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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 04/12/2025, n. 1224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1224 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8522 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Carla Cabras, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Nicola Cano, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
RT AS,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 14/09/2008, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Settimo San Pietro, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 CP_1 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Il minore figlio studente, sarà affidato ad entrambi i genitori, che Per_1 eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale ed adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per il figlio, concordando le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extra scolastiche, i viaggi d'istruzione e di svago, la scelta d'attività sportive e ricreative.
Il minore conserverà con entrambi i genitori e con i rispettivi nuclei parentali rapporti equilibrati, continui e significativi.
3) La casa coniugale di proprietà di entrambi i genitori viene assegnata alla signora , presso la quale manterrà la residenza il figlio. Pt_1
4) Dalla firma del presente ricorso la signora si assume l'onere del Pt_1 pagamento integrale dei ratei del mutuo per la casa coniugale fino alla sua estinzione (o fino al momento in cui il figlio sarà autosufficiente o Per_1 reperirà un proprio alloggio), in considerazione del fatto che il signor CP_1 dovrà necessariamente reperire altro immobile da prendere in locazione.
Pag. 2 di 3 5) A titolo di contributo per il mantenimento del minore figlio, tenuto conto che la moglie trattiene per intero l'assegno unico di famiglia pari ad €. 198,50, il marito le verserà l'importo di €. 200,00 entro la fine di ciascun mese.
6) I genitori si obbligano a contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie riferite al figlio, intendendo quali spese straordinarie, a mero titolo esemplificativo, e per le quali non necessita il preventivo accordo dell'altro genitore: le spese scolastiche in genere compresi i testi di studio, le spese per le eventuali attività sportive o di approfondimento delle lingue straniere;
le spese mediche e/o specialistiche non coperte dal servizio sanitario nazionale, le cure odontoiatriche e oculistiche compreso l'acquisto di eventuali occhiali e apparecchio ortodontico.
Le ulteriori spese straordinarie dovranno preventivamente essere concordate.
I relativi importi verranno anticipati da entrambi i genitori i quali semestralmente, a seguito di presentazione reciproca della documentazione delle spese da ciascuno sostenute, potrà ottenerne il rimborso, previo conguaglio.
Per ogni problema interpretativo circa le suddette spese e relative competenze, le parti faranno affidamento al protocollo del CNF (del 29.11.2017 ed eventuali aggiornamenti) che dichiarano di conoscere.
7) Le parti dichiarano che provvederanno congiuntamente ai costi relativi alle utenze pregresse e imputabili al periodo di convivenza, ciascuno per la propria quota di spettanza, ed il sig. dichiara d'aver provveduto a ritirare quanto CP_1 di sua spettanza dalla casa coniugale.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 04/12/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8522 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Carla Cabras, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Nicola Cano, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
RT AS,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 14/09/2008, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Settimo San Pietro, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 CP_1 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Il minore figlio studente, sarà affidato ad entrambi i genitori, che Per_1 eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale ed adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per il figlio, concordando le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extra scolastiche, i viaggi d'istruzione e di svago, la scelta d'attività sportive e ricreative.
Il minore conserverà con entrambi i genitori e con i rispettivi nuclei parentali rapporti equilibrati, continui e significativi.
3) La casa coniugale di proprietà di entrambi i genitori viene assegnata alla signora , presso la quale manterrà la residenza il figlio. Pt_1
4) Dalla firma del presente ricorso la signora si assume l'onere del Pt_1 pagamento integrale dei ratei del mutuo per la casa coniugale fino alla sua estinzione (o fino al momento in cui il figlio sarà autosufficiente o Per_1 reperirà un proprio alloggio), in considerazione del fatto che il signor CP_1 dovrà necessariamente reperire altro immobile da prendere in locazione.
Pag. 2 di 3 5) A titolo di contributo per il mantenimento del minore figlio, tenuto conto che la moglie trattiene per intero l'assegno unico di famiglia pari ad €. 198,50, il marito le verserà l'importo di €. 200,00 entro la fine di ciascun mese.
6) I genitori si obbligano a contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie riferite al figlio, intendendo quali spese straordinarie, a mero titolo esemplificativo, e per le quali non necessita il preventivo accordo dell'altro genitore: le spese scolastiche in genere compresi i testi di studio, le spese per le eventuali attività sportive o di approfondimento delle lingue straniere;
le spese mediche e/o specialistiche non coperte dal servizio sanitario nazionale, le cure odontoiatriche e oculistiche compreso l'acquisto di eventuali occhiali e apparecchio ortodontico.
Le ulteriori spese straordinarie dovranno preventivamente essere concordate.
I relativi importi verranno anticipati da entrambi i genitori i quali semestralmente, a seguito di presentazione reciproca della documentazione delle spese da ciascuno sostenute, potrà ottenerne il rimborso, previo conguaglio.
Per ogni problema interpretativo circa le suddette spese e relative competenze, le parti faranno affidamento al protocollo del CNF (del 29.11.2017 ed eventuali aggiornamenti) che dichiarano di conoscere.
7) Le parti dichiarano che provvederanno congiuntamente ai costi relativi alle utenze pregresse e imputabili al periodo di convivenza, ciascuno per la propria quota di spettanza, ed il sig. dichiara d'aver provveduto a ritirare quanto CP_1 di sua spettanza dalla casa coniugale.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 04/12/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3