Articolo 1882 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1878Articolo 1880
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9 ottobre 2010
Art. 1882. Equo indennizzo 1. L'equo indennizzo e' corrisposto al personale militare, anche non in servizio permanente e agli allievi delle Forze di polizia a ordinamento militare, secondo le disposizioni stabilite per i dipendenti dello Stato.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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