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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 27/11/2025, n. 3206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3206 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
Nr. 2649/2018 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SENTENZA
nella causa civile iscritta al nr. 2649 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2018, avente ad
OGGETTO: Azione negatoria art. 949 c.c. ed azione di accertamento della servitù art. 1079 c.c..
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Parte_1 C.F._1
Crocetta, presso il cui studio legale in Cicciano (NA) alla via Nola nr. 5 palazzo De Stefano è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
ATTRICE
E
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Carmen Marotta, Controparte_1 C.F._2 presso il cui studio legale in Nola (NA) alla via Vivaldi nr. 2 è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
CONVENUTA
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dall'art. 132 c.p.c., mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, l'odierna attrice ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Nola, allo scopo di sentirla condannare alla Controparte_1
cessazione dell'«utilizzo del viale di proprietà esclusiva dell'attrice … a rimuovere i serbatoi d'acqua, autoclavi, il quadro elettrico e/o ogni altra eventuale utenza e/o servizi, attualmente
allocate nella proprietà esclusiva dell'attrice … e … al risarcimento dei danni … al pagamento
delle spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione al sottoscritto procuratore».
Precisamente, ha rappresentato che «con atto pubblico di donazione e divisione … del 25/02/2013»
era divenuta proprietaria esclusiva di alcuni beni immobili, mentre altri appartenenti alla medesima area erano stati donati alla sorella-odierna convenuta, residuando in comproprietà tra di loro esclusivamente il «cespite sub 17»; ciononostante, l'odierna attrice ha lamentato come, nonostante l'anzidetta divisione, l'odierna convenuta (ed il suo nucleo familiare) abbia continuato ad utilizzare il viale attribuito in proprietà esclusiva all'attrice, nonché la circostanza che «nell'unità immobiliare
attribuita in piena ed esclusiva proprietà all'istante … sono alloggiati due serbatoi per acqua di lt.
1000 … a servizio esclusivo delle unità immobiliari attribuite in proprietà esclusiva alla
condividente » e che, sebbene «tali servizi … dovevano essere spostati … Controparte_1
nell'adiacente unità immobiliare attribuita a », ciò non fosse mai avvenuto, ad Controparte_1
onta delle ripetute richieste in tal senso e, soprattutto, «dell'accordo intercorso tra le parti al
momento della stipula dell'atto di divisione» (cfr. atto di citazione depositato il 16.4.2018).
Con memoria di comparsa e costituzione depositata il 4.7.2018 l'odierna convenuta si è costituita tempestivamente, concludendo per il rigetto della domanda attorea e, in riconvenzionale, per
«accertare e dichiarare l'intervenuta costituzione per destinazione del padre di famiglia o quanto
meno per intervenuta usucapione delle servitù». Nel dettaglio, parte convenuta ha dedotto l'esistenza, delle seguenti servitù ex art. 1062 c.c.: « a carico dell'immobile riportato in catasto al
sub 14, quale bene comune non censibile, che si appartiene in via esclusiva alla parte attrice …
sugli immobili contraddistinti dai sub.13 e 16 (attuale sub 18) e in favore dell'immobile riportato in
catasto al sub 7, anch'esso, bene comune non censibile, che si appartiene attualmente alla
convenuta e alla comune genitrice, nonché originaria donante (per quanto di propria spettanza)
delle parti in causa, sugli immobili contraddistinti dai sub 12 e 9, una servitù di CP_2
passaggio carrabile … Sussiste, altresì, attualmente a carico dell'immobile riportato in catasto al sub 16 (ora sub.18), che si appartiene in proprietà esclusiva alla parte attrice e in favore degli
immobili riportati in catasto ai sub 9 e 12 di proprietà esclusiva della convenuta, nonché al sub 11
appartenente a e a … una c.d. servitù di impianto idrico per acqua Controparte_1 CP_2
potabile … una c.d. servitù di impianto elettrico… una servitù di attraversamento delle colonne
fecali e pluviali … una servitù di luci e vedute e affaccio», laddove «Trattasi di servitù apparenti
costituitesi tutte, per destinazione del padre di famiglia».
Su tale domanda riconvenzionale parte attrice ha preso posizione in sede di prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. (depositata il 30.9.2021), contestando le ricostruzioni di controparte e segnalando come «quando avveniva la divisione del fabbricato, lo stesso non apparteneva ad un “unico
proprietario”, ma per effetto della successione e donazione, lo stesso apparteneva, all'atto della
divisione, già alle germane . CP_1
Con ordinanza del 18.7.2018 è stata autorizzata la chiamata in causa di terzo, non perfezionatasi a causa della sopravvenuta morte della stessa (cfr. “certificato di morte” depositato il 3.12.2018); a tale evento non seguiva alcuna ulteriore richiesta da parte della convenuta, motivo per il quale non è
stata disposta la – ulteriore – integrazione del contraddittorio.
Nel prosieguo, nonostante vari tentativi di bonario componimento, la lite non è stata definita, ragion per cui nel prosieguo è stato espletato interrogatorio formale (di parte attrice), e successivamente prova testimoniale.
L'eccezione d'improcedibilità è infondata e, pertanto, essa va rigettata.
Invero, a seguito dell'eccezione sollevata dall'odierno convenuto con la comparsa di costituzione e risposta, le parti hanno esperito il tentativo di mediazione, come reso evidente dalla documentazione depositata in atti il 15.9.2020 (cfr. “presentazione domanda, convocazione
incontro mediazione, verbale incontro mediazione” docc. parte attrice).
Ciò posto, per ragioni logiche, appare opportuno esaminare la domanda riconvenzionale spiegata dall'odierna convenuta. Nel dettaglio, parte convenuta chiede accertarsi la presenza di talune servitù per destinazione di padre di famiglia, e nello specifico: una servitù di passaggio carrabile a carico del fondo di cui al sub 14, in favore del fondo di cui al sub 7; una servitù idrica ed elettrica, a carico del fondo di cui al sub 16, in favore del fondo di cui ai subb 9, 11 e 12; una servitù di luci, affaccio e vedute a carico del fondo di cui al sub 16, ed in favore del fondo di cui al sub 9.
