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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 01/09/2025, n. 1498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1498 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II Civile così composta:
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.
Fabrizio Nicoletti Consigliere
Nicola Mario Condemi Consigliere
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta a ruolo in data 22.6.2023 al n. 1289 del Ruolo Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 avverso la sentenza del
Tribunale di Siena n. 408 pubblicata in data 11.5.2023 avente ad oggetto: Mutuo promossa da
, Parte_1 corrente in San Casciano dei Bagni (SI), Parte_1
e , elettivamente domiciliati in Roma, presso Parte_1
e nello studio degli avv.ti Tonon Danilo e Kordi Andrea, che li rappresentano e difendono come da procura allegata all'atto di citazione in appello
-appellanti- contro
corrente in Roma, Controparte_1 rappresentata dalla mandataria Parte_2
elettivamente domiciliata in , presso e
[...] CP_1 nello studio dell'avv. Marco Bianchini, che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
1 -appellata-
Concessi i termini ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche, all'udienza del 7.3.2025, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI:
Per IL POGGIO Parte_1
e :
[...] Parte_1 Parte_1
“Voglia, l'Ecc.mo Collegio adito, rigettata ogni contraria istanza e previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, in accoglimento del presente appello:
A. in via preliminare e d'urgenza: concedere la sospensione della provvisoria esecutività della Sentenza
n. 408/2023 e dei i titoli esecutivi e, per l'effetto della procedura immobiliare 31/2021 – Tribunale di Siena
- anche inaudita altera parte, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi degli artt. 351, comma 2, e 283
c.p.c., attesa la fondatezza del presente atto di citazione in appello e i gravi errori del Giudice di prime cure, stante, altresì, il grave pericolo di danno irreparabile per parte appellante in caso di ritardo nell'emissione dell'emanando provvedimento, alla luce, peraltro, dell'attivazione da parte appellata dell'illegittima espropriazione forzata (Tribunale di
Siena R.G.E. 31/2021), sia in termini economici sia in termini dell'attività aziendale.
B. In via principale, nel merito: riformare la
Sentenza n. 408/2023 e accertare e dichiarare la nullità degli atti di mutuo, del precetto di pagamento, nonché di tutte le operazioni di investimento effettuate dalla
Banca e, quindi, dichiarare insussistente il diritto della rappresentata dalla Controparte_1 CP_2
[...] , a procedere ad esecuzione forzata per tutti i
[...] motivi esposti in narrativa, nonché stabilendo tutti gli importi da restituire da parte della in favore CP_3 della oltre a tutti gli Parte_3 interessi sin dal momento di ogni singolo versamento/addebito sino all'effettivo saldo, nonché il risarcimento di tutti i danni che l'Ecc.ma Corte adita riterrà di giustizia, alla luce di tutte le violazioni della Banca e di tutti i motivi di cui in narrativa.
C. In via subordinata, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi non si volesse dichiarare i contratti di mutuo nulli, sospendere comunque l'esecutività dei titoli, per tutti i motivi di cui in narrativa, riformare la Sentenza 408/2023 e accertare e dichiarare la nullità del precetto in quanto errato nella quantificazione, per tutti i motivi di cui in narrativa, nonché accertare e dichiarare la nullità di tutte le operazioni di investimento (IRS) effettuate illegittimamente dalla
Banca e procedere, ad un nuovo calcolo della eventuale debenza e dell'esatto dare-avere tra le parti, tenendo conto della gratuità dei contratti di mutuo alla luce delle violazione delle norme imperative e di tutti i motivi di cui in narrativa, ivi compresi gli investimenti finanziari mai pattuiti con la Parte_3 stabilendo l'eventuale rimborso in favore del Pt_1
e l'eventuale risarcimento del danno di tutti i
[...] danni patiti e patendi dagli odierni appellanti, derivanti anche dall'accertamento peritale, oltre a tutti gli interessi sin dal momento di ogni singolo versamento/addebito sino all'effettivo saldo, in relazione a tutti i motivi di cui in narrativa.
D. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre al rimborso di spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in
3 favore dei sottoscritti Procuratori per il doppio grado di Giudizio, nonché stabilendo tutte le spese del doppio grado di Giudizio a carico della ivi CP_2 inclusi compensi per CTU e Contributo unificato”.
E. Si richiede, altresì, la nomina di un nuovo
Consulente tecnico d'ufficio, ai sensi dell'art. 191
c.p.c., in materia contabile e bancaria che accerti correttamente le violazioni effettuate dalla Banca e che in particolare, tra gli altri, accerti: - usura pattizia;
- usura in corso di rapporto;
- difetti pattizi e lacune contrattuali, indeterminatezza;
- piano di ammortamento, interferenze anatocistiche ed interconnessioni con il tema dell'indeterminatezza (come noto, ammortamento e pattuizione univoca del peso economico dell'operazione di finanziamento vanno di pari passo e sono tra loro principi correlati ed inscindibili). Si conferma, sin
d'ora, la nomina, quale proprio CTP, della Dottoressa
. Persona_1
F. Inoltre, si rinnova la richiesta di esibizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c., da parte della Banca di tutti i documenti sin da subito richiesti, ivi compresi i documenti relativi alle attività arbitrarie di investimento relativamente ai derivati
Interest Rate Swaps nonché alle polizze assicurative connesse ai mutui.
