l.c., lesione a tutto spesso del tendine flessore del 4° dito della mano sinistra, ferita l.c. 5° dito mano sinistra” con prognosi iniziale di 45 gg.”, con successivo ricovero in ospedale e intervento chirurgico per il ricollocamento del flessore del quarto dito della mano sinistra interessato da lesione concretatasi nella “sezione completa del flessore”, che, a sua volta, ha determinato “una deficienza permanente del 4° dito della mano sx con parziale capacità di estensione e CP_ flessione ascrivibile alla Tabella (Tabelle delle percentuali di invalidità) Apparato locomotore - Arto superiore n. 7201 “Anchilosi delle articolazioni della mano in posizione favorevole” arrecante un deficit pari al 35% quale misura unica, Tabella in correlazione dei numeri di codice con quelli della classificazione internazionale delle menomazioni dell'O.M.S (cfr. doc. n. 3 fascicolo parte ricorrente).
Il primo giudice ha ritenuto che il ricorrente era è intervenuto al fine di impedire che venisse portata a termine un'attività criminosa, quindi agendo nell'ambito di una sostanziale attività di polizia giudiziaria in adempimento dei suoi doveri ed al fine di contrastare attività criminali in corso. Egli, dunque, ha sostanzialmente agito nell'ambito di una attività di servizio per contrastare attività criminali e per difendere la pubblica incolumità, inquadrabile nel comma 563 lett. a) della L.n. 266/2005, per cui non occorre la presenza di un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali.
Avverso la suindicata sentenza, pubblicata e notificata in data 27 marzo 2025, ha proposto appello l'amministrazione , con ricorso depositato in data 18 aprile 2025, Parte_1
pag. 2/8 chiedendone la riforma e concludendo in particolare per sentir “In via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato ex art 112 c.p.c.; Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della sentenza per contraddittorietà tra motivazione e dispositivo nonché per indeterminatezza del contenuto dispositivo della sentenza;
Nel merito, in via principale, accertare e dichiarare che il ricorrente non rientra nella categoria delle vittime del dovere ex art. 1 comma 564 Legge 266/2005 Sempre nel merito, in via subordinata, accertare la spettanza dei benefici (ratei, provvidenze e altri benefici assistenziali) connessi allo status di vittima del dovere esclusivamente con decorrenza dal 15/11/2021, per il principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato;
In via ancora subordinata, sempre in caso di accoglimento della domanda, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle provvidenze e dei ratei di assegni maturati anteriormente alla presentazione della domanda giudiziale e, comunque, riconoscere solo ed esclusivamente le prestazioni spettanti per legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, come per legge”.
Si è costituito in giudizio contestando ogni motivo di gravame e chiedendone CP_1 il rigetto.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo.
Con il terzo motivo di gravame, che ragioni di ordine logico inducono a trattare per primo, il appellante ha lamentato la violazione e/o falsa applicazione del comma 563 Parte_1 dell'art. 1 della legge 266 del 2005, evidenziando la erroneità della sentenza nella parte in cui ha qualificato il ricorrente, quale “vittima del dovere”, con motivazione “insufficiente” ed “apodittica”, atteso che la fattispecie concreta non rientra in nessuna delle ipotesi normativamente previste dal comma 563.
Il motivo è infondato, sebbene la motivazione della sentenza vada corretta.
In materia di vittime del dovere, la Suprema Corte, anche a Sezioni unite, ha avuto modo di ribadire (cfr. Cass. n. 16571/2020; Cass. n. 6984/202 , Cass. n. 17276/2025) che la L. 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 563, stabilisce che per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui alla L. 13 agosto 1980, n. 466, art. 3 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; pag. 3/8 f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
All'art. 1, del successivo comma 564 si precisa che sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.
In punto di fatto, è incontroverso che in data 24.01.2009 l'Ispettore intervenuto per CP_1 sventare una rapina all'interno del , da parte di due individui, di cui Controparte_4 uno armato di una spada Katana, riportando le lesioni sopra indicate.
Deve senz'altro convenirsi con l'amministrazione appellante per cui non può ritenersi che ogni lesione riportata da un pubblico dipendente nell'ambito di operazioni di contrasto ad ogni tipo di criminalità possa valere a guadagnargli anche lo status di vittima del dovere.
