TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/12/2025, n. 3987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3987 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2810/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Orani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 352 c.p.c. nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 2810/2024 promossa da:
(P.IVA ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del titolare (C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
NC IG (C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo C.F._2 studio del difensore sito in Firenze, Viale G. Matteotti n. 25
APPELLANTE
nei confronti di
(C.F. ), l.r.p.t. dell'impresa individuale Controparte_1 C.F._3 [...]
cancellata dal registro delle imprese, rappresentato e Controparte_2 difeso dall'Avv. NICCOLÒ CIANFEROTTI (C.F. ), elettivamente C.F._4 domiciliato presso lo studio del difensore sito in Firenze, Corso Italia n. 24
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Firenze n. 317/2024.
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE: “SI CONCLUDE In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e per l'effetto riformare la sentenza n. 317/2024 emessa dal Giudice di Pace di Firenze nell'ambito del giudizio N.R.G.
4398/2022, in data 12/02/2024. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge per entrambi i gradi di giudizio”.
1 CONCLUSIONI DELL'APPELLATO: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, ogni altra domanda ed eccezione disattesa: - nel merito: per i motivi sopra esposti, rigettare l'appello avversario e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 317/2024 emessa dal Giudice di Pace di
Firenze nell'ambito del giudizio N.R.G. 4398/2022, in data 12/02/2024. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge per entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione introduttivo del procedimento di primo grado, in qualità di Controparte_1 titolare e Legale Rappresentante dell'Impresa individuale (nel Controparte_2 prosieguo ) ha convenuto in giudizio l' CP_2 Controparte_3
(nel prosieguo in persona di quest'ultimo, chiedendone la
[...] Parte_1 condanna alla restituzione dell'importo di € 5.000,00 o della diversa somma ritenuta di giustizia originariamente versata a titolo di provvigione, oltre interessi legali dal dì del dovuto sino al saldo, con vittoria di spese di lite, e deducendo, a sostegno della domanda proposta:
- di aver stipulato in data 30 dicembre 2021 con la società un contratto di affitto avente CP_4 ad oggetto l'azienda sita nei locali di Via del Ponte Rosso 5/7/9R Firenze, con durata dal 1° gennaio
2022 al 31 dicembre 2022;
- che la convenuta prestava la propria attività di mediazione al fine di favorire la conclusione della compravendita dell'azienda oggetto del contratto di affitto, come evincibile dal preventivo del 21 dicembre 2021 per importo pari a € 7.735,00 e con causale “Mediazione compravendita Bar
[...]
; CP_5
- di aver versato alla convenuta un acconto sulla provvigione per l'attività di mediazione, confidando erroneamente nella successiva vendita dell'azienda da parte di la quale, CP_4 tuttavia, in data 29 marzo 2022, comunicava – prima verbalmente e per iscritto tramite il proprio legale – il recesso dal contratto di affitto d'azienda, l'intimazione di restituire i locali entro il 15 aprile 2022 e di non poter concludere la compravendita, dando atto della cessazione dell'attività commerciale esercitata a causa degli eccessivi costi sostenuti;
- di conseguenza, la spettanza a proprio favore del diritto alla restituzione della somma di €
5.000,00 versata alla convenuta, attesa la mancata conclusione della compravendita per effetto dell'attività di mediazione, quale presupposto per il sorgere del diritto alla provvigione ai sensi dell'art. 1755 c.c..
2 si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda attorea e Parte_1 allegando l'esistenza dei presupposti per trattenere la somma di € 5.000,00 ricevuta a titolo di provvigione per le attività di mediazione espletate, che avrebbero condotto alla stipula tra
[...]
e l'attrice della proposta di acquisto avente ad oggetto l'azienda di proprietà di quest'ultima, CP_4 integrante un vero e proprio contratto preliminare di compravendita.
Con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 24.01.2023, l'attrice ha dedotto l'inesistenza del diritto della convenuta a trattenere la somma versata a titolo di provvigione, atteso che il contratto preliminare di compravendita di azienda stipulato con la mediazione della convenuta non era mai divenuto efficace, non essendosi verificato l'evento di cui alla condizione sospensiva ivi inserita – ossia il perfezionamento del contratto di locazione ex novo dell'immobile ove era situata l'azienda tra (legale rappresentante di e le sig.re Controparte_6 CP_4 Per_1
(proprietarie) entro il 30.10.2022 – con conseguente applicabilità dell'art. 1757 comma 1 c.c., mentre la convenuta ha contestato siffatta qualificazione della clausola apposta al contratto preliminare, affermandone la diversa valenza di condizione risolutiva, inidonea ad escludere l'esistenza del proprio diritto alla provvigione ai sensi dell'art. 1757 comma 2 c.c.
Il procedimento di primo grado è stato istruito sulla base delle produzioni documentali delle parti e, con Sentenza n. 317/2024, il Giudice di Pace ha accolto la domanda attorea, condannando la convenuta alla restituzione della somma di € 5.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo e alla rifusione delle spese di lite, in ragione del mancato avveramento della condizione sospensiva cui era subordinata l'efficacia del contratto con riferimento alla spettanza della provvigione alla convenuta.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello con atto di citazione Parte_1 notificato a mezzo PEC, adducendo quali motivi di gravame: i) l'omessa disamina giudiziale della volontà delle parti ai fini della qualificazione delle clausole contrattuali;
ii) la mancanza di motivazione circa l'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla pronuncia di accoglimento della domanda attorea;
e iii) la scorretta interpretazione del contratto preliminare di compravendita di azienda per cui è causa, per avere il Giudice di prime cure erroneamente ritenuto sussistenti due condizioni egualmente valide e autonome, di cui una sospensiva e una risolutiva, atteso che, invece, la clausola contenuta alla lettera b) di detto accordo – comprensiva di modifiche e integrazioni apposte prima della sottoscrizione – deve essere qualificata esclusivamente come condizione risolutiva secondo un'interpretazione letterale e complessiva del testo del contratto.
3 L'appellante ha allegato, altresì, che la volontà dei contraenti di subordinare risolutivamente – e non sospensivamente – l'efficacia del contratto preliminare di compravendita in questione alla stipula ex novo della locazione relativa all'immobile ove era situata l'azienda risulta confermata sia dalla previsione di una clausola penale in ipotesi di mancato perfezionamento di detto accordo, sia dalla condotta dei contraenti, avendo entrambi corrisposto la provvigione per le attività di mediazione prestate da con ciò attribuendo Parte_1 evidentemente piena validità ed efficacia all'affare concluso.
