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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/11/2025, n. 2217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2217 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza, in persona del GOP dott.
Maurizio Ricigliano, ha pronunciato, previo avviso di trattazione scritta della causa e deposito di note , all'udienza del 18\11\25 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1263\23 del Ruolo generale Lavoro e Previdenza
TRA
, rappr.to e difeso dall'avv. C. Ruopoli, presso il cui studio elett.nte domicilia. Parte_1
E
I.N.P.S. ., in persona del legale rappr.te p.t. , contumace
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 7\3\23 è stato impugnato l'avviso di addebito n.
37120220018772785000, notificato il 27\1\23, avente come causale il mancato pagamento di contributi alla gestione commercianti per il periodo 1\16 – 8\18.
Parte ricorrente ha eccepito l'illegittimità e\o nullità dell'atto, in virtù di precedente statuizione di questo Tribunale n. 855\21 ( relativa al giudizio recante RG 4283\20), con la quale era stata dichiarata la cessazione dela materia del contendere relativamente a precedente atto impositivo, nonché l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto legittimanti la richiesta di pagamento.
L' , pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito. CP_1
Previo rituale avviso di trattazione scritta del procedimento, ex art. 127 ter c.p.c. e deposito di note la causa è stata decisa.
Va, innanzitutto, qualifica l'azione, che ben può intendersi come opposizione all'esecuzione, atteso che il ricorrente, tramite le eccezioni sollevate ha inteso contestare il diritto stesso di procedere in executivis. Essa è da ritenersi rituale e tempestiva, in quanto rispettosa dei termini e modalità per come sanciti dall'art. 615 c.p.c.
Circostanza dirimente ai fini decisori è rappresentata dalla già citata sentenza di questa sezione pubblicata in data 22\4\21.
La riferita statuizione è stata emessa nel giudizio avente RG 4283\20, vertente tra le stesse parti ora evocate in causa e riguardante un precedente atto impositivo avente la stessa causale di quello in questa sede impugnato e relativo al periodo 1\16 – 12\18.
Con la detta sentenza è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere alla luce dell'espressa dichiarazione dell'istituto di avvenuta cancellazione dell'intera posizione debitoria dell'odierno ricorrente.
L'assunto, provato dal ricorrente, non è stato contestato dal resistente, che, si ripete, pur regolarmente evocato in giudizio è rimasto contumace.
La declaratoria di cessazione della materia del contendere, figura non prevista dalla normativa processualistica ma elaborata dalla giurisprudenza, deve assumere la veste di sentenza perché solo tale forma di decisione consente la sua eventuale impugnativa e mette al riparo , al contempo, le parti da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda ( come nel caso in esame) ed a contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni ( cfr. Cass. 13588\07) .
Acclarata, pertanto, l'efficacia dela precedente decisione questa assume la valenza di giudicato e sotto tale veste esplica i propri effetti nella controversia che occupa.
Sovviene, sul punto, l'art. 2909 c.c., che così recita : “ L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato [324 c.p.c.] fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa [1306]”.
Innumerevoli sono le pronunce della S.C.in merito al giudicato ( non rileva nella fattispecie in esame se “ estrerno” od “ interno”) come ad es. “Il giudicato esterno, al pari di quello interno, risponde alla finalità d'interesse pubblico di eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni, sicché il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti e non è subordinato ai limiti fissati dall'art. 345 c.p.c. per le prove nuove in appello, di tal che il giudice, al quale ne risulti l'esistenza, non è vincolato dalla posizione assunta dalle parti in giudizio, dovendo procedere al suo rilievo e valutazione anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, nell'ambito di un giudizio per querela di falso, non aveva preso in esame la sentenza penale divenuta definitiva nel corso del giudizio di secondo grado ed eccepita dalla parte interessata, con cui la convenuta, imputata del reato di cui all'art. 481 c.p., era stata assolta perché il fatto non sussiste).(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 27161 del 25 ottobre 2018).
Ancora : “ Costituisce oggetto di giudicato la situazione di fatto che si pone come antecedente logico necessario della pronuncia resa sulla domanda dell'attore o sull'eccezione del convenuto;
l'autorità del giudicato copre il fatto accertato anche in relazione ad ogni altro effetto giuridico che da esso ne derivi nell'ambito del rapporto obbligatorio tra le stesse parti.
