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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 25/07/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore dott.ssa Marcella Celesti Consigliere dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1077/2022 R.G., promossa da
(cod. fisc. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 P.IVA_1
D. D'Amico e R. Fratini
- Reclamante contro
(cod. fisc. ), rappresentato e difeso dagli P_ C.F._1
avv.ti P. Ferlito, A.F. Petino e S. Ingrassia
- Reclamato
OGGETTO: Reclamo ex art. 1, comma 58, L. 92/2012.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del 22.2.2021 il Tribunale di Siracusa, in funzione di giudice del lavoro, in parziale accoglimento del ricorso proposto da in danno della P_
IE , dichiarava l'illegittimità del licenziamento intimato con Pt_1
comunicazione del 27.3.2019 e risolto il rapporto di lavoro, con riconoscimento in favore del lavoratore, dell'indennità risarcitoria di euro 28.678,30 pari a 14 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Avverso la predetta ordinanza del 22.2.2021, proponevano opposizione sia P_
che la IE , rispettivamente iscritte al n.573/2021 e 575/2021 R.G.
[...] Pt_1
Previa riunione dei due giudizi, con sentenza n. 1042/2022 del 19 ottobre 2022, il giudice del lavoro del Tribunale di Siracusa, accoglieva l'opposizione proposta da e per l'effetto condannava alla reintegrazione del lavoratore nel P_ Pt_1
posto di lavoro, nonché al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra, nel limite massimo di dodici mensilità, oltre interessi legali e versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Rigettava l'opposizione proposta da , condannando quest'ultima al pagamento delle spese di lite. Pt_1
Il tribunale riteneva che: la IE legittimamente, avendone la possibilità, aveva proceduto alla rinnovazione del precedente licenziamento nullo, per essere stato intimato oralmente, essendo rimaste invariate le ragioni poste a base del primo licenziamento (giustificato motivo oggettivo, determinato dalla soppressione del posto di lavoro, in seguito alla riorganizzazione aziendale per la risoluzione anticipata del contratto di appalto cui era addetto lo ); P_
il recesso era stato determinato da un riassetto organizzativo dell'attività della IE datrice al fine di operare un contenimento dei costi di gestione del personale, stante la contrazione della situazione di mercato e la risoluzione anticipata del contratto di appalto con la Priolo Servizi S.C.p.A. (“per come emerge per tabulas, il riassetto organizzativo è stato effettivo e non meramente strumentale, attuato per la più economica gestione dell'azienda mediante il contenimento dei costi del personale, al fine di fronteggiare una situazione economica sfavorevole non contingente”); era stato violato l'obbligo di repechage, poiché la IE non aveva dimostrato di aver offerto al lavoratore una differente utilizzazione nell'ambito della propria organizzazione aziendale all'epoca del licenziamento (anche in mansioni diverse da quelle espletate in precedenza), “e ciò a prescindere dalla circostanza che lo P_ fosse adibito o meno allo svolgimento delle sue mansioni in tutte e tre le sezioni di appalto in questione (oltre che in altri contratti di appalto) ovvero fosse assegnato o meno, oltre che ad attività di monitoraggio delle infrastruttura idriche ed idrauliche
(reti utilities) in località Melilli, stabilimento ERG. anche presso il cantiere del CP_2
ovvero utilizzato per attività di monitoraggio e rilievi presso il cantiere CP_3
”. Parte_2
Applicava, quindi, l'art. 18 comma 7 l. n. 300/1970 e, in virtù degli interventi della
Corte Costituzionale e del successivo orientamento del giudice di legittimità, condannava la IE a reintegrare il dipendente nel posto di lavoro e a corrispondere un'indennità risarcitoria ex comma 4 del suddetto art. 18.
Con atto del 16.11.2022 proponeva reclamo avverso la citata sentenza Parte_1
resisteva il lavoratore chiedendo il rigetto del gravame.
[...]
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 3 luglio 2025, a norma dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, la reclamante impugna il capo della sentenza con cui il tribunale ha ritenuto violato l'obbligo di repêchage, per non aver offerto al lavoratore una differente mansione nell'ambito della propria organizzazione aziendale all'epoca del licenziamento.
Sottolineato che entrambi i giudici, della fase sommaria e della successiva opposizione, hanno affermato la sussistenza della ragione posta a base del licenziamento, causalmente determinato da una situazione sfavorevole e non contingente, la IE rileva di avere provato l'osservanza dell'obbligo di repechage attraverso “la prova del fatto positivo contrario della piena occupazione di tutti i posti disponibili, senza alcuna ulteriore assunzione dopo il licenziamento”.
2. Con il secondo motivo, censura la sentenza laddove il tribunale ha dichiarato illegittimo il licenziamento ritenendo che il lavoratore avrebbe potuto essere adibito ad altre mansioni. La reclamante deduce che, una volta accertata la perdita dell'appalto e la necessità di ridurre il personale a cui non si hanno più mansioni da affidare, non può il giudice sostituirsi al datore di lavoro sindacando quale mansione spostare da un lavoratore all'altro e quale sopprimere, essendo rilevante soltanto “che tutte quelle mansioni sono state soppresse e i suoi compiti (del lavoratore licenziato) tutti redistribuiti tra il personale già in forza, con evidente contenimento dei costi per fronteggiare la crisi”.
3. In subordine, con il terzo motivo di gravame impugna il capo della Pt_1
sentenza che ha disposto la tutela reintegratoria di cui all'art.18 commi IV e VII anziché il pagamento dell'indennità risarcitoria di cui all'art.18 comma V applicato dal giudice della fase sommaria, e ciò secondo l'assunto che il mancato assolvimento dell'onere probatorio del repêchage renderebbe applicabile la tutela indennitaria e non già quella reintegratoria.
4. Il reclamo è fondato.
5. Vanno in primo luogo effettuate alcune precisazioni.
Il tribunale, condividendo le argomentazioni del giudice della fase sommaria e gli orientamenti della Corte di cassazione dallo stesso richiamati, ha ritenuto legittima la rinnovazione del precedente licenziamento (del 31.10.2016, dichiarato nullo per mancanza di forma scritta).
In merito l'ordinanza conclusiva della fase sommaria ha richiamato le pronunce del giudice di legittimità n. 22357/2015 (“Il datore di lavoro, può procedere ad un nuovo licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, basato sugli stessi motivi sostanziali del precedente recesso, purché ne sussistano i requisiti, risolvendosi tale rinnovazione nel compimento di un negozio diverso dal precedente, che esula dallo schema dell'art. 1423 c.c., norma diretta ad impedire la sanatoria di un negozio nullo con effetti "ex tunc" e non a comprimere la libertà delle parti di reiterare la manifestazione della propria autonomia negoziale”) e n. 23641/2006 (“La rinnovazione del licenziamento, in base ai motivi posti a fondamento di un precedente licenziamento inficiato di nullità o comunque inefficace, non è in linea generale preclusa risolvendosi, detta rinnovazione, nel compimento di un negozio diverso dal precedente ed esulando l'ipotesi di inammissibilità della convalida del negozio nullo, ai sensi dell'art. 1423, norma diretta ad impedire la sanatoria di un negozio nullo con effetti "ex tunc", ma non a comprimere la libertà delle parti di reiterare la manifestazione della loro autonomia negoziale al fine di regolare i loro interessi.
(Principio affermato in controversia in cui nello stesso giorno in cui pervenivano le giustificazioni in ordine ad un primo licenziamento, il datore di lavoro intimava nuovo licenziamento tenuto conto delle giustificazioni addotte dal lavoratore. La corte territoriale, con decisione confermata dalla S.C., aveva accertato la tempestiva impugnazione del primo licenziamento, ma non del secondo, con conseguente inammissibilità dell'azione proposta per la declaratoria dell'illegittimità del secondo licenziamento)”). Osserva in quella sede il tribunale che “Di conseguenza, la rinnovabilità del recesso è ammessa, nella permanenza dei presupposti di fatto e delle ragioni oggettive che avevano determinato il primo recesso datoriale, dichiarato nullo
o inefficace per vizio di forma, essendo lo stesso insuscettibile di incidere sulla prosecuzione del rapporto di lavoro e tale da non precludere, per la inapplicabilità del divieto sancito dall'art. 1423 c.c., la libertà del datore di lavoro di reiterare la manifestazione della propria volontà negoziale, al fine di regolare l'assetto organizzativo della IE con un nuovo recesso che, avendo efficacia ex nunc impone la disamina al giudice della sussistenza (o, in questo caso, della persistenza) dei presupposti di fatto esistenti al momento di efficacia del nuovo licenziamento”.
Dunque, secondo la pronuncia impugnata, che si riporta a tali motivazioni, il licenziamento in esame non rappresenta una inammissibile rinnovazione di un atto nullo, ma una nuova manifestazione di volontà di recesso dal rapporto avente efficacia ex nunc;
tant'è che la valutazione della sussistenza delle ragioni giustificative va effettuata con riferimento alla situazione esistente al momento di tale nuovo recesso.
6. In tale ottica il tribunale ha ritenuto che al momento del nuovo recesso persistevano le ragioni di difficoltà economica causate dalla anticipata risoluzione del contratto di appalto con la Priolo Servizi S.C.p.A., che avevano determinato un riassetto organizzativo effettivo e non meramente strumentale: “infatti, la soppressione del posto di lavoro cui era adibito il ricorrente è stato frutto di una coerente scelta aziendale dettata appunto dalla necessità di contenere i costi”.
7. Accertata e affermata la sussistenza del giustificato motivo oggettivo, il tribunale logicamente ha esaminato l'adempimento dell'obbligo di repechage da parte della IE.
Ritiene il collegio che, contrariamente a quanto sostenuto dal reclamato, che ripropone ex art. 346 c.p.c. le allegazioni di cui al ricorso in opposizione relative alla insussistenza del giustificato motivo oggettivo, l'accertamento sul punto effettuato dal tribunale poteva essere contestato solo mediante proposizione di reclamo incidentale.
Non si tratta, invero, di un'autonoma domanda o di un'eccezione non accolta, ma di una prospettazione unitaria che è stata oggetto di accertamento da parte del giudice di primo grado, il quale ha esaminato il profilo dell'obbligo di repechage, solo in quanto ha prima accertato la sussistenza del giustificato motivo oggettivo posto a base del recesso, ossia la soppressione del posto di lavoro del dipendente, in un percorso logico di stretta interconnessione dei due aspetti.
In mancanza della proposizione del reclamo incidentale, pertanto, l'accertamento della sussistenza del giustificato motivo oggettivo è passata in giudicato.
Dunque, a fronte di un nuovo licenziamento (con efficacia ex nunc) che ha ad oggetto la situazione esistente al momento della comunicazione del recesso, l'esame della violazione o meno dell'obbligo di repechage va effettuato con riferimento alla condizione esistente in tale momento e nel periodo successivo.
In punto di prova della impossibilità di reimpiego del dipendente in posti (anche per mansioni inferiori) disponibili, si può ricorrere anche ad elementi presuntivi, quali la stabile occupazione di tutti i posti di lavoro al momento del licenziamento e in un congruo periodo successivo: “L'onere datoriale di provare l'impossibilità del repêchage, in quanto concernente un fatto negativo, potrà essere assolto non già sfruttando la mancata indicazione da parte del lavoratore, ma solo mediante la prova
(presuntiva) che tutti i posti di lavoro erano stabilmente occupati al momento del licenziamento e che, dopo di esso e per un congruo periodo di tempo, non sono state effettuate assunzioni” (Cassazione civile sez. lav., 12/04/2024, n.9937; cfr. anche
Cassazione civile sez. lav., 24/09/2019, n.23789: “In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ai fini all'adempimento dell'obbligo di "repêchage", la dimostrazione del fatto negativo costituito dall'impossibile ricollocamento del lavoratore può essere data dal datore di lavoro con la prova di uno specifico fatto positivo contrario o mediante presunzioni dalle quali possa desumersi quel fatto negativo”; e Cass. n. 4672/2019).
Nel caso in esame dal LUL in atti emerge che al momento del licenziamento
(marzo 2019) e fino al dicembre dello stesso anno i posti disponibili erano stabilmente occupati e non sono stati assunti altri dipendenti.
Contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, l'onere probatorio relativo al rispetto dell'obbligo di repechage risulta, dunque, assolto, per cui il licenziamento impugnato va dichiarato legittimo.
8. La sentenza di primo grado va, di conseguenza, riformata, rigettando l'impugnativa di licenziamento proposta da . P_
9. Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, secondo i parametri del DM n. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile complessità bassa, in ragione dell'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando: accoglie il reclamo e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'impugnativa di licenziamento proposta da nei confronti di P_ Parte_1
condanna il reclamato al pagamento delle spese processuali che liquida, quanto al giudizio di primo grado in € 6.000,00 ed quanto al giudizio di appello in € 5.600,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro all'esito dell'udienza del 3 luglio 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Graziella Parisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore dott.ssa Marcella Celesti Consigliere dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1077/2022 R.G., promossa da
(cod. fisc. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 P.IVA_1
D. D'Amico e R. Fratini
- Reclamante contro
(cod. fisc. ), rappresentato e difeso dagli P_ C.F._1
avv.ti P. Ferlito, A.F. Petino e S. Ingrassia
- Reclamato
OGGETTO: Reclamo ex art. 1, comma 58, L. 92/2012.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del 22.2.2021 il Tribunale di Siracusa, in funzione di giudice del lavoro, in parziale accoglimento del ricorso proposto da in danno della P_
IE , dichiarava l'illegittimità del licenziamento intimato con Pt_1
comunicazione del 27.3.2019 e risolto il rapporto di lavoro, con riconoscimento in favore del lavoratore, dell'indennità risarcitoria di euro 28.678,30 pari a 14 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Avverso la predetta ordinanza del 22.2.2021, proponevano opposizione sia P_
che la IE , rispettivamente iscritte al n.573/2021 e 575/2021 R.G.
[...] Pt_1
Previa riunione dei due giudizi, con sentenza n. 1042/2022 del 19 ottobre 2022, il giudice del lavoro del Tribunale di Siracusa, accoglieva l'opposizione proposta da e per l'effetto condannava alla reintegrazione del lavoratore nel P_ Pt_1
posto di lavoro, nonché al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra, nel limite massimo di dodici mensilità, oltre interessi legali e versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Rigettava l'opposizione proposta da , condannando quest'ultima al pagamento delle spese di lite. Pt_1
Il tribunale riteneva che: la IE legittimamente, avendone la possibilità, aveva proceduto alla rinnovazione del precedente licenziamento nullo, per essere stato intimato oralmente, essendo rimaste invariate le ragioni poste a base del primo licenziamento (giustificato motivo oggettivo, determinato dalla soppressione del posto di lavoro, in seguito alla riorganizzazione aziendale per la risoluzione anticipata del contratto di appalto cui era addetto lo ); P_
il recesso era stato determinato da un riassetto organizzativo dell'attività della IE datrice al fine di operare un contenimento dei costi di gestione del personale, stante la contrazione della situazione di mercato e la risoluzione anticipata del contratto di appalto con la Priolo Servizi S.C.p.A. (“per come emerge per tabulas, il riassetto organizzativo è stato effettivo e non meramente strumentale, attuato per la più economica gestione dell'azienda mediante il contenimento dei costi del personale, al fine di fronteggiare una situazione economica sfavorevole non contingente”); era stato violato l'obbligo di repechage, poiché la IE non aveva dimostrato di aver offerto al lavoratore una differente utilizzazione nell'ambito della propria organizzazione aziendale all'epoca del licenziamento (anche in mansioni diverse da quelle espletate in precedenza), “e ciò a prescindere dalla circostanza che lo P_ fosse adibito o meno allo svolgimento delle sue mansioni in tutte e tre le sezioni di appalto in questione (oltre che in altri contratti di appalto) ovvero fosse assegnato o meno, oltre che ad attività di monitoraggio delle infrastruttura idriche ed idrauliche
(reti utilities) in località Melilli, stabilimento ERG. anche presso il cantiere del CP_2
ovvero utilizzato per attività di monitoraggio e rilievi presso il cantiere CP_3
”. Parte_2
Applicava, quindi, l'art. 18 comma 7 l. n. 300/1970 e, in virtù degli interventi della
Corte Costituzionale e del successivo orientamento del giudice di legittimità, condannava la IE a reintegrare il dipendente nel posto di lavoro e a corrispondere un'indennità risarcitoria ex comma 4 del suddetto art. 18.
Con atto del 16.11.2022 proponeva reclamo avverso la citata sentenza Parte_1
resisteva il lavoratore chiedendo il rigetto del gravame.
[...]
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 3 luglio 2025, a norma dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, la reclamante impugna il capo della sentenza con cui il tribunale ha ritenuto violato l'obbligo di repêchage, per non aver offerto al lavoratore una differente mansione nell'ambito della propria organizzazione aziendale all'epoca del licenziamento.
Sottolineato che entrambi i giudici, della fase sommaria e della successiva opposizione, hanno affermato la sussistenza della ragione posta a base del licenziamento, causalmente determinato da una situazione sfavorevole e non contingente, la IE rileva di avere provato l'osservanza dell'obbligo di repechage attraverso “la prova del fatto positivo contrario della piena occupazione di tutti i posti disponibili, senza alcuna ulteriore assunzione dopo il licenziamento”.
2. Con il secondo motivo, censura la sentenza laddove il tribunale ha dichiarato illegittimo il licenziamento ritenendo che il lavoratore avrebbe potuto essere adibito ad altre mansioni. La reclamante deduce che, una volta accertata la perdita dell'appalto e la necessità di ridurre il personale a cui non si hanno più mansioni da affidare, non può il giudice sostituirsi al datore di lavoro sindacando quale mansione spostare da un lavoratore all'altro e quale sopprimere, essendo rilevante soltanto “che tutte quelle mansioni sono state soppresse e i suoi compiti (del lavoratore licenziato) tutti redistribuiti tra il personale già in forza, con evidente contenimento dei costi per fronteggiare la crisi”.
3. In subordine, con il terzo motivo di gravame impugna il capo della Pt_1
sentenza che ha disposto la tutela reintegratoria di cui all'art.18 commi IV e VII anziché il pagamento dell'indennità risarcitoria di cui all'art.18 comma V applicato dal giudice della fase sommaria, e ciò secondo l'assunto che il mancato assolvimento dell'onere probatorio del repêchage renderebbe applicabile la tutela indennitaria e non già quella reintegratoria.
4. Il reclamo è fondato.
5. Vanno in primo luogo effettuate alcune precisazioni.
Il tribunale, condividendo le argomentazioni del giudice della fase sommaria e gli orientamenti della Corte di cassazione dallo stesso richiamati, ha ritenuto legittima la rinnovazione del precedente licenziamento (del 31.10.2016, dichiarato nullo per mancanza di forma scritta).
In merito l'ordinanza conclusiva della fase sommaria ha richiamato le pronunce del giudice di legittimità n. 22357/2015 (“Il datore di lavoro, può procedere ad un nuovo licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, basato sugli stessi motivi sostanziali del precedente recesso, purché ne sussistano i requisiti, risolvendosi tale rinnovazione nel compimento di un negozio diverso dal precedente, che esula dallo schema dell'art. 1423 c.c., norma diretta ad impedire la sanatoria di un negozio nullo con effetti "ex tunc" e non a comprimere la libertà delle parti di reiterare la manifestazione della propria autonomia negoziale”) e n. 23641/2006 (“La rinnovazione del licenziamento, in base ai motivi posti a fondamento di un precedente licenziamento inficiato di nullità o comunque inefficace, non è in linea generale preclusa risolvendosi, detta rinnovazione, nel compimento di un negozio diverso dal precedente ed esulando l'ipotesi di inammissibilità della convalida del negozio nullo, ai sensi dell'art. 1423, norma diretta ad impedire la sanatoria di un negozio nullo con effetti "ex tunc", ma non a comprimere la libertà delle parti di reiterare la manifestazione della loro autonomia negoziale al fine di regolare i loro interessi.
(Principio affermato in controversia in cui nello stesso giorno in cui pervenivano le giustificazioni in ordine ad un primo licenziamento, il datore di lavoro intimava nuovo licenziamento tenuto conto delle giustificazioni addotte dal lavoratore. La corte territoriale, con decisione confermata dalla S.C., aveva accertato la tempestiva impugnazione del primo licenziamento, ma non del secondo, con conseguente inammissibilità dell'azione proposta per la declaratoria dell'illegittimità del secondo licenziamento)”). Osserva in quella sede il tribunale che “Di conseguenza, la rinnovabilità del recesso è ammessa, nella permanenza dei presupposti di fatto e delle ragioni oggettive che avevano determinato il primo recesso datoriale, dichiarato nullo
o inefficace per vizio di forma, essendo lo stesso insuscettibile di incidere sulla prosecuzione del rapporto di lavoro e tale da non precludere, per la inapplicabilità del divieto sancito dall'art. 1423 c.c., la libertà del datore di lavoro di reiterare la manifestazione della propria volontà negoziale, al fine di regolare l'assetto organizzativo della IE con un nuovo recesso che, avendo efficacia ex nunc impone la disamina al giudice della sussistenza (o, in questo caso, della persistenza) dei presupposti di fatto esistenti al momento di efficacia del nuovo licenziamento”.
Dunque, secondo la pronuncia impugnata, che si riporta a tali motivazioni, il licenziamento in esame non rappresenta una inammissibile rinnovazione di un atto nullo, ma una nuova manifestazione di volontà di recesso dal rapporto avente efficacia ex nunc;
tant'è che la valutazione della sussistenza delle ragioni giustificative va effettuata con riferimento alla situazione esistente al momento di tale nuovo recesso.
6. In tale ottica il tribunale ha ritenuto che al momento del nuovo recesso persistevano le ragioni di difficoltà economica causate dalla anticipata risoluzione del contratto di appalto con la Priolo Servizi S.C.p.A., che avevano determinato un riassetto organizzativo effettivo e non meramente strumentale: “infatti, la soppressione del posto di lavoro cui era adibito il ricorrente è stato frutto di una coerente scelta aziendale dettata appunto dalla necessità di contenere i costi”.
7. Accertata e affermata la sussistenza del giustificato motivo oggettivo, il tribunale logicamente ha esaminato l'adempimento dell'obbligo di repechage da parte della IE.
Ritiene il collegio che, contrariamente a quanto sostenuto dal reclamato, che ripropone ex art. 346 c.p.c. le allegazioni di cui al ricorso in opposizione relative alla insussistenza del giustificato motivo oggettivo, l'accertamento sul punto effettuato dal tribunale poteva essere contestato solo mediante proposizione di reclamo incidentale.
Non si tratta, invero, di un'autonoma domanda o di un'eccezione non accolta, ma di una prospettazione unitaria che è stata oggetto di accertamento da parte del giudice di primo grado, il quale ha esaminato il profilo dell'obbligo di repechage, solo in quanto ha prima accertato la sussistenza del giustificato motivo oggettivo posto a base del recesso, ossia la soppressione del posto di lavoro del dipendente, in un percorso logico di stretta interconnessione dei due aspetti.
In mancanza della proposizione del reclamo incidentale, pertanto, l'accertamento della sussistenza del giustificato motivo oggettivo è passata in giudicato.
Dunque, a fronte di un nuovo licenziamento (con efficacia ex nunc) che ha ad oggetto la situazione esistente al momento della comunicazione del recesso, l'esame della violazione o meno dell'obbligo di repechage va effettuato con riferimento alla condizione esistente in tale momento e nel periodo successivo.
In punto di prova della impossibilità di reimpiego del dipendente in posti (anche per mansioni inferiori) disponibili, si può ricorrere anche ad elementi presuntivi, quali la stabile occupazione di tutti i posti di lavoro al momento del licenziamento e in un congruo periodo successivo: “L'onere datoriale di provare l'impossibilità del repêchage, in quanto concernente un fatto negativo, potrà essere assolto non già sfruttando la mancata indicazione da parte del lavoratore, ma solo mediante la prova
(presuntiva) che tutti i posti di lavoro erano stabilmente occupati al momento del licenziamento e che, dopo di esso e per un congruo periodo di tempo, non sono state effettuate assunzioni” (Cassazione civile sez. lav., 12/04/2024, n.9937; cfr. anche
Cassazione civile sez. lav., 24/09/2019, n.23789: “In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ai fini all'adempimento dell'obbligo di "repêchage", la dimostrazione del fatto negativo costituito dall'impossibile ricollocamento del lavoratore può essere data dal datore di lavoro con la prova di uno specifico fatto positivo contrario o mediante presunzioni dalle quali possa desumersi quel fatto negativo”; e Cass. n. 4672/2019).
Nel caso in esame dal LUL in atti emerge che al momento del licenziamento
(marzo 2019) e fino al dicembre dello stesso anno i posti disponibili erano stabilmente occupati e non sono stati assunti altri dipendenti.
Contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, l'onere probatorio relativo al rispetto dell'obbligo di repechage risulta, dunque, assolto, per cui il licenziamento impugnato va dichiarato legittimo.
8. La sentenza di primo grado va, di conseguenza, riformata, rigettando l'impugnativa di licenziamento proposta da . P_
9. Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, secondo i parametri del DM n. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile complessità bassa, in ragione dell'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando: accoglie il reclamo e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'impugnativa di licenziamento proposta da nei confronti di P_ Parte_1
condanna il reclamato al pagamento delle spese processuali che liquida, quanto al giudizio di primo grado in € 6.000,00 ed quanto al giudizio di appello in € 5.600,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro all'esito dell'udienza del 3 luglio 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Graziella Parisi