È vero che l'art. 1, comma 563, l. n. 266/2005, nel richiedere che le lesioni siano state riportate “in conseguenza di eventi verificatisi […] in operazioni” sembra evocare una concezione naturalistica del rapporto di causalità, tale per cui sarebbe sufficiente che l'attività (in specie, contrasto alla criminalità) costituisca mera condicio sine qua non dell'evento lesivo, come peraltro ritenuto dal primo giudice. È però altrettanto vero che la Suprema Corte ha da tempo chiarito che la nozione di causa va ricostruita sulla base dello scopo della norma che la contempla come elemento della fattispecie (cfr. in tal senso Cass. S.U. n. 13246 del 2019 e, più di recente, Cass. n. 8429 del 2024): il concetto di “causa” è infatti eminentemente normativo ed è solo in virtù di questa sua peculiare connotazione che, ad es., è possibile attribuire efficienza causale ad una omissione (art. 40, comma 2°, c.p.) o escludere il rapporto di causalità tra azione o omissione ed evento in presenza di concause sopravvenute che non abbiano approfondito (o l'abbiano approfondito nei limiti del lecito) il rischio originariamente creato con l'azione o l'omissione (art. 41, comma 2°, c.p.).
Spiega la Cassazione che “l'art. 1, comma 563, l. n. 266/2005, nel dettare la definizione di
“vittime del dovere”, assimila i dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto ai “soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466”, vale a dire ai dipendenti pubblici civili e militari che “per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, abbiano riportato una invalidità permanente”. Sennonché, l'art. 1, l. n. 466/1980, espressamente prevede che le lesioni rilevanti ai fini dell'attribuzione dello status di vittima del dovere debbano essere riportate “in conseguenza di eventi […] dipendenti da rischi specificamente
pag. 4/8 attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso”; e in presenza di un tale disposto normativo, l'assimilazione tra le due categorie sancita dal legislatore non può non indurre l'interprete a ritenere che anche gli “eventi verificatisi […] in operazioni di soccorso”, di cui all'art. 1, comma 563, lett. d), l. n. 266/2005, così come quelli verificatisi nello svolgimento delle altre attività menzionate nelle lett. a), b), c), e), f), della norma cit., debbano essere dipendenti da rischi specificamente attinenti a tali attività, ossia rappresentare una concretizzazione di quella speciale pericolosità e/o dell'assunzione di quel rischio qualificato che – come già posto in evidenza da Cass. n. 29204 del 2021 – il legislatore ha considerato per differenziare la categoria delle vittime del dovere rispetto alla generalità dei pubblici dipendenti che possano riportare un'infermità per causa di servizio”(Cass. n. 34299/2024).
Per questo deve escludersi che, ai fini dell'attribuzione dello status di vittima del dovere, sia sufficiente che le lesioni patite dal pubblico dipendente siano state riportate in conseguenza di eventi verificatisi in occasione di una delle attività tipizzate dall'art. 1, comma 563, l. n. 266/2005: è necessario, piuttosto, che l'evento da cui è scaturita la lesione costituisca a sua volta una concretizzazione della speciale pericolosità e/o del rischio tipicamente proprio di quelle determinate attività (da ultimo Cass. n. 16669/2025).
Tanto può dirsi essere avvenuto anche nel caso di specie, in cui l'evento traumatico di cui è rimasto vittima è riconducibile al fatto che, come già illustrato, il predetto CP_1 riportava le lesioni, mentre bloccava uno dei due rapinatori, in particolare quello che impugnava l'arma da taglio di grandi dimensioni (della lunghezza di circa un metro).
Infatti, non vi è dubbio che ciò è accaduto in occasione di un intervento di “contrasto alla criminalità”, finalizzato ad interrompere la rapina in corso, aggravata dall'uso di una spada katana, ben potendo tale evento considerarsi come concretizzazione del rischio tipico delle operazioni di contrasto alla criminalità, rischio che si identifica normalmente nel fatto che l'agente possa rimanere vittima dell'uso di armi nella disponibilità dei malviventi e di reazioni violente da parte degli stessi, che possano mettere in serio pericolo la sua vita e che li espongono, perciò, i rappresentanti delle forze dell'ordine a maggiore pericolo e fatica, come nel caso in esame, in rapporto rispetto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei propri compiti.
Correttamente, perciò, il Tribunale, ancorché con motivazione da emendare, ha ritenuto che la fattispecie rientrasse nella sfera di applicazione dell'art. 1 CO. 563 L. n. 266/2005
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante ha poi eccepito la nullità della sentenza per mancata corrispondenza fra chiesto e pronunciato per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., nella parte in cui si afferma “Il tutto, a decorrere dalla data del
pag. 5/8 15.11.2021 (data della domanda amministrativa), per quanto concerne i benefici assistenziali e nei limiti della prescrizione decennale decorrente a ritroso dalla proposizione del ricorso (11.12.2024) per le altre provvidenze economiche richieste”.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha invece eccepito la nullità della sentenza per indeterminatezza del contenuto dispositivo della stessa nonché per contraddittorietà tra motivazione e dispositivo e per motivazione “apparente” “illogica” ed “contraddittoria”, non comprendendosi, nel ragionamento del Giudice, quali siano e su cosa si fondi la distinzione tra “i benefici assistenziali” da corrispondere a partire “a decorrere dal 15.11.2021 ed oltre” e “le altre provvidenze economiche richieste” da riconoscersi “nei limiti della prescrizione decennale decorrente a ritroso dalla proposizione del ricorso (11.12.2024)”.
A parere dell'appellante, il Tribunale avrebbe dovuto tener conto della formulazione della domanda di riconoscimento “(…) a decorrere dal 15.11.2021 ed oltre rivalutazione monetaria, dei benefici assistenziali (…)”, ed attenersi alla delimitazione temporale del petitum formale azionato dal ricorrente, anziché ampliarla nei limiti della prescrizione decennale decorrente a ritroso dalla proposizione del ricorso (11.12.2024) per le altre provvidenze economiche richieste.
I motivi, strettamente connessi e pertanto trattati congiuntamente, sono fondati e meritano accoglimento.
E' principio consolidato quello per cui “la condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563-564, l. n. 266/2005, ha natura di status, con conseguente imprescrittibilità̀ dell'azione volta al suo accertamento, ancorché́ non dei benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto(cfr. Cass. n. 8960/2023, Cass. nn. 37522 del 2022 e 3868 del 2023). In particolare, quanto al diritto alla speciale elargizione una tantum prevista in favore delle vittime del dovere, lo stesso può essere esercitato, senza necessità del previo formale riconoscimento di tale status ed a prescindere dall'accertamento della causa di servizio, sin dal momento in cui siano maturati i presupposti fattuali della relativa pretesa, decorrendo da tale data la prescrizione decennale, poiché, in caso contrario, si finirebbe per estendere ai benefici economici l'imprescrittibilità attinente allo status. In particolare “la speciale elargizione, di cui all'art. 5, comma 1, della l. n. 206 del 2004, ha natura di obbligazione facoltativa e non alternativa, anche se erogata sotto forma di vitalizio, poiché ha ad oggetto una somma una tantum predeterminata dalla legge, con la conseguenza che si applica l'ordinaria prescrizione decennale, decorrente non dai singoli ratei, ma dal momento in cui il beneficiario ha avuto effettiva conoscenza dei presupposti sostanziali della pretesa e, ove essi si siano verificati prima dell'entrata in vigore dell'art. 4 del d.P.R. n. 243 del 2006, dalla data di entrata in vigore medesima” (Cass. n. 17278/2025)
pag. 6/8 Nella specie ha presentato la domanda amministrativa in data 15 novembre CP_1
2021, quando erano trascorsi oltre dieci anni dal momento in cui era possibile esercitare il diritto alla speciale elargizione, tenuto conto dell'evidenza delle lesioni riportate a seguito dell'evento occorso il 24 gennaio 2009, con conseguente prescrizione del credito.