G. Con ogni più ampia riserva di meglio argomentare, anche in via istruttoria, integrare secondo i termini di legge.
Per : Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, per le causali di cui in narrativa, in via preliminare rigettare la richiesta di sospensiva della sentenza di primo grado, in quanto l'istanza formulata da parte appellante è priva dei requisiti del fumus boni iuris e
4 del periculum in mora;
in tesi, respingere l'appello notificato da società e i Parte_1 signori e avverso la Parte_1 Parte_1 sentenza n. 408/2023 emessa dal Tribunale di Siena in data 10/05/2023 nella causa civile R.G. 1922/2020 e per
l'effetto confermare integralmente il contenuto della predetta ordinanza. Con vittoria di spese di lite di secondo grado e conferma di quelle di primo grado”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato
[...]
e (di Parte_1 Parte_1 seguito anche solo “ ”), e Pt_3 Parte_1 [...] convenivano in giudizio (di Pt_1 Controparte_1 seguito anche solo “ ) al fine di opporsi CP_1 all'atto di precetto con cui , nella sua qualità CP_1 di cessionaria di Controparte_4
(di seguito anche solo “MP”), intimava loro il versamento di complessivi euro 1.579.922,09, quale debito derivante dai due contratti di mutuo stipulati con MP – segnatamente, il mutuo del 5 marzo 2001, a rogito per
Notaio Rep. n. 73.386 Racc. n. Persona_2
10.767, ed il mutuo del 28 gennaio 2004, a rogito per
Notaio , rep. n. 29339, Racc. n. 11603 - Persona_3 entrambi muniti di formula esecutiva.
Deducevano gli opponenti, in sintesi:
- l'inidoneità dei contratti di mutuo a valere quali titoli esecutivi ex art. 474 c.p.c., stante la mancata giuridica disponibilità delle somme erogate, e la nullità degli stessi per difetto di causa tipica ai sensi degli artt. 1418 e 1325 c.c. posto che le somme erogate erano state utilizzate dalla per ripianare debiti pregressi della CP_3
Società
5 - la nullità della clausola sulla capitalizzazione composta applicata nei mutui in esame, entrambi con ammortamento cd. alla francese, da cui sarebbe derivata la produzione di interessi anatocistici in violazione del divieto di cui all'art. 1283
c.c.
- l'usurarietà dei tassi di interesse applicati con conseguente nullità della relativa clausola ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c.
- la nullità delle clausole applicate ai rapporti in esame per mancanza di trasparenza in relazione al disposto di cui all'art. 117 TUB, stante l'erronea indicazione del tasso di interesse effettivo rispetto a quello contrattuale.
Riferivano, inoltre, gli opponenti che MP aveva effettuato una serie di operazioni in materia di derivati senza tuttavia la preventiva stipulazione del contratto, in violazione dell'art. 23 del D.Lgs. n. 58 del 1998.
Concludevano, quindi, chiedendo il risarcimento dei danni causati dalle suddette operazioni finanziarie e dalle violazioni poste in essere dalla in relazione ai CP_3 contratti di mutuo, chiedendo altresì ammettersi ctu contabile volta alla rideterminazione dell'effettivo dare-avere tra le parti.
Si costituiva in giudizio eccependo in via CP_1 preliminare l'improcedibilità del giudizio per il mancato espletamento della procedura di mediazione, chiedendo in ogni caso il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Il Tribunale, ritenuta non necessaria la fase di mediazione trattandosi di parentesi cognitiva riferita a procedura in fase di (preannunciata) esecuzione, istruiva la causa con prove documentali e disponeva ctu contabile.
6 Con sentenza n. 408 pubblicata in data 11.5.2023 il
Tribunale di Siena, in sintesi, e ai fini che qui ancora rilevano:
- confermava la natura dei contratti di mutuo a valere quali titoli esecutivi ex art. 474 c.p.c. nonché la legittimità del mutuo cd. solutorio
- rigettava la tesi degli opponenti secondo cui il piano di ammortamento delle rate cd. alla francese adottato dalla avrebbe dato luogo ad anatocismo, CP_3 rigettando altresì la contestazione sulla ritenuta indeterminatezza della clausola relativa al calcolo degli interessi
- rigettava l'eccezione di usurarietà dei tassi di interesse applicati
- rigettava l'eccezione di nullità delle pattuizioni contrattuali per erronea indicazione del taeg, in assenza della prova del pregiudizio subito dagli opponenti
- rigettava la contestazione relativa alle operazioni di investimento in derivati effettuate dalla avendo CP_3 gli opponenti dedotto genericamente l'inesistenza dei relativi contratti di IRS
- rigettava, infine, la richiesta di risarcimento dei danni avanzata dagli opponenti.
Il Tribunale rigettava, quindi, l'opposizione e condannava gli opponenti, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore di , CP_2 quale mandataria di oltre alle spese CP_1 della ctu.
Avverso la sentenza del Tribunale di Siena hanno interposto gravame e Parte_1
e chiedendo, Parte_1 Parte_1 Parte_1 in accoglimento del proposto appello, la riforma della sentenza impugnata sulla base dei seguenti motivi così riassumibili:
7 1) Richiesta di sospensione dell'immediata esecutività della sentenza di primo grado ex artt. 351, co. 2 e
283 c.p.c.
2) Nel merito: Sulla nullità dei contratti di mutuo per difetto di causa tipica ai sensi degli artt. 1418
c.c. e 1325 c.c.
3) Nel merito: Sul superamento del limite dei “tassi soglia” previsto dalla L. 108/96
4) Nel merito: Sulla nullità delle clausole per contrasto con l'art. 117 della L. 385/93 – Sulla nullità della clausola sulla capitalizzazione composta (c.d. rimborso alla francese), piano di ammortamento, struttura, pattuizione, anatocismo e sulla relativa indeterminatezza
5) Nel merito: Sull'inesistenza dei contratti IRS e sulla nullità delle operazioni effettuate dalla
in assenza della forma scritta del contratto CP_3 ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del d.lgs.
n. 58 del 1998
6) Sul risarcimento del danno derivante dalle violazioni della Banca nonché sul risarcimento del danno derivante dalle illegittime operazioni IRS effettuate dalla ; CP_3 hanno concluso, quindi, gli appellanti chiedendo, in via principale, di sentir dichiarare la nullità dei contratti di mutuo, del precetto e di tutte le operazioni di investimento effettuate dalla nonché il loro CP_3 diritto al risarcimento dei danni;
in via subordinata, di sentir dichiarare la nullità del precetto nonché di tutte le operazioni di investimento e di procedere ad un nuovo calcolo volto a stabilire l'effettivo dare avere tra le parti;
il tutto con la vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
8 In via istruttoria, hanno chiesto gli appellanti disporsi una nuova ctu contabile.
Si è costituita in giudizio eccependo, in CP_1 via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., a sua volta concludendo per il rigetto dell'appello e la vittoria delle spese del giudizio.
