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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 29/07/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2393/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2393/2023 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale, vertente
TRA
(CF ), rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina Parte_1 C.F._1
Federici presso il cui studio – e domicilio digitale – è elettivamente domiciliata in Lugo via Mentana n.
22, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
), rappresentato e difeso dall'Avv. Giacomo Controparte_1 CodiceFiscale_2
Foschini presso il cui studio – e domicilio digitale – è elettivamente domiciliato in Lugo via della
Libertà n. 14, in virtù di procura allegata al ricorso
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per : “affidare in via esclusiva i figli minori alla ricorrente regolando Parte_1 Persona_1 secondo opportunità gli incontri del padre con i figli minori e, in ogni caso, disponendo che il padre resti
pagina 1 di 7 con i figli almeno due pomeriggi infrasettimanali ed il sabato o domenica a settimane alterne , indicativamente, la prima settimana, il martedì e giovedì quando il padre si recherà a prendere i figli presso gli istituti scolastici frequentati, trascorrendo con loro il pomeriggio (compresa la cena) e riaccompagnandoli presso la madre per le ore 20, nonché il sabato dalle ore 10 fino alle ore 20 (dopo cena); la settimana successiva, fermi i due pomeriggi, la giornata di incontro nel fine settimana sarà la domenica (dalle 10 alle 20 terminata la cena);
- mantenere l'incarico di monitoraggio del Servizio Sociale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna sul nucleo, offrendo ai minori ogni supporto, anche psicologico, ritenuto opportuno e necessario, sostenendo, altresì, la genitorialità del padre e della madre;
- ordinare al convenuto di contribuire al mantenimento dei figli , nato a [...] il Persona_2
30/08/2016 e nata a [...] il [...], con il versamento della somma mensile di €. Persona_3
400,00 (euro 200,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo Indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Ravenna;
- disporre che l'assegno unico universale AUU erogato dall'INPS per i figli sia percepito interamente dalla
Signora Parte_1
- ordinare al convenuto di contribuire al mantenimento della moglie Signora con il Persona_1 versamento della somma mensile di €. 100,00 da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat;
- adottare i provvedimenti ex art. 473bis.39 cpc ritenuti più opportuni nell'interesse dei figli minori, stanti le gravi inadempienze economiche e gli atti pregiudizievoli per la prole, reiteratamente posti in essere dal convenuto;
- condannare il convenuto al pagamento delle spese del processo.
- ribadite tutte le richieste istruttorie formulate dall'odierna concludente e non esplicitamente ammesse o non escusse;
fermo il rifiuto del contraddittorio su nuove domande, inammissibili (comunque improponibili) formulate da parte convenuta. Salvezze illimitate”.
Per Er UI ID: “nel merito che i figli minori e vengano affidati a Persona_4 Per_3 entrambi i genitori e che il Tribunale determini i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun di essi, confermando allo stato, la misura economica e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli così come stabilito dal provvedimento in data 14 ottobre 2023.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
pagina 2 di 7 Con ricorso depositato in data 2.10.2023 ha chiesto pronunciarsi la separazione Parte_1 personale da , con il quale contrasse matrimonio in Marocco, il 22.01.2024, alle Controparte_1 condizioni di cui al ricorso, deducendo, in particolare, che dall'unione nacquero i figli in data Per_2
Per_ 30.08.2016 e in data 24.01.2020.
Con ordinanza 14.10.23 in ragione di pericolo di pregiudizio imminente ed irreparabile dovuto alla condizione di indigenza della madre e dei figli minori il Giudice Relatore Delegato adottava provvedimenti indifferibili e urgenti ex art. 473 bis .15 cpc.
Si costituiva in giudizio con comparsa datata 8.12.2023 il quale non si opponeva alla Controparte_1 pronuncia di separazione, ma richiedeva statuizioni accessorie differenti dalla ricorrente.
Nel giudizio è intervenuto il PM.
All'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi avanti al Giudice Relatore Delegato venivano adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti e la causa rimessa in decisione al Collegio sul vincolo.
Pronunciata sentenza non definitiva di separazione n. 239/24 pubblicata in data 28.02.2024, la causa è stata rimessa in istruttoria dinanzi al G.D.
Nel corso del giudizio, attese le omissioni e i ritardi nel pagamento del contributo al mantenimento da parte del resistente, la ricorrente promuoveva la richiesta di versamento diretto al datore di lavoro ex art. 473 bis. 37 cpc e, successivamente, a fronte delle dimissioni volontarie del resistente, avvenute il
27.09.2024, la ricorrente chiedeva il sequestro degli emolumenti retributivi di fine rapporto ex art 473 bis. 36 cpc.
Il sequestro veniva concesso inaudita altera parte in data 10.12.24 e confermato il 09.01.2025.
La ricorrente, nella permanenza dell'inadempimento, si vedeva costretta a dare esecuzione al sequestro innanzi al Tribunale di Ravenna e il procedimento, ancora pendente, è rubricato al numero RGE
297/2025.
Acquista documentazione varia tra cui le relazioni dei Servizi Sociali, entro la scadenza del termine di cui all'art. 127 ter e 473 bis .28 c.p.c. le parti hanno poi precisato le conclusioni come sopra riportate e depositato comparse conclusionali e memorie di replica e la causa è stata rimessa in decisione al
Collegio con ordinanza depositata il 17.07.2025. Il P.M. ha, successivamente, concluso come in atti.
La ricorrente, in ragione delle condotte violente del marito, della accesa conflittualità tra le parti e del totale disinteressamento del resistente alle esigenze morali ed economiche dei figli ha chiesto l'affido esclusivo della prole.
Orbene circa l'affidamento dei figli minori va premesso, in diritto, che l'affido condiviso ad entrambi i genitori rappresenta, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 54/2006, il regime ordinario di affido dei figli in caso di frattura dell'unione familiare. pagina 3 di 7 L'art. 337 quater c.c., infatti, consente al giudice del conflitto familiare di disporre l'affido esclusivo solo quando possa sostenersi, con provvedimento motivato, che l'affido dei figlio anche all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore (cfr., tra diverse, Cass. sent. n. 977/2017). Ne consegue che perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso dei figli ed optarsi per l'affido esclusivo di essi ad uno solo dei genitori, è necessario sia che l'altro manifesti una inidoneità educativa ovvero una manifesta carenza in punto di capacità genitoriale, sia che possa formularsi un giudizio positivo sulla idoneità del genitore affidatario (cfr., tra tante, Cass. sent. n. 16593/2008).
Nel caso di specie in particolar modo la ricorrente ha dedotto che il marito si fosse disinteressato delle necessità morali e materiali dei figli ed avesse posto in essere agiti violenti alla presenza degli stessi.
Si deve osservare che gli agiti violenti del resistente alla presenza dei minori (di cui danno conto le stesse relazioni dei servizi sociali) la grave conflittualità esistente tra i genitori, e il disinteressamento economico del padre nei confronti dei minori che ha costretto la moglie ad agire ex artt. 473 bis .36 e
.37 cpc costituiscono circostanze dotate di particolare influenza sul regime di affidamento dei minori e fondano certamente, la domanda di affidamento esclusivo (già disposta con i provvedimenti provvisori), con la collocazione prevalente dei minori presso la madre.
Infatti, i gravi inadempimenti e la decisione di presentare dimissioni volontarie da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, cessando ogni contribuzione in favore di moglie e figli possono essere considerati di per sé soli, condotte altamente sintomatiche dell'inidoneità del padre ad affrontare le responsabilità che l'affido condiviso comporta (v. Tribunale Milano n. 2992/2023).
A ciò si aggiunga che i Servizi Sociali hanno sottolineato “una limitata capacità del padre nell'offrire una funzione protettiva ovvero di rispondere adeguatamente ai bisogni di accudimento, protezione e sicurezza dei minori;
così come una scarsa capacità di sintonizzazione affettiva con i figli” inoltre “il padre mostra quindi una limitata capacità di organizzare la propria vita in funzione delle esigenze di crescita dei figli anteponendo a queste i propri bisogni”.
Il Collegio, pertanto, tenuto conto del disinteresse paterno rispetto alle necessità dei figli nonché della conflittualità esistente tra le parti tale da escludere la codecisione nelle scelte relative alla responsabilità genitoriale, ritiene doversi disporre l'affido esclusivo dei figli minori a , quale Parte_1 genitore che di fatto provvede alle necessità morali e materiali dei figli, con cui convive.
I figli saranno collocati presso la madre ed il padre potrà vederli con l'intermediazione dei Servizi sociali territorialmente competenti sulla base della residenza dei minori, a cui si rimette il compito di disciplinare il diritto di visita paterno che preveda almeno due pomeriggi infrasettimanali nonché il sabato o domenica a settimane alterne e comunque secondo opportunità, se necessario con esperimento di un percorso di sostegno alla genitorialità da parte del padre. pagina 4 di 7 I Servizi Sociali continueranno inoltre a monitorare il nucleo familiare predisponendo un supporto psicologico presso la NPIA per i due figli minori come dagli stessi suggerito nella relazione depositata.
Circa il contributo al mantenimento dei figli minorenni da porsi a carico del padre va premesso, in diritto, che l'art. 337 ter, comma 4, c.c. stabilisce che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. In particolare, il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate possibilità reddituali (cfr., in motivazione, Cass. ord. n. 25531/2016).
Inoltre, anche i genitori privi di lavoro, quando dotati di capacità lavorativa, sono obbligati a partecipare pro quota al mantenimento della prole, al fine di evitare che il peso di tale obbligo ricada in via esclusiva sul genitore convivente. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di merito, infatti, la specifica natura dell'obbligazione gravante sui genitori per il mantenimento dei figli, per il solo fatto di averli generati, impone il riconoscimento dell'obbligo di mantenimento anche a carico del genitore disoccupato, rilevando la sola capacità lavorativa generica (cfr. Trib. Roma, I sez. civile, sent.
n. 10190/2015; decreto Trib Milano, IX sez. civ., del 15.4.2015), dovendosi assicurare ai figli almeno quanto necessario a soddisfare le esigenze vitali essenziali.
Nel caso di specie non ha depositato né dichiarazioni fiscali né stratti conto bancari Controparte_1 attestanti la sua attuale condizione reddituale.
E' pacifico che lo stesso si sia dimesso volontariamente dal lavoro dipendente a tempo determinato presso presso cui percepiva uno stipendio di € 1.500,00 al mese. Parte_2
Nell'ultima relazione dei servizi sociali si legge che “il padre in data 03.06.25 ha dichiarato di avere una nuova attività lavorativa su turni mattutini o pomeridiani ed espresso la propria impossibilità al servizio sociale scrivente di incontrare i figli il fine settimana”.
Risulta pertanto come il resistente allo stato svolga attività lavorativa.
Peraltro dalla cessazione del rapporto di lavoro con C.A.M. il resistente risulta non avere più versato alcun contributo per il mantenimento della prole e della moglie.
La ricorrente invece continua a svolgere lavori occasionali e precari scarsamente retribuiti. pagina 5 di 7 Recentemente è risultata assegnataria di un alloggio popolare e si è trasferita da Lugo ad con Parte_2
i figli.
Stante quanto evidenziato, osservato che parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso degli oneri finanziari, è costituito non soltanto dalle rispettive sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità lavora ve e reddituali (v. Cass. n. 9915/2007), tenuto conto della rispettiva situazione dei genitori , della collocazione prevalente dei figli presso la madre, della potenziale integra e piena capacità lavorativa del resistente e considerato che la ricorrente percepisce integralmente l'assegno unico universale come di seguito disposto, il Collegio ritiene equo porre a carico di il versamento di Controparte_1 assegno per concorso di mantenimento dei due figli di € 150,00 mensili per ciascun figlio annualmente rivalutabili in base agli indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie per gli stessi necessarie sulla scorta del Protocollo in essere presso questo Tribunale.
Alla madre spetterà per l'intero l'importo dell'assegno unico universale, come per legge, quale genitore affidatario in via esclusiva.
Quanto alla moglie deve ritenersi che sussistano i presupposti di cui all'art. 156 c.c. per il versamento di un contributo in suo favore in quanto durante il rapporto matrimoniale anche per Parte_1 volere del marito è sempre stata casalinga e per una donna nelle sue condizioni, con due bambini piccoli, senza patente e senza reti parentali di riferimento e sostegno, risulta quanto mai difficile reperire una attività lavorativa tale che le consenta di sostenersi e mantenere un tenore di vita analogo a quello antecedente la separazione.
Ritiene quindi il Collegio che sussistano i presupposti perché venga posto a carico del convenuto anche un contributo al mantenimento in favore della moglie, in misura di € 100,00 mensili annualmente rivalutabili in base agli indici ISTAT.
