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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 23/10/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VARESE
II SEZIONE CIVILE
Udienza del 23/10/2025 N. 226/2024
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice di Varese
GI AN quale Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Natale Parte_1 C.F._1
DR IS ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico di questo come da procura allegata al ricorso Email_1
RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F. ), in persona del Direttore Generale
[...] P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417bis cpc dal funzionario delegato avv.
ET IG ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale in Varese, via Copelli n. 6
RESISTENTE
OGGETTO: personale scolastico - carta docente
All'udienza di discussione, celebrata da remoto con Programma Microsoft Teams, il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti ed all'esito il Giudice ha emesso sentenza contestuale ex art. 429 cpc.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Varese, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 16.3.2024,
ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
, in persona del Controparte_1
Direttore Generale pro tempore, formulando le conclusioni che di seguito si trascrivono: “[…] - accogliere la domanda proposta e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento di punti 12 per il servizio militare svolto nel periodo indicato in premessa, ai fini della collocazione nelle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA di terza fascia, pubblicate dall'Istituto scolastico in epigrafe, valide per il triennio 2021/2024 e quindi attribuirgli punti 20,80 (10,00+12-1,20) per il profilo di assistente, punti 18,60 (7,80+12-1,20) per il profilo di assistente tecnico e punti 19,50 (8,70+12-1,20) per quello di collaboratore scolastico o quei diversi punteggi ritenuti corretti;
-per l'effetto condannare il e Controparte_1 comunque tutti i resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., all'attribuzione del suddetto punteggio e alla correzione delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA di terza fascia;
-in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo del ricorrente”; con rifusione delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
In prima udienza, celebrata con collegamento da remoto con Programma Microsoft Teams, il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti.
Il ricorso, per i motivi di seguito esposti, è infondato e deve pertanto essere respinto.
***
Dal ricorso e dalla documentazione versata in atti emerge quanto segue:
- che “… in data 18/4/2021, ha presentato presso l'Istituto Parte_1
Scolastico in epigrafe, ai sensi del D.M. n. 50 del 3.3.2021, tramite il portale telematico, la domanda di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA, di
III fascia, per il profilo di assistente amministrativo, di assistente tecnico e di collaboratore scolastico, valide per il triennio 2021/2024, rappresentando di aver svolto il servizio militare dal 16/10/2002 al 15/10/2003 e dal 15/12/2005 al 14/12/2006, non in costanza di nomina e dopo il conseguimento del titolo di studio per l'accesso alle graduatorie suddette ottenuto nel 2001 (v. docc. 1,2,3)”;
- che “… dall'esame delle graduatorie ATA definitive, pubblicate dall'istituto scolastico in epigrafe, sono stati riconosciuti al ricorrente punti 10,00 per il profilo di assistente amministrativo, punti 7,80 per il profilo di assistente tecnico e punti 8,70 per il profilo di collaboratore scolastico (doc. 4), senza che gli siano stati riconosciuti 12 punti per il servizio militare prestato ma solo 1,20”.
Tutto ciò premesso, il ricorrente ha pertanto adito l'intestato Tribunale formulando le conclusioni in epigrafe trascritte, deducendo … l'illegittimità del D.M. 50/2021 e la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 485, c. 7 D.Lgs. 297/1994 e dell'art. 2050 del D.Lgs. 66/2000.
***
2 Nel caso in esame occorre innanzitutto richiamare la normativa di riferimento della fattispecie oggetto di vaglio.
In primo luogo, va rilevato che l'allegato A del D.M. 50/2021, nel disciplinare le graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA, attribuisce, da un lato, per il servizio reso presso istituti scolastici statali o comunque ad essi equiparati, sei (6) punti per ogni anno, 0,50 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico); dall'altro lato, per il servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici, 0,60 punti per ogni anno, 0,05 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico).
Il suddetto Allegato A, quanto al servizio militare, dispone quanto segue: “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo
l'abolizione dell'obbligo di leva”.
Pertanto, sulla scorta della disciplina ut supra, per il servizio militare obbligatorio reso in costanza di rapporto di impiego è attribuito il punteggio di 6 punti per anno (0,5 punti per mese); per il servizio militare obbligatorio reso non in costanza di rapporto di impiego, invece, è attribuito il minor punteggio di 0,60 punti per anno (0,05 punti per mese).
Ebbene, ad avviso di questo Giudicante la differenza di punteggio, seppur rilevante, non è né di per sé illegittima né lesiva del principio costituzionale di uguaglianza, posto che il diverso punteggio è attribuito con riferimento a situazioni giuridiche, appunto, tra loro diverse.
L'articolo 485, 7° comma, D. Lgs. n. 297/1994, norma applicata in ambito di ricostruzione carriera del personale docente assunto a tempo indeterminato, dispone quanto segue: “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
L'art. 2050 cod. ord. militare, nell'ambito della valutazione del servizio militare nei concorsi pubblici, dispone quanto segue:“1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni
3 è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
Fatte tali premesse - precisato che l'articolo 2050 ut supra si applica non soltanto, strettamente, ai concorsi pubblici, ma anche alle graduatorie scolastiche - va quindi richiamato l'orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione che, interpretando la normativa in esame, ha chiarito che i primi due commi dell'art. 2050 devono essere letti in combinato disposto tra loro, dovendosi ritenere che “…il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio
(obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi;
è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050, si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.)…” (Cass.
Civ., Ord. n. 5679 del 2020).
Ciò premesso, alla luce del combinato disposto di cui agli articoli 485, 7° comma, D. Lgs. 297/1994
e 2050 cod. ord. militare, deve dunque affermarsi che il servizio militare o quello civile ad esso equiparato deve essere valutato nelle graduatorie selettive in misura non inferiore rispetto al punteggio previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
Inoltre, va evidenziato sin da ora che, sulla scorta di quanto sin qui richiamato, non può essere ravvisata la dedotta violazione del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 Cost., posto che il trattamento di miglior favore previsto dal D.M. 50/2021 per il servizio militare reso in costanza di rapporto di impiego, rispetto al servizio militare reso non in costanza di rapporto lavorativo (a quest'ultimo comunque si ripete essendo riconosciuto il medesimo punteggio per il servizio reso
4 presso enti pubblici), è pienamente giustificato dal fatto che le relative situazioni giuridiche non sono equivalenti.
Il servizio militare obbligatorio in costanza di rapporto di impiego, infatti, è causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino, che ai sensi dell'art. 52 Cost. non deve tradursi in un pregiudizio alla posizione di lavoro.
Il termine di paragone, pertanto, deve essere individuato nella posizione del lavoratore non chiamato al servizio militare durante il rapporto lavorativo.
In sintesi, solo per il servizio militare obbligatorio prestato in costanza di impiego è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino.
Di conseguenza, l'attribuzione al servizio militare in costanza di rapporto di servizio del medesimo punteggio riconosciuto per il pregresso servizio prestato presso istituiti scolastici o equiparati non può ritenersi illegittima, ma anzi doverosa, proprio per evitare disparità di trattamento ai sensi dell'art. 52 Cost. (sul punto, ex plurimis, CdA Genova, sentenza n. 182/2021).
Parimenti legittimo è il mancato riconoscimento di tale maggior punteggio al cittadino che ha prestato servizio militare obbligatorio non in costanza di rapporto di servizio, non sussistendo, in questa differente ipotesi, l'esigenza di tutela ex art. 52 Cost. innanzi descritta.
Per tutte le ragioni sin qui illustrate, il ricorso deve quindi essere respinto.
Resta assorbita ogni ulteriore domanda formulata o eccezione dedotta.
Quanto alla regolamentazione delle spese di giudizio, considerata la presenza di orientamenti giurisprudenziali difformi in materia e la peculiarità della fattispecie in esame, questo giudice ritiene congruo disporne l'integrale compensazione fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Varese, 23.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
GI AN
5
II SEZIONE CIVILE
Udienza del 23/10/2025 N. 226/2024
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice di Varese
GI AN quale Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Natale Parte_1 C.F._1
DR IS ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico di questo come da procura allegata al ricorso Email_1
RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F. ), in persona del Direttore Generale
[...] P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417bis cpc dal funzionario delegato avv.
ET IG ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale in Varese, via Copelli n. 6
RESISTENTE
OGGETTO: personale scolastico - carta docente
All'udienza di discussione, celebrata da remoto con Programma Microsoft Teams, il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti ed all'esito il Giudice ha emesso sentenza contestuale ex art. 429 cpc.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Varese, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 16.3.2024,
ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
, in persona del Controparte_1
Direttore Generale pro tempore, formulando le conclusioni che di seguito si trascrivono: “[…] - accogliere la domanda proposta e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento di punti 12 per il servizio militare svolto nel periodo indicato in premessa, ai fini della collocazione nelle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA di terza fascia, pubblicate dall'Istituto scolastico in epigrafe, valide per il triennio 2021/2024 e quindi attribuirgli punti 20,80 (10,00+12-1,20) per il profilo di assistente, punti 18,60 (7,80+12-1,20) per il profilo di assistente tecnico e punti 19,50 (8,70+12-1,20) per quello di collaboratore scolastico o quei diversi punteggi ritenuti corretti;
-per l'effetto condannare il e Controparte_1 comunque tutti i resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., all'attribuzione del suddetto punteggio e alla correzione delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA di terza fascia;
-in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo del ricorrente”; con rifusione delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
In prima udienza, celebrata con collegamento da remoto con Programma Microsoft Teams, il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti.
Il ricorso, per i motivi di seguito esposti, è infondato e deve pertanto essere respinto.
***
Dal ricorso e dalla documentazione versata in atti emerge quanto segue:
- che “… in data 18/4/2021, ha presentato presso l'Istituto Parte_1
Scolastico in epigrafe, ai sensi del D.M. n. 50 del 3.3.2021, tramite il portale telematico, la domanda di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA, di
III fascia, per il profilo di assistente amministrativo, di assistente tecnico e di collaboratore scolastico, valide per il triennio 2021/2024, rappresentando di aver svolto il servizio militare dal 16/10/2002 al 15/10/2003 e dal 15/12/2005 al 14/12/2006, non in costanza di nomina e dopo il conseguimento del titolo di studio per l'accesso alle graduatorie suddette ottenuto nel 2001 (v. docc. 1,2,3)”;
- che “… dall'esame delle graduatorie ATA definitive, pubblicate dall'istituto scolastico in epigrafe, sono stati riconosciuti al ricorrente punti 10,00 per il profilo di assistente amministrativo, punti 7,80 per il profilo di assistente tecnico e punti 8,70 per il profilo di collaboratore scolastico (doc. 4), senza che gli siano stati riconosciuti 12 punti per il servizio militare prestato ma solo 1,20”.
Tutto ciò premesso, il ricorrente ha pertanto adito l'intestato Tribunale formulando le conclusioni in epigrafe trascritte, deducendo … l'illegittimità del D.M. 50/2021 e la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 485, c. 7 D.Lgs. 297/1994 e dell'art. 2050 del D.Lgs. 66/2000.
***
2 Nel caso in esame occorre innanzitutto richiamare la normativa di riferimento della fattispecie oggetto di vaglio.
In primo luogo, va rilevato che l'allegato A del D.M. 50/2021, nel disciplinare le graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA, attribuisce, da un lato, per il servizio reso presso istituti scolastici statali o comunque ad essi equiparati, sei (6) punti per ogni anno, 0,50 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico); dall'altro lato, per il servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici, 0,60 punti per ogni anno, 0,05 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico).
Il suddetto Allegato A, quanto al servizio militare, dispone quanto segue: “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo
l'abolizione dell'obbligo di leva”.
Pertanto, sulla scorta della disciplina ut supra, per il servizio militare obbligatorio reso in costanza di rapporto di impiego è attribuito il punteggio di 6 punti per anno (0,5 punti per mese); per il servizio militare obbligatorio reso non in costanza di rapporto di impiego, invece, è attribuito il minor punteggio di 0,60 punti per anno (0,05 punti per mese).
Ebbene, ad avviso di questo Giudicante la differenza di punteggio, seppur rilevante, non è né di per sé illegittima né lesiva del principio costituzionale di uguaglianza, posto che il diverso punteggio è attribuito con riferimento a situazioni giuridiche, appunto, tra loro diverse.
L'articolo 485, 7° comma, D. Lgs. n. 297/1994, norma applicata in ambito di ricostruzione carriera del personale docente assunto a tempo indeterminato, dispone quanto segue: “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
L'art. 2050 cod. ord. militare, nell'ambito della valutazione del servizio militare nei concorsi pubblici, dispone quanto segue:“1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni
3 è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
Fatte tali premesse - precisato che l'articolo 2050 ut supra si applica non soltanto, strettamente, ai concorsi pubblici, ma anche alle graduatorie scolastiche - va quindi richiamato l'orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione che, interpretando la normativa in esame, ha chiarito che i primi due commi dell'art. 2050 devono essere letti in combinato disposto tra loro, dovendosi ritenere che “…il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio
(obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi;
è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050, si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.)…” (Cass.
Civ., Ord. n. 5679 del 2020).
Ciò premesso, alla luce del combinato disposto di cui agli articoli 485, 7° comma, D. Lgs. 297/1994
e 2050 cod. ord. militare, deve dunque affermarsi che il servizio militare o quello civile ad esso equiparato deve essere valutato nelle graduatorie selettive in misura non inferiore rispetto al punteggio previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
Inoltre, va evidenziato sin da ora che, sulla scorta di quanto sin qui richiamato, non può essere ravvisata la dedotta violazione del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 Cost., posto che il trattamento di miglior favore previsto dal D.M. 50/2021 per il servizio militare reso in costanza di rapporto di impiego, rispetto al servizio militare reso non in costanza di rapporto lavorativo (a quest'ultimo comunque si ripete essendo riconosciuto il medesimo punteggio per il servizio reso
4 presso enti pubblici), è pienamente giustificato dal fatto che le relative situazioni giuridiche non sono equivalenti.
Il servizio militare obbligatorio in costanza di rapporto di impiego, infatti, è causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino, che ai sensi dell'art. 52 Cost. non deve tradursi in un pregiudizio alla posizione di lavoro.
Il termine di paragone, pertanto, deve essere individuato nella posizione del lavoratore non chiamato al servizio militare durante il rapporto lavorativo.
In sintesi, solo per il servizio militare obbligatorio prestato in costanza di impiego è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino.
Di conseguenza, l'attribuzione al servizio militare in costanza di rapporto di servizio del medesimo punteggio riconosciuto per il pregresso servizio prestato presso istituiti scolastici o equiparati non può ritenersi illegittima, ma anzi doverosa, proprio per evitare disparità di trattamento ai sensi dell'art. 52 Cost. (sul punto, ex plurimis, CdA Genova, sentenza n. 182/2021).
Parimenti legittimo è il mancato riconoscimento di tale maggior punteggio al cittadino che ha prestato servizio militare obbligatorio non in costanza di rapporto di servizio, non sussistendo, in questa differente ipotesi, l'esigenza di tutela ex art. 52 Cost. innanzi descritta.
Per tutte le ragioni sin qui illustrate, il ricorso deve quindi essere respinto.
Resta assorbita ogni ulteriore domanda formulata o eccezione dedotta.
Quanto alla regolamentazione delle spese di giudizio, considerata la presenza di orientamenti giurisprudenziali difformi in materia e la peculiarità della fattispecie in esame, questo giudice ritiene congruo disporne l'integrale compensazione fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Varese, 23.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
GI AN
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