Tanto premesso in ordine ai motivi di gravame, l'appellante ha chiesto, in via preliminare, la sospensione dell'esecuzione della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 283 c.p.c., e nel merito, la riforma a suo favore della sentenza impugnata, con conseguente condanna dell'appellata alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Con istanza del 10.05.2024 l'appellante ha chiesto l'anticipazione dell'udienza indicata nell'atto di citazione ai fini della decisione in ordine alla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza proposta ex art. 283 c.p.c., allegando, quale grave motivo di urgenza, la notifica da parte dell'appellato nei suoi confronti di atti di pignoramento presso terzi.
A seguito della fissazione in data 12.06.2024 dell'udienza del subprocedimento cautelare vertente sulla richiesta di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata, con provvedimento del 08.07.2024 il Giudice, rilevata la nullità dell'atto di citazione in appello per mancanza dell'avvertimento di cui all'art. 163 n. 7 cpc, nella parte in cui prescrive che venga indicato “che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato”, ha concesso all'appellante termine perentorio per rinnovare la citazione in appello sino al 20.11.2024.
L' si è costituita nel presente giudizio di secondo grado, contestando la Controparte_7 fondatezza dei motivi di gravame e chiedendo, pertanto, il rigetto dell'avversa istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. e l'integrale conferma della sentenza di primo grado.
Con ordinanza del 27.08.2024 il Giudice, all'esito del subprocedimento R.G. n. 2810-1/2024, ritenuti superati i rilievi sollevati d'ufficio in ragione della costituzione dell'appellata e della mancata proposizione, da parte sua, di eccezioni di nullità della citazione in appello e della notifica, e rilevato il difetto dei presupposti per l'accoglimento dell'istanza cautelare, ha rigettato la richiesta di sospensione proposta dall'appellante ai sensi dell'art. 283 c.p.c.
4 Il Giudice, all'esito della prima udienza di trattazione celebrata in data 10.12.2024, ha rinviato la causa per la rimessione in decisione al 06.11.2025, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e assegnando alle parti i termini di cui all'art. 352
c.p.c., di cui queste ultime si sono avvalse depositando gli scritti conclusionali e precisando le conclusion.
A seguito della rimessione in decisione della causa con ordinanza del 07.11.2025, viene emessa la presente sentenza.
* * *
1. Sulla sanatoria della nullità dell'atto di citazione in appello.
La nullità dell'atto di citazione in appello, derivante dalla mancanza dell'avvertimento di cui all'art. 163 comma 3 n. 7 c.p.c., nella parte in cui prescrive che venga indicato “che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato”, risulta sanata.
Segnatamente, per un verso, l'appellante ha tempestivamente provveduto alla rinnovazione della notificazione di detto atto introduttivo il 09.07.2024, ossia entro il termine perentorio concessogli con provvedimento del 08.07.2024, e per altro verso, l'appellata si è costituita in data 06.08.2024 con comparsa contenente la formulazione di sole difese nel merito, con ciò sanando il vizio inizialmente rilevato dal Giudice (in termini si veda Cass. n. 28646/2020 secondo cui “Invero, come già affermato da questa Corte (Sez. 6 - 3, n. 21910 del 16/10/2014,
Rv. 632986 - 01) l'art. 164, terzo comma, cod. proc. civ., là dove, in ipotesi di nullità della citazione per vizi relativi alla vocatio in ius, quali l'inosservanza del temine di comparizione e
l'omissione dell'avvertimento dell'art. 163 n. 7 cod.proc.civ., esclude che la nullità della citazione sia sanata dalla costituzione del convenuto, se egli eccepisca tali nullità, perché in tal caso il giudice deve fissare nuova udienza nel rispetto dei termini, presuppone che il convenuto, nel costituirsi, si sia limitato alla sola deduzione della nullità, senza anche svolgere difese e richiedere la fissazione di una nuova udienza, contegno, questo, che integra sanatoria della nullità della citazione. Il dovere del giudice di provvedere alla fissazione di nuova udienza non si ricollega ad un'istanza del convenuto, ma direttamente alla proposizione dell'eccezione. Ne deriva che, se il convenuto, costituendosi, svolge le sue difese, il presupposto per l'applicazione della norma non sussiste”; conforme Cass. n. 21910/2014).
5
2. Sui motivi di gravame.
Quanto al merito, i motivi di appello, da passarsi in rassegna congiuntamente in quanto correlati, sono fondati per le ragioni in fatto e in diritto di seguito esposte.
In sintesi, l'appellante ha dedotto quali censure a sostegno del gravame: i) l'omessa adeguata disamina della volontà delle parti ai fini della qualificazione delle clausole contrattuali;
ii) l'omessa motivazione circa l'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla pronuncia di accoglimento della domanda attorea;
iii) l'inesatta interpretazione del contratto preliminare di compravendita di azienda per cui è causa da parte del Giudice di Pace, per avere quest'ultimo erroneamente rinvenuto nell'accordo due condizioni egualmente valide e autonome, di cui una sospensiva e una risolutiva, e per avere attribuito prevalenza alla prima ai fini dell'accoglimento della domanda attorea di restituzione della somma versata a titolo di provvigione.
In particolare, sostiene l'appellante che la clausola contenuta alla lettera b) del contratto tra le parti debba essere interpretata e qualificata nel suo complesso – e quindi, tenendo conto anche delle modifiche e delle integrazioni apposte prima della sottoscrizione – come condizione risolutiva, secondo un'esegesi letterale del testo contrattuale, coerente con il comportamento tenuto dalle parti successivamente alla stipula, qualificazione questa che comporta il proprio diritto a trattenere le somme ricevute dall'appellata a titolo di provvigione per le attività di mediazione rese.
Secondo l'appellata, invece, è da considerarsi corretta la decisione del Giudice di prime cure, non essendo riscontrabile alcuna anomalia nella contestuale previsione nel contratto di due distinte condizioni di carattere, rispettivamente, sospensivo e risolutivo, avendo queste ultime un ambito di operatività del tutto diverso, per essere la prima attinente al verificarsi di un evento da cui dipende l'acquisizione di efficacia dell'accordo e la seconda afferente, invece, ad un evento che comporta la cessazione degli effetti del contratto già prodottisi.
Inoltre, in base a questa prospettiva, non vi sarebbero in ogni caso i presupposti per la riforma della sentenza di primo grado nel senso auspicato dall'appellante in quanto la seconda parte della previsione di cui alla lettera b) del contratto sarebbe da qualificare non come condizione risolutiva, bensì come clausola penale, facendosi ivi espressamente riferimento all'obbligo di corresponsione della somma di € 13.000,00 a favore del promittente venditore in ipotesi di mancato avveramento dell'evento dedotto in condizione sospensiva.
Così riassunte le posizioni delle parti, è necessario innanzitutto provvedere alla qualificazione giuridica del contratto intercorso tra le parti e delle clausole ivi contenute.
6 Ebbene, nel caso di specie, è indubbio che, per effetto dell'attività di mediazione dell'appellante, si
è addivenuti alla conclusione del contratto preliminare di compravendita per cui è causa, con cui in qualità di amministratrice di si era impegnata alla stipula del Controparte_8 CP_4 definitivo avente ad oggetto l'acquisto dell'azienda di proprietà dell'impresa individuale CP_9 1 (doc. n. 2 allegato alla comparsa di costituzione del giudizio di primo grado).
[...]
Siffatta qualificazione è motivata dalla sussistenza della totalità degli elementi propri del preliminare di compravendita immobiliare, ovvero l'indicazione delle parti, i riferimenti identificativi dell'azienda commerciale che ne forma oggetto e la determinazione del prezzo, con espresso rinvio per la regolamentazione di aspetti ulteriori ad alcune delle condizioni stabilite nel contratto di affitto stipulato tra le parti il 30.12.2021 (si veda in termini Cass. n. 11297/2018, nonché Cass. n. 5536/2024, secondo cui “Ai fini della validità del contratto preliminare, non è indispensabile la completa e dettagliata indicazione di tutti gli elementi del futuro contratto, risultando sufficiente l'accordo delle parti su quelli essenziali. In particolare, nel preliminare di compravendita immobiliare, per il quale è richiesto "ex lege" l'atto scritto come per il definitivo, è sufficiente che dal documento risulti, anche attraverso il rimando ad elementi esterni ma idonei a consentirne l'identificazione in modo inequivoco, che le parti abbiano inteso fare riferimento ad un bene determinato o, comunque, determinabile, la cui indicazione pertanto, attraverso gli ordinari elementi identificativi richiesti per il definitivo, può altresì essere incompleta o mancare del tutto, purché l'intervenuta convergenza delle volontà risulti, sia pure "aliunde" o "per relationem", logicamente ricostruibile”).
Incontestata è altresì la riferibilità dell'attività di mediazione eseguita dall'appellante alla conclusione del contratto preliminare di compravendita dell'azienda prodotto in giudizio, di cui si dà atto nella sentenza impugnata (cfr. pag. 2 in cui si legge: “Con riferimento al caso di specie non
è in discussione l'attività di mediazione svolta dalla società convenuta, in relazione alla proposta di compravendita dell'azienda, stipulata tra parte attrice e la società Mary Srl”).
7 Ciò posto, al fine della corretta qualificazione giuridica delle disposizioni dell'accordo preliminare di vendita per cui è causa, occorre richiamare i principi invalsi nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'interpretazione del contratto – riservata al giudice del merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità esclusivamente per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione (Cass. n. 15707/2021) – deve essere condotta, in via prioritaria, tenendo conto del significato letterale delle parole utilizzate, privilegiando una lettura sistematica e unitaria delle previsioni contrattuali globalmente predisposte (in termini Cass. n.
8832/2024 secondo cui “in tema di interpretazione del contratto, solo la lettura dell'intero testo contrattuale consente una corretta comprensione della convenzione e, suo tramite, della comune intenzione delle parti”).
Sotto questo profilo, in particolare, si è precisato che, nel caso in cui il senso delle espressioni utilizzate sia chiaro e univoco secondo un'interpretazione del disposto contrattuale complessiva e coerente con la volontà delle parti e con la causa della convenzione, è da escludersi il ricorso ad ulteriori criteri ermeneutici al fine di individuare significati diversi e ultronei rispetto a quello fatto palese dal testo del contratto (si veda in termini Cass. n. 28259/2024 secondo cui “il criterio di partenza dell'operazione ermeneutica è quello dell'interpretazione letterale: l'art. 1362 c.c., allorché nel primo comma prescrive all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l'elemento letterale del contratto ma, al contrario, intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile (Sez. 2 -
Ordinanza n. 21576 del 22/08/2019, Rv. 654900 – 01; conf.: Sez.
1 - Ordinanza n. 10967 del
26/04/2023, Rv. 667678 - 01)”).
Tanto premesso, occorre rilevare che, nel caso di specie, è incontestato e documentalmente provato il fatto che, prima della sottoscrizione del contratto in questione, le parti hanno concordemente deciso di modificare alcune previsioni negoziali e di integrare quella di cui alla lettera b) apponendo una parte aggiuntiva scritta a penna, contrassegnata da asterisco e corredata di specifica firma dei contraenti (doc. n. 2 allegato alla comparsa in primo grado, in cui si legge che “tutte le correzioni e le aggiunte della presente proposta sono avvenute prima della firma di accettazione”).
Come emerge dal testo del contratto, è evidente che le parti hanno inteso non predisporre due disposizioni distinte e separate, bensì integrare la condizione prevista alla lettera b), come si evince chiaramente dalla presenza dell'asterisco e dal riferimento alle “aggiunte” avvenute prima della
8 firma di accettazione, sicché non è condivisibile la conclusione a cui è giunto il Giudice di prime cure per cui in detta clausola sarebbero rinvenibili due condizioni autonome di cui una sospensiva e una risolutiva, prospettiva questa che si basa, peraltro, sull'erroneo presupposto della compatibilità tra dette condizioni, da escludersi recisamente nel caso di specie.
Sotto questo profilo in particolare, è vero che, in generale, è ammissibile la previsione nel medesimo contratto simultaneamente di condizioni di carattere sospensivo e risolutivo, ma è altrettanto certo che detta possibilità è consentita nei casi in cui queste ultime abbiano ad oggetto eventi diversi, tra loro non confliggenti e che siano compatibili con lo scopo della convenzione stipulata (si veda Cass. n. 1761/2025, che ha considerato non contradditoria e legittima la compresenza in un preliminare di vendita di bene futuro, sia di una condizione sospensiva legata al rilascio dei permessi di costruire, sia di una condizione risolutiva legata alla mancata realizzazione di contratti preliminari di cessione di ramo d'azienda).
Orbene, nel caso di specie detti presupposti non ricorrono, atteso che, in ipotesi di lettura separata delle parti della clausola sub lettera b) del contratto, non si vede quale scopo pratico potesse essere perseguito dalle parti con l'apposizione congiunta di una condizione sospensiva e di una condizione risolutiva aventi ad oggetto il medesimo evento, ossia la stipula di un contratto ex novo della locazione dell'immobile dove veniva svolta l'attività dell'azienda, posto che l'inclusione della prima avrebbe reso – sia in caso di verificazione dell'evento con produzione dell'efficacia che in caso contrario – del tutto privo di utilità l'inserimento anche della seconda condizione riguardante la sottoscrizione del medesimo contratto di locazione immobiliare (circostanza questa di cui sembra, peraltro, consapevole anche l'appellato laddove afferma nella propria comparsa di costituzione che “È evidente che una condizione risolutiva non può “trovare ingresso” rispetto a un preliminare perfezionato, ma inefficace”).
Ne consegue che la previsione di cui al punto b) del contratto deve essere letta ed interpretata nel suo complesso, ossia nella versione risultante a seguito dell'integrazione concordata tra le parti: “B)
La presente proposta ha come presupposto la stipula del contratto di affitto ex novo dell'immobile tra la Sig.ra e le Sig.re proprietarie dell'immobile entro il Controparte_8 Per_1
30/10/2022. *In caso di mancati accordi la presente proposta si risolverà contrattualmente e la parte Venditrice si tratterrà come penale la quota di euro 13.000 (tredicimila) già ricevute come caparra confirmatoria e dichiara che non avrà più niente da pretendere”.
Il senso letterale delle parole utilizzate e il riferimento esplicito, chiaro e privo di ambiguità al fatto che, nel caso di mancato raggiungimento di accordi in merito alla stipula del contratto di locazione
9 ex novo dell'immobile dove veniva esercitata l'attività commerciale dell'azienda, la proposta di acquisto doveva intendersi risolta, consentono di qualificare univocamente detta clausola come condizione risolutiva ai sensi dell'art. 1353 c.c., secondo un'interpretazione complessiva del disposto negoziale coerente con la volontà delle parti e con lo scopo da queste perseguito.
In questo modo, invero, le parti hanno inteso integrare detta previsione, specificando che il contratto preliminare tra le stesse sottoscritto e già perfezionato era risolutivamente (e non sospensivamente) subordinato alla stipula di quello di locazione ex novo dell'immobile, che costituiva, per l'appunto, il presupposto necessario per il consolidamento degli effetti già prodottisi.
Né può ritenersi, come pure suggerito dall'appellato, che la previsione aggiuntiva della lettera b) sia interpretabile unicamente come clausola penale, prospettiva questa che erroneamente non tiene conto del primo periodo di detta clausola, con cui si disponeva espressamente la risoluzione del contratto preliminare di compravendita di azienda commerciale in ipotesi di mancati accordi in ordine alla locazione immobiliare.
Inoltre, concorrono a corroborare la correttezza della qualificazione giuridica della clausola in questione come condizione risolutiva e non sospensiva, anche i comportamenti pacificamente tenuti dopo la stipula dell'accordo dalle parti, le quali hanno entrambe versato la rispettiva quota di provvigione dovuta al mediatore a prescindere dalla verifica dell'avveramento o meno dell'evento dedotto in condizione – ossia della stipula del contratto di locazione ex novo – con ciò, evidentemente, attribuendo immediata efficacia all'accordo preliminare di compravendita di azienda.
Per quanto detto, è applicabile il secondo comma dell'art. 1757 c.c. secondo cui “Se il contratto è sottoposto a condizione risolutiva, il diritto alla provvigione non viene meno col verificarsi della condizione”.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'integrale riforma della sentenza di primo grado, non avendo l'appellato diritto alla restituzione della somma di € 5.000,00 versata all'appellante, il quale ha maturato il diritto alla provvigione per l'attività di mediazione svolta in ordine alla conclusione del contratto preliminare di compravendita di azienda per cui è causa, in conformità al costante indirizzo della SC secondo cui “nel contratto di mediazione il diritto alla provvigione di cui all'art.
1755 c.c. sorge nel momento in cui può ritenersi intervenuta la conclusione di un affare, ossia quando fra le parti messe in contatto dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna ad agire per l'esecuzione (o risoluzione) del contratto stesso;
ne consegue che la
10 provvigione spetta al mediatore anche quando questi sia intervenuto per consentire la stipula tra le parti di un contratto preliminare di vendita” (Cass. n. 2359/2024; n. 20132/2022; n. 22273/2010).
3. Sulle spese di lite.
Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, seguono la soccombenza (art. 91 cpc) e vengono, pertanto, poste a carico dell'appellato, con liquidazione come da dispositivo in applicazione del
D.M. n. 147/2022, sotto la vigenza del quale si è esaurita l'attività difensiva (art. 6 DM cit.), avuto riguardo quanto al giudizio di primo grado, ai parametri medi per lo scaglione determinato in base al valore della domanda, e quanto a quello di appello, ai parametri medi per lo scaglione determinato in base al valore della domanda per le fasi del giudizio di studio e introduttiva, minimi quelle di trattazione, istruttoria e di decisione, tenuto conto dell'attività difensiva in concreto svolta, ovvero segnatamente dell'istruttoria documentale della causa e della sostanziale riproposizione, negli scritti conclusionali, di argomentazioni approfondite con gli atti introduttivi.
La condanna è comprensiva del rimborso delle spese non imponibili documentate e di quelle generali, nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita,
1) riforma la sentenza del Giudice di Pace di Firenze n. 317/2024 e, per l'effetto, rigetta la domanda di di restituzione della somma di € 5.000,00 versata a titolo di Controparte_1 provvigione;
2) condanna lla rifusione, a favore di Controparte_1 Parte_1
in persona del titolare , delle spese di lite di entrambi i
[...] Parte_1 gradi di giudizio, con liquidazione, per il primo grado, in € 1.265,00 a titolo di compensi di
Avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge e, per l'appello, in € 1.702,00 a titolo di compensi di Avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge.
Firenze, 9.12.2025. Il Giudice dott. Silvia Orani
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Impresa individuale quest'ultima successivamente cancellata come risulta dalla visura prodotta e comunque da considerarsi priva di autonoma soggettività e imputabilità rispetto all'appellato sig. (cfr. Cass. n. CP_1 19735/2014, secondo cui “all'impresa individuale non può essere riconosciuta alcuna soggettività, o autonoma imputabilità, diversa da quella del suo imprenditore, in quanto essa si identifica con il suo titolare tanto sotto l'aspetto sostanziale che processuale (cfr. Cass., Cass., 30/05/2007, n. 12757; Cass., 17/1/2007, n. 977; Cass., 13/2/2006, n. 3052). A tale stregua, la persona fisica dell'imprenditore individuale non è un soggetto distinto dalla sua impresa (v. Cass., 9/12/2008, n. 28888), sicché l'imprenditore, pur senza specificare la sua qualità, è legittimato ad agire o resistere in giudizio promosso da o contro l'impresa, non avendo quest'ultima soggettività giuridica distinta ed identificandosi essa con il suo titolare sotto l'aspetto sia sostanziale che processuale”).
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Orani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 352 c.p.c. nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 2810/2024 promossa da:
(P.IVA ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del titolare (C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
NC IG (C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo C.F._2 studio del difensore sito in Firenze, Viale G. Matteotti n. 25
APPELLANTE
nei confronti di
(C.F. ), l.r.p.t. dell'impresa individuale Controparte_1 C.F._3 [...]
cancellata dal registro delle imprese, rappresentato e Controparte_2 difeso dall'Avv. NICCOLÒ CIANFEROTTI (C.F. ), elettivamente C.F._4 domiciliato presso lo studio del difensore sito in Firenze, Corso Italia n. 24
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Firenze n. 317/2024.
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE: “SI CONCLUDE In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e per l'effetto riformare la sentenza n. 317/2024 emessa dal Giudice di Pace di Firenze nell'ambito del giudizio N.R.G.
4398/2022, in data 12/02/2024. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge per entrambi i gradi di giudizio”.
1 CONCLUSIONI DELL'APPELLATO: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, ogni altra domanda ed eccezione disattesa: - nel merito: per i motivi sopra esposti, rigettare l'appello avversario e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 317/2024 emessa dal Giudice di Pace di
Firenze nell'ambito del giudizio N.R.G. 4398/2022, in data 12/02/2024. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge per entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione introduttivo del procedimento di primo grado, in qualità di Controparte_1 titolare e Legale Rappresentante dell'Impresa individuale (nel Controparte_2 prosieguo ) ha convenuto in giudizio l' CP_2 Controparte_3
(nel prosieguo in persona di quest'ultimo, chiedendone la
[...] Parte_1 condanna alla restituzione dell'importo di € 5.000,00 o della diversa somma ritenuta di giustizia originariamente versata a titolo di provvigione, oltre interessi legali dal dì del dovuto sino al saldo, con vittoria di spese di lite, e deducendo, a sostegno della domanda proposta:
- di aver stipulato in data 30 dicembre 2021 con la società un contratto di affitto avente CP_4 ad oggetto l'azienda sita nei locali di Via del Ponte Rosso 5/7/9R Firenze, con durata dal 1° gennaio
2022 al 31 dicembre 2022;
- che la convenuta prestava la propria attività di mediazione al fine di favorire la conclusione della compravendita dell'azienda oggetto del contratto di affitto, come evincibile dal preventivo del 21 dicembre 2021 per importo pari a € 7.735,00 e con causale “Mediazione compravendita Bar
[...]
; CP_5
- di aver versato alla convenuta un acconto sulla provvigione per l'attività di mediazione, confidando erroneamente nella successiva vendita dell'azienda da parte di la quale, CP_4 tuttavia, in data 29 marzo 2022, comunicava – prima verbalmente e per iscritto tramite il proprio legale – il recesso dal contratto di affitto d'azienda, l'intimazione di restituire i locali entro il 15 aprile 2022 e di non poter concludere la compravendita, dando atto della cessazione dell'attività commerciale esercitata a causa degli eccessivi costi sostenuti;
- di conseguenza, la spettanza a proprio favore del diritto alla restituzione della somma di €
5.000,00 versata alla convenuta, attesa la mancata conclusione della compravendita per effetto dell'attività di mediazione, quale presupposto per il sorgere del diritto alla provvigione ai sensi dell'art. 1755 c.c..
2 si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda attorea e Parte_1 allegando l'esistenza dei presupposti per trattenere la somma di € 5.000,00 ricevuta a titolo di provvigione per le attività di mediazione espletate, che avrebbero condotto alla stipula tra
[...]
e l'attrice della proposta di acquisto avente ad oggetto l'azienda di proprietà di quest'ultima, CP_4 integrante un vero e proprio contratto preliminare di compravendita.
Con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 24.01.2023, l'attrice ha dedotto l'inesistenza del diritto della convenuta a trattenere la somma versata a titolo di provvigione, atteso che il contratto preliminare di compravendita di azienda stipulato con la mediazione della convenuta non era mai divenuto efficace, non essendosi verificato l'evento di cui alla condizione sospensiva ivi inserita – ossia il perfezionamento del contratto di locazione ex novo dell'immobile ove era situata l'azienda tra (legale rappresentante di e le sig.re Controparte_6 CP_4 Per_1
(proprietarie) entro il 30.10.2022 – con conseguente applicabilità dell'art. 1757 comma 1 c.c., mentre la convenuta ha contestato siffatta qualificazione della clausola apposta al contratto preliminare, affermandone la diversa valenza di condizione risolutiva, inidonea ad escludere l'esistenza del proprio diritto alla provvigione ai sensi dell'art. 1757 comma 2 c.c.
Il procedimento di primo grado è stato istruito sulla base delle produzioni documentali delle parti e, con Sentenza n. 317/2024, il Giudice di Pace ha accolto la domanda attorea, condannando la convenuta alla restituzione della somma di € 5.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo e alla rifusione delle spese di lite, in ragione del mancato avveramento della condizione sospensiva cui era subordinata l'efficacia del contratto con riferimento alla spettanza della provvigione alla convenuta.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello con atto di citazione Parte_1 notificato a mezzo PEC, adducendo quali motivi di gravame: i) l'omessa disamina giudiziale della volontà delle parti ai fini della qualificazione delle clausole contrattuali;
ii) la mancanza di motivazione circa l'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla pronuncia di accoglimento della domanda attorea;
e iii) la scorretta interpretazione del contratto preliminare di compravendita di azienda per cui è causa, per avere il Giudice di prime cure erroneamente ritenuto sussistenti due condizioni egualmente valide e autonome, di cui una sospensiva e una risolutiva, atteso che, invece, la clausola contenuta alla lettera b) di detto accordo – comprensiva di modifiche e integrazioni apposte prima della sottoscrizione – deve essere qualificata esclusivamente come condizione risolutiva secondo un'interpretazione letterale e complessiva del testo del contratto.
3 L'appellante ha allegato, altresì, che la volontà dei contraenti di subordinare risolutivamente – e non sospensivamente – l'efficacia del contratto preliminare di compravendita in questione alla stipula ex novo della locazione relativa all'immobile ove era situata l'azienda risulta confermata sia dalla previsione di una clausola penale in ipotesi di mancato perfezionamento di detto accordo, sia dalla condotta dei contraenti, avendo entrambi corrisposto la provvigione per le attività di mediazione prestate da con ciò attribuendo Parte_1 evidentemente piena validità ed efficacia all'affare concluso.
Tanto premesso in ordine ai motivi di gravame, l'appellante ha chiesto, in via preliminare, la sospensione dell'esecuzione della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 283 c.p.c., e nel merito, la riforma a suo favore della sentenza impugnata, con conseguente condanna dell'appellata alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Con istanza del 10.05.2024 l'appellante ha chiesto l'anticipazione dell'udienza indicata nell'atto di citazione ai fini della decisione in ordine alla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza proposta ex art. 283 c.p.c., allegando, quale grave motivo di urgenza, la notifica da parte dell'appellato nei suoi confronti di atti di pignoramento presso terzi.
A seguito della fissazione in data 12.06.2024 dell'udienza del subprocedimento cautelare vertente sulla richiesta di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata, con provvedimento del 08.07.2024 il Giudice, rilevata la nullità dell'atto di citazione in appello per mancanza dell'avvertimento di cui all'art. 163 n. 7 cpc, nella parte in cui prescrive che venga indicato “che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato”, ha concesso all'appellante termine perentorio per rinnovare la citazione in appello sino al 20.11.2024.
L' si è costituita nel presente giudizio di secondo grado, contestando la Controparte_7 fondatezza dei motivi di gravame e chiedendo, pertanto, il rigetto dell'avversa istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. e l'integrale conferma della sentenza di primo grado.
Con ordinanza del 27.08.2024 il Giudice, all'esito del subprocedimento R.G. n. 2810-1/2024, ritenuti superati i rilievi sollevati d'ufficio in ragione della costituzione dell'appellata e della mancata proposizione, da parte sua, di eccezioni di nullità della citazione in appello e della notifica, e rilevato il difetto dei presupposti per l'accoglimento dell'istanza cautelare, ha rigettato la richiesta di sospensione proposta dall'appellante ai sensi dell'art. 283 c.p.c.
4 Il Giudice, all'esito della prima udienza di trattazione celebrata in data 10.12.2024, ha rinviato la causa per la rimessione in decisione al 06.11.2025, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e assegnando alle parti i termini di cui all'art. 352
c.p.c., di cui queste ultime si sono avvalse depositando gli scritti conclusionali e precisando le conclusion.
A seguito della rimessione in decisione della causa con ordinanza del 07.11.2025, viene emessa la presente sentenza.
* * *
1. Sulla sanatoria della nullità dell'atto di citazione in appello.
La nullità dell'atto di citazione in appello, derivante dalla mancanza dell'avvertimento di cui all'art. 163 comma 3 n. 7 c.p.c., nella parte in cui prescrive che venga indicato “che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato”, risulta sanata.
Segnatamente, per un verso, l'appellante ha tempestivamente provveduto alla rinnovazione della notificazione di detto atto introduttivo il 09.07.2024, ossia entro il termine perentorio concessogli con provvedimento del 08.07.2024, e per altro verso, l'appellata si è costituita in data 06.08.2024 con comparsa contenente la formulazione di sole difese nel merito, con ciò sanando il vizio inizialmente rilevato dal Giudice (in termini si veda Cass. n. 28646/2020 secondo cui “Invero, come già affermato da questa Corte (Sez. 6 - 3, n. 21910 del 16/10/2014,
Rv. 632986 - 01) l'art. 164, terzo comma, cod. proc. civ., là dove, in ipotesi di nullità della citazione per vizi relativi alla vocatio in ius, quali l'inosservanza del temine di comparizione e
l'omissione dell'avvertimento dell'art. 163 n. 7 cod.proc.civ., esclude che la nullità della citazione sia sanata dalla costituzione del convenuto, se egli eccepisca tali nullità, perché in tal caso il giudice deve fissare nuova udienza nel rispetto dei termini, presuppone che il convenuto, nel costituirsi, si sia limitato alla sola deduzione della nullità, senza anche svolgere difese e richiedere la fissazione di una nuova udienza, contegno, questo, che integra sanatoria della nullità della citazione. Il dovere del giudice di provvedere alla fissazione di nuova udienza non si ricollega ad un'istanza del convenuto, ma direttamente alla proposizione dell'eccezione. Ne deriva che, se il convenuto, costituendosi, svolge le sue difese, il presupposto per l'applicazione della norma non sussiste”; conforme Cass. n. 21910/2014).
5
2. Sui motivi di gravame.
Quanto al merito, i motivi di appello, da passarsi in rassegna congiuntamente in quanto correlati, sono fondati per le ragioni in fatto e in diritto di seguito esposte.
In sintesi, l'appellante ha dedotto quali censure a sostegno del gravame: i) l'omessa adeguata disamina della volontà delle parti ai fini della qualificazione delle clausole contrattuali;
ii) l'omessa motivazione circa l'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla pronuncia di accoglimento della domanda attorea;
iii) l'inesatta interpretazione del contratto preliminare di compravendita di azienda per cui è causa da parte del Giudice di Pace, per avere quest'ultimo erroneamente rinvenuto nell'accordo due condizioni egualmente valide e autonome, di cui una sospensiva e una risolutiva, e per avere attribuito prevalenza alla prima ai fini dell'accoglimento della domanda attorea di restituzione della somma versata a titolo di provvigione.
In particolare, sostiene l'appellante che la clausola contenuta alla lettera b) del contratto tra le parti debba essere interpretata e qualificata nel suo complesso – e quindi, tenendo conto anche delle modifiche e delle integrazioni apposte prima della sottoscrizione – come condizione risolutiva, secondo un'esegesi letterale del testo contrattuale, coerente con il comportamento tenuto dalle parti successivamente alla stipula, qualificazione questa che comporta il proprio diritto a trattenere le somme ricevute dall'appellata a titolo di provvigione per le attività di mediazione rese.
Secondo l'appellata, invece, è da considerarsi corretta la decisione del Giudice di prime cure, non essendo riscontrabile alcuna anomalia nella contestuale previsione nel contratto di due distinte condizioni di carattere, rispettivamente, sospensivo e risolutivo, avendo queste ultime un ambito di operatività del tutto diverso, per essere la prima attinente al verificarsi di un evento da cui dipende l'acquisizione di efficacia dell'accordo e la seconda afferente, invece, ad un evento che comporta la cessazione degli effetti del contratto già prodottisi.
Inoltre, in base a questa prospettiva, non vi sarebbero in ogni caso i presupposti per la riforma della sentenza di primo grado nel senso auspicato dall'appellante in quanto la seconda parte della previsione di cui alla lettera b) del contratto sarebbe da qualificare non come condizione risolutiva, bensì come clausola penale, facendosi ivi espressamente riferimento all'obbligo di corresponsione della somma di € 13.000,00 a favore del promittente venditore in ipotesi di mancato avveramento dell'evento dedotto in condizione sospensiva.
Così riassunte le posizioni delle parti, è necessario innanzitutto provvedere alla qualificazione giuridica del contratto intercorso tra le parti e delle clausole ivi contenute.
6 Ebbene, nel caso di specie, è indubbio che, per effetto dell'attività di mediazione dell'appellante, si
è addivenuti alla conclusione del contratto preliminare di compravendita per cui è causa, con cui in qualità di amministratrice di si era impegnata alla stipula del Controparte_8 CP_4 definitivo avente ad oggetto l'acquisto dell'azienda di proprietà dell'impresa individuale CP_9 1 (doc. n. 2 allegato alla comparsa di costituzione del giudizio di primo grado).
[...]
Siffatta qualificazione è motivata dalla sussistenza della totalità degli elementi propri del preliminare di compravendita immobiliare, ovvero l'indicazione delle parti, i riferimenti identificativi dell'azienda commerciale che ne forma oggetto e la determinazione del prezzo, con espresso rinvio per la regolamentazione di aspetti ulteriori ad alcune delle condizioni stabilite nel contratto di affitto stipulato tra le parti il 30.12.2021 (si veda in termini Cass. n. 11297/2018, nonché Cass. n. 5536/2024, secondo cui “Ai fini della validità del contratto preliminare, non è indispensabile la completa e dettagliata indicazione di tutti gli elementi del futuro contratto, risultando sufficiente l'accordo delle parti su quelli essenziali. In particolare, nel preliminare di compravendita immobiliare, per il quale è richiesto "ex lege" l'atto scritto come per il definitivo, è sufficiente che dal documento risulti, anche attraverso il rimando ad elementi esterni ma idonei a consentirne l'identificazione in modo inequivoco, che le parti abbiano inteso fare riferimento ad un bene determinato o, comunque, determinabile, la cui indicazione pertanto, attraverso gli ordinari elementi identificativi richiesti per il definitivo, può altresì essere incompleta o mancare del tutto, purché l'intervenuta convergenza delle volontà risulti, sia pure "aliunde" o "per relationem", logicamente ricostruibile”).
Incontestata è altresì la riferibilità dell'attività di mediazione eseguita dall'appellante alla conclusione del contratto preliminare di compravendita dell'azienda prodotto in giudizio, di cui si dà atto nella sentenza impugnata (cfr. pag. 2 in cui si legge: “Con riferimento al caso di specie non
è in discussione l'attività di mediazione svolta dalla società convenuta, in relazione alla proposta di compravendita dell'azienda, stipulata tra parte attrice e la società Mary Srl”).
7 Ciò posto, al fine della corretta qualificazione giuridica delle disposizioni dell'accordo preliminare di vendita per cui è causa, occorre richiamare i principi invalsi nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'interpretazione del contratto – riservata al giudice del merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità esclusivamente per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione (Cass. n. 15707/2021) – deve essere condotta, in via prioritaria, tenendo conto del significato letterale delle parole utilizzate, privilegiando una lettura sistematica e unitaria delle previsioni contrattuali globalmente predisposte (in termini Cass. n.
8832/2024 secondo cui “in tema di interpretazione del contratto, solo la lettura dell'intero testo contrattuale consente una corretta comprensione della convenzione e, suo tramite, della comune intenzione delle parti”).
Sotto questo profilo, in particolare, si è precisato che, nel caso in cui il senso delle espressioni utilizzate sia chiaro e univoco secondo un'interpretazione del disposto contrattuale complessiva e coerente con la volontà delle parti e con la causa della convenzione, è da escludersi il ricorso ad ulteriori criteri ermeneutici al fine di individuare significati diversi e ultronei rispetto a quello fatto palese dal testo del contratto (si veda in termini Cass. n. 28259/2024 secondo cui “il criterio di partenza dell'operazione ermeneutica è quello dell'interpretazione letterale: l'art. 1362 c.c., allorché nel primo comma prescrive all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l'elemento letterale del contratto ma, al contrario, intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile (Sez. 2 -
Ordinanza n. 21576 del 22/08/2019, Rv. 654900 – 01; conf.: Sez.
1 - Ordinanza n. 10967 del
26/04/2023, Rv. 667678 - 01)”).
Tanto premesso, occorre rilevare che, nel caso di specie, è incontestato e documentalmente provato il fatto che, prima della sottoscrizione del contratto in questione, le parti hanno concordemente deciso di modificare alcune previsioni negoziali e di integrare quella di cui alla lettera b) apponendo una parte aggiuntiva scritta a penna, contrassegnata da asterisco e corredata di specifica firma dei contraenti (doc. n. 2 allegato alla comparsa in primo grado, in cui si legge che “tutte le correzioni e le aggiunte della presente proposta sono avvenute prima della firma di accettazione”).
Come emerge dal testo del contratto, è evidente che le parti hanno inteso non predisporre due disposizioni distinte e separate, bensì integrare la condizione prevista alla lettera b), come si evince chiaramente dalla presenza dell'asterisco e dal riferimento alle “aggiunte” avvenute prima della
8 firma di accettazione, sicché non è condivisibile la conclusione a cui è giunto il Giudice di prime cure per cui in detta clausola sarebbero rinvenibili due condizioni autonome di cui una sospensiva e una risolutiva, prospettiva questa che si basa, peraltro, sull'erroneo presupposto della compatibilità tra dette condizioni, da escludersi recisamente nel caso di specie.
Sotto questo profilo in particolare, è vero che, in generale, è ammissibile la previsione nel medesimo contratto simultaneamente di condizioni di carattere sospensivo e risolutivo, ma è altrettanto certo che detta possibilità è consentita nei casi in cui queste ultime abbiano ad oggetto eventi diversi, tra loro non confliggenti e che siano compatibili con lo scopo della convenzione stipulata (si veda Cass. n. 1761/2025, che ha considerato non contradditoria e legittima la compresenza in un preliminare di vendita di bene futuro, sia di una condizione sospensiva legata al rilascio dei permessi di costruire, sia di una condizione risolutiva legata alla mancata realizzazione di contratti preliminari di cessione di ramo d'azienda).
Orbene, nel caso di specie detti presupposti non ricorrono, atteso che, in ipotesi di lettura separata delle parti della clausola sub lettera b) del contratto, non si vede quale scopo pratico potesse essere perseguito dalle parti con l'apposizione congiunta di una condizione sospensiva e di una condizione risolutiva aventi ad oggetto il medesimo evento, ossia la stipula di un contratto ex novo della locazione dell'immobile dove veniva svolta l'attività dell'azienda, posto che l'inclusione della prima avrebbe reso – sia in caso di verificazione dell'evento con produzione dell'efficacia che in caso contrario – del tutto privo di utilità l'inserimento anche della seconda condizione riguardante la sottoscrizione del medesimo contratto di locazione immobiliare (circostanza questa di cui sembra, peraltro, consapevole anche l'appellato laddove afferma nella propria comparsa di costituzione che “È evidente che una condizione risolutiva non può “trovare ingresso” rispetto a un preliminare perfezionato, ma inefficace”).
Ne consegue che la previsione di cui al punto b) del contratto deve essere letta ed interpretata nel suo complesso, ossia nella versione risultante a seguito dell'integrazione concordata tra le parti: “B)
La presente proposta ha come presupposto la stipula del contratto di affitto ex novo dell'immobile tra la Sig.ra e le Sig.re proprietarie dell'immobile entro il Controparte_8 Per_1
30/10/2022. *In caso di mancati accordi la presente proposta si risolverà contrattualmente e la parte Venditrice si tratterrà come penale la quota di euro 13.000 (tredicimila) già ricevute come caparra confirmatoria e dichiara che non avrà più niente da pretendere”.
Il senso letterale delle parole utilizzate e il riferimento esplicito, chiaro e privo di ambiguità al fatto che, nel caso di mancato raggiungimento di accordi in merito alla stipula del contratto di locazione
9 ex novo dell'immobile dove veniva esercitata l'attività commerciale dell'azienda, la proposta di acquisto doveva intendersi risolta, consentono di qualificare univocamente detta clausola come condizione risolutiva ai sensi dell'art. 1353 c.c., secondo un'interpretazione complessiva del disposto negoziale coerente con la volontà delle parti e con lo scopo da queste perseguito.
In questo modo, invero, le parti hanno inteso integrare detta previsione, specificando che il contratto preliminare tra le stesse sottoscritto e già perfezionato era risolutivamente (e non sospensivamente) subordinato alla stipula di quello di locazione ex novo dell'immobile, che costituiva, per l'appunto, il presupposto necessario per il consolidamento degli effetti già prodottisi.
Né può ritenersi, come pure suggerito dall'appellato, che la previsione aggiuntiva della lettera b) sia interpretabile unicamente come clausola penale, prospettiva questa che erroneamente non tiene conto del primo periodo di detta clausola, con cui si disponeva espressamente la risoluzione del contratto preliminare di compravendita di azienda commerciale in ipotesi di mancati accordi in ordine alla locazione immobiliare.
Inoltre, concorrono a corroborare la correttezza della qualificazione giuridica della clausola in questione come condizione risolutiva e non sospensiva, anche i comportamenti pacificamente tenuti dopo la stipula dell'accordo dalle parti, le quali hanno entrambe versato la rispettiva quota di provvigione dovuta al mediatore a prescindere dalla verifica dell'avveramento o meno dell'evento dedotto in condizione – ossia della stipula del contratto di locazione ex novo – con ciò, evidentemente, attribuendo immediata efficacia all'accordo preliminare di compravendita di azienda.
Per quanto detto, è applicabile il secondo comma dell'art. 1757 c.c. secondo cui “Se il contratto è sottoposto a condizione risolutiva, il diritto alla provvigione non viene meno col verificarsi della condizione”.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'integrale riforma della sentenza di primo grado, non avendo l'appellato diritto alla restituzione della somma di € 5.000,00 versata all'appellante, il quale ha maturato il diritto alla provvigione per l'attività di mediazione svolta in ordine alla conclusione del contratto preliminare di compravendita di azienda per cui è causa, in conformità al costante indirizzo della SC secondo cui “nel contratto di mediazione il diritto alla provvigione di cui all'art.
1755 c.c. sorge nel momento in cui può ritenersi intervenuta la conclusione di un affare, ossia quando fra le parti messe in contatto dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna ad agire per l'esecuzione (o risoluzione) del contratto stesso;
ne consegue che la
10 provvigione spetta al mediatore anche quando questi sia intervenuto per consentire la stipula tra le parti di un contratto preliminare di vendita” (Cass. n. 2359/2024; n. 20132/2022; n. 22273/2010).
3. Sulle spese di lite.
Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, seguono la soccombenza (art. 91 cpc) e vengono, pertanto, poste a carico dell'appellato, con liquidazione come da dispositivo in applicazione del
D.M. n. 147/2022, sotto la vigenza del quale si è esaurita l'attività difensiva (art. 6 DM cit.), avuto riguardo quanto al giudizio di primo grado, ai parametri medi per lo scaglione determinato in base al valore della domanda, e quanto a quello di appello, ai parametri medi per lo scaglione determinato in base al valore della domanda per le fasi del giudizio di studio e introduttiva, minimi quelle di trattazione, istruttoria e di decisione, tenuto conto dell'attività difensiva in concreto svolta, ovvero segnatamente dell'istruttoria documentale della causa e della sostanziale riproposizione, negli scritti conclusionali, di argomentazioni approfondite con gli atti introduttivi.
La condanna è comprensiva del rimborso delle spese non imponibili documentate e di quelle generali, nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita,
1) riforma la sentenza del Giudice di Pace di Firenze n. 317/2024 e, per l'effetto, rigetta la domanda di di restituzione della somma di € 5.000,00 versata a titolo di Controparte_1 provvigione;
2) condanna lla rifusione, a favore di Controparte_1 Parte_1
in persona del titolare , delle spese di lite di entrambi i
[...] Parte_1 gradi di giudizio, con liquidazione, per il primo grado, in € 1.265,00 a titolo di compensi di
Avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge e, per l'appello, in € 1.702,00 a titolo di compensi di Avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge.
Firenze, 9.12.2025. Il Giudice dott. Silvia Orani
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Impresa individuale quest'ultima successivamente cancellata come risulta dalla visura prodotta e comunque da considerarsi priva di autonoma soggettività e imputabilità rispetto all'appellato sig. (cfr. Cass. n. CP_1 19735/2014, secondo cui “all'impresa individuale non può essere riconosciuta alcuna soggettività, o autonoma imputabilità, diversa da quella del suo imprenditore, in quanto essa si identifica con il suo titolare tanto sotto l'aspetto sostanziale che processuale (cfr. Cass., Cass., 30/05/2007, n. 12757; Cass., 17/1/2007, n. 977; Cass., 13/2/2006, n. 3052). A tale stregua, la persona fisica dell'imprenditore individuale non è un soggetto distinto dalla sua impresa (v. Cass., 9/12/2008, n. 28888), sicché l'imprenditore, pur senza specificare la sua qualità, è legittimato ad agire o resistere in giudizio promosso da o contro l'impresa, non avendo quest'ultima soggettività giuridica distinta ed identificandosi essa con il suo titolare sotto l'aspetto sia sostanziale che processuale”).