Quanto agli ulteriori benefici oggetto di causa – aventi carattere permanente, per i quali la prescrizione effettivamente investirebbe solo i crediti maturati nel decennio antecedente la data della domanda, intesa come primo atto interruttivo della prescrizione – deve darsi atto che nelle conclusioni di primo grado di seguito ritrascritte – con richiesta di condanna dell'Amministrazione “al riconoscimento in favore del sig. lo status di CP_1
“vittima del dovere” con l'ottenimento, a decorrere dal 15.11.2021 ed oltre a rivalutazione monetaria, dei benefici assistenziali previsti dal DPR 243/2006, dalla Legge n.266/2005 e dal D.Lgs n.66/2010, ed ha corrispondergli la speciale elargizione prevista dall'art. 5 comma 1 della Lg.206/2004 da commisurarsi ad una percentuale di invalidità del 35%, oltre che a riconoscere il diritto alla erogazione gratuita dei medicinali di fascia A ed il beneficio previsto dall'art.9 Lg. N.206/2004, benefici che così si riassumono: -speciale elargizione di € 2.000 per i punti di percentuale attribuiti per l'invalidità paria 35%;- Assegno vitalizio mensile di € 500,00 e Speciale assegno vitalizio di € 1.033,00 mensili perché con percentuale di invalidità pari al 35%; Esenzione Irpef sulle pensioni. Esenzione pagamento ticket sanitario;
-Accesso Borse di studio;
Assistenza psicologica. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento”, per come si ricava da una interpretazione letterale delle stesse, il ricorrente ha agito per l'ottenimento dei benefici assistenziali con decorrenza dal 15 novembre 2021, a questi aggiungendo la richiesta di speciale elargizione e il diritto alla erogazione gratuita dei medicinali di fascia A e art. 9 L 206/2004, andando quindi a specificare ed elencare quali siano i singoli benefici richiesti (id est “benefici che così di riassumono”) In disparte la questione della speciale elargizione, di cui si è detto, è condivisibile la sentenza impugnata solo nella parte in cui afferma “… quindi tenuto conto dei limiti della domanda – rispetto ai quali non vi è opposizione di parte resistente – le prestazioni assistenziali vengono invocate a far data dalla domanda amministrativa ossia dal 15.11.2021 di talché non vi è questione sul punto”, ciò significando che per i ratei maturati dalla predetta data in poi, non vi è alcuna prescrizione. L'ulteriore specificazione per cui, distinguendo i benefici assistenziali dalle provvidenze economiche, solo per queste ultime se ne prevede la corresponsione nei limiti della predetta prescrizione decennale con decorrenza a ritroso dalla proposizione del ricorso (11.12.2024) non ha ragion d'essere e integra un vizio di ultrapetizione, avendo il ricorrente in primo grado limitato temporalmente tutte le provvidenze economiche richieste solo dal 15 novembre 2021. In definitiva, pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata va dichiarato il diritto di parte ricorrente alla corresponsione in suo favore di tutti i benefici connessi allo status di pag. 7/8 vittima del dovere, ad esclusione della speciale elargizione, con decorrenza dal 15/11/2021, oltre interessi fino al soddisfo.
Le spese di lite per il doppio grado di giudizio, compensate per metà in ragione della parziale soccombenza, sono poste a carico dell'amministrazione per la restante metà e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto,
- dichiara il diritto di alla corresponsione in suo favore di tutti i CP_1 benefici connessi allo status di vittima del dovere, ad esclusione della speciale elargizione, con decorrenza dal 15/11/2021, oltre interessi fino al soddisfo
- Compensa per metà le spese del doppio grado di giudizio e condanna il
[...]
alla rifusione della restante metà, liquidata per la parte non compensata in Parte_1
€ 2.000 per il primo grado e € 1.800 per il secondo, oltre, per ciascun grado, spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
AN RI TR AB Riga
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 108/2025
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. AB Riga Presidente dr. AN RI TR Consigliere relatore dr. Massimo De Cesare Consigliere all'esito dell'udienza del 20 novembre 2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA con contestuale motivazione nella causa in grado di appello TRA
assistito e difeso dall'Avv. AVVOCATURA Parte_1
DISTRETTUALE DELLO STATO DI L'AQUILA
APPELLANTE E
assistito e difeso dall'Avv. GUALTIERI DONATO CP_1
APPELLATO
avente ad oggetto : appello avverso la sentenza n. 39/2025 in data 27 marzo 2025 del Tribunale di Vasto in funzione di Giudice del lavoro
Con la sentenza indicata in epigrafe il giudice del lavoro di Vasto ha così statuito “dichiara il diritto di al riconoscimento dello status di vittima del dovere ed ha CP_1 condannato il alla corresponsione, in suo favore, della speciale Parte_1 elargizione in favore degli invalidi pari ad € 2000,00 per punti di percentuale di invalidità pari al 35%, dell'assegno vitalizio mensile pari ad € 500,00, dello speciale assegno vitalizio pari ad € 1.033,00, oltre rivalutazione monetaria, nonché all'esenzione da IRPEF per i trattamenti pensionistici, all'esenzione da ticket sanitario, all'accesso a borse di studio ed all'assistenza psicologica a carico dello Stato, a decorrere dal 15.11.2021, per i benefici assistenziali e nei limiti della prescrizione decennale, decorrente a ritroso dalla proposizione del ricorso (11.12.2024), per le altre provvidenze economiche, oltre spese di lite”.
Il giudice di primo grado ha rigettato l'eccezione di prescrizione formulata dall'amministrazione, dato che i benefici assistenziali erano stati richiesti dal ricorrente a decorrere dalla data della domanda e cioè dal 15 novembre 2021, salvo per le ulteriori provvidenze economiche accogliere l'eccezione di prescrizione decennale, con decorrenza a ritroso dalla proposizione del ricorso (11.12.2024).
Nel merito ha accertato che , Ispettore Capo della Polizia di Stato in servizio CP_1 presso la Polizia Stradale di L'Aquila - Sezione di Chieti - Sottosezione di Vasto, era rimasto invalido a seguito delle lesioni riportate, per causa di servizio, in conseguenza dell'episodio occorso in data 24.01.2009 (come riconosciuto con Decreto del 25.11.2011 emesso dal Capo della Polizia del Ministero dell' - Dipartimento della Pubblica Pt_1
Sicurezza - Servizio Trattamento di Pensione e Previdenza), allorquando, al di fuori dell'attività di servizio, mentre si trovava presso il supermercato , ubicato CP_2 nell'abitato di Vasto alla via Tito Livio, è intervenuto per sventare una rapina in atto nel predetto esercizio commerciale, da parte di due soggetti armati – uno di un cacciavite e un altro di spada Katana – riportando una “vasta ed irregolare ferita l.c., lesione a tutto spesso del tendine flessore del 4° dito della mano sinistra, ferita l.c. 5° dito mano sinistra” con prognosi iniziale di 45 gg.”, con successivo ricovero in ospedale e intervento chirurgico per il ricollocamento del flessore del quarto dito della mano sinistra interessato da lesione concretatasi nella “sezione completa del flessore”, che, a sua volta, ha determinato “una deficienza permanente del 4° dito della mano sx con parziale capacità di estensione e CP_ flessione ascrivibile alla Tabella (Tabelle delle percentuali di invalidità) Apparato locomotore - Arto superiore n. 7201 “Anchilosi delle articolazioni della mano in posizione favorevole” arrecante un deficit pari al 35% quale misura unica, Tabella in correlazione dei numeri di codice con quelli della classificazione internazionale delle menomazioni dell'O.M.S (cfr. doc. n. 3 fascicolo parte ricorrente).
Il primo giudice ha ritenuto che il ricorrente era è intervenuto al fine di impedire che venisse portata a termine un'attività criminosa, quindi agendo nell'ambito di una sostanziale attività di polizia giudiziaria in adempimento dei suoi doveri ed al fine di contrastare attività criminali in corso. Egli, dunque, ha sostanzialmente agito nell'ambito di una attività di servizio per contrastare attività criminali e per difendere la pubblica incolumità, inquadrabile nel comma 563 lett. a) della L.n. 266/2005, per cui non occorre la presenza di un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali.
Avverso la suindicata sentenza, pubblicata e notificata in data 27 marzo 2025, ha proposto appello l'amministrazione , con ricorso depositato in data 18 aprile 2025, Parte_1
pag. 2/8 chiedendone la riforma e concludendo in particolare per sentir “In via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato ex art 112 c.p.c.; Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della sentenza per contraddittorietà tra motivazione e dispositivo nonché per indeterminatezza del contenuto dispositivo della sentenza;
Nel merito, in via principale, accertare e dichiarare che il ricorrente non rientra nella categoria delle vittime del dovere ex art. 1 comma 564 Legge 266/2005 Sempre nel merito, in via subordinata, accertare la spettanza dei benefici (ratei, provvidenze e altri benefici assistenziali) connessi allo status di vittima del dovere esclusivamente con decorrenza dal 15/11/2021, per il principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato;
In via ancora subordinata, sempre in caso di accoglimento della domanda, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle provvidenze e dei ratei di assegni maturati anteriormente alla presentazione della domanda giudiziale e, comunque, riconoscere solo ed esclusivamente le prestazioni spettanti per legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, come per legge”.
Si è costituito in giudizio contestando ogni motivo di gravame e chiedendone CP_1 il rigetto.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo.