(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che aveva accertato l'esistenza di un unico rapporto di lavoro, intercorso dapprima con il datore e successivamente con i suoi eredi, sebbene fosse passato in giudicato, perché non impugnato, il capo della sentenza di primo grado che aveva accolto l'eccezione di prescrizione sul presupposto dell'instaurazione di un nuovo rapporto alla morte dell'originario datore di lavoro).(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 28415 del 28 novembre 2017).
“Qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia impugnata ritenendo che, in materia di opposizione a cartella esattoriale, avesse effetti preclusivi l'insussistenza di un'intermediazione di manodopera ex art. 1 della l. n. 1369 del 1960 accertata in un giudizio relativo ad una diversa cartella esattoriale) (Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 25269 del 9 dicembre 2016)
“Una lite è coperta dall'efficacia di giudicato di una precedente sentenza resa tra le stesse parti qualora il giudizio introdotto per secondo investa un identico rapporto giuridico rispetto a quello che ha già formato oggetto del primo. (Cassazione civile, Sez. V, sentenza n. 25546 del
3 dicembre 2014).
Le considerazioni sin qui svolte assorbono ogni altra questione ed esonerano il giudicante dall'esame delle altre eccezioni sollevate nell'atto introduttivo.
Alla luce di quanto illustrato il ricorso va pertanto accolto e le spese, liquidate come in dispositivo in virtù della natura documentale della causa e dell'assenza di attività istruttoria, vanno poste a carico del soccombente.
PQM
il Tribunale di Nola, Sezione Lavoro e Previdenza, in composizione Monocratica, nella persona dott. Maurizio Ricigliano, così definitivamente provvede:
- accoglie il ricorso e pertanto dichiara non dovute le somme portate dall'avviso di addebito impugnato;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese e competenze della fase, che liquida in €
43,00 per spese e 350,00 per competenze, in uno a spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore costituito per dichiarazione di fattone anticipo .
Così deciso in Nola, 18\11\25
IL G.O.P.
dott. Maurizio Ricigliano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza, in persona del GOP dott.
Maurizio Ricigliano, ha pronunciato, previo avviso di trattazione scritta della causa e deposito di note , all'udienza del 18\11\25 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1263\23 del Ruolo generale Lavoro e Previdenza
TRA
, rappr.to e difeso dall'avv. C. Ruopoli, presso il cui studio elett.nte domicilia. Parte_1
E
I.N.P.S. ., in persona del legale rappr.te p.t. , contumace
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 7\3\23 è stato impugnato l'avviso di addebito n.
37120220018772785000, notificato il 27\1\23, avente come causale il mancato pagamento di contributi alla gestione commercianti per il periodo 1\16 – 8\18.
Parte ricorrente ha eccepito l'illegittimità e\o nullità dell'atto, in virtù di precedente statuizione di questo Tribunale n. 855\21 ( relativa al giudizio recante RG 4283\20), con la quale era stata dichiarata la cessazione dela materia del contendere relativamente a precedente atto impositivo, nonché l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto legittimanti la richiesta di pagamento.
L' , pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito. CP_1
Previo rituale avviso di trattazione scritta del procedimento, ex art. 127 ter c.p.c. e deposito di note la causa è stata decisa.
Va, innanzitutto, qualifica l'azione, che ben può intendersi come opposizione all'esecuzione, atteso che il ricorrente, tramite le eccezioni sollevate ha inteso contestare il diritto stesso di procedere in executivis. Essa è da ritenersi rituale e tempestiva, in quanto rispettosa dei termini e modalità per come sanciti dall'art. 615 c.p.c.
Circostanza dirimente ai fini decisori è rappresentata dalla già citata sentenza di questa sezione pubblicata in data 22\4\21.
La riferita statuizione è stata emessa nel giudizio avente RG 4283\20, vertente tra le stesse parti ora evocate in causa e riguardante un precedente atto impositivo avente la stessa causale di quello in questa sede impugnato e relativo al periodo 1\16 – 12\18.
Con la detta sentenza è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere alla luce dell'espressa dichiarazione dell'istituto di avvenuta cancellazione dell'intera posizione debitoria dell'odierno ricorrente.