Con ordinanza istruttoria dell'8.7.2024 il
Consigliere Istruttore ha formulato quale proposta conciliativa la rinuncia all'appello e la conseguente accettazione, con spese del presente grado del giudizio integralmente compensate;
detta proposta veniva accettata dalla sola appellata e costituita. CP_3
Concessi i termini ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche, all'udienza del 7.3.2025, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c..
Nella specie il gravame è stato proposto nel sostanziale rispetto delle prescrizioni di legge, risultando sufficientemente chiara l'esposizione delle doglianze contro la decisione impugnata oltre che adeguatamente prospettate le modifiche richieste, avendo consentito alla parte appellata di puntualmente espletare la propria difesa.
Il primo motivo di gravame riguarda, invero, la richiesta di parte appellante di sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, richiesta che è già stata esaminata da questa Corte e rigettata con provvedimento collegiale dell'8.7.2024.
9 Con il secondo motivo di gravame viene, in sintesi, mossa censura alla sentenza impugnata per non avere il primo Giudice dichiarato la nullità dei contratti di mutuo per mancanza di causa ai sensi degli artt. 1325 e
1418 c.c..
Prospettano gli appellanti che, attraverso le contestuali operazioni di accredito ed addebito, le somme oggetto di mutuo non sarebbero mai entrate nella disponibilità della Società mutuataria poiché rientrate immediatamente nella disponibilità della Banca e da quest'ultima utilizzate per il ripianamento dei debiti della Società, con il conseguente venir meno della finalità economica del finanziamento richiesto.
Il motivo è infondato.
Sul concetto di disponibilità giuridica delle somme erogate a titolo di mutuo, con particolare riferimento al mutuo cd. solutorio, si è recentemente espressa la Corte di legittimità a Sezioni Unite con la pronuncia n. 5841 del 2025 che, dopo una disamina dei contrapposti orientamenti sulla questione, se, dall'immediata riappropriazione da parte della banca delle somme mutuate possa dirsi realizzata la messa a disposizione della somma mutuata, ha concluso, in sintesi, che la riappropriazione di dette somme postula che le stesse
“siano prima transitate sul conto o, comunque, nella
“disponibilità giuridica” del mutuatario” e che “Con
l'accredito delle somme sul conto corrente, il contratto di mutuo è, dunque, da intendersi perfettamente concluso
e la disponibilità giuridica della somma effettivamente conseguita”. Escludendo, pertanto, le SS.UU. che il mutuo cd. solutorio configuri una figura contrattuale atipica o, comunque, diversa dal contratto tipico di mutuo, viene dato seguito, in sostanza, a quell'orientamento secondo il quale “il perfezionamento del contratto di mutuo […]
10 con la consequenziale nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità del mutuatario medesimo, non rilevando, a detto fine, che sia previsto l'obbligo di utilizzare quella somma a estinzione di altra posizione debitoria verso il mutuante
(nello stesso senso: Cass. Sez. 3, ordinanza n. 37654 del
2021; n. 724 del 2021; n. 16377 del 2023, citt.)” (Cass.,
SS.UU., sent., 5.3.2025, n. 5841).
Non si ravvisano pertanto profili di illegittimità nell'operato della tenuto anche conto di quanto CP_3 segue.
Nel mutuo del 2001 risulta chiaramente che le parti avevano convenuto di destinare l'intero importo del finanziamento concesso alla estinzione delle passività elencate all'art. 1 del contratto di mutuo (cfr. all. 4 citazione in opposizione).
Quanto al mutuo del 2004 risulta che del totale dell'importo concesso di euro 650.000,00 le parti avevano convenuto di destinare euro 550.000,00 all'estinzione di una serie di passività ed euro 100.000,00 all'esecuzione di una serie di interventi di miglioramento nell'azienda della Società mutuataria posta nel Comune di San Casciano dei Bagni (il tutto come meglio indicato a p. 3 del contratto – cfr. all. 5 opposizione a precetto). Ad ogni modo, la circostanza che anche l'importo di euro
100.000,00 sia stato utilizzato per il ripianamento di debiti pregressi della Società non dà luogo a nullità del mutuo;
ciò, in quanto, dall'esame del contratto nel suo insieme non si ravvisa un interesse del mutuante ad uno specifico impiego delle somme mutuate, presupposto necessario per poterlo eventualmente configurare quale mutuo di scopo (cfr. sul punto Cass., Sez. III, sent.,
11 14.4.2021, n. 9838 in cui la Suprema Corte ha confermato la sentenza impugnata dando atto che la Corte di merito, in un caso analogo a quello qui in esame, pur rilevando che nei contratti esaminati vi era indicazione circa la destinazione delle somme da parte del mutuatario, dal contenuto delle clausole contrattuali non aveva ravvisato uno specifico interesse in capo all'istituto bancario all'impiego esclusivo di dette somme nel senso indicato dal mutuatario, escludendo, pertanto, che si trattasse nella specie di mutuo di scopo. Ciò anche in virtù del fatto che – come nel caso che qui ci occupa – la clausola di risoluzione di diritto, contenuta nel capitolato generale e prevista per il caso di destinazione totale o parziale del finanziamento a scopo diverso da quello convenuto, non era altrettanto espressamente contemplata anche nei relativi contratti).
Con il terzo motivo di gravame viene, in sintesi, mossa censura alla sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice non avrebbe ravvisato l'usurarietà dei tassi applicati ai mutui in esame, aderendo alle risultanze della ctu che, nella prospettazione degli appellanti, sarebbe errata per non aver ricompreso gli interessi di mora nel calcolo del tegm.
Il motivo è infondato.
Il consulente d'ufficio si è attenuto alle indicazioni fornite dal Tribunale nel quesito posto laddove – in merito alla verifica dell'usura ab origine dei tassi di interesse - veniva chiesto di prendere in considerazione separatamente gli interessi corrispettivi e quelli moratori e, con riferimento a questi ultimi, di determinarne il tasso soglia secondo “l'insegnamento della Corte di Cassazione a sezioni unite del 18 settembre 2020 sentenza n. 19597 anche con riferimento alla rilevazione della Banca d'Italia sulla maggiorazione
12 media di tali accessori” con divieto altresì di sommare gli interessi corrispettivi con gli eventuali interessi moratori (cfr. ordinanza del 6.5.2021).
Ai fini della rilevazione dell'usura la necessità di effettuare una comparazione tra grandezze omogenee è, infatti, oramai ritenuta imprescindibile dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. sul punto, oltre la più che nota Cass., sent., SS.UU.,18.9.2020, n. 19597, anche Cass., ord., sez. I, 5.5.2022, n. 14214 entrambe richiamate da Cass., Sez. I, ord., 15.5.2023, n. 13144 nella cui motivazione viene ribadito quanto segue “Il principio di sommatoria dei rispettivi tassi degli interessi corrispettivi e di mora per stabilire il tasso contrattuale da confrontare con la soglia anti usura, dunque, “non è altro che uno – e, si potrebbe dire, il più grezzo – dei criteri utilizzabili per sintetizzare un tasso unico, senza distinguere, tra costi correlati al regolare adempimento del contratto e costi correlati al suo inadempimento (così, in motivazione, la citata Cass.
n. 14214 del 2022). Pertanto, tale criterio è incompatibile con i principi stabiliti dalla citata sentenza delle Sezioni Unite, oltre ad essere stato espressamente ripudiato in altre sentenze (cfr. Cass. n.
26286 del 2019, Cass. 31615 del 2021; Cass. n. 14214 del
2022)”.
Ciò detto, dalla relazione ctu (cfr. p. 17), si ricava che per il mutuo n. 1005930 del 2004 non è stata rilevata usura contrattuale nella determinazione degli interessi corrispettivi né in quella degli interessi moratori, mentre, per il mutuo n. 1002571 del 2021 è stata rilevata usura nella pattuizione dei soli interessi moratori. Tuttavia, l'assenza di documentazione non ha consentito al ctu di quantificare l'importo degli interessi moratori da annullare. In risposta alla
13 richiesta in tal senso avanzata dal consulente di parte opponente, il ctu ha replicato facendo presente che “le scritture degli estratti conto bancari citati non sono sufficienti a ricostruire puntualmente le effettive rate pagate, in quanto non è fornito alcun dettaglio né in merito all'individuazione del singolo mutuo, né alle spese, alla quota capitale, alla quota interessi né alla specifica della rata pagata. Allo stesso modo,
l'ulteriore documentazione versata in atti, quali ordini di bonifici o pagamento di bollettini, attiene al pagamento delle rate di vari e diversi finanziamenti, senza alcuna distinzione della quota capitale o della quota interessi riferibile a ciascuno di essi” (cfr. p.
19 ctu).
Gli odierni appellanti non hanno argomentato nulla in proposito né risulta dagli atti di causa che gli stessi abbiano tempestivamente richiesto alla la CP_3 documentazione attestante gli avvenuti pagamenti. Solo in sede di seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. gli opponenti hanno avanzato istanza per ordinare alla CP_3
l'esibizione, tra gli altri, degli estratti conto e dei pagamenti relativi ai mutui in esame;
richiesta che è da considerarsi tuttavia inammissibile in quanto, al di là della sua formulazione generica, non è stata preceduta, come detto, dalla prodromica istanza ex art. 119, comma
4, TUB.
Discende da quanto sopra che, benché in parte risulti astrattamente fondata la doglianza in merito alla dedotta usurarietà dei tassi di interesse applicati, il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte degli appellanti, nei termini sopra visti, non può che portare al rigetto della stessa.
Con il quarto motivo di impugnazione viene, in sintesi, mossa censura alla sentenza impugnata nella
14 parte in cui il primo Giudice non ha rilevato la nullità delle pattuizioni contrattuali per violazione del principio di trasparenza ex art. 117 TUB, stante la erronea indicazione del taeg, nonché per la mancata determinazione della clausola degli interessi che, nel mutuo strutturato con ammortamento cd. alla francese porterebbe, nella prospettazione degli appellanti, alla produzione di interessi anatocistici per effetto della capitalizzazione composta degli interessi, con conseguente incremento del costo totale del finanziamento, in violazione del disposto di cui all'art. 1284, comma 3, c.c.
Il motivo è, nel complesso, infondato.
Quanto al primo rilievo, la mera erronea indicazione del taeg non rientra nel novero delle indicazioni prescritte, a pena di nullità, dall'art. 117, comma 6,
TUB, non comportando di per sé una maggiore onerosità del finanziamento.
La sanzione della nullità per la omessa o erronea indicazione dell'isc/taeg è infatti espressamente contemplata nell'ambito specifico del credito al consumo, all'art. 125 bis, comma 6, TUB, a mente del quale “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel taeg pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124 […]”.
Nel caso in esame, essendo il mutuatario una società, non si applica la suddetta disciplina, conseguendone che l'erronea rappresentazione del costo totale del finanziamento avrebbe potuto essere suscettibile, tutt'al più, di un diritto al risarcimento dei danni, per violazione dell'obbligo di trasparenza imposto
15 all'intermediario finanziario, laddove la Società avesse fornito la prova che, ove le fosse stato correttamente rappresentato il costo complessivo del credito, non avrebbe stipulato il finanziamento - in quanto, ad esempio, lo avrebbe stipulato con altro intermediario a condizioni più favorevoli – prova che, tuttavia, non è stata offerta dalla Società mutuataria.
Quanto al ritenuto effetto anatocistico non può che richiamarsi la nota pronuncia della Suprema Corte a
Sezioni Unite n. 15130 del 29.5.2024, pubblicata nelle more del presente giudizio, in cui, pur riguardando la fattispecie ivi esaminata un contratto di mutuo a tasso fisso (mentre i mutui in esame sono a tasso variabile), sono enunciati dei principi che possono richiamarsi anche per il caso qui in esame, a partire dalla ritenuta assenza di anatocismo nel sistema di ammortamento cd. alla francese, il cui funzionamento non opera in maniera differente a seconda della previsione in contratto di un tasso di interesse fisso o variabile, come peraltro recentemente affermato dalla Suprema Corte (cfr. in proposito Cass., Sez. I, ord., 19.3.2025, n. 7382).
Detta tipologia di ammortamento prevede infatti che la quota di interessi sia calcolata sul capitale che via via residua al netto della frazione di capitale relativa al periodo precedente, in maniera tale che, laddove il pagamento della rata avvenga nei termini pattuiti, gli interessi maturati fino a quel momento si estinguono, senza, perciò, che essi vadano ad inglobarsi nell'importo del capitale residuo su cui matureranno i successivi interessi, dovendo conseguentemente escludersi che possa concretizzarsi alcun fenomeno anatocistico.
In ogni caso, precisano le SS.UU. (richiamando sul punto Cass. n. 13144 del 2023), “non può ritenersi sufficientemente specifica la censura sollevata
16 denunciando soltanto, e del tutto astrattamente, la pretesa realizzazione, mediante l'utilizzo del sistema di ammortamento cd. <>, di un risultato anatocistico, senza che tale asserzione sia accompagnata da specifiche deduzioni ed argomentazioni volte a dimostrare l'avvenuta concreta produzione, nella specie, di un tale risultato ” (sentenza SS.UU. 15130/2024).
Nel caso che qui ci occupa, gli appellanti non hanno dimostrato che il piano predisposto dalla sia stato CP_3 produttivo di interessi anatocistici, non risultando pertinente in proposito il richiamo degli appellanti alle pagine 76-79 della perizia di parte depositata con la seconda memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. (cfr. all. 1) che riguardano, invero, la rilevazione dei tassi effettivi svolta dal consulente al fine di verificare la corrispondenza tra il tasso effettivo e quello dichiarato in contratto, di cui si è già detto, e non direttamente la ritenuta presenza di anatocismo.
Neppure è fondato, infine, il rilievo secondo cui i contratti sarebbero affetti da nullità per indeterminatezza in ragione della mancata espressa previsione del regime di capitalizzazione composta, trattandosi questo di un elemento di per sé non essenziale ai fini della validità del finanziamento.
Sebbene il mutuo a tasso variabile non consenta di avere da subito contezza del costo finale dell'operazione
è altrettanto vero che ciò non sottende un problema di indeterminatezza e/o violazione delle previsioni contrattuali laddove, come nel caso di specie, il mutuatario sia messo nelle condizioni di conoscere gli elementi essenziali (quali l'importo del prestito e la sua durata, il tasso di interesse, con le relative modalità di calcolo della quota fissa e di quella variabile, nonché la periodicità di rimborso delle rate e
17 la modalità di composizione delle stesse) al fine di poterne verificare il rispetto e la corretta applicazione da parte dell'istituto bancario erogante.
Ai contratti di mutuo in esame risultano allegati i relativi piani di ammortamento che, unitamente alle condizioni economiche indicate, hanno consentito al mutuatario di ricavare il regime finanziario adottato
(cfr. contratti mutuo all. 4 e 5 atto di opposizione a precetto).
Con il quinto motivo di impugnazione viene, in sintesi, mossa censura alla sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice non avrebbe analizzato nel merito l'eccezione di inesistenza dei contratti di IRS e rilevato la conseguente nullità delle operazioni ad essi connesse.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha, invero, rilevato che la doglianza era stata genericamente dedotta e senza il necessario supporto probatorio.
Ai sensi dell'art. 2697 c.c. era infatti onere degli opponenti dimostrare che la non aveva adempiuto CP_3 correttamente agli obblighi contrattuali prescritti ex art. 23 D.Lgs. n. 58 del 1998 e, a tal fine, gli stessi avrebbero dovuto previamente e tempestivamente fare richiesta alla medesima della relativa CP_3 documentazione contrattuale e contabile. Così facendo, la sarebbe stata a sua volta onerata di produrre CP_3 quanto richiesto onde evitare il rischio di vedere accolta l'eccezione di inesistenza sollevata dagli opponenti.
In proposito, dalla documentazione in atti risultano solo due missive inviate alla Banca (all. 6 opposizione a precetto) con cui la Società chiedeva spiegazioni su alcuni addebiti riscontrati sul c/c n. 0000001968.74,
18 senza tuttavia che in tale occasione sia stata mossa contestazione alcuna circa l'esistenza dei sottesi contratti di IRS, dei quali neppure veniva chiesta la consegna.
Il sesto ed ultimo motivo di gravame – con cui, in sintesi, gli appellanti, insistono sul risarcimento dei danni – resta conseguentemente assorbito, in quanto infondato, stante il mancato accoglimento dei motivi che precedono.
Per tutto quanto sopra esposto, l'appello va rigettato con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in base al valore della causa, portato dall'atto di precetto, ricompreso nello scaglione da euro 1.000.001,00 ad euro
2.000.000,00 (valori minimi e senza la fase istruttoria).
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 a carico degli appellanti.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da Parte_1
e e
[...] Parte_1 Parte_1 Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Siena n. 408 pubblicata in data 11.5.2023:
1) rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) liquida le spese del presente grado di giudizio sopportate da in complessivi Controparte_1
19 euro 12.033,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, CAP e IVA, come per legge;
3) dichiara tenuti e condanna Parte_1
e
[...] Parte_1 Parte_1
e in solido tra loro, alla rifusione Parte_1 di dette spese in favore di;
Controparte_1
4) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento a carico degli appellanti, in solido tra loro, dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.
5) manda alla Cancelleria per la regolarizzazione degli atti sotto il profilo fiscale, in ordine al valore della controversia.
Così deciso in Firenze, il 29 agosto 2025
Il Presidente rel. est.
Ludovico Delle Vergini
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II Civile così composta:
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.
Fabrizio Nicoletti Consigliere
Nicola Mario Condemi Consigliere
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta a ruolo in data 22.6.2023 al n. 1289 del Ruolo Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 avverso la sentenza del
Tribunale di Siena n. 408 pubblicata in data 11.5.2023 avente ad oggetto: Mutuo promossa da
, Parte_1 corrente in San Casciano dei Bagni (SI), Parte_1
e , elettivamente domiciliati in Roma, presso Parte_1
e nello studio degli avv.ti Tonon Danilo e Kordi Andrea, che li rappresentano e difendono come da procura allegata all'atto di citazione in appello
-appellanti- contro
corrente in Roma, Controparte_1 rappresentata dalla mandataria Parte_2
elettivamente domiciliata in , presso e
[...] CP_1 nello studio dell'avv. Marco Bianchini, che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
1 -appellata-
Concessi i termini ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche, all'udienza del 7.3.2025, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI:
Per IL POGGIO Parte_1
e :
[...] Parte_1 Parte_1
“Voglia, l'Ecc.mo Collegio adito, rigettata ogni contraria istanza e previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, in accoglimento del presente appello:
A. in via preliminare e d'urgenza: concedere la sospensione della provvisoria esecutività della Sentenza
n. 408/2023 e dei i titoli esecutivi e, per l'effetto della procedura immobiliare 31/2021 – Tribunale di Siena
- anche inaudita altera parte, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi degli artt. 351, comma 2, e 283
c.p.c., attesa la fondatezza del presente atto di citazione in appello e i gravi errori del Giudice di prime cure, stante, altresì, il grave pericolo di danno irreparabile per parte appellante in caso di ritardo nell'emissione dell'emanando provvedimento, alla luce, peraltro, dell'attivazione da parte appellata dell'illegittima espropriazione forzata (Tribunale di
Siena R.G.E. 31/2021), sia in termini economici sia in termini dell'attività aziendale.
B. In via principale, nel merito: riformare la
Sentenza n. 408/2023 e accertare e dichiarare la nullità degli atti di mutuo, del precetto di pagamento, nonché di tutte le operazioni di investimento effettuate dalla
Banca e, quindi, dichiarare insussistente il diritto della rappresentata dalla Controparte_1 CP_2
[...] , a procedere ad esecuzione forzata per tutti i
[...] motivi esposti in narrativa, nonché stabilendo tutti gli importi da restituire da parte della in favore CP_3 della oltre a tutti gli Parte_3 interessi sin dal momento di ogni singolo versamento/addebito sino all'effettivo saldo, nonché il risarcimento di tutti i danni che l'Ecc.ma Corte adita riterrà di giustizia, alla luce di tutte le violazioni della Banca e di tutti i motivi di cui in narrativa.
C. In via subordinata, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi non si volesse dichiarare i contratti di mutuo nulli, sospendere comunque l'esecutività dei titoli, per tutti i motivi di cui in narrativa, riformare la Sentenza 408/2023 e accertare e dichiarare la nullità del precetto in quanto errato nella quantificazione, per tutti i motivi di cui in narrativa, nonché accertare e dichiarare la nullità di tutte le operazioni di investimento (IRS) effettuate illegittimamente dalla
Banca e procedere, ad un nuovo calcolo della eventuale debenza e dell'esatto dare-avere tra le parti, tenendo conto della gratuità dei contratti di mutuo alla luce delle violazione delle norme imperative e di tutti i motivi di cui in narrativa, ivi compresi gli investimenti finanziari mai pattuiti con la Parte_3 stabilendo l'eventuale rimborso in favore del Pt_1
e l'eventuale risarcimento del danno di tutti i
[...] danni patiti e patendi dagli odierni appellanti, derivanti anche dall'accertamento peritale, oltre a tutti gli interessi sin dal momento di ogni singolo versamento/addebito sino all'effettivo saldo, in relazione a tutti i motivi di cui in narrativa.
D. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre al rimborso di spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in
3 favore dei sottoscritti Procuratori per il doppio grado di Giudizio, nonché stabilendo tutte le spese del doppio grado di Giudizio a carico della ivi CP_2 inclusi compensi per CTU e Contributo unificato”.
E. Si richiede, altresì, la nomina di un nuovo
Consulente tecnico d'ufficio, ai sensi dell'art. 191
c.p.c., in materia contabile e bancaria che accerti correttamente le violazioni effettuate dalla Banca e che in particolare, tra gli altri, accerti: - usura pattizia;
- usura in corso di rapporto;
- difetti pattizi e lacune contrattuali, indeterminatezza;
- piano di ammortamento, interferenze anatocistiche ed interconnessioni con il tema dell'indeterminatezza (come noto, ammortamento e pattuizione univoca del peso economico dell'operazione di finanziamento vanno di pari passo e sono tra loro principi correlati ed inscindibili). Si conferma, sin
d'ora, la nomina, quale proprio CTP, della Dottoressa
. Persona_1
F. Inoltre, si rinnova la richiesta di esibizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c., da parte della Banca di tutti i documenti sin da subito richiesti, ivi compresi i documenti relativi alle attività arbitrarie di investimento relativamente ai derivati
Interest Rate Swaps nonché alle polizze assicurative connesse ai mutui.
G. Con ogni più ampia riserva di meglio argomentare, anche in via istruttoria, integrare secondo i termini di legge.
Per : Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, per le causali di cui in narrativa, in via preliminare rigettare la richiesta di sospensiva della sentenza di primo grado, in quanto l'istanza formulata da parte appellante è priva dei requisiti del fumus boni iuris e
4 del periculum in mora;
in tesi, respingere l'appello notificato da società e i Parte_1 signori e avverso la Parte_1 Parte_1 sentenza n. 408/2023 emessa dal Tribunale di Siena in data 10/05/2023 nella causa civile R.G. 1922/2020 e per
l'effetto confermare integralmente il contenuto della predetta ordinanza. Con vittoria di spese di lite di secondo grado e conferma di quelle di primo grado”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato
[...]
e (di Parte_1 Parte_1 seguito anche solo “ ”), e Pt_3 Parte_1 [...] convenivano in giudizio (di Pt_1 Controparte_1 seguito anche solo “ ) al fine di opporsi CP_1 all'atto di precetto con cui , nella sua qualità CP_1 di cessionaria di Controparte_4
(di seguito anche solo “MP”), intimava loro il versamento di complessivi euro 1.579.922,09, quale debito derivante dai due contratti di mutuo stipulati con MP – segnatamente, il mutuo del 5 marzo 2001, a rogito per
Notaio Rep. n. 73.386 Racc. n. Persona_2
10.767, ed il mutuo del 28 gennaio 2004, a rogito per
Notaio , rep. n. 29339, Racc. n. 11603 - Persona_3 entrambi muniti di formula esecutiva.
Deducevano gli opponenti, in sintesi:
- l'inidoneità dei contratti di mutuo a valere quali titoli esecutivi ex art. 474 c.p.c., stante la mancata giuridica disponibilità delle somme erogate, e la nullità degli stessi per difetto di causa tipica ai sensi degli artt. 1418 e 1325 c.c. posto che le somme erogate erano state utilizzate dalla per ripianare debiti pregressi della CP_3
Società
5 - la nullità della clausola sulla capitalizzazione composta applicata nei mutui in esame, entrambi con ammortamento cd. alla francese, da cui sarebbe derivata la produzione di interessi anatocistici in violazione del divieto di cui all'art. 1283
c.c.
- l'usurarietà dei tassi di interesse applicati con conseguente nullità della relativa clausola ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c.
- la nullità delle clausole applicate ai rapporti in esame per mancanza di trasparenza in relazione al disposto di cui all'art. 117 TUB, stante l'erronea indicazione del tasso di interesse effettivo rispetto a quello contrattuale.
Riferivano, inoltre, gli opponenti che MP aveva effettuato una serie di operazioni in materia di derivati senza tuttavia la preventiva stipulazione del contratto, in violazione dell'art. 23 del D.Lgs. n. 58 del 1998.
Concludevano, quindi, chiedendo il risarcimento dei danni causati dalle suddette operazioni finanziarie e dalle violazioni poste in essere dalla in relazione ai CP_3 contratti di mutuo, chiedendo altresì ammettersi ctu contabile volta alla rideterminazione dell'effettivo dare-avere tra le parti.
Si costituiva in giudizio eccependo in via CP_1 preliminare l'improcedibilità del giudizio per il mancato espletamento della procedura di mediazione, chiedendo in ogni caso il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Il Tribunale, ritenuta non necessaria la fase di mediazione trattandosi di parentesi cognitiva riferita a procedura in fase di (preannunciata) esecuzione, istruiva la causa con prove documentali e disponeva ctu contabile.
6 Con sentenza n. 408 pubblicata in data 11.5.2023 il
Tribunale di Siena, in sintesi, e ai fini che qui ancora rilevano:
- confermava la natura dei contratti di mutuo a valere quali titoli esecutivi ex art. 474 c.p.c. nonché la legittimità del mutuo cd. solutorio
- rigettava la tesi degli opponenti secondo cui il piano di ammortamento delle rate cd. alla francese adottato dalla avrebbe dato luogo ad anatocismo, CP_3 rigettando altresì la contestazione sulla ritenuta indeterminatezza della clausola relativa al calcolo degli interessi
- rigettava l'eccezione di usurarietà dei tassi di interesse applicati
- rigettava l'eccezione di nullità delle pattuizioni contrattuali per erronea indicazione del taeg, in assenza della prova del pregiudizio subito dagli opponenti
- rigettava la contestazione relativa alle operazioni di investimento in derivati effettuate dalla avendo CP_3 gli opponenti dedotto genericamente l'inesistenza dei relativi contratti di IRS
- rigettava, infine, la richiesta di risarcimento dei danni avanzata dagli opponenti.
Il Tribunale rigettava, quindi, l'opposizione e condannava gli opponenti, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore di , CP_2 quale mandataria di oltre alle spese CP_1 della ctu.
Avverso la sentenza del Tribunale di Siena hanno interposto gravame e Parte_1
e chiedendo, Parte_1 Parte_1 Parte_1 in accoglimento del proposto appello, la riforma della sentenza impugnata sulla base dei seguenti motivi così riassumibili:
7 1) Richiesta di sospensione dell'immediata esecutività della sentenza di primo grado ex artt. 351, co. 2 e
283 c.p.c.
2) Nel merito: Sulla nullità dei contratti di mutuo per difetto di causa tipica ai sensi degli artt. 1418
c.c. e 1325 c.c.
3) Nel merito: Sul superamento del limite dei “tassi soglia” previsto dalla L. 108/96
4) Nel merito: Sulla nullità delle clausole per contrasto con l'art. 117 della L. 385/93 – Sulla nullità della clausola sulla capitalizzazione composta (c.d. rimborso alla francese), piano di ammortamento, struttura, pattuizione, anatocismo e sulla relativa indeterminatezza
5) Nel merito: Sull'inesistenza dei contratti IRS e sulla nullità delle operazioni effettuate dalla
in assenza della forma scritta del contratto CP_3 ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del d.lgs.
n. 58 del 1998
6) Sul risarcimento del danno derivante dalle violazioni della Banca nonché sul risarcimento del danno derivante dalle illegittime operazioni IRS effettuate dalla ; CP_3 hanno concluso, quindi, gli appellanti chiedendo, in via principale, di sentir dichiarare la nullità dei contratti di mutuo, del precetto e di tutte le operazioni di investimento effettuate dalla nonché il loro CP_3 diritto al risarcimento dei danni;
in via subordinata, di sentir dichiarare la nullità del precetto nonché di tutte le operazioni di investimento e di procedere ad un nuovo calcolo volto a stabilire l'effettivo dare avere tra le parti;
il tutto con la vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
8 In via istruttoria, hanno chiesto gli appellanti disporsi una nuova ctu contabile.
Si è costituita in giudizio eccependo, in CP_1 via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., a sua volta concludendo per il rigetto dell'appello e la vittoria delle spese del giudizio.
Con ordinanza istruttoria dell'8.7.2024 il
Consigliere Istruttore ha formulato quale proposta conciliativa la rinuncia all'appello e la conseguente accettazione, con spese del presente grado del giudizio integralmente compensate;
detta proposta veniva accettata dalla sola appellata e costituita. CP_3
Concessi i termini ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche, all'udienza del 7.3.2025, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c..
Nella specie il gravame è stato proposto nel sostanziale rispetto delle prescrizioni di legge, risultando sufficientemente chiara l'esposizione delle doglianze contro la decisione impugnata oltre che adeguatamente prospettate le modifiche richieste, avendo consentito alla parte appellata di puntualmente espletare la propria difesa.
Il primo motivo di gravame riguarda, invero, la richiesta di parte appellante di sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, richiesta che è già stata esaminata da questa Corte e rigettata con provvedimento collegiale dell'8.7.2024.
9 Con il secondo motivo di gravame viene, in sintesi, mossa censura alla sentenza impugnata per non avere il primo Giudice dichiarato la nullità dei contratti di mutuo per mancanza di causa ai sensi degli artt. 1325 e
1418 c.c..
Prospettano gli appellanti che, attraverso le contestuali operazioni di accredito ed addebito, le somme oggetto di mutuo non sarebbero mai entrate nella disponibilità della Società mutuataria poiché rientrate immediatamente nella disponibilità della Banca e da quest'ultima utilizzate per il ripianamento dei debiti della Società, con il conseguente venir meno della finalità economica del finanziamento richiesto.
Il motivo è infondato.
Sul concetto di disponibilità giuridica delle somme erogate a titolo di mutuo, con particolare riferimento al mutuo cd. solutorio, si è recentemente espressa la Corte di legittimità a Sezioni Unite con la pronuncia n. 5841 del 2025 che, dopo una disamina dei contrapposti orientamenti sulla questione, se, dall'immediata riappropriazione da parte della banca delle somme mutuate possa dirsi realizzata la messa a disposizione della somma mutuata, ha concluso, in sintesi, che la riappropriazione di dette somme postula che le stesse
“siano prima transitate sul conto o, comunque, nella
“disponibilità giuridica” del mutuatario” e che “Con
l'accredito delle somme sul conto corrente, il contratto di mutuo è, dunque, da intendersi perfettamente concluso
e la disponibilità giuridica della somma effettivamente conseguita”. Escludendo, pertanto, le SS.UU. che il mutuo cd. solutorio configuri una figura contrattuale atipica o, comunque, diversa dal contratto tipico di mutuo, viene dato seguito, in sostanza, a quell'orientamento secondo il quale “il perfezionamento del contratto di mutuo […]
10 con la consequenziale nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità del mutuatario medesimo, non rilevando, a detto fine, che sia previsto l'obbligo di utilizzare quella somma a estinzione di altra posizione debitoria verso il mutuante
(nello stesso senso: Cass. Sez. 3, ordinanza n. 37654 del
2021; n. 724 del 2021; n. 16377 del 2023, citt.)” (Cass.,
SS.UU., sent., 5.3.2025, n. 5841).
Non si ravvisano pertanto profili di illegittimità nell'operato della tenuto anche conto di quanto CP_3 segue.
Nel mutuo del 2001 risulta chiaramente che le parti avevano convenuto di destinare l'intero importo del finanziamento concesso alla estinzione delle passività elencate all'art. 1 del contratto di mutuo (cfr. all. 4 citazione in opposizione).
Quanto al mutuo del 2004 risulta che del totale dell'importo concesso di euro 650.000,00 le parti avevano convenuto di destinare euro 550.000,00 all'estinzione di una serie di passività ed euro 100.000,00 all'esecuzione di una serie di interventi di miglioramento nell'azienda della Società mutuataria posta nel Comune di San Casciano dei Bagni (il tutto come meglio indicato a p. 3 del contratto – cfr. all. 5 opposizione a precetto). Ad ogni modo, la circostanza che anche l'importo di euro
100.000,00 sia stato utilizzato per il ripianamento di debiti pregressi della Società non dà luogo a nullità del mutuo;
ciò, in quanto, dall'esame del contratto nel suo insieme non si ravvisa un interesse del mutuante ad uno specifico impiego delle somme mutuate, presupposto necessario per poterlo eventualmente configurare quale mutuo di scopo (cfr. sul punto Cass., Sez. III, sent.,
11 14.4.2021, n. 9838 in cui la Suprema Corte ha confermato la sentenza impugnata dando atto che la Corte di merito, in un caso analogo a quello qui in esame, pur rilevando che nei contratti esaminati vi era indicazione circa la destinazione delle somme da parