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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/01/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 7295/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24.6.2024 da
1) La Sig.ra (CF ) nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa - come da procura in atti - dall'Avv.
Martina Orlandi (CF del Foro di LA ed elettivamente domiciliata nel di C.F._2 lei studio sito in Piazza Velasca n. 7 – LA.
e
2) Il Sig. (CF ) nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._3 residente in [...], rappresentato e difeso - come da procura in atti - dall'Avv.
Martina Orlandi (CF del Foro di LA ed elettivamente domiciliato nel di C.F._2 lei studio sito in Piazza Velasca n. 7 – LA.
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 02.10.2006, in Napoli - Atto N. 333 parte 2 serie B volume R01 - anno 2007 - Comune di LA (MI) in separazione legale dei beni.
con i seguenti figli: (CF ) nato a [...] il [...] e Persona_1 C.F._4
(CF ) nato a [...] il [...] Persona_2 C.F._5
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24.06.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: a. Affidamento, collocamento ed assegnazione della casa familiare
I figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione familiare, sita in LA alla via
Villapizzone n. 26.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
La casa familiare, comprensiva del mobilio, viene assegnata alla sig.ra collocataria Pt_1 dei minori fino al raggiungimento della maggiore età e/o di un'autosufficienza economica degli stessi. Inoltre, tale immobile sito in LA, via Villapizzone n. 26, viene trasferito dal sig. alla sig.ra Parte_2 Pt_1
La sig.ra avrà la facoltà - ove lo ritenga opportuno - di trasferire altrove la propria Pt_1 residenza e quella dei figli, purché ciò non limiti il diritto di visita del padre. In caso di trasferimento della residenza la sig.ra sarà tenuta a darne notizia al sig. con Pt_1 Parte_2 congruo preavviso.
e saranno fiscalmente a carico di ogni genitore per la quota del 50% ciascuno. Per_1 Per_2
b. Diritto di visita
Il sig. avrà la facoltà di tenere con sé il figlio ogni mercoledì dalle ore Parte_2 Per_2
19.00, comprensivo di pernottamento, fino alle ore 8.00 del giovedì oltre - con entrambi i figli
- dalle ore 19.00 del venerdì alle ore 8.00 del lunedì, a settimane alterne. Si specifica sin da subito che tali orari si adatteranno alle esigenze di e Per_1 Per_2
Alla luce dei vari impegni personali e lavorativi, i ricorrenti avranno la facoltà di accordarsi diversamente, previa comunicazione entro e non oltre 7 giorni prima;
ulteriori periodi di visita e frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto degli impegni di studio, sportivi e sociali dei figli, nonché nel rispetto delle volontà degli stessi.
Per quanto concerne le festività natalizie e pasquali, e trascorreranno Per_1 Per_2 alternativamente le vacanze con uno dei due genitori.
I genitori si accorderanno volta per volta circa tutte le altre ulteriori festività e/o ponti scolastici.
In ordine alle vacanze estive, i ricorrenti trascorreranno con i figli almeno 15 (quindici) giorni consecutivi o disgiunti, nel periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con l'altro genitore, entro il 15 maggio di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze dei minori.
I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli.
In ogni caso, i ricorrenti si riservano di accordarsi diversamente.
c. Mantenimento di figli minori e/o non economicamente autosufficienti Il sig. si impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per il Parte_2 mantenimento ordinario dei figli, la somma globale di € 1.000,00 (mille/00), da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT.
Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso versamento diretto oppure mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla sig.ra Pt_1 entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese solare.
Gli assegni familiari dovranno essere versati interamente al genitore collocatario.
Circa eventuali spese straordinarie, il genitore anticipatario dovrà mostrare all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto, il quale sarà tenuto ad un rimborso nella misura pari al 50% (cinquanta per cento), entro i 15 giorni successivi.
Al riguardo, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che ogni spesa sarà documentata ma che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese di seguito elencate come spese che non richiedono il preventivo accordo come dalle “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di LA e dalla Corte d'appello di LA in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento
e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Le parti si impegnano, inoltre a chiudere il conto corrente cointestato Fideuram.
d. Trasferimento bene immobile
La casa coniugale sita in LA , via Villapizzone n. 26, è attualmente di proprietà del sig.
acquistata nel 2017 con un mutuo intestato a quest'ultimo. Parte_2
Al riguardo, il sig. si impegna a trasferire, nell'ambito della regolamentazione dei Parte_2 rapporti patrimoniali tra i coniugi, alla sig.ra senza corrispettivo, l'intera quota, pari Pt_1 al 100% della proprietà dell'abitazione coniugale, dell'appartamento sito nel comune di
LA, censito al Catasto Fabbricati del suddetto Comune come segue:
- Foglio 125, particella 286, subalterno 717, via Villapizzone n. 26.
Il sig. a titolo di mantenimento, rimarrà unico intestatario del mutuo fino Parte_2 CP_1 alla normale estinzione, per una rata a tasso fisso di € 12.675,00 annui.
La sig.ra a fronte del trasferimento della proprietà, si impegna a provvedere a farsi Pt_1 carico del 50% del suddetto mutuo.
Per semplificare ed evitare inutili scambi di denaro, il sig. provvederà al pagamento Parte_2 mensile di € 1.056,25 di cui la metà spetterebbero alla sig.ra e quest'ultima rinuncia Pt_1
a ricevere € 500.00 dalla quota dovuta a titolo di mantenimento per i figli, a compensazione di quanto dovrebbe rimborsare al quale 50% del canone di mutuo. Parte_2
Il trasferimento di proprietà sarà redatto da Notaio, a seguito dell'omologazione della separazione con gli oneri a carico di entrambi i coniugi.
e. Rapporti genitori
I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
I genitori si impegnano a garantire il diritto di frequentazione anche con i nonni.
Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis,
51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Napoli il 02.10.2006;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in LA, il 2.10.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
LA, _____________
IL PM IL PG