Con il terzo motivo di gravame, che ragioni di ordine logico inducono a trattare per primo, il appellante ha lamentato la violazione e/o falsa applicazione del comma 563 Parte_1 dell'art. 1 della legge 266 del 2005, evidenziando la erroneità della sentenza nella parte in cui ha qualificato il ricorrente, quale “vittima del dovere”, con motivazione “insufficiente” ed “apodittica”, atteso che la fattispecie concreta non rientra in nessuna delle ipotesi normativamente previste dal comma 563.
Il motivo è infondato, sebbene la motivazione della sentenza vada corretta.
In materia di vittime del dovere, la Suprema Corte, anche a Sezioni unite, ha avuto modo di ribadire (cfr. Cass. n. 16571/2020; Cass. n. 6984/202 , Cass. n. 17276/2025) che la L. 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 563, stabilisce che per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui alla L. 13 agosto 1980, n. 466, art. 3 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; pag. 3/8 f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
All'art. 1, del successivo comma 564 si precisa che sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.
In punto di fatto, è incontroverso che in data 24.01.2009 l'Ispettore intervenuto per CP_1 sventare una rapina all'interno del , da parte di due individui, di cui Controparte_4 uno armato di una spada Katana, riportando le lesioni sopra indicate.
Deve senz'altro convenirsi con l'amministrazione appellante per cui non può ritenersi che ogni lesione riportata da un pubblico dipendente nell'ambito di operazioni di contrasto ad ogni tipo di criminalità possa valere a guadagnargli anche lo status di vittima del dovere.
È vero che l'art. 1, comma 563, l. n. 266/2005, nel richiedere che le lesioni siano state riportate “in conseguenza di eventi verificatisi […] in operazioni” sembra evocare una concezione naturalistica del rapporto di causalità, tale per cui sarebbe sufficiente che l'attività (in specie, contrasto alla criminalità) costituisca mera condicio sine qua non dell'evento lesivo, come peraltro ritenuto dal primo giudice. È però altrettanto vero che la Suprema Corte ha da tempo chiarito che la nozione di causa va ricostruita sulla base dello scopo della norma che la contempla come elemento della fattispecie (cfr. in tal senso Cass. S.U. n. 13246 del 2019 e, più di recente, Cass. n. 8429 del 2024): il concetto di “causa” è infatti eminentemente normativo ed è solo in virtù di questa sua peculiare connotazione che, ad es., è possibile attribuire efficienza causale ad una omissione (art. 40, comma 2°, c.p.) o escludere il rapporto di causalità tra azione o omissione ed evento in presenza di concause sopravvenute che non abbiano approfondito (o l'abbiano approfondito nei limiti del lecito) il rischio originariamente creato con l'azione o l'omissione (art. 41, comma 2°, c.p.).
Spiega la Cassazione che “l'art. 1, comma 563, l. n. 266/2005, nel dettare la definizione di
“vittime del dovere”, assimila i dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto ai “soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466”, vale a dire ai dipendenti pubblici civili e militari che “per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, abbiano riportato una invalidità permanente”. Sennonché, l'art. 1, l. n. 466/1980, espressamente prevede che le lesioni rilevanti ai fini dell'attribuzione dello status di vittima del dovere debbano essere riportate “in conseguenza di eventi […] dipendenti da rischi specificamente
pag. 4/8 attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso”; e in presenza di un tale disposto normativo, l'assimilazione tra le due categorie sancita dal legislatore non può non indurre l'interprete a ritenere che anche gli “eventi verificatisi […] in operazioni di soccorso”, di cui all'art. 1, comma 563, lett. d), l. n. 266/2005, così come quelli verificatisi nello svolgimento delle altre attività menzionate nelle lett. a), b), c), e), f), della norma cit., debbano essere dipendenti da rischi specificamente attinenti a tali attività, ossia rappresentare una concretizzazione di quella speciale pericolosità e/o dell'assunzione di quel rischio qualificato che – come già posto in evidenza da Cass. n. 29204 del 2021 – il legislatore ha considerato per differenziare la categoria delle vittime del dovere rispetto alla generalità dei pubblici dipendenti che possano riportare un'infermità per causa di servizio”(Cass. n. 34299/2024).
Per questo deve escludersi che, ai fini dell'attribuzione dello status di vittima del dovere, sia sufficiente che le lesioni patite dal pubblico dipendente siano state riportate in conseguenza di eventi verificatisi in occasione di una delle attività tipizzate dall'art. 1, comma 563, l. n. 266/2005: è necessario, piuttosto, che l'evento da cui è scaturita la lesione costituisca a sua volta una concretizzazione della speciale pericolosità e/o del rischio tipicamente proprio di quelle determinate attività (da ultimo Cass. n. 16669/2025).
