Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/05/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. nel procedimento r.g.n. 160/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 09/05/2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 27/01/2025 da , rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. MEROLA MARIANGELA, e da , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
MASCOLINO LUCIANO, tendente ad ottenere lo scioglimento del matrimonio contratto in
CELLOLE (CE) in data 08/04/2016; rilevato che dal matrimonio non sono nati figli;
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett.
b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione giudiziale, definito con sentenza passata in giudicato del 19/02/2024; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero: “pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Cellole (CE), atto n 4, Anno 2016, Parte I,
Serie Ufficio 1, contratto in data dal sig. con la sig.ra , alle medesime condizioni Parte_2 Parte_1 stabilite in sede di omologa della separazione contenute nella scrittura privata di conciliativa in atti, ossia senza previsione di alcun obbligo di una parte verso l'altra.” rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Cellole (CE) l'08/04/2016 da _1
, nata a [...] il [...], e da , nato a
[...] Parte_2
SARGODHA (PAKISTAN) il 01/01/1977, alle condizioni sopra richiamate;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cellole (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R.
03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 4, parte I, anno 2016);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 09/05/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese