Art. 1. Articolo unico.
L' art. 7 del regio decreto 17 settembre 1940, n. 1567 , modificato dall' art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1371 , e dall' art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 gennaio 1948, n. 64 , e' sostituito dal seguente:
"Per la valutazione ai fini dell'avanzamento dei colonnelli, dei tenenti colonnelli, dei maggiori e dei capitani in servizio permanente e delle categorie in congedo della Guardia di finanza, e' costituita una Commissione centrale di avanzamento composta del Comandante generale, del Comandante in secondo, dei generali in servizio permanente effettivo del Corpo e del generale dell'Esercito addetto al Comando generale.
La Commissione medesima viene convocata, nei casi previsti, dal Comandante generale del Corpo, che le rimette i documenti prescritti.
La Commissione s'intende legalmente costituita con l'intervento di almeno cinque dei suoi componenti".
L' art. 7 del regio decreto 17 settembre 1940, n. 1567 , modificato dall' art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1371 , e dall' art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 gennaio 1948, n. 64 , e' sostituito dal seguente:
"Per la valutazione ai fini dell'avanzamento dei colonnelli, dei tenenti colonnelli, dei maggiori e dei capitani in servizio permanente e delle categorie in congedo della Guardia di finanza, e' costituita una Commissione centrale di avanzamento composta del Comandante generale, del Comandante in secondo, dei generali in servizio permanente effettivo del Corpo e del generale dell'Esercito addetto al Comando generale.
La Commissione medesima viene convocata, nei casi previsti, dal Comandante generale del Corpo, che le rimette i documenti prescritti.
La Commissione s'intende legalmente costituita con l'intervento di almeno cinque dei suoi componenti".