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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 27/05/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 133/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I L A R I N O
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Stefania Vacca, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 133 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv.to PIETRUNTI MARIO, elettivamente domicilia in Termoli, Via Cavalieri di
Vittorio Veneto presso lo studio dell'Avv. Marco D'Errico, giusta procura in atti;
- ATTORE -
e
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_2 dall'Avv.to COLAIOCCO CAMILLO, elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Lanciano, in via Renzetti n. 29, giusta procura in atti;
- CONVENUTO –
OGGETTO: Assicurazione contro i danni
CONCLUSIONI. Per parte attrice: “dichiarare legittima ed ammissibile la domanda di accertamento negativo del credito vantato dalla , come proposta dalla Parte_2 Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
- per l'effetto, dichiarare ed accertare Parte_1
l'inesistenza e/o l'illegittimità del diritto di credito vantato dalla convenuta Controparte_2
, in forza di polizza N. 17888869562, contratta in data 05.03.2021 con la deducente
[...] per essere inoperativa e, comunque, non valida ed efficace la chiesta garanzia assicurativa, non Parte_3 pagina 1 di 10 rientrando peraltro le cause del presunto danneggiamento nei rischi assicurati in polizza;
- condannare, conseguenzialmente, la convenuta al pagamento delle spese ed onorari di causa, con accessori come per legge”; per parte convenuta: “Sia della Giustizia l'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale di Larino, disattesa ogni contraria richiesta: a) rigettare la domanda avanzata dalla con la quale la Parte_1 medesima compagnia ha chiesto dichiararsi l'inesistenza e/o l'illegittimità del diritto di credito vantato dalla in virtù della polizza n.1.85871/99/178869562; b) dichiarare la piena Parte_4 efficacia e operatività della polizza n.1.85871/99/178869562 e pertanto statuire che la
[...]
è tenuta a risarcire il danno subito dalla stimato in € Parte_1 Parte_4
30.000,00 in virtù delle risultanze peritali e delle condizioni particolari sancite nella suindicata polizza o nella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di Giustizia, oltre agli interessi legali ex art.1284 primo comma C.C. dal 14.03.2021 al 25.01.2022 e agli interessi legali ex art.1284 quarto comma C.C. dal
26.01.2022 al soddisfo;
c) condannare la al pagamento a favore della Parte_1 di tutte le spese e competenze relative al presente giudizio, con la maggiorazione di Parte_4 cui ai commi 1 bis e 8 dell'articolo 4 del D.M. 55/2014; d) riconosciuta la responsabilità ex art. 96 c.p.c. a carico condannare la medesima compagnia di assicurazioni a pagare alla Parte_1
la somma che sarà ritenuta di Giustizia ai sensi del terzo comma del suindicato Parte_4 articolo”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La premesso di essere stata diffidata dalla Parte_1 società cooperativa alla corresponsione dell'indennizzo per danni Parte_4 alle derrate conservate nel proprio stabilimento, assicurate con polizza n. 17888869562 stipulata in data 05.03.2021, ha proposto azione di accertamento negativo del credito vantato dall'assicurato, esponendo che:
- la con comunicazione del 16.3.2025, denunciava alla Parte_4
Compagnia di aver subito il danneggiamento di un ingente quantitativo di merce Parte_1 agricola (15.200 Kg di cavolfiori bianchi biologici e 49.960 Kg di broccoli biologici) tra le ore
13:00 del 13.03.2021 (sabato) e le ore 07:00 del 15 marzo (lunedì), a causa del blocco al sistema di refrigerazione, causato, secondo l'assicurata, da un evento atmosferico avverso, che avrebbe determinato un blackout che interessò tutta la linea elettrica della struttura aziendale, comprese le celle frigorifere dove era conservata la merce;
- che, in occasione del primo sopralluogo, effettuato in data 29.03.2021, il perito incaricato dalla Compagnia accertava che tutta la merce era stata già smaltita e che la sonda danneggiata, pagina 2 di 10 in assenza di corrente elettrica, era stata sostituita in violazione delle condizioni generali di polizza, così impedendo ogni più approfondita verifica;
- che, infatti, non veniva consegnata la sonda termica che sarebbe stata danneggiata a seguito del riferito black-out, né veniva data dimostrazione delle presunte “condizioni atmosferiche avverse” da cui sarebbe scaturito il lamentato blackout;
inoltre, lo smaltimento della merce era stato effettuato senza richiedere, come prescritto, alcun intervento dell' competente, che avrebbe dovuto certificare la perdita di caratteristiche del CP_3 prodotto al fine del consumo umano, così da consentirne l'utilizzo come “scarto fresco” da destinare a consumo zootecnico;
che, quindi, in assenza di un verbale ufficiale non era stato possibile ottenere informazioni certe circa la qualità, né soprattutto, la quantità effettiva degli ortaggi smaltiti, desumibile solo da pesate interne;
- che, all'esito del sopralluogo, il perito escludeva la riconducibilità della rottura della sonda all'asserito blackout elettrico, ipotesi ritenuta dal perito tecnicamente improbabile, e che, comunque, la sua eventuale rottura rientrava in una delle ipotesi di esclusione dell'indennizzabilità del danno da fenomeno elettrico ai sensi dell'art.
5.2 lettera m) della suddetta polizza;
- che, ad ogni modo, dalla documentazione trasmessa dalla era Parte_4 emerso che il cavolo grezzo biologico asseritamente deperito era stato fornito dall'
[...] ed era giunto in azienda con quattro documenti di trasporto del 26.2.2021, Controparte_4 mentre il cavolfiore, per un quantitativo di Kg 15.400, era stato consegnato alla in data 18.02.2021 dall'azienda Parte_4 Controparte_5
di talché, in entrambi i casi, si trattava di merce conferita prima della stipula della
[...] polizza invocata dalla controparte;
che, al riguardo, nonostante la avesse Parte_4 iniziato la propria attività sin dal 2016, non risultavano stipulate polizze assicurative prima di quella del 05.03.2021, conclusa solo pochi giorni prima del presunto evento dannoso
(14.03.2021).
Tanto esposto, la Compagnia chiedeva, previa ammissibilità della propria domanda di accertamento negativo del credito, di accertare e dichiarare l'inesistenza o l'illegittimità del diritto di credito vantato dalla in forza di polizza n. 17888869562, Parte_2 in quanto non operativa e, comunque, invalida ed efficace, non rientrando le cause del presunto danneggiamento nei rischi assicurati dalla polizza.
2. Si è costituita la , chiedendo il rigetto dell'avversa domanda Parte_2
e, di contro, di dichiarare la piena efficacia e operatività della polizza e, pertanto, “statuire che la pagina 3 di 10 è tenuta a risarcire il danno subito dalla , stimato in € Parte_1 Parte_4
30.000,00 in virtù delle condizioni particolari sancite nella suindicata polizza o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia”.
La convenuta, premesso di essere stata costituita nel luglio 2016 e di occuparsi di valorizzare la commercializzazione di prodotti ortofrutticoli conferiti dai soci, ha esposto di aver stipulato con la compagnia la polizza n.1.85871/99/178869562 al fine di Parte_1 garantire il capannone sito in Termoli, ove si trovano i suoi uffici e le aree destinate alle attività logistiche e di conservazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci;
che tali locali, di proprietà
le sono stati concessi da Parte_5 quest'ultima in locazione con due distinti contratti di locazione del 27 dicembre 2017 e che gli stessi erano stati già in passato oggetto di copertura assicurativa, fornita dalla stessa Parte_1 con polizze stipulate con la proprietaria er l'anno 2018-2019. Pt_5
Tanto evidenziato, nel merito la ha esposto che tra le ore Parte_2
13:00 del 13 marzo 2021 (sabato) e le ore 07:00 del 15 marzo 2021 (lunedì) si verificava il blocco del sistema di refrigerazione di una delle otto celle frigorifere utilizzata dalla presso la propria sede operativa;
tale blocco comportava l'aumento dalla Parte_4 temperatura da +0,5/1° C a +21/22° C all'interno della cella frigorifera ove erano conservati
Kg 15.200 di cavolfiori biologici e Kg 49.960 di broccoli biologici, così provocando l'ossidazione di tali prodotti e il loro deperimento, rendendoli non più adatti al consumo umano;
sporta tempestiva denuncia, nei successivi dieci giorni alcun perito veniva inviato dalla
Compagnia assicurativa per il sopralluogo, pur richiedendo la tipologia di sinistro in questione una immediato sopralluogo con contestuale esame peritale, effettuato, invece, solo dopo oltre
15 giorni dalla denuncia;
che, quindi, la , al fine di non aggravare Parte_4 ulteriormente il sinistro con i costi di smaltimento nonché di evitare il rischio di possibili sanzioni ove fosse stata rinvenuta merce avariata in sede di controlli, consegnava la merce ad alcuni allevamenti zootecnici, da destinare all'alimentazione del bestiame, come da documenti di trasporto e formulari di presa in carico;
che, invece, quanto alla sonda, veniva richiesto l'intervento della ditta al fine di accertare le cause dell'improvviso Controparte_6 aumento della temperatura all'interno della cella frigorifera e il tecnico intervenuto riscontrava che la causa di tale anomalia era dipesa dalla rottura della sonda di rilevamento della temperatura interna della cella frigorifera, verificatasi probabilmente in seguito a una sovratensione della rete;
che, comunque, la sonda rotta e rimossa a seguito dell'intervento di riparazione veniva conservata presso la sede della e messa a disposizione del perito Parte_2 pagina 4 di 10 della il quale l'aveva potuta esaminare e fotografare, mentre sarebbe stata Parte_1
“consegnata al perito se la avesse disposto la liquidazione del danno lamentato dalla Parte_1 propria assicurata”, di talché, non avendo a tanto provveduto, la non aveva Parte_4 acconsentito alla sua consegna.
3. Così instaurato il contraddittorio, la causa, proseguita con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., è stata istruita a mezzo di prova testimoniale. All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata così rinviata, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*******
Il Tribunale osserva quanto segue.
4. L'attrice ha proposto domanda di accertamento negativo del credito dell'assicurata, a fronte della quale quest'ultima non si è limitata a chiederne il rigetto ma, a sua volta, ha chiesto al Tribunale di compiere il medesimo accertamento, questa volta positivo, del proprio credito, senza statuizione di condanna. Posto che entrambe le domande sono ammissibili, stante la contestazione del diritto all'indennizzo (elemento che radica l'interesse ad agire nell'azione di mero accertamento, in quanto la rimozione dello stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti costituisce essa stessa un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile senza l'intervento del giudice: tra le tante, Cassazione civile sez. II, 26/05/2008, n.13556), osserva il
Tribunale che nell'uno e nell'altro caso, l'onere della prova grava interamente sulla
, ancorché convenuta in accertamento negativo. Infatti, deve rammentarsi il Parte_4 principio giurisprudenziale, più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, secondo cui “in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo. Invero, anche nel caso di azione di accertamento negativo, le regole di distribuzione dell'onere della prova, di cui ai due commi dell'art. 2967 c.c., si fondano sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia dei fatti incidenti sul diritto oggetto del giudizio e sull'interesse delle parti” (cfr.
Cassazione civile sez. III, 10/04/2024, n. 9706).
5. Tanto posto, reputa il Tribunale che, all'esito dell'istruttoria compiuta in corso di causa, può ritenersi provato il diritto della convenuta all'indennizzo come pattuito nella polizza.
5.1. Preliminarmente, devono essere richiamate le principali clausole contrattuali che regolano il caso di specie. pagina 5 di 10 In primo luogo, l'art. 2.6.9, rubricato “Merci in refrigerazione”, dispone che “La Società indennizza fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza, nella forma a Primo Rischio
Assoluto, i Danni materiali e diretti a in refrigerazione causati da mancata od anormale produzione o CP_7 distribuzione del freddo per una durata continuativa non inferiore a 6 ore o da fuoriuscita del fluido frigorigeno conseguenti a: a) eventi previsti in Polizza alla Sezione Danni ai beni e alla Sezione Fenomeno elettrico/elettronico e Guasti;
b) guasti o rotture accidentali degli impianti dell'ubicazione assicurata. Sono comprese le spese sostenute e documentate dall'Assicurato per lo smaltimento della Merce avariata, fino al 10% della Somma assicurata. Si intendono esclusi i danni subiti dalle Merci: - in atmosfera controllata;
- in fase di surgelamento, stagionatura e affumicatura;
- poste su automezzi. Questa Garanzia Supplementare è prestata con lo Scoperto del 20% con il minimo di € 500,00 per Sinistro.”.
L'art. 5.1, rubricato “Garanzia Base- Fenomeno elettrico/elettronico”, dispone che “La Società indennizza, entro la Somma assicurata e i limiti indicati in Polizza, i Danni materiali e diretti alle
Apparecchiature e agli impianti del Fabbricato assicurate alla Sezione Danni ai beni, anche se di proprietà di terzi, presenti nelle ubicazioni assicurate e inerenti l'attività dell'Azienda assicurata, causati da correnti, scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, compresa l'azione del fulmine o elettricità atmosferica. Relativamente alle Apparecchiature elettroniche si precisa che i danni imputabili a fenomeni elettrici di origine esterna sono indennizzabili purché l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge”; in punto di “Esclusioni”, per quanto qui di interesse, l'art.
5.2 dispone che “Sono esclusi i danni […] m) che siano conseguenza naturale dell'uso o provocati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, deperimento e deterioramento”.
Infine, con riguardo alla procedura da seguire in caso di sinistro e, in particolare, quanto agli “Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro”, l'art. 13.1 dispone che “Il Contraente
o l'Assicurato deve: trasmettere, appena sia noto, una distinta con indicazione del danno subito con il dettaglio del le Cose danneggiate, distrutte o sottratte, della loro qualità e quantità; inoltrare denuncia del Sinistro alle Per_ Autorità competenti e trasmetterne copia all'Agenzia o alla Direzione della Società, in caso di Per_2
o quando si ipotizzi un reato doloso;
conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino al primo Per_3 sopralluogo del perito incaricato dalla Società per l'accertamento del danno e comunque per un massimo di 30 giorni dalla data della denuncia, senza avere, per tale titolo, diritto ad alcuna indennità; sono consentite le modifiche dello stato delle Cose nella misura strettamente necessaria al ripristino delle normali condizioni di sicurezza e agibilità; mettere a disposizione della Società e del perito incaricato registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti incaricati, nonché ogni altro elemento che possa comprovare il danno;
fare tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la Legge lo consente, la procedura di ammortamento, in caso di distruzione di titoli di credito. Le relative spese saranno a carico della pagina 6 di 10 Società.”.
5.2. A mente delle disposizioni che precedono e venendo al caso di specie, di fondamentale ausilio si è rivelato il teste escusso in corso di causa, sig. , tecnico della società Testimone_1 convenuta addetto alla gestione delle celle frigorifere e alla movimentazione delle merci in entrata e in uscita, sulla cui attendibilità non sono emersi elementi di dubbio- non segnalati neppure dall'attrice-; difatti, le dichiarazioni del teste, lette unitamente alla documentazione prodotta, consentono di ritenere provato il diritto all'indennizzo.
5.2.1. In primo luogo, può dirsi appurato tra le parti- nonostante la convenuta non abbia prodotto in atti la relativa documentazione- quanto riferito già dal perito della Compagnia in sede di sopralluogo (e dato per assodato anche dall'attrice nei suoi scritti: cfr. punto 8 comparsa), ovvero che “Dalla documentazione trasmessaci abbiamo rilevato che il cavolo grezzo biologico era stato fornito dalla ed era giunto in azienda Controparte_4 con quattro documenti di trasporto e precisamente il n. 5/R del 25.02.2021 con un quantitativo di kg 14.200, il n. 6/R del 26.02.2021 con un quantitativo di kg 15.100, il n. 7/R del 26.02.2021 con un quantitativo di kg 12.200, il n. 8/R del 26.02.2021 con un quantitativo di kg 10.950; il cavolfiore per un quantitativo di kg 15.400 era stato trasportato dalla in data 18/02/2021”. A mente di ciò e premesso Controparte_8 che la preesistenza della merce rispetto alla conclusione della polizza non osta in alcun modo- né l'attrice ha validamente spiegato in che termini rileverebbe- alla operatività della polizza, dalla congiunta valutazione della deposizione del teste , il quale ha confermato che Tes_1 all'interno della cella frigorifero, in cui poi venne ad interrompersi il ciclo di refrigerazione, erano stati collocati 15.200 kg di cavolfiori biologici e 49.960 kg di broccoli biologici, può ricavarsi la prova che gli ortaggi, nelle quantità indicate dal teste, fossero proprio quelli trasportati in azienda poco tempo prima e così conservati in detta cella.
5.2.2. Passando alla verificazione del sinistro, il teste ha confermato che fino alle ore Tes_1
13:00 del giorno 13 marzo 2021, la cella frigorifera in cui erano conservati i cavolfiori biologici e i broccoli biologici era perfettamente funzionante;
difatti, ha dichiarato di averla controllata lui stesso fino a quell'ora prima di andare via, trattandosi di un sabato. Ha poi dichiarato che
“la mattina [del lunedì] avevo costatato che la temperatura della cella era di circa 22-23 gradi e quindi mi sono accorto che qualcosa non andava. Entrando poi nella cella, controllando la merce, ho visto che la stessa era ingiallita. Nello specifico, ho chiamato io il tecnico e segnatamente l'azienda che si occupa CP_6 di questo. Il tecnico constatò che la sonda era rotta, quindi il diffusore mandava aria a temperatura ambiente anziché fredda”. Orbene, quanto alle cause della rottura della sonda, il teste ha riferito che il pagina 7 di 10 tecnico evidenziò, quanto alla possibile causa, che le sonde, dopo un certo tempo, possono rompersi e tanto non accade necessariamente per fattori eccezionali, ma anche per fatti accidentali come un mero sbalzo di corrente. Appurato allora che l'aumento di temperatura era dipesa dalla rottura accidentale della sonda, poi sostituita con una nuova sonda dalla società come pure rilevato dal perito della Compagnia e comprovato Controparte_6 da fattura del 18.3.2021, l'ipotesi in questione rientra nella lett. b dell'art. 2.6.9, contrattualmente indennizzabile;
di contro, non è emerso che la rottura sia dipesa dalle condizioni della sonda, ipotizzata dal perito come vetusta e usurata, così da rientrare in una delle cause di esclusione del danno di cui all'art. 5.2, lett. m). Invero, la prova di ciò, gravante sull'attrice in quanto fatto escludente l'avversa pretesa, non è stata resa in corso di causa: premesso che il teste ha riferito che il perito osservò e fotografò la sonda mentre non si dà atto nella perizia della necessità di prelevare la sonda al fine di condurre una qualche verifica su di essa, non emerge dalla relazione del perito della Compagnia una descrizione della stessa da cui ricavare i segni comprovanti l'usura o vetustà- difatti solo ipotizzata dal perito nella relazione- da porre in relazione eziologica con la sua rottura.
5.2.3. Infine, quanto alla prova del danno alla merce, l'art. 13.1, come detto, prevede che il contraente ha l'obbligo di “conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino al primo sopralluogo del perito incaricato dalla Società per l'accertamento del danno e comunque per un massimo di 30 giorni dalla data della denuncia, senza avere, per tale titolo, diritto ad alcuna indennità”, disposizione a cui la non pare essersi conformata- d'altronde così ha osservato anche il proprio Parte_4 perito-, e con la quale la convenuta, anche in questa sede, non si è affatto confrontata, omettendone ogni richiamo e lamentando anzi un mancato intervento immediato del tecnico, in contrasto con il pacifico dato contrattuale sopra riportato. Ora, posto che un siffatto obbligo non è previsto contrattualmente a pena di decadenza dall'indennizzo e che, risalendo alla sua ratio, è evidente che lo scopo sotteso è quello di consentire al perito di verificare e apprezzare il danno riportato dalla merce, nel caso in esame tale verifica è comunque possibile ex post in questa sede ed è positiva, tenuto conto del materiale fotografico versato in atti – non contestato-, da cui è possibile constatare lo stato di evidente ammaloramento degli ortaggi, così confermato anche dal teste ascoltato in corso di causa, e la loro conseguenziale inidoneità alla distribuzione sul mercato, in uno, con riguardo alle quantità, alle pesate e ai documenti di trasporto presso allevamenti zootecnici- in sé pure non contestati-, dati che, per tipologia di merce e quantità, sono coerenti con i quantitativi e la qualità della merce contenuta nella cella, nei termini sopra visti (v. par. 5.2.1). pagina 8 di 10 In definitiva, per tutto quanto esposto deve ritenersi accertato il diritto di indennizzo della convenuta per la perdita della merce assicurata, con le decurtazioni contrattualmente previste.
6. Manifestamente infondata è invece la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata in sede di precisazione delle conclusioni dalla convenuta: la mancata osservanza dell'art. 13.1 da parte della ha certamente contribuito, quantomeno in parte qua, a rendere Parte_4 controverso il diritto all'indennizzo, diritto la cui sussistenza si è potuta apprezzare proprio in sede giudiziale, essendo evidente come l'assicurata abbia tenuto una condotta poco avveduta, con riguardo a tale aspetto, nella gestione del sinistro;
difatti, quale che fosse l'esigenza sottesa allo smaltimento della merce danneggiata senza attendere l'arrivo del perito o il decorso dei trenta giorni contrattualmente previsti, la convenuta avrebbe dovuto a tanto procedere non senza assicurarsi di “cristallizzare” prima, in modo oggettivo- e il riferimento dell'attrice all'accertamento da parte di operatori è uno dei modi possibili, ancorché non CP_3 contrattualmente imposti-, quantità e qualità della merce danneggiata, al fine di consentire un'agevole e immediato riscontro da parte del tecnico incaricato dalla Compagnia, anche in ragione dell'ingente danno vantato.
7. Passando alle spese di lite, tenuto conto del principio della soccombenza, che informa la regolazione delle spese, le stesse vanno poste a carico dell'attrice e liquidate secondo il dm
55/2014 come in dispositivo, nei valori medi per tutte le fasi e senza gli aumenti richiesti dalla convenuta, tenuto conto che per l'aumento di cui all'art. 4 co. 8 dm 55/2014 può richiamarsi quanto osservato nel respingere la domanda che precede, mentre quanto all'aumento per l'utilizzo di tecniche informatiche nella redazione degli atti, deve osservarsi che risulta che la convenuta ne abbia fatto uso nella redazione della sola comparsa conclusionale, ad ogni modo con collegamenti non funzionanti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da - nei confronti di Parte_1 Controparte_1 ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
[...]
− rigetta la domanda attorea e, in accoglimento di quella spiegata dalla convenuta, accerta l'esistenza del diritto all'indennizzo per il sinistro denunciato con missiva del
16.3.2021, con le franchigie contrattualmente previste;
− condanna al pagamento, per le causali di cui Parte_1 in motivazione ed in favore di delle spese Controparte_1
pagina 9 di 10 di lite, che si liquidano in € 7.616,00 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Larino, 25 maggio 2025
Il Giudice dott. Stefania Vacca
pagina 10 di 10
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I L A R I N O
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Stefania Vacca, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 133 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv.to PIETRUNTI MARIO, elettivamente domicilia in Termoli, Via Cavalieri di
Vittorio Veneto presso lo studio dell'Avv. Marco D'Errico, giusta procura in atti;
- ATTORE -
e
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_2 dall'Avv.to COLAIOCCO CAMILLO, elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Lanciano, in via Renzetti n. 29, giusta procura in atti;
- CONVENUTO –
OGGETTO: Assicurazione contro i danni
CONCLUSIONI. Per parte attrice: “dichiarare legittima ed ammissibile la domanda di accertamento negativo del credito vantato dalla , come proposta dalla Parte_2 Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
- per l'effetto, dichiarare ed accertare Parte_1
l'inesistenza e/o l'illegittimità del diritto di credito vantato dalla convenuta Controparte_2
, in forza di polizza N. 17888869562, contratta in data 05.03.2021 con la deducente
[...] per essere inoperativa e, comunque, non valida ed efficace la chiesta garanzia assicurativa, non Parte_3 pagina 1 di 10 rientrando peraltro le cause del presunto danneggiamento nei rischi assicurati in polizza;
- condannare, conseguenzialmente, la convenuta al pagamento delle spese ed onorari di causa, con accessori come per legge”; per parte convenuta: “Sia della Giustizia l'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale di Larino, disattesa ogni contraria richiesta: a) rigettare la domanda avanzata dalla con la quale la Parte_1 medesima compagnia ha chiesto dichiararsi l'inesistenza e/o l'illegittimità del diritto di credito vantato dalla in virtù della polizza n.1.85871/99/178869562; b) dichiarare la piena Parte_4 efficacia e operatività della polizza n.1.85871/99/178869562 e pertanto statuire che la
[...]
è tenuta a risarcire il danno subito dalla stimato in € Parte_1 Parte_4
30.000,00 in virtù delle risultanze peritali e delle condizioni particolari sancite nella suindicata polizza o nella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di Giustizia, oltre agli interessi legali ex art.1284 primo comma C.C. dal 14.03.2021 al 25.01.2022 e agli interessi legali ex art.1284 quarto comma C.C. dal
26.01.2022 al soddisfo;
c) condannare la al pagamento a favore della Parte_1 di tutte le spese e competenze relative al presente giudizio, con la maggiorazione di Parte_4 cui ai commi 1 bis e 8 dell'articolo 4 del D.M. 55/2014; d) riconosciuta la responsabilità ex art. 96 c.p.c. a carico condannare la medesima compagnia di assicurazioni a pagare alla Parte_1
la somma che sarà ritenuta di Giustizia ai sensi del terzo comma del suindicato Parte_4 articolo”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La premesso di essere stata diffidata dalla Parte_1 società cooperativa alla corresponsione dell'indennizzo per danni Parte_4 alle derrate conservate nel proprio stabilimento, assicurate con polizza n. 17888869562 stipulata in data 05.03.2021, ha proposto azione di accertamento negativo del credito vantato dall'assicurato, esponendo che:
- la con comunicazione del 16.3.2025, denunciava alla Parte_4
Compagnia di aver subito il danneggiamento di un ingente quantitativo di merce Parte_1 agricola (15.200 Kg di cavolfiori bianchi biologici e 49.960 Kg di broccoli biologici) tra le ore
13:00 del 13.03.2021 (sabato) e le ore 07:00 del 15 marzo (lunedì), a causa del blocco al sistema di refrigerazione, causato, secondo l'assicurata, da un evento atmosferico avverso, che avrebbe determinato un blackout che interessò tutta la linea elettrica della struttura aziendale, comprese le celle frigorifere dove era conservata la merce;
- che, in occasione del primo sopralluogo, effettuato in data 29.03.2021, il perito incaricato dalla Compagnia accertava che tutta la merce era stata già smaltita e che la sonda danneggiata, pagina 2 di 10 in assenza di corrente elettrica, era stata sostituita in violazione delle condizioni generali di polizza, così impedendo ogni più approfondita verifica;
- che, infatti, non veniva consegnata la sonda termica che sarebbe stata danneggiata a seguito del riferito black-out, né veniva data dimostrazione delle presunte “condizioni atmosferiche avverse” da cui sarebbe scaturito il lamentato blackout;
inoltre, lo smaltimento della merce era stato effettuato senza richiedere, come prescritto, alcun intervento dell' competente, che avrebbe dovuto certificare la perdita di caratteristiche del CP_3 prodotto al fine del consumo umano, così da consentirne l'utilizzo come “scarto fresco” da destinare a consumo zootecnico;
che, quindi, in assenza di un verbale ufficiale non era stato possibile ottenere informazioni certe circa la qualità, né soprattutto, la quantità effettiva degli ortaggi smaltiti, desumibile solo da pesate interne;
- che, all'esito del sopralluogo, il perito escludeva la riconducibilità della rottura della sonda all'asserito blackout elettrico, ipotesi ritenuta dal perito tecnicamente improbabile, e che, comunque, la sua eventuale rottura rientrava in una delle ipotesi di esclusione dell'indennizzabilità del danno da fenomeno elettrico ai sensi dell'art.
5.2 lettera m) della suddetta polizza;
- che, ad ogni modo, dalla documentazione trasmessa dalla era Parte_4 emerso che il cavolo grezzo biologico asseritamente deperito era stato fornito dall'
[...] ed era giunto in azienda con quattro documenti di trasporto del 26.2.2021, Controparte_4 mentre il cavolfiore, per un quantitativo di Kg 15.400, era stato consegnato alla in data 18.02.2021 dall'azienda Parte_4 Controparte_5
di talché, in entrambi i casi, si trattava di merce conferita prima della stipula della
[...] polizza invocata dalla controparte;
che, al riguardo, nonostante la avesse Parte_4 iniziato la propria attività sin dal 2016, non risultavano stipulate polizze assicurative prima di quella del 05.03.2021, conclusa solo pochi giorni prima del presunto evento dannoso
(14.03.2021).
Tanto esposto, la Compagnia chiedeva, previa ammissibilità della propria domanda di accertamento negativo del credito, di accertare e dichiarare l'inesistenza o l'illegittimità del diritto di credito vantato dalla in forza di polizza n. 17888869562, Parte_2 in quanto non operativa e, comunque, invalida ed efficace, non rientrando le cause del presunto danneggiamento nei rischi assicurati dalla polizza.
2. Si è costituita la , chiedendo il rigetto dell'avversa domanda Parte_2
e, di contro, di dichiarare la piena efficacia e operatività della polizza e, pertanto, “statuire che la pagina 3 di 10 è tenuta a risarcire il danno subito dalla , stimato in € Parte_1 Parte_4
30.000,00 in virtù delle condizioni particolari sancite nella suindicata polizza o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia”.
La convenuta, premesso di essere stata costituita nel luglio 2016 e di occuparsi di valorizzare la commercializzazione di prodotti ortofrutticoli conferiti dai soci, ha esposto di aver stipulato con la compagnia la polizza n.1.85871/99/178869562 al fine di Parte_1 garantire il capannone sito in Termoli, ove si trovano i suoi uffici e le aree destinate alle attività logistiche e di conservazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci;
che tali locali, di proprietà
le sono stati concessi da Parte_5 quest'ultima in locazione con due distinti contratti di locazione del 27 dicembre 2017 e che gli stessi erano stati già in passato oggetto di copertura assicurativa, fornita dalla stessa Parte_1 con polizze stipulate con la proprietaria er l'anno 2018-2019. Pt_5
Tanto evidenziato, nel merito la ha esposto che tra le ore Parte_2
13:00 del 13 marzo 2021 (sabato) e le ore 07:00 del 15 marzo 2021 (lunedì) si verificava il blocco del sistema di refrigerazione di una delle otto celle frigorifere utilizzata dalla presso la propria sede operativa;
tale blocco comportava l'aumento dalla Parte_4 temperatura da +0,5/1° C a +21/22° C all'interno della cella frigorifera ove erano conservati
Kg 15.200 di cavolfiori biologici e Kg 49.960 di broccoli biologici, così provocando l'ossidazione di tali prodotti e il loro deperimento, rendendoli non più adatti al consumo umano;
sporta tempestiva denuncia, nei successivi dieci giorni alcun perito veniva inviato dalla
Compagnia assicurativa per il sopralluogo, pur richiedendo la tipologia di sinistro in questione una immediato sopralluogo con contestuale esame peritale, effettuato, invece, solo dopo oltre
15 giorni dalla denuncia;
che, quindi, la , al fine di non aggravare Parte_4 ulteriormente il sinistro con i costi di smaltimento nonché di evitare il rischio di possibili sanzioni ove fosse stata rinvenuta merce avariata in sede di controlli, consegnava la merce ad alcuni allevamenti zootecnici, da destinare all'alimentazione del bestiame, come da documenti di trasporto e formulari di presa in carico;
che, invece, quanto alla sonda, veniva richiesto l'intervento della ditta al fine di accertare le cause dell'improvviso Controparte_6 aumento della temperatura all'interno della cella frigorifera e il tecnico intervenuto riscontrava che la causa di tale anomalia era dipesa dalla rottura della sonda di rilevamento della temperatura interna della cella frigorifera, verificatasi probabilmente in seguito a una sovratensione della rete;
che, comunque, la sonda rotta e rimossa a seguito dell'intervento di riparazione veniva conservata presso la sede della e messa a disposizione del perito Parte_2 pagina 4 di 10 della il quale l'aveva potuta esaminare e fotografare, mentre sarebbe stata Parte_1
“consegnata al perito se la avesse disposto la liquidazione del danno lamentato dalla Parte_1 propria assicurata”, di talché, non avendo a tanto provveduto, la non aveva Parte_4 acconsentito alla sua consegna.
3. Così instaurato il contraddittorio, la causa, proseguita con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., è stata istruita a mezzo di prova testimoniale. All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata così rinviata, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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Il Tribunale osserva quanto segue.
4. L'attrice ha proposto domanda di accertamento negativo del credito dell'assicurata, a fronte della quale quest'ultima non si è limitata a chiederne il rigetto ma, a sua volta, ha chiesto al Tribunale di compiere il medesimo accertamento, questa volta positivo, del proprio credito, senza statuizione di condanna. Posto che entrambe le domande sono ammissibili, stante la contestazione del diritto all'indennizzo (elemento che radica l'interesse ad agire nell'azione di mero accertamento, in quanto la rimozione dello stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti costituisce essa stessa un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile senza l'intervento del giudice: tra le tante, Cassazione civile sez. II, 26/05/2008, n.13556), osserva il
Tribunale che nell'uno e nell'altro caso, l'onere della prova grava interamente sulla
, ancorché convenuta in accertamento negativo. Infatti, deve rammentarsi il Parte_4 principio giurisprudenziale, più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, secondo cui “in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo. Invero, anche nel caso di azione di accertamento negativo, le regole di distribuzione dell'onere della prova, di cui ai due commi dell'art. 2967 c.c., si fondano sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia dei fatti incidenti sul diritto oggetto del giudizio e sull'interesse delle parti” (cfr.
Cassazione civile sez. III, 10/04/2024, n. 9706).
5. Tanto posto, reputa il Tribunale che, all'esito dell'istruttoria compiuta in corso di causa, può ritenersi provato il diritto della convenuta all'indennizzo come pattuito nella polizza.
5.1. Preliminarmente, devono essere richiamate le principali clausole contrattuali che regolano il caso di specie. pagina 5 di 10 In primo luogo, l'art. 2.6.9, rubricato “Merci in refrigerazione”, dispone che “La Società indennizza fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza, nella forma a Primo Rischio
Assoluto, i Danni materiali e diretti a in refrigerazione causati da mancata od anormale produzione o CP_7 distribuzione del freddo per una durata continuativa non inferiore a 6 ore o da fuoriuscita del fluido frigorigeno conseguenti a: a) eventi previsti in Polizza alla Sezione Danni ai beni e alla Sezione Fenomeno elettrico/elettronico e Guasti;
b) guasti o rotture accidentali degli impianti dell'ubicazione assicurata. Sono comprese le spese sostenute e documentate dall'Assicurato per lo smaltimento della Merce avariata, fino al 10% della Somma assicurata. Si intendono esclusi i danni subiti dalle Merci: - in atmosfera controllata;
- in fase di surgelamento, stagionatura e affumicatura;
- poste su automezzi. Questa Garanzia Supplementare è prestata con lo Scoperto del 20% con il minimo di € 500,00 per Sinistro.”.
L'art. 5.1, rubricato “Garanzia Base- Fenomeno elettrico/elettronico”, dispone che “La Società indennizza, entro la Somma assicurata e i limiti indicati in Polizza, i Danni materiali e diretti alle
Apparecchiature e agli impianti del Fabbricato assicurate alla Sezione Danni ai beni, anche se di proprietà di terzi, presenti nelle ubicazioni assicurate e inerenti l'attività dell'Azienda assicurata, causati da correnti, scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, compresa l'azione del fulmine o elettricità atmosferica. Relativamente alle Apparecchiature elettroniche si precisa che i danni imputabili a fenomeni elettrici di origine esterna sono indennizzabili purché l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge”; in punto di “Esclusioni”, per quanto qui di interesse, l'art.
5.2 dispone che “Sono esclusi i danni […] m) che siano conseguenza naturale dell'uso o provocati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, deperimento e deterioramento”.
Infine, con riguardo alla procedura da seguire in caso di sinistro e, in particolare, quanto agli “Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro”, l'art. 13.1 dispone che “Il Contraente
o l'Assicurato deve: trasmettere, appena sia noto, una distinta con indicazione del danno subito con il dettaglio del le Cose danneggiate, distrutte o sottratte, della loro qualità e quantità; inoltrare denuncia del Sinistro alle Per_ Autorità competenti e trasmetterne copia all'Agenzia o alla Direzione della Società, in caso di Per_2
o quando si ipotizzi un reato doloso;
conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino al primo Per_3 sopralluogo del perito incaricato dalla Società per l'accertamento del danno e comunque per un massimo di 30 giorni dalla data della denuncia, senza avere, per tale titolo, diritto ad alcuna indennità; sono consentite le modifiche dello stato delle Cose nella misura strettamente necessaria al ripristino delle normali condizioni di sicurezza e agibilità; mettere a disposizione della Società e del perito incaricato registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti incaricati, nonché ogni altro elemento che possa comprovare il danno;
fare tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la Legge lo consente, la procedura di ammortamento, in caso di distruzione di titoli di credito. Le relative spese saranno a carico della pagina 6 di 10 Società.”.
5.2. A mente delle disposizioni che precedono e venendo al caso di specie, di fondamentale ausilio si è rivelato il teste escusso in corso di causa, sig. , tecnico della società Testimone_1 convenuta addetto alla gestione delle celle frigorifere e alla movimentazione delle merci in entrata e in uscita, sulla cui attendibilità non sono emersi elementi di dubbio- non segnalati neppure dall'attrice-; difatti, le dichiarazioni del teste, lette unitamente alla documentazione prodotta, consentono di ritenere provato il diritto all'indennizzo.
5.2.1. In primo luogo, può dirsi appurato tra le parti- nonostante la convenuta non abbia prodotto in atti la relativa documentazione- quanto riferito già dal perito della Compagnia in sede di sopralluogo (e dato per assodato anche dall'attrice nei suoi scritti: cfr. punto 8 comparsa), ovvero che “Dalla documentazione trasmessaci abbiamo rilevato che il cavolo grezzo biologico era stato fornito dalla ed era giunto in azienda Controparte_4 con quattro documenti di trasporto e precisamente il n. 5/R del 25.02.2021 con un quantitativo di kg 14.200, il n. 6/R del 26.02.2021 con un quantitativo di kg 15.100, il n. 7/R del 26.02.2021 con un quantitativo di kg 12.200, il n. 8/R del 26.02.2021 con un quantitativo di kg 10.950; il cavolfiore per un quantitativo di kg 15.400 era stato trasportato dalla in data 18/02/2021”. A mente di ciò e premesso Controparte_8 che la preesistenza della merce rispetto alla conclusione della polizza non osta in alcun modo- né l'attrice ha validamente spiegato in che termini rileverebbe- alla operatività della polizza, dalla congiunta valutazione della deposizione del teste , il quale ha confermato che Tes_1 all'interno della cella frigorifero, in cui poi venne ad interrompersi il ciclo di refrigerazione, erano stati collocati 15.200 kg di cavolfiori biologici e 49.960 kg di broccoli biologici, può ricavarsi la prova che gli ortaggi, nelle quantità indicate dal teste, fossero proprio quelli trasportati in azienda poco tempo prima e così conservati in detta cella.
5.2.2. Passando alla verificazione del sinistro, il teste ha confermato che fino alle ore Tes_1
13:00 del giorno 13 marzo 2021, la cella frigorifera in cui erano conservati i cavolfiori biologici e i broccoli biologici era perfettamente funzionante;
difatti, ha dichiarato di averla controllata lui stesso fino a quell'ora prima di andare via, trattandosi di un sabato. Ha poi dichiarato che
“la mattina [del lunedì] avevo costatato che la temperatura della cella era di circa 22-23 gradi e quindi mi sono accorto che qualcosa non andava. Entrando poi nella cella, controllando la merce, ho visto che la stessa era ingiallita. Nello specifico, ho chiamato io il tecnico e segnatamente l'azienda che si occupa CP_6 di questo. Il tecnico constatò che la sonda era rotta, quindi il diffusore mandava aria a temperatura ambiente anziché fredda”. Orbene, quanto alle cause della rottura della sonda, il teste ha riferito che il pagina 7 di 10 tecnico evidenziò, quanto alla possibile causa, che le sonde, dopo un certo tempo, possono rompersi e tanto non accade necessariamente per fattori eccezionali, ma anche per fatti accidentali come un mero sbalzo di corrente. Appurato allora che l'aumento di temperatura era dipesa dalla rottura accidentale della sonda, poi sostituita con una nuova sonda dalla società come pure rilevato dal perito della Compagnia e comprovato Controparte_6 da fattura del 18.3.2021, l'ipotesi in questione rientra nella lett. b dell'art. 2.6.9, contrattualmente indennizzabile;
di contro, non è emerso che la rottura sia dipesa dalle condizioni della sonda, ipotizzata dal perito come vetusta e usurata, così da rientrare in una delle cause di esclusione del danno di cui all'art. 5.2, lett. m). Invero, la prova di ciò, gravante sull'attrice in quanto fatto escludente l'avversa pretesa, non è stata resa in corso di causa: premesso che il teste ha riferito che il perito osservò e fotografò la sonda mentre non si dà atto nella perizia della necessità di prelevare la sonda al fine di condurre una qualche verifica su di essa, non emerge dalla relazione del perito della Compagnia una descrizione della stessa da cui ricavare i segni comprovanti l'usura o vetustà- difatti solo ipotizzata dal perito nella relazione- da porre in relazione eziologica con la sua rottura.
5.2.3. Infine, quanto alla prova del danno alla merce, l'art. 13.1, come detto, prevede che il contraente ha l'obbligo di “conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino al primo sopralluogo del perito incaricato dalla Società per l'accertamento del danno e comunque per un massimo di 30 giorni dalla data della denuncia, senza avere, per tale titolo, diritto ad alcuna indennità”, disposizione a cui la non pare essersi conformata- d'altronde così ha osservato anche il proprio Parte_4 perito-, e con la quale la convenuta, anche in questa sede, non si è affatto confrontata, omettendone ogni richiamo e lamentando anzi un mancato intervento immediato del tecnico, in contrasto con il pacifico dato contrattuale sopra riportato. Ora, posto che un siffatto obbligo non è previsto contrattualmente a pena di decadenza dall'indennizzo e che, risalendo alla sua ratio, è evidente che lo scopo sotteso è quello di consentire al perito di verificare e apprezzare il danno riportato dalla merce, nel caso in esame tale verifica è comunque possibile ex post in questa sede ed è positiva, tenuto conto del materiale fotografico versato in atti – non contestato-, da cui è possibile constatare lo stato di evidente ammaloramento degli ortaggi, così confermato anche dal teste ascoltato in corso di causa, e la loro conseguenziale inidoneità alla distribuzione sul mercato, in uno, con riguardo alle quantità, alle pesate e ai documenti di trasporto presso allevamenti zootecnici- in sé pure non contestati-, dati che, per tipologia di merce e quantità, sono coerenti con i quantitativi e la qualità della merce contenuta nella cella, nei termini sopra visti (v. par. 5.2.1). pagina 8 di 10 In definitiva, per tutto quanto esposto deve ritenersi accertato il diritto di indennizzo della convenuta per la perdita della merce assicurata, con le decurtazioni contrattualmente previste.
6. Manifestamente infondata è invece la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata in sede di precisazione delle conclusioni dalla convenuta: la mancata osservanza dell'art. 13.1 da parte della ha certamente contribuito, quantomeno in parte qua, a rendere Parte_4 controverso il diritto all'indennizzo, diritto la cui sussistenza si è potuta apprezzare proprio in sede giudiziale, essendo evidente come l'assicurata abbia tenuto una condotta poco avveduta, con riguardo a tale aspetto, nella gestione del sinistro;
difatti, quale che fosse l'esigenza sottesa allo smaltimento della merce danneggiata senza attendere l'arrivo del perito o il decorso dei trenta giorni contrattualmente previsti, la convenuta avrebbe dovuto a tanto procedere non senza assicurarsi di “cristallizzare” prima, in modo oggettivo- e il riferimento dell'attrice all'accertamento da parte di operatori è uno dei modi possibili, ancorché non CP_3 contrattualmente imposti-, quantità e qualità della merce danneggiata, al fine di consentire un'agevole e immediato riscontro da parte del tecnico incaricato dalla Compagnia, anche in ragione dell'ingente danno vantato.
7. Passando alle spese di lite, tenuto conto del principio della soccombenza, che informa la regolazione delle spese, le stesse vanno poste a carico dell'attrice e liquidate secondo il dm
55/2014 come in dispositivo, nei valori medi per tutte le fasi e senza gli aumenti richiesti dalla convenuta, tenuto conto che per l'aumento di cui all'art. 4 co. 8 dm 55/2014 può richiamarsi quanto osservato nel respingere la domanda che precede, mentre quanto all'aumento per l'utilizzo di tecniche informatiche nella redazione degli atti, deve osservarsi che risulta che la convenuta ne abbia fatto uso nella redazione della sola comparsa conclusionale, ad ogni modo con collegamenti non funzionanti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da - nei confronti di Parte_1 Controparte_1 ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
[...]
− rigetta la domanda attorea e, in accoglimento di quella spiegata dalla convenuta, accerta l'esistenza del diritto all'indennizzo per il sinistro denunciato con missiva del
16.3.2021, con le franchigie contrattualmente previste;
− condanna al pagamento, per le causali di cui Parte_1 in motivazione ed in favore di delle spese Controparte_1
pagina 9 di 10 di lite, che si liquidano in € 7.616,00 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Larino, 25 maggio 2025
Il Giudice dott. Stefania Vacca
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