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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 24/10/2025, n. 965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 965 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
RGAC 81/2025
BBLICA TANA RE PV
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione controversie di lavoro -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del dott. Massimo Lisi, ha pronunciato all'udienza del 23/10/2025, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 81/2025, posta in deliberazione tra:
,elettivamente domiciliata in Frosinone, Via Lecce n. 19, presso lo studio Parte 1
dell'Avv. Alessandro Sala, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti e
,in persona del Ministro pro tempore, COroparte 1
elettivamente domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c., ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio il COroparte 1 1' " COroparte_2
[...] e ha chiesto "Piaccia all'Ill.mo G.U.L., qualora necessario, previa disapplicazione delle norme contrattuali contrastanti con la normativa primaria richiamata, in accoglimento del presente ricorso accertare e dichiarare l'illegittimità del mancato riconoscimento del diritto, ai fini della progressione stipendiale prevista dalla contrattazione di comparto, alla valutazione dell'anzianità di servizio maturata durante il rapporto di lavoro intrattenuto con l COroparte_3 durante l'
anno solare 2013 e, per l'effetto,
a) condannare l'Amministrazione convenuta alla ridefinizione dell'intera progressione di carriera della ricorrente, in base alla normativa all' epoca vigente, (eventualmente anche mediante l'emanazione di un nuovo decreto di ricostruzione della stessa) computando il servizio espletato nell'
suddetto anno;
b) condannare la stessa Amministrazione, alla corresponsione delle differenze retributive (nei limiti della prescrizione quinquennale dei crediti, eventualmente maturata, calcolata, a decorrere dai cinque anni antecedenti il sopracitato atto interruttivo (all. 3) tra quanto in effetti percepito e quanto le sarebbe spettato alla luce dell'anzianità di servizio maturata nel predetto periodo, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, dalla loro maturazione al saldo, nonché ad ogni altro beneficio di legge conseguente al riconoscimento de quo, tenuto conto dei CCNL sottoscritti e degli aumenti stipendiali maturati medio tempore sulla base degli scaglioni di retribuzione oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo, nonché ad ogni altro beneficio e conseguenza di legge, quale, ad esempio, la esatta ricostruzione del TFR dovuto.
Vittoria di spese, diritti, onorari e spese generali (nella misura del 15%), oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che qui si dichiara antistatario"
A fondamento della domanda, parte ricorrente, premesso di essere docente di ruolo di Scuola
Secondaria nella scuola pubblica per la classe di concorso B023 ed inquadramento nella fascia stipendiale 21, ha dedotto che non si è tenuto conto dell'anno 2013 ai fini della maturazione dell'anzianità di servizio e delle progressioni economiche, e ha quindi chiesto di accertare e dichiarare il proprio diritto al riconoscimento dell'annualità 2013 ai soli fini economici, chiedendo la CO condanna del al pagamento delle consequenziali differenze retributive derivanti dagli scatti stipendiali maturati e maturandi.
CO Il , seppur ritualmente citato in giudizio, non si è costituito.
Ritenuta la causa documentalmente istruita, concesso termine per note difensive, la causa è stata discussa nel corso dell'udienza del 23/10/2025, mediante lo scambio e il deposito di note scritte, e decisa con separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e deve essere respinta per le motivazioni di seguito indicate.
Giova in via preliminare inquadrare il petitum e la causa petendi del giudizio.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento del diritto della parte ricorrente, al riconoscimento del servizio prestato nell'annualità 2013, nella ricostruzione di carriera, ai fini economici, con
CO condanna del al pagamento delle consequenziali differenze retributive derivanti dagli scatti stipendiali maturati e maturandi. Parte ricorrente ha, in particolare, contestato il mancato riconoscimento dell'intero servizio prestato per l'annualità 2013 e ha evidenziato che tale mancato riconoscimento nella ricostruzione della carriera incide negativamente sulla fascia stipendiale spettante.
Giova sul punto richiamare la normativa e la giurisprudenza di riferimento.
Il d.l. n. 78/2010 all'art. 9 comma 21, ha previsto che «i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni
2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi.
Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici».
Inoltre, al successivo comma 23 ha dettato una specifica disciplina per il personale della scuola statale, stabilendo che «Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della
Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14».
Per effetto dell'art. 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013 la disposizione di blocco è stata estesa anche all'annualità del 2013 (le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al
31 dicembre 2013).
La contrattazione collettiva alla quale l'art. 8 del d.l. n. 78/2010 rinvia, è intervenuta dapprima con il
CCNL 13 marzo 2013 finalizzato, come chiarito nell'art. 1, comma 3, «a consentire il recupero dell'utilità dell'anno 2011 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del
CCNL 4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici» e, successivamente, con il CCNL 7 agosto 2014 che, con dizione analoga, ha previsto il recupero dell'annualità del 2012, individuando le relative risorse, nel primo caso a partire dal 2011 e nel secondo con decorrenza dal 2012. Con riguardo, invece, all'annualità 2013 l'art. 1 del d.l. n. 3/2014 è intervenuto a bloccare le azioni di recupero che l'amministrazione scolastica stava avviando nei casi in cui nell'anno 2013 era stata attribuita una fascia stipendiale superiore per effetto del riconoscimento dell'anzianità maturata nel
2012.
A dirimere tale quadro interpretativo è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n. 310 del
2023 che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativa dettata dal D.L. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salvo le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che "non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco" (Corte
Cost. n. 310/2013).
Il Giudice delle Leggi ha, infatti, ritenuto che mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale 2010/2013 avevano conseguito il passaggio (di posizione economica o di area), l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della
"non utilità" a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento.
In altri termini la "sterilizzazione" si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, e da ultimo la Corte di Cassazione con la sentenza n.
1727/2025, non ravvisando profili di illegittimità costituzionale delle disposizioni richiamate sulla base del vaglio fornito dalla Corte Costituzionale, ha evidenziato che "la non utilità degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della sterilizzazione qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici".
La Cassazione nella sentenza n. 1727/2025, superando il precedente orientamento espresso dalla sentenza n. 16133/2024 - limitatamente “alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali"
-, ha dunque ritenuto che “l'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva".
Orbene, nel caso oggetto di giudizio parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento del servizio prestato come docente nell'annualità 2013 ai soli fini economici, in funzione del corretto inserimento nella fascia stipendiale, con condanna al pagamento delle differenze retributive derivate dal mancato riconoscimento dell'annualità 2013.
Alla luce di principi giurisprudenziali sopra richiamati, deve ritenersi che il servizio prestato dalla parte ricorrente nell'annualità 2013 non può essere riconosciuto ai soli fini economici.
Il ricorso, dunque, deve essere rigettato, avendo la Suprema Corte escluso che l'annualità 2013 possa essere considerata utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali. CO Nulla sulle spese di lite, tenuto conto della mancata costituzione del
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 81/2025 R.G.A.C, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione:
rigetta il ricorso;
nulla sulle spese di lite.
Frosinone, 23/10/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi
BBLICA TANA RE PV
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione controversie di lavoro -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del dott. Massimo Lisi, ha pronunciato all'udienza del 23/10/2025, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 81/2025, posta in deliberazione tra:
,elettivamente domiciliata in Frosinone, Via Lecce n. 19, presso lo studio Parte 1
dell'Avv. Alessandro Sala, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti e
,in persona del Ministro pro tempore, COroparte 1
elettivamente domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c., ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio il COroparte 1 1' " COroparte_2
[...] e ha chiesto "Piaccia all'Ill.mo G.U.L., qualora necessario, previa disapplicazione delle norme contrattuali contrastanti con la normativa primaria richiamata, in accoglimento del presente ricorso accertare e dichiarare l'illegittimità del mancato riconoscimento del diritto, ai fini della progressione stipendiale prevista dalla contrattazione di comparto, alla valutazione dell'anzianità di servizio maturata durante il rapporto di lavoro intrattenuto con l COroparte_3 durante l'
anno solare 2013 e, per l'effetto,
a) condannare l'Amministrazione convenuta alla ridefinizione dell'intera progressione di carriera della ricorrente, in base alla normativa all' epoca vigente, (eventualmente anche mediante l'emanazione di un nuovo decreto di ricostruzione della stessa) computando il servizio espletato nell'
suddetto anno;
b) condannare la stessa Amministrazione, alla corresponsione delle differenze retributive (nei limiti della prescrizione quinquennale dei crediti, eventualmente maturata, calcolata, a decorrere dai cinque anni antecedenti il sopracitato atto interruttivo (all. 3) tra quanto in effetti percepito e quanto le sarebbe spettato alla luce dell'anzianità di servizio maturata nel predetto periodo, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, dalla loro maturazione al saldo, nonché ad ogni altro beneficio di legge conseguente al riconoscimento de quo, tenuto conto dei CCNL sottoscritti e degli aumenti stipendiali maturati medio tempore sulla base degli scaglioni di retribuzione oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo, nonché ad ogni altro beneficio e conseguenza di legge, quale, ad esempio, la esatta ricostruzione del TFR dovuto.
Vittoria di spese, diritti, onorari e spese generali (nella misura del 15%), oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che qui si dichiara antistatario"
A fondamento della domanda, parte ricorrente, premesso di essere docente di ruolo di Scuola
Secondaria nella scuola pubblica per la classe di concorso B023 ed inquadramento nella fascia stipendiale 21, ha dedotto che non si è tenuto conto dell'anno 2013 ai fini della maturazione dell'anzianità di servizio e delle progressioni economiche, e ha quindi chiesto di accertare e dichiarare il proprio diritto al riconoscimento dell'annualità 2013 ai soli fini economici, chiedendo la CO condanna del al pagamento delle consequenziali differenze retributive derivanti dagli scatti stipendiali maturati e maturandi.
CO Il , seppur ritualmente citato in giudizio, non si è costituito.
Ritenuta la causa documentalmente istruita, concesso termine per note difensive, la causa è stata discussa nel corso dell'udienza del 23/10/2025, mediante lo scambio e il deposito di note scritte, e decisa con separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e deve essere respinta per le motivazioni di seguito indicate.
Giova in via preliminare inquadrare il petitum e la causa petendi del giudizio.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento del diritto della parte ricorrente, al riconoscimento del servizio prestato nell'annualità 2013, nella ricostruzione di carriera, ai fini economici, con
CO condanna del al pagamento delle consequenziali differenze retributive derivanti dagli scatti stipendiali maturati e maturandi. Parte ricorrente ha, in particolare, contestato il mancato riconoscimento dell'intero servizio prestato per l'annualità 2013 e ha evidenziato che tale mancato riconoscimento nella ricostruzione della carriera incide negativamente sulla fascia stipendiale spettante.
Giova sul punto richiamare la normativa e la giurisprudenza di riferimento.
Il d.l. n. 78/2010 all'art. 9 comma 21, ha previsto che «i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni
2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi.
Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici».
Inoltre, al successivo comma 23 ha dettato una specifica disciplina per il personale della scuola statale, stabilendo che «Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della
Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14».
Per effetto dell'art. 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013 la disposizione di blocco è stata estesa anche all'annualità del 2013 (le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al
31 dicembre 2013).
La contrattazione collettiva alla quale l'art. 8 del d.l. n. 78/2010 rinvia, è intervenuta dapprima con il
CCNL 13 marzo 2013 finalizzato, come chiarito nell'art. 1, comma 3, «a consentire il recupero dell'utilità dell'anno 2011 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del
CCNL 4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici» e, successivamente, con il CCNL 7 agosto 2014 che, con dizione analoga, ha previsto il recupero dell'annualità del 2012, individuando le relative risorse, nel primo caso a partire dal 2011 e nel secondo con decorrenza dal 2012. Con riguardo, invece, all'annualità 2013 l'art. 1 del d.l. n. 3/2014 è intervenuto a bloccare le azioni di recupero che l'amministrazione scolastica stava avviando nei casi in cui nell'anno 2013 era stata attribuita una fascia stipendiale superiore per effetto del riconoscimento dell'anzianità maturata nel
2012.
A dirimere tale quadro interpretativo è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n. 310 del
2023 che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativa dettata dal D.L. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salvo le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che "non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco" (Corte
Cost. n. 310/2013).
Il Giudice delle Leggi ha, infatti, ritenuto che mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale 2010/2013 avevano conseguito il passaggio (di posizione economica o di area), l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della
"non utilità" a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento.
In altri termini la "sterilizzazione" si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, e da ultimo la Corte di Cassazione con la sentenza n.
1727/2025, non ravvisando profili di illegittimità costituzionale delle disposizioni richiamate sulla base del vaglio fornito dalla Corte Costituzionale, ha evidenziato che "la non utilità degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della sterilizzazione qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici".
La Cassazione nella sentenza n. 1727/2025, superando il precedente orientamento espresso dalla sentenza n. 16133/2024 - limitatamente “alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali"
-, ha dunque ritenuto che “l'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva".
Orbene, nel caso oggetto di giudizio parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento del servizio prestato come docente nell'annualità 2013 ai soli fini economici, in funzione del corretto inserimento nella fascia stipendiale, con condanna al pagamento delle differenze retributive derivate dal mancato riconoscimento dell'annualità 2013.
Alla luce di principi giurisprudenziali sopra richiamati, deve ritenersi che il servizio prestato dalla parte ricorrente nell'annualità 2013 non può essere riconosciuto ai soli fini economici.
Il ricorso, dunque, deve essere rigettato, avendo la Suprema Corte escluso che l'annualità 2013 possa essere considerata utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali. CO Nulla sulle spese di lite, tenuto conto della mancata costituzione del
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 81/2025 R.G.A.C, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione:
rigetta il ricorso;
nulla sulle spese di lite.
Frosinone, 23/10/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi