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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 16/01/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio Rubino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2308/2019 R.G., avente ad oggetto azione di risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale
PROMOSSA DA
, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Antonietta Curlo;
Parte_1
ATTRICE
CONTRO
, in persona del sindaco p.t. rappresentato e difeso giusta procura in atti Controparte_1 dall'avv. Ottavio Carparelli;
CONVENUTO
All'udienza del 24.9.2024 la causa veniva posta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 co. 1 c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti, come da relativo verbale in atti.
_____________________
MOTIVAZIONE
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di
fatto e di diritto della decisione.
ha esposto che il giorno 17.6.2018, verso le ore 1:00, “di ritorno a piedi Parte_1
dalla festa patronale di , in compagnia della sig.ra , giunta in via Latorre CP_1 Persona_1
(centro di ), all'altezza del civico 38 di fronte la vetrina del locale di abbigliamento CP_1 CP_2
improvvisamente incespicava in una chianca sconnessa oscillante, cadendo rovinosamente al suolo”
Sulla scorta di tali premesse ed esponendo, altresì, di aver subito, a causa del sinistro occorso,
“trauma contusivo spalla destra” con “rottura massiva, non riparabile, della cuffia dei rotatori
spalla destra”, ha convenuto in giudizio il per sentirlo condannare al risarcimento Controparte_1
dei danni subiti, ai sensi dell'art. 2051 c.c., ovvero ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Costituitosi in giudizio, l'ente convenuto ha contestato la fondatezza dell'avversa domanda,
della quale ha invocato il rigetto, eccependo la responsabilità esclusiva dell'attrice nella causazione del danno per aver “negligentemente posizionato il piede, in maniera incongrua e con disattenzione,
sul manto stradale”.
Appare opportuno tracciare preliminarmente un excursus degli orientamenti che si sono succeduti nell'ambito della giurisprudenza in merito alla responsabilità della p.a. per i danni subiti dall'utente conseguenti all'utilizzo di beni demaniali e, segnatamente, per quelli conseguenti ad omessa od insufficiente manutenzione di strade pubbliche.
Secondo l'orientamento in passato assolutamente predominante, la fattispecie di cui trattasi rinviene la propria disciplina nell'ambito dell'art. 2043 c.c. Si osserva, infatti, che la p.a. incontra nell'esercizio del suo potere discrezionale, anche nella vigilanza e controllo dei beni di natura demaniale, limiti derivanti dalle norme di legge o di regolamento, nonché dalle norme tecniche e da quelle di comune prudenza e diligenza, ed in particolare dalla norma primaria e fondamentale del
neminem laedere (art. 2043 c.c.), in applicazione della quale essa è tenuta a far sì che il bene demaniale non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile, che dia luogo alla c.d. insidia o trabocchetto stradale.
In siffatta prospettiva - che muove dal presupposto che la disposizione dettata dall'art. 2051
c.c. non possa trovare applicazione con riferimento ai beni demaniali perché l'estensione del bene non consentirebbe un controllo continuo ed efficace dello stesso per evitare l'insorgenza di pericolo per i terzi (Cass. 1996 n. 265, Cass. 1987 n. 526 ed altre) - affinché possa affermarsi la responsabilità della p.a. per i danni derivati agli utenti delle strade pubbliche o delle relative pertinenze in conseguenza delle loro anomalie è necessario che le situazioni di pericolo cui queste ultime diano luogo abbiano carattere di insidia, siano, cioè, connotate dai requisiti della non visibilità ed imprevedibilità
(26/05/2004, n. 10132; Cass. 22.4.1999, n. 3991; Cass. 28.7.1997, n. 7062; Cass. 20.8.1997, n. 7742;
Cass. 16.6.1998, n. 5989 e molte altre).
Altro orientamento, in precedenza minoritario ed in seguito divenuto, viceversa, prevalente,
riconduce la responsabilità della p.a. proprietaria di una strada pubblica per danni subiti dall'utente in conseguenza della sua anomalia alla disciplina di cui all'art. 2051 c.c., assumendo che l'ente al quale la strada appartiene, quale custode della medesima, per escludere la propria responsabilità a norma dell'art. 2051 c.c., deve provare che il danno si è verificato per caso fortuito, non ravvisabile come conseguenza della mancanza di prova da parte del danneggiato dell'esistenza dell'insidia, che questi,
invece, non deve provare - così come non ha l'onere di provare la condotta commissiva o omissiva del custode - essendo sufficiente che provi l'evento danno ed il nesso di causalità con la cosa (ex plurimis, Cass. 22.4.1998, n. 4070; Cass. 20.11.1998, n. 11749; Cass. 21.5.1996, n. 4673; Cass. 3
giugno 1982 n. 3392, 27 gennaio 1988 n. 723).
E' sul danneggiato che grava, dunque, l'onere di provare l'esistenza dell'evento dannoso,
nonché del nesso di causalità con la res, mentre sulla p.a. incombe l'onere di fornire la prova liberatoria della sussistenza del caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso di causalità, ovvero del concorso di colpa del danneggiato nella causazione del danno.
Venendo, ora, al caso di specie, la domanda attorea merita accoglimento, dovendosi ritenere provato il nesso di causalità intercorso tra l'anomalia del bene demaniale di cui è proprietario l'ente convenuto e le lesioni subite dall'attrice.
Occorre in proposito osservare che il fatto storico sotteso al caso di specie, costituito dalla caduta della nelle circostanze di luogo e di tempo dalla stessa addotte, a causa Pt_1
dell'andamento basculante di una delle mattonelle di cui è composto il pavimento stradale nel punto dalla medesima indicato, può ritenersi provato sulla scorta delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi. In particolare, la teste , escussa all'udienza del 17.12.2020, ha dichiarato Persona_1
che “ho visto cadere improvvisamente la sig.ra e, non capendo il motivo della caduta, ho Pt_1
rialzato da terra la sig.ra e la sig.ra stessa mi ha detto, e poi ho anche verificato, che mettendo il
piede sulla chianca dondolante era caduta al suolo;
preciso che la sig.ra mi riferì di aver Pt_1
perso l'equilibrio sulla chianca dondolante”.
Secondo quanto affermato dalla teste, dunque, la ” “oscillava solo nel momento in Pt_2
cui si metteva il piede sopra”, come la stessa ha avuto modo di verificare “personalmente dopo la
caduta della signora ”. Pt_1
L'obiettiva pericolosità del tratto di strada in parola è rinvenibile, dunque, nella non prevedibilità del rischio derivante dalla difficoltà per l'utente di avvedersi di una siffatta anomalia in determinate circostanze di tempo e di luogo.
Ed invero, come si evince dalle dichiarazioni rese dalla menzionata teste, nonchè dalle foto depositate in atti, l'andamento basculante della mattonella poteva essere apprezzato solo nell'ipotesi in cui la stessa fosse stata calpestata.
Inoltre, l'ora tarda (1.00 a.m.) in cui l'evento si è verificato, accompagnata dalla scarsa illuminazione della strada, garantita da un lampione collocato “all'incrocio tra via Latorre e altra via
… a circa dieci metri di distanza dal luogo della caduta (…), che proiettava luce di colore giallo o
arancione” (le cui lampade sono state tra l'altro sostituite dal comune di con “lampade a led CP_1
bianchi”), e che “non creavano una visibilità limpida” (cfr. dichiarazioni rese dalla teste Per_1
), hanno, poi, certamente contribuito a rendere l'insidia stradale meno evidente e
[...]
prevedibile.
Le dichiarazioni rese dalla teste sopra indicata sono state, altresì, confermate dalla teste
, la quale, escussa alla medesima udienza, ha confermato di “aver visto la sig.ra Testimone_1
cadere improvvisamente per terra” e di aver “verificato personalmente che la chianca era Pt_1
dondolante”. La teste ha, infatti, dichiarato che “quando camminavo al seguito della sig,ra , non Pt_1
ho visto alcun dislivello;
solo dopo aver messo il piede sulla chianca mi sono resa conto che la stessa
si muoveva”.
Anche il verbale di sopralluogo redatto dal Comando di Polizia Locale di in data CP_1
24.2.2019, sebbene con rilievi eseguiti a distanza di circa otto mesi dall'evento per cui è causa, ha confermato la presenza, nel tratto di strada di via Latorre che fronteggia l'esercizio commerciale
, di “alcune chianche sconnesse”, evidenziando “la necessità di effettuare lavori di CP_2
ripristino del lastricato costituente la sede stradale al fine di evitare infortuni a peoni in transito”.
Il quadro probatorio sinora vagliato consente, dunque, di ritenere provato il nesso di causalità
esistente tra l'evento dannoso in cui è occorsa la e l'anomalia stradale di Via Latorre, non Pt_1
avendo, peraltro, il convenuto fornito prova della sussistenza del caso fortuito riconducibile CP_1
alla condotta negligente del pedone.
Merita, al riguardo, evidenziare, che la ricorrenza del caso fortuito deve essere a priori esclusa allorquando l'anomalia del manto stradale derivi da caratteristiche intrinseche della cosa in custodia.
Come chiarito dalla Suprema Corte, infatti, le peculiarità dell'ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c. vanno individuate “piuttosto nella natura e nella tipologia delle cause che abbiano
provocato il danno: secondo che esse siano intrinseche alla struttura del bene, sì da costituire fattori
di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode (quali, in materia di strade, l'usura o il dissesto
del fondo stradale, la presenza di buche, la segnaletica contraddittoria o ingannevole, ecc.), o che si
tratti invece di situazioni di pericolo estemporaneamente create da terzi, non conoscibili né
eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione (perdita d'olio
ad opera del veicolo di passaggio;
abbandono di vetri rotti, ferri arrugginiti, rifiuti tossici od altri
agenti offensivi). Nel primo caso” – proseguono i giudici di legittimità, - “è agevole individuare la
responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., essendo il custode sicuramente obbligato a controllare lo
stato della cosa ed a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza. Nel secondo caso l'emergere
dell'agente dannoso può considerarsi fortuito, quanto meno finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a
creare e possa intervenire ad eliminarlo” (Cass. Civ. n. 15042/2008).
Passando, ora, alla determinazione e quantificazione dei danni non patrimoniali subiti dall'attrice, deve premettersi che la riconducibilità degli stessi alla disconnessione stradale risulta provata alla luce delle dichiarazioni rese dai testi, nonché dal verbale redatto dai medici del P.S.
dell'Ospedale di Monopoli.
Ed invero, le dichiarazioni rese dalla teste secondo cui la “si lamentava Per_1 Pt_1
dopo la caduta e piangeva per il forte dolore al braccio destro” e quelle rese dalla teste , Tes_1
secondo cui fu lei stessa, nell'immediatezza dei fatti, ad aver accompagnato, con la sua auto, “la
sig.ra presso il presidio ospedaliero di Monopoli”, trovano riscontro nel verbale del pronto Pt_1
soccorso dell'ospedale di Monopoli datato 17.6.2018 ore 2.00 a.m., nel quale, nella sezione dedicata ai dati clinici, è indicato quanto segue: “riferisce caduta con trauma della spalla dx;
(…) esame
obiettivo: dolore limitazione funzionale antalgica spalla dx;
ipotesi diagnostica: trauma spalla dx”.
Anche la relazione del P.S. datata 18.6.2018, redatta all'esito della seconda consulenza ortopedica, ha riportato il referto di “trauma contusivo della spalla dx”.
Le lesioni subite dall'attrice sono state, altresì, oggetto di consulenza tecnica d'ufficio a cura del C.T.U. dott.ssa , le cui risultanze, frutto di accertamenti esenti da vizi logici e Persona_2
immuni da censure sul piano metodologico, questo Giudice condivide.
In particolare, il consulente incaricato ha precisato che a seguito dell'evento occorso in data
17.6.2018 la riportò “Trauma contusivo spalla dx con lesione completa del tendine Pt_1
sovraspinoso dx e tenosinovite del CLB dx.
Si tratta, secondo l'esame del C.t.u. “di conseguenze di natura traumatica che ben si
attengono alla dinamica dell'evento riportata in atti e descritta in anamnesi, in quanto epifenomeno
dell'insieme di forze agenti nel corso del sinistro de quo”.
Più precisamente l'ausiliario ha esposto che “la lesione dei tendini di uno o più muscoli che
compongono la cuffia dei rotatori può avvenire a causa di usura, degenerazione ma anche a causa di un trauma (caduta). Questo può verificarsi o in caso di urto diretto a livello della spalla in
conseguenza del quale l'acromion subisce una pressione tale da ledere i tendini (in particolare quello
sovraspinato che si localizza tra testa dell'omero e acromion della scapola), o in caso di caduta con
appoggio su braccio extraruotato o intraruotato ed addotto in cui si può generare
un'ipersollecitazione delle strutture capsulo legamentose della spalla con conseguente lesione dei
tendini della cuffia. Inoltre le lesioni della cuffia dei rotatori sono spesso caratterizzate da una
lesione del tendine del capo lungo del bicipite, muscolo attivo durante la flessione e l'abduzione della
spalla. L'entità del trauma, la morfologia dell'acromion ma anche la flessibilità/elasticità dei muscoli
e dei tendini, può infine incidere sull'entità della lesione tendinea che può essere completa o
parziale”.
La C.t.u. dott.ssa ha, pertanto, concluso l'elaborato ritenendo che “le lesioni Per_2
tendinee della spalla come quelle riportate nel caso de quo, ben possono verificarsi a seguito di un
meccanismo traumatico indiretto (ad es. caduta sull'arto superiore) o diretto (ad es. caduta con urto
sulla spalla). In questo senso pertanto, le lesioni riportate dalla sig.ra si pongono in Pt_1
rapporto causale diretto con l'evento per cui è causa (caduta accidentale) secondo la criteriologia
medico legale del nesso di causalità materiale (criterio topografico, cronologico, dell'idoneità lesiva,
della continuità fenomenologica, dell'esclusione di altre cause)”.
L'ausiliario ha, quindi, sostenuto che “allo stato attuale è rilevabile una menomazione
complessiva a carico dell'articolarità e dell'articolazione della spalla dx inquadrabile in una
percentuale di danno biologico pari al 15-16%. Tuttavia tenuto conto delle preesistenze patologiche
documentate, valutabili orientativamente in una percentuale di danno biologico pari a circa il 3-4%,
ne rinviene che le menomazioni riconducibili al sinistro per cui è causa risultano inquadrabili in una
percentuale di danno biologico differenziale pari al 12%”.
Il consulente ha, pertanto, quantificato il danno da invalidità permanente in 12 punti percentuali, stimando in 28 giorni il periodo trascorso dalla in condizioni di inabilità Pt_1 temporanea parziale pari al 75% e in giorni 78 quello trascorso in condizioni di inabilità temporanea parziale al 50%.
Appurata l'esistenza del danno biologico, in termini di lesione dell'integrità psico-fisica e passando, ora, alla valutazione della componente morale del danno, e, dunque, alla sofferenza interiore patita dal soggetto, occorre premettere che “il danneggiato è onerato dell'allegazione e della
prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta
incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento” (Cass. Civ. Sez. III., 13/01/2016,
n. 33), non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico.
Nel caso di specie il danno morale subito dall'attrice può ritenersi presuntivamente provato dal tipo di lesione subita, nonché dalle risultanze della prova testimoniale dalle quali si evince lo stato di sofferenza patito dalla . Pt_1
Ai fini della quantificazione del danno, vertendo in materia di lesioni all'integrità psicofisica macro permanenti (superiori ai 9 punti percentuale), ritiene, il Giudicante, di ricorrere ai criteri fissati dalle “Tabelle milanesi relative alla liquidazione del danno non patrimoniale e Tabella per la
capitalizzazione anticipata di una rendita – Rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT costo-
vita alla data dell'1° gennaio 2024”.
Il danno non patrimoniale subito dall'attrice può, dunque, essere quantificato in 39.534,00 €,
determinato secondo le seguenti modalità di calcolo:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 52 anni
Percentuale di invalidità permanente 12%
Punto danno biologico € 2.851,87
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 28%) € 798,52
Punto danno non patrimoniale € 3.650,39
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 28
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 78
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno biologico risarcibile € 25.496,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 32.634,00
Con personalizzazione massima (max 47% del danno
€ 44.617,00 biologico)
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.415,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 4.485,00
Totale danno biologico temporaneo € 6.900,00
Totale generale: € 39.534,00
Essendo il danno non patrimoniale subito dall'attrice stato liquidato in moneta attuale, sulla predetta somma non va applicata alcuna rivalutazione monetaria.
Su di essa non possono neppure riconoscersi interessi compensativi non avendo l'attrice provato, neppure sulla scorta di presunzioni, che qualora avessero avuto l'immediata disponibilità di tale somma avrebbe potuto impiegarla redditiziamente in modo da conseguire un guadagno superiore a quanto già liquidato a titolo di rivalutazione monetaria (cfr. Cass. n. 3268/2008; Cass. n.
22347/2007).
Ed infatti, posto che nei debiti di valore i cosiddetti interessi compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo, va rilevato che tale danno sussiste solo quando, dal confronto comparativo in unità di pezzi monetari tra la somma rivalutata riconosciuta al creditore al momento della liquidazione e quella di cui egli disporrebbe se (in ipotesi tempestivamente soddisfatto) avesse potuto utilizzare l'importo allora dovutogli secondo le forme considerate ordinarie nella comune esperienza ovvero in impieghi più remunerativi, la seconda ipotetica somma sia maggiore della prima, solo in tal caso potendosi ravvisare un danno da ritardo, indennizzabile in vario modo, anche mediante il meccanismo degli interessi, mentre in ogni altro caso il danno va escluso
(Cass. n. 22347/2007).
Ciò premesso, va osservato che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice del merito è tenuto a motivare il mancato riconoscimento degli interessi compensativi solo quando sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo secondo il criterio sopra precisato (Cass. n. 22347/2007 cit.).
Anche in un'altra pronuncia la Suprema Corte è tornata ad affermare che “la liquidazione del
danno aquiliano in moneta attuale ristora la perdita patrimoniale o non patrimoniale patita dal
danneggiato, ma non necessariamente copre l'intero pregiudizio da quest'ultimo subito, potendo
residuare un ulteriore danno, conseguente al ritardato pagamento dell'importo dovuto a titolo di
risarcimento, il quale tuttavia non è "in re ipsa", essendo onere del creditore allegare e provare,
anche attraverso presunzioni semplici, che il tempestivo pagamento gli avrebbe consentito
remunerativi investimenti” (Cass. n. 3173/2016).
Deve altresì riconoscersi, in favore dell'attrice, la somma di € 863,96, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, corrispondente all'ammontare delle spese mediche dalla stessa sostenute,
ritenute congrue dal consulente tecnico d'ufficio.
Tale somma andrà corrisposta dall'Ente convenuto oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T. F.O.I. da applicarsi a decorrere dal 2018 per la somma di € 497,96, nonché dal 2019
per la somma di € 366,00. Il va, dunque, condannato al pagamento, in favore di , Controparte_1 Parte_1
della complessiva somma di € 40.397,96 di cui € 39.534,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale ed € 863,96 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
Quanto, infine, alle spese di lite, all'accoglimento della domanda della consegue la Pt_1
condanna del convenuto alla rifusione delle stesse, da liquidarsi come da dispositivo secondo CP_1
i parametri minimi dello scaglione di riferimento per il valore della controversia, tenuto conto della non elevata complessità dell'attività istruttoria espletata e della sussistenza di principi giurisprudenziali ormai consolidati in materia di insidia stradale.
Vanno, altresì, definitivamente poste a carico del convenuto, in ragione della CP_1
soccombenza, le spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio liquidate come da dispositivo.
P.Q.M
.
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio Rubino,
definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 2308/2019 R.G., così provvede:
- accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna il al pagamento in Controparte_1
favore di , per le causali indicate in motivazione, della somma complessiva Parte_1
di € 40.397,96, oltre rivalutazione monetaria sulle somme, secondo gli indici e le decorrenze indicati in motivazione;
- condanna, altresì, il alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attrice, Controparte_1
che liquida in € 545,00 per spese ed € 3.809,00 per competenze, oltre a rimborso forfetario spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
- pone definitivamente a carico del le spese occorse per la consulenza Controparte_1
tecnica d'ufficio, come liquidate in corso di causa.
Così deciso, in Brindisi, in data 14 gennaio 2025.
Il Giudice
dott. Maurizio Rubino
La minuta del presente provvedimento è stata redatta dalla dott.ssa Jasmine Maria Francioso, funzionario dell'Ufficio del processo, con la supervisione del magistrato.
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio Rubino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2308/2019 R.G., avente ad oggetto azione di risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale
PROMOSSA DA
, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Antonietta Curlo;
Parte_1
ATTRICE
CONTRO
, in persona del sindaco p.t. rappresentato e difeso giusta procura in atti Controparte_1 dall'avv. Ottavio Carparelli;
CONVENUTO
All'udienza del 24.9.2024 la causa veniva posta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 co. 1 c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti, come da relativo verbale in atti.
_____________________
MOTIVAZIONE
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di
fatto e di diritto della decisione.
ha esposto che il giorno 17.6.2018, verso le ore 1:00, “di ritorno a piedi Parte_1
dalla festa patronale di , in compagnia della sig.ra , giunta in via Latorre CP_1 Persona_1
(centro di ), all'altezza del civico 38 di fronte la vetrina del locale di abbigliamento CP_1 CP_2
improvvisamente incespicava in una chianca sconnessa oscillante, cadendo rovinosamente al suolo”
Sulla scorta di tali premesse ed esponendo, altresì, di aver subito, a causa del sinistro occorso,
“trauma contusivo spalla destra” con “rottura massiva, non riparabile, della cuffia dei rotatori
spalla destra”, ha convenuto in giudizio il per sentirlo condannare al risarcimento Controparte_1
dei danni subiti, ai sensi dell'art. 2051 c.c., ovvero ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Costituitosi in giudizio, l'ente convenuto ha contestato la fondatezza dell'avversa domanda,
della quale ha invocato il rigetto, eccependo la responsabilità esclusiva dell'attrice nella causazione del danno per aver “negligentemente posizionato il piede, in maniera incongrua e con disattenzione,
sul manto stradale”.
Appare opportuno tracciare preliminarmente un excursus degli orientamenti che si sono succeduti nell'ambito della giurisprudenza in merito alla responsabilità della p.a. per i danni subiti dall'utente conseguenti all'utilizzo di beni demaniali e, segnatamente, per quelli conseguenti ad omessa od insufficiente manutenzione di strade pubbliche.
Secondo l'orientamento in passato assolutamente predominante, la fattispecie di cui trattasi rinviene la propria disciplina nell'ambito dell'art. 2043 c.c. Si osserva, infatti, che la p.a. incontra nell'esercizio del suo potere discrezionale, anche nella vigilanza e controllo dei beni di natura demaniale, limiti derivanti dalle norme di legge o di regolamento, nonché dalle norme tecniche e da quelle di comune prudenza e diligenza, ed in particolare dalla norma primaria e fondamentale del
neminem laedere (art. 2043 c.c.), in applicazione della quale essa è tenuta a far sì che il bene demaniale non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile, che dia luogo alla c.d. insidia o trabocchetto stradale.
In siffatta prospettiva - che muove dal presupposto che la disposizione dettata dall'art. 2051
c.c. non possa trovare applicazione con riferimento ai beni demaniali perché l'estensione del bene non consentirebbe un controllo continuo ed efficace dello stesso per evitare l'insorgenza di pericolo per i terzi (Cass. 1996 n. 265, Cass. 1987 n. 526 ed altre) - affinché possa affermarsi la responsabilità della p.a. per i danni derivati agli utenti delle strade pubbliche o delle relative pertinenze in conseguenza delle loro anomalie è necessario che le situazioni di pericolo cui queste ultime diano luogo abbiano carattere di insidia, siano, cioè, connotate dai requisiti della non visibilità ed imprevedibilità
(26/05/2004, n. 10132; Cass. 22.4.1999, n. 3991; Cass. 28.7.1997, n. 7062; Cass. 20.8.1997, n. 7742;
Cass. 16.6.1998, n. 5989 e molte altre).
Altro orientamento, in precedenza minoritario ed in seguito divenuto, viceversa, prevalente,
riconduce la responsabilità della p.a. proprietaria di una strada pubblica per danni subiti dall'utente in conseguenza della sua anomalia alla disciplina di cui all'art. 2051 c.c., assumendo che l'ente al quale la strada appartiene, quale custode della medesima, per escludere la propria responsabilità a norma dell'art. 2051 c.c., deve provare che il danno si è verificato per caso fortuito, non ravvisabile come conseguenza della mancanza di prova da parte del danneggiato dell'esistenza dell'insidia, che questi,
invece, non deve provare - così come non ha l'onere di provare la condotta commissiva o omissiva del custode - essendo sufficiente che provi l'evento danno ed il nesso di causalità con la cosa (ex plurimis, Cass. 22.4.1998, n. 4070; Cass. 20.11.1998, n. 11749; Cass. 21.5.1996, n. 4673; Cass. 3
giugno 1982 n. 3392, 27 gennaio 1988 n. 723).
E' sul danneggiato che grava, dunque, l'onere di provare l'esistenza dell'evento dannoso,
nonché del nesso di causalità con la res, mentre sulla p.a. incombe l'onere di fornire la prova liberatoria della sussistenza del caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso di causalità, ovvero del concorso di colpa del danneggiato nella causazione del danno.
Venendo, ora, al caso di specie, la domanda attorea merita accoglimento, dovendosi ritenere provato il nesso di causalità intercorso tra l'anomalia del bene demaniale di cui è proprietario l'ente convenuto e le lesioni subite dall'attrice.
Occorre in proposito osservare che il fatto storico sotteso al caso di specie, costituito dalla caduta della nelle circostanze di luogo e di tempo dalla stessa addotte, a causa Pt_1
dell'andamento basculante di una delle mattonelle di cui è composto il pavimento stradale nel punto dalla medesima indicato, può ritenersi provato sulla scorta delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi. In particolare, la teste , escussa all'udienza del 17.12.2020, ha dichiarato Persona_1
che “ho visto cadere improvvisamente la sig.ra e, non capendo il motivo della caduta, ho Pt_1
rialzato da terra la sig.ra e la sig.ra stessa mi ha detto, e poi ho anche verificato, che mettendo il
piede sulla chianca dondolante era caduta al suolo;
preciso che la sig.ra mi riferì di aver Pt_1
perso l'equilibrio sulla chianca dondolante”.
Secondo quanto affermato dalla teste, dunque, la ” “oscillava solo nel momento in Pt_2
cui si metteva il piede sopra”, come la stessa ha avuto modo di verificare “personalmente dopo la
caduta della signora ”. Pt_1
L'obiettiva pericolosità del tratto di strada in parola è rinvenibile, dunque, nella non prevedibilità del rischio derivante dalla difficoltà per l'utente di avvedersi di una siffatta anomalia in determinate circostanze di tempo e di luogo.
Ed invero, come si evince dalle dichiarazioni rese dalla menzionata teste, nonchè dalle foto depositate in atti, l'andamento basculante della mattonella poteva essere apprezzato solo nell'ipotesi in cui la stessa fosse stata calpestata.
Inoltre, l'ora tarda (1.00 a.m.) in cui l'evento si è verificato, accompagnata dalla scarsa illuminazione della strada, garantita da un lampione collocato “all'incrocio tra via Latorre e altra via
… a circa dieci metri di distanza dal luogo della caduta (…), che proiettava luce di colore giallo o
arancione” (le cui lampade sono state tra l'altro sostituite dal comune di con “lampade a led CP_1
bianchi”), e che “non creavano una visibilità limpida” (cfr. dichiarazioni rese dalla teste Per_1
), hanno, poi, certamente contribuito a rendere l'insidia stradale meno evidente e
[...]
prevedibile.
Le dichiarazioni rese dalla teste sopra indicata sono state, altresì, confermate dalla teste
, la quale, escussa alla medesima udienza, ha confermato di “aver visto la sig.ra Testimone_1
cadere improvvisamente per terra” e di aver “verificato personalmente che la chianca era Pt_1
dondolante”. La teste ha, infatti, dichiarato che “quando camminavo al seguito della sig,ra , non Pt_1
ho visto alcun dislivello;
solo dopo aver messo il piede sulla chianca mi sono resa conto che la stessa
si muoveva”.
Anche il verbale di sopralluogo redatto dal Comando di Polizia Locale di in data CP_1
24.2.2019, sebbene con rilievi eseguiti a distanza di circa otto mesi dall'evento per cui è causa, ha confermato la presenza, nel tratto di strada di via Latorre che fronteggia l'esercizio commerciale
, di “alcune chianche sconnesse”, evidenziando “la necessità di effettuare lavori di CP_2
ripristino del lastricato costituente la sede stradale al fine di evitare infortuni a peoni in transito”.
Il quadro probatorio sinora vagliato consente, dunque, di ritenere provato il nesso di causalità
esistente tra l'evento dannoso in cui è occorsa la e l'anomalia stradale di Via Latorre, non Pt_1
avendo, peraltro, il convenuto fornito prova della sussistenza del caso fortuito riconducibile CP_1
alla condotta negligente del pedone.
Merita, al riguardo, evidenziare, che la ricorrenza del caso fortuito deve essere a priori esclusa allorquando l'anomalia del manto stradale derivi da caratteristiche intrinseche della cosa in custodia.
Come chiarito dalla Suprema Corte, infatti, le peculiarità dell'ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c. vanno individuate “piuttosto nella natura e nella tipologia delle cause che abbiano
provocato il danno: secondo che esse siano intrinseche alla struttura del bene, sì da costituire fattori
di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode (quali, in materia di strade, l'usura o il dissesto
del fondo stradale, la presenza di buche, la segnaletica contraddittoria o ingannevole, ecc.), o che si
tratti invece di situazioni di pericolo estemporaneamente create da terzi, non conoscibili né
eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione (perdita d'olio
ad opera del veicolo di passaggio;
abbandono di vetri rotti, ferri arrugginiti, rifiuti tossici od altri
agenti offensivi). Nel primo caso” – proseguono i giudici di legittimità, - “è agevole individuare la
responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., essendo il custode sicuramente obbligato a controllare lo
stato della cosa ed a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza. Nel secondo caso l'emergere
dell'agente dannoso può considerarsi fortuito, quanto meno finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a
creare e possa intervenire ad eliminarlo” (Cass. Civ. n. 15042/2008).
Passando, ora, alla determinazione e quantificazione dei danni non patrimoniali subiti dall'attrice, deve premettersi che la riconducibilità degli stessi alla disconnessione stradale risulta provata alla luce delle dichiarazioni rese dai testi, nonché dal verbale redatto dai medici del P.S.
dell'Ospedale di Monopoli.
Ed invero, le dichiarazioni rese dalla teste secondo cui la “si lamentava Per_1 Pt_1
dopo la caduta e piangeva per il forte dolore al braccio destro” e quelle rese dalla teste , Tes_1
secondo cui fu lei stessa, nell'immediatezza dei fatti, ad aver accompagnato, con la sua auto, “la
sig.ra presso il presidio ospedaliero di Monopoli”, trovano riscontro nel verbale del pronto Pt_1
soccorso dell'ospedale di Monopoli datato 17.6.2018 ore 2.00 a.m., nel quale, nella sezione dedicata ai dati clinici, è indicato quanto segue: “riferisce caduta con trauma della spalla dx;
(…) esame
obiettivo: dolore limitazione funzionale antalgica spalla dx;
ipotesi diagnostica: trauma spalla dx”.
Anche la relazione del P.S. datata 18.6.2018, redatta all'esito della seconda consulenza ortopedica, ha riportato il referto di “trauma contusivo della spalla dx”.
Le lesioni subite dall'attrice sono state, altresì, oggetto di consulenza tecnica d'ufficio a cura del C.T.U. dott.ssa , le cui risultanze, frutto di accertamenti esenti da vizi logici e Persona_2
immuni da censure sul piano metodologico, questo Giudice condivide.
In particolare, il consulente incaricato ha precisato che a seguito dell'evento occorso in data
17.6.2018 la riportò “Trauma contusivo spalla dx con lesione completa del tendine Pt_1
sovraspinoso dx e tenosinovite del CLB dx.
Si tratta, secondo l'esame del C.t.u. “di conseguenze di natura traumatica che ben si
attengono alla dinamica dell'evento riportata in atti e descritta in anamnesi, in quanto epifenomeno
dell'insieme di forze agenti nel corso del sinistro de quo”.
Più precisamente l'ausiliario ha esposto che “la lesione dei tendini di uno o più muscoli che
compongono la cuffia dei rotatori può avvenire a causa di usura, degenerazione ma anche a causa di un trauma (caduta). Questo può verificarsi o in caso di urto diretto a livello della spalla in
conseguenza del quale l'acromion subisce una pressione tale da ledere i tendini (in particolare quello
sovraspinato che si localizza tra testa dell'omero e acromion della scapola), o in caso di caduta con
appoggio su braccio extraruotato o intraruotato ed addotto in cui si può generare
un'ipersollecitazione delle strutture capsulo legamentose della spalla con conseguente lesione dei
tendini della cuffia. Inoltre le lesioni della cuffia dei rotatori sono spesso caratterizzate da una
lesione del tendine del capo lungo del bicipite, muscolo attivo durante la flessione e l'abduzione della
spalla. L'entità del trauma, la morfologia dell'acromion ma anche la flessibilità/elasticità dei muscoli
e dei tendini, può infine incidere sull'entità della lesione tendinea che può essere completa o
parziale”.
La C.t.u. dott.ssa ha, pertanto, concluso l'elaborato ritenendo che “le lesioni Per_2
tendinee della spalla come quelle riportate nel caso de quo, ben possono verificarsi a seguito di un
meccanismo traumatico indiretto (ad es. caduta sull'arto superiore) o diretto (ad es. caduta con urto
sulla spalla). In questo senso pertanto, le lesioni riportate dalla sig.ra si pongono in Pt_1
rapporto causale diretto con l'evento per cui è causa (caduta accidentale) secondo la criteriologia
medico legale del nesso di causalità materiale (criterio topografico, cronologico, dell'idoneità lesiva,
della continuità fenomenologica, dell'esclusione di altre cause)”.
L'ausiliario ha, quindi, sostenuto che “allo stato attuale è rilevabile una menomazione
complessiva a carico dell'articolarità e dell'articolazione della spalla dx inquadrabile in una
percentuale di danno biologico pari al 15-16%. Tuttavia tenuto conto delle preesistenze patologiche
documentate, valutabili orientativamente in una percentuale di danno biologico pari a circa il 3-4%,
ne rinviene che le menomazioni riconducibili al sinistro per cui è causa risultano inquadrabili in una
percentuale di danno biologico differenziale pari al 12%”.
Il consulente ha, pertanto, quantificato il danno da invalidità permanente in 12 punti percentuali, stimando in 28 giorni il periodo trascorso dalla in condizioni di inabilità Pt_1 temporanea parziale pari al 75% e in giorni 78 quello trascorso in condizioni di inabilità temporanea parziale al 50%.
Appurata l'esistenza del danno biologico, in termini di lesione dell'integrità psico-fisica e passando, ora, alla valutazione della componente morale del danno, e, dunque, alla sofferenza interiore patita dal soggetto, occorre premettere che “il danneggiato è onerato dell'allegazione e della
prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta
incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento” (Cass. Civ. Sez. III., 13/01/2016,
n. 33), non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico.
Nel caso di specie il danno morale subito dall'attrice può ritenersi presuntivamente provato dal tipo di lesione subita, nonché dalle risultanze della prova testimoniale dalle quali si evince lo stato di sofferenza patito dalla . Pt_1
Ai fini della quantificazione del danno, vertendo in materia di lesioni all'integrità psicofisica macro permanenti (superiori ai 9 punti percentuale), ritiene, il Giudicante, di ricorrere ai criteri fissati dalle “Tabelle milanesi relative alla liquidazione del danno non patrimoniale e Tabella per la
capitalizzazione anticipata di una rendita – Rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT costo-
vita alla data dell'1° gennaio 2024”.
Il danno non patrimoniale subito dall'attrice può, dunque, essere quantificato in 39.534,00 €,
determinato secondo le seguenti modalità di calcolo:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 52 anni
Percentuale di invalidità permanente 12%
Punto danno biologico € 2.851,87
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 28%) € 798,52
Punto danno non patrimoniale € 3.650,39
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 28
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 78
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno biologico risarcibile € 25.496,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 32.634,00
Con personalizzazione massima (max 47% del danno
€ 44.617,00 biologico)
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.415,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 4.485,00
Totale danno biologico temporaneo € 6.900,00
Totale generale: € 39.534,00
Essendo il danno non patrimoniale subito dall'attrice stato liquidato in moneta attuale, sulla predetta somma non va applicata alcuna rivalutazione monetaria.
Su di essa non possono neppure riconoscersi interessi compensativi non avendo l'attrice provato, neppure sulla scorta di presunzioni, che qualora avessero avuto l'immediata disponibilità di tale somma avrebbe potuto impiegarla redditiziamente in modo da conseguire un guadagno superiore a quanto già liquidato a titolo di rivalutazione monetaria (cfr. Cass. n. 3268/2008; Cass. n.
22347/2007).
Ed infatti, posto che nei debiti di valore i cosiddetti interessi compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo, va rilevato che tale danno sussiste solo quando, dal confronto comparativo in unità di pezzi monetari tra la somma rivalutata riconosciuta al creditore al momento della liquidazione e quella di cui egli disporrebbe se (in ipotesi tempestivamente soddisfatto) avesse potuto utilizzare l'importo allora dovutogli secondo le forme considerate ordinarie nella comune esperienza ovvero in impieghi più remunerativi, la seconda ipotetica somma sia maggiore della prima, solo in tal caso potendosi ravvisare un danno da ritardo, indennizzabile in vario modo, anche mediante il meccanismo degli interessi, mentre in ogni altro caso il danno va escluso
(Cass. n. 22347/2007).
Ciò premesso, va osservato che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice del merito è tenuto a motivare il mancato riconoscimento degli interessi compensativi solo quando sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo secondo il criterio sopra precisato (Cass. n. 22347/2007 cit.).
Anche in un'altra pronuncia la Suprema Corte è tornata ad affermare che “la liquidazione del
danno aquiliano in moneta attuale ristora la perdita patrimoniale o non patrimoniale patita dal
danneggiato, ma non necessariamente copre l'intero pregiudizio da quest'ultimo subito, potendo
residuare un ulteriore danno, conseguente al ritardato pagamento dell'importo dovuto a titolo di
risarcimento, il quale tuttavia non è "in re ipsa", essendo onere del creditore allegare e provare,
anche attraverso presunzioni semplici, che il tempestivo pagamento gli avrebbe consentito
remunerativi investimenti” (Cass. n. 3173/2016).
Deve altresì riconoscersi, in favore dell'attrice, la somma di € 863,96, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, corrispondente all'ammontare delle spese mediche dalla stessa sostenute,
ritenute congrue dal consulente tecnico d'ufficio.
Tale somma andrà corrisposta dall'Ente convenuto oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T. F.O.I. da applicarsi a decorrere dal 2018 per la somma di € 497,96, nonché dal 2019
per la somma di € 366,00. Il va, dunque, condannato al pagamento, in favore di , Controparte_1 Parte_1
della complessiva somma di € 40.397,96 di cui € 39.534,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale ed € 863,96 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
Quanto, infine, alle spese di lite, all'accoglimento della domanda della consegue la Pt_1
condanna del convenuto alla rifusione delle stesse, da liquidarsi come da dispositivo secondo CP_1
i parametri minimi dello scaglione di riferimento per il valore della controversia, tenuto conto della non elevata complessità dell'attività istruttoria espletata e della sussistenza di principi giurisprudenziali ormai consolidati in materia di insidia stradale.
Vanno, altresì, definitivamente poste a carico del convenuto, in ragione della CP_1
soccombenza, le spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio liquidate come da dispositivo.
P.Q.M
.
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio Rubino,
definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 2308/2019 R.G., così provvede:
- accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna il al pagamento in Controparte_1
favore di , per le causali indicate in motivazione, della somma complessiva Parte_1
di € 40.397,96, oltre rivalutazione monetaria sulle somme, secondo gli indici e le decorrenze indicati in motivazione;
- condanna, altresì, il alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attrice, Controparte_1
che liquida in € 545,00 per spese ed € 3.809,00 per competenze, oltre a rimborso forfetario spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
- pone definitivamente a carico del le spese occorse per la consulenza Controparte_1
tecnica d'ufficio, come liquidate in corso di causa.
Così deciso, in Brindisi, in data 14 gennaio 2025.
Il Giudice
dott. Maurizio Rubino
La minuta del presente provvedimento è stata redatta dalla dott.ssa Jasmine Maria Francioso, funzionario dell'Ufficio del processo, con la supervisione del magistrato.