Le plurime violazioni da parte del resistente agli obblighi di mantenimento dei figli giustificano l'ammonimento nei suoi riguardi circa l'adempimento agli obblighi impostigli.
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e sono liquidate, come in dispositivo, secondo i parametri del DM 55/2014 e succ. modifiche (scaglione indeterminabile, valori minimi in ragione della semplicità delle questioni trattate).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2393/2023 RG, ogni diversa istanza e domanda disattesa e rigettata come in motivazione, così provvede: pagina 6 di 7 - dispone l'affido esclusivo dei figli minori a;
i figli saranno collocati presso la Parte_1 madre ed il padre potrà vederli con l'intermediazione dei Servizi sociali territorialmente competenti sulla base della residenza dei minori cui si rimette il compito di disciplinare il diritto di visita paterno che preveda almeno due pomeriggi infrasettimanali nonché il sabato o domenica a settimane alterne e comunque secondo opportunità, se necessario con esperimento di un percorso di sostegno alla genitorialità da parte del padre.
I Servizi Sociali continueranno inoltre a monitorare il nucleo familiare predisponendo un supporto psicologico presso la NPIA per i due figli minori;
- pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori Controparte_1 versando a , entro il giorno 10 del mese, la somma di € 300,00 ( € 150,00 Parte_1 mensili per ciascun figlio) , rivalutabile annualmente in base agli indici del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati elaborati dall'ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato in materia da questo Tribunale con assegno unico universale per i figli interamente alla madre;
- pone a carico di l'obbligo di versare a , entro il giorno 10 Controparte_1 Parte_1 del mese, assegno di mantenimento di € 100,00, rivalutabile annualmente in base agli indici del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati elaborati dall'ISTAT;
- ammonisce ex art. 473 bis. 39 cpc affinchè adempia a tutti gli obblighi Controparte_1 impostigli;
- condanna alla rifusione delle spese di lite, in favore di , Controparte_1 Parte_1 che liquida in euro 5.109,00 per compenso professionale comprensivo del sub procedimento cautelare, oltre a spese forfettarie, i.v.a e c.p.a. come per legge, se dovute disponendone il pagamento in favore dello Stato essendo parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 28 luglio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2393/2023 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale, vertente
TRA
(CF ), rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina Parte_1 C.F._1
Federici presso il cui studio – e domicilio digitale – è elettivamente domiciliata in Lugo via Mentana n.
22, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
), rappresentato e difeso dall'Avv. Giacomo Controparte_1 CodiceFiscale_2
Foschini presso il cui studio – e domicilio digitale – è elettivamente domiciliato in Lugo via della
Libertà n. 14, in virtù di procura allegata al ricorso
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per : “affidare in via esclusiva i figli minori alla ricorrente regolando Parte_1 Persona_1 secondo opportunità gli incontri del padre con i figli minori e, in ogni caso, disponendo che il padre resti
pagina 1 di 7 con i figli almeno due pomeriggi infrasettimanali ed il sabato o domenica a settimane alterne , indicativamente, la prima settimana, il martedì e giovedì quando il padre si recherà a prendere i figli presso gli istituti scolastici frequentati, trascorrendo con loro il pomeriggio (compresa la cena) e riaccompagnandoli presso la madre per le ore 20, nonché il sabato dalle ore 10 fino alle ore 20 (dopo cena); la settimana successiva, fermi i due pomeriggi, la giornata di incontro nel fine settimana sarà la domenica (dalle 10 alle 20 terminata la cena);
- mantenere l'incarico di monitoraggio del Servizio Sociale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna sul nucleo, offrendo ai minori ogni supporto, anche psicologico, ritenuto opportuno e necessario, sostenendo, altresì, la genitorialità del padre e della madre;
- ordinare al convenuto di contribuire al mantenimento dei figli , nato a [...] il Persona_2
30/08/2016 e nata a [...] il [...], con il versamento della somma mensile di €. Persona_3
400,00 (euro 200,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo Indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Ravenna;
- disporre che l'assegno unico universale AUU erogato dall'INPS per i figli sia percepito interamente dalla
Signora Parte_1
- ordinare al convenuto di contribuire al mantenimento della moglie Signora con il Persona_1 versamento della somma mensile di €. 100,00 da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat;
- adottare i provvedimenti ex art. 473bis.39 cpc ritenuti più opportuni nell'interesse dei figli minori, stanti le gravi inadempienze economiche e gli atti pregiudizievoli per la prole, reiteratamente posti in essere dal convenuto;
- condannare il convenuto al pagamento delle spese del processo.
- ribadite tutte le richieste istruttorie formulate dall'odierna concludente e non esplicitamente ammesse o non escusse;
fermo il rifiuto del contraddittorio su nuove domande, inammissibili (comunque improponibili) formulate da parte convenuta. Salvezze illimitate”.
Per Er UI ID: “nel merito che i figli minori e vengano affidati a Persona_4 Per_3 entrambi i genitori e che il Tribunale determini i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun di essi, confermando allo stato, la misura economica e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli così come stabilito dal provvedimento in data 14 ottobre 2023.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
pagina 2 di 7 Con ricorso depositato in data 2.10.2023 ha chiesto pronunciarsi la separazione Parte_1 personale da , con il quale contrasse matrimonio in Marocco, il 22.01.2024, alle Controparte_1 condizioni di cui al ricorso, deducendo, in particolare, che dall'unione nacquero i figli in data Per_2
Per_ 30.08.2016 e in data 24.01.2020.
Con ordinanza 14.10.23 in ragione di pericolo di pregiudizio imminente ed irreparabile dovuto alla condizione di indigenza della madre e dei figli minori il Giudice Relatore Delegato adottava provvedimenti indifferibili e urgenti ex art. 473 bis .15 cpc.
Si costituiva in giudizio con comparsa datata 8.12.2023 il quale non si opponeva alla Controparte_1 pronuncia di separazione, ma richiedeva statuizioni accessorie differenti dalla ricorrente.
Nel giudizio è intervenuto il PM.
All'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi avanti al Giudice Relatore Delegato venivano adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti e la causa rimessa in decisione al Collegio sul vincolo.
Pronunciata sentenza non definitiva di separazione n. 239/24 pubblicata in data 28.02.2024, la causa è stata rimessa in istruttoria dinanzi al G.D.
Nel corso del giudizio, attese le omissioni e i ritardi nel pagamento del contributo al mantenimento da parte del resistente, la ricorrente promuoveva la richiesta di versamento diretto al datore di lavoro ex art. 473 bis. 37 cpc e, successivamente, a fronte delle dimissioni volontarie del resistente, avvenute il
27.09.2024, la ricorrente chiedeva il sequestro degli emolumenti retributivi di fine rapporto ex art 473 bis. 36 cpc.
Il sequestro veniva concesso inaudita altera parte in data 10.12.24 e confermato il 09.01.2025.
La ricorrente, nella permanenza dell'inadempimento, si vedeva costretta a dare esecuzione al sequestro innanzi al Tribunale di Ravenna e il procedimento, ancora pendente, è rubricato al numero RGE
297/2025.
Acquista documentazione varia tra cui le relazioni dei Servizi Sociali, entro la scadenza del termine di cui all'art. 127 ter e 473 bis .28 c.p.c. le parti hanno poi precisato le conclusioni come sopra riportate e depositato comparse conclusionali e memorie di replica e la causa è stata rimessa in decisione al
Collegio con ordinanza depositata il 17.07.2025. Il P.M. ha, successivamente, concluso come in atti.
La ricorrente, in ragione delle condotte violente del marito, della accesa conflittualità tra le parti e del totale disinteressamento del resistente alle esigenze morali ed economiche dei figli ha chiesto l'affido esclusivo della prole.
Orbene circa l'affidamento dei figli minori va premesso, in diritto, che l'affido condiviso ad entrambi i genitori rappresenta, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 54/2006, il regime ordinario di affido dei figli in caso di frattura dell'unione familiare. pagina 3 di 7 L'art. 337 quater c.c., infatti, consente al giudice del conflitto familiare di disporre l'affido esclusivo solo quando possa sostenersi, con provvedimento motivato, che l'affido dei figlio anche all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore (cfr., tra diverse, Cass. sent. n. 977/2017). Ne consegue che perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso dei figli ed optarsi per l'affido esclusivo di essi ad uno solo dei genitori, è necessario sia che l'altro manifesti una inidoneità educativa ovvero una manifesta carenza in punto di capacità genitoriale, sia che possa formularsi un giudizio positivo sulla idoneità del genitore affidatario (cfr., tra tante, Cass. sent. n. 16593/2008).
Nel caso di specie in particolar modo la ricorrente ha dedotto che il marito si fosse disinteressato delle necessità morali e materiali dei figli ed avesse posto in essere agiti violenti alla presenza degli stessi.
Si deve osservare che gli agiti violenti del resistente alla presenza dei minori (di cui danno conto le stesse relazioni dei servizi sociali) la grave conflittualità esistente tra i genitori, e il disinteressamento economico del padre nei confronti dei minori che ha costretto la moglie ad agire ex artt. 473 bis .36 e
.37 cpc costituiscono circostanze dotate di particolare influenza sul regime di affidamento dei minori e fondano certamente, la domanda di affidamento esclusivo (già disposta con i provvedimenti provvisori), con la collocazione prevalente dei minori presso la madre.
Infatti, i gravi inadempimenti e la decisione di presentare dimissioni volontarie da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, cessando ogni contribuzione in favore di moglie e figli possono essere considerati di per sé soli, condotte altamente sintomatiche dell'inidoneità del padre ad affrontare le responsabilità che l'affido condiviso comporta (v. Tribunale Milano n. 2992/2023).
A ciò si aggiunga che i Servizi Sociali hanno sottolineato “una limitata capacità del padre nell'offrire una funzione protettiva ovvero di rispondere adeguatamente ai bisogni di accudimento, protezione e sicurezza dei minori;
così come una scarsa capacità di sintonizzazione affettiva con i figli” inoltre “il padre mostra quindi una limitata capacità di organizzare la propria vita in funzione delle esigenze di crescita dei figli anteponendo a queste i propri bisogni”.
Il Collegio, pertanto, tenuto conto del disinteresse paterno rispetto alle necessità dei figli nonché della conflittualità esistente tra le parti tale da escludere la codecisione nelle scelte relative alla responsabilità genitoriale, ritiene doversi disporre l'affido esclusivo dei figli minori a , quale Parte_1 genitore che di fatto provvede alle necessità morali e materiali dei figli, con cui convive.
I figli saranno collocati presso la madre ed il padre potrà vederli con l'intermediazione dei Servizi sociali territorialmente competenti sulla base della residenza dei minori, a cui si rimette il compito di disciplinare il diritto di visita paterno che preveda almeno due pomeriggi infrasettimanali nonché il sabato o domenica a settimane alterne e comunque secondo opportunità, se necessario con esperimento di un percorso di sostegno alla genitorialità da parte del padre. pagina 4 di 7 I Servizi Sociali continueranno inoltre a monitorare il nucleo familiare predisponendo un supporto psicologico presso la NPIA per i due figli minori come dagli stessi suggerito nella relazione depositata.
Circa il contributo al mantenimento dei figli minorenni da porsi a carico del padre va premesso, in diritto, che l'art. 337 ter, comma 4, c.c. stabilisce che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. In particolare, il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate possibilità reddituali (cfr., in motivazione, Cass. ord. n. 25531/2016).
Inoltre, anche i genitori privi di lavoro, quando dotati di capacità lavorativa, sono obbligati a partecipare pro quota al mantenimento della prole, al fine di evitare che il peso di tale obbligo ricada in via esclusiva sul genitore convivente. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di merito, infatti, la specifica natura dell'obbligazione gravante sui genitori per il mantenimento dei figli, per il solo fatto di averli generati, impone il riconoscimento dell'obbligo di mantenimento anche a carico del genitore disoccupato, rilevando la sola capacità lavorativa generica (cfr. Trib. Roma, I sez. civile, sent.
n. 10190/2015; decreto Trib Milano, IX sez. civ., del 15.4.2015), dovendosi assicurare ai figli almeno quanto necessario a soddisfare le esigenze vitali essenziali.
Nel caso di specie non ha depositato né dichiarazioni fiscali né stratti conto bancari Controparte_1 attestanti la sua attuale condizione reddituale.
E' pacifico che lo stesso si sia dimesso volontariamente dal lavoro dipendente a tempo determinato presso presso cui percepiva uno stipendio di € 1.500,00 al mese. Parte_2
Nell'ultima relazione dei servizi sociali si legge che “il padre in data 03.06.25 ha dichiarato di avere una nuova attività lavorativa su turni mattutini o pomeridiani ed espresso la propria impossibilità al servizio sociale scrivente di incontrare i figli il fine settimana”.
Risulta pertanto come il resistente allo stato svolga attività lavorativa.
Peraltro dalla cessazione del rapporto di lavoro con C.A.M. il resistente risulta non avere più versato alcun contributo per il mantenimento della prole e della moglie.
La ricorrente invece continua a svolgere lavori occasionali e precari scarsamente retribuiti. pagina 5 di 7 Recentemente è risultata assegnataria di un alloggio popolare e si è trasferita da Lugo ad con Parte_2
i figli.
Stante quanto evidenziato, osservato che parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso degli oneri finanziari, è costituito non soltanto dalle rispettive sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità lavora ve e reddituali (v. Cass. n. 9915/2007), tenuto conto della rispettiva situazione dei genitori , della collocazione prevalente dei figli presso la madre, della potenziale integra e piena capacità lavorativa del resistente e considerato che la ricorrente percepisce integralmente l'assegno unico universale come di seguito disposto, il Collegio ritiene equo porre a carico di il versamento di Controparte_1 assegno per concorso di mantenimento dei due figli di € 150,00 mensili per ciascun figlio annualmente rivalutabili in base agli indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie per gli stessi necessarie sulla scorta del Protocollo in essere presso questo Tribunale.
Alla madre spetterà per l'intero l'importo dell'assegno unico universale, come per legge, quale genitore affidatario in via esclusiva.
Quanto alla moglie deve ritenersi che sussistano i presupposti di cui all'art. 156 c.c. per il versamento di un contributo in suo favore in quanto durante il rapporto matrimoniale anche per Parte_1 volere del marito è sempre stata casalinga e per una donna nelle sue condizioni, con due bambini piccoli, senza patente e senza reti parentali di riferimento e sostegno, risulta quanto mai difficile reperire una attività lavorativa tale che le consenta di sostenersi e mantenere un tenore di vita analogo a quello antecedente la separazione.
Ritiene quindi il Collegio che sussistano i presupposti perché venga posto a carico del convenuto anche un contributo al mantenimento in favore della moglie, in misura di € 100,00 mensili annualmente rivalutabili in base agli indici ISTAT.
Le plurime violazioni da parte del resistente agli obblighi di mantenimento dei figli giustificano l'ammonimento nei suoi riguardi circa l'adempimento agli obblighi impostigli.
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e sono liquidate, come in dispositivo, secondo i parametri del DM 55/2014 e succ. modifiche (scaglione indeterminabile, valori minimi in ragione della semplicità delle questioni trattate).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2393/2023 RG, ogni diversa istanza e domanda disattesa e rigettata come in motivazione, così provvede: pagina 6 di 7 - dispone l'affido esclusivo dei figli minori a;
i figli saranno collocati presso la Parte_1 madre ed il padre potrà vederli con l'intermediazione dei Servizi sociali territorialmente competenti sulla base della residenza dei minori cui si rimette il compito di disciplinare il diritto di visita paterno che preveda almeno due pomeriggi infrasettimanali nonché il sabato o domenica a settimane alterne e comunque secondo opportunità, se necessario con esperimento di un percorso di sostegno alla genitorialità da parte del padre.
I Servizi Sociali continueranno inoltre a monitorare il nucleo familiare predisponendo un supporto psicologico presso la NPIA per i due figli minori;
- pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori Controparte_1 versando a , entro il giorno 10 del mese, la somma di € 300,00 ( € 150,00 Parte_1 mensili per ciascun figlio) , rivalutabile annualmente in base agli indici del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati elaborati dall'ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato in materia da questo Tribunale con assegno unico universale per i figli interamente alla madre;
- pone a carico di l'obbligo di versare a , entro il giorno 10 Controparte_1 Parte_1 del mese, assegno di mantenimento di € 100,00, rivalutabile annualmente in base agli indici del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati elaborati dall'ISTAT;
- ammonisce ex art. 473 bis. 39 cpc affinchè adempia a tutti gli obblighi Controparte_1 impostigli;
- condanna alla rifusione delle spese di lite, in favore di , Controparte_1 Parte_1 che liquida in euro 5.109,00 per compenso professionale comprensivo del sub procedimento cautelare, oltre a spese forfettarie, i.v.a e c.p.a. come per legge, se dovute disponendone il pagamento in favore dello Stato essendo parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 28 luglio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
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