Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 10/03/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
Il G.O.P di Cremona, Dott.ssa Tiziana Lucini Paioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 128/2025 del Ruolo Gen. Affari Controv – locazioni promossa da:
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Roma n°79, c.f. assistito e difeso dall'Avv. Giuseppe Borelli del Foro di C.F._1
Cremona
INTIMANTE
CONTRO
nata a [...] il [...] c.f. e CP_1 C.F._2 CP_2
nato a [...] il [...], c.f.
[...] C.F._3
INTIMATI CONTUMACI
OGGETTO: RISOLUZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO
* * * * *
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 10 marzo 2025, sulle conclusioni formulate da parte istante nell'atto di intimazione di sfratto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione dell'8.10.2024 conveniva in giudizio e Parte_1 CP_2 [...] per ottenere la convalida dello sfratto relativamente all'immobile sito in Cremona, via CP_1
Ghisleri n°28/A, Piano 3° oggetto del contratto di locazione.
Alla prima udienza del 27 gennaio 2025 parte intimata non compariva.
Il Giudice verificato che la notifica della intimazione di sfratto nei confronti dei conduttori CP_2
e non comparsi alla prima udienza, si era perfezionata ai sensi dell'art. 143
[...] CP_1
c.p.c., denegava la richiesta di convalida, accertato che l'utilizzabilità del meccanismo di cui all'art. 143 c.p.c., ai soli fini della convalida, è comunemente esclusa dalla giurisprudenza di merito
(cfr. Trib. Padova, 26 novembre 2010, in Arch. locazioni 2011, 3, 332; Trib. Roma, 30-06-84, Pret.
Roma, 20-03-97, nonché Corte Cost., ord. 15 gennaio 2000, n. 15, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 660, ult. co., c.p.c., nella parte in cui non esclude la necessità dell'avviso di eseguita notifica nel caso in cui l'intimazione di sfratto sia stata notificata ai sensi dell'art. 143 c.p.c.), perché, in tale ipotesi, è in re ipsa che l'intimato non abbia conoscenza dell'atto introduttivo e per l'effetto disponeva il mutamento del rito ai sensi degli artt. 447 bis e 426
c.p.c. fissando alle parti il termine perentorio entro il quale provvedere all'eventuale integrazione della memoria difensiva mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria a norma dell'art.
All'udienza fissata per il giorno 10 marzo 2025 parte conduttrice restava contumace. Il Giudice, verificata la regolarità della notifica del verbale di udienza del 27 gennaio 2025 a e CP_2
ne dichiarava la contumacia ed udita la discussione, all'udienza odierna decideva CP_1 la causa come da sentenza della quale dava pubblica lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione agli atti, risulta provato che in data 17.10.2020 tra (parte Parte_1 locatrice) e e (parte conduttrice) interveniva un contratto di CP_2 CP_1 locazione ad uso abitativo - registrato il 19.10.2020 presso l'Agenzia delle Entrate di Crema, avente ad oggetto l'immobile sito in Cremona, via Ghisleri n°28/A, Piano 3° per un canone di affitto annuo di euro 5.100,00 da pagarsi in 12 rate uguali anticipate pari ad euro 425,00 entro il giorno 5 di ciascun mese.
Parte intimante lamenta il mancato versamento di canoni di locazione con decorrenza dal mese di luglio 2024.
Tale credito in mancanza di fatti estintivi e/o impeditivi addotti dalla parte resistente non può che essere riconosciuto. Infatti, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento della prestazione deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto nonché l'esigibilità della stessa (termine di scadenza), salvo che intervenga prova del fatto estintivo - costituito dall'adempimento - da parte del debitore (Cass., sez. un., 30 ottobre 2001,
n. 13533; Sez. 3, Sentenza n. 982 del 28/01/2002; Sez. 3, Sentenza n. 2647 del 21/02/2003; Sez. 3,
Sentenza n. 6395 del 01/04/2004; Sez. 3, Sentenza n. 8615 del 12/04/2006; Sez. 1, Sentenza n.
13674 del 13/06/2006; Sez. 1, Sentenza n. 1743 del 26/01/2007).
Provato il titolo della pretesa azionata, incombeva al resistente fornire la prova del pagamento, quale atto estintivo dell'obbligazione pecuniaria o della sussistenza di qualsiasi atto impeditivo o estintivo della pretesa azionata in giudizio ai sensi dell'art. 2697 c.c. Invero, parte intimata è rimasta contumace, disinteressandosi completamente del presente procedimento.
Ne consegue che deve ritenersi fondata la domanda svolta dall'intimante.
Il mancato versamento dei canoni con decorrenza dal mese di luglio 2024 integra un grave inadempimento contrattuale per l'inosservanza dell'obbligazione primaria posta a carico del conduttore e giustifica la risoluzione del contratto di locazione per fatto e colpa del conduttore.
“In tema di locazione, al conduttore non è consentito di astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, e ciò anche quando si assume che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore. La sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è, difatti, legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un'alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti. (cassazione civile, sez. III, 29/01/2013, n. 2099)”. Accertato il grave inadempimento contrattuale di e il contratto di CP_2 CP_1 locazione de quo deve intendersi risolto per fatto e colpa di parte conduttrice, con condanna della stessa all'immediato rilascio dell'immobile sito in Cremona, via Ghisleri n°28/A, Piano 3°, con relativi accessori e pertinenze fissando la data dell'esecuzione del rilascio per il giorno 10 aprile
2025 ore 11.
Data la soccombenza, e vanno condannati al pagamento delle spese CP_2 CP_1 di lite, in via solidale tra loro, in favore di liquidate in complessive €. 1.591,00, oltre Parte_1 gli accessori di legge e spese forfettarie e spese vive pari ad euro 115,85.
P.Q.M
Il G.O.P definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra diversa istanza, eccezione, deduzione delle parti, così provvede:
accerta e dichiara la risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo stipulato tra le parti in data 17.10.2020 e registrato il 19.10.2020 presso l'Agenzia delle Entrate di Crema, avente ad oggetto l'immobile sito in Cremona, via Ghisleri n°28/A, Piano 3°, per fatto e colpa del conduttore,
condanna e all'immediato del rilascio dell'immobile sito in CP_2 CP_1
Cremona, via Ghisleri n°28/A, Piano 3°, con relativi accessori e pertinenze fissando la data dell'esecuzione del rilascio per il giorno 10 aprile 2025 ore 11,
condanna e in via solidale tra loro, alla rifusione delle spese CP_2 CP_1 di lite in favore di che si liquidano in complessive €. 1.591,00, oltre gli Parte_1 accessori di legge e spese forfettarie e spese vive pari ad euro 115,85.
Cremona, 10 marzo 2025
Il G.O.P avv. Tiziana Lucini Paioni