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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 07/11/2025, n. 1193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1193 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 582/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 582/2022 tra:
(C.F: , (CF: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F: ), C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3 Parte_4
(C.F: ), (C.F: ),
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5
(C.F: ), (C.F: Parte_6 C.F._6 Parte_7
), (C.F: ), C.F._7 Parte_8 C.F._8 Parte_9
(C.F: ), tutti rappresentati e difesi, dall'Avv. Armando
[...] C.F._9
LE ( fax 0864/54295, CF ), Email_1 C.F._10 ed elettivamente domiciliati in Sulmona (AQ) alla Via Lamaccio ricorrenti
e
, C.F. e P.I. , con sede legale in , alla Via Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
TO PA n. 47, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore,
Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Giulia Di Donato del Foro di Controparte_2
, C.F. ( indirizzo pec: ) ed CP_1 C.F._11 Email_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in , alla Via Firenze n. 117, CP_1 resistente pagina 1 di 43 Oggetto: risarcimento da responsabilità medica
Conclusioni
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 19/3/2025 le parti hanno concluso come da verbale, con concessione alle stesse dei termini di cui all'art 190 cpc con decorrenza dall'1 giugno 2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il procedimento era introdotto con rito sommario da , Parte_1 Parte_2
, ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , i quali, riportandosi alle pregresse Parte_7 Parte_8 Parte_9 risultanze del procedimento per atp dai medesimi introdotto esponevano quanto segue.
In data 17.07.2019 la SI.ra nata a [...] in data [...], a Parte_10 seguito di accesso presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero Santo Spirito di
Pescara, in ragione di una caduta accidentale, veniva ricoverata presso il medesimo nosocomio, nell'U.O. di Ortopedia e Traumatologia, con diagnosi di accettazione “frattura femore sx”. Nell'Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia la suddetta veniva sottoposta ad accertamenti di laboratorio nonché radiologici, trovando conferma la diagnosi di accettazione con applicazione della relativa e conseguente terapia farmacologica/trasfusionale.
La , dopo svariati giorni di ricovero, in attesa di essere sottoposta ad Parte_1 intervento chirurgico, mostrando iperpiressia, ovvero febbre molto alta con caratteristiche settiche, versamento pleurico bilaterale, congestione polmonare, oltre a scompenso cardiaco, veniva sottoposta tra la fine di Luglio ed i primi giorni di Agosto 2019 a visita geriatrica, consulenza rianimatoria e visita presso il reparto di malattie infettive e tropicali, ricevendo svariate proposte di piano terapeutico.
In data 2.08.2019 veniva trasferita dall'U.O. di Ortopedia e Traumatologia presso il reparto di Geriatria del medesimo nosocomio, non ritenendosi praticabile l'opzione dell'intervento chirurgico di riduzione della frattura femorale. Tuttavia, trattata presso il reparto di pagina 2 di 43 Geriatria, la condizione clinica della SI.ra subiva un costante aggravamento, Parte_1 tanto da determinarne il decesso in data 18.08.2019 in ragione di “sepsi da S. Aureus.
Insufficienza respiratoria acuta in scompenso cardiaco. BPCO riacutizzata. Ipertensione arteriosa. Diabete Mellito tipo II. Frattura femore sin. post-traumatica. Anemia e piastrinopenia. Arresto cardiaco”.
In ragione di quanto dedotto, e documentato nella cartella clinica, i ricorrenti evidenziavano un significativo ed ingiustificato ritardo nell'esecuzione dell'intervento chirurgico di riduzione della frattura e sostituzione protesica, in realtà mai eseguito proprio in ragione dell'aggravamento della condizione clinica generale della paziente. Gli stessi ritenevano che la descritta condotta di inerzia, rispetto all'esecuzione dell'intervento chirurgico, integrando gli estremi di un vero e proprio errore di trattamento, avesse inevitabilmente condizionato il decorso della patologia accusata dalla SI.ra , Parte_1 certamente determinando l'insorgenza delle plurime complicanze manifestate dalla paziente, sino a determinarne il decesso in data 18.08.2018, ad un mese dalla data di ricovero. A sostegno di tanto venivano dunque richiamate le migliori linee guida, generalmente accettate e seguite nella pratica medica, le quali prescrivono, in caso di frattura del femore, l'esecuzione dell'intervento di riduzione della frattura entro le 48 ore dall'accesso nella struttura sanitaria, al fine di scongiurare, ovvero sensibilmente limitare, il pericolo di insorgenza delle complicanze tipiche dell'evento traumatico (quali ad esempio episodi infettivi).
Per quanto sopra, era stato richiesto ( e svolto ) il procedimento di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis.
I ricorrenti, prossimi congiunti della , richiamati gli accertamenti medico Parte_1 legali svolti in sede di atp e le relative conclusioni, concludevano per il riconoscimento dell'evento di danno individuato nella perdita anticipata della vita della paziente, c.d. perdita di chances di sopravvivenza, risarcibile in favore dei prossimi congiunti in ragione della lesione del rapporto parentale da essi subito a seguito del dedotto evento.
In ordine nell'accertamento della dedotta responsabilità medica, rammentavano i ricorrenti come “L'ente ospedaliero risponde a titolo contrattuale per i danni subiti da un privato a causa della non diligente esecuzione della prestazione medica da parte di un proprio pagina 3 di 43 dipendente. Tale responsabilità discende dall'art. 1228 cod. civ., secondo cui il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi risponde dei fatti dolosi e colposi di questi” (Cass.civ., Sez. III, 28 maggio 2004, n. 10297) ed ancora “Il ricovero di un paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitaria avviene sulla base di un contratto tra il paziente stesso ed il soggetto gestore della struttura,
e l'adempimento di tale contratto, con riguardo alle prestazioni di natura sanitaria, è regolato dalle norme che disciplinano la corrispondente attività del medico nell'ambito del contratto di prestazione d'opera professionale, con la conseguenza che il detto gestore risponde dei danni derivati al paziente da trattamenti sanitari praticatigli con colpa, alla stregua delle norme di cui agli artt. 1176 e 2236 cod. civ.. Il positivo accertamento della responsabilità dell'istituto postula, pertanto, (pur trattandosi di responsabilità contrattuale, con tutte le conseguenze che ne derivano in tema di onere della prova, che grava, per l'effetto, sull'istituto stesso e non sul paziente), pur sempre la colpa del medico esecutore dell'attività che si assume illecita, non potendo detta responsabilità affermarsi in assenza di tale colpa (fatta salva l'operatività di presunzioni legali in ordine al suo concreto accertamento), poiché sia l'art. 1228 che il successivo art. 2049 cod. civ. presuppongono, comunque, un illecito colpevole dell'autore immediato del danno, cosicché, in assenza di tale colpa, non è ravvisabile alcuna responsabilità contrattuale del committente per il fatto illecito dei suoi preposti”. (Cass. civ., Sez. III, 25 maggio 2006, n. 12362). Alla luce dell'orientamento tradizionale in tema di responsabilità per inesatto adempimento della prestazione sanitaria, è dunque a carico del danneggiato la prova dell'esistenza del contratto e dell'insorgenza o dell'aggravamento della patologia, con l'allegazione di qualificate inadempienze, astrattamente idonee a provocare (quale causa o concausa efficiente, cfr.
Cassazione civile, sez. III, 27/04/2015, n. 8473) il danno lamentato, restando a carico dei sanitari la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che il pregiudizio sia stato determinato da un evento imprevisto e imprevedibile. In particolare, rimane a carico della struttura sanitaria dimostrare o che tale inadempimento non vi sia stato, ovvero dare la prova del fatto impeditivo, e cioè che, pur sussistendo il proprio inadempimento, esso non sia stato causa del danno, e che quest'ultimo non sia eziologicamente ascrivibile alla condotta, dovendo altresì indicare quale sia stata l'altra e pagina 4 di 43 diversa causa, non prevista e imprevedibile né superabile con l'adeguata diligenza qualificata, che tale danno abbia determinato (Cassazione civile, sez. III, 27/10/2015, n.
21782, 26/03/2015, n. 6102, 16/12/2014, n. 26373, 06/10/2014, n. 21025). Quanto all'accertamento del nesso di causalità si è precisato che “per l'accertamento del nesso causale tra condotta illecita ed evento di danno non è necessaria la dimostrazione di un rapporto di consequenzialità necessaria tra la prima ed il secondo, ma è sufficiente la sussistenza di un rapporto di mera probabilità scientifica. Ne consegue che il nesso causale può essere ritenuto sussistente non solo quando il danno possa ritenersi conseguenza inevitabile della condotta, ma anche quando ne sia conseguenza altamente probabile e verosimile”. (Cass. civ., Sez. III, 26 giugno 2007, n. 14759), e che “la valutazione del nesso causale in sede civile, pur ispirandosi ai criteri di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., secondo i quali un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché al criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione “ex ante” - del tutto inverosimili, presenta tuttavia notevoli differenze in relazione al regime probatorio applicabile, stante la diversità dei valori in gioco tra responsabilità penale e responsabilità civile. Nel processo civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, mentre nel processo penale vige infatti la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio” (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2009, n. 10741). Quanto al positivo accertamento, nel caso che ci occupa, di tutti gli elementi costitutivi e fondanti la responsabilità medica soccorrerebbe il chiaro elaborato peritale versato agli atti del giudizio 1828/2020 NRG. Invero risulta incontestabilmente accertata la negligente ed imperita prestazione sanitaria resa in occasione del ricovero della
SI.ra avvenuto in data 17.07.2019 presso il Presidio Ospedaliero Santo Parte_1
Spirito di Pescara, con diagnosi di accettazione “frattura femore sx”, allorquando, pur a fronte di prestazioni mediche ritenute dal Collegio peritale incaricato, del tutto ordinarie e rutinarie, i sanitari della struttura: • omettevano di elaborare “una oggettiva proposta terapeutica per la patologia traumatica lamentata dalla paziente”; • omettevano una tempestiva valutazione anestesiologica preordinata alla esecuzione della necessaria attività chirurgica di “osteosintesi interna, da effettuare con le varie modalità proposte dalla pagina 5 di 43 letteratura (es: inchioda-mento endomidollare cervico-diafisario, placca cervico-diafisaria,
…), quale migliore (unica) scelta terapeutica”; • quindi omettevano di trattare chirurgicamente, pur in assenza di specifiche e rilevate controindicazioni, la SI.ra
[...]
entro il timing delle 48 ore dal trauma, come prescritto dalla ampia letteratura Parte_1 scientifica e come recepito dalle Linee Guida del Ministero della Salute (indicatore di buona qualità LEA). Rispetto all'evento di danno, coinciso con il prematuro decesso della
SI.ra , avvenuto presso il Presidio Ospedaliero di Pescara ad un mese dal Parte_1 ricovero, ed alla riconducibilità causale dello stesso alla colposa inerzia della struttura sanitaria come sopra individuata, il Collegio peritale compiutamente osserva come le comorbità accusate dalla paziente al momento del ricovero non presentassero una
“conclamata ed imminente prognosi letale”, mentre rispetto al decesso occorso in data
18.8.2019 il mancato tempestivo trattamento della frattura femorale entro i tempi prescritti dalle Linee Guida Ministeriali (48 ore) ha sicuramente assolto ad un ruolo concausale, avendo certamente determinato una sovrapposizione infettiva con insufficienza d'organo. Il mancato tempestivo trattamento della frattura femorale, in termini di positivo ed acclarato concorso causale, viene ricondotto dai CTU nell'ambito della perdita di chance in termini di sopravvivenza, e, sulla scorta della letteratura medica di settore sul tema della
“sopravvivenza dell'anziano dopo frattura di anca”, quantificato in una riduzione della perdita di sopravvivenza pari a 7 mesi: “si ritiene che la mancata tempestiva effettuazione dell'intervento chirurgico di trattamento della frattura del femore sx possa aver inciso in termini di riduzione della perdita di sopravvivenza della SI.ra nella misura di 7 Parte_1 mesi”.
L'evento di danno dedotto, coinciso con una riduzione dell'aspettativa di vita della SI.ra e dunque con la sua prematura scomparsa, risulta senza dubbio alcuno Parte_1 causalmente imputabile alla negligente ed imperita condotta dei sanitari, come sopra dettagliatamente individuata, in quanto, sulla scorta del criterio valutativo del nesso causale del “più probabile che non”, l'evento morte, o meglio l'anticipazione dello stesso evento letale, deve essere inteso quale esito statisticamente più probabile e pertanto prevedibile a seguito della mancata esecuzione entro le 48 ore del trattamento chirurgico di composizione della frattura femorale. Invero le comorbità pure richiamate dal Collegio peritale non pagina 6 di 43 assurgono, a detta dello stesso, a condizione causale di per sé sufficiente a giustificare e determinare l'anticipata morte della paziente, pur alla ricorrenza di una frattura femorale.
Le stesse comorbità, secondo l'ampia letteratura scientifica riportata dai CTU relativamente gli studi sul tema della “sopravvivenza dell'anziano dopo frattura di anca”, incidono unicamente sulla stima temporale della riduzione delle chance di sopravvivenza, nel caso che ci occupa valutata in 7 mesi, mentre non sono certamente idonee a determinare un nesso causale autonomo e sufficiente rispetto al decesso della paziente SI.ra , Parte_1 secondo i tempi e le modalità con cui lo stesso è intervenuto;
che ad ulteriore sostegno di quanto già argomentato, si rammenta come la più recente Giurisprudenza della Corte di
Cassazione abbia fatto chiarezza nell'ambito della responsabilità medica ascrivibile al c.d.
“danno da perdita di chance”, quale danno derivante dalla perdita ovvero della riduzione della possibilità di giungere alla guarigione, ovvero di conseguire una sopravvivenza più lunga. Trattasi di un pregiudizio di natura non patrimoniale, il quale risulta risarcibile ove si dimostri il nesso causale tra la possibilità perduta (guarigione o sopravvivenza più lunga) e la condotta imperita del sanitario. Secondo la Corte di Cassazione “In tema di lesione del diritto alla salute da responsabilità sanitaria, la perdita di chance a carattere non patrimoniale consiste nella privazione della possibilità di un miglior risultato sperato, incerto ed eventuale (la maggiore durata della vita o la sopportazione di minori sofferenze) conseguente - secondo gli ordinari criteri di derivazione eziologica - alla condotta colposa del sanitario ed integra evento di danno risarcibile (da liquidare in via equitativa) soltanto ove la perduta possibilità sia apprezzabile, seria e consistente” (così Cass. civ., Sez. III,
Sentenza, 11/11/2019, n. 28993). Nell'inquadramento elaborato dalla Corte di Cassazione ciò che contraddistingue, com'è nel caso che ci occupa, la lesione da perdita di chance dalla certa lesione del diritto alla vita ovvero alla salute, risiede nella circostanza che la condotta del medico ha cagionato un evento di danno incerto, per cui è impossibile accertare se, in assenza del comportamento del sanitario, lo sviluppo della malattia sarebbe stato più lento, se la vita sarebbe durata maggiormente, quanto più a lungo, e se con minori sofferenze.
Tale incertezza è la sola idonea a configurare un danno da perdita di chance. Superando svariati errori di ordine logico in cui è talvolta incorsa la giurisprudenza di merito, la Corte di Cassazione ha chiarito quindi il rapporto tra danno da perdita di chance e nesso causale, pagina 7 di 43 per cui il fatto che la chance sia un evento di danno caratterizzato dalla possibilità negata di un risultato migliore e soltanto eventuale, non esclude la necessaria indagine sul nesso causale tra la condotta e l'evento (morte prematura). Secondo l'interpretazione offerta dalla
Corte di Cassazione la valutazione del nesso eziologico deve avvenire in base al principio del “più probabile che non”, per cui “l'attività del giudice dovrà muovere dalla previa disamina della condotta (e della sua colpevolezza) e dall'accertamento della relazione causale tra tale condotta e l'evento di danno (la possibilità perduta), senza che i concetti di probabilità causale e di possibilità (e cioè di incertezza) dell'evento sperato possano legittimamente sovrapporsi, elidersi o fondersi insieme”. “Viene in tal guisa scongiurato il rischio, in cui pure sembrano incorrere a cune recenti sentenze di merito, di confondere il grado di incertezza della chance perduta con il grado di incertezza sul nesso causale” (così
Corte di Cass. Sentenza n. 5641/2018); che, anche avendo a mente gli arresti giurisprudenziali della Corte di Cassazione circa la rilevanza e risarcibilità del danno da
“perdita di sopravvivenza”, per cui risulta risarcibile la condotta colpevole del sanitario, commissiva o omissiva, la quale pur non avendo direttamente provocato la morte del paziente (che sarebbe probabilmente comunque avvenuta), abbia tuttavia contribuito a determinare una riduzione della vita ovvero un peggioramento della qualità della stessa, nel caso che ci occupa risultano ricorrenti tutti gli elementi propri della fattispecie di danno così individuata, come prescritti dalla richiamata giurisprudenza, ovvero: 1) la condotta colposa dei sanitari, data dalle condotte omissive sopra individuate, tra cui l'omesso tempestivo trattamento chirurgico;
2) la lesione di un diritto, quale diritto alla salute ed all'autodeterminazione; 3) l'evento di danno, quale riduzione dell'aspettativa di sopravvivenza stimabile secondo parametri scientifici in 7 mesi;
4) il nesso causale tra la condotta e l'evento di danno da accertarsi, nonostante l'elemento di incertezza proprio del danno da perdita di chance, in base al principio del “più probabile che non”, rinvenibile anch'esso nel caso di specie dato che l'anticipazione dell'evento morte è esito statisticamente più probabile e pertanto prevedibile a seguito della mancata esecuzione entro le 48 ore del trattamento chirurgico di composizione della frattura femorale;
che pertanto, il danno da perdita di chance, quale danno non patrimoniale, potrà essere suscettibile di integrale ristoro secondo parametri differenti da quelli che individuano il pagina 8 di 43 valore di una chance a carattere patrimoniale: “Se, difatti, in sede di accertamento del valore di una chance patrimoniale è spesso possibile il riferimento a valori oggettivi (il giudice amministrativo, in alcune sue decisioni, ha adottato il parametro del 10% del valore dell'appalto all'atto del riconoscimento di una perdita di chance di vittoria da parte dell'impresa illegittimamente esclusa), diverso sarà il criterio di liquidazione da adottare per la perdita di una chance a carattere non patrimoniale, rispetto alla quale il risarcimento non potrà essere proporzionale al risultato perduto, ma commisurato, in via equitativa, alla possibilità perduta di realizzarlo: possibilità che, per integrare gli estremi del danno risarcibile, dovrà necessariamente attingere ai parametri della apprezzabilità, serietà, consistenza, rispetto ai quali il valore statistico/percentuale - se in concreto accertabile - potrà costituire al più criterio orientativo, in considerazione della infungibile specificità del caso concreto” ed ancora “(…) Tale possibilità - i.e. tale incertezza eventistica (la sola che consenta di discorrere legittimamente di chance perduta) - sarà risarcibile equitativamente, alla luce di tutte le circostanze del caso, come possibilità perduta - se provato il nesso causale (certo ovvero "più probabile che non"), tra la condotta e l'evento incerto (la possibilità perduta) nella sua necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza”
(cfr. Corte di Cass., sentenza n. 5641/2018); che nel caso che ci occupa la perdita anticipata della vita della paziente SI.ra , quale evento di danno, stimata nella allegata Parte_1 perizia in una perdita di chances di sopravvivenza pari a 7 mesi, assume carattere di apprezzabilità, serietà e consistenza proprio in ragione dei richiami operati dal Collegio peritale all'ampia letteratura scientifica esistente in materia, i quali avvalorano la sussistenza del dedotto nesso causale tra condotta ed evento lamentato, e attestano la ricorrenza di un evento di danno che, benché incerto nel senso indicato, assume nel caso di specie una rilevante incidenza statistico/percentuale; che pertanto l'evento di danno rappresentato dalla morte prematura della SI.ra , stimata nella misura pari a Parte_1 mesi 7, dovrà essere risarcito in via equitativa, con liquidazione quindi rimessa al libero apprezzamento del Giudicate avuto riguardo alle specificità del caso, direttamente in favore dei prossimi congiunti della SI.ra in ragione della lesione del rapporto Parte_1 parentale da essi subito a seguito del dedotto evento.
pagina 9 di 43 I ricorrenti assumevano infatti di essere titolari di azione risarcitoria iure proprio, in quanto fondata sulla lesione del vincolo affettivo e sul dolore patito in ragione della prematura perdita del prossimo congiunto. La pronuncia della Corte di Cassazione n. 14655/2017 ha ribadito il principio secondo cui “in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subìto, in proporzione alla durata e intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima ed a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare”. Il danno da perdita del rapporto parentale nel caso che ci interessa viene a configurarsi quale diretta conseguenza della prematura scomparsa della SI.ra , e dunque ad estrinsecarsi nella privazione anticipata Parte_1 ed irreversibile del rapporto d'affetto con il congiunto e nella definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, della solidarietà ed unità del nucleo familiare.
Invero, tutti i ricorrenti, , quale fratello non convivente, Parte_2 Parte_1
, quale fratello non convivente, , quale figlio convivente,
[...] Parte_3
quale nuora convivente, quale nipote non Parte_6 Parte_5 convivente, quale nipote convivente, , quale nuora non Parte_4 Parte_7 convivente, quale nipote non convivente, e , quale Parte_9 Parte_8 nipote non convivente, nella loro più ampia qualità di prossimi congiunti della defunta (cfr. allegati sub n 4), intrattenevano tutti quotidianamente o comunque costantemente con la
SI.ra dei rapporti di affetto e cura, tanto materiale quanto spirituale. La Parte_1 [...]
infatti, nonostante l'età, ha sempre partecipato a tutte le ricorrenze familiari, Parte_1 riceveva visite assidue e costanti di tutti i membri della sua famiglia, partecipava ove possibile alla vita di questa, ed in particolare risultava al momento del decesso convivente, da almeno tre anni, con il figlio e con la nuora, e con Parte_3 Parte_6 la nipote con cui pertanto condivideva un rapporto di affetto e di sostegno Parte_4
pagina 10 di 43 morale e materiale, e finanche economico, ancora maggiore rispetto a quello che la univa agli altri membri del proprio nucleo familiare;
che dunque, per quanto dedotto ed argomentato, ricorrendo nel caso che ci occupa tutti gli elementi costitutivi della responsabilità medica, l'evento di danno rappresentato dalla morte prematura della SI.ra
, stimata nella perdita di chance di sopravvivenza pari a mesi 7, dovrà essere Parte_1 integralmente risarcito in via equitativa, con liquidazione quindi rimessa al libero apprezzamento del giudice avuto riguardo alle specificità del caso, ma comunque in misura almeno pari ad € 200.000,00, in favore dei prossimi congiunti della SI.ra a Parte_1 motivo della lesione del rapporto parentale da essi patito a seguito della prematura scomparsa della SI.ra ; che vieppiù in favore dei ricorrenti i quali sono anche Parte_1 eredi della SI.ra , Parte_10 Parte_1 Parte_2
, , e ( Parte_3 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_7
e che sono eredi della SI.ra
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10
in quanto, a loro volta, eredi del figlio della defunta SI. ,
[...] Persona_1 cfr. allegati sub n 4) dovrà essere liquidato anche il c.d. danno terminale, comprendente ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente patito dalla SI.ra nei 31 giorni intercorrenti tra la data del ricovero e quella Parte_1 del decesso, e dipendente anch'esso dall'accertata colpa medica, nella misura in cui la stessa ha determinato senza dubbio un maggiore ed ingiustificato patimento nel decorso traumatico sofferto dalla SI.ra successivamente alla frattura femorale, come Parte_1 da risultanze contenute nella allegata perizia medico-legale. Detto danno, comprensivo della componente biologica temporanea, può dunque essere stimato sulla scorta delle
Tabelle di Milano (2021) in un valore per ciascun erede pari ad € 54.447,00.
Tutto quanto premesso e considerato, i ricorrenti presentavano le seguenti conclusioni :
Verificata la condizione di procedibilità rappresentata dall'esperimento di ricorso ex art.
696 bis c. p. c., ai sensi dell'art. 8, comma 1, della Legge 24 dell'8.03.2017, definitivamente accertare e determinare il “danno da perdita di chance di sopravvivenza” patito dalla SI.ra in conseguenza ed a cagione della errata, Parte_10 imprudente ovvero imperita esecuzione delle prestazioni sanitarie rese dall' Controparte_1
, nel corso del periodo di ricovero dal 17.07.2019 al 18.08.2019, secondo
[...]
pagina 11 di 43 individuazione e quantificazione già raggiunta nella perizia medico-legale versata agli atti del giudizio 1828/2020 NRG, e prodotta nel presente giudizio;
e conseguentemente: -
Condannare la resistente al risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale, patito iure proprio da tutti i prossimi congiunti della SI.ra , odierni Parte_1 ricorrenti, in ragione della morte prematura della SI.ra intervenuta a Parte_1 motivo della dedotta colpa medica, da liquidarsi in via equitativa conformemente alle specificità del caso concreto ed ai parametri offerti dalla giurisprudenza, e comunque in misura almeno pari ad € 200.000,00 ovvero in quella differente somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia all'esito della più volte cennata valutazione discrezionale necessariamente rimessa all'apprezzamento del Giudicante;
- Condannare la resistente anche al risarcimento del danno c.d. danno terminale, comprendente ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente sofferto dalla
SI.ra in occasione del ricovero ed in ragione della dedotta colpa medica, e Parte_1 liquidabile iure hereditatis in favore SI.ri , , Parte_1 Parte_2
, , e quali eredi Parte_3 Parte_7 Parte_8 Parte_9 della SI.ra , sulla scorta delle Tabelle di Milano (2021), in un valore Parte_10 per ciascun erede pari ad € 54.447,00 ovvero in quella differente somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
- Condannare altresì la resistente al pagamento dei compensi
e delle spese legali della pregressa fase di giudizio, così come della presente, oltre al pagamento delle spese di ctu già liquidate nel giudizio 1828/2020 NRG, tutte da distrarsi in favore del difensore.
La convenuta nel costituirsi eccepiva anzitutto l'improcedibilita' e/o inammissibilita' delle domande avanzate nel ricorso introduttivo per essere state proposte in violazione dell'art. 8 della legge n. 24/2017.
Rilevava in proposito che , come è noto, l'art. 8 della Legge n. 24/2017 impone a chi voglia proporre una domanda giudiziale di risarcimento danni nei confronti della struttura sanitaria o dell'esercente la professione sanitaria, l'obbligo di esperire un percorso negoziale conciliativo al fine di verificare la possibilità di evitare il processo. L'assolvimento di tale condizione di procedibilità si ha, a scelta dell'interessato, ricorrendo al procedimento per pagina 12 di 43 accertamento tecnico preventivo con funzione conciliativa ex art. 696-bis c.p.c. o, in via alternativa, a quello della mediazione disciplinata nel D.lgs. n. 28/2010. Ciò posto, nella fattispecie in esame, la , nuora della compianta sig.ra , non Parte_6 Parte_1 ha esperito né il procedimento di mediazione né è stata parte nel giudizio di accertamento tecnico preventivo, che è stato attivato dai soli sigg.ri , Parte_1 Parte_2
, ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_7
e con ricorso depositato in data 11.06.2020. Parte_8 Parte_9
Parimenti, dovrebbero ritenersi inammissibili e/o improcedibili le domande avanzate dai Par sigg.ri , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, e per avere i Parte_5 Parte_7 Parte_8 Parte_9 medesimi introdotto il presente giudizio ben oltre i termini previsti dalla Legge 24/2017. Ed infatti, il terzo comma dell'art. 8 della Legge statuisce testualmente che “ove CP_3 la conciliazione non riesca o il procedimento si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all'art. 702 bis c.p.c.”.
Nel caso di specie, risulta processualmente acclarato che il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. è stato depositato in data 11.06.2020 e la relazione definitiva di Ctu in data 05.08.2021, mentre il ricorso ex art. 702 bis c.p.c., di cui al presente giudizio, è stato depositato dagli odierni ricorrenti solo in data 14.02.2022 e, dunque, ben oltre il termine di sei mesi dalla data dell'instaurazione del procedimento per accertamento tecnico preventivo e di novanta giorni dalla data del deposito della relazione peritale definitiva.
Senza con ciò rinunciare alle eccezioni preliminari sollevate, l' Controparte_1 tornava a ribadire, anche in questa sede, l'infondatezza delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della domanda spiegata nel ricorso introduttivo del giudizio. Ed infatti, pur nel rispetto della vicenda personale dei ricorrenti, nessun comportamento colposo potrebbe essere individuato nelle condotte tenute dai sanitari del nosocomio di , i CP_1 quali hanno adempiuto scupolosamente e diligentemente alle prestazioni mediche dovute.
pagina 13 di 43 Dalla documentazione medica versata in atti, si rileva che in data 17.07.2019, a seguito di una caduta accidentale, la sig.ra riportava delle gravi lesioni a carico dell'arto Parte_1 inferiore sinistro, a seguito delle quali veniva trasportata presso il Pronto Soccorso del P.O. di . In tale occasione, la medesima veniva visitata e sottoposta ad esami diagnostici CP_1 strumentali, che documentavano la presenza di una “frattura per-trocanterica scomposta del femore sinistro, con distacco del piccolo trocantere”. La raccolta anamnestica, invece, mostrava una paziente di “84 anni, affetta da morbo di Parkinson, demenza senile, diabete mellito di tipo II, cardiopatia ipertensiva e Broncopenumatia cronica ostruttiva (BPCO)”. A fronte di tali rilievi, i sanitari di turno del P.S. del P.O. di rappresentavano al figlio CP_1 della sig.ra la necessità di un suo ricovero presso il Reparto di Ortopedia e di Parte_1
Traumatologia per sottoporla ad ulteriori accertamenti ed alle cure del caso. In considerazione del severo deficit cognitivo della paziente e, dunque, della sua incapacità di prestare un valido consenso informato, il sig. - figlio della sig.ra Parte_2 [...]
– dopo essere stato esaustivamente informato sulle prestazioni mediche Parte_10 alle quali la madre sarebbe stata sottoposta, nonché sull'insorgenza “di possibili complicanze infettive connesse ai trattamenti richiesti”, prestava regolare consenso informato al ricovero della medesima presso il Reparto di Ortopedia e Traumatologia del
P.O. di . CP_1
Il primo giorno di degenza ospedaliera, venivano richiesti nuovi esami laboratoristici, che evidenziavano un'alterazione dei valori della pro-TO e dei globuli bianchi, oltre che una ECG ed una RX-Torace, le cui risultanze documentavano un “ispessimento delle pareti bronchiali in rapporto ad alterazioni aspecifiche di tipo bronchitico-peri bronchitico … ingrandimento ilare bilaterale su verosimile base vascolare;
iniziale prominenza ventricolare sinistra, aorta toracica lievemente ectasica, con calcificazioni parietali dell'arco”. Contestualmente, veniva attuato dai sanitari un mirato piano terapeutico sulla base dello schema domiciliare già in atto, ad eccezione del farmaco “anti-aggregante”, la cui somministrazione veniva correttamente sospesa in previsione dell'intervento chirurgico di riduzione e di sintesi della frattura. Nei giorni successivi, in attesa della stabilizzazione del quadro clinico della paziente, la medesima veniva scrupolosamente monitorata e veniva pagina 14 di 43 sottoposta a valutazione anestesiologica, all'esito della quale i sanitari programmavano l'esecuzione del trattamento chirurgico per il giorno 25.07.2019.
In tale data, tuttavia, si assisteva ad un progressivo peggioramento delle condizioni generali della sig.ra ; la medesima, infatti, iniziava a manifestare difficoltà respiratorie, Parte_1 iperpiressia e tachicardia, a seguito dei quali veniva correttamente disposto il rinvio dell'intervento chirurgico e venivano richiesti nuovi accertamenti diagnostici. La paziente, infatti, veniva sottoposta a RX-Torace, che documentava la presenza di una “congestione polmonare con versamento pleurico bilaterale”, a visite specialistiche cardiologica ed infettivologica, che rilevavano la presenza di una “sindrome settica, in paziente con cardiopatia ipertensiva”, oltre che ad una emocoltura, la cui successiva indagine microbiologica documentava la presenza del batterio “Staphylococcus Aureus”. All'esito di tale diagnosi, veniva reimpostata la terapia antibiotica già in atto, che portava alla completa risoluzione del quadro settico della paziente;
contestualmente, veniva richiesta una nuova valutazione anestesiologica, che inquadrava la sig.ra “in status ASA IV Parte_1
(malattia sistemica grave pericolosa per la vita)” per riscontro di “verosimile focolaio broncopneumonico, versamento pleurico ed insufficienza respiratoria”. Il successivo
02.08.2019, in considerazione della definitiva impossibilità di sottoporre la paziente ad un rischioso intervento chirurgico, i sanitari disponevano il suo trasferimento presso il Reparto di Geriatria per la prosecuzione delle cure del caso. Nei giorni successivi, malgrado la correttezza dei trattamenti terapeutici adottati, le condizioni generali della sig.ra
[...]
risultavano caratterizzate dalla persistenza di un quadro di insufficienza cardiaca Parte_1 acuta. In data 18.08.2019, si registrava un drastico peggioramento delle funzionalità cardiaca della paziente e, alle ore 07:59, nonostante le idonee cure somministrare, i sanitari ne constatavano l'exitus.
Alla luce dell'esatta ricostruzione dei fatti, apparrebbe chiaro come l'operato dei sanitari del P.O. di sia stato scrupoloso e conforme alla buona pratica clinica e come CP_1
l'aggravamento del quadro clinico della sig.ra , così come il successivo Parte_1 decesso, siano intervenuti per cause non riconducibili al loro operato. Privi di pregio gli assunti di parte ricorrente, secondo i quali i sanitari del nosocomio pescarese avrebbero
“ingiustificatamente omesso di sottoporre la sig.ra ad un intervento di Parte_1
pagina 15 di 43 riduzione della frattura entro le 48 ore successive dal suo ingresso presso la struttura sanitaria, determinando l'insorgenza delle successive complicanze”. In realtà, l'esame della
Cartella Clinica in atti rileva chiaramente come la sig.ra , già all'ingresso Parte_1 presso il nosocomio di , presentasse un quadro clinico di particolare instabilità, che CP_1 rendeva l'immediata esecuzione dell'intervento chirurgico altamente rischioso e, come tale, controindicato. Si sottolineava la circostanza che la medesima era una paziente di età avanzata (84 anni) e con molteplici comorbidità (diabete, cardiopatia ipertensiva con sovraccarico ventricolare sinistro, stenosi aortica lieve-moderata, BPCO, demenza senile e
Morbo di Parkinson). Al momento del ricovero presso il Reparto di Ortopedia del P.O. di
, inoltre, presentava parametri vitali (FC 110, sat. 96%, PA 100/60 mmHG) e valori CP_1 ematochimici (oltre 12.000), perfettamente indicativi di una Sindrome della Risposta infiammatoria acuta sistemica (SIRS). A tal riguardo, si precisava che con il termine SIRS la più autorevole letteratura scientifica intende un complesso di segni clinici e sintomi che l'organismo' stato specificato, inoltre, che il valore che permette discriminare i pazienti settici da quelli con reazione infiammatoria sistemica (SIRS) è la pro TO . Nel caso di specie, i valori della pro-TO rilevati dai sanitari in data 18.07.2019, erano pari a
0,72 ng. /mL e, come tali, erano indicativi di una SIRS non infettiva già in atto al momento dell'ingresso della sig.ra presso il P.O. di . Tale quadro clinico, Parte_1 CP_1 unitamente alla complessa anamnesi patologica della paziente, sconsigliava fortemente di procedere ad un immediato intervento chirurgico, che avrebbe inevitabilmente esposto la sig.ra ad un altissimo rischio di complicanze intra-operatorie e post- Parte_1 operatorie, così come emerso dalle plurime consulenze specialistiche allegate alla Cartella
Clinica in atti.
Con riferimento, poi, alla lamentata patologia infettiva da “Staphylococcus aureus” si evidenziava come la stessa fosse stata correttamente e risolutivamente trattata dai sanitari e come non abbia avuto nessuna incidenza causale nella determinazione dell'exitus della paziente. Come emerge anche dalla disamina della CTU espletata in sede di Atp - della quale, in ogni caso, la convenuta tornava a contestare le risultanze in ordine agli asseriti profili di censurabilità a carico dei sanitari del P.O. di – “stante l'evoluzione del CP_1 quadro clinico della paziente, è possibile ammettere che il decesso occorso, in data pagina 16 di 43 18.08.2019, è stato la conseguenza dell'aggravamento della patologia cardiaca di base, da cui la sig.ra era affetta;
sulla base di quanto documentato, va detto che il Parte_1 predetto periodo di degenza si caratterizzò per un adeguato approccio clinico-strumentale e terapeutico da parte dei medici”. Ad ogni modo, per mero scrupolo difensivo, si rilevava che in occasione del ricovero della sig.ra , i sanitari del P.O. di hanno Parte_1 CP_1 posto in essere tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle leges artis volte a contrastare l'insorgenza di infezioni.
Al riguardo, si evidenziava che l' è dotata di rigorosi protocolli per Controparte_1 la prevenzione delle infezioni associate all'assistenza sanitaria ai quali tutto il personale medico-sanitario si è attenuto durante la degenza ospedaliera della sig.ra , oltre Parte_1 che di linee guida igienico sanitarie che assicurano i più elevati standard di sicurezza delle procedure di gestione del personale, degli ambienti e delle attrezzature, con le quali il paziente viene in contatto. All'epoca dei fatti, inoltre, tutti gli ambienti ospedalieri, ivi compreso i Reparti di Ortopedia e di Geriatria, erano sottoposti ad un routinario servizio di pulizia, di sanificazione e di sanitizzazione. In proposito richiamava i documenti prodotti.
Al fine di contrastare l'insorgenza di infezioni a carattere batterico, inoltre, l' CP_1 ha provveduto ad istituire – già nell'anno 2012 - un Gruppo Operativo
[...]
Epidemiologico Aziendale ( per la prevenzione ed il controllo delle infezioni CP_4 nosocomiali;
nello specifico, tale gruppo professionale multidisciplinare ha il compito di coordinare ed assicurare una corretta gestione operativa di casi di colonizzazione/infezione da germi “alert”, mediante indagini epidemiologiche, gestione dei casi di focolai di infezione, monitorizzazione dell'ecologia batterica dell'Unità Operativa interessata dall'evento infettivo ed attuazione concreta di misure atte alla prevenzione ed alla cura delle c.d. infezioni nosocomiali. Ebbene, l'istituzione del G.O.E. e, con esso, l'obbligo dei sanitari di segnalare immediatamente il caso di infezione agli organismi competenti aziendali, ha consentito negli ultimi anni di individuare prontamente le situazioni di rischio infettivo e di favorire, di conseguenza, l'adozione di tutte le precauzioni necessarie a tutela della salute dei pazienti e degli operatori della struttura sanitaria.
Per completezza, infine, veniva evidenziato che benché una struttura ospedaliera abbia messo in opera tutte le misure che nelle migliori prassi sono ritenute le più efficaci nel pagina 17 di 43 ridurre al minimo il rischio, alcune complicanze infettive si siano manifestate ugualmente.
Questo avviene perché, come riconosciuto dalla letteratura scientifica internazionale, si tratta di complicanze imprevedibili e, soprattutto, insopprimibili, che possono manifestarsi con una incidenza variabile, anche nei casi in cui i sanitari abbiano adottato tutta la diligenza richiesta nel caso concreto, soprattutto in pazienti, come la sig.ra , Parte_1 affetta da molteplici comorbidità. In merito, la Suprema Corte ha chiarito che “non sono imputabili alla struttura sanitaria le complicanze insorte nel corso dell'iter terapeutico, che pur essendo astrattamente prevedibili non sono praticamente evitabili” (Cfr. Cass. Civ.
n.18307/2015; Cass. Civ. n. 13328/2015; Tribunale Civile di Firenze n. 2807/2015). Ed ancora, “pur se provata l'eziologia tra l'atto medico e l'insorgenza della patologia, la responsabilità sanitaria va esclusa laddove sia dimostrata, in ragione dell'osservanza delle leges artis, la correttezza della condotta sanitaria e che l'evento sia stata conseguenza imprevedibile ovvero prevedibile ma inevitabile” (Cfr. Cass. Civ., sez. III, n. 125965 del
12.05.2021). Per tutti i motivi sopra esposti, dunque, la domanda spiegata nel ricorso introduttivo deve ritenersi infondata e non meritevole di accoglimento ed, in quanto tale, integralmente rigettata.
Per mero scrupolo difensivo, attesa la natura assorbente e/o risolutiva dei rilievi di cui sopra, si contestava la sussistenza del nesso di causalità tra i danni lamentati da parte ricorrente e le asserite omissioni poste in essere dai sanitari dell' . Controparte_1
Infatti, l'esame della documentazione clinica in atti rileva chiaramente come il decesso della sig.ra sia intervenuto per cause patologiche naturali e del tutto Parte_1 indipendenti dall'operato dei sanitari del P.O. di . Va premesso, al riguardo, che CP_1
“seppure la condotta del sanitario o della struttura ospedaliera sia stata erronea, ad essi non può automaticamente addebitarsi la verificazione dell'evento dannoso occorso al paziente, essendo sempre necessario che quella negligente condotta sia stata la causa di detto evento e dovendo emergere dunque la prova in tal senso” (Cass. Civ. n. 8033 del 21.04.2016). E' stato precisato, inoltre, che “il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41
c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonchè dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi pagina 18 di 43 che non appaiano - ad una valutazione “ex ante” - del tutto inverosimili;
ciò comporta una analisi specifica e puntuale di tutte le risultanze probatorie del singolo processo, nella loro irripetibile unicità, con la conseguenza che la concorrenza di cause di diversa incidenza probabilistica deve essere attentamente valutata e valorizzata in ragione della specificità del caso concreto, senza potersi fare meccanico e semplicistico ricorso alla regola del 50% plus unum” (Cass. Civ. n. 122 del 08.01.2020). IL decesso della sig.ra , infatti, è da Parte_1 ricondursi primariamente ad un evento cardiaco acuto inevitabile ed insopprimibile ed, in ogni caso, ad una condizione degenerativa del quadro clinico di particolare fragilità, in cui versava la medesima.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte e dei principi giurisprudenziali sopra riportati, la domanda spiegata nel ricorso introduttivo del giudizio deve essere rigettata per insussistenza, nel caso di specie, del nesso causale tra i danni lamentati da parte ricorrente e l'operato dei sanitari dell' . Controparte_1
Dunque, la domanda , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
e per danno da perdita del rapporto parentale, risulta
[...] Parte_9 palesemente infondata, in ragione della sopra esposta circostanza che il decesso della sig.ra non può essere, in alcun modo, ricondotto sul piano eziologico ad asserite Parte_1 omissioni poste in essere dai sanitari delle del P.O. di Pescara. Nel caso di specie, inoltre, non risultano provati i singoli elementi costituivi della fattispecie astratta. Sul punto, la
Suprema Corte è chiara nello stabilire che “sussiste la possibilità dei congiunti di agire per il risarcimento dei danni che abbiano subito in conseguenza dell'inadempimento della struttura o del sanitario nei confronti di un loro congiunto, ma in tal caso la condotta inadempiente non potrà rilevare come tale, bensì unicamente come illecito extracontrattuale, da far valere e da accertare ai sensi dell'art. 2043 c.c.” (cfr. Cass. Civ. n.
14615 del 09.07.2020). Ne consegue che, ai fini dell'accoglimento delle domande da perdita del rapporto parentale, è necessaria la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano, il cui onere probatorio è posto interamente a carico del danneggiato.
Peraltro non è stato in alcun modo accertato che l'esecuzione di un intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura femorale della paziente - entro le 48 ore dal trauma - pagina 19 di 43 avrebbe sottratto alla morte la medesima;
parimenti, non risulta fornita la prova in ordine ad asserite violazione di regole di diligenza, prudenza e/o perizia da parte dei sanitari. A fronte della mancanza di prova del nesso di causa e dell'elemento psicologico del dolo o della colpa, le richieste ex adverso formulate dovranno essere integralmente rigettate.
Le richieste avanzate iure proprio dagli odierni ricorrenti devono ritenersi, in ogni caso, infondate in ragione della mancanza di prova del danno, non avendo i medesimi provato la durevolezza e la stabilità del rapporto parentale, oltre che lo sconvolgimento della propria vita conseguente al decesso della sig.ra . Com'è noto, ai fini del risarcimento Parte_1 del danno da perdita del rapporto parentale, è necessaria la prova effettiva della sussistenza di relazioni affettive, il cui venir meno determina una diminuzione alla sfera non patrimoniale del soggetto leso;
gli eredi danneggiati, pertanto, anche se componenti della c.d. “famiglia nucleare” non possono avvalersi, sic et simpliciter, della sola prova presuntiva, ma hanno l'onere di allegare e provare la “qualità e l'intensità” della relazione affettiva con la vittima. Nel caso di specie, nulla è stato allegato nè provato dagli odierni ricorrenti in relazione al danno dai medesimi asseritamente subito per la “perdita” del rapporto parentale con la compianta sig.ra . Parte_1
Al contrario, dalla Cartella Clinica emerge che durante il ricovero della sig.ra Parte_1 gli odierni ricorrenti erano spesso assenti, tanto che l'anamnesi della paziente veniva effettuata telefonicamente ed, in data 02.08.2019, al momento del suo trasferimento presso il Reparto di Geriatria, i sanitari segnalavano che “non è presente alcun congiunto”.
Parimenti, anche la riferita circostanza, secondo la quale la “sig.ra conviveva Parte_1 con il figlio , la nuora ed i nipoti e Parte_3 Controparte_5 Parte_5
, così come riportato alla pag. 17 del ricorso introduttivo, risulta Parte_4 pienamente confutata dalla documentazione in atti;
ed infatti, nella Cartella Clinica emerge che, all'epoca dei fatti, la sig.ra risiedeva in Spoltore alla Via Cavaticchi n. 3, Parte_1 mentre dai certificati anagrafici prodotti da parte ricorrente, risulta accertato che i sigg.ri
, , e risiedevano in Parte_3 Controparte_5 Parte_5 Parte_4
Spoltore, alla Via Monte Bianco n. 1.
La difesa dell' nel ribadire che il danno da perdita del rapporto Controparte_1 parentale non è in re ipsa e che non sussiste un minimo garantito da liquidarsi in ogni caso, pagina 20 di 43 ma spetta al Giudice la valutazione della singola fattispecie ed alla parte l'onere di allegazione e di prova del danno non patrimoniale subito, contestava in toto la pretesa ex adverso avanzata, in quanto palesemente eccessiva ed arbitrariamente quantificata. Ed infatti, la liquidazione della somma di euro 200.000,00 per ciascuno dei prossimi congiunti della sig.ra , non considera che qualunque risarcimento andrebbe rapportato Parte_1 all'aspettativa di vita residua, di appena sette mesi, della medesima. In ogni caso nessun importo potrà essere riconosciuto alla sigg.re e nuore Parte_7 Parte_6 della sig.ra , dal momento che soltanto i congiunti prossimi, che possano Parte_1 vantare un rapporto di parentela con il defunto, hanno diritto al risarcimento del danno.
Diversamente, infatti, vi sarebbe un ventaglio troppo ampio di soggetti potenzialmente legittimati ad agire per ottenere il risarcimento;
a conferma di ciò, né le Tabelle del
Tribunale di Milano né le Tabelle del Tribunale di Roma prevedono la nuora tra i soggetti legittimati ad agire. Ed ancora, nel caso di riconoscimento del danno da perdita del rapporto parentale, secondo i criteri stabiliti nelle suddette Tabelle dei Tribunali di Roma e di
Milano, il relativo risarcimento dovrà essere quantificato sulla base dell'intensità del rapporto tra i sigg.ri , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, con la compianta sig.ra , dell'età dei ricorrenti,
[...] Parte_9 Parte_1 dell'età della sig.ra al momento del decesso (84 anni), della sua aspettativa di Parte_1 vita residua (di appena sette mesi), del rapporto di convivenza - del tutto assente nel caso di specie - tra i familiari e la vittima, nonché della presenza di altri conviventi nel nucleo familiare degli odierni ricorrenti. Sul punto, è intervenuta anche la Suprema Corte chiarendo e specificando che “nella liquidazione del danno da perdita parentale, occorre considerare diversi parametri, come la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario, la convivenza con questi ultimi, la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta, l'età della vittima primaria e secondaria” (Cass. Civ. n. 25164/2020).
La convenuta inoltre argomentava sull'infondatezza della pretesa risarcitoria avanzata da parte ricorrente iure hereditatis. L' contestava infatti la richiesta di Controparte_1 liquidazione del danno biologico terminale, comprendente ogni aspetto connesso alla pagina 21 di 43 percezione della morte, asseritamente patito dalla sig.ra , quando era in vita, e Parte_1 preteso dagli odierni ricorrenti iure successionis. In primo luogo, contestava la qualità di erede della sig.ra ; ed infatti, l'assunto di parte ricorrente, secondo cui “la Parte_7 sig.ra è erede della sig.ra , in quanto erede del figlio della Parte_7 Parte_1 defunta, sig. ” risulta del tutto infondato, ove si consideri la Persona_1 circostanza che quest'ultimo è deceduto in data 24.03.2008 e, dunque, prima della sig.ra
[...]
(doc. 4 – fascicolo di parte ricorrente). La richiesta risarcitoria risulta non Parte_1 meritevole di accoglimento, ove si consideri la circostanza che, all'epoca dei fatti, la paziente presentava un severo deficit della sfera cognitiva, essendo affetta da demenza senile e dal Morbo di Parkinson;
in considerazione di tale quadro neurologico, deve ritenersi che la medesima non abbia certamente avuto la possibilità di rendersi conto dell'imminente sopraggiungere della morte. Sul punto, la Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che “in materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi dopo un breve tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità iure hereditatis di tale pregiudizio, in ragione, dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio” (Cass. Civ., Sez. III, n.
15350/2015). Ed ancora, con particolare riferimento al c.d. danno catastrofale, la Suprema
Corte ha stabilito che tale voce di danno “è risarcibile soltanto se la vittima sia stato in grado di comprendere che la propria fine era imminente, sicché, in difetto di tale consapevolezza, non è nemmeno concepibile l'esistenza del danno in questione, a nulla rilevando che la morte sia stata effettivamente causata dalle lesioni” (Cfr. Cass. Civ. n.
28989 del 11.11.2019). Ebbene, nel caso di specie, il breve lasso di tempo trascorso tra le presunte condotte censurate e l'intervenuto decesso della sig.ra non è Parte_1 sufficientemente apprezzabile affinché possa concretizzarsi quella perdita di utilità, fonte dell'obbligazione risarcitoria. Parimenti, nel caso di specie, manca del tutto la prova della cosiddetta coscienza della morte: parte attrice non ha minimamente provato che la sig.ra
[...]
, al momento del decesso, abbia conservato coscienza, lucidità e - dunque - abbia Parte_1
pagina 22 di 43 avuto modo di provare sofferenza morale per la sua condizione e, ancora, paura di morire.
Al contrario, attesa la repentinità dell'aggravamento del quadro clinico della paziente e delle gravi patologie di natura neurologica da cui era affetta, risulta processualmente acclarato che la medesima non abbia potuto assumere contezza della sua condizione e, dunque, percepire consapevolmente l'imminenza della morte o della gravissima entità delle lesioni patite. Tali circostanze, peraltro, emergono anche dalla disamina della relazione di
Ctu espletata in sede di ATP;
ed infatti, i Consulenti hanno evidenziato che “la paziente era affetta da morbo di Parkinson e demenza senile … tanto che al momento del ricovero venivano posizionate le sbarre di protezione e i moduli di consenso informato venivano fatti sottoscrivere dal figlio”. Per tali ragioni, dunque, nessun diritto al risarcimento di danni non patrimoniali asseritamente patiti dalla compianta sig.ra potrà essere Parte_1 riconosciuto ai ricorrenti.
La richiesta di risarcimento del danno da perdita di chances di sopravvivenza per sette mesi, così come valutato dai CC.TT.UU, risulta infondata, in quanto basata su mere ipotesi/congetture, del tutto prive dei necessari requisiti di “oggettività scientifica e fattuale”. Si rammenta, al riguardo, che “l'affermazione del pregiudizio da perdita di chance presuppone il necessario accertamento di un nesso di derivazione causale da una condotta colpevole (commissiva od omissiva), da effettuarsi secondo il consueto criterio della preponderanza dell'evidenza, senza possibilità di sovrapporre (e confondere) la possibilità costituente il contenuto della chance con la probabilità significativa sul piano eziologico. Per poter rilevare sul piano risarcitorio, la chance deve essere apprezzabile, seria e consistente (ossia non risultare talmente labile e ipotetica da non essere neppure determinabile in termini probabilistici) e, al tempo stesso, deve conservare immutato il proprio connotato di “incertezza eventistica”, senza tradursi in pregiudizi di diversa natura
(quali, ad esempio, l'anticipazione della morte o il peggioramento delle condizioni di vita del paziente, intesi come eventi accertati) suscettibili di autonomo risarcimento” (Cass.
Civ., ordinanza n. 12928 del 26.06.2020).
Ciò posto, tornando al caso di specie, si ribadiva come la vicenda clinica della sig.ra
[...]
non sia stata connotata da alcun ritardo e/o negligenza da parte dei sanitari del Parte_1
P.O. di . Va, invece, evidenziato che la medesima era una paziente di 84 anni affetta CP_1
pagina 23 di 43 da importanti comorbidità (grave insufficienza cardiaca, morbo di Parkinson, diabete mellito, demenza senile, BPCO): in tale contesto, dunque, deve ritenersi che la lamentata mancata esecuzione dell'intervento di riduzione e di sintesi della frattura femorale – giova ribadirsi, nel caso di specie, altamente rischioso e controindicato - non abbia avuto una concreta e reale incidenza sull'evoluzione prognostica della paziente. In un caso analogo a quello in esame, la Suprema Corte ha escluso la sussistenza di una perdita di chance di sopravvivenza, ponendo in rilievo come “anche in caso di una non corretta esecuzione della prestazione sanitaria, la possibilità di sopravvivenza del paziente era talmente labile e teorica, da non potere essere determinata neppure in termini probabilistici” (Cass. Civ. sez.
III, n. 28993 del 11.11.2019). Per tali ragioni, nel caso in esame devono ritenersi del tutto assenti i presupposti necessari, da un punto di vista scientifico o anche solo statistico, per il riconoscimento in capo alla sig.ra di un “danno da perdita di chances di Parte_1 sopravvivenza”. Dall'infondatezza della domanda spiegata nel ricorso introduttivo del giudizio, discende anche l'infondatezza della richiesta di rimborso delle spese per compensi del CTU nella pregressa fase di Atp..
Pertanto, così concludeva.
In via preliminare: - accertare, riconoscere e dichiarare l'improcedibilità e/o
l'inammissibilità della domanda spiegata nel ricorso introduttivo del giudizio dalla sig.ra
, per mancato esperimento della procedura di mediazione ex D.lgs. n. Parte_6
28/2010; - accertare, riconoscere e dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità dell'avverso ricorso in quanto proposto tardivamente, oltre il termine perentorio di cui all'art. 8, comma n. 3, della Legge 24/2017, con ogni consequenziale statuizione di legge anche in ordine alle spese di giudizio;
in via principale: - integralmente rigettare, poiché infondata sia nell'an che nel quantum la domanda spiegata nel ricorso introduttivo del giudizio per tutti i motivi dedotti in narrativa, con condanna di parte ricorrente alle spese e competenze di lite
Instauratosi il contraddittorio, ed attesa l'adesione all'eccezione di mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione limitatamente all'attrice , il Giudice Parte_6 invitava alla mediazione la stessa e la convenuta CP_6 pagina 24 di 43 Esperito l'incombente, ritenuto che la causa necessitasse di una istruzione non sommaria, il giudice disponeva la trasformazione del rito.
Disposta l'acquisizione del fascicolo di ATP R.G. 1828/2020, ed ammesso il capitolato di prova orale di parte attrice come da ordinanza a verbale del 18/1/2023 nonché il capitolato di controparte, veniva espletata la prova.
All'esito, all'udienza del 19 marzo 2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 cpc a decorrere dal primo giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE In merito alla preliminare eccezione di improcedibilità e / o inammissibilità della domanda, va rammentato che il secondo comma dell'art. 8 della Legge 8 marzo 2017, n. 24 stabilisce che “Il giudice, ove rilevi che il procedimento di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dinanzi a sè dell'istanza di consulenza tecnica in via preventiva ovvero di completamento del procedimento”; il successivo comma 3 prevede poi che “ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all'articolo 702- bis del codice di procedura civile. In tal caso il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti;
si applicano gli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile”.
La giurisprudenza è prevalente che senso di ritenere limitate alla sola “perdita degli effetti della domanda” le conseguenze dell'ipotesi in cui il giudizio di merito non venga introdotto nell'indicato termine di 90 giorni. In particolare il Tribunale di Savona, con ordinanza resa Parte in data 6 ottobre 2019, in relazione all'eccezione processuale proposta dalla secondo cui la domanda proposta sarebbe stata inammissibile o, comunque, improcedibile per violazione dell'art. 8 della Legge n. 24 del 2017, rilevava “Secondo l'interpretazione dominante, il ricorso proposto ex art. 696 bis c.p.c. e quello, poi, promosso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. non danno vita a due procedimenti autonomi, ma sono due distinte fasi di un medesimo procedimento, così come avviene ad esempio per i procedimenti possessori che pagina 25 di 43 presentano anch'essi una struttura bifasica. Per quanto riguarda il rispetto del termine di 90 giorni per promuovere il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. secondo una prima interpretazione, questo, al pari di quello di sei mesi è perentorio. La conseguenza di tale ricostruzione è che, se il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. non è tempestivamente proposto nel suddetto termine, il processo già pendente si estinguerà, per inattività qualificata delle parti ai sensi dell'art. 307, comma 3, c.p.c. Secondo un'altra interpretazione, invece, il legislatore con la previsione di cui all'art. 8, comma 3, legge citata, avrebbe costruito una duplice condizione di procedibilità.Questa potrebbe dirsi soddisfatta consentendo, quindi, una pronuncia di merito solo qualora vengano compiuti entrambi i seguenti adempimenti a) proposizione e conclusione del procedimento ex art. 696 bis c.p.c.; b) proposizione del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. nel termine di 90 giorni. Tuttavia entrambe le interpretazioni sopra menzionate che porterebbero, quindi, ad una pronuncia processuale preclusiva di una sentenza di merito con declaratoria di estinzione o di improcedibilità del giudizio, non convincono. Infatti, in entrambi i casi in assenza di indicazioni di segno contrario da parte del legislatore, la domanda sarebbe riproponibile;
tuttavia per renderla procedibile le parti dovrebbero attivare nuovamente il procedimento ex art. 669 bis c.p.c. di mediazione, i cui esiti sono peraltro scontati.Vi è, poi, un ulteriore profilo di irrazionalità della normativa interpretata come riportato sopra. Tra le due condizioni di procedibilità previste in alternativa dal legislatore, mediazione e consulenza ex art. 696 bis c.p.c., la legge manifesta una preferenza per quest'ultima, indicando la mediazione come rimedio alternativo. La soluzione è coerente ove si consideri che il legislatore ritiene la consulenza potenzialmente più efficace della mediazione, evidentemente proprio per la particolare tecnicità della materia. Tuttavia, il legislatore non è coerente, laddove, tra le due ipotesi alternative previste come condizione di procedibilità della domanda (mediazione e consulenza), di fatto finisce con l'incentivare il ricorso alla mediazione in luogo del ricorso ex art. 669 bis c.p.c., prevedendo, per quest'ultimo, adempimenti ulteriori non previsti per la mediazione
(quali, appunto, la promozione del merito in un termine ristretto) che se inottemperati potrebbero impedire una pronuncia nel merito delle pretese. Infatti, nel caso di mediazione la mancata conciliazione o il decorso del termine massimo previsto per il procedimento integra definitivamente la condizione di procedibilità e consente, quindi, di adire pagina 26 di 43 immediatamente il Giudice per ottenere una pronuncia di merito;
nel caso di proposizione della domanda di consulenza preventiva, invece, lo svolgimento del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. non sarebbe sufficiente per dar vita alla fase di merito, in quanto sarebbe necessario promuoverla nel termine ristretto previsto di 90 giorni. In sostanza, da un lato il legislatore preferisce lo strumento della consulenza che potrà, poi, rendere più rapida la fase di merito che, quindi, assume le forme più snelle dell'art. 702 bis c.p.c.; dall'altro, però, rende tale strada più tortuosa e meno agevolmente praticabile A ciò deve aggiungersi che considerato che il termine di 90 giorni decorre dalla scadenza del termine di sei mesi a prescindere dal fatto che la consulenza sia o meno stata depositata, si avrebbe l'assurdo di un legislatore che, da un lato, offre lo strumento per la conciliazione e, dall'altro, incentiva la parte ad un ricorso al buio, quando ancora non è stata depositata alcuna consulenza e quando, quindi, non è neppure prevedibile l'esito della lite. Sostenere, quindi, che il mancato rispetto del termine di 90 giorni previsto dall'art. 8 della Legge 24 del 2017 comporti l'estinzione o impedisca, comunque, una decisione nel merito nel successivo giudizio post consulenza porterebbe a conclusioni irrazionali e probabilmente incostituzionali. A questo deve aggiungersi che “le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, costituendo deroga alla disciplina generale, devono essere interpretate in senso non estensivo” (Corte Costituzionale n. 403/07; Cassazione n. 967/04) e, anzi,
“devono essere interpretate in senso restrittivo” (Cassazione n. 26560/14), “dovendo limitarsene l'operatività ai soli casi nei quali il rigore estremo è davvero giustificato”
(Cassazione n. 6130/11).L'unica interpretazione razionale possibile (conforme al canone ermeneutico del legislatore consapevole) dell'art. 8 citato è, allora, quella che considera assolta la condizione di procedibilità unicamente con la conclusione del procedimento per consulenza tecnica preventiva o con il decorso del termine di sei mesi. Il termine di 90 giorni, quindi, non riguarda la condizione di procedibilità ma altra problematica, quella della salvezza degli effetti della domanda, effetti prodotti dalla proposizione del ricorso ex art. 696 bis c.p.c..Ci si riferisce agli effetti sostanziali della domanda (ad es. gli effetti interruttivi della prescrizione) ed a quelli processuali (si pensi, ad esempio alla litispendenza oppure si pensi al venir meno della obbligatorietà dell'introduzione del giudizio con il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. in luogo della citazione). Il rispetto del termine pagina 27 di 43 di 90 giorni per promuovere il ricorso per il giudizio di merito è, quindi, funzionale ad ancorare tali effetti della domanda proposta ex art. 702 bis c.p.c. al precedente ricorso depositato ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. Come evidenziato dalla migliore dottrina, insomma, se l'attore ha proposto la domanda oltre i detti 90 giorni, semplicemente non si avrà quell'ancoraggio, ma non credo si possa affermare che qui emerga un'ipotesi di estinzione del processo dichiarativo, conseguenza che non avrebbe alcun senso. Ne discende che l'eccezione di estinzione proposta è infondata ed è possibile una pronuncia nel merito della controversia.”
Si ritiene ragionevolmente e congruamente di condividere l'orientamento della giurisprudenza di merito, secondo cui l'unica interpretazione ragionevole e costituzionalmente orientata della norma citata è che, decorso il termine semestrale senza che sia stato concluso l'ATP la domanda di merito (da introdursi con il ricorso 702 bis cpc) diviene comunque procedibile. Il termine di gg. 90 invece diviene rilevante processualmente (e deve essere quindi rispettato) solo se i ricorrenti abbiano interesse a far salvi gli effetti della domanda (prescrizioni o decadenze). Solo in tale ipotesi infatti si apprezza la possibilità che la legge riconosce ai ricorrenti di far retroagire al deposito del ricorso per ATP l'interruzione della prescrizione o di eventuali altre decadenze. Al di fuori però di tali ipotesi, obbligare i ricorrenti ad agire entro gg. 90 anche ai fini della mera procedibilità della domanda appare privo di logica e, quindi, di dubbia costituzionalità.
Quindi si ritiene che solo laddove il danneggiato abbia interesse a far salvi gli effetti della domanda a far tempo dal deposito del ricorso per consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. il termine di 90 giorni deve necessariamente essere rispettato. Al di fuori però di tale ipotesi, detto termine non risulta obbligatorio.
L'unica interpretazione razionale possibile dell'art. 8 citato è, in sostanza, quella che considera assolta la condizione di procedibilità unicamente con la conclusione del procedimento per consulenza tecnica preventiva o con il decorso del termine di sei mesi. Il termine di 90 giorni, quindi, non riguarda la condizione di procedibilità ma altra problematica, quella della salvezza degli effetti della domanda, effetti prodotti dalla proposizione del ricorso ex art. 696 bis c.p.c.
pagina 28 di 43 Del resto la stessa lettera della norma conferma l'interpretazione di che trattasi, in quanto il comma III, dell'art. 8 della Legge 24/2017 non specifica la perentorietà del termine di novanta giorni per il deposito del ricorso ex 702 bis c.p.c., a differenza del termine di sei mesi per l'avveramento della condizione di procedibilità che, di contro, è espressamente definito come perentorio. Pertanto, ubi lex dixit, voluit, ubi lex non dixit, non voluit.
Accanto, poi, all'assenza di una qualificazione normativa espressa in termini di perentorietà, vi è anche la circostanza che la suddetta norma prescrive espressamente che il rispetto del termine di novanta giorni per l'avvio della successiva fase sommaria di cognizione con le forme del 702-bis c.p.c. è previsto, dall'art. 8, co.3, L. n. 24/2017, “al fine di far salvi gli effetti della domanda”.
Dunque, l'eccezione è infondata
Sul piano della responsabilità medica va considerato quanto segue. Anzitutto, è pacifico che il paziente che intende ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti per responsabilità medica, deve dimostrare il nesso causale tra la condotta del sanitario e l'evento dannoso subito. Non è invece tenuto a provare la violazione delle leges artis durante l'esecuzione della prestazione sanitaria. Questo onere ricade sulla struttura sanitaria o sul professionista, che devono contestare la domanda di risarcimento dimostrando la correttezza della prestazione o che l'inadempimento è dovuto a una causa non imputabile. In particolare, questo principio è stato ribadito dalla Corte di
Cassazione con l'ordinanza 5 marzo 2024, n. 5922, nella quale è stata sottolineata l'importanza della corretta ripartizione dell'onere della prova tra paziente e struttura sanitaria. In particolare, è stato evidenziato che il paziente non è tenuto a dimostrare l'inadempimento del sanitario, ma solo il nesso causale tra la condotta e il danno subito.
Questo implica che il paziente deve fornire prove sufficienti per dimostrare che il danno è una conseguenza diretta della condotta sanitaria. Non è sufficiente, infatti, affermare che vi sia stato un danno, ma è necessario collegarlo chiaramente alla specifica azione o omissione del sanitario. Una volta che il paziente ha dimostrato il nesso causale, l'onere di provare l'esatto adempimento ricade sulla struttura sanitaria. La struttura deve dimostrare che la prestazione sanitaria è stata eseguita correttamente e in conformità con le leges artis, ovvero le regole della buona pratica medica. Se l'inadempimento è imputabile a cause non pagina 29 di 43 dipendenti dalla struttura (ad esempio, un evento imprevedibile e inevitabile), la struttura deve fornire prove di tali circostanze per essere esonerata dalla responsabilità. La
Cassazione chiarisce anche la differenza tra nesso causale e inadempimento. Il nesso causale è la relazione tra la condotta del sanitario e il danno subito dal paziente. È un concetto relazionale che identifica l'azione del sanitario come causa diretta del danno.
L'inadempimento, invece, si riferisce alla mancata esecuzione o all'errata esecuzione della prestazione sanitaria secondo le regole della buona pratica medica. Mentre il paziente deve dimostrare il nesso causale, è compito della struttura sanitaria dimostrare che non vi è stato inadempimento o che questo è dovuto a cause non imputabili alla struttura stessa. Secondo
l'insegnamento della Corte, pertanto, in ambito di responsabilità sanitaria, il nesso causale non è una mera circostanza di fatto, ma un concetto relazionale che identifica una relazione tra due eventi, dove uno è la conseguenza dell'altro. Si utilizza il criterio della preponderanza dell'evidenza ("del più probabile che non"), distinto dalla prova "oltre ogni ragionevole dubbio" richiesta nel giudizio penale. La regola probatoria per l'accertamento del nesso causale, si specifica poi in due criteri distinti, quella del "più probabile che non" secondo cui il giudice valuta se una certa condotta è causa di un evento dannoso basandosi sulla probabilità maggiore che l'evento sia conseguenza della condotta piuttosto che no,
l'altra del criterio della prevalenza relativa, secondo cui il giudice valuta se la probabilità che una condotta sia la causa di un evento dannoso prevale sulle probabilità delle altre cause alternative o concause esistenti. Conseguentemente, qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile ad una pluralità di cause, in applicazione progressiva dei due criteri, il giudice di merito deve prima eliminare le ipotesi meno probabili, analizzare quelle rimanenti più probabili e scegliere quella con il maggior grado di conferma, basandosi su un ragionamento inferenziale. Inoltre, il giudice, in applicazione di entrambi i criteri, nell'effettuare il ragionamento inferenziale probatorio, tiene conto, nell'esercizio del potere di libero apprezzamento della qualità, quantità, attendibilità e coerenza delle prove disponibili per determinare il grado di conferma necessario per ritenere provati i fatti allegati e formulare un giudizio La decisione chiarisce che la mancata dimostrazione, da parte del paziente, di elementi fattuali facilmente provabili non pregiudica necessariamente l'esito del giudizio. Non spetta, infatti, al paziente dimostrare l'errore medico;
questo pagina 30 di 43 compito ricade interamente sull'ente ospedaliero. Quanto sopra si raccorda anche alla considerazione che sul paziente-danneggiato incombe l'onere probatorio alla stregua del primo comma dell'art. 2697 c.c., secondo cui “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. Chi lamenta il danno deve dunque provare il fatto lamentato, le conseguenze che ne sono derivate e anche il nesso causale tra fatto e pregiudizio. Non solo quindi il danno, ma anche la sua eziologia è parte del fatto costitutivo che incombe all'attore provare;
quand'anche si discuta di responsabilità contrattuale, la previsione dell'art. 1218 c.c. solleva infatti il creditore dell'obbligazione che si afferma non adempiuta (o non esattamente adempiuta) dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui domanda il risarcimento. La previsione dell'art. 1218 c.c. trova giustificazione nella opportunità di far gravare sulla parte che si assume inadempiente o non esattamente adempiente l'onere di fornire la prova positiva dell'avvenuto adempimento o dell'esattezza dell'adempimento, sulla base del criterio della maggiore vicinanza della prova, secondo cui essa va posta a carico della parte che più agevolmente può fornirla (cfr. Cass. S.U. n.
13533/2001), ma tale maggiore vicinanza del debitore non sussiste in relazione al nesso causale fra la condotta dell'obbligato e il danno lamentato dal creditore, rispetto al quale non ha dunque ragion d'essere l'inversione dell'onere prevista dall'art. 1218 c.c. e non può che valere il già richiamato principio generale sancito dall'art. 2697 c.c. Anche nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, pertanto, è onere del paziente danneggiato dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento. Su questo aspetto, va rammentato che una delle teorie del nesso causale che si riscontra nell'ordinamento giuridico è quella della “regolarità causale”, per la quale un danno è conseguenza di un fatto qualora ne costituisca un effetto normale. Va però anche ricordato che, almeno a partire dal 2008, è stata accolta con favore la teoria della
“preponderanza dell'evidenza”, altrimenti detta del “è più probabile che non”. La
Cassazione a Sezioni Unite, infatti, ha affermato che in assenza di norme civili che specificamente regolino il rapporto causale, occorre fare riferimento ai principi generali di cui agli artt. 40 e 41 c.p.: un evento, quindi, è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo pagina 31 di 43 (cosiddetta teoria della condicio sine qua non) (Cass. Sez. Un. 11.01.2008, n. 581). Deve essere però chiaro che l'analisi sul nesso causale non va svolta in termini di certezza assoluta («oltre ogni ragionevole dubbio», come in sede penale) né di mera possibilità, quanto piuttosto in termini di rilevante probabilità, nel senso cioè che l'azione o l'omissione del medico deve avere causato il danno lamentato dal paziente con un grado di efficienza causale così alto da rendere più che plausibile l'esclusione di fattori concomitanti o addirittura assorbenti. Il concetto di “rilevante probabilità” rifugge poi da valutazioni aprioristiche e non può essere ancorato esclusivamente alla determinazione quantitativa/statistica delle frequenze di classi di eventi ma richiede una valutazione caso per caso, all'esito della quale potrà affermarsi che il nesso causale sussiste ogni qualvolta una certa causa ha una probabilità più alta rispetto ad altre cause aventi una probabilità inferiore. Infine, occorre ricordare che il nesso causale è escluso quando interviene una causa autonoma e successiva che si inserisce nel processo causale in maniera eccezionale ed imprevedibile interrompendolo e non quando si verifica una causa successiva, che abbia soltanto accelerato un evento che si sarebbe comunque verificato, secondo una valutazione caratterizzata da un elevato grado di probabilità logica.
Tenuto conto di questi principi si passa all'esame della fattispecie.
In porposito non si può prescindere dall'esame degli accertamenti medico legali svolti in sede di atp. I componenti del collegio peritale venivano incaricati di rispondere ai seguenti quesiti. Verifichino la fondatezza o meno ed in che misura degli addebiti di imperizia e di negligenza mossi nel ricorso nonché – simmetricamente - la fondatezza o meno delle controdeduzioni tecniche mosse da parte resistente in ordine alla asserita conformità delle condotte sanitarie contestate alle regole dell'arte medica ed al parametro della diligenza e perizia del modello di medico, il tutto anche alla luce della considerazione degli elementi conosciuti ovvero conoscibili con diligenza medica al momento del ricovero e delle successive cure prestate alla sig.ra verifichino altresì se le condotte sanitarie contestate siano state o Parte_10 meno conformi ad eventuali protocolli scientificamente riconosciuti, applicabili al caso concreto. Richiamino, nella relazione, la letteratura scientifica della materia reputata rilevante. Accertino altresì se gli interventi sanitari in oggetto siano qualificabili o meno routinari ovvero di speciale difficoltà; nel caso di riconosciuta responsabilità medica, accertino in che misura il decesso della paziente sia da ricondurre alla responsabilità dei sanitari ovvero a patologie pregresse della stessa paziente.
…CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI Stante quanto emerge dalla documentazione in atti la sig.ra , di anni 84, il giorno 17.07.2019 alle ore 18:18 accedeva alle Parte_1 cure dei Sanitari Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero Santo Spirito di Pescara per le conseguenze lesive di una caduta accidentale identificate nei termini di una frattura pertrocanterica scomposta del femore sinistro con distacco del piccolo trocantere. La pagina 32 di 43 diagnosi era conseguita dopo opportuno accertamento clinico e strumentale e può essere considerata di certezza né le parti hanno mai sollevato dubbi in merito. All'ingresso P.S. la
SI.ra si qualificava come soggetto affetto da plurime comorbilità morbo di Parkinson, demenza senile, diabete mellito di tipo II, cardiopatia ipertensiva, broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO). Una Rx torace escludeva grossolane alterazioni parenchimali di natura flogistica in atto e versamento pleurico. Per tale diagnosi era individuata la necessità di una gestione ortopedica e pertanto disposto il trasferimento a ricovero presso la locale U.O. di Ortopedia e Traumatologia risultando dimessa dal PS alle 20:27 e accolta in degenza alle 21:30. All'accesso al ricovero erano rilevate anamnesticamente le stesse comorbilità ovvero Parkinson, demenza senile, diabete, ipertensione. Era redatta
l'anamnesi farmacologica ai fini della necessaria riconciliazione. Era effettuato un esame obiettivo osteoarticolare periferico che rilevava la presenza di arto inferiore destro accorciato ed extrarotato risultando l'esame obiettivo sistemico non raccolto. Nella stessa data (17.7.19) era compilata scheda di caduta del paziente (Scala di Conley) cui seguiva il posizionamento di sbarre di protezione al letto. Sempre il 17.7.19 all'ingresso al ricovero erano fatti sottoscrivere al figlio della paziente i moduli di consenso informato al regime di degenza in ambito ortopedico ed anche al trattamento ortopedico e chirurgico (protesi interne, osteosintesi) ed emotrasfusionale. Era effettuato anche ECG urgente. Non risulta documentata una valutazione ortopedica con individuazione delle necessità terapeutiche della paziente. In tema di gestione delle fratture dell'anziano si ricorda peraltro la presenza di Linea Guida redatta dalla Società Ortopedici Guida SIOT (Linea Guida SIOT
FRATTURE DEL FEMORE PROSSIMALE NELL'ANZIANO). A tale fine, si può con certezza sostenere, data la natura della lesione, l'opportunità del ricorso ad una osteosintesi interna, da effettuare con le varie modalità proposte dalla letteratura (es: inchiodamento endomidollare cervico-diafisario, placca cervico-diafisaria, …), quale migliore (unica) scelta terapeutica: la descrizione della frattura così come emerge dal referto radiologico della lesione traumatica non induce a ritenere presente l'indicazione ad una protesizzazione d'anca. Questo essendo premessa la operabilità della paziente. A tale fine, non risulta documentata in atti una valutazione anestesiologica con finalità operatorie. In tema di gestione delle fratture dell'anziano si ricorda peraltro la presenza di pagina 33 di 43 una buona pratica clinica redatta dalla Società Anestesisti e Rianimatori Italiani SIAARTI
( , , , La gestione anestesiologica della Per_2 Per_3 Per_4 Persona_5 frattura di femore nel paziente anziano Controparte_7 www.siaarti.it/standardclinici). Circa i tempi di effettuazione dell'intervento la letteratura
è ragionevolmente concorde nel ritenere come, in soggetti anziani affetti da patologia traumatica di anca, una precoce attività chirurgica condotta entro le 48 ore dal trauma conduca ad esiti più favorevoli in ..……
L'orientamento della letteratura è peraltro puntualmente recepito dal Controparte_8
che ha individuato il timing delle 48 ore dal trauma per l'intervento come indicatore
[...] di buona qualità LEA. Può quindi affermarsi come non risulti documentata in atti una oggettiva proposta terapeutica per la patologia traumatica lamentata dalla paziente alla presa in carico ortopedica (accesso a ricovero). Volendo ragionevolmente dare per acquisita una opzione terapeutica chirurgica nei termini di una qualsiasi osteosintesi (in tale senso orientano lo stesso accesso a ricovero ortopedico, la sottoscrizione all'ingresso dei moduli di informazione e consenso e l'effettuazione di ECG urgente) può ancora affermarsi come non risulti documentata in atti una valutazione di fattibilità di detta attività chirurgica, con ciò nello specifico intendendosi una valutazione anestesiologica di operabilità, immediata o futura-prospettica, della paziente. Questo nell'arco delle 48 ore dal trauma individuate dalla pratica ministeriale. Volendo offrire un giudizio su detta operabilità gli elementi di valutazione non potrebbero che essere in sede P.S. e all'accesso
a ricovero a) i dati anamnestici: b) i dati laboratoristici;
c) i dati clinici, d) i dati strumentali, e) i dati farmacologici. I dati anamnestici di cui al punto a) sono già stati ricordati e vanno ribaditi: diabete, cardiopatia ipertensiva, BPCO, demenza senile e morbo di Parkinson. Sul punto b) si rileva l'alterazione del D-Dimero con valori emocoagulativi nella norma, una modesta alterazione degli indici di funzionalità epatica, una discreta neutrofilia (WBC12.200) Sul punto c) si rileva FC 110, sat 96%, PA 100/60 mmHg Sul punto d) si rileva la negatività della Rx torace per alterazioni parenchimali di natura flogistica in atto e/o versamento pleurico radiograficamente apprezzabile. Sul punto
e) va ricordata l'assunzione di antiaggregante clopidogrel di cui risulta la immediata sospensione all'accesso a ricovero. Appare quindi pacifica la presenza di molteplici pagina 34 di 43 comorbidità e di una possibile SIRS (sindrome della risposta infiammatoria acuta sistemica di eziologia traumatica risultando presenti alcuni dei criteri identificativi • …. Pur volendosi ammettere la presenza di una SIRS, la condizione non appare costituire pregiudiziale controindicazione all'intervento di osteosintesi potendo l'intervento stesso anzi rappresentare opportunità per la risoluzione della stessa patologia stante la rimozione della condizione eziopatogenetica responsabile. Senza la pretesa di introdursi in una valutazione di squisita competenza anestesiologica, ma anzi condividendo il giudizio specialistico espresso nella consulenza del 26.7.19, sembra ragionevole ai CTU classificare come un ASA III-IV il rischio anestesiologico della SI.ra. L'elevato rischio anestesiologico non si configura come pregiudiziale condizione di inoperabilità della paziente. Può quindi affermarsi, con la SI.ra non presentasse in sede P.S. Parte_1 prima e quindi all'accesso al ricovero condizioni di acclarata inoperabilità. Quale successivo elemento di valutazione si presenta il dato laboratoristico 18.7 di lieve incremento valori di proTO (0,72 si v.n.0,5) oggettivamente privo di rilievo clinico.
Stante quanto argomentato non si condividono le argomentazioni poste nella relazione inviata dal CTP dell' dr.ssa in merito alla SIRS. In concreto Controparte_1 Per_6 non risultano poste in essere (documentate) azioni per verificare o meno la fattibilità dell'intervento chirurgico entro il timing ministeriale individuato quale buona pratica. La prima valutazione di fattibilità dell'intervento chirurgico appare messa in atto il 26.7.19 con giudizio comunque positivo (programmazione per il 27.7.19: .. domani in sala operatoria) pur a fronte di elevato rischio anestesiologico meritevole di attento e consapevole consenso ad opera di familiari ( .. con un familiare diretto presente per firmare consenso ed anamnesi accurata). Il peggioramento del quadro clinico insorto nelle ore successive vanifica poi la prospettiva chirurgica. Venendo poi ad analizzare il successivo corso del ricovero esso di caratterizzò per la comparsa di iperpiressia, positività emoculturale allo S. Aureus con caratteristiche settiche, indici di flogosi elevati, comparsa di segni radiologici di congestione polmonare e veramente pleurico bilaterale, successivo stato anasarcatico con decesso in data 18.8.19. La diagnosi alla dimissione era infatti indicata “sepsi da S. Areus, insufficienza respiratoria acuta in scompenso cardiaco,
BPCO riacutizzata, ipertensione arteriosa, diabete mellito II, frattura femore sx post pagina 35 di 43 traumatica, anemia e piastrinopenia, arresto cardiaco”. E' possibile ammettere che al predetto quadro settico può certamente aver contribuito il prolungato allettamento resosi necessario per la frattura femorale. Sulla base di quanto documentato in cartella clinica va detto che il predetto periodo di degenza con aggravio delle condizioni cliniche della sig.ra si caratterizzò per un adeguato approccio clinicostrumentale e terapeutico da parte dei medici che l'avevano in cura ma che purtroppo non ebbe esito favorevole nonostante gli sforzi profusi. Stante l'evoluzione del quadro clinico della paziente è possibile ammettere che il decesso occorso in data 18.8.19 sia stato la conseguenza dell'aggravamento della patologia cardiaca di base da cui la sig.ra era Parte_1 affetta (cardiopatia ipertensiva con sovraccarico ventricolare sx e stenosi artica lieve- moderata) come anche indicato nella relazione di parte del CTP Aziendale dr.ssa
, non potendosi pur tuttavia escludere un ruolo concausale di una Per_6 sovrapposizione infettiva con insufficienza d'organo causalmente correlabile al mancato tempestivo trattamento della frattura femorale nei tempi ministeriali (vedi sopra). In altre parole le patologie da cui era affetta la SI.ra al momento del ricovero di luglio 2017 non avevano una conclamata ed imminente prognosi letale. Quanto il mancato tempestivo trattamento della frattura femorale possa aver inciso in termini di concorso causale, a parere dei sottoscritti CTU è possibile esprimersi, come anche espresso nel ricorso, nell'ambito della perdita di chance in termini di sopravvivenza. Al fine di poter esprimere un giudizio tecnico in termini di perdita di chance occorre chiaramente riferirsi alla letteratura di merito. La sterminata letteratura di settore sul tema “sopravvivenza dell'anziano dopo frattura di anca” consente, mediamente, di affermare quanto di seguito riportato.
…..
- le fratture di anca nell'anziano sono associate con un incremento della mortalità del 13%
a 3 mesi e del 23% a 12 mesi e meno di 1/3 dei soggetti ritorna ai livelli funzionali presenti antecedentemente al trauma;
- un paziente anziano con severa demenza con frattura di anca trattata chirurgicamente ha una mortalità a 6 mesi pari a circa il 50%: chi sopravvive ha poi una sopravvivenza media di 14 mesi. Va ancora considerata la latenza fra esordio della demenza e decesso ossia la sopravvivenza attesa dopo l'esordio della pagina 36 di 43 patologia, stimata per il sesso femminile in circa 5 anni come valore medio e in 7,6 anni come valore massimo. In concreto, sulla base di questi dati “medi” di letteratura, al momento dell'evento traumatico del 17.07.2019, potevano prospettarsi questi scenari laddove fosse stata messa in atto una concreta valutazione di operabilità della paziente:
a) a fronte di un giudizio di non operabilità il decorso clinico della SI.ra sarebbe stato ragionevolmente analogo a quello poi concretamente occorso, non ravvisandosi sostanziali elementi per poterne prevedere un diverso e migliore esito b) laddove invece consentita ed attuata una tempestiva gestione chirurgica sarebbe stato lecito attendersi, esclusa la mortalità attesa, considerata la presuntiva data di insorgenza della demenza, una sopravvivenza media di 14 mesi. Vista la mortalità attesa pari al 50% la perdita di sopravvivenza stimata per l'omessa tempestiva gestione chirurgica del caso può essere indicata in 7 mesi. Venendo a rispondere al tipo di attività prestata presso il presidio ospedaliero di è possibile indicare che di tratta di attività assolutamente CP_1 ordinaria ovvero alla portata di specialisti della materia (ortopedici) senza alcun carattere di particolare difficoltà.
CONCLUSIONI A fronte della diagnosi di frattura femorale sx anche in presenza di comorbilità la sig.ra non presentava condizioni cliniche che Parte_1 controindicavano l'effettuazione di intervento chirurgico per il trattamento della stessa.
Sussiste letteratura e indirizzi ministeriali che impongono il trattamento chirurgico di tali fratture entro le 48 ore dal trauma. Il tipo di attività richiesta per il trattamento della frattura femorale a carico della sig.ra rientra nell'ambito degli interventi routinari effettuati presso la struttura ospedaliera di e certamente non caratterizzati da CP_1 speciale difficoltà. Si tratta in sostanza di attività assolutamente ordinaria ovvero alla portata di specialisti della materia (ortopedici) senza alcun carattere di particolare difficoltà. Stante le considerazioni medico legali espresse sopra -cui si rimanda- si ritiene che la mancata tempestiva effettuazione dell'intervento chirurgico di trattamento della frattura del femore sx possa aver inciso in termini di riduzione della perdita di sopravvivenza della SI.ra nella misura di 7 mesi… Parte_1
pagina 37 di 43 Dalle conclusioni cui è pervenuto il CTU consegue che, nella fattispecie che ne occupa, non vi è possibilità scientifica di affermare, pur secondo il criterio (meno rigoroso di quello penalistico della certezza oltre ogni ragionevole dubbio) del più probabile che la adozione di una diversa condotta da parte dei sanitari avrebbe scongiurato seppur in termini concausativi la morte della . Parte_1
La controversia si sposta allora sul tema della perdita di chance, in quanto il termine di riferimento della causalità, nel caso che ci occupa, non può essere individuato nell'evento morte, quanto nella asserita perdita, da parte della , della possibilità di CP_9 sopravvivere più a lungo.
Come è noto, il danno da perdita di chance può presentare un contenuto sia patrimoniale
(laddove oggetto della possibilità perduta consista nella perdita della possibilità di conseguire un futuro guadagno, ovvero di evitare perdite economiche), sia non patrimoniale quando – come nel caso di specie – la perdita di chance abbia ad oggetto la possibilità di evitare lesioni alla integrità fisica o la perdita del bene vita.
Dunque, nel caso di perdita di chance, il termine di riferimento della causalità ai fini della individuazione dell'evento dannoso non può essere la morte e, per contro, la mancata guarigione del paziente, ma piuttosto la perdita della possibilità, da parte di quest'ultimo di vedere rallentare il decorso della malattia e quindi aumentata la durata della sopravvivenza.
In altri termini, non si discute se l'evento morte si sarebbe o meno verificato, quanto piuttosto della perdita, per effetto dell'inadempimento accertato a carico del debitore, della possibilità che il paziente statisticamente aveva, tenendo in conto tutti gli indici della situazione concreta, di conseguire un risultato utile (cfr., sul punto, Cass. civ., Sez. III,
4.3.04, n. 4400).
La esistenza della possibilità – id est chances – può essere provata anche attraverso il ricorso a dati scientifici o statistici ed in base ad essa deve essere indagato il nesso causale tra la condotta medicale riferita al responsabile e la perdita di tale possibilità (cfr., ex plurimis, Cass. civ., Sez. III, 18.9.08, n. 23846; Cass. civ., Sez. III, 27.3.14, n. 7195).
Per l'accertamento del nesso eziologico, come per la causalità ordinaria, anche per la causalità da chances perduta, da intendersi come possibilità di un risultato diverso e migliore, l'accertamento del nesso di causalità materiale implica sempre la applicazione pagina 38 di 43 della regola causale di funzione, cioè probatoria, del più probabile che non; sicché, in questo caso, la ricorrenza del nesso causale può affermarsi allorché il Giudice accerti che quella diversa e migliore possibilità si sarebbe verificata più probabilmente che non (cfr., sul punto, Cass. civ., Sez. III, 17.9.13, n. 21255).
Infatti, è proprio la sua elevata probabilità di avveramento, sulla base di elementi certi ed obiettivi, a rendere la chance favorevole e, così, la sua lesione risarcibile (Cass. civ., Sez.
III, 17.9.13, n. 21255).
Ne deriva la necessità di indagare il rapporto tra la situazione fattuale di cui si controverte e la perdita della possibilità di ottenere un risultato utile (maggiore sopravvivenza e migliore qualità della vita) applicando gli ordinari criteri di verifica della causalità materiale e giuridica, come riconosciuto in ambito civile, secondo la regola del più probabile che non.
Pertanto, nel giudizio di risarcimento del danno da perdita della chance assume, in definitiva, rilievo:
● l'aspetto della prossimità della situazione fattuale al conseguimento del risultato sperato;
● il profilo della maggiore o minore idoneità a garantire questo risultato.
Sotto il primo aspetto, il valore della perdita dipende dalla sufficienza del comportamento – omesso dal responsabile – a determinare il risultato sperato (ovvero dalla necessità, al contrario, dell'intervento di ulteriori evenienze, da valutarsi caso per caso quanto alla alta probabilità del loro accadimento); sotto il secondo aspetto, rileva l'idoneità in concreto della situazione a determinare il risultato sperato, cioè la alta probabilità (come, da ultimo, affermato da Cass. civ., Sez. I, 30.9.16, n. 19604) del raggiungimento del risultato, ovverosia la possibilità di godimento del risultato, anche in termini percentuali (cfr., sul punto, Cass. civ., Sez. III, 27.3.14, n. 7195).
In definitiva, nella fattispecie controversa potrà affermarsi la sussistenza del nesso causale se l'errore medico ha comportato “più probabilmente che non” la perdita della possibilità di una vita più lunga da parte della paziente, statisticamente accertata, in caso di tempestivo intervento o diagnosi.
L'onere probatorio specifico della inferenza probabilistica incombe sul preteso danneggiato
(Cass. civ., S.U., 23.9.13, n. 21678). pagina 39 di 43 Ed invero, a cagione del maggioritario orientamento giurisprudenziale, la chance deve avere “una certa consistenza” per evitare che “sia talmente aleatoria da permettere il risarcimento di qualsiasi possibilità di risultato (anche esigua ed irrilevante)”; “ciò che conta è che la chance di cui si richiede il risarcimento corrisponda ad una possibilità non trascurabile di ottenere il risultato utile” (cfr., ex multis e tra le ultime, Cass. civ., Sez. I,
29.11.16, n. 24295).
Nel caso di specie, sulla base di dati scientifici, è stato spiegato chiaramente come la de cuius, presentava patologie, aggravate dalla frattura, comportanti un'aspettativa di vita di
14 mesi e che la condotta dei medici incongrua ovvero la mancata effettuazione dell'intervento chirurgico di trattamento della frattura del femore sx abbia inciso in termini di riduzione della perdita di sopravvivenza della SI.ra nella misura di 7 mesi. Parte_1
Questa valutazione esprimeun giudizio di alta probabilità ovvero quanto meno di rilevante possibilità rispetto al quale la avrebbe potuto sopravvivere seppure per un CP_10 limitato arco temporale. Detta limitatezza non esclude il danno risarcibile ricorrendo i presupposti di serietà, apprezzabilità, concretezza e riferibilità eziologica certa della perdita di quella chance alla condotta contestata (Cass. Civ. n. 21415 del 30.07.2024).
Gli attori hanno diritto al risarcimento, iure proprio, del danno non patrimoniale da loro subito in conseguenza della avvenuta lesione - a causa della malpractice sanitaria - delle chance di sopravvivenza della congiunta.
Tale risarcimento va necessariamente liquidato tenendo conto dell'età della danneggiata, delle comorbidità di cui era portatrice già prima dei fatti di interesse tanto che, come si è visto, le aspettative di vita della defunta, erano già limitate.
Rilevato che, nel caso in esame, non si deve risarcire la perdita del rapporto parentale bensì la lesione della chance, per gli attori, di conservare quel rapporto parentale, risulta necessario svolgere una quantificazione equitativa, alla luce delle risultanze della prova testimoniale svolta sui rapporti familiari.
Si deve tener conto che da questa è emersa la frequentazione della danneggiata con i vari familiari ricorrenti ed il rapporto di convivenza da alcuni anni con il figlio , la Pt_3 nuora, , e la nipote caratterizzato da un forte legame Parte_6 Parte_4 anche per le condizioni in cui versava la donna che la rendevano bisognosa di aiuto ed pagina 40 di 43 assistenza.
Le somme da riconoscere possono quantificarsi in euro 15.000 in favore del fratello non convivente , euro 15.000 in favore di , altro Parte_1 Parte_2 fratello non convivente, ed in euro 12.000 in favore di ciascun nipote non convivente, ovvero e . Parte_5 Parte_9 Parte_8
Per la nuora non convivente la semplice frequentazione non corroborata da Parte_7 particolari legami non consente il risarcimento del danno.
Per quanto riguarda i familiari conviventi, risulta congrua la somma di euro 40.000 in favore del figlio, , euro 18.00 in favore della nipote, Controparte_11 Parte_4 ed euro 15.000 in favore della nuora, Parte_6
Quanto al danno terminale, occorre tener presente che dalle condizioni in cui pacificamente versava la e dalla ricostruzione contenuta nell'elaborato peritale emerge che Parte_1 la medesima non deve aver avuto coscienza dell'imminente morte. Ciò in presenza, in particolare, di demenza senile, e non emergendo elementi per ritenere che la donna abbia avuto consapevolezza circa l'avvicinarsi dell'evento morte percependo la relativa sofferenza (Cass. Civ. Sent. n. 7923/2024). Pertanto nulla può essere riconosciuto agli eredi per tale voce di danno, di carattere prettamente morale.
Per quanto riguarda la sussistenza di danno tanatologico in termini di danno biologico di carattere temporaneo, si può dedurre da tutte le circostanze del caso che nel lasso di tempo di 31 giorni intercorso tra la data del ricovero e quella del decesso, si è plausibilmente determinato un maggiore ed ingiustificato aggravamento del patimento nel decorso traumatico sofferto dalla SI.ra comunque correlato alla frattura femorale in Parte_1 persona già sofferente. Appare congruo quantificare detto danno- il cui risarcimento spetta agli eredi- con il riconoscimento di euro 150,00 al giorno da moltiplicare per 31, e quindi in euro 4.500.
Gli eredi, cui va riconosciuta detta voce, si identificano in , Parte_3 Parte_9
.
[...] Parte_8
Sugli importi come sopra liquidati, in quanto debiti di valore e non di valuta, vanno aggiunti gli interessi compensativi, da intendere quale componente del “lucro cessante” pagina 41 di 43 (mancato guadagno), anche in assenza di esplicita domanda di parte, dal momento che essi
«decorrono di diritto e il giudice può attribuirli d'ufficio in assenza di una specifica domanda della parte, senza incorrere nel vizio di ultra petizione, quando questa abbia chiesto il risarcimento integrale del danno» (Cass. n. 2037/2019).
Circa la natura e la decorrenza di detti interessi, secondo l'insegnamento costante della
Cass. S.U. n. 1712/1995, essendo volti a compensare il danneggiato del mancato godimento della somma liquidata (come componente del lucro cessante o mancato guadagno), essi concorrono con la rivalutazione monetaria, che tende, invece, alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale antecedente il fatto illecito, e non decorrono dalla pubblicazione della sentenza ma devono essere calcolati anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione
(cfr. Cass. n. 12228/2016 e n. 2037/2019).
Quanto alle modalità di calcolo, gli interessi decorreranno non sulla somma valutata all'attualità, bensì su quella originaria, rivalutata anno per anno (Cass., Sez. Un.,
17.02.1995. n. 1712; Cass. 08.05.1998, n. 4677): nella specie, l'importo sopra liquidato va
“devalutato” alla data del fatto, ovvero al 18/8/2019 e poi su detto importo - rivalutato anno per anno secondo le variazioni ISTAT FOI relative al costo della vita - vanno calcolati gli interessi legali, fino alla data di deposito della presente sentenza.
Spettano, inoltre agli attori, gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.
Le spese del giudizio, stante la prevalente soccombenza di parte convenuta, vengono poste a carico di quest'ultima, salvo una compensazione nella misura di 1/6.
Spese di ctu per intero a carico della convenuta.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta od eccezione, ed in particolare rigettata ogni domanda proposta da a seguito di Parte_7 accertamento di responsabilità della convenuta nei termini di cui in parte motiva, condanna la al pagamento a titolo di risarcimento dei danni patiti iure proprio dai CP_12
pagina 42 di 43 ricorrenti delle somme di: euro 15.000 in favore di , euro 15.000 in Parte_1
favore di , euro 40.000 in favore di , euro 15.000 in Parte_2 Parte_3
favore di euro 18.000 in favore di euro 12.000 in Parte_6 Parte_4
favore di euro 12.000 in favore di euro 12.000 in Parte_5 Parte_9
favore di , nonché al pagamento in favore dei ricorrenti che rivestono la Parte_8 qualità di eredi di , della somma di euro 4,500 per la voce meglio Parte_10 esplicata in parte motiva;
oltre interessi e rivalutazione come da parte motiva.
Condanna la convenuta al pagamento delle spese di Ctu svolta in sede di atp.
Compensa tra le parti le spese del giudizio nella misura di 1/6, condannando la convenuta al pagamento delle spese del giudizio, in favore del procuratore antistatario;
spese che per l'intero complessivamente si liquidano in euro 286 per esborsi ed euro 9.600,00 per compensi oltre accessori.
Sentenza immediatamente esecutiva come per legge.
Il Giudice Dott.ssa Rossana Villani
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 582/2022 tra:
(C.F: , (CF: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F: ), C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3 Parte_4
(C.F: ), (C.F: ),
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5
(C.F: ), (C.F: Parte_6 C.F._6 Parte_7
), (C.F: ), C.F._7 Parte_8 C.F._8 Parte_9
(C.F: ), tutti rappresentati e difesi, dall'Avv. Armando
[...] C.F._9
LE ( fax 0864/54295, CF ), Email_1 C.F._10 ed elettivamente domiciliati in Sulmona (AQ) alla Via Lamaccio ricorrenti
e
, C.F. e P.I. , con sede legale in , alla Via Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
TO PA n. 47, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore,
Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Giulia Di Donato del Foro di Controparte_2
, C.F. ( indirizzo pec: ) ed CP_1 C.F._11 Email_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in , alla Via Firenze n. 117, CP_1 resistente pagina 1 di 43 Oggetto: risarcimento da responsabilità medica
Conclusioni
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 19/3/2025 le parti hanno concluso come da verbale, con concessione alle stesse dei termini di cui all'art 190 cpc con decorrenza dall'1 giugno 2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il procedimento era introdotto con rito sommario da , Parte_1 Parte_2
, ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , i quali, riportandosi alle pregresse Parte_7 Parte_8 Parte_9 risultanze del procedimento per atp dai medesimi introdotto esponevano quanto segue.
In data 17.07.2019 la SI.ra nata a [...] in data [...], a Parte_10 seguito di accesso presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero Santo Spirito di
Pescara, in ragione di una caduta accidentale, veniva ricoverata presso il medesimo nosocomio, nell'U.O. di Ortopedia e Traumatologia, con diagnosi di accettazione “frattura femore sx”. Nell'Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia la suddetta veniva sottoposta ad accertamenti di laboratorio nonché radiologici, trovando conferma la diagnosi di accettazione con applicazione della relativa e conseguente terapia farmacologica/trasfusionale.
La , dopo svariati giorni di ricovero, in attesa di essere sottoposta ad Parte_1 intervento chirurgico, mostrando iperpiressia, ovvero febbre molto alta con caratteristiche settiche, versamento pleurico bilaterale, congestione polmonare, oltre a scompenso cardiaco, veniva sottoposta tra la fine di Luglio ed i primi giorni di Agosto 2019 a visita geriatrica, consulenza rianimatoria e visita presso il reparto di malattie infettive e tropicali, ricevendo svariate proposte di piano terapeutico.
In data 2.08.2019 veniva trasferita dall'U.O. di Ortopedia e Traumatologia presso il reparto di Geriatria del medesimo nosocomio, non ritenendosi praticabile l'opzione dell'intervento chirurgico di riduzione della frattura femorale. Tuttavia, trattata presso il reparto di pagina 2 di 43 Geriatria, la condizione clinica della SI.ra subiva un costante aggravamento, Parte_1 tanto da determinarne il decesso in data 18.08.2019 in ragione di “sepsi da S. Aureus.
Insufficienza respiratoria acuta in scompenso cardiaco. BPCO riacutizzata. Ipertensione arteriosa. Diabete Mellito tipo II. Frattura femore sin. post-traumatica. Anemia e piastrinopenia. Arresto cardiaco”.
In ragione di quanto dedotto, e documentato nella cartella clinica, i ricorrenti evidenziavano un significativo ed ingiustificato ritardo nell'esecuzione dell'intervento chirurgico di riduzione della frattura e sostituzione protesica, in realtà mai eseguito proprio in ragione dell'aggravamento della condizione clinica generale della paziente. Gli stessi ritenevano che la descritta condotta di inerzia, rispetto all'esecuzione dell'intervento chirurgico, integrando gli estremi di un vero e proprio errore di trattamento, avesse inevitabilmente condizionato il decorso della patologia accusata dalla SI.ra , Parte_1 certamente determinando l'insorgenza delle plurime complicanze manifestate dalla paziente, sino a determinarne il decesso in data 18.08.2018, ad un mese dalla data di ricovero. A sostegno di tanto venivano dunque richiamate le migliori linee guida, generalmente accettate e seguite nella pratica medica, le quali prescrivono, in caso di frattura del femore, l'esecuzione dell'intervento di riduzione della frattura entro le 48 ore dall'accesso nella struttura sanitaria, al fine di scongiurare, ovvero sensibilmente limitare, il pericolo di insorgenza delle complicanze tipiche dell'evento traumatico (quali ad esempio episodi infettivi).
Per quanto sopra, era stato richiesto ( e svolto ) il procedimento di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis.
I ricorrenti, prossimi congiunti della , richiamati gli accertamenti medico Parte_1 legali svolti in sede di atp e le relative conclusioni, concludevano per il riconoscimento dell'evento di danno individuato nella perdita anticipata della vita della paziente, c.d. perdita di chances di sopravvivenza, risarcibile in favore dei prossimi congiunti in ragione della lesione del rapporto parentale da essi subito a seguito del dedotto evento.
In ordine nell'accertamento della dedotta responsabilità medica, rammentavano i ricorrenti come “L'ente ospedaliero risponde a titolo contrattuale per i danni subiti da un privato a causa della non diligente esecuzione della prestazione medica da parte di un proprio pagina 3 di 43 dipendente. Tale responsabilità discende dall'art. 1228 cod. civ., secondo cui il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi risponde dei fatti dolosi e colposi di questi” (Cass.civ., Sez. III, 28 maggio 2004, n. 10297) ed ancora “Il ricovero di un paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitaria avviene sulla base di un contratto tra il paziente stesso ed il soggetto gestore della struttura,
e l'adempimento di tale contratto, con riguardo alle prestazioni di natura sanitaria, è regolato dalle norme che disciplinano la corrispondente attività del medico nell'ambito del contratto di prestazione d'opera professionale, con la conseguenza che il detto gestore risponde dei danni derivati al paziente da trattamenti sanitari praticatigli con colpa, alla stregua delle norme di cui agli artt. 1176 e 2236 cod. civ.. Il positivo accertamento della responsabilità dell'istituto postula, pertanto, (pur trattandosi di responsabilità contrattuale, con tutte le conseguenze che ne derivano in tema di onere della prova, che grava, per l'effetto, sull'istituto stesso e non sul paziente), pur sempre la colpa del medico esecutore dell'attività che si assume illecita, non potendo detta responsabilità affermarsi in assenza di tale colpa (fatta salva l'operatività di presunzioni legali in ordine al suo concreto accertamento), poiché sia l'art. 1228 che il successivo art. 2049 cod. civ. presuppongono, comunque, un illecito colpevole dell'autore immediato del danno, cosicché, in assenza di tale colpa, non è ravvisabile alcuna responsabilità contrattuale del committente per il fatto illecito dei suoi preposti”. (Cass. civ., Sez. III, 25 maggio 2006, n. 12362). Alla luce dell'orientamento tradizionale in tema di responsabilità per inesatto adempimento della prestazione sanitaria, è dunque a carico del danneggiato la prova dell'esistenza del contratto e dell'insorgenza o dell'aggravamento della patologia, con l'allegazione di qualificate inadempienze, astrattamente idonee a provocare (quale causa o concausa efficiente, cfr.
Cassazione civile, sez. III, 27/04/2015, n. 8473) il danno lamentato, restando a carico dei sanitari la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che il pregiudizio sia stato determinato da un evento imprevisto e imprevedibile. In particolare, rimane a carico della struttura sanitaria dimostrare o che tale inadempimento non vi sia stato, ovvero dare la prova del fatto impeditivo, e cioè che, pur sussistendo il proprio inadempimento, esso non sia stato causa del danno, e che quest'ultimo non sia eziologicamente ascrivibile alla condotta, dovendo altresì indicare quale sia stata l'altra e pagina 4 di 43 diversa causa, non prevista e imprevedibile né superabile con l'adeguata diligenza qualificata, che tale danno abbia determinato (Cassazione civile, sez. III, 27/10/2015, n.
21782, 26/03/2015, n. 6102, 16/12/2014, n. 26373, 06/10/2014, n. 21025). Quanto all'accertamento del nesso di causalità si è precisato che “per l'accertamento del nesso causale tra condotta illecita ed evento di danno non è necessaria la dimostrazione di un rapporto di consequenzialità necessaria tra la prima ed il secondo, ma è sufficiente la sussistenza di un rapporto di mera probabilità scientifica. Ne consegue che il nesso causale può essere ritenuto sussistente non solo quando il danno possa ritenersi conseguenza inevitabile della condotta, ma anche quando ne sia conseguenza altamente probabile e verosimile”. (Cass. civ., Sez. III, 26 giugno 2007, n. 14759), e che “la valutazione del nesso causale in sede civile, pur ispirandosi ai criteri di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., secondo i quali un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché al criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione “ex ante” - del tutto inverosimili, presenta tuttavia notevoli differenze in relazione al regime probatorio applicabile, stante la diversità dei valori in gioco tra responsabilità penale e responsabilità civile. Nel processo civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, mentre nel processo penale vige infatti la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio” (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2009, n. 10741). Quanto al positivo accertamento, nel caso che ci occupa, di tutti gli elementi costitutivi e fondanti la responsabilità medica soccorrerebbe il chiaro elaborato peritale versato agli atti del giudizio 1828/2020 NRG. Invero risulta incontestabilmente accertata la negligente ed imperita prestazione sanitaria resa in occasione del ricovero della
SI.ra avvenuto in data 17.07.2019 presso il Presidio Ospedaliero Santo Parte_1
Spirito di Pescara, con diagnosi di accettazione “frattura femore sx”, allorquando, pur a fronte di prestazioni mediche ritenute dal Collegio peritale incaricato, del tutto ordinarie e rutinarie, i sanitari della struttura: • omettevano di elaborare “una oggettiva proposta terapeutica per la patologia traumatica lamentata dalla paziente”; • omettevano una tempestiva valutazione anestesiologica preordinata alla esecuzione della necessaria attività chirurgica di “osteosintesi interna, da effettuare con le varie modalità proposte dalla pagina 5 di 43 letteratura (es: inchioda-mento endomidollare cervico-diafisario, placca cervico-diafisaria,
…), quale migliore (unica) scelta terapeutica”; • quindi omettevano di trattare chirurgicamente, pur in assenza di specifiche e rilevate controindicazioni, la SI.ra
[...]
entro il timing delle 48 ore dal trauma, come prescritto dalla ampia letteratura Parte_1 scientifica e come recepito dalle Linee Guida del Ministero della Salute (indicatore di buona qualità LEA). Rispetto all'evento di danno, coinciso con il prematuro decesso della
SI.ra , avvenuto presso il Presidio Ospedaliero di Pescara ad un mese dal Parte_1 ricovero, ed alla riconducibilità causale dello stesso alla colposa inerzia della struttura sanitaria come sopra individuata, il Collegio peritale compiutamente osserva come le comorbità accusate dalla paziente al momento del ricovero non presentassero una
“conclamata ed imminente prognosi letale”, mentre rispetto al decesso occorso in data
18.8.2019 il mancato tempestivo trattamento della frattura femorale entro i tempi prescritti dalle Linee Guida Ministeriali (48 ore) ha sicuramente assolto ad un ruolo concausale, avendo certamente determinato una sovrapposizione infettiva con insufficienza d'organo. Il mancato tempestivo trattamento della frattura femorale, in termini di positivo ed acclarato concorso causale, viene ricondotto dai CTU nell'ambito della perdita di chance in termini di sopravvivenza, e, sulla scorta della letteratura medica di settore sul tema della
“sopravvivenza dell'anziano dopo frattura di anca”, quantificato in una riduzione della perdita di sopravvivenza pari a 7 mesi: “si ritiene che la mancata tempestiva effettuazione dell'intervento chirurgico di trattamento della frattura del femore sx possa aver inciso in termini di riduzione della perdita di sopravvivenza della SI.ra nella misura di 7 Parte_1 mesi”.
L'evento di danno dedotto, coinciso con una riduzione dell'aspettativa di vita della SI.ra e dunque con la sua prematura scomparsa, risulta senza dubbio alcuno Parte_1 causalmente imputabile alla negligente ed imperita condotta dei sanitari, come sopra dettagliatamente individuata, in quanto, sulla scorta del criterio valutativo del nesso causale del “più probabile che non”, l'evento morte, o meglio l'anticipazione dello stesso evento letale, deve essere inteso quale esito statisticamente più probabile e pertanto prevedibile a seguito della mancata esecuzione entro le 48 ore del trattamento chirurgico di composizione della frattura femorale. Invero le comorbità pure richiamate dal Collegio peritale non pagina 6 di 43 assurgono, a detta dello stesso, a condizione causale di per sé sufficiente a giustificare e determinare l'anticipata morte della paziente, pur alla ricorrenza di una frattura femorale.
Le stesse comorbità, secondo l'ampia letteratura scientifica riportata dai CTU relativamente gli studi sul tema della “sopravvivenza dell'anziano dopo frattura di anca”, incidono unicamente sulla stima temporale della riduzione delle chance di sopravvivenza, nel caso che ci occupa valutata in 7 mesi, mentre non sono certamente idonee a determinare un nesso causale autonomo e sufficiente rispetto al decesso della paziente SI.ra , Parte_1 secondo i tempi e le modalità con cui lo stesso è intervenuto;
che ad ulteriore sostegno di quanto già argomentato, si rammenta come la più recente Giurisprudenza della Corte di
Cassazione abbia fatto chiarezza nell'ambito della responsabilità medica ascrivibile al c.d.
“danno da perdita di chance”, quale danno derivante dalla perdita ovvero della riduzione della possibilità di giungere alla guarigione, ovvero di conseguire una sopravvivenza più lunga. Trattasi di un pregiudizio di natura non patrimoniale, il quale risulta risarcibile ove si dimostri il nesso causale tra la possibilità perduta (guarigione o sopravvivenza più lunga) e la condotta imperita del sanitario. Secondo la Corte di Cassazione “In tema di lesione del diritto alla salute da responsabilità sanitaria, la perdita di chance a carattere non patrimoniale consiste nella privazione della possibilità di un miglior risultato sperato, incerto ed eventuale (la maggiore durata della vita o la sopportazione di minori sofferenze) conseguente - secondo gli ordinari criteri di derivazione eziologica - alla condotta colposa del sanitario ed integra evento di danno risarcibile (da liquidare in via equitativa) soltanto ove la perduta possibilità sia apprezzabile, seria e consistente” (così Cass. civ., Sez. III,
Sentenza, 11/11/2019, n. 28993). Nell'inquadramento elaborato dalla Corte di Cassazione ciò che contraddistingue, com'è nel caso che ci occupa, la lesione da perdita di chance dalla certa lesione del diritto alla vita ovvero alla salute, risiede nella circostanza che la condotta del medico ha cagionato un evento di danno incerto, per cui è impossibile accertare se, in assenza del comportamento del sanitario, lo sviluppo della malattia sarebbe stato più lento, se la vita sarebbe durata maggiormente, quanto più a lungo, e se con minori sofferenze.
Tale incertezza è la sola idonea a configurare un danno da perdita di chance. Superando svariati errori di ordine logico in cui è talvolta incorsa la giurisprudenza di merito, la Corte di Cassazione ha chiarito quindi il rapporto tra danno da perdita di chance e nesso causale, pagina 7 di 43 per cui il fatto che la chance sia un evento di danno caratterizzato dalla possibilità negata di un risultato migliore e soltanto eventuale, non esclude la necessaria indagine sul nesso causale tra la condotta e l'evento (morte prematura). Secondo l'interpretazione offerta dalla
Corte di Cassazione la valutazione del nesso eziologico deve avvenire in base al principio del “più probabile che non”, per cui “l'attività del giudice dovrà muovere dalla previa disamina della condotta (e della sua colpevolezza) e dall'accertamento della relazione causale tra tale condotta e l'evento di danno (la possibilità perduta), senza che i concetti di probabilità causale e di possibilità (e cioè di incertezza) dell'evento sperato possano legittimamente sovrapporsi, elidersi o fondersi insieme”. “Viene in tal guisa scongiurato il rischio, in cui pure sembrano incorrere a cune recenti sentenze di merito, di confondere il grado di incertezza della chance perduta con il grado di incertezza sul nesso causale” (così
Corte di Cass. Sentenza n. 5641/2018); che, anche avendo a mente gli arresti giurisprudenziali della Corte di Cassazione circa la rilevanza e risarcibilità del danno da
“perdita di sopravvivenza”, per cui risulta risarcibile la condotta colpevole del sanitario, commissiva o omissiva, la quale pur non avendo direttamente provocato la morte del paziente (che sarebbe probabilmente comunque avvenuta), abbia tuttavia contribuito a determinare una riduzione della vita ovvero un peggioramento della qualità della stessa, nel caso che ci occupa risultano ricorrenti tutti gli elementi propri della fattispecie di danno così individuata, come prescritti dalla richiamata giurisprudenza, ovvero: 1) la condotta colposa dei sanitari, data dalle condotte omissive sopra individuate, tra cui l'omesso tempestivo trattamento chirurgico;
2) la lesione di un diritto, quale diritto alla salute ed all'autodeterminazione; 3) l'evento di danno, quale riduzione dell'aspettativa di sopravvivenza stimabile secondo parametri scientifici in 7 mesi;
4) il nesso causale tra la condotta e l'evento di danno da accertarsi, nonostante l'elemento di incertezza proprio del danno da perdita di chance, in base al principio del “più probabile che non”, rinvenibile anch'esso nel caso di specie dato che l'anticipazione dell'evento morte è esito statisticamente più probabile e pertanto prevedibile a seguito della mancata esecuzione entro le 48 ore del trattamento chirurgico di composizione della frattura femorale;
che pertanto, il danno da perdita di chance, quale danno non patrimoniale, potrà essere suscettibile di integrale ristoro secondo parametri differenti da quelli che individuano il pagina 8 di 43 valore di una chance a carattere patrimoniale: “Se, difatti, in sede di accertamento del valore di una chance patrimoniale è spesso possibile il riferimento a valori oggettivi (il giudice amministrativo, in alcune sue decisioni, ha adottato il parametro del 10% del valore dell'appalto all'atto del riconoscimento di una perdita di chance di vittoria da parte dell'impresa illegittimamente esclusa), diverso sarà il criterio di liquidazione da adottare per la perdita di una chance a carattere non patrimoniale, rispetto alla quale il risarcimento non potrà essere proporzionale al risultato perduto, ma commisurato, in via equitativa, alla possibilità perduta di realizzarlo: possibilità che, per integrare gli estremi del danno risarcibile, dovrà necessariamente attingere ai parametri della apprezzabilità, serietà, consistenza, rispetto ai quali il valore statistico/percentuale - se in concreto accertabile - potrà costituire al più criterio orientativo, in considerazione della infungibile specificità del caso concreto” ed ancora “(…) Tale possibilità - i.e. tale incertezza eventistica (la sola che consenta di discorrere legittimamente di chance perduta) - sarà risarcibile equitativamente, alla luce di tutte le circostanze del caso, come possibilità perduta - se provato il nesso causale (certo ovvero "più probabile che non"), tra la condotta e l'evento incerto (la possibilità perduta) nella sua necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza”
(cfr. Corte di Cass., sentenza n. 5641/2018); che nel caso che ci occupa la perdita anticipata della vita della paziente SI.ra , quale evento di danno, stimata nella allegata Parte_1 perizia in una perdita di chances di sopravvivenza pari a 7 mesi, assume carattere di apprezzabilità, serietà e consistenza proprio in ragione dei richiami operati dal Collegio peritale all'ampia letteratura scientifica esistente in materia, i quali avvalorano la sussistenza del dedotto nesso causale tra condotta ed evento lamentato, e attestano la ricorrenza di un evento di danno che, benché incerto nel senso indicato, assume nel caso di specie una rilevante incidenza statistico/percentuale; che pertanto l'evento di danno rappresentato dalla morte prematura della SI.ra , stimata nella misura pari a Parte_1 mesi 7, dovrà essere risarcito in via equitativa, con liquidazione quindi rimessa al libero apprezzamento del Giudicate avuto riguardo alle specificità del caso, direttamente in favore dei prossimi congiunti della SI.ra in ragione della lesione del rapporto Parte_1 parentale da essi subito a seguito del dedotto evento.
pagina 9 di 43 I ricorrenti assumevano infatti di essere titolari di azione risarcitoria iure proprio, in quanto fondata sulla lesione del vincolo affettivo e sul dolore patito in ragione della prematura perdita del prossimo congiunto. La pronuncia della Corte di Cassazione n. 14655/2017 ha ribadito il principio secondo cui “in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subìto, in proporzione alla durata e intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima ed a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare”. Il danno da perdita del rapporto parentale nel caso che ci interessa viene a configurarsi quale diretta conseguenza della prematura scomparsa della SI.ra , e dunque ad estrinsecarsi nella privazione anticipata Parte_1 ed irreversibile del rapporto d'affetto con il congiunto e nella definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, della solidarietà ed unità del nucleo familiare.
Invero, tutti i ricorrenti, , quale fratello non convivente, Parte_2 Parte_1
, quale fratello non convivente, , quale figlio convivente,
[...] Parte_3
quale nuora convivente, quale nipote non Parte_6 Parte_5 convivente, quale nipote convivente, , quale nuora non Parte_4 Parte_7 convivente, quale nipote non convivente, e , quale Parte_9 Parte_8 nipote non convivente, nella loro più ampia qualità di prossimi congiunti della defunta (cfr. allegati sub n 4), intrattenevano tutti quotidianamente o comunque costantemente con la
SI.ra dei rapporti di affetto e cura, tanto materiale quanto spirituale. La Parte_1 [...]
infatti, nonostante l'età, ha sempre partecipato a tutte le ricorrenze familiari, Parte_1 riceveva visite assidue e costanti di tutti i membri della sua famiglia, partecipava ove possibile alla vita di questa, ed in particolare risultava al momento del decesso convivente, da almeno tre anni, con il figlio e con la nuora, e con Parte_3 Parte_6 la nipote con cui pertanto condivideva un rapporto di affetto e di sostegno Parte_4
pagina 10 di 43 morale e materiale, e finanche economico, ancora maggiore rispetto a quello che la univa agli altri membri del proprio nucleo familiare;
che dunque, per quanto dedotto ed argomentato, ricorrendo nel caso che ci occupa tutti gli elementi costitutivi della responsabilità medica, l'evento di danno rappresentato dalla morte prematura della SI.ra
, stimata nella perdita di chance di sopravvivenza pari a mesi 7, dovrà essere Parte_1 integralmente risarcito in via equitativa, con liquidazione quindi rimessa al libero apprezzamento del giudice avuto riguardo alle specificità del caso, ma comunque in misura almeno pari ad € 200.000,00, in favore dei prossimi congiunti della SI.ra a Parte_1 motivo della lesione del rapporto parentale da essi patito a seguito della prematura scomparsa della SI.ra ; che vieppiù in favore dei ricorrenti i quali sono anche Parte_1 eredi della SI.ra , Parte_10 Parte_1 Parte_2
, , e ( Parte_3 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_7
e che sono eredi della SI.ra
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10
in quanto, a loro volta, eredi del figlio della defunta SI. ,
[...] Persona_1 cfr. allegati sub n 4) dovrà essere liquidato anche il c.d. danno terminale, comprendente ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente patito dalla SI.ra nei 31 giorni intercorrenti tra la data del ricovero e quella Parte_1 del decesso, e dipendente anch'esso dall'accertata colpa medica, nella misura in cui la stessa ha determinato senza dubbio un maggiore ed ingiustificato patimento nel decorso traumatico sofferto dalla SI.ra successivamente alla frattura femorale, come Parte_1 da risultanze contenute nella allegata perizia medico-legale. Detto danno, comprensivo della componente biologica temporanea, può dunque essere stimato sulla scorta delle
Tabelle di Milano (2021) in un valore per ciascun erede pari ad € 54.447,00.
Tutto quanto premesso e considerato, i ricorrenti presentavano le seguenti conclusioni :
Verificata la condizione di procedibilità rappresentata dall'esperimento di ricorso ex art.
696 bis c. p. c., ai sensi dell'art. 8, comma 1, della Legge 24 dell'8.03.2017, definitivamente accertare e determinare il “danno da perdita di chance di sopravvivenza” patito dalla SI.ra in conseguenza ed a cagione della errata, Parte_10 imprudente ovvero imperita esecuzione delle prestazioni sanitarie rese dall' Controparte_1
, nel corso del periodo di ricovero dal 17.07.2019 al 18.08.2019, secondo
[...]
pagina 11 di 43 individuazione e quantificazione già raggiunta nella perizia medico-legale versata agli atti del giudizio 1828/2020 NRG, e prodotta nel presente giudizio;
e conseguentemente: -
Condannare la resistente al risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale, patito iure proprio da tutti i prossimi congiunti della SI.ra , odierni Parte_1 ricorrenti, in ragione della morte prematura della SI.ra intervenuta a Parte_1 motivo della dedotta colpa medica, da liquidarsi in via equitativa conformemente alle specificità del caso concreto ed ai parametri offerti dalla giurisprudenza, e comunque in misura almeno pari ad € 200.000,00 ovvero in quella differente somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia all'esito della più volte cennata valutazione discrezionale necessariamente rimessa all'apprezzamento del Giudicante;
- Condannare la resistente anche al risarcimento del danno c.d. danno terminale, comprendente ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente sofferto dalla
SI.ra in occasione del ricovero ed in ragione della dedotta colpa medica, e Parte_1 liquidabile iure hereditatis in favore SI.ri , , Parte_1 Parte_2
, , e quali eredi Parte_3 Parte_7 Parte_8 Parte_9 della SI.ra , sulla scorta delle Tabelle di Milano (2021), in un valore Parte_10 per ciascun erede pari ad € 54.447,00 ovvero in quella differente somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
- Condannare altresì la resistente al pagamento dei compensi
e delle spese legali della pregressa fase di giudizio, così come della presente, oltre al pagamento delle spese di ctu già liquidate nel giudizio 1828/2020 NRG, tutte da distrarsi in favore del difensore.
La convenuta nel costituirsi eccepiva anzitutto l'improcedibilita' e/o inammissibilita' delle domande avanzate nel ricorso introduttivo per essere state proposte in violazione dell'art. 8 della legge n. 24/2017.
Rilevava in proposito che , come è noto, l'art. 8 della Legge n. 24/2017 impone a chi voglia proporre una domanda giudiziale di risarcimento danni nei confronti della struttura sanitaria o dell'esercente la professione sanitaria, l'obbligo di esperire un percorso negoziale conciliativo al fine di verificare la possibilità di evitare il processo. L'assolvimento di tale condizione di procedibilità si ha, a scelta dell'interessato, ricorrendo al procedimento per pagina 12 di 43 accertamento tecnico preventivo con funzione conciliativa ex art. 696-bis c.p.c. o, in via alternativa, a quello della mediazione disciplinata nel D.lgs. n. 28/2010. Ciò posto, nella fattispecie in esame, la , nuora della compianta sig.ra , non Parte_6 Parte_1 ha esperito né il procedimento di mediazione né è stata parte nel giudizio di accertamento tecnico preventivo, che è stato attivato dai soli sigg.ri , Parte_1 Parte_2
, ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_7
e con ricorso depositato in data 11.06.2020. Parte_8 Parte_9
Parimenti, dovrebbero ritenersi inammissibili e/o improcedibili le domande avanzate dai Par sigg.ri , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, e per avere i Parte_5 Parte_7 Parte_8 Parte_9 medesimi introdotto il presente giudizio ben oltre i termini previsti dalla Legge 24/2017. Ed infatti, il terzo comma dell'art. 8 della Legge statuisce testualmente che “ove CP_3 la conciliazione non riesca o il procedimento si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all'art. 702 bis c.p.c.”.
Nel caso di specie, risulta processualmente acclarato che il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. è stato depositato in data 11.06.2020 e la relazione definitiva di Ctu in data 05.08.2021, mentre il ricorso ex art. 702 bis c.p.c., di cui al presente giudizio, è stato depositato dagli odierni ricorrenti solo in data 14.02.2022 e, dunque, ben oltre il termine di sei mesi dalla data dell'instaurazione del procedimento per accertamento tecnico preventivo e di novanta giorni dalla data del deposito della relazione peritale definitiva.
Senza con ciò rinunciare alle eccezioni preliminari sollevate, l' Controparte_1 tornava a ribadire, anche in questa sede, l'infondatezza delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della domanda spiegata nel ricorso introduttivo del giudizio. Ed infatti, pur nel rispetto della vicenda personale dei ricorrenti, nessun comportamento colposo potrebbe essere individuato nelle condotte tenute dai sanitari del nosocomio di , i CP_1 quali hanno adempiuto scupolosamente e diligentemente alle prestazioni mediche dovute.
pagina 13 di 43 Dalla documentazione medica versata in atti, si rileva che in data 17.07.2019, a seguito di una caduta accidentale, la sig.ra riportava delle gravi lesioni a carico dell'arto Parte_1 inferiore sinistro, a seguito delle quali veniva trasportata presso il Pronto Soccorso del P.O. di . In tale occasione, la medesima veniva visitata e sottoposta ad esami diagnostici CP_1 strumentali, che documentavano la presenza di una “frattura per-trocanterica scomposta del femore sinistro, con distacco del piccolo trocantere”. La raccolta anamnestica, invece, mostrava una paziente di “84 anni, affetta da morbo di Parkinson, demenza senile, diabete mellito di tipo II, cardiopatia ipertensiva e Broncopenumatia cronica ostruttiva (BPCO)”. A fronte di tali rilievi, i sanitari di turno del P.S. del P.O. di rappresentavano al figlio CP_1 della sig.ra la necessità di un suo ricovero presso il Reparto di Ortopedia e di Parte_1
Traumatologia per sottoporla ad ulteriori accertamenti ed alle cure del caso. In considerazione del severo deficit cognitivo della paziente e, dunque, della sua incapacità di prestare un valido consenso informato, il sig. - figlio della sig.ra Parte_2 [...]
– dopo essere stato esaustivamente informato sulle prestazioni mediche Parte_10 alle quali la madre sarebbe stata sottoposta, nonché sull'insorgenza “di possibili complicanze infettive connesse ai trattamenti richiesti”, prestava regolare consenso informato al ricovero della medesima presso il Reparto di Ortopedia e Traumatologia del
P.O. di . CP_1
Il primo giorno di degenza ospedaliera, venivano richiesti nuovi esami laboratoristici, che evidenziavano un'alterazione dei valori della pro-TO e dei globuli bianchi, oltre che una ECG ed una RX-Torace, le cui risultanze documentavano un “ispessimento delle pareti bronchiali in rapporto ad alterazioni aspecifiche di tipo bronchitico-peri bronchitico … ingrandimento ilare bilaterale su verosimile base vascolare;
iniziale prominenza ventricolare sinistra, aorta toracica lievemente ectasica, con calcificazioni parietali dell'arco”. Contestualmente, veniva attuato dai sanitari un mirato piano terapeutico sulla base dello schema domiciliare già in atto, ad eccezione del farmaco “anti-aggregante”, la cui somministrazione veniva correttamente sospesa in previsione dell'intervento chirurgico di riduzione e di sintesi della frattura. Nei giorni successivi, in attesa della stabilizzazione del quadro clinico della paziente, la medesima veniva scrupolosamente monitorata e veniva pagina 14 di 43 sottoposta a valutazione anestesiologica, all'esito della quale i sanitari programmavano l'esecuzione del trattamento chirurgico per il giorno 25.07.2019.
In tale data, tuttavia, si assisteva ad un progressivo peggioramento delle condizioni generali della sig.ra ; la medesima, infatti, iniziava a manifestare difficoltà respiratorie, Parte_1 iperpiressia e tachicardia, a seguito dei quali veniva correttamente disposto il rinvio dell'intervento chirurgico e venivano richiesti nuovi accertamenti diagnostici. La paziente, infatti, veniva sottoposta a RX-Torace, che documentava la presenza di una “congestione polmonare con versamento pleurico bilaterale”, a visite specialistiche cardiologica ed infettivologica, che rilevavano la presenza di una “sindrome settica, in paziente con cardiopatia ipertensiva”, oltre che ad una emocoltura, la cui successiva indagine microbiologica documentava la presenza del batterio “Staphylococcus Aureus”. All'esito di tale diagnosi, veniva reimpostata la terapia antibiotica già in atto, che portava alla completa risoluzione del quadro settico della paziente;
contestualmente, veniva richiesta una nuova valutazione anestesiologica, che inquadrava la sig.ra “in status ASA IV Parte_1
(malattia sistemica grave pericolosa per la vita)” per riscontro di “verosimile focolaio broncopneumonico, versamento pleurico ed insufficienza respiratoria”. Il successivo
02.08.2019, in considerazione della definitiva impossibilità di sottoporre la paziente ad un rischioso intervento chirurgico, i sanitari disponevano il suo trasferimento presso il Reparto di Geriatria per la prosecuzione delle cure del caso. Nei giorni successivi, malgrado la correttezza dei trattamenti terapeutici adottati, le condizioni generali della sig.ra
[...]
risultavano caratterizzate dalla persistenza di un quadro di insufficienza cardiaca Parte_1 acuta. In data 18.08.2019, si registrava un drastico peggioramento delle funzionalità cardiaca della paziente e, alle ore 07:59, nonostante le idonee cure somministrare, i sanitari ne constatavano l'exitus.
Alla luce dell'esatta ricostruzione dei fatti, apparrebbe chiaro come l'operato dei sanitari del P.O. di sia stato scrupoloso e conforme alla buona pratica clinica e come CP_1
l'aggravamento del quadro clinico della sig.ra , così come il successivo Parte_1 decesso, siano intervenuti per cause non riconducibili al loro operato. Privi di pregio gli assunti di parte ricorrente, secondo i quali i sanitari del nosocomio pescarese avrebbero
“ingiustificatamente omesso di sottoporre la sig.ra ad un intervento di Parte_1
pagina 15 di 43 riduzione della frattura entro le 48 ore successive dal suo ingresso presso la struttura sanitaria, determinando l'insorgenza delle successive complicanze”. In realtà, l'esame della
Cartella Clinica in atti rileva chiaramente come la sig.ra , già all'ingresso Parte_1 presso il nosocomio di , presentasse un quadro clinico di particolare instabilità, che CP_1 rendeva l'immediata esecuzione dell'intervento chirurgico altamente rischioso e, come tale, controindicato. Si sottolineava la circostanza che la medesima era una paziente di età avanzata (84 anni) e con molteplici comorbidità (diabete, cardiopatia ipertensiva con sovraccarico ventricolare sinistro, stenosi aortica lieve-moderata, BPCO, demenza senile e
Morbo di Parkinson). Al momento del ricovero presso il Reparto di Ortopedia del P.O. di
, inoltre, presentava parametri vitali (FC 110, sat. 96%, PA 100/60 mmHG) e valori CP_1 ematochimici (oltre 12.000), perfettamente indicativi di una Sindrome della Risposta infiammatoria acuta sistemica (SIRS). A tal riguardo, si precisava che con il termine SIRS la più autorevole letteratura scientifica intende un complesso di segni clinici e sintomi che l'organismo' stato specificato, inoltre, che il valore che permette discriminare i pazienti settici da quelli con reazione infiammatoria sistemica (SIRS) è la pro TO . Nel caso di specie, i valori della pro-TO rilevati dai sanitari in data 18.07.2019, erano pari a
0,72 ng. /mL e, come tali, erano indicativi di una SIRS non infettiva già in atto al momento dell'ingresso della sig.ra presso il P.O. di . Tale quadro clinico, Parte_1 CP_1 unitamente alla complessa anamnesi patologica della paziente, sconsigliava fortemente di procedere ad un immediato intervento chirurgico, che avrebbe inevitabilmente esposto la sig.ra ad un altissimo rischio di complicanze intra-operatorie e post- Parte_1 operatorie, così come emerso dalle plurime consulenze specialistiche allegate alla Cartella
Clinica in atti.
Con riferimento, poi, alla lamentata patologia infettiva da “Staphylococcus aureus” si evidenziava come la stessa fosse stata correttamente e risolutivamente trattata dai sanitari e come non abbia avuto nessuna incidenza causale nella determinazione dell'exitus della paziente. Come emerge anche dalla disamina della CTU espletata in sede di Atp - della quale, in ogni caso, la convenuta tornava a contestare le risultanze in ordine agli asseriti profili di censurabilità a carico dei sanitari del P.O. di – “stante l'evoluzione del CP_1 quadro clinico della paziente, è possibile ammettere che il decesso occorso, in data pagina 16 di 43 18.08.2019, è stato la conseguenza dell'aggravamento della patologia cardiaca di base, da cui la sig.ra era affetta;
sulla base di quanto documentato, va detto che il Parte_1 predetto periodo di degenza si caratterizzò per un adeguato approccio clinico-strumentale e terapeutico da parte dei medici”. Ad ogni modo, per mero scrupolo difensivo, si rilevava che in occasione del ricovero della sig.ra , i sanitari del P.O. di hanno Parte_1 CP_1 posto in essere tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle leges artis volte a contrastare l'insorgenza di infezioni.
Al riguardo, si evidenziava che l' è dotata di rigorosi protocolli per Controparte_1 la prevenzione delle infezioni associate all'assistenza sanitaria ai quali tutto il personale medico-sanitario si è attenuto durante la degenza ospedaliera della sig.ra , oltre Parte_1 che di linee guida igienico sanitarie che assicurano i più elevati standard di sicurezza delle procedure di gestione del personale, degli ambienti e delle attrezzature, con le quali il paziente viene in contatto. All'epoca dei fatti, inoltre, tutti gli ambienti ospedalieri, ivi compreso i Reparti di Ortopedia e di Geriatria, erano sottoposti ad un routinario servizio di pulizia, di sanificazione e di sanitizzazione. In proposito richiamava i documenti prodotti.
Al fine di contrastare l'insorgenza di infezioni a carattere batterico, inoltre, l' CP_1 ha provveduto ad istituire – già nell'anno 2012 - un Gruppo Operativo
[...]
Epidemiologico Aziendale ( per la prevenzione ed il controllo delle infezioni CP_4 nosocomiali;
nello specifico, tale gruppo professionale multidisciplinare ha il compito di coordinare ed assicurare una corretta gestione operativa di casi di colonizzazione/infezione da germi “alert”, mediante indagini epidemiologiche, gestione dei casi di focolai di infezione, monitorizzazione dell'ecologia batterica dell'Unità Operativa interessata dall'evento infettivo ed attuazione concreta di misure atte alla prevenzione ed alla cura delle c.d. infezioni nosocomiali. Ebbene, l'istituzione del G.O.E. e, con esso, l'obbligo dei sanitari di segnalare immediatamente il caso di infezione agli organismi competenti aziendali, ha consentito negli ultimi anni di individuare prontamente le situazioni di rischio infettivo e di favorire, di conseguenza, l'adozione di tutte le precauzioni necessarie a tutela della salute dei pazienti e degli operatori della struttura sanitaria.
Per completezza, infine, veniva evidenziato che benché una struttura ospedaliera abbia messo in opera tutte le misure che nelle migliori prassi sono ritenute le più efficaci nel pagina 17 di 43 ridurre al minimo il rischio, alcune complicanze infettive si siano manifestate ugualmente.
Questo avviene perché, come riconosciuto dalla letteratura scientifica internazionale, si tratta di complicanze imprevedibili e, soprattutto, insopprimibili, che possono manifestarsi con una incidenza variabile, anche nei casi in cui i sanitari abbiano adottato tutta la diligenza richiesta nel caso concreto, soprattutto in pazienti, come la sig.ra , Parte_1 affetta da molteplici comorbidità. In merito, la Suprema Corte ha chiarito che “non sono imputabili alla struttura sanitaria le complicanze insorte nel corso dell'iter terapeutico, che pur essendo astrattamente prevedibili non sono praticamente evitabili” (Cfr. Cass. Civ.
n.18307/2015; Cass. Civ. n. 13328/2015; Tribunale Civile di Firenze n. 2807/2015). Ed ancora, “pur se provata l'eziologia tra l'atto medico e l'insorgenza della patologia, la responsabilità sanitaria va esclusa laddove sia dimostrata, in ragione dell'osservanza delle leges artis, la correttezza della condotta sanitaria e che l'evento sia stata conseguenza imprevedibile ovvero prevedibile ma inevitabile” (Cfr. Cass. Civ., sez. III, n. 125965 del
12.05.2021). Per tutti i motivi sopra esposti, dunque, la domanda spiegata nel ricorso introduttivo deve ritenersi infondata e non meritevole di accoglimento ed, in quanto tale, integralmente rigettata.
Per mero scrupolo difensivo, attesa la natura assorbente e/o risolutiva dei rilievi di cui sopra, si contestava la sussistenza del nesso di causalità tra i danni lamentati da parte ricorrente e le asserite omissioni poste in essere dai sanitari dell' . Controparte_1
Infatti, l'esame della documentazione clinica in atti rileva chiaramente come il decesso della sig.ra sia intervenuto per cause patologiche naturali e del tutto Parte_1 indipendenti dall'operato dei sanitari del P.O. di . Va premesso, al riguardo, che CP_1
“seppure la condotta del sanitario o della struttura ospedaliera sia stata erronea, ad essi non può automaticamente addebitarsi la verificazione dell'evento dannoso occorso al paziente, essendo sempre necessario che quella negligente condotta sia stata la causa di detto evento e dovendo emergere dunque la prova in tal senso” (Cass. Civ. n. 8033 del 21.04.2016). E' stato precisato, inoltre, che “il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41
c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonchè dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi pagina 18 di 43 che non appaiano - ad una valutazione “ex ante” - del tutto inverosimili;
ciò comporta una analisi specifica e puntuale di tutte le risultanze probatorie del singolo processo, nella loro irripetibile unicità, con la conseguenza che la concorrenza di cause di diversa incidenza probabilistica deve essere attentamente valutata e valorizzata in ragione della specificità del caso concreto, senza potersi fare meccanico e semplicistico ricorso alla regola del 50% plus unum” (Cass. Civ. n. 122 del 08.01.2020). IL decesso della sig.ra , infatti, è da Parte_1 ricondursi primariamente ad un evento cardiaco acuto inevitabile ed insopprimibile ed, in ogni caso, ad una condizione degenerativa del quadro clinico di particolare fragilità, in cui versava la medesima.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte e dei principi giurisprudenziali sopra riportati, la domanda spiegata nel ricorso introduttivo del giudizio deve essere rigettata per insussistenza, nel caso di specie, del nesso causale tra i danni lamentati da parte ricorrente e l'operato dei sanitari dell' . Controparte_1
Dunque, la domanda , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
e per danno da perdita del rapporto parentale, risulta
[...] Parte_9 palesemente infondata, in ragione della sopra esposta circostanza che il decesso della sig.ra non può essere, in alcun modo, ricondotto sul piano eziologico ad asserite Parte_1 omissioni poste in essere dai sanitari delle del P.O. di Pescara. Nel caso di specie, inoltre, non risultano provati i singoli elementi costituivi della fattispecie astratta. Sul punto, la
Suprema Corte è chiara nello stabilire che “sussiste la possibilità dei congiunti di agire per il risarcimento dei danni che abbiano subito in conseguenza dell'inadempimento della struttura o del sanitario nei confronti di un loro congiunto, ma in tal caso la condotta inadempiente non potrà rilevare come tale, bensì unicamente come illecito extracontrattuale, da far valere e da accertare ai sensi dell'art. 2043 c.c.” (cfr. Cass. Civ. n.
14615 del 09.07.2020). Ne consegue che, ai fini dell'accoglimento delle domande da perdita del rapporto parentale, è necessaria la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano, il cui onere probatorio è posto interamente a carico del danneggiato.
Peraltro non è stato in alcun modo accertato che l'esecuzione di un intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura femorale della paziente - entro le 48 ore dal trauma - pagina 19 di 43 avrebbe sottratto alla morte la medesima;
parimenti, non risulta fornita la prova in ordine ad asserite violazione di regole di diligenza, prudenza e/o perizia da parte dei sanitari. A fronte della mancanza di prova del nesso di causa e dell'elemento psicologico del dolo o della colpa, le richieste ex adverso formulate dovranno essere integralmente rigettate.
Le richieste avanzate iure proprio dagli odierni ricorrenti devono ritenersi, in ogni caso, infondate in ragione della mancanza di prova del danno, non avendo i medesimi provato la durevolezza e la stabilità del rapporto parentale, oltre che lo sconvolgimento della propria vita conseguente al decesso della sig.ra . Com'è noto, ai fini del risarcimento Parte_1 del danno da perdita del rapporto parentale, è necessaria la prova effettiva della sussistenza di relazioni affettive, il cui venir meno determina una diminuzione alla sfera non patrimoniale del soggetto leso;
gli eredi danneggiati, pertanto, anche se componenti della c.d. “famiglia nucleare” non possono avvalersi, sic et simpliciter, della sola prova presuntiva, ma hanno l'onere di allegare e provare la “qualità e l'intensità” della relazione affettiva con la vittima. Nel caso di specie, nulla è stato allegato nè provato dagli odierni ricorrenti in relazione al danno dai medesimi asseritamente subito per la “perdita” del rapporto parentale con la compianta sig.ra . Parte_1
Al contrario, dalla Cartella Clinica emerge che durante il ricovero della sig.ra Parte_1 gli odierni ricorrenti erano spesso assenti, tanto che l'anamnesi della paziente veniva effettuata telefonicamente ed, in data 02.08.2019, al momento del suo trasferimento presso il Reparto di Geriatria, i sanitari segnalavano che “non è presente alcun congiunto”.
Parimenti, anche la riferita circostanza, secondo la quale la “sig.ra conviveva Parte_1 con il figlio , la nuora ed i nipoti e Parte_3 Controparte_5 Parte_5
, così come riportato alla pag. 17 del ricorso introduttivo, risulta Parte_4 pienamente confutata dalla documentazione in atti;
ed infatti, nella Cartella Clinica emerge che, all'epoca dei fatti, la sig.ra risiedeva in Spoltore alla Via Cavaticchi n. 3, Parte_1 mentre dai certificati anagrafici prodotti da parte ricorrente, risulta accertato che i sigg.ri
, , e risiedevano in Parte_3 Controparte_5 Parte_5 Parte_4
Spoltore, alla Via Monte Bianco n. 1.
La difesa dell' nel ribadire che il danno da perdita del rapporto Controparte_1 parentale non è in re ipsa e che non sussiste un minimo garantito da liquidarsi in ogni caso, pagina 20 di 43 ma spetta al Giudice la valutazione della singola fattispecie ed alla parte l'onere di allegazione e di prova del danno non patrimoniale subito, contestava in toto la pretesa ex adverso avanzata, in quanto palesemente eccessiva ed arbitrariamente quantificata. Ed infatti, la liquidazione della somma di euro 200.000,00 per ciascuno dei prossimi congiunti della sig.ra , non considera che qualunque risarcimento andrebbe rapportato Parte_1 all'aspettativa di vita residua, di appena sette mesi, della medesima. In ogni caso nessun importo potrà essere riconosciuto alla sigg.re e nuore Parte_7 Parte_6 della sig.ra , dal momento che soltanto i congiunti prossimi, che possano Parte_1 vantare un rapporto di parentela con il defunto, hanno diritto al risarcimento del danno.
Diversamente, infatti, vi sarebbe un ventaglio troppo ampio di soggetti potenzialmente legittimati ad agire per ottenere il risarcimento;
a conferma di ciò, né le Tabelle del
Tribunale di Milano né le Tabelle del Tribunale di Roma prevedono la nuora tra i soggetti legittimati ad agire. Ed ancora, nel caso di riconoscimento del danno da perdita del rapporto parentale, secondo i criteri stabiliti nelle suddette Tabelle dei Tribunali di Roma e di
Milano, il relativo risarcimento dovrà essere quantificato sulla base dell'intensità del rapporto tra i sigg.ri , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, con la compianta sig.ra , dell'età dei ricorrenti,
[...] Parte_9 Parte_1 dell'età della sig.ra al momento del decesso (84 anni), della sua aspettativa di Parte_1 vita residua (di appena sette mesi), del rapporto di convivenza - del tutto assente nel caso di specie - tra i familiari e la vittima, nonché della presenza di altri conviventi nel nucleo familiare degli odierni ricorrenti. Sul punto, è intervenuta anche la Suprema Corte chiarendo e specificando che “nella liquidazione del danno da perdita parentale, occorre considerare diversi parametri, come la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario, la convivenza con questi ultimi, la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta, l'età della vittima primaria e secondaria” (Cass. Civ. n. 25164/2020).
La convenuta inoltre argomentava sull'infondatezza della pretesa risarcitoria avanzata da parte ricorrente iure hereditatis. L' contestava infatti la richiesta di Controparte_1 liquidazione del danno biologico terminale, comprendente ogni aspetto connesso alla pagina 21 di 43 percezione della morte, asseritamente patito dalla sig.ra , quando era in vita, e Parte_1 preteso dagli odierni ricorrenti iure successionis. In primo luogo, contestava la qualità di erede della sig.ra ; ed infatti, l'assunto di parte ricorrente, secondo cui “la Parte_7 sig.ra è erede della sig.ra , in quanto erede del figlio della Parte_7 Parte_1 defunta, sig. ” risulta del tutto infondato, ove si consideri la Persona_1 circostanza che quest'ultimo è deceduto in data 24.03.2008 e, dunque, prima della sig.ra
[...]
(doc. 4 – fascicolo di parte ricorrente). La richiesta risarcitoria risulta non Parte_1 meritevole di accoglimento, ove si consideri la circostanza che, all'epoca dei fatti, la paziente presentava un severo deficit della sfera cognitiva, essendo affetta da demenza senile e dal Morbo di Parkinson;
in considerazione di tale quadro neurologico, deve ritenersi che la medesima non abbia certamente avuto la possibilità di rendersi conto dell'imminente sopraggiungere della morte. Sul punto, la Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che “in materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi dopo un breve tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità iure hereditatis di tale pregiudizio, in ragione, dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio” (Cass. Civ., Sez. III, n.
15350/2015). Ed ancora, con particolare riferimento al c.d. danno catastrofale, la Suprema
Corte ha stabilito che tale voce di danno “è risarcibile soltanto se la vittima sia stato in grado di comprendere che la propria fine era imminente, sicché, in difetto di tale consapevolezza, non è nemmeno concepibile l'esistenza del danno in questione, a nulla rilevando che la morte sia stata effettivamente causata dalle lesioni” (Cfr. Cass. Civ. n.
28989 del 11.11.2019). Ebbene, nel caso di specie, il breve lasso di tempo trascorso tra le presunte condotte censurate e l'intervenuto decesso della sig.ra non è Parte_1 sufficientemente apprezzabile affinché possa concretizzarsi quella perdita di utilità, fonte dell'obbligazione risarcitoria. Parimenti, nel caso di specie, manca del tutto la prova della cosiddetta coscienza della morte: parte attrice non ha minimamente provato che la sig.ra
[...]
, al momento del decesso, abbia conservato coscienza, lucidità e - dunque - abbia Parte_1
pagina 22 di 43 avuto modo di provare sofferenza morale per la sua condizione e, ancora, paura di morire.
Al contrario, attesa la repentinità dell'aggravamento del quadro clinico della paziente e delle gravi patologie di natura neurologica da cui era affetta, risulta processualmente acclarato che la medesima non abbia potuto assumere contezza della sua condizione e, dunque, percepire consapevolmente l'imminenza della morte o della gravissima entità delle lesioni patite. Tali circostanze, peraltro, emergono anche dalla disamina della relazione di
Ctu espletata in sede di ATP;
ed infatti, i Consulenti hanno evidenziato che “la paziente era affetta da morbo di Parkinson e demenza senile … tanto che al momento del ricovero venivano posizionate le sbarre di protezione e i moduli di consenso informato venivano fatti sottoscrivere dal figlio”. Per tali ragioni, dunque, nessun diritto al risarcimento di danni non patrimoniali asseritamente patiti dalla compianta sig.ra potrà essere Parte_1 riconosciuto ai ricorrenti.
La richiesta di risarcimento del danno da perdita di chances di sopravvivenza per sette mesi, così come valutato dai CC.TT.UU, risulta infondata, in quanto basata su mere ipotesi/congetture, del tutto prive dei necessari requisiti di “oggettività scientifica e fattuale”. Si rammenta, al riguardo, che “l'affermazione del pregiudizio da perdita di chance presuppone il necessario accertamento di un nesso di derivazione causale da una condotta colpevole (commissiva od omissiva), da effettuarsi secondo il consueto criterio della preponderanza dell'evidenza, senza possibilità di sovrapporre (e confondere) la possibilità costituente il contenuto della chance con la probabilità significativa sul piano eziologico. Per poter rilevare sul piano risarcitorio, la chance deve essere apprezzabile, seria e consistente (ossia non risultare talmente labile e ipotetica da non essere neppure determinabile in termini probabilistici) e, al tempo stesso, deve conservare immutato il proprio connotato di “incertezza eventistica”, senza tradursi in pregiudizi di diversa natura
(quali, ad esempio, l'anticipazione della morte o il peggioramento delle condizioni di vita del paziente, intesi come eventi accertati) suscettibili di autonomo risarcimento” (Cass.
Civ., ordinanza n. 12928 del 26.06.2020).
Ciò posto, tornando al caso di specie, si ribadiva come la vicenda clinica della sig.ra
[...]
non sia stata connotata da alcun ritardo e/o negligenza da parte dei sanitari del Parte_1
P.O. di . Va, invece, evidenziato che la medesima era una paziente di 84 anni affetta CP_1
pagina 23 di 43 da importanti comorbidità (grave insufficienza cardiaca, morbo di Parkinson, diabete mellito, demenza senile, BPCO): in tale contesto, dunque, deve ritenersi che la lamentata mancata esecuzione dell'intervento di riduzione e di sintesi della frattura femorale – giova ribadirsi, nel caso di specie, altamente rischioso e controindicato - non abbia avuto una concreta e reale incidenza sull'evoluzione prognostica della paziente. In un caso analogo a quello in esame, la Suprema Corte ha escluso la sussistenza di una perdita di chance di sopravvivenza, ponendo in rilievo come “anche in caso di una non corretta esecuzione della prestazione sanitaria, la possibilità di sopravvivenza del paziente era talmente labile e teorica, da non potere essere determinata neppure in termini probabilistici” (Cass. Civ. sez.
III, n. 28993 del 11.11.2019). Per tali ragioni, nel caso in esame devono ritenersi del tutto assenti i presupposti necessari, da un punto di vista scientifico o anche solo statistico, per il riconoscimento in capo alla sig.ra di un “danno da perdita di chances di Parte_1 sopravvivenza”. Dall'infondatezza della domanda spiegata nel ricorso introduttivo del giudizio, discende anche l'infondatezza della richiesta di rimborso delle spese per compensi del CTU nella pregressa fase di Atp..
Pertanto, così concludeva.
In via preliminare: - accertare, riconoscere e dichiarare l'improcedibilità e/o
l'inammissibilità della domanda spiegata nel ricorso introduttivo del giudizio dalla sig.ra
, per mancato esperimento della procedura di mediazione ex D.lgs. n. Parte_6
28/2010; - accertare, riconoscere e dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità dell'avverso ricorso in quanto proposto tardivamente, oltre il termine perentorio di cui all'art. 8, comma n. 3, della Legge 24/2017, con ogni consequenziale statuizione di legge anche in ordine alle spese di giudizio;
in via principale: - integralmente rigettare, poiché infondata sia nell'an che nel quantum la domanda spiegata nel ricorso introduttivo del giudizio per tutti i motivi dedotti in narrativa, con condanna di parte ricorrente alle spese e competenze di lite
Instauratosi il contraddittorio, ed attesa l'adesione all'eccezione di mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione limitatamente all'attrice , il Giudice Parte_6 invitava alla mediazione la stessa e la convenuta CP_6 pagina 24 di 43 Esperito l'incombente, ritenuto che la causa necessitasse di una istruzione non sommaria, il giudice disponeva la trasformazione del rito.
Disposta l'acquisizione del fascicolo di ATP R.G. 1828/2020, ed ammesso il capitolato di prova orale di parte attrice come da ordinanza a verbale del 18/1/2023 nonché il capitolato di controparte, veniva espletata la prova.
All'esito, all'udienza del 19 marzo 2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 cpc a decorrere dal primo giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE In merito alla preliminare eccezione di improcedibilità e / o inammissibilità della domanda, va rammentato che il secondo comma dell'art. 8 della Legge 8 marzo 2017, n. 24 stabilisce che “Il giudice, ove rilevi che il procedimento di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dinanzi a sè dell'istanza di consulenza tecnica in via preventiva ovvero di completamento del procedimento”; il successivo comma 3 prevede poi che “ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all'articolo 702- bis del codice di procedura civile. In tal caso il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti;
si applicano gli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile”.
La giurisprudenza è prevalente che senso di ritenere limitate alla sola “perdita degli effetti della domanda” le conseguenze dell'ipotesi in cui il giudizio di merito non venga introdotto nell'indicato termine di 90 giorni. In particolare il Tribunale di Savona, con ordinanza resa Parte in data 6 ottobre 2019, in relazione all'eccezione processuale proposta dalla secondo cui la domanda proposta sarebbe stata inammissibile o, comunque, improcedibile per violazione dell'art. 8 della Legge n. 24 del 2017, rilevava “Secondo l'interpretazione dominante, il ricorso proposto ex art. 696 bis c.p.c. e quello, poi, promosso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. non danno vita a due procedimenti autonomi, ma sono due distinte fasi di un medesimo procedimento, così come avviene ad esempio per i procedimenti possessori che pagina 25 di 43 presentano anch'essi una struttura bifasica. Per quanto riguarda il rispetto del termine di 90 giorni per promuovere il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. secondo una prima interpretazione, questo, al pari di quello di sei mesi è perentorio. La conseguenza di tale ricostruzione è che, se il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. non è tempestivamente proposto nel suddetto termine, il processo già pendente si estinguerà, per inattività qualificata delle parti ai sensi dell'art. 307, comma 3, c.p.c. Secondo un'altra interpretazione, invece, il legislatore con la previsione di cui all'art. 8, comma 3, legge citata, avrebbe costruito una duplice condizione di procedibilità.Questa potrebbe dirsi soddisfatta consentendo, quindi, una pronuncia di merito solo qualora vengano compiuti entrambi i seguenti adempimenti a) proposizione e conclusione del procedimento ex art. 696 bis c.p.c.; b) proposizione del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. nel termine di 90 giorni. Tuttavia entrambe le interpretazioni sopra menzionate che porterebbero, quindi, ad una pronuncia processuale preclusiva di una sentenza di merito con declaratoria di estinzione o di improcedibilità del giudizio, non convincono. Infatti, in entrambi i casi in assenza di indicazioni di segno contrario da parte del legislatore, la domanda sarebbe riproponibile;
tuttavia per renderla procedibile le parti dovrebbero attivare nuovamente il procedimento ex art. 669 bis c.p.c. di mediazione, i cui esiti sono peraltro scontati.Vi è, poi, un ulteriore profilo di irrazionalità della normativa interpretata come riportato sopra. Tra le due condizioni di procedibilità previste in alternativa dal legislatore, mediazione e consulenza ex art. 696 bis c.p.c., la legge manifesta una preferenza per quest'ultima, indicando la mediazione come rimedio alternativo. La soluzione è coerente ove si consideri che il legislatore ritiene la consulenza potenzialmente più efficace della mediazione, evidentemente proprio per la particolare tecnicità della materia. Tuttavia, il legislatore non è coerente, laddove, tra le due ipotesi alternative previste come condizione di procedibilità della domanda (mediazione e consulenza), di fatto finisce con l'incentivare il ricorso alla mediazione in luogo del ricorso ex art. 669 bis c.p.c., prevedendo, per quest'ultimo, adempimenti ulteriori non previsti per la mediazione
(quali, appunto, la promozione del merito in un termine ristretto) che se inottemperati potrebbero impedire una pronuncia nel merito delle pretese. Infatti, nel caso di mediazione la mancata conciliazione o il decorso del termine massimo previsto per il procedimento integra definitivamente la condizione di procedibilità e consente, quindi, di adire pagina 26 di 43 immediatamente il Giudice per ottenere una pronuncia di merito;
nel caso di proposizione della domanda di consulenza preventiva, invece, lo svolgimento del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. non sarebbe sufficiente per dar vita alla fase di merito, in quanto sarebbe necessario promuoverla nel termine ristretto previsto di 90 giorni. In sostanza, da un lato il legislatore preferisce lo strumento della consulenza che potrà, poi, rendere più rapida la fase di merito che, quindi, assume le forme più snelle dell'art. 702 bis c.p.c.; dall'altro, però, rende tale strada più tortuosa e meno agevolmente praticabile A ciò deve aggiungersi che considerato che il termine di 90 giorni decorre dalla scadenza del termine di sei mesi a prescindere dal fatto che la consulenza sia o meno stata depositata, si avrebbe l'assurdo di un legislatore che, da un lato, offre lo strumento per la conciliazione e, dall'altro, incentiva la parte ad un ricorso al buio, quando ancora non è stata depositata alcuna consulenza e quando, quindi, non è neppure prevedibile l'esito della lite. Sostenere, quindi, che il mancato rispetto del termine di 90 giorni previsto dall'art. 8 della Legge 24 del 2017 comporti l'estinzione o impedisca, comunque, una decisione nel merito nel successivo giudizio post consulenza porterebbe a conclusioni irrazionali e probabilmente incostituzionali. A questo deve aggiungersi che “le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, costituendo deroga alla disciplina generale, devono essere interpretate in senso non estensivo” (Corte Costituzionale n. 403/07; Cassazione n. 967/04) e, anzi,
“devono essere interpretate in senso restrittivo” (Cassazione n. 26560/14), “dovendo limitarsene l'operatività ai soli casi nei quali il rigore estremo è davvero giustificato”
(Cassazione n. 6130/11).L'unica interpretazione razionale possibile (conforme al canone ermeneutico del legislatore consapevole) dell'art. 8 citato è, allora, quella che considera assolta la condizione di procedibilità unicamente con la conclusione del procedimento per consulenza tecnica preventiva o con il decorso del termine di sei mesi. Il termine di 90 giorni, quindi, non riguarda la condizione di procedibilità ma altra problematica, quella della salvezza degli effetti della domanda, effetti prodotti dalla proposizione del ricorso ex art. 696 bis c.p.c..Ci si riferisce agli effetti sostanziali della domanda (ad es. gli effetti interruttivi della prescrizione) ed a quelli processuali (si pensi, ad esempio alla litispendenza oppure si pensi al venir meno della obbligatorietà dell'introduzione del giudizio con il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. in luogo della citazione). Il rispetto del termine pagina 27 di 43 di 90 giorni per promuovere il ricorso per il giudizio di merito è, quindi, funzionale ad ancorare tali effetti della domanda proposta ex art. 702 bis c.p.c. al precedente ricorso depositato ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. Come evidenziato dalla migliore dottrina, insomma, se l'attore ha proposto la domanda oltre i detti 90 giorni, semplicemente non si avrà quell'ancoraggio, ma non credo si possa affermare che qui emerga un'ipotesi di estinzione del processo dichiarativo, conseguenza che non avrebbe alcun senso. Ne discende che l'eccezione di estinzione proposta è infondata ed è possibile una pronuncia nel merito della controversia.”
Si ritiene ragionevolmente e congruamente di condividere l'orientamento della giurisprudenza di merito, secondo cui l'unica interpretazione ragionevole e costituzionalmente orientata della norma citata è che, decorso il termine semestrale senza che sia stato concluso l'ATP la domanda di merito (da introdursi con il ricorso 702 bis cpc) diviene comunque procedibile. Il termine di gg. 90 invece diviene rilevante processualmente (e deve essere quindi rispettato) solo se i ricorrenti abbiano interesse a far salvi gli effetti della domanda (prescrizioni o decadenze). Solo in tale ipotesi infatti si apprezza la possibilità che la legge riconosce ai ricorrenti di far retroagire al deposito del ricorso per ATP l'interruzione della prescrizione o di eventuali altre decadenze. Al di fuori però di tali ipotesi, obbligare i ricorrenti ad agire entro gg. 90 anche ai fini della mera procedibilità della domanda appare privo di logica e, quindi, di dubbia costituzionalità.
Quindi si ritiene che solo laddove il danneggiato abbia interesse a far salvi gli effetti della domanda a far tempo dal deposito del ricorso per consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. il termine di 90 giorni deve necessariamente essere rispettato. Al di fuori però di tale ipotesi, detto termine non risulta obbligatorio.
L'unica interpretazione razionale possibile dell'art. 8 citato è, in sostanza, quella che considera assolta la condizione di procedibilità unicamente con la conclusione del procedimento per consulenza tecnica preventiva o con il decorso del termine di sei mesi. Il termine di 90 giorni, quindi, non riguarda la condizione di procedibilità ma altra problematica, quella della salvezza degli effetti della domanda, effetti prodotti dalla proposizione del ricorso ex art. 696 bis c.p.c.
pagina 28 di 43 Del resto la stessa lettera della norma conferma l'interpretazione di che trattasi, in quanto il comma III, dell'art. 8 della Legge 24/2017 non specifica la perentorietà del termine di novanta giorni per il deposito del ricorso ex 702 bis c.p.c., a differenza del termine di sei mesi per l'avveramento della condizione di procedibilità che, di contro, è espressamente definito come perentorio. Pertanto, ubi lex dixit, voluit, ubi lex non dixit, non voluit.
Accanto, poi, all'assenza di una qualificazione normativa espressa in termini di perentorietà, vi è anche la circostanza che la suddetta norma prescrive espressamente che il rispetto del termine di novanta giorni per l'avvio della successiva fase sommaria di cognizione con le forme del 702-bis c.p.c. è previsto, dall'art. 8, co.3, L. n. 24/2017, “al fine di far salvi gli effetti della domanda”.
Dunque, l'eccezione è infondata
Sul piano della responsabilità medica va considerato quanto segue. Anzitutto, è pacifico che il paziente che intende ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti per responsabilità medica, deve dimostrare il nesso causale tra la condotta del sanitario e l'evento dannoso subito. Non è invece tenuto a provare la violazione delle leges artis durante l'esecuzione della prestazione sanitaria. Questo onere ricade sulla struttura sanitaria o sul professionista, che devono contestare la domanda di risarcimento dimostrando la correttezza della prestazione o che l'inadempimento è dovuto a una causa non imputabile. In particolare, questo principio è stato ribadito dalla Corte di
Cassazione con l'ordinanza 5 marzo 2024, n. 5922, nella quale è stata sottolineata l'importanza della corretta ripartizione dell'onere della prova tra paziente e struttura sanitaria. In particolare, è stato evidenziato che il paziente non è tenuto a dimostrare l'inadempimento del sanitario, ma solo il nesso causale tra la condotta e il danno subito.
Questo implica che il paziente deve fornire prove sufficienti per dimostrare che il danno è una conseguenza diretta della condotta sanitaria. Non è sufficiente, infatti, affermare che vi sia stato un danno, ma è necessario collegarlo chiaramente alla specifica azione o omissione del sanitario. Una volta che il paziente ha dimostrato il nesso causale, l'onere di provare l'esatto adempimento ricade sulla struttura sanitaria. La struttura deve dimostrare che la prestazione sanitaria è stata eseguita correttamente e in conformità con le leges artis, ovvero le regole della buona pratica medica. Se l'inadempimento è imputabile a cause non pagina 29 di 43 dipendenti dalla struttura (ad esempio, un evento imprevedibile e inevitabile), la struttura deve fornire prove di tali circostanze per essere esonerata dalla responsabilità. La
Cassazione chiarisce anche la differenza tra nesso causale e inadempimento. Il nesso causale è la relazione tra la condotta del sanitario e il danno subito dal paziente. È un concetto relazionale che identifica l'azione del sanitario come causa diretta del danno.
L'inadempimento, invece, si riferisce alla mancata esecuzione o all'errata esecuzione della prestazione sanitaria secondo le regole della buona pratica medica. Mentre il paziente deve dimostrare il nesso causale, è compito della struttura sanitaria dimostrare che non vi è stato inadempimento o che questo è dovuto a cause non imputabili alla struttura stessa. Secondo
l'insegnamento della Corte, pertanto, in ambito di responsabilità sanitaria, il nesso causale non è una mera circostanza di fatto, ma un concetto relazionale che identifica una relazione tra due eventi, dove uno è la conseguenza dell'altro. Si utilizza il criterio della preponderanza dell'evidenza ("del più probabile che non"), distinto dalla prova "oltre ogni ragionevole dubbio" richiesta nel giudizio penale. La regola probatoria per l'accertamento del nesso causale, si specifica poi in due criteri distinti, quella del "più probabile che non" secondo cui il giudice valuta se una certa condotta è causa di un evento dannoso basandosi sulla probabilità maggiore che l'evento sia conseguenza della condotta piuttosto che no,
l'altra del criterio della prevalenza relativa, secondo cui il giudice valuta se la probabilità che una condotta sia la causa di un evento dannoso prevale sulle probabilità delle altre cause alternative o concause esistenti. Conseguentemente, qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile ad una pluralità di cause, in applicazione progressiva dei due criteri, il giudice di merito deve prima eliminare le ipotesi meno probabili, analizzare quelle rimanenti più probabili e scegliere quella con il maggior grado di conferma, basandosi su un ragionamento inferenziale. Inoltre, il giudice, in applicazione di entrambi i criteri, nell'effettuare il ragionamento inferenziale probatorio, tiene conto, nell'esercizio del potere di libero apprezzamento della qualità, quantità, attendibilità e coerenza delle prove disponibili per determinare il grado di conferma necessario per ritenere provati i fatti allegati e formulare un giudizio La decisione chiarisce che la mancata dimostrazione, da parte del paziente, di elementi fattuali facilmente provabili non pregiudica necessariamente l'esito del giudizio. Non spetta, infatti, al paziente dimostrare l'errore medico;
questo pagina 30 di 43 compito ricade interamente sull'ente ospedaliero. Quanto sopra si raccorda anche alla considerazione che sul paziente-danneggiato incombe l'onere probatorio alla stregua del primo comma dell'art. 2697 c.c., secondo cui “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. Chi lamenta il danno deve dunque provare il fatto lamentato, le conseguenze che ne sono derivate e anche il nesso causale tra fatto e pregiudizio. Non solo quindi il danno, ma anche la sua eziologia è parte del fatto costitutivo che incombe all'attore provare;
quand'anche si discuta di responsabilità contrattuale, la previsione dell'art. 1218 c.c. solleva infatti il creditore dell'obbligazione che si afferma non adempiuta (o non esattamente adempiuta) dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui domanda il risarcimento. La previsione dell'art. 1218 c.c. trova giustificazione nella opportunità di far gravare sulla parte che si assume inadempiente o non esattamente adempiente l'onere di fornire la prova positiva dell'avvenuto adempimento o dell'esattezza dell'adempimento, sulla base del criterio della maggiore vicinanza della prova, secondo cui essa va posta a carico della parte che più agevolmente può fornirla (cfr. Cass. S.U. n.
13533/2001), ma tale maggiore vicinanza del debitore non sussiste in relazione al nesso causale fra la condotta dell'obbligato e il danno lamentato dal creditore, rispetto al quale non ha dunque ragion d'essere l'inversione dell'onere prevista dall'art. 1218 c.c. e non può che valere il già richiamato principio generale sancito dall'art. 2697 c.c. Anche nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, pertanto, è onere del paziente danneggiato dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento. Su questo aspetto, va rammentato che una delle teorie del nesso causale che si riscontra nell'ordinamento giuridico è quella della “regolarità causale”, per la quale un danno è conseguenza di un fatto qualora ne costituisca un effetto normale. Va però anche ricordato che, almeno a partire dal 2008, è stata accolta con favore la teoria della
“preponderanza dell'evidenza”, altrimenti detta del “è più probabile che non”. La
Cassazione a Sezioni Unite, infatti, ha affermato che in assenza di norme civili che specificamente regolino il rapporto causale, occorre fare riferimento ai principi generali di cui agli artt. 40 e 41 c.p.: un evento, quindi, è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo pagina 31 di 43 (cosiddetta teoria della condicio sine qua non) (Cass. Sez. Un. 11.01.2008, n. 581). Deve essere però chiaro che l'analisi sul nesso causale non va svolta in termini di certezza assoluta («oltre ogni ragionevole dubbio», come in sede penale) né di mera possibilità, quanto piuttosto in termini di rilevante probabilità, nel senso cioè che l'azione o l'omissione del medico deve avere causato il danno lamentato dal paziente con un grado di efficienza causale così alto da rendere più che plausibile l'esclusione di fattori concomitanti o addirittura assorbenti. Il concetto di “rilevante probabilità” rifugge poi da valutazioni aprioristiche e non può essere ancorato esclusivamente alla determinazione quantitativa/statistica delle frequenze di classi di eventi ma richiede una valutazione caso per caso, all'esito della quale potrà affermarsi che il nesso causale sussiste ogni qualvolta una certa causa ha una probabilità più alta rispetto ad altre cause aventi una probabilità inferiore. Infine, occorre ricordare che il nesso causale è escluso quando interviene una causa autonoma e successiva che si inserisce nel processo causale in maniera eccezionale ed imprevedibile interrompendolo e non quando si verifica una causa successiva, che abbia soltanto accelerato un evento che si sarebbe comunque verificato, secondo una valutazione caratterizzata da un elevato grado di probabilità logica.
Tenuto conto di questi principi si passa all'esame della fattispecie.
In porposito non si può prescindere dall'esame degli accertamenti medico legali svolti in sede di atp. I componenti del collegio peritale venivano incaricati di rispondere ai seguenti quesiti. Verifichino la fondatezza o meno ed in che misura degli addebiti di imperizia e di negligenza mossi nel ricorso nonché – simmetricamente - la fondatezza o meno delle controdeduzioni tecniche mosse da parte resistente in ordine alla asserita conformità delle condotte sanitarie contestate alle regole dell'arte medica ed al parametro della diligenza e perizia del modello di medico, il tutto anche alla luce della considerazione degli elementi conosciuti ovvero conoscibili con diligenza medica al momento del ricovero e delle successive cure prestate alla sig.ra verifichino altresì se le condotte sanitarie contestate siano state o Parte_10 meno conformi ad eventuali protocolli scientificamente riconosciuti, applicabili al caso concreto. Richiamino, nella relazione, la letteratura scientifica della materia reputata rilevante. Accertino altresì se gli interventi sanitari in oggetto siano qualificabili o meno routinari ovvero di speciale difficoltà; nel caso di riconosciuta responsabilità medica, accertino in che misura il decesso della paziente sia da ricondurre alla responsabilità dei sanitari ovvero a patologie pregresse della stessa paziente.
…CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI Stante quanto emerge dalla documentazione in atti la sig.ra , di anni 84, il giorno 17.07.2019 alle ore 18:18 accedeva alle Parte_1 cure dei Sanitari Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero Santo Spirito di Pescara per le conseguenze lesive di una caduta accidentale identificate nei termini di una frattura pertrocanterica scomposta del femore sinistro con distacco del piccolo trocantere. La pagina 32 di 43 diagnosi era conseguita dopo opportuno accertamento clinico e strumentale e può essere considerata di certezza né le parti hanno mai sollevato dubbi in merito. All'ingresso P.S. la
SI.ra si qualificava come soggetto affetto da plurime comorbilità morbo di Parkinson, demenza senile, diabete mellito di tipo II, cardiopatia ipertensiva, broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO). Una Rx torace escludeva grossolane alterazioni parenchimali di natura flogistica in atto e versamento pleurico. Per tale diagnosi era individuata la necessità di una gestione ortopedica e pertanto disposto il trasferimento a ricovero presso la locale U.O. di Ortopedia e Traumatologia risultando dimessa dal PS alle 20:27 e accolta in degenza alle 21:30. All'accesso al ricovero erano rilevate anamnesticamente le stesse comorbilità ovvero Parkinson, demenza senile, diabete, ipertensione. Era redatta
l'anamnesi farmacologica ai fini della necessaria riconciliazione. Era effettuato un esame obiettivo osteoarticolare periferico che rilevava la presenza di arto inferiore destro accorciato ed extrarotato risultando l'esame obiettivo sistemico non raccolto. Nella stessa data (17.7.19) era compilata scheda di caduta del paziente (Scala di Conley) cui seguiva il posizionamento di sbarre di protezione al letto. Sempre il 17.7.19 all'ingresso al ricovero erano fatti sottoscrivere al figlio della paziente i moduli di consenso informato al regime di degenza in ambito ortopedico ed anche al trattamento ortopedico e chirurgico (protesi interne, osteosintesi) ed emotrasfusionale. Era effettuato anche ECG urgente. Non risulta documentata una valutazione ortopedica con individuazione delle necessità terapeutiche della paziente. In tema di gestione delle fratture dell'anziano si ricorda peraltro la presenza di Linea Guida redatta dalla Società Ortopedici Guida SIOT (Linea Guida SIOT
FRATTURE DEL FEMORE PROSSIMALE NELL'ANZIANO). A tale fine, si può con certezza sostenere, data la natura della lesione, l'opportunità del ricorso ad una osteosintesi interna, da effettuare con le varie modalità proposte dalla letteratura (es: inchiodamento endomidollare cervico-diafisario, placca cervico-diafisaria, …), quale migliore (unica) scelta terapeutica: la descrizione della frattura così come emerge dal referto radiologico della lesione traumatica non induce a ritenere presente l'indicazione ad una protesizzazione d'anca. Questo essendo premessa la operabilità della paziente. A tale fine, non risulta documentata in atti una valutazione anestesiologica con finalità operatorie. In tema di gestione delle fratture dell'anziano si ricorda peraltro la presenza di pagina 33 di 43 una buona pratica clinica redatta dalla Società Anestesisti e Rianimatori Italiani SIAARTI
( , , , La gestione anestesiologica della Per_2 Per_3 Per_4 Persona_5 frattura di femore nel paziente anziano Controparte_7 www.siaarti.it/standardclinici). Circa i tempi di effettuazione dell'intervento la letteratura
è ragionevolmente concorde nel ritenere come, in soggetti anziani affetti da patologia traumatica di anca, una precoce attività chirurgica condotta entro le 48 ore dal trauma conduca ad esiti più favorevoli in ..……
L'orientamento della letteratura è peraltro puntualmente recepito dal Controparte_8
che ha individuato il timing delle 48 ore dal trauma per l'intervento come indicatore
[...] di buona qualità LEA. Può quindi affermarsi come non risulti documentata in atti una oggettiva proposta terapeutica per la patologia traumatica lamentata dalla paziente alla presa in carico ortopedica (accesso a ricovero). Volendo ragionevolmente dare per acquisita una opzione terapeutica chirurgica nei termini di una qualsiasi osteosintesi (in tale senso orientano lo stesso accesso a ricovero ortopedico, la sottoscrizione all'ingresso dei moduli di informazione e consenso e l'effettuazione di ECG urgente) può ancora affermarsi come non risulti documentata in atti una valutazione di fattibilità di detta attività chirurgica, con ciò nello specifico intendendosi una valutazione anestesiologica di operabilità, immediata o futura-prospettica, della paziente. Questo nell'arco delle 48 ore dal trauma individuate dalla pratica ministeriale. Volendo offrire un giudizio su detta operabilità gli elementi di valutazione non potrebbero che essere in sede P.S. e all'accesso
a ricovero a) i dati anamnestici: b) i dati laboratoristici;
c) i dati clinici, d) i dati strumentali, e) i dati farmacologici. I dati anamnestici di cui al punto a) sono già stati ricordati e vanno ribaditi: diabete, cardiopatia ipertensiva, BPCO, demenza senile e morbo di Parkinson. Sul punto b) si rileva l'alterazione del D-Dimero con valori emocoagulativi nella norma, una modesta alterazione degli indici di funzionalità epatica, una discreta neutrofilia (WBC12.200) Sul punto c) si rileva FC 110, sat 96%, PA 100/60 mmHg Sul punto d) si rileva la negatività della Rx torace per alterazioni parenchimali di natura flogistica in atto e/o versamento pleurico radiograficamente apprezzabile. Sul punto
e) va ricordata l'assunzione di antiaggregante clopidogrel di cui risulta la immediata sospensione all'accesso a ricovero. Appare quindi pacifica la presenza di molteplici pagina 34 di 43 comorbidità e di una possibile SIRS (sindrome della risposta infiammatoria acuta sistemica di eziologia traumatica risultando presenti alcuni dei criteri identificativi • …. Pur volendosi ammettere la presenza di una SIRS, la condizione non appare costituire pregiudiziale controindicazione all'intervento di osteosintesi potendo l'intervento stesso anzi rappresentare opportunità per la risoluzione della stessa patologia stante la rimozione della condizione eziopatogenetica responsabile. Senza la pretesa di introdursi in una valutazione di squisita competenza anestesiologica, ma anzi condividendo il giudizio specialistico espresso nella consulenza del 26.7.19, sembra ragionevole ai CTU classificare come un ASA III-IV il rischio anestesiologico della SI.ra. L'elevato rischio anestesiologico non si configura come pregiudiziale condizione di inoperabilità della paziente. Può quindi affermarsi, con la SI.ra non presentasse in sede P.S. Parte_1 prima e quindi all'accesso al ricovero condizioni di acclarata inoperabilità. Quale successivo elemento di valutazione si presenta il dato laboratoristico 18.7 di lieve incremento valori di proTO (0,72 si v.n.0,5) oggettivamente privo di rilievo clinico.
Stante quanto argomentato non si condividono le argomentazioni poste nella relazione inviata dal CTP dell' dr.ssa in merito alla SIRS. In concreto Controparte_1 Per_6 non risultano poste in essere (documentate) azioni per verificare o meno la fattibilità dell'intervento chirurgico entro il timing ministeriale individuato quale buona pratica. La prima valutazione di fattibilità dell'intervento chirurgico appare messa in atto il 26.7.19 con giudizio comunque positivo (programmazione per il 27.7.19: .. domani in sala operatoria) pur a fronte di elevato rischio anestesiologico meritevole di attento e consapevole consenso ad opera di familiari ( .. con un familiare diretto presente per firmare consenso ed anamnesi accurata). Il peggioramento del quadro clinico insorto nelle ore successive vanifica poi la prospettiva chirurgica. Venendo poi ad analizzare il successivo corso del ricovero esso di caratterizzò per la comparsa di iperpiressia, positività emoculturale allo S. Aureus con caratteristiche settiche, indici di flogosi elevati, comparsa di segni radiologici di congestione polmonare e veramente pleurico bilaterale, successivo stato anasarcatico con decesso in data 18.8.19. La diagnosi alla dimissione era infatti indicata “sepsi da S. Areus, insufficienza respiratoria acuta in scompenso cardiaco,
BPCO riacutizzata, ipertensione arteriosa, diabete mellito II, frattura femore sx post pagina 35 di 43 traumatica, anemia e piastrinopenia, arresto cardiaco”. E' possibile ammettere che al predetto quadro settico può certamente aver contribuito il prolungato allettamento resosi necessario per la frattura femorale. Sulla base di quanto documentato in cartella clinica va detto che il predetto periodo di degenza con aggravio delle condizioni cliniche della sig.ra si caratterizzò per un adeguato approccio clinicostrumentale e terapeutico da parte dei medici che l'avevano in cura ma che purtroppo non ebbe esito favorevole nonostante gli sforzi profusi. Stante l'evoluzione del quadro clinico della paziente è possibile ammettere che il decesso occorso in data 18.8.19 sia stato la conseguenza dell'aggravamento della patologia cardiaca di base da cui la sig.ra era Parte_1 affetta (cardiopatia ipertensiva con sovraccarico ventricolare sx e stenosi artica lieve- moderata) come anche indicato nella relazione di parte del CTP Aziendale dr.ssa
, non potendosi pur tuttavia escludere un ruolo concausale di una Per_6 sovrapposizione infettiva con insufficienza d'organo causalmente correlabile al mancato tempestivo trattamento della frattura femorale nei tempi ministeriali (vedi sopra). In altre parole le patologie da cui era affetta la SI.ra al momento del ricovero di luglio 2017 non avevano una conclamata ed imminente prognosi letale. Quanto il mancato tempestivo trattamento della frattura femorale possa aver inciso in termini di concorso causale, a parere dei sottoscritti CTU è possibile esprimersi, come anche espresso nel ricorso, nell'ambito della perdita di chance in termini di sopravvivenza. Al fine di poter esprimere un giudizio tecnico in termini di perdita di chance occorre chiaramente riferirsi alla letteratura di merito. La sterminata letteratura di settore sul tema “sopravvivenza dell'anziano dopo frattura di anca” consente, mediamente, di affermare quanto di seguito riportato.
…..
- le fratture di anca nell'anziano sono associate con un incremento della mortalità del 13%
a 3 mesi e del 23% a 12 mesi e meno di 1/3 dei soggetti ritorna ai livelli funzionali presenti antecedentemente al trauma;
- un paziente anziano con severa demenza con frattura di anca trattata chirurgicamente ha una mortalità a 6 mesi pari a circa il 50%: chi sopravvive ha poi una sopravvivenza media di 14 mesi. Va ancora considerata la latenza fra esordio della demenza e decesso ossia la sopravvivenza attesa dopo l'esordio della pagina 36 di 43 patologia, stimata per il sesso femminile in circa 5 anni come valore medio e in 7,6 anni come valore massimo. In concreto, sulla base di questi dati “medi” di letteratura, al momento dell'evento traumatico del 17.07.2019, potevano prospettarsi questi scenari laddove fosse stata messa in atto una concreta valutazione di operabilità della paziente:
a) a fronte di un giudizio di non operabilità il decorso clinico della SI.ra sarebbe stato ragionevolmente analogo a quello poi concretamente occorso, non ravvisandosi sostanziali elementi per poterne prevedere un diverso e migliore esito b) laddove invece consentita ed attuata una tempestiva gestione chirurgica sarebbe stato lecito attendersi, esclusa la mortalità attesa, considerata la presuntiva data di insorgenza della demenza, una sopravvivenza media di 14 mesi. Vista la mortalità attesa pari al 50% la perdita di sopravvivenza stimata per l'omessa tempestiva gestione chirurgica del caso può essere indicata in 7 mesi. Venendo a rispondere al tipo di attività prestata presso il presidio ospedaliero di è possibile indicare che di tratta di attività assolutamente CP_1 ordinaria ovvero alla portata di specialisti della materia (ortopedici) senza alcun carattere di particolare difficoltà.
CONCLUSIONI A fronte della diagnosi di frattura femorale sx anche in presenza di comorbilità la sig.ra non presentava condizioni cliniche che Parte_1 controindicavano l'effettuazione di intervento chirurgico per il trattamento della stessa.
Sussiste letteratura e indirizzi ministeriali che impongono il trattamento chirurgico di tali fratture entro le 48 ore dal trauma. Il tipo di attività richiesta per il trattamento della frattura femorale a carico della sig.ra rientra nell'ambito degli interventi routinari effettuati presso la struttura ospedaliera di e certamente non caratterizzati da CP_1 speciale difficoltà. Si tratta in sostanza di attività assolutamente ordinaria ovvero alla portata di specialisti della materia (ortopedici) senza alcun carattere di particolare difficoltà. Stante le considerazioni medico legali espresse sopra -cui si rimanda- si ritiene che la mancata tempestiva effettuazione dell'intervento chirurgico di trattamento della frattura del femore sx possa aver inciso in termini di riduzione della perdita di sopravvivenza della SI.ra nella misura di 7 mesi… Parte_1
pagina 37 di 43 Dalle conclusioni cui è pervenuto il CTU consegue che, nella fattispecie che ne occupa, non vi è possibilità scientifica di affermare, pur secondo il criterio (meno rigoroso di quello penalistico della certezza oltre ogni ragionevole dubbio) del più probabile che la adozione di una diversa condotta da parte dei sanitari avrebbe scongiurato seppur in termini concausativi la morte della . Parte_1
La controversia si sposta allora sul tema della perdita di chance, in quanto il termine di riferimento della causalità, nel caso che ci occupa, non può essere individuato nell'evento morte, quanto nella asserita perdita, da parte della , della possibilità di CP_9 sopravvivere più a lungo.
Come è noto, il danno da perdita di chance può presentare un contenuto sia patrimoniale
(laddove oggetto della possibilità perduta consista nella perdita della possibilità di conseguire un futuro guadagno, ovvero di evitare perdite economiche), sia non patrimoniale quando – come nel caso di specie – la perdita di chance abbia ad oggetto la possibilità di evitare lesioni alla integrità fisica o la perdita del bene vita.
Dunque, nel caso di perdita di chance, il termine di riferimento della causalità ai fini della individuazione dell'evento dannoso non può essere la morte e, per contro, la mancata guarigione del paziente, ma piuttosto la perdita della possibilità, da parte di quest'ultimo di vedere rallentare il decorso della malattia e quindi aumentata la durata della sopravvivenza.
In altri termini, non si discute se l'evento morte si sarebbe o meno verificato, quanto piuttosto della perdita, per effetto dell'inadempimento accertato a carico del debitore, della possibilità che il paziente statisticamente aveva, tenendo in conto tutti gli indici della situazione concreta, di conseguire un risultato utile (cfr., sul punto, Cass. civ., Sez. III,
4.3.04, n. 4400).
La esistenza della possibilità – id est chances – può essere provata anche attraverso il ricorso a dati scientifici o statistici ed in base ad essa deve essere indagato il nesso causale tra la condotta medicale riferita al responsabile e la perdita di tale possibilità (cfr., ex plurimis, Cass. civ., Sez. III, 18.9.08, n. 23846; Cass. civ., Sez. III, 27.3.14, n. 7195).
Per l'accertamento del nesso eziologico, come per la causalità ordinaria, anche per la causalità da chances perduta, da intendersi come possibilità di un risultato diverso e migliore, l'accertamento del nesso di causalità materiale implica sempre la applicazione pagina 38 di 43 della regola causale di funzione, cioè probatoria, del più probabile che non; sicché, in questo caso, la ricorrenza del nesso causale può affermarsi allorché il Giudice accerti che quella diversa e migliore possibilità si sarebbe verificata più probabilmente che non (cfr., sul punto, Cass. civ., Sez. III, 17.9.13, n. 21255).
Infatti, è proprio la sua elevata probabilità di avveramento, sulla base di elementi certi ed obiettivi, a rendere la chance favorevole e, così, la sua lesione risarcibile (Cass. civ., Sez.
III, 17.9.13, n. 21255).
Ne deriva la necessità di indagare il rapporto tra la situazione fattuale di cui si controverte e la perdita della possibilità di ottenere un risultato utile (maggiore sopravvivenza e migliore qualità della vita) applicando gli ordinari criteri di verifica della causalità materiale e giuridica, come riconosciuto in ambito civile, secondo la regola del più probabile che non.
Pertanto, nel giudizio di risarcimento del danno da perdita della chance assume, in definitiva, rilievo:
● l'aspetto della prossimità della situazione fattuale al conseguimento del risultato sperato;
● il profilo della maggiore o minore idoneità a garantire questo risultato.
Sotto il primo aspetto, il valore della perdita dipende dalla sufficienza del comportamento – omesso dal responsabile – a determinare il risultato sperato (ovvero dalla necessità, al contrario, dell'intervento di ulteriori evenienze, da valutarsi caso per caso quanto alla alta probabilità del loro accadimento); sotto il secondo aspetto, rileva l'idoneità in concreto della situazione a determinare il risultato sperato, cioè la alta probabilità (come, da ultimo, affermato da Cass. civ., Sez. I, 30.9.16, n. 19604) del raggiungimento del risultato, ovverosia la possibilità di godimento del risultato, anche in termini percentuali (cfr., sul punto, Cass. civ., Sez. III, 27.3.14, n. 7195).
In definitiva, nella fattispecie controversa potrà affermarsi la sussistenza del nesso causale se l'errore medico ha comportato “più probabilmente che non” la perdita della possibilità di una vita più lunga da parte della paziente, statisticamente accertata, in caso di tempestivo intervento o diagnosi.
L'onere probatorio specifico della inferenza probabilistica incombe sul preteso danneggiato
(Cass. civ., S.U., 23.9.13, n. 21678). pagina 39 di 43 Ed invero, a cagione del maggioritario orientamento giurisprudenziale, la chance deve avere “una certa consistenza” per evitare che “sia talmente aleatoria da permettere il risarcimento di qualsiasi possibilità di risultato (anche esigua ed irrilevante)”; “ciò che conta è che la chance di cui si richiede il risarcimento corrisponda ad una possibilità non trascurabile di ottenere il risultato utile” (cfr., ex multis e tra le ultime, Cass. civ., Sez. I,
29.11.16, n. 24295).
Nel caso di specie, sulla base di dati scientifici, è stato spiegato chiaramente come la de cuius, presentava patologie, aggravate dalla frattura, comportanti un'aspettativa di vita di
14 mesi e che la condotta dei medici incongrua ovvero la mancata effettuazione dell'intervento chirurgico di trattamento della frattura del femore sx abbia inciso in termini di riduzione della perdita di sopravvivenza della SI.ra nella misura di 7 mesi. Parte_1
Questa valutazione esprimeun giudizio di alta probabilità ovvero quanto meno di rilevante possibilità rispetto al quale la avrebbe potuto sopravvivere seppure per un CP_10 limitato arco temporale. Detta limitatezza non esclude il danno risarcibile ricorrendo i presupposti di serietà, apprezzabilità, concretezza e riferibilità eziologica certa della perdita di quella chance alla condotta contestata (Cass. Civ. n. 21415 del 30.07.2024).
Gli attori hanno diritto al risarcimento, iure proprio, del danno non patrimoniale da loro subito in conseguenza della avvenuta lesione - a causa della malpractice sanitaria - delle chance di sopravvivenza della congiunta.
Tale risarcimento va necessariamente liquidato tenendo conto dell'età della danneggiata, delle comorbidità di cui era portatrice già prima dei fatti di interesse tanto che, come si è visto, le aspettative di vita della defunta, erano già limitate.
Rilevato che, nel caso in esame, non si deve risarcire la perdita del rapporto parentale bensì la lesione della chance, per gli attori, di conservare quel rapporto parentale, risulta necessario svolgere una quantificazione equitativa, alla luce delle risultanze della prova testimoniale svolta sui rapporti familiari.
Si deve tener conto che da questa è emersa la frequentazione della danneggiata con i vari familiari ricorrenti ed il rapporto di convivenza da alcuni anni con il figlio , la Pt_3 nuora, , e la nipote caratterizzato da un forte legame Parte_6 Parte_4 anche per le condizioni in cui versava la donna che la rendevano bisognosa di aiuto ed pagina 40 di 43 assistenza.
Le somme da riconoscere possono quantificarsi in euro 15.000 in favore del fratello non convivente , euro 15.000 in favore di , altro Parte_1 Parte_2 fratello non convivente, ed in euro 12.000 in favore di ciascun nipote non convivente, ovvero e . Parte_5 Parte_9 Parte_8
Per la nuora non convivente la semplice frequentazione non corroborata da Parte_7 particolari legami non consente il risarcimento del danno.
Per quanto riguarda i familiari conviventi, risulta congrua la somma di euro 40.000 in favore del figlio, , euro 18.00 in favore della nipote, Controparte_11 Parte_4 ed euro 15.000 in favore della nuora, Parte_6
Quanto al danno terminale, occorre tener presente che dalle condizioni in cui pacificamente versava la e dalla ricostruzione contenuta nell'elaborato peritale emerge che Parte_1 la medesima non deve aver avuto coscienza dell'imminente morte. Ciò in presenza, in particolare, di demenza senile, e non emergendo elementi per ritenere che la donna abbia avuto consapevolezza circa l'avvicinarsi dell'evento morte percependo la relativa sofferenza (Cass. Civ. Sent. n. 7923/2024). Pertanto nulla può essere riconosciuto agli eredi per tale voce di danno, di carattere prettamente morale.
Per quanto riguarda la sussistenza di danno tanatologico in termini di danno biologico di carattere temporaneo, si può dedurre da tutte le circostanze del caso che nel lasso di tempo di 31 giorni intercorso tra la data del ricovero e quella del decesso, si è plausibilmente determinato un maggiore ed ingiustificato aggravamento del patimento nel decorso traumatico sofferto dalla SI.ra comunque correlato alla frattura femorale in Parte_1 persona già sofferente. Appare congruo quantificare detto danno- il cui risarcimento spetta agli eredi- con il riconoscimento di euro 150,00 al giorno da moltiplicare per 31, e quindi in euro 4.500.
Gli eredi, cui va riconosciuta detta voce, si identificano in , Parte_3 Parte_9
.
[...] Parte_8
Sugli importi come sopra liquidati, in quanto debiti di valore e non di valuta, vanno aggiunti gli interessi compensativi, da intendere quale componente del “lucro cessante” pagina 41 di 43 (mancato guadagno), anche in assenza di esplicita domanda di parte, dal momento che essi
«decorrono di diritto e il giudice può attribuirli d'ufficio in assenza di una specifica domanda della parte, senza incorrere nel vizio di ultra petizione, quando questa abbia chiesto il risarcimento integrale del danno» (Cass. n. 2037/2019).
Circa la natura e la decorrenza di detti interessi, secondo l'insegnamento costante della
Cass. S.U. n. 1712/1995, essendo volti a compensare il danneggiato del mancato godimento della somma liquidata (come componente del lucro cessante o mancato guadagno), essi concorrono con la rivalutazione monetaria, che tende, invece, alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale antecedente il fatto illecito, e non decorrono dalla pubblicazione della sentenza ma devono essere calcolati anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione
(cfr. Cass. n. 12228/2016 e n. 2037/2019).
Quanto alle modalità di calcolo, gli interessi decorreranno non sulla somma valutata all'attualità, bensì su quella originaria, rivalutata anno per anno (Cass., Sez. Un.,
17.02.1995. n. 1712; Cass. 08.05.1998, n. 4677): nella specie, l'importo sopra liquidato va
“devalutato” alla data del fatto, ovvero al 18/8/2019 e poi su detto importo - rivalutato anno per anno secondo le variazioni ISTAT FOI relative al costo della vita - vanno calcolati gli interessi legali, fino alla data di deposito della presente sentenza.
Spettano, inoltre agli attori, gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.
Le spese del giudizio, stante la prevalente soccombenza di parte convenuta, vengono poste a carico di quest'ultima, salvo una compensazione nella misura di 1/6.
Spese di ctu per intero a carico della convenuta.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta od eccezione, ed in particolare rigettata ogni domanda proposta da a seguito di Parte_7 accertamento di responsabilità della convenuta nei termini di cui in parte motiva, condanna la al pagamento a titolo di risarcimento dei danni patiti iure proprio dai CP_12
pagina 42 di 43 ricorrenti delle somme di: euro 15.000 in favore di , euro 15.000 in Parte_1
favore di , euro 40.000 in favore di , euro 15.000 in Parte_2 Parte_3
favore di euro 18.000 in favore di euro 12.000 in Parte_6 Parte_4
favore di euro 12.000 in favore di euro 12.000 in Parte_5 Parte_9
favore di , nonché al pagamento in favore dei ricorrenti che rivestono la Parte_8 qualità di eredi di , della somma di euro 4,500 per la voce meglio Parte_10 esplicata in parte motiva;
oltre interessi e rivalutazione come da parte motiva.
Condanna la convenuta al pagamento delle spese di Ctu svolta in sede di atp.
Compensa tra le parti le spese del giudizio nella misura di 1/6, condannando la convenuta al pagamento delle spese del giudizio, in favore del procuratore antistatario;
spese che per l'intero complessivamente si liquidano in euro 286 per esborsi ed euro 9.600,00 per compensi oltre accessori.
Sentenza immediatamente esecutiva come per legge.
Il Giudice Dott.ssa Rossana Villani
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