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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/05/2025, n. 6663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6663 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 49192/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Luciana Sangiovanni Presidente
Antonella Di Tullio Giudice
Corrado Bile Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da C.F. Parte_1
, nato in [...], il [...], residente in [...] D, C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Amalia Astori del Foro di Roma, nei confronti del
[...]
, rappresentata ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, nonché Questura di Roma, CP_1
avverso il decreto di rigetto della protezione speciale emesso dal Questore di Roma in data
16.07.2024, notificato il 25.10.2024, emesso su parere negativo della Commissione Territoriale di
Roma, e per l'effetto del provvedimento di espulsione ex art. 12 DPR 1999, n. 394
***** ha premesso di aver presentato domanda di permesso di soggiorno ex Parte_1
art 19 1.2 del D. Lgs 286/1998 in data 13.7.22, e che detta domanda veniva rigettata in via definitiva dalla di Roma con provvedimento del 16.7.24 notificato in data 25.10.24 sulla CP_2
base del parere negativo vincolante reso dalla Commissione territoriale.
Il ricorrente ha riferito di aver fornito, dinanzi alla Commissione, prova documentale idonea a dimostrare il suo stabile inserimento sociale e lavorativo in Italia e che la Questura di Roma ha rigettato la domanda sulla base del parere fornito dalla Commissione Territoriale in data 15.7.24, secondo cui non sussistono “motivi per ritenere che l'interessato possa essere oggetto di persecuzioni per motivi di razza, sesso, orientamento sessuale, identità di genere, di lingua, cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociale, ovvero che possa rischiare di essere rinviato ad altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione”, e ritenuti altresì insussistenti i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno ex art. 19 c.
1-2 del Dec.
Lgs. 286/98.
Il ricorrente ha lamentato che l'amministrazione resistente non avrebbe tenuto in debita considerazione le risultanze del percorso lavorativo da lui effettuato sul territorio italiano nonché
l'instabilità della situazione sociopolitica della Nigeria.
Lo stesso, quindi, ha concluso evidenziando che un eventuale allontanamento dello stesso dal territorio italiano determinerebbe un gravissimo nocumento del godimento dei diritti fondamentali dell'individuo, essendo ormai trascorsi molti anni dall'allontanamento del ricorrente dal Paese di origine e attesa, dunque, la vulnerabilità dello stesso in caso di rimpatrio.
Il si è costituito e ha richiesto il rigetto della domanda perché infondata. Controparte_1
****
Il ricorso è fondato.
In particolare, il Collegio osserva che tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 D. Lgs 286/98 e 32.3 D. Lgs. 25/08), rientra il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, nonché alla violazione di obblighi costituzionali o internazionali.
La disposizione consente la valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale. In questa prospettiva riveste un ri lievo significativo l'integrazione lavorativa che, di regola, contribuisce alla nascita e allo sviluppo di relazioni sociali, fattore anch'esso indicativo dell'esistenza di un legame effettivo con il paese di accoglienza. Va, infatti, sottolineato che il rapporto instaurato dal soggetto immigrato con la comunità può essere ricondotto alla nozione di "vita privata" di cui all'articolo 8 della Cedu (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi
[G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
Nella specie, a supporto di quanto dichiarato, il ricorrente ha depositato: contratto di lavoro a tempo determinato del 15.05.2024 alle dipendenze in qualità di operaio;
rinnovo del Controparte_3
contratto di lavoro del 23.09.2024 sempre presso comunicazione IL e Controparte_3
relative buste paga;
Attestazione di servizio presso contratto di lavoro a tempo Controparte_3
determinato del 28.01.2025 alle dipendenze della in qualità di Controparte_4
addetto alle pulizie;
documentazione attestante la proroga del predetto contratto di lavoro;
le relative buste paga;
certificazione unica relativa all'anno 2024; comunicazione di cessione di fabbricato dell'08.10.2019; comunicazione di cessione di fabbricato confermata in data 11.11.2024 da cui risulta risiedere in Roma in via della Lite 196; attestati di frequenza corsi lingua italiana;
certificazione di partecipazione ad attività di volontariato presso il Centro d'Ascolto.
L'inserimento nel mondo del lavoro stabile, l'aver trovato una soluzione abitativa e l'impegno dimostrato con la frequentazione dei corsi di lingua e delle attività di volontariato costituiscono indici sintomatici di un inserimento costruttivo del soggetto nel tessuto sociale, fattore inerente alla vita privata e familiare la cui tutela è prevista dalla disposizione citata.
Per converso, il rimpatrio comprometterebbe il percorso di integrazione avviato nel nostro Paese e, di conseguenza, la vita privata intesa in conformità dell'interpretazione fornita dalla Corte di
Strasburgo (Corte EDU, 14 febbraio 2019, c. Italia, n. 57433/15; Corte EDU, Grande Per_1
Camera, Üner c. Paesi Bassi, n. 46410/99. Si veda anche Corte EDU, Grande Camera, 23 giugno
2008, Maslov c. Austria, n. 1638/03).
Sussistono pertanto giusti motivi per accogliere il ricorso.
Concludendo, appare opportuno evidenziare che, dovendosi applicare la disciplina precedente all'entrata in vigore del d.l. 10 marzo 2023 n. 20, convertito con modificazioni in legge 5 maggio
2023 n. 50, al ricorrente deve essere riconosciuto un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Spese compensate atteso che la documentazione allegata al ricorso, ad eccezione dell'atto di cessione di fabbricato, non risulta allegata a quella di presentazione dell'istanza di ammissione al permesso di soggiorno per protezione speciale.
p.q.m.
il Tribunale riconosce a C.F. , nato in [...], Parte_1 C.F._1
il 09.11.1970 il diritto al riconoscimento della protezione speciale e dispone trasmettersi gli atti al
Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno, di durata biennale e convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020 convertito dalla legge n. 173/2020;
Spese compensate
Così deciso in Roma, in data 8/04/25
La Presidente
Luciana Sangiovanni
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Luciana Sangiovanni Presidente
Antonella Di Tullio Giudice
Corrado Bile Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da C.F. Parte_1
, nato in [...], il [...], residente in [...] D, C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Amalia Astori del Foro di Roma, nei confronti del
[...]
, rappresentata ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, nonché Questura di Roma, CP_1
avverso il decreto di rigetto della protezione speciale emesso dal Questore di Roma in data
16.07.2024, notificato il 25.10.2024, emesso su parere negativo della Commissione Territoriale di
Roma, e per l'effetto del provvedimento di espulsione ex art. 12 DPR 1999, n. 394
***** ha premesso di aver presentato domanda di permesso di soggiorno ex Parte_1
art 19 1.2 del D. Lgs 286/1998 in data 13.7.22, e che detta domanda veniva rigettata in via definitiva dalla di Roma con provvedimento del 16.7.24 notificato in data 25.10.24 sulla CP_2
base del parere negativo vincolante reso dalla Commissione territoriale.
Il ricorrente ha riferito di aver fornito, dinanzi alla Commissione, prova documentale idonea a dimostrare il suo stabile inserimento sociale e lavorativo in Italia e che la Questura di Roma ha rigettato la domanda sulla base del parere fornito dalla Commissione Territoriale in data 15.7.24, secondo cui non sussistono “motivi per ritenere che l'interessato possa essere oggetto di persecuzioni per motivi di razza, sesso, orientamento sessuale, identità di genere, di lingua, cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociale, ovvero che possa rischiare di essere rinviato ad altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione”, e ritenuti altresì insussistenti i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno ex art. 19 c.
1-2 del Dec.
Lgs. 286/98.
Il ricorrente ha lamentato che l'amministrazione resistente non avrebbe tenuto in debita considerazione le risultanze del percorso lavorativo da lui effettuato sul territorio italiano nonché
l'instabilità della situazione sociopolitica della Nigeria.
Lo stesso, quindi, ha concluso evidenziando che un eventuale allontanamento dello stesso dal territorio italiano determinerebbe un gravissimo nocumento del godimento dei diritti fondamentali dell'individuo, essendo ormai trascorsi molti anni dall'allontanamento del ricorrente dal Paese di origine e attesa, dunque, la vulnerabilità dello stesso in caso di rimpatrio.
Il si è costituito e ha richiesto il rigetto della domanda perché infondata. Controparte_1
****
Il ricorso è fondato.
In particolare, il Collegio osserva che tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 D. Lgs 286/98 e 32.3 D. Lgs. 25/08), rientra il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, nonché alla violazione di obblighi costituzionali o internazionali.
La disposizione consente la valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale. In questa prospettiva riveste un ri lievo significativo l'integrazione lavorativa che, di regola, contribuisce alla nascita e allo sviluppo di relazioni sociali, fattore anch'esso indicativo dell'esistenza di un legame effettivo con il paese di accoglienza. Va, infatti, sottolineato che il rapporto instaurato dal soggetto immigrato con la comunità può essere ricondotto alla nozione di "vita privata" di cui all'articolo 8 della Cedu (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi
[G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
Nella specie, a supporto di quanto dichiarato, il ricorrente ha depositato: contratto di lavoro a tempo determinato del 15.05.2024 alle dipendenze in qualità di operaio;
rinnovo del Controparte_3
contratto di lavoro del 23.09.2024 sempre presso comunicazione IL e Controparte_3
relative buste paga;
Attestazione di servizio presso contratto di lavoro a tempo Controparte_3
determinato del 28.01.2025 alle dipendenze della in qualità di Controparte_4
addetto alle pulizie;
documentazione attestante la proroga del predetto contratto di lavoro;
le relative buste paga;
certificazione unica relativa all'anno 2024; comunicazione di cessione di fabbricato dell'08.10.2019; comunicazione di cessione di fabbricato confermata in data 11.11.2024 da cui risulta risiedere in Roma in via della Lite 196; attestati di frequenza corsi lingua italiana;
certificazione di partecipazione ad attività di volontariato presso il Centro d'Ascolto.
L'inserimento nel mondo del lavoro stabile, l'aver trovato una soluzione abitativa e l'impegno dimostrato con la frequentazione dei corsi di lingua e delle attività di volontariato costituiscono indici sintomatici di un inserimento costruttivo del soggetto nel tessuto sociale, fattore inerente alla vita privata e familiare la cui tutela è prevista dalla disposizione citata.
Per converso, il rimpatrio comprometterebbe il percorso di integrazione avviato nel nostro Paese e, di conseguenza, la vita privata intesa in conformità dell'interpretazione fornita dalla Corte di
Strasburgo (Corte EDU, 14 febbraio 2019, c. Italia, n. 57433/15; Corte EDU, Grande Per_1
Camera, Üner c. Paesi Bassi, n. 46410/99. Si veda anche Corte EDU, Grande Camera, 23 giugno
2008, Maslov c. Austria, n. 1638/03).
Sussistono pertanto giusti motivi per accogliere il ricorso.
Concludendo, appare opportuno evidenziare che, dovendosi applicare la disciplina precedente all'entrata in vigore del d.l. 10 marzo 2023 n. 20, convertito con modificazioni in legge 5 maggio
2023 n. 50, al ricorrente deve essere riconosciuto un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Spese compensate atteso che la documentazione allegata al ricorso, ad eccezione dell'atto di cessione di fabbricato, non risulta allegata a quella di presentazione dell'istanza di ammissione al permesso di soggiorno per protezione speciale.
p.q.m.
il Tribunale riconosce a C.F. , nato in [...], Parte_1 C.F._1
il 09.11.1970 il diritto al riconoscimento della protezione speciale e dispone trasmettersi gli atti al
Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno, di durata biennale e convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020 convertito dalla legge n. 173/2020;
Spese compensate
Così deciso in Roma, in data 8/04/25
La Presidente
Luciana Sangiovanni