TRIB
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 22/10/2025, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 939/2023
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica in persona del Giudice Andrea Turturro ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 939/2023 R.G. avente ad oggetto “contratto di agenzia”
PROMOSSO DA
(P.I. Parte_1
) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
CA ST
-ATTRICE-
CONTRO
P.I. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2
del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Monica Pellegrini e dall'avv. Sonia Cecci
-CONVENUTA-
CONCLUSIONI
Per l'attrice: “Condannare al pagamento in favore della Controparte_1
delle seguenti somme, o di quelle Parte_1
maggiori o minori che verranno ritenute dovute: -€ 6.202,82 quale indennità sostitutiva del preavviso. -€
37.257,59 a titolo di indennità suppletiva di clientela. Oltre interessi di mora. Nel caso la causa non fosse
ritenuta matura per la decisione si richiamano tutte le istanze istruttorie formulate e non ammesse. Vinti onorari
e spese del presente procedimento”.
Per la convenuta: In via istruttoria, insiste nelle proprie istanze. Nel merito: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale
Adito, contrariis reiectis, per i motivi di cui in premessa :in via principale nel merito: respingere integralmente
2 la domanda attrice in quanto totalmente infondata sia in fatto che in diritto, oltrechè non provata. Con vittoria
di compensi ed esborsi del giudizio, rimb.forf. spese gen. 15%, gravati d'iva e cap come per legge, da distrarsi in
favore dei sottoscritti procuratori antistatari. in via subordinata: nella denegatissima e non creduta ipotesi nella
quale si ritenesse parzialmente accolta la domanda attrice, si chiede la compensazione delle spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1
(di seguito “ ) ha convenuto in giudizio la società
[...] Parte_1 [...]
(di seguito “ ), chiedendone la condanna al Controparte_1 CP_1
pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso e dell'indennità suppletiva di clientela, dovute in conseguenza della cessazione di due contratti di agenzia intercorsi tra le parti.
A sostegno della propria domanda parte attrice ha allegato:
- di aver operato quale agente per la convenuta sin dal 2003, in forza di due contratti di agenzia relativi alle linee “Ingram” e “ ; Persona_1
- che il rapporto, inizialmente improntato a reciproca soddisfazione, ha subito un progressivo deterioramento a partire dal 2020, allorché la preponente ha iniziato a ritardare sistematicamente il pagamento delle provvigioni, circostanza che ha interessato l'intera rete vendita;
- di aver promosso, a fronte del reiterato mancato pagamento delle provvigioni, due ricorsi per decreto ingiuntivo, entrambi accolti e non opposti;
- che, a seguito della notifica del primo provvedimento monitorio, la mandante ha comunicato la risoluzione del rapporto con concessione di un preavviso di sei mesi, senza formulare alcuna contestazione sull'operato dell'agente;
-che, non potendo proseguire l'attività in assenza di compensi, ha ritenuto il rapporto risolto per fatto e colpa della mandante.
ha chiesto pertanto il riconoscimento delle indennità previste per la cessazione del Parte_1
rapporto, concludendo come segue: “Condannare al Controparte_1
pagamento in favore della delle Parte_1
seguenti somme, o di quelle maggiori o minori che verranno ritenute dovute: -€ 6.202,82 quale indennità
sostitutiva del preavviso. -€ 37.257,59 a titolo di indennità suppletiva di clientela. Vinti onorari e spese del 3 presente procedimento.”
2. Il giudice, con decreto ex art. 171-bis c.p.c. del 11.7.2023, ha dichiarato la contumacia della società
convenuta e ha rinviato l'udienza per la comparizione delle parti al giorno 8.11.2023.
3. Successivamente, si è costituita in giudizio contestando integralmente le domande CP_1
attoree; secondo quanto si legge nella comparsa, la risoluzione del rapporto era avvenuta a causa della condotta dell'agente, che avrebbe violato il divieto di concorrenza, assumendo incarichi per un'impresa concorrente, in violazione della clausola contenuta nei contratti.
Ha sostenuto che il preavviso concesso alla controparte al momento del recesso non escludeva la sussistenza di una giusta causa, essendo stato riconosciuto per cautela e in ossequio alla normativa contrattuale;
nella stessa missiva, peraltro, ci si riservava di valutare profili di inadempimento.
Ha inoltre eccepito che, in base all'A.E.C. Industria 2002, l'indennità suppletiva di clientela non è
dovuta in caso di risoluzione per fatto imputabile all'agente, e che, anzi, quest'ultima sarebbe tenuta a corrispondere una penale pari all'indennità di preavviso. Ha infine contestato la rilevanza dei decreti ingiuntivi prodotti dall'attrice, affermando che le somme sono state integralmente corrisposte e che i provvedimenti relativi ad altri agenti sono del tutto inconferenti.
Ha quindi concluso per il rigetto integrale delle domande attoree, eccependo altresì la temerarietà
dell'azione promossa, nei seguenti termini: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale Adito, contrariis reiectis, per i
motivi di cui in premessa : in via principale nel merito respingere integralmente la domanda attrice in quanto
totalmente infondata sia in fatto che in diritto, oltrechè non provata, con condanna di parte attrice al
risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c., per la cui quantificazione ci si rimette al
prudente apprezzamento del Giudicante adito. Con vittoria di compensi ed esborsi del giudizio, rimb.forf. spese
gen. 15%, gravati d'iva e cap come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari in via
subordinata: nella denegatissima e non creduta ipotesi nella quale si ritenesse parzialmente accolta la domanda
attrice, si chiede la compensazione delle spese di lite”.
4. All'udienza dell'8.11.2023, il giudice ha revocato la dichiarazione di contumacia della convenuta e,
su richiesta congiunta delle parti, ha rinviato la causa all'udienza del 20.12.2023 per la verifica dell'esito di trattative tra le stesse. Accertatone l'esito negativo, la causa è stata rinviata direttamente per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
Udita la discussione all'udienza del 25.9.2025, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281-sexies 4 ultimo comma c.p.c.
***
5. All'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione orale, la parte convenuta ha insistito nelle proprie istanze istruttorie.
La richiesta non può essere accolta, sol che si consideri che:
- la convenuta aveva rinunciato a tali istanze all'udienza del 24.1.2024;
- si tratta di capitoli indicati in terza memoria istruttoria, prospettati, dalla stessa parte, come controprova rispetto ai capitoli della parte attrice, sui quali non è stata svolta istruttoria;
- pur essendo sufficiente quanto precede, si evidenzia altresì che i capitoli 2, 3 e 4 sono affetti da una insuperabile genericità, in quanto alludono ad una impresa concorrente con la della quale CP_1
mai in tutto il giudizio è stato neppure indicato il nominativo;
6. Sussiste la competenza per territorio di questo Tribunale, come da pattuizione negoziale inter partes
(art. 17 contratto, che prevede il Foro di Sansepolcro, la cui competenza è stata assorbita da quella dell'intestato Tribunale ex d. lgs. n. 155/2012).
La domanda di parte attrice è fondata.
In primo luogo, risulta documentato che ha intrattenuto un lungo rapporto contrattuale di Parte_1
agenzia con in forza di due contratti rispettivamente del 05.06.2003 e del 19.06.2003 (doc. 1 CP_1
e 2 parte attrice).
Con comunicazione del 01.04.2022, la società preponente ha dichiarato di recedere dal rapporto con preavviso (e, quindi, con decorrenza dal 02.10.2022) – dal momento che la collaborazione non aveva portato ai risultati prestabiliti - con una generica riserva di “valutare e contestare ulteriori ipotesi di
inadempimento a Voi imputabili” (doc. 5 parte attrice).
Ancora, risulta documentato che a tale comunicazione l'agente ha replicato evidenziando il mancato pagamento di fatture provvigionali per un importo superiore a € 11.000,00, oltre a quelle in corso di maturazione;
rappresentava che “non è nostra intenzione svolgere il periodo di preavviso, poiché non
possiamo permetterci di lavorare gratis per altri mesi. Riteniamo infatti che i pagamenti delle fatture
provvigionali emesse integrino un grave inadempimento tale da ledere il vincolo fiduciario che vi deve essere in
un rapporto di agenzia, per cui riteniamo risolto il rapporto” (doc. 6 parte attrice).
6.1 Il contratto stipulato tra le parti, decorso il periodo di prova, era a tempo indeterminato (art. 13).
L'art. 1750 c.c. stabilisce che Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può 5 recedere dal contratto stesso dandone preavviso all'altra entro un termine stabilito;
[…] Il termine di preavviso
non può comunque essere inferiore ad un mese per il primo anno di durata del contratto, a due mesi per il
secondo anno iniziato, a tre mesi per il terzo anno iniziato, a quattro mesi per il quarto anno, a cinque mesi per il
quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi.
Il preavviso può essere surrogato da indennità sostitutiva (v. infra).
È fatta salva (e non è dunque previsto alcun preavviso né indennità sostitutiva) l'ipotesi di recesso per giusta causa (Cass. n. 11728/2014), ossia quella causa che renda impossibile la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
6.2 Il contratto di agenzia conserva efficacia durante il periodo di preavviso. In tale intervallo temporale, infatti, l'agente prosegue l'attività in favore della preponente, continuando a eseguire le prestazioni contrattualmente previste.
Deve pertanto ritenersi legittimo l'esercizio del recesso per giusta causa anche nel corso del periodo di preavviso, atteso che il rapporto contrattuale permane in essere sino alla sua effettiva cessazione
(Cass. n. 8295/2012; Cass. n. 4982/2004).
Il recesso (o la risoluzione) per giusta causa prevale sul recesso ordinario e va esaminato con priorità
rispetto a quest'ultimo (Cass. n. 4264/1987).
Sul punto la convenuta ha eccepito che anche il proprio recesso, anteriore rispetto a quello dell'agente,
sarebbe stato esercitato per giusta causa, a causa della condotta dell'agente, che avrebbe violato il divieto di concorrenza assumendo incarichi per un'impresa concorrente.
L'eccezione risulta priva di fondamento.
La convenuta ha solo genericamente allegato (peraltro solo in sede giudiziale) che la controparte avrebbe violato il patto di non concorrenza, senza neppure indicare il nominativo del concorrente in favore del quale avrebbe operato. Pt_1
Quanto all'asserito calo delle vendite, esso di per sé solo non costituisce “giusta causa” di recesso: ciò
è testimoniato anche dal contenuto della missiva di recesso, ove si fa riferimento ad un mero mancato
raggiungimento dei risultati prestabiliti (ciò che non costituisce, salvo casi limite, ragione di impossibilità di prosecuzione, anche interinale, del rapporto).
Come correttamente osservato da parte attrice, la stessa convenuta ha persino riconosciuto un periodo di preavviso, circostanza che esclude la sussistenza di una giusta causa di recesso.
Ne consegue che il recesso esercitato dalla preponente deve qualificarsi come recesso ordinario ex art. 6 1750 c.c., e non come recesso per giusta causa.
Da ciò consegue che, nelle more del periodo di preavviso, parte attrice poteva legittimamente,
ricorrendo una giusta causa, recedere dal rapporto.
6.3 Ciò posto, la giusta causa di recesso invocata dall'agente/attrice deve ritenersi sussistente.
È pacifico che la preponente non aveva spontaneamente adempiuto all'obbligazione di pagamento delle provvigioni maturate nei primi tre trimestri del 2021 (doc. 8 e 9 parte attrice), tanto da costringere la odierna attrice ad agire in via monitoria.
Tale inadempimento, reiterato e di rilevante entità, integra una violazione grave del sinallagma contrattuale, tanto da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto.
Come già evidenziato, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 1376/2018; Cass.
n. 19300/2015; Cass. n. 6915/2021), nel contratto di agenzia la giusta causa di recesso può configurarsi addirittura in presenza di inadempimenti di minore entità rispetto a quelli richiesti nel rapporto di lavoro subordinato, in ragione della maggiore intensità del vincolo fiduciario che caratterizza il rapporto tra agente e preponente.
7. Quanto alla debenza dell'indennità sostitutiva del preavviso, deve osservarsi che, sebbene l'art. 1750 c.c. non la menzioni espressamente, la giurisprudenza ne ammette il riconoscimento in via analogica rispetto al contratto di lavoro subordinato (art. 2118 c.c.), in particolare nei casi di recesso per giusta causa esercitato dall'agente (cfr. Cass. n. 24776/2013; Cass. n. 23455/2004).
Nel caso in esame, entrambi i contratti di agenzia stipulati tra le parti (docc. 1 e 2 parte attrice) erano a tempo indeterminato e prevedevano, all'art. 13, la facoltà di recesso con rinvio all'art. 1750 c.c., senza indicare una durata specifica del preavviso. Pertanto, si applica il termine di sei mesi, previsto dalla norma per rapporti di durata superiore a sei anni.
Per quanto concerne la sua quantificazione, lo stesso art. 13 commisura l'indennità a tanti dodicesimi delle provvigioni maturate nell'anno civile precedente quanti sono i mesi di preavviso dovuto. In
assenza di contestazioni specifiche e tenuto conto dell'applicazione della contrattazione collettiva
(Accordo Economico Collettivo Industria 20 marzo 2002, art.
9 - cfr. doc. 13 parte attrice), il conteggio effettuato dall'attrice, documentato e coerente con i criteri pattizi, può essere integralmente recepito
(docc. 11 e 12), non essendo stato peraltro in alcun modo contestato dalla convenuta.
La convenuta va pertanto condannata al pagamento dell'importo di € 6.202,82 a titolo di indennità
sostitutiva del preavviso. 7 Quanto all'indennità suppletiva di clientela, essa trova fondamento nell'art. 1751 c.c. e nella contrattazione collettiva di settore, in particolare nell'Accordo Economico Collettivo (A.E.C.) Industria
2002, espressamente richiamato dall'art. 13.1 dei contratti di agenzia stipulati tra le parti, il quale prevede che “in applicazione della Direttiva Cee in materia, in caso di cessazione del rapporto di agenzia verrà
riconosciuta una indennità di cessazione rapporto alle condizioni e nei limiti di quanto previsto dall'A.E.C. per
l'industria del 20 marzo 2002 che ha dato attuazione specifica all'art. 1751 c.c.” (docc. 1, 2 parte attrice)
Ebbene le disposizioni AEC richiamate (doc. 13 di parte attrice) all'art. 10 (Indennità per lo scioglimento del contratto) contemplano tre voci indennitarie liquidabili:
- la prima, denominata indennità di risoluzione del rapporto, c.d. (capo I) viene accantonata in CP_2
un fondo costituito presso l'Enasarco, è calcolata con delle aliquote scalari con base imponibile corrispondente alle provvigioni annualmente maturate e prescinde completamente dalla presenza di un incremento di clientela;
- la seconda, denominata indennità suppletiva di clientela (capo II, lett. A) è dovuta all'agente in caso di cessazione del rapporto, purché questa non sia imputabile a fatto o colpa dell'agente stesso;
prescinde anch'essa dall'incremento del giro d'affari, non è oggetto di accantonamento e viene calcolata con aliquote crescenti con base imponibile corrispondente alle provvigioni annualmente maturate;
- la terza, c.d. indennità meritocratica (capo II lett. B), infine, è riconosciuta soltanto se l'agente «abbia
apportato nuovi clienti al preponente e/o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti, in modo
da procurare al preponente anche dopo la cessazione del contratto sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con
tali clienti».
L'indennità suppletiva di clientela, dunque, al pari del e a differenza dell'indennità CP_2
meritocratica, è dovuta all'agente in caso di cessazione del rapporto non imputabile a fatto o colpa dell'agente stesso, e prescinde dall'incremento del giro d'affari.
Alla luce delle considerazioni già svolte in ordine alla sussistenza della giusta causa di recesso da parte dell'agente, la domanda deve essere accolta anche sotto questo profilo, con conseguente condanna della convenuta al pagamento dell'indennità suppletiva di clientela.
Con riferimento alla quantificazione, l'attrice determina il dovuto facendo ricorso ai criteri individuati dalla contrattazione collettiva, che – come già detto – corrispondono ad aliquote (crescenti) delle 8 provvigioni fatturate anno per anno (3% sull'ammontare globale, +0,5% dal quarto anno, +0,5% dal sesto anno, entro i limiti previsti).
Ritiene il Tribunale che tali conteggi possano essere integralmente recepiti;
ed infatti, essi non sono stati oggetto di contestazione e, peraltro, sono fondati sulle provvigioni liquidate nel corso del rapporto di agenzia (docc. 11 e 12 parte attrice).
La convenuta va pertanto condannata al pagamento dell'importo di € 37.257,59 a titolo di indennità
suppletiva di clientela.
La domanda di condanna al pagamento di interessi è stata proposta solo in sede di precisazione delle conclusioni e dunque tardivamente, tardività rilevabile di ufficio (Cass. 13769/2017).
Gli interessi, in difetto di tempestiva domanda (Cass. 36659/2021), decorrono pertanto dalla pronuncia della presente sentenza.
8. La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dalla convenuta nella comparsa di costituzione e risposta non è stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni e deve pertanto intendersi rinunziata;
peraltro, essa non avrebbe potuto trovare accoglimento, attesa l'integrale soccombenza della parte che l'ha proposta (Cass. n. 32090/2019; n. 1590/2009; n. 16057/2002).
9. Non sussiste alcuna ragione di compensazione delle spese di lite, richiesta dalla convenuta in via subordinata.
Le spese seguono allora la soccombenza della convenuta e vengono liquidate, tenuto conto dello scaglione di valore di riferimento: in misura pari ai medi tabellari per fase di studio, introduttiva e istruttoria;
minimi per la fase decisionale, in ragione della limitata complessità dell'attività difensiva svolta in detta sede (considerata la mancanza di attività istruttoria, che non ha comportato la necessità
di argomentazioni difensive ulteriori rispetto a quelle originarie, ed il modulo decisorio utilizzato).
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando:
- in accoglimento della domanda di parte attrice, condanna
[...]
al pagamento, nei confronti di Controparte_1 [...]
, della somma di € 6.202,82 a Parte_1 9 titolo di indennità sostitutiva del preavviso, oltre interessi dalla pronuncia della presente sentenza sino al saldo, e al pagamento della somma di € 37.257,59 a titolo di indennità suppletiva di clientela,
oltre interessi dalla pronuncia della presente sentenza sino al saldo;
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 6.164,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, nonché rimborso del C.U. e della marca da bollo per la iscrizione a ruolo.
Così deciso in Arezzo, in data 22 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Andrea Turturro
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica in persona del Giudice Andrea Turturro ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 939/2023 R.G. avente ad oggetto “contratto di agenzia”
PROMOSSO DA
(P.I. Parte_1
) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
CA ST
-ATTRICE-
CONTRO
P.I. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2
del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Monica Pellegrini e dall'avv. Sonia Cecci
-CONVENUTA-
CONCLUSIONI
Per l'attrice: “Condannare al pagamento in favore della Controparte_1
delle seguenti somme, o di quelle Parte_1
maggiori o minori che verranno ritenute dovute: -€ 6.202,82 quale indennità sostitutiva del preavviso. -€
37.257,59 a titolo di indennità suppletiva di clientela. Oltre interessi di mora. Nel caso la causa non fosse
ritenuta matura per la decisione si richiamano tutte le istanze istruttorie formulate e non ammesse. Vinti onorari
e spese del presente procedimento”.
Per la convenuta: In via istruttoria, insiste nelle proprie istanze. Nel merito: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale
Adito, contrariis reiectis, per i motivi di cui in premessa :in via principale nel merito: respingere integralmente
2 la domanda attrice in quanto totalmente infondata sia in fatto che in diritto, oltrechè non provata. Con vittoria
di compensi ed esborsi del giudizio, rimb.forf. spese gen. 15%, gravati d'iva e cap come per legge, da distrarsi in
favore dei sottoscritti procuratori antistatari. in via subordinata: nella denegatissima e non creduta ipotesi nella
quale si ritenesse parzialmente accolta la domanda attrice, si chiede la compensazione delle spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1
(di seguito “ ) ha convenuto in giudizio la società
[...] Parte_1 [...]
(di seguito “ ), chiedendone la condanna al Controparte_1 CP_1
pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso e dell'indennità suppletiva di clientela, dovute in conseguenza della cessazione di due contratti di agenzia intercorsi tra le parti.
A sostegno della propria domanda parte attrice ha allegato:
- di aver operato quale agente per la convenuta sin dal 2003, in forza di due contratti di agenzia relativi alle linee “Ingram” e “ ; Persona_1
- che il rapporto, inizialmente improntato a reciproca soddisfazione, ha subito un progressivo deterioramento a partire dal 2020, allorché la preponente ha iniziato a ritardare sistematicamente il pagamento delle provvigioni, circostanza che ha interessato l'intera rete vendita;
- di aver promosso, a fronte del reiterato mancato pagamento delle provvigioni, due ricorsi per decreto ingiuntivo, entrambi accolti e non opposti;
- che, a seguito della notifica del primo provvedimento monitorio, la mandante ha comunicato la risoluzione del rapporto con concessione di un preavviso di sei mesi, senza formulare alcuna contestazione sull'operato dell'agente;
-che, non potendo proseguire l'attività in assenza di compensi, ha ritenuto il rapporto risolto per fatto e colpa della mandante.
ha chiesto pertanto il riconoscimento delle indennità previste per la cessazione del Parte_1
rapporto, concludendo come segue: “Condannare al Controparte_1
pagamento in favore della delle Parte_1
seguenti somme, o di quelle maggiori o minori che verranno ritenute dovute: -€ 6.202,82 quale indennità
sostitutiva del preavviso. -€ 37.257,59 a titolo di indennità suppletiva di clientela. Vinti onorari e spese del 3 presente procedimento.”
2. Il giudice, con decreto ex art. 171-bis c.p.c. del 11.7.2023, ha dichiarato la contumacia della società
convenuta e ha rinviato l'udienza per la comparizione delle parti al giorno 8.11.2023.
3. Successivamente, si è costituita in giudizio contestando integralmente le domande CP_1
attoree; secondo quanto si legge nella comparsa, la risoluzione del rapporto era avvenuta a causa della condotta dell'agente, che avrebbe violato il divieto di concorrenza, assumendo incarichi per un'impresa concorrente, in violazione della clausola contenuta nei contratti.
Ha sostenuto che il preavviso concesso alla controparte al momento del recesso non escludeva la sussistenza di una giusta causa, essendo stato riconosciuto per cautela e in ossequio alla normativa contrattuale;
nella stessa missiva, peraltro, ci si riservava di valutare profili di inadempimento.
Ha inoltre eccepito che, in base all'A.E.C. Industria 2002, l'indennità suppletiva di clientela non è
dovuta in caso di risoluzione per fatto imputabile all'agente, e che, anzi, quest'ultima sarebbe tenuta a corrispondere una penale pari all'indennità di preavviso. Ha infine contestato la rilevanza dei decreti ingiuntivi prodotti dall'attrice, affermando che le somme sono state integralmente corrisposte e che i provvedimenti relativi ad altri agenti sono del tutto inconferenti.
Ha quindi concluso per il rigetto integrale delle domande attoree, eccependo altresì la temerarietà
dell'azione promossa, nei seguenti termini: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale Adito, contrariis reiectis, per i
motivi di cui in premessa : in via principale nel merito respingere integralmente la domanda attrice in quanto
totalmente infondata sia in fatto che in diritto, oltrechè non provata, con condanna di parte attrice al
risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c., per la cui quantificazione ci si rimette al
prudente apprezzamento del Giudicante adito. Con vittoria di compensi ed esborsi del giudizio, rimb.forf. spese
gen. 15%, gravati d'iva e cap come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari in via
subordinata: nella denegatissima e non creduta ipotesi nella quale si ritenesse parzialmente accolta la domanda
attrice, si chiede la compensazione delle spese di lite”.
4. All'udienza dell'8.11.2023, il giudice ha revocato la dichiarazione di contumacia della convenuta e,
su richiesta congiunta delle parti, ha rinviato la causa all'udienza del 20.12.2023 per la verifica dell'esito di trattative tra le stesse. Accertatone l'esito negativo, la causa è stata rinviata direttamente per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
Udita la discussione all'udienza del 25.9.2025, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281-sexies 4 ultimo comma c.p.c.
***
5. All'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione orale, la parte convenuta ha insistito nelle proprie istanze istruttorie.
La richiesta non può essere accolta, sol che si consideri che:
- la convenuta aveva rinunciato a tali istanze all'udienza del 24.1.2024;
- si tratta di capitoli indicati in terza memoria istruttoria, prospettati, dalla stessa parte, come controprova rispetto ai capitoli della parte attrice, sui quali non è stata svolta istruttoria;
- pur essendo sufficiente quanto precede, si evidenzia altresì che i capitoli 2, 3 e 4 sono affetti da una insuperabile genericità, in quanto alludono ad una impresa concorrente con la della quale CP_1
mai in tutto il giudizio è stato neppure indicato il nominativo;
6. Sussiste la competenza per territorio di questo Tribunale, come da pattuizione negoziale inter partes
(art. 17 contratto, che prevede il Foro di Sansepolcro, la cui competenza è stata assorbita da quella dell'intestato Tribunale ex d. lgs. n. 155/2012).
La domanda di parte attrice è fondata.
In primo luogo, risulta documentato che ha intrattenuto un lungo rapporto contrattuale di Parte_1
agenzia con in forza di due contratti rispettivamente del 05.06.2003 e del 19.06.2003 (doc. 1 CP_1
e 2 parte attrice).
Con comunicazione del 01.04.2022, la società preponente ha dichiarato di recedere dal rapporto con preavviso (e, quindi, con decorrenza dal 02.10.2022) – dal momento che la collaborazione non aveva portato ai risultati prestabiliti - con una generica riserva di “valutare e contestare ulteriori ipotesi di
inadempimento a Voi imputabili” (doc. 5 parte attrice).
Ancora, risulta documentato che a tale comunicazione l'agente ha replicato evidenziando il mancato pagamento di fatture provvigionali per un importo superiore a € 11.000,00, oltre a quelle in corso di maturazione;
rappresentava che “non è nostra intenzione svolgere il periodo di preavviso, poiché non
possiamo permetterci di lavorare gratis per altri mesi. Riteniamo infatti che i pagamenti delle fatture
provvigionali emesse integrino un grave inadempimento tale da ledere il vincolo fiduciario che vi deve essere in
un rapporto di agenzia, per cui riteniamo risolto il rapporto” (doc. 6 parte attrice).
6.1 Il contratto stipulato tra le parti, decorso il periodo di prova, era a tempo indeterminato (art. 13).
L'art. 1750 c.c. stabilisce che Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può 5 recedere dal contratto stesso dandone preavviso all'altra entro un termine stabilito;
[…] Il termine di preavviso
non può comunque essere inferiore ad un mese per il primo anno di durata del contratto, a due mesi per il
secondo anno iniziato, a tre mesi per il terzo anno iniziato, a quattro mesi per il quarto anno, a cinque mesi per il
quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi.
Il preavviso può essere surrogato da indennità sostitutiva (v. infra).
È fatta salva (e non è dunque previsto alcun preavviso né indennità sostitutiva) l'ipotesi di recesso per giusta causa (Cass. n. 11728/2014), ossia quella causa che renda impossibile la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
6.2 Il contratto di agenzia conserva efficacia durante il periodo di preavviso. In tale intervallo temporale, infatti, l'agente prosegue l'attività in favore della preponente, continuando a eseguire le prestazioni contrattualmente previste.
Deve pertanto ritenersi legittimo l'esercizio del recesso per giusta causa anche nel corso del periodo di preavviso, atteso che il rapporto contrattuale permane in essere sino alla sua effettiva cessazione
(Cass. n. 8295/2012; Cass. n. 4982/2004).
Il recesso (o la risoluzione) per giusta causa prevale sul recesso ordinario e va esaminato con priorità
rispetto a quest'ultimo (Cass. n. 4264/1987).
Sul punto la convenuta ha eccepito che anche il proprio recesso, anteriore rispetto a quello dell'agente,
sarebbe stato esercitato per giusta causa, a causa della condotta dell'agente, che avrebbe violato il divieto di concorrenza assumendo incarichi per un'impresa concorrente.
L'eccezione risulta priva di fondamento.
La convenuta ha solo genericamente allegato (peraltro solo in sede giudiziale) che la controparte avrebbe violato il patto di non concorrenza, senza neppure indicare il nominativo del concorrente in favore del quale avrebbe operato. Pt_1
Quanto all'asserito calo delle vendite, esso di per sé solo non costituisce “giusta causa” di recesso: ciò
è testimoniato anche dal contenuto della missiva di recesso, ove si fa riferimento ad un mero mancato
raggiungimento dei risultati prestabiliti (ciò che non costituisce, salvo casi limite, ragione di impossibilità di prosecuzione, anche interinale, del rapporto).
Come correttamente osservato da parte attrice, la stessa convenuta ha persino riconosciuto un periodo di preavviso, circostanza che esclude la sussistenza di una giusta causa di recesso.
Ne consegue che il recesso esercitato dalla preponente deve qualificarsi come recesso ordinario ex art. 6 1750 c.c., e non come recesso per giusta causa.
Da ciò consegue che, nelle more del periodo di preavviso, parte attrice poteva legittimamente,
ricorrendo una giusta causa, recedere dal rapporto.
6.3 Ciò posto, la giusta causa di recesso invocata dall'agente/attrice deve ritenersi sussistente.
È pacifico che la preponente non aveva spontaneamente adempiuto all'obbligazione di pagamento delle provvigioni maturate nei primi tre trimestri del 2021 (doc. 8 e 9 parte attrice), tanto da costringere la odierna attrice ad agire in via monitoria.
Tale inadempimento, reiterato e di rilevante entità, integra una violazione grave del sinallagma contrattuale, tanto da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto.
Come già evidenziato, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 1376/2018; Cass.
n. 19300/2015; Cass. n. 6915/2021), nel contratto di agenzia la giusta causa di recesso può configurarsi addirittura in presenza di inadempimenti di minore entità rispetto a quelli richiesti nel rapporto di lavoro subordinato, in ragione della maggiore intensità del vincolo fiduciario che caratterizza il rapporto tra agente e preponente.
7. Quanto alla debenza dell'indennità sostitutiva del preavviso, deve osservarsi che, sebbene l'art. 1750 c.c. non la menzioni espressamente, la giurisprudenza ne ammette il riconoscimento in via analogica rispetto al contratto di lavoro subordinato (art. 2118 c.c.), in particolare nei casi di recesso per giusta causa esercitato dall'agente (cfr. Cass. n. 24776/2013; Cass. n. 23455/2004).
Nel caso in esame, entrambi i contratti di agenzia stipulati tra le parti (docc. 1 e 2 parte attrice) erano a tempo indeterminato e prevedevano, all'art. 13, la facoltà di recesso con rinvio all'art. 1750 c.c., senza indicare una durata specifica del preavviso. Pertanto, si applica il termine di sei mesi, previsto dalla norma per rapporti di durata superiore a sei anni.
Per quanto concerne la sua quantificazione, lo stesso art. 13 commisura l'indennità a tanti dodicesimi delle provvigioni maturate nell'anno civile precedente quanti sono i mesi di preavviso dovuto. In
assenza di contestazioni specifiche e tenuto conto dell'applicazione della contrattazione collettiva
(Accordo Economico Collettivo Industria 20 marzo 2002, art.
9 - cfr. doc. 13 parte attrice), il conteggio effettuato dall'attrice, documentato e coerente con i criteri pattizi, può essere integralmente recepito
(docc. 11 e 12), non essendo stato peraltro in alcun modo contestato dalla convenuta.
La convenuta va pertanto condannata al pagamento dell'importo di € 6.202,82 a titolo di indennità
sostitutiva del preavviso. 7 Quanto all'indennità suppletiva di clientela, essa trova fondamento nell'art. 1751 c.c. e nella contrattazione collettiva di settore, in particolare nell'Accordo Economico Collettivo (A.E.C.) Industria
2002, espressamente richiamato dall'art. 13.1 dei contratti di agenzia stipulati tra le parti, il quale prevede che “in applicazione della Direttiva Cee in materia, in caso di cessazione del rapporto di agenzia verrà
riconosciuta una indennità di cessazione rapporto alle condizioni e nei limiti di quanto previsto dall'A.E.C. per
l'industria del 20 marzo 2002 che ha dato attuazione specifica all'art. 1751 c.c.” (docc. 1, 2 parte attrice)
Ebbene le disposizioni AEC richiamate (doc. 13 di parte attrice) all'art. 10 (Indennità per lo scioglimento del contratto) contemplano tre voci indennitarie liquidabili:
- la prima, denominata indennità di risoluzione del rapporto, c.d. (capo I) viene accantonata in CP_2
un fondo costituito presso l'Enasarco, è calcolata con delle aliquote scalari con base imponibile corrispondente alle provvigioni annualmente maturate e prescinde completamente dalla presenza di un incremento di clientela;
- la seconda, denominata indennità suppletiva di clientela (capo II, lett. A) è dovuta all'agente in caso di cessazione del rapporto, purché questa non sia imputabile a fatto o colpa dell'agente stesso;
prescinde anch'essa dall'incremento del giro d'affari, non è oggetto di accantonamento e viene calcolata con aliquote crescenti con base imponibile corrispondente alle provvigioni annualmente maturate;
- la terza, c.d. indennità meritocratica (capo II lett. B), infine, è riconosciuta soltanto se l'agente «abbia
apportato nuovi clienti al preponente e/o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti, in modo
da procurare al preponente anche dopo la cessazione del contratto sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con
tali clienti».
L'indennità suppletiva di clientela, dunque, al pari del e a differenza dell'indennità CP_2
meritocratica, è dovuta all'agente in caso di cessazione del rapporto non imputabile a fatto o colpa dell'agente stesso, e prescinde dall'incremento del giro d'affari.
Alla luce delle considerazioni già svolte in ordine alla sussistenza della giusta causa di recesso da parte dell'agente, la domanda deve essere accolta anche sotto questo profilo, con conseguente condanna della convenuta al pagamento dell'indennità suppletiva di clientela.
Con riferimento alla quantificazione, l'attrice determina il dovuto facendo ricorso ai criteri individuati dalla contrattazione collettiva, che – come già detto – corrispondono ad aliquote (crescenti) delle 8 provvigioni fatturate anno per anno (3% sull'ammontare globale, +0,5% dal quarto anno, +0,5% dal sesto anno, entro i limiti previsti).
Ritiene il Tribunale che tali conteggi possano essere integralmente recepiti;
ed infatti, essi non sono stati oggetto di contestazione e, peraltro, sono fondati sulle provvigioni liquidate nel corso del rapporto di agenzia (docc. 11 e 12 parte attrice).
La convenuta va pertanto condannata al pagamento dell'importo di € 37.257,59 a titolo di indennità
suppletiva di clientela.
La domanda di condanna al pagamento di interessi è stata proposta solo in sede di precisazione delle conclusioni e dunque tardivamente, tardività rilevabile di ufficio (Cass. 13769/2017).
Gli interessi, in difetto di tempestiva domanda (Cass. 36659/2021), decorrono pertanto dalla pronuncia della presente sentenza.
8. La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dalla convenuta nella comparsa di costituzione e risposta non è stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni e deve pertanto intendersi rinunziata;
peraltro, essa non avrebbe potuto trovare accoglimento, attesa l'integrale soccombenza della parte che l'ha proposta (Cass. n. 32090/2019; n. 1590/2009; n. 16057/2002).
9. Non sussiste alcuna ragione di compensazione delle spese di lite, richiesta dalla convenuta in via subordinata.
Le spese seguono allora la soccombenza della convenuta e vengono liquidate, tenuto conto dello scaglione di valore di riferimento: in misura pari ai medi tabellari per fase di studio, introduttiva e istruttoria;
minimi per la fase decisionale, in ragione della limitata complessità dell'attività difensiva svolta in detta sede (considerata la mancanza di attività istruttoria, che non ha comportato la necessità
di argomentazioni difensive ulteriori rispetto a quelle originarie, ed il modulo decisorio utilizzato).
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando:
- in accoglimento della domanda di parte attrice, condanna
[...]
al pagamento, nei confronti di Controparte_1 [...]
, della somma di € 6.202,82 a Parte_1 9 titolo di indennità sostitutiva del preavviso, oltre interessi dalla pronuncia della presente sentenza sino al saldo, e al pagamento della somma di € 37.257,59 a titolo di indennità suppletiva di clientela,
oltre interessi dalla pronuncia della presente sentenza sino al saldo;
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 6.164,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, nonché rimborso del C.U. e della marca da bollo per la iscrizione a ruolo.
Così deciso in Arezzo, in data 22 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Andrea Turturro