Tanto può dirsi essere avvenuto anche nel caso di specie, in cui l'evento traumatico di cui è rimasto vittima è riconducibile al fatto che, come già illustrato, il predetto CP_1 riportava le lesioni, mentre bloccava uno dei due rapinatori, in particolare quello che impugnava l'arma da taglio di grandi dimensioni (della lunghezza di circa un metro).
Infatti, non vi è dubbio che ciò è accaduto in occasione di un intervento di “contrasto alla criminalità”, finalizzato ad interrompere la rapina in corso, aggravata dall'uso di una spada katana, ben potendo tale evento considerarsi come concretizzazione del rischio tipico delle operazioni di contrasto alla criminalità, rischio che si identifica normalmente nel fatto che l'agente possa rimanere vittima dell'uso di armi nella disponibilità dei malviventi e di reazioni violente da parte degli stessi, che possano mettere in serio pericolo la sua vita e che li espongono, perciò, i rappresentanti delle forze dell'ordine a maggiore pericolo e fatica, come nel caso in esame, in rapporto rispetto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei propri compiti.
Correttamente, perciò, il Tribunale, ancorché con motivazione da emendare, ha ritenuto che la fattispecie rientrasse nella sfera di applicazione dell'art. 1 CO. 563 L. n. 266/2005
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante ha poi eccepito la nullità della sentenza per mancata corrispondenza fra chiesto e pronunciato per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., nella parte in cui si afferma “Il tutto, a decorrere dalla data del
pag. 5/8 15.11.2021 (data della domanda amministrativa), per quanto concerne i benefici assistenziali e nei limiti della prescrizione decennale decorrente a ritroso dalla proposizione del ricorso (11.12.2024) per le altre provvidenze economiche richieste”.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha invece eccepito la nullità della sentenza per indeterminatezza del contenuto dispositivo della stessa nonché per contraddittorietà tra motivazione e dispositivo e per motivazione “apparente” “illogica” ed “contraddittoria”, non comprendendosi, nel ragionamento del Giudice, quali siano e su cosa si fondi la distinzione tra “i benefici assistenziali” da corrispondere a partire “a decorrere dal 15.11.2021 ed oltre” e “le altre provvidenze economiche richieste” da riconoscersi “nei limiti della prescrizione decennale decorrente a ritroso dalla proposizione del ricorso (11.12.2024)”.
A parere dell'appellante, il Tribunale avrebbe dovuto tener conto della formulazione della domanda di riconoscimento “(…) a decorrere dal 15.11.2021 ed oltre rivalutazione monetaria, dei benefici assistenziali (…)”, ed attenersi alla delimitazione temporale del petitum formale azionato dal ricorrente, anziché ampliarla nei limiti della prescrizione decennale decorrente a ritroso dalla proposizione del ricorso (11.12.2024) per le altre provvidenze economiche richieste.
I motivi, strettamente connessi e pertanto trattati congiuntamente, sono fondati e meritano accoglimento.
E' principio consolidato quello per cui “la condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563-564, l. n. 266/2005, ha natura di status, con conseguente imprescrittibilità̀ dell'azione volta al suo accertamento, ancorché́ non dei benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto(cfr. Cass. n. 8960/2023, Cass. nn. 37522 del 2022 e 3868 del 2023). In particolare, quanto al diritto alla speciale elargizione una tantum prevista in favore delle vittime del dovere, lo stesso può essere esercitato, senza necessità del previo formale riconoscimento di tale status ed a prescindere dall'accertamento della causa di servizio, sin dal momento in cui siano maturati i presupposti fattuali della relativa pretesa, decorrendo da tale data la prescrizione decennale, poiché, in caso contrario, si finirebbe per estendere ai benefici economici l'imprescrittibilità attinente allo status. In particolare “la speciale elargizione, di cui all'art. 5, comma 1, della l. n. 206 del 2004, ha natura di obbligazione facoltativa e non alternativa, anche se erogata sotto forma di vitalizio, poiché ha ad oggetto una somma una tantum predeterminata dalla legge, con la conseguenza che si applica l'ordinaria prescrizione decennale, decorrente non dai singoli ratei, ma dal momento in cui il beneficiario ha avuto effettiva conoscenza dei presupposti sostanziali della pretesa e, ove essi si siano verificati prima dell'entrata in vigore dell'art. 4 del d.P.R. n. 243 del 2006, dalla data di entrata in vigore medesima” (Cass. n. 17278/2025)
pag. 6/8 Nella specie ha presentato la domanda amministrativa in data 15 novembre CP_1
2021, quando erano trascorsi oltre dieci anni dal momento in cui era possibile esercitare il diritto alla speciale elargizione, tenuto conto dell'evidenza delle lesioni riportate a seguito dell'evento occorso il 24 gennaio 2009, con conseguente prescrizione del credito.
Quanto agli ulteriori benefici oggetto di causa – aventi carattere permanente, per i quali la prescrizione effettivamente investirebbe solo i crediti maturati nel decennio antecedente la data della domanda, intesa come primo atto interruttivo della prescrizione – deve darsi atto che nelle conclusioni di primo grado di seguito ritrascritte – con richiesta di condanna dell'Amministrazione “al riconoscimento in favore del sig. lo status di CP_1
“vittima del dovere” con l'ottenimento, a decorrere dal 15.11.2021 ed oltre a rivalutazione monetaria, dei benefici assistenziali previsti dal DPR 243/2006, dalla Legge n.266/2005 e dal D.Lgs n.66/2010, ed ha corrispondergli la speciale elargizione prevista dall'art. 5 comma 1 della Lg.206/2004 da commisurarsi ad una percentuale di invalidità del 35%, oltre che a riconoscere il diritto alla erogazione gratuita dei medicinali di fascia A ed il beneficio previsto dall'art.9 Lg. N.206/2004, benefici che così si riassumono: -speciale elargizione di € 2.000 per i punti di percentuale attribuiti per l'invalidità paria 35%;- Assegno vitalizio mensile di € 500,00 e Speciale assegno vitalizio di € 1.033,00 mensili perché con percentuale di invalidità pari al 35%; Esenzione Irpef sulle pensioni. Esenzione pagamento ticket sanitario;
-Accesso Borse di studio;
Assistenza psicologica. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento”, per come si ricava da una interpretazione letterale delle stesse, il ricorrente ha agito per l'ottenimento dei benefici assistenziali con decorrenza dal 15 novembre 2021, a questi aggiungendo la richiesta di speciale elargizione e il diritto alla erogazione gratuita dei medicinali di fascia A e art. 9 L 206/2004, andando quindi a specificare ed elencare quali siano i singoli benefici richiesti (id est “benefici che così di riassumono”) In disparte la questione della speciale elargizione, di cui si è detto, è condivisibile la sentenza impugnata solo nella parte in cui afferma “… quindi tenuto conto dei limiti della domanda – rispetto ai quali non vi è opposizione di parte resistente – le prestazioni assistenziali vengono invocate a far data dalla domanda amministrativa ossia dal 15.11.2021 di talché non vi è questione sul punto”, ciò significando che per i ratei maturati dalla predetta data in poi, non vi è alcuna prescrizione. L'ulteriore specificazione per cui, distinguendo i benefici assistenziali dalle provvidenze economiche, solo per queste ultime se ne prevede la corresponsione nei limiti della predetta prescrizione decennale con decorrenza a ritroso dalla proposizione del ricorso (11.12.2024) non ha ragion d'essere e integra un vizio di ultrapetizione, avendo il ricorrente in primo grado limitato temporalmente tutte le provvidenze economiche richieste solo dal 15 novembre 2021. In definitiva, pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata va dichiarato il diritto di parte ricorrente alla corresponsione in suo favore di tutti i benefici connessi allo status di pag. 7/8 vittima del dovere, ad esclusione della speciale elargizione, con decorrenza dal 15/11/2021, oltre interessi fino al soddisfo.
Le spese di lite per il doppio grado di giudizio, compensate per metà in ragione della parziale soccombenza, sono poste a carico dell'amministrazione per la restante metà e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto,
- dichiara il diritto di alla corresponsione in suo favore di tutti i CP_1 benefici connessi allo status di vittima del dovere, ad esclusione della speciale elargizione, con decorrenza dal 15/11/2021, oltre interessi fino al soddisfo
- Compensa per metà le spese del doppio grado di giudizio e condanna il
[...]
alla rifusione della restante metà, liquidata per la parte non compensata in Parte_1
€ 2.000 per il primo grado e € 1.800 per il secondo, oltre, per ciascun grado, spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
AN RI TR AB Riga
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