A tal proposito, bisogna rilevare come non sia in contestazione fra le parti la circostanza - al netto delle contestazioni inerenti le molestie arrecate dall'attrice alla convenuta - che lo stato attuale dei luoghi sia il medesimo sussistente all'atto della donazione per atto del 25.2.2013; altresì, non è
oggetto di contestazione che lo stato dei luoghi fosse sostanzialmente il medesimo anche prima della predetta donazione.
Non vi è dubbio, pertanto, che, quantomeno in linea generale, possa rinvenirsi, nella materiale conformazione dei luoghi di causa, una servitù apparente, idonea a dare luogo alla cd. costituzione volontaria per destinazione del padre di famiglia di cui all'art. 1062 c.c..
Le Sezioni Unite (sentenza n. 2949/2016) hanno da tempo chiarito i presupposti cumulativi per l'operatività dell'anzidetto modo di costituzione di tale servitù, operante ope legis, ovverosia: a)
l'oggettiva subordinazione tra i fondi;
b) la perduranza di tale subordinazione nel momento in cui i due fondi cessino di appartenere al medesimo proprietario;
c) l'esistenza di opere visibili e permanenti;
d) l'assenza di disposizioni sulle servitù.
Più di recente, la Suprema Corte ha altresì evidenziato che “la servitù per destinazione del padre di
famiglia si intende stabilita ope legis per il fatto che al momento della separazione dei fondi o del
frazionamento dell'unico fondo lo stato dei luoghi sia stato posto, o lasciato, per opere o segni
manifesti ed univoci - nel che si concreta l'indispensabile requisito dell'apparenza - in una
situazione oggettiva di subordinazione o di servizio, che integri de facto il contenuto proprio di una
servitù, indipendentemente da qualsiasi volontà, tacita o presunta, dell'unico proprietario nel
determinarla o nel mantenerla;
conseguentemente, il requisito della subordinazione deve essere ricercato non già nell'intenzione del proprietario del fondo, bensì nella natura delle opere
oggettivamente considerate, in quanto nel loro uso normale determinino il permanente
assoggettamento del fondo vicino all'onere proprio della servitù”, ed inoltre che l'apparenza “si
configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo
esercizio rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da
rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a
carattere stabile (Cass. n. 33751 del 4.12.2023).
Nel caso di specie, tenuto conto degli scritti difensivi delle parti, nonché dell'istruttoria espletata,
può ritenersi, come detto, che lo stato dei luoghi antecedente all'atto di donazione del 2013 sia rimasto sostanzialmente inalterato anche in seguito.
Si consideri, sul punto, che in sede di interrogatorio formale l'attrice ha ammesso, tra l'altro, che dal vano wc del sub 9 si affacciavano verso il sub 16 due finestre al fine di consentire il passaggio di luce, aria, nonché l'affaccio, ed ha altresì confermato la presenza, all'interno del sub 16, di due impianti idrici posti al servizio dei sub 11 e 12, nonché di un quadro elettrico al servizio dei sub 9,
11 e 12.
Inoltre, non è oggetto di contestazione (cfr. memoria n. 1 di parte attrice) l'esistenza di elementi visibili e riconducibili ad una servitù d'impianto idrico ed elettrico, , oltreché di luci e vedute, e del resto tale circostanza ha trovato ulteriore conferma in sede di prova testimoniale (cfr. verbale di udienza del 30.1.2025).
Del resto, (quesito nr. 3 dei capitoli di prova) ha affermato che “ribadisco che Parte_1
in principio era un tutt'uno, quindi tutto serviva solamente la famiglia successivamente, CP_1
ovvero prima nel 2000 (quando si è trasferita ) e poi nel 2006 (quando mi sono trasferita CP_1
io con la mia famiglia) sono stati allocati questi impianti in questo locale, che era un locale
garage» (cfr. verbale di udienza del 9.3.2023). Parimenti, quanto alla preesistenza della servitù di passaggio, in sede di interrogatorio formale l'attrice ha riconosciuto che “la casa era unica, e quindi tutti usavano l'accesso in modo indistinto;
peraltro in principio non esistevano i sub”. Tale circostanza è stata confermata anche da
[...]
, fratello delle odierne parti del giudizio, il quale ha dichiarato «ad ogni modo le auto Tes_1
passano per il viale» (verbale di udienza del 30.1.2023), nonché da Controparte_3
(«nel 2013 c'era un accesso carrabile, per entrambi» verbale di udienza del 30.1.2023) e da
[...]
(«per andare da loro c'è un cancello carrabile comune» verbale di udienza del CP_4
30.1.2023); testi, questi, della cui attendibilità non v'è motivo di dubitare.
Parimenti, non risulta contestato che i beni delle parti siano caratterizzati dalla cd. “vicinitas”, intesa quale prossimità materiale idonea a consentire l'utilità/amenità del fondo dominante.
Non rileva in senso contrario il fatto che all'epoca della donazione non vi era un solo proprietario,
bensì più comproprietari: sul punto, difatti, va data continuità all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui l'istituto della servitù per destinazione del padre di famiglia “trova applicazione non
solo nell'ipotesi del singolo proprietario ma anche di comproprietari nel loro insieme, giacché
anche in questo caso si configura l'estremo essenziale della unicità del diritto dominicale sui fondi
collegati da rapporto di fatto di subordinazione, che dà poi luogo con la separazione giuridica dei
fondi stessi alla costituzione della servitù” (Cass. n. 33751 del 4.12.2023).
Ciò che conta, piuttosto, è che i fondi (dominante e servente) non appartengano (seppur solo in parte) a diversi soggetti, venendo a mancare, in tal caso, il requisito dell'appartenenza di entrambi i fondi al medesimo proprietario.
Né ad una diversa conclusione si giunge in ragione del precedente di legittimità invocata dalla parte attrice in sede di prima memoria istruttoria (Cass. 7476 del 4.6.2001), nel quale la Suprema Corte
discuteva unicamente della validità dell'argomentazione seguita nella sentenza impugnata per escludere l'apparenza della servitù. È indubbia, pertanto, la sussistenza – all'epoca di stipula dell'atto di donazione e divisione – di tutti i presupposti indicati dall'art. 1062 c.c., ovvero l'oggettiva subordinazione tra i fondi, la perduranza di tale rapporto al momento della divisione, l'esistenza di opere visibili e permanenti.
Occorre verificare, a questo punto, se il proprietario abbia espresso la volontà di escludere la costituzione di tali servitù.
Si ritiene, a tal proposito, che la volontà contraria non possa essere desunta da comportamenti successivi alla vendita, o da atti non espressi (cd. facta concludentia), ma debba essere necessariamente contenuta nell'atto che determina la separazione dei fondi, o in un atto precedente ad esso collegato.
La Corte di Cassazione ha precisato che la costituzione della servitù “è impedita solo dalla
contraria manifestazione di volontà del proprietario dei due fondi al momento della loro
separazione, e tale contraria manifestazione di volontà non può desumersi per "facta
concludentia", ma deve rinvenirsi in una clausola contrattuale con la quale si convenga
esplicitamente di volere escludere il sorgere della servitù corrispondente alla situazione di fatto
esistente fra i due fondi e determinata dal comportamento del comune proprietario, ovvero in una
qualsiasi clausola il cui contenuto sia incompatibile con la volontà di lasciare integra ed immutata
la situazione di fatto che, in forza della legge, determinerebbe la nascita della servitù (Cass. n.
4872 dell'1.3.2018; cfr. anche Cass. n. 13534/2011 e Cass. n. 2746/1966).
Orbene, nel caso di specie la prova della volontà contraria, che non può - lo si ribadisce - rinvenirsi in possibili cd. facta concludentia (nel caso in esame, ad ogni modo, insussistenti), non risulta formalizzata in clausole espresse ma, secondo la ricostruzione fornita dalla parte attrice, dovrebbe essere individuata nella clausola n. 12 del contratto di divisione, a suo dire inequivocamente incompatibile con la volontà di lasciare integra e immutata la situazione di fatto. La tesi dell'attrice non coglie nel segno, in quanto la predetta clausola si limita a precisare che la donazione e la divisione si riferiscono allo stato di fatto attuale dei beni, e che per taluni cespiti insistono diritti di comunione sui beni di cu ai subb. 7, 14 e 15.
E null'altro.
In altri termini, la clausola in esame riconosce l'esistenza di diritti di comunione, ma nulla dice circa la presenza o l'esclusione di diritti di servitù: non vi è alcun elemento, pertanto, per ravvisare ciò che la Corte di Cassazione ritiene ineludibile al fine di escludere la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, ovvero l'esistenza di una clausola incompatibile con la volontà
di non modificare lo stato di fatto dei luoghi.
Ulteriore questione sollevata dalla parte attrice attiene alla sussistenza di un presunto accordo orale,
raggiunto tra le parti, per spostare le strutture ubicate sui beni di proprietà attorea, e poste a servizio dei beni della convenuta.
Sebbene in dottrina non vi sia concordia circa la necessità – o meno – della forma scritta, potrebbe affermarsi che siccome nel caso in esame non viene in rilievo una rinuncia a un diritto già esistente
(in tal caso sarebbe necessaria la forma scritta), bensì un atto che ne impedisce la nascita,
l'eventuale accordo dovrebbe soggiacere al principio di libertà delle forme. Una tale conclusione,
ad ogni modo, dovrebbe essere verificata in ragione della suindicata consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui la volontà contraria alla costituzione della servitù deve, in ogni caso,
risultare da atto espresso.
Ad ogni modo, anche a voler ammettere una tale possibilità, non può non evidenziarsi che la circostanza in oggetto è stata dedotta dall'attrice in modo generico e non è stata sufficientemente provata in corso di causa. Sul punto pare sufficiente precisare che in citazione l'attrice afferma di essersi trattato di accordo “in conseguenza della divisione”, ma non colloca lo stesso nello spazio e nel tempo, né descrive i dettagli dell'accordo, mentre nei successivi scritti difensivi, invece, ha affermato – senza alcuna ulteriore precisazione - che l'intesa sarebbe stata raggiunta “al momento
della stipula” dell'atto pubblico.
In ragione delle considerazioni appena effettuate, la domanda riconvenzionale è fondata, e per l'effetto va dichiarata l'intervenuta costituzione del padre di famiglia dei seguenti diritti di servitù:
servitù di passaggio carrabile a carico del fondo di cui al sub 14, in favore del fondo di cui al sub 7,
della larghezza costante di metri lineari cinque che partendo dal civico n. 14 della via San
Francesco attraverso l'intero fondo di cui al sub 14 fino ad arrivare alla p.lla sub 7; servitù idrica ed elettrica, a carico del fondo di cui al sub 16, in favore del fondo di cui ai sub 9, 11 e 12, secondo il percorso attualmente esistente;
servitù di luci, affaccio e vedute a carico del fondo di cui al sub 16,
ed in favore del fondo di cui al sub 9, da esercitarsi attraverso due finestre (una larga circa cm. 27,5
lunga circa cm 139 e staccata da terra per circa cm.135; l'altra larga circa cm 37, alta circa cm. 178
e staccata da terra per circa cm. 95) che dal vano wc del sub 9 si affacciano all'interno del sub 16
(attuale sub 18) permettendone il passaggio di aria e di luce oltre che l'affaccio.
Aggiungasi che nel corso dell'istruttoria è emerso che dette servitù risultano ostacolate nell'esercizio del relativo diritto: i testi di parte convenuta, della cui attendibilità - lo si ribadisce -
non vi è motivo di dubitare (ivi compreso il teste , marito della Controparte_3
convenuta, non essendo emersi elementi di contraddittorietà intrinseca e estrinseca delle dichiarazioni rese) hanno confermato l'intervenuto restringimento del viale di accesso al bene della convenuta, e dunque la limitazione della servitù carrabile (tramite l'apposizione di fioriere su entrambi i lati del viale), nonché la chiusura del locale dove sono allocati gli impianti, ed infine il posizionamento di un armadio al fine di oscurare la servitù di luce, veduta ed affaccio dal vano wc di proprietà della convenuta.
Del resto, in quest'ottica va altresì valorizzato il contegno processuale della stessa attrice: con riguardo alla circostanza afferente la manomissione dell'impianto idrico, nella prima memoria istruttoria ha riconosciuto di aver realizzato una struttura posta a protezione dello stesso (nello specifico, per evitare che il cane potesse mordere i tubi e/o che i bambini potessero farsi male), e ha,
in buona sostanza, giustificato l'intervento con il fatto che i serbatoi erano allocati nella sua proprietà esclusiva e che, comunque, per accordo delle parti, essi dovevano essere spostati.
Per l'effetto, in accoglimento della domanda proposta sul punto, l'attrice va condannata al ripristino del precedente stato dei luoghi ed alla cessazione di ogni turbativa.
Dall'accoglimento della domanda riconvenzionale della convenuta non può che conseguire il rigetto della domanda attorea, atteso che il presupposto per l'accoglimento dell'azione di cui all'art. 949
c.c. è l'assenza di “titolo” nelle limitazioni imposte al godimento del diritto di proprietà da parte del titolare dello stesso e, più in generale, l'assenza di “pesi” sul diritto reale in re propria, né parte attrice ha lamentato e provato «turbative o molestie» (art. 949 co. 2 c.c.) ulteriori e diverse rispetto al mero godimento del diritto di servitù (di cui sopra) ad opera di parte convenuta.
Conseguentemente, priva di fondamento è altresì la domanda risarcitoria avanzata da parte attrice nei confronti dell'odierna convenuta, in ragione delle asserite illecite molestie e turbative nel godimento delle proprie facoltà dominicali. E difatti, riconosciuto il diritto di parte convenuta di godere della servitù insistente sul fondo servente di parte attrice ed asservente l'utilità del fondo dominante della prima, non può che escludersi l'esistenza di una qualsivoglia pretesa risarcitoria ex
artt. 2043 ss. c.c., stante l'insussistenza di alcun illecito civile.
Peraltro, giova segnalare come nel caso di specie non siano stati in ogni caso dedotti né tantomeno provati eventuali danni derivanti dall'altrui condotta.
Infine, priva di fondamento è la domanda di accertamento di responsabilità aggravata spiegata dall'odierna convenuta nei confronti di parte attrice.
Invero, la situazione di obiettiva incertezza circa l'esistenza o meno di un diritto di servitù gravante sulle proprietà di parte attrice e servente le proprietà di parte convenute consentono certamente di escludere la mala fede o colpa grave nella condotta processuale tenuta da parte attrice. Né questo scrivente, visto l'andamento del giudizio e le difese delle parti, ritiene di dover fare applicazione dell'ipotesi di cui al comma terzo dell'art. 96 c.p.c..
Ogni ulteriore questione, pur proposta dalle parti, resta assorbita nella presente decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in ragione di quanto previsto dal D.M.
55/2014 (valore indeterminabile – complessità media), tenuto conto della complessità della controversia, dell'istruttoria espletata e delle difese delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Rigetta la domanda di parte attrice;
b) Accoglie la domanda riconvenzionale, e per l'effetto accerta l'intervenuta costituzione per destinazione del padre di famiglia delle seguenti servitù:
1) servitù di passaggio carrabile a carico del bene sito in Nola alla via San Francesco n. 12,
di cui al fog. 20, p.lla 1074, sub 14, in favore del fondo di cui al fog. 20, p.lla 1074, sub
7, della larghezza costante di metri lineari cinque che partendo dal civico n. 14 della via
San Francesco, attraverso l'intero fondo di cui al sub 14, fino ad arrivare alla p.lla sub 7;
2) servitù idrica ed elettrica, a carico del bene di cui al Catasto Fabbricati di Nola, fog. 20,
p.lla 1074, sub 16, in favore del fondo di cui al Catasto Fabbricati di Nola, fog. 20, p.lla
1074, sub 9, 11 e 12, secondo il percorso attualmente esistente;
3) servitù di luci, affaccio e vedute a carico del fondo di cui al Catasto Fabbricati di Nola,
fog. 20, p.lla 1074, sub 16, ed in favore del fondo di cui al Catasto Fabbricato di Nola,
fog. 20, p.lla 1074, sub 9, da esercitarsi attraverso due finestre (una larga circa cm. 27,5
lunga circa cm 139 e staccata da terra per circa cm.135; l'altra larga circa cm 37, alta circa cm. 178 e staccata da terra per circa cm. 95) che dal vano wc del sub 9 si affacciano all'interno del sub 16 (attuale sub 18) permettendone il passaggio di aria e di luce oltre che l'affaccio; c) Condanna parte attrice al ripristino dello stato dei luoghi e alla cessazione di ogni turbativa dall'esercizio dei predetti diritti;
d) Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.;
e) Condanna al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in € Parte_1
5.431,00 per compensi, oltre I.V.A. (se dovuta e provata), C.P.A. e rimborso spese come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Nola, 27.11.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Tufano
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. ANTONGIULIO MAGLIONE,
magistrato ordinario in tirocinio mirato nominato con D.M. 22.10.2024.
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SENTENZA
nella causa civile iscritta al nr. 2649 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2018, avente ad
OGGETTO: Azione negatoria art. 949 c.c. ed azione di accertamento della servitù art. 1079 c.c..
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Parte_1 C.F._1
Crocetta, presso il cui studio legale in Cicciano (NA) alla via Nola nr. 5 palazzo De Stefano è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
ATTRICE
E
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Carmen Marotta, Controparte_1 C.F._2 presso il cui studio legale in Nola (NA) alla via Vivaldi nr. 2 è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
CONVENUTA
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dall'art. 132 c.p.c., mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, l'odierna attrice ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Nola, allo scopo di sentirla condannare alla Controparte_1
cessazione dell'«utilizzo del viale di proprietà esclusiva dell'attrice … a rimuovere i serbatoi d'acqua, autoclavi, il quadro elettrico e/o ogni altra eventuale utenza e/o servizi, attualmente
allocate nella proprietà esclusiva dell'attrice … e … al risarcimento dei danni … al pagamento
delle spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione al sottoscritto procuratore».
Precisamente, ha rappresentato che «con atto pubblico di donazione e divisione … del 25/02/2013»
era divenuta proprietaria esclusiva di alcuni beni immobili, mentre altri appartenenti alla medesima area erano stati donati alla sorella-odierna convenuta, residuando in comproprietà tra di loro esclusivamente il «cespite sub 17»; ciononostante, l'odierna attrice ha lamentato come, nonostante l'anzidetta divisione, l'odierna convenuta (ed il suo nucleo familiare) abbia continuato ad utilizzare il viale attribuito in proprietà esclusiva all'attrice, nonché la circostanza che «nell'unità immobiliare
attribuita in piena ed esclusiva proprietà all'istante … sono alloggiati due serbatoi per acqua di lt.
1000 … a servizio esclusivo delle unità immobiliari attribuite in proprietà esclusiva alla
condividente » e che, sebbene «tali servizi … dovevano essere spostati … Controparte_1
nell'adiacente unità immobiliare attribuita a », ciò non fosse mai avvenuto, ad Controparte_1
onta delle ripetute richieste in tal senso e, soprattutto, «dell'accordo intercorso tra le parti al
momento della stipula dell'atto di divisione» (cfr. atto di citazione depositato il 16.4.2018).
Con memoria di comparsa e costituzione depositata il 4.7.2018 l'odierna convenuta si è costituita tempestivamente, concludendo per il rigetto della domanda attorea e, in riconvenzionale, per
«accertare e dichiarare l'intervenuta costituzione per destinazione del padre di famiglia o quanto
meno per intervenuta usucapione delle servitù». Nel dettaglio, parte convenuta ha dedotto l'esistenza, delle seguenti servitù ex art. 1062 c.c.: « a carico dell'immobile riportato in catasto al
sub 14, quale bene comune non censibile, che si appartiene in via esclusiva alla parte attrice …
sugli immobili contraddistinti dai sub.13 e 16 (attuale sub 18) e in favore dell'immobile riportato in
catasto al sub 7, anch'esso, bene comune non censibile, che si appartiene attualmente alla
convenuta e alla comune genitrice, nonché originaria donante (per quanto di propria spettanza)
delle parti in causa, sugli immobili contraddistinti dai sub 12 e 9, una servitù di CP_2
passaggio carrabile … Sussiste, altresì, attualmente a carico dell'immobile riportato in catasto al sub 16 (ora sub.18), che si appartiene in proprietà esclusiva alla parte attrice e in favore degli
immobili riportati in catasto ai sub 9 e 12 di proprietà esclusiva della convenuta, nonché al sub 11
appartenente a e a … una c.d. servitù di impianto idrico per acqua Controparte_1 CP_2
potabile … una c.d. servitù di impianto elettrico… una servitù di attraversamento delle colonne
fecali e pluviali … una servitù di luci e vedute e affaccio», laddove «Trattasi di servitù apparenti
costituitesi tutte, per destinazione del padre di famiglia».
Su tale domanda riconvenzionale parte attrice ha preso posizione in sede di prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. (depositata il 30.9.2021), contestando le ricostruzioni di controparte e segnalando come «quando avveniva la divisione del fabbricato, lo stesso non apparteneva ad un “unico
proprietario”, ma per effetto della successione e donazione, lo stesso apparteneva, all'atto della
divisione, già alle germane . CP_1
Con ordinanza del 18.7.2018 è stata autorizzata la chiamata in causa di terzo, non perfezionatasi a causa della sopravvenuta morte della stessa (cfr. “certificato di morte” depositato il 3.12.2018); a tale evento non seguiva alcuna ulteriore richiesta da parte della convenuta, motivo per il quale non è
stata disposta la – ulteriore – integrazione del contraddittorio.
Nel prosieguo, nonostante vari tentativi di bonario componimento, la lite non è stata definita, ragion per cui nel prosieguo è stato espletato interrogatorio formale (di parte attrice), e successivamente prova testimoniale.
L'eccezione d'improcedibilità è infondata e, pertanto, essa va rigettata.
Invero, a seguito dell'eccezione sollevata dall'odierno convenuto con la comparsa di costituzione e risposta, le parti hanno esperito il tentativo di mediazione, come reso evidente dalla documentazione depositata in atti il 15.9.2020 (cfr. “presentazione domanda, convocazione
incontro mediazione, verbale incontro mediazione” docc. parte attrice).
Ciò posto, per ragioni logiche, appare opportuno esaminare la domanda riconvenzionale spiegata dall'odierna convenuta. Nel dettaglio, parte convenuta chiede accertarsi la presenza di talune servitù per destinazione di padre di famiglia, e nello specifico: una servitù di passaggio carrabile a carico del fondo di cui al sub 14, in favore del fondo di cui al sub 7; una servitù idrica ed elettrica, a carico del fondo di cui al sub 16, in favore del fondo di cui ai subb 9, 11 e 12; una servitù di luci, affaccio e vedute a carico del fondo di cui al sub 16, ed in favore del fondo di cui al sub 9.
A tal proposito, bisogna rilevare come non sia in contestazione fra le parti la circostanza - al netto delle contestazioni inerenti le molestie arrecate dall'attrice alla convenuta - che lo stato attuale dei luoghi sia il medesimo sussistente all'atto della donazione per atto del 25.2.2013; altresì, non è
oggetto di contestazione che lo stato dei luoghi fosse sostanzialmente il medesimo anche prima della predetta donazione.
Non vi è dubbio, pertanto, che, quantomeno in linea generale, possa rinvenirsi, nella materiale conformazione dei luoghi di causa, una servitù apparente, idonea a dare luogo alla cd. costituzione volontaria per destinazione del padre di famiglia di cui all'art. 1062 c.c..
Le Sezioni Unite (sentenza n. 2949/2016) hanno da tempo chiarito i presupposti cumulativi per l'operatività dell'anzidetto modo di costituzione di tale servitù, operante ope legis, ovverosia: a)
l'oggettiva subordinazione tra i fondi;
b) la perduranza di tale subordinazione nel momento in cui i due fondi cessino di appartenere al medesimo proprietario;
c) l'esistenza di opere visibili e permanenti;
d) l'assenza di disposizioni sulle servitù.
Più di recente, la Suprema Corte ha altresì evidenziato che “la servitù per destinazione del padre di
famiglia si intende stabilita ope legis per il fatto che al momento della separazione dei fondi o del
frazionamento dell'unico fondo lo stato dei luoghi sia stato posto, o lasciato, per opere o segni
manifesti ed univoci - nel che si concreta l'indispensabile requisito dell'apparenza - in una
situazione oggettiva di subordinazione o di servizio, che integri de facto il contenuto proprio di una
servitù, indipendentemente da qualsiasi volontà, tacita o presunta, dell'unico proprietario nel
determinarla o nel mantenerla;
conseguentemente, il requisito della subordinazione deve essere ricercato non già nell'intenzione del proprietario del fondo, bensì nella natura delle opere
oggettivamente considerate, in quanto nel loro uso normale determinino il permanente
assoggettamento del fondo vicino all'onere proprio della servitù”, ed inoltre che l'apparenza “si
configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo
esercizio rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da
rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a
carattere stabile (Cass. n. 33751 del 4.12.2023).
Nel caso di specie, tenuto conto degli scritti difensivi delle parti, nonché dell'istruttoria espletata,
può ritenersi, come detto, che lo stato dei luoghi antecedente all'atto di donazione del 2013 sia rimasto sostanzialmente inalterato anche in seguito.
Si consideri, sul punto, che in sede di interrogatorio formale l'attrice ha ammesso, tra l'altro, che dal vano wc del sub 9 si affacciavano verso il sub 16 due finestre al fine di consentire il passaggio di luce, aria, nonché l'affaccio, ed ha altresì confermato la presenza, all'interno del sub 16, di due impianti idrici posti al servizio dei sub 11 e 12, nonché di un quadro elettrico al servizio dei sub 9,
11 e 12.
Inoltre, non è oggetto di contestazione (cfr. memoria n. 1 di parte attrice) l'esistenza di elementi visibili e riconducibili ad una servitù d'impianto idrico ed elettrico, , oltreché di luci e vedute, e del resto tale circostanza ha trovato ulteriore conferma in sede di prova testimoniale (cfr. verbale di udienza del 30.1.2025).
Del resto, (quesito nr. 3 dei capitoli di prova) ha affermato che “ribadisco che Parte_1
in principio era un tutt'uno, quindi tutto serviva solamente la famiglia successivamente, CP_1
ovvero prima nel 2000 (quando si è trasferita ) e poi nel 2006 (quando mi sono trasferita CP_1
io con la mia famiglia) sono stati allocati questi impianti in questo locale, che era un locale
garage» (cfr. verbale di udienza del 9.3.2023). Parimenti, quanto alla preesistenza della servitù di passaggio, in sede di interrogatorio formale l'attrice ha riconosciuto che “la casa era unica, e quindi tutti usavano l'accesso in modo indistinto;
peraltro in principio non esistevano i sub”. Tale circostanza è stata confermata anche da
[...]
, fratello delle odierne parti del giudizio, il quale ha dichiarato «ad ogni modo le auto Tes_1
passano per il viale» (verbale di udienza del 30.1.2023), nonché da Controparte_3
(«nel 2013 c'era un accesso carrabile, per entrambi» verbale di udienza del 30.1.2023) e da
[...]
(«per andare da loro c'è un cancello carrabile comune» verbale di udienza del CP_4
30.1.2023); testi, questi, della cui attendibilità non v'è motivo di dubitare.
Parimenti, non risulta contestato che i beni delle parti siano caratterizzati dalla cd. “vicinitas”, intesa quale prossimità materiale idonea a consentire l'utilità/amenità del fondo dominante.
Non rileva in senso contrario il fatto che all'epoca della donazione non vi era un solo proprietario,
bensì più comproprietari: sul punto, difatti, va data continuità all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui l'istituto della servitù per destinazione del padre di famiglia “trova applicazione non
solo nell'ipotesi del singolo proprietario ma anche di comproprietari nel loro insieme, giacché
anche in questo caso si configura l'estremo essenziale della unicità del diritto dominicale sui fondi
collegati da rapporto di fatto di subordinazione, che dà poi luogo con la separazione giuridica dei
fondi stessi alla costituzione della servitù” (Cass. n. 33751 del 4.12.2023).
Ciò che conta, piuttosto, è che i fondi (dominante e servente) non appartengano (seppur solo in parte) a diversi soggetti, venendo a mancare, in tal caso, il requisito dell'appartenenza di entrambi i fondi al medesimo proprietario.
Né ad una diversa conclusione si giunge in ragione del precedente di legittimità invocata dalla parte attrice in sede di prima memoria istruttoria (Cass. 7476 del 4.6.2001), nel quale la Suprema Corte
discuteva unicamente della validità dell'argomentazione seguita nella sentenza impugnata per escludere l'apparenza della servitù. È indubbia, pertanto, la sussistenza – all'epoca di stipula dell'atto di donazione e divisione – di tutti i presupposti indicati dall'art. 1062 c.c., ovvero l'oggettiva subordinazione tra i fondi, la perduranza di tale rapporto al momento della divisione, l'esistenza di opere visibili e permanenti.
Occorre verificare, a questo punto, se il proprietario abbia espresso la volontà di escludere la costituzione di tali servitù.
Si ritiene, a tal proposito, che la volontà contraria non possa essere desunta da comportamenti successivi alla vendita, o da atti non espressi (cd. facta concludentia), ma debba essere necessariamente contenuta nell'atto che determina la separazione dei fondi, o in un atto precedente ad esso collegato.
La Corte di Cassazione ha precisato che la costituzione della servitù “è impedita solo dalla
contraria manifestazione di volontà del proprietario dei due fondi al momento della loro
separazione, e tale contraria manifestazione di volontà non può desumersi per "facta
concludentia", ma deve rinvenirsi in una clausola contrattuale con la quale si convenga
esplicitamente di volere escludere il sorgere della servitù corrispondente alla situazione di fatto
esistente fra i due fondi e determinata dal comportamento del comune proprietario, ovvero in una
qualsiasi clausola il cui contenuto sia incompatibile con la volontà di lasciare integra ed immutata
la situazione di fatto che, in forza della legge, determinerebbe la nascita della servitù (Cass. n.
4872 dell'1.3.2018; cfr. anche Cass. n. 13534/2011 e Cass. n. 2746/1966).
Orbene, nel caso di specie la prova della volontà contraria, che non può - lo si ribadisce - rinvenirsi in possibili cd. facta concludentia (nel caso in esame, ad ogni modo, insussistenti), non risulta formalizzata in clausole espresse ma, secondo la ricostruzione fornita dalla parte attrice, dovrebbe essere individuata nella clausola n. 12 del contratto di divisione, a suo dire inequivocamente incompatibile con la volontà di lasciare integra e immutata la situazione di fatto. La tesi dell'attrice non coglie nel segno, in quanto la predetta clausola si limita a precisare che la donazione e la divisione si riferiscono allo stato di fatto attuale dei beni, e che per taluni cespiti insistono diritti di comunione sui beni di cu ai subb. 7, 14 e 15.
E null'altro.
In altri termini, la clausola in esame riconosce l'esistenza di diritti di comunione, ma nulla dice circa la presenza o l'esclusione di diritti di servitù: non vi è alcun elemento, pertanto, per ravvisare ciò che la Corte di Cassazione ritiene ineludibile al fine di escludere la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, ovvero l'esistenza di una clausola incompatibile con la volontà
di non modificare lo stato di fatto dei luoghi.
Ulteriore questione sollevata dalla parte attrice attiene alla sussistenza di un presunto accordo orale,
raggiunto tra le parti, per spostare le strutture ubicate sui beni di proprietà attorea, e poste a servizio dei beni della convenuta.
Sebbene in dottrina non vi sia concordia circa la necessità – o meno – della forma scritta, potrebbe affermarsi che siccome nel caso in esame non viene in rilievo una rinuncia a un diritto già esistente
(in tal caso sarebbe necessaria la forma scritta), bensì un atto che ne impedisce la nascita,
l'eventuale accordo dovrebbe soggiacere al principio di libertà delle forme. Una tale conclusione,
ad ogni modo, dovrebbe essere verificata in ragione della suindicata consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui la volontà contraria alla costituzione della servitù deve, in ogni caso,
risultare da atto espresso.
Ad ogni modo, anche a voler ammettere una tale possibilità, non può non evidenziarsi che la circostanza in oggetto è stata dedotta dall'attrice in modo generico e non è stata sufficientemente provata in corso di causa. Sul punto pare sufficiente precisare che in citazione l'attrice afferma di essersi trattato di accordo “in conseguenza della divisione”, ma non colloca lo stesso nello spazio e nel tempo, né descrive i dettagli dell'accordo, mentre nei successivi scritti difensivi, invece, ha affermato – senza alcuna ulteriore precisazione - che l'intesa sarebbe stata raggiunta “al momento
della stipula” dell'atto pubblico.
In ragione delle considerazioni appena effettuate, la domanda riconvenzionale è fondata, e per l'effetto va dichiarata l'intervenuta costituzione del padre di famiglia dei seguenti diritti di servitù:
servitù di passaggio carrabile a carico del fondo di cui al sub 14, in favore del fondo di cui al sub 7,
della larghezza costante di metri lineari cinque che partendo dal civico n. 14 della via San
Francesco attraverso l'intero fondo di cui al sub 14 fino ad arrivare alla p.lla sub 7; servitù idrica ed elettrica, a carico del fondo di cui al sub 16, in favore del fondo di cui ai sub 9, 11 e 12, secondo il percorso attualmente esistente;
servitù di luci, affaccio e vedute a carico del fondo di cui al sub 16,
ed in favore del fondo di cui al sub 9, da esercitarsi attraverso due finestre (una larga circa cm. 27,5
lunga circa cm 139 e staccata da terra per circa cm.135; l'altra larga circa cm 37, alta circa cm. 178
e staccata da terra per circa cm. 95) che dal vano wc del sub 9 si affacciano all'interno del sub 16
(attuale sub 18) permettendone il passaggio di aria e di luce oltre che l'affaccio.
Aggiungasi che nel corso dell'istruttoria è emerso che dette servitù risultano ostacolate nell'esercizio del relativo diritto: i testi di parte convenuta, della cui attendibilità - lo si ribadisce -
non vi è motivo di dubitare (ivi compreso il teste , marito della Controparte_3
convenuta, non essendo emersi elementi di contraddittorietà intrinseca e estrinseca delle dichiarazioni rese) hanno confermato l'intervenuto restringimento del viale di accesso al bene della convenuta, e dunque la limitazione della servitù carrabile (tramite l'apposizione di fioriere su entrambi i lati del viale), nonché la chiusura del locale dove sono allocati gli impianti, ed infine il posizionamento di un armadio al fine di oscurare la servitù di luce, veduta ed affaccio dal vano wc di proprietà della convenuta.
Del resto, in quest'ottica va altresì valorizzato il contegno processuale della stessa attrice: con riguardo alla circostanza afferente la manomissione dell'impianto idrico, nella prima memoria istruttoria ha riconosciuto di aver realizzato una struttura posta a protezione dello stesso (nello specifico, per evitare che il cane potesse mordere i tubi e/o che i bambini potessero farsi male), e ha,
in buona sostanza, giustificato l'intervento con il fatto che i serbatoi erano allocati nella sua proprietà esclusiva e che, comunque, per accordo delle parti, essi dovevano essere spostati.
Per l'effetto, in accoglimento della domanda proposta sul punto, l'attrice va condannata al ripristino del precedente stato dei luoghi ed alla cessazione di ogni turbativa.
Dall'accoglimento della domanda riconvenzionale della convenuta non può che conseguire il rigetto della domanda attorea, atteso che il presupposto per l'accoglimento dell'azione di cui all'art. 949
c.c. è l'assenza di “titolo” nelle limitazioni imposte al godimento del diritto di proprietà da parte del titolare dello stesso e, più in generale, l'assenza di “pesi” sul diritto reale in re propria, né parte attrice ha lamentato e provato «turbative o molestie» (art. 949 co. 2 c.c.) ulteriori e diverse rispetto al mero godimento del diritto di servitù (di cui sopra) ad opera di parte convenuta.
Conseguentemente, priva di fondamento è altresì la domanda risarcitoria avanzata da parte attrice nei confronti dell'odierna convenuta, in ragione delle asserite illecite molestie e turbative nel godimento delle proprie facoltà dominicali. E difatti, riconosciuto il diritto di parte convenuta di godere della servitù insistente sul fondo servente di parte attrice ed asservente l'utilità del fondo dominante della prima, non può che escludersi l'esistenza di una qualsivoglia pretesa risarcitoria ex
artt. 2043 ss. c.c., stante l'insussistenza di alcun illecito civile.
Peraltro, giova segnalare come nel caso di specie non siano stati in ogni caso dedotti né tantomeno provati eventuali danni derivanti dall'altrui condotta.
Infine, priva di fondamento è la domanda di accertamento di responsabilità aggravata spiegata dall'odierna convenuta nei confronti di parte attrice.
Invero, la situazione di obiettiva incertezza circa l'esistenza o meno di un diritto di servitù gravante sulle proprietà di parte attrice e servente le proprietà di parte convenute consentono certamente di escludere la mala fede o colpa grave nella condotta processuale tenuta da parte attrice. Né questo scrivente, visto l'andamento del giudizio e le difese delle parti, ritiene di dover fare applicazione dell'ipotesi di cui al comma terzo dell'art. 96 c.p.c..
Ogni ulteriore questione, pur proposta dalle parti, resta assorbita nella presente decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in ragione di quanto previsto dal D.M.
55/2014 (valore indeterminabile – complessità media), tenuto conto della complessità della controversia, dell'istruttoria espletata e delle difese delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Rigetta la domanda di parte attrice;
b) Accoglie la domanda riconvenzionale, e per l'effetto accerta l'intervenuta costituzione per destinazione del padre di famiglia delle seguenti servitù:
1) servitù di passaggio carrabile a carico del bene sito in Nola alla via San Francesco n. 12,
di cui al fog. 20, p.lla 1074, sub 14, in favore del fondo di cui al fog. 20, p.lla 1074, sub
7, della larghezza costante di metri lineari cinque che partendo dal civico n. 14 della via
San Francesco, attraverso l'intero fondo di cui al sub 14, fino ad arrivare alla p.lla sub 7;
2) servitù idrica ed elettrica, a carico del bene di cui al Catasto Fabbricati di Nola, fog. 20,
p.lla 1074, sub 16, in favore del fondo di cui al Catasto Fabbricati di Nola, fog. 20, p.lla
1074, sub 9, 11 e 12, secondo il percorso attualmente esistente;
3) servitù di luci, affaccio e vedute a carico del fondo di cui al Catasto Fabbricati di Nola,
fog. 20, p.lla 1074, sub 16, ed in favore del fondo di cui al Catasto Fabbricato di Nola,
fog. 20, p.lla 1074, sub 9, da esercitarsi attraverso due finestre (una larga circa cm. 27,5
lunga circa cm 139 e staccata da terra per circa cm.135; l'altra larga circa cm 37, alta circa cm. 178 e staccata da terra per circa cm. 95) che dal vano wc del sub 9 si affacciano all'interno del sub 16 (attuale sub 18) permettendone il passaggio di aria e di luce oltre che l'affaccio; c) Condanna parte attrice al ripristino dello stato dei luoghi e alla cessazione di ogni turbativa dall'esercizio dei predetti diritti;
d) Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.;
e) Condanna al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in € Parte_1
5.431,00 per compensi, oltre I.V.A. (se dovuta e provata), C.P.A. e rimborso spese come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Nola, 27.11.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Tufano
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. ANTONGIULIO MAGLIONE,
magistrato ordinario in tirocinio mirato nominato con D.M. 22.10.2024.