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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 12/09/2025, n. 1736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1736 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
n. 2268/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI nelle persone dei Signori Magistrati:
- dott. Renato Buzi – Presidente relatore;
- dott.ssa Francesca Aratari – Giudice;
- dott.ssa Elisabetta Trimani – Giudice;
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile sopra indicato, posto in deliberazione all'udienza camerale del 11/9/2025, promosso da
, con Avv. Valentina Ruggiero;
Parte_1
e
, con Avv. Raffaella Asinari di Bernezzo;
Controparte_1
Il P.M. presso il Tribunale è stato informato del processo;
avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio;
IL TRIBUNALE
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio iscritta dai coniugi predetti;
CONSIDERATO
- che è stata disposta la “trattazione scritta” della causa.
- che la modalità alternativa di celebrazione della stessa è stata richiesta e comunicata alle parti costituite;
- che le parti hanno depositato note scritte, confermando la loro richiesta;
- che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della l. 01.12.1970 n 898, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
- che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- che la comune determinazione delle parti può essere condivisa, sulla base della situazione economica di ciascun coniuge, tenuto pure conto dell'assenza di figli minori o di figli maggiorenni non autosufficienti, essendo, infatti, i figli degli odierni ricorrenti, come dagli stessi rappresentato, entrambi economicamente autosufficienti, coerentemente con la maggiore età degli stessi;
- che si prende, inoltre, atto degli ulteriori accordi di carattere economico pattuiti dalle parti, non afferenti la soluzione della crisi coniugale, che prevedono la corresponsione a carico del in CP_1 favore della dell'importo di euro 1.000,00 mensili, a titolo Parte_1 di assegno divorzile, nonché la dazione una tantum della somma di €
50.000,00, per le ragioni meglio esplicitate nel ricorso congiuntamente presentato;
- che, nelle cause matrimoniali, la legge non attribuisce al Pubblico
Ministero un potere di azione, essendo solo previsto, dall'art. 70, comma
1, n. 2, c.p.c., il suo intervento in causa (v. Cass. 6522/2019);
- che, in particolare, non è necessaria la partecipazione del P.M. all'udienza, né la presentazione, da parte sua, di conclusioni orali o scritte, essendo, invece, sufficiente che abbia avuto la possibilità di intervenire;
- che risulta, pertanto, decisivo, ai fini del rispetto della norma, che il P.M. sia stato informato del processo, come previsto dall'art. 71
c.p.c., essendo rimessa alla sua diligenza la concreta partecipazione al processo e la formulazione delle conclusioni (v. Cass. 25722/2008; Cass.
22567/2013);
- che il P.M., come risulta dal fascicolo telematico, è stato reso edotto del procedimento;
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto delle parti nel
Comune di Roma in data 13/07/1986 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio di tale Comune, parte 1, n. 01936, anno 1986) alle condizioni indicate nel ricorso e confermate nelle note a trattazione scritta, richiamate nella motivazione del presente provvedimento;
2. manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 l. 898/1970;
3. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Velletri, riunito in camera di consiglio in data 11/09/2025.
Il Presidente dott. Renato Buzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI nelle persone dei Signori Magistrati:
- dott. Renato Buzi – Presidente relatore;
- dott.ssa Francesca Aratari – Giudice;
- dott.ssa Elisabetta Trimani – Giudice;
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile sopra indicato, posto in deliberazione all'udienza camerale del 11/9/2025, promosso da
, con Avv. Valentina Ruggiero;
Parte_1
e
, con Avv. Raffaella Asinari di Bernezzo;
Controparte_1
Il P.M. presso il Tribunale è stato informato del processo;
avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio;
IL TRIBUNALE
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio iscritta dai coniugi predetti;
CONSIDERATO
- che è stata disposta la “trattazione scritta” della causa.
- che la modalità alternativa di celebrazione della stessa è stata richiesta e comunicata alle parti costituite;
- che le parti hanno depositato note scritte, confermando la loro richiesta;
- che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della l. 01.12.1970 n 898, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
- che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- che la comune determinazione delle parti può essere condivisa, sulla base della situazione economica di ciascun coniuge, tenuto pure conto dell'assenza di figli minori o di figli maggiorenni non autosufficienti, essendo, infatti, i figli degli odierni ricorrenti, come dagli stessi rappresentato, entrambi economicamente autosufficienti, coerentemente con la maggiore età degli stessi;
- che si prende, inoltre, atto degli ulteriori accordi di carattere economico pattuiti dalle parti, non afferenti la soluzione della crisi coniugale, che prevedono la corresponsione a carico del in CP_1 favore della dell'importo di euro 1.000,00 mensili, a titolo Parte_1 di assegno divorzile, nonché la dazione una tantum della somma di €
50.000,00, per le ragioni meglio esplicitate nel ricorso congiuntamente presentato;
- che, nelle cause matrimoniali, la legge non attribuisce al Pubblico
Ministero un potere di azione, essendo solo previsto, dall'art. 70, comma
1, n. 2, c.p.c., il suo intervento in causa (v. Cass. 6522/2019);
- che, in particolare, non è necessaria la partecipazione del P.M. all'udienza, né la presentazione, da parte sua, di conclusioni orali o scritte, essendo, invece, sufficiente che abbia avuto la possibilità di intervenire;
- che risulta, pertanto, decisivo, ai fini del rispetto della norma, che il P.M. sia stato informato del processo, come previsto dall'art. 71
c.p.c., essendo rimessa alla sua diligenza la concreta partecipazione al processo e la formulazione delle conclusioni (v. Cass. 25722/2008; Cass.
22567/2013);
- che il P.M., come risulta dal fascicolo telematico, è stato reso edotto del procedimento;
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto delle parti nel
Comune di Roma in data 13/07/1986 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio di tale Comune, parte 1, n. 01936, anno 1986) alle condizioni indicate nel ricorso e confermate nelle note a trattazione scritta, richiamate nella motivazione del presente provvedimento;
2. manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 l. 898/1970;
3. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Velletri, riunito in camera di consiglio in data 11/09/2025.
Il Presidente dott. Renato Buzi