L'assunto, provato dal ricorrente, non è stato contestato dal resistente, che, si ripete, pur regolarmente evocato in giudizio è rimasto contumace.
La declaratoria di cessazione della materia del contendere, figura non prevista dalla normativa processualistica ma elaborata dalla giurisprudenza, deve assumere la veste di sentenza perché solo tale forma di decisione consente la sua eventuale impugnativa e mette al riparo , al contempo, le parti da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda ( come nel caso in esame) ed a contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni ( cfr. Cass. 13588\07) .
Acclarata, pertanto, l'efficacia dela precedente decisione questa assume la valenza di giudicato e sotto tale veste esplica i propri effetti nella controversia che occupa.
Sovviene, sul punto, l'art. 2909 c.c., che così recita : “ L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato [324 c.p.c.] fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa [1306]”.
Innumerevoli sono le pronunce della S.C.in merito al giudicato ( non rileva nella fattispecie in esame se “ estrerno” od “ interno”) come ad es. “Il giudicato esterno, al pari di quello interno, risponde alla finalità d'interesse pubblico di eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni, sicché il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti e non è subordinato ai limiti fissati dall'art. 345 c.p.c. per le prove nuove in appello, di tal che il giudice, al quale ne risulti l'esistenza, non è vincolato dalla posizione assunta dalle parti in giudizio, dovendo procedere al suo rilievo e valutazione anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, nell'ambito di un giudizio per querela di falso, non aveva preso in esame la sentenza penale divenuta definitiva nel corso del giudizio di secondo grado ed eccepita dalla parte interessata, con cui la convenuta, imputata del reato di cui all'art. 481 c.p., era stata assolta perché il fatto non sussiste).(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 27161 del 25 ottobre 2018).
Ancora : “ Costituisce oggetto di giudicato la situazione di fatto che si pone come antecedente logico necessario della pronuncia resa sulla domanda dell'attore o sull'eccezione del convenuto;
l'autorità del giudicato copre il fatto accertato anche in relazione ad ogni altro effetto giuridico che da esso ne derivi nell'ambito del rapporto obbligatorio tra le stesse parti.
(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che aveva accertato l'esistenza di un unico rapporto di lavoro, intercorso dapprima con il datore e successivamente con i suoi eredi, sebbene fosse passato in giudicato, perché non impugnato, il capo della sentenza di primo grado che aveva accolto l'eccezione di prescrizione sul presupposto dell'instaurazione di un nuovo rapporto alla morte dell'originario datore di lavoro).(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 28415 del 28 novembre 2017).
“Qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia impugnata ritenendo che, in materia di opposizione a cartella esattoriale, avesse effetti preclusivi l'insussistenza di un'intermediazione di manodopera ex art. 1 della l. n. 1369 del 1960 accertata in un giudizio relativo ad una diversa cartella esattoriale) (Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 25269 del 9 dicembre 2016)
“Una lite è coperta dall'efficacia di giudicato di una precedente sentenza resa tra le stesse parti qualora il giudizio introdotto per secondo investa un identico rapporto giuridico rispetto a quello che ha già formato oggetto del primo. (Cassazione civile, Sez. V, sentenza n. 25546 del
3 dicembre 2014).
Le considerazioni sin qui svolte assorbono ogni altra questione ed esonerano il giudicante dall'esame delle altre eccezioni sollevate nell'atto introduttivo.
Alla luce di quanto illustrato il ricorso va pertanto accolto e le spese, liquidate come in dispositivo in virtù della natura documentale della causa e dell'assenza di attività istruttoria, vanno poste a carico del soccombente.
PQM
il Tribunale di Nola, Sezione Lavoro e Previdenza, in composizione Monocratica, nella persona dott. Maurizio Ricigliano, così definitivamente provvede:
- accoglie il ricorso e pertanto dichiara non dovute le somme portate dall'avviso di addebito impugnato;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese e competenze della fase, che liquida in €
43,00 per spese e 350,00 per competenze, in uno a spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore costituito per dichiarazione di fattone anticipo .
Così deciso in Nola, 18\11\25
IL G.O.P.
dott. Maurizio Ricigliano