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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/04/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1074 del registro generale degli affari non contenziosi civili dell'anno 2025 promosso
DA
nata ad [...] il [...] Parte_1
) C.F._1
E
, nato a [...] il [...] ) Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo Caponnetto, presso il cui studio ad
Agrigento, via Picone n. 8, sono elettivamente domiciliati
OGGETTO: domanda congiunta di scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso depositato in data 01/03/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto a
Palermo il 03/10/2020 alle condizioni concordate.
Con note scritte ex art 127 ter c.p.c. e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
• la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 936/2024 emessa da questo
Tribunale il 13-14/02/2024, passata in giudicato (cf. attestazione del 31/03/2025);
1 • i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti hanno, inoltre, compiutamente regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso depositato in data 01/03/2025, le cui condizioni si riportano testualmente:
“1. pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio contratto tra la Sig.ra
[...]
e ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente Parte_1 Parte_2
di procedere alla annotazione della sentenza;
2. confermare l'assegnazione dell'immobile destinato a casa coniugale sito in Palermo, via Sammartino n. 45 di proprietà esclusiva della sig.ra alla medesima sig.ra Pt_1
mentre il sig. ha già trasferito la sua residenza a Roma, città nella Pt_1 Parte_2
quale vive stabilmente e lavora.
3. dichiarare compensate le spese legali”.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando;
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Palermo il 03/10/2020 da
nata ad [...] il [...] Parte_1
) e , nato a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
( ), alle condizioni del ricorso congiunto del 01/03/2025 C.F._2
riportate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369 (atto di matrimonio iscritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 163, parte I, dell'anno 2020).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 17/04/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1074 del registro generale degli affari non contenziosi civili dell'anno 2025 promosso
DA
nata ad [...] il [...] Parte_1
) C.F._1
E
, nato a [...] il [...] ) Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo Caponnetto, presso il cui studio ad
Agrigento, via Picone n. 8, sono elettivamente domiciliati
OGGETTO: domanda congiunta di scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso depositato in data 01/03/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto a
Palermo il 03/10/2020 alle condizioni concordate.
Con note scritte ex art 127 ter c.p.c. e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
• la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 936/2024 emessa da questo
Tribunale il 13-14/02/2024, passata in giudicato (cf. attestazione del 31/03/2025);
1 • i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti hanno, inoltre, compiutamente regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso depositato in data 01/03/2025, le cui condizioni si riportano testualmente:
“1. pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio contratto tra la Sig.ra
[...]
e ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente Parte_1 Parte_2
di procedere alla annotazione della sentenza;
2. confermare l'assegnazione dell'immobile destinato a casa coniugale sito in Palermo, via Sammartino n. 45 di proprietà esclusiva della sig.ra alla medesima sig.ra Pt_1
mentre il sig. ha già trasferito la sua residenza a Roma, città nella Pt_1 Parte_2
quale vive stabilmente e lavora.
3. dichiarare compensate le spese legali”.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando;
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Palermo il 03/10/2020 da
nata ad [...] il [...] Parte_1
) e , nato a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
( ), alle condizioni del ricorso congiunto del 01/03/2025 C.F._2
riportate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369 (atto di matrimonio iscritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 163, parte I, dell'anno 2020).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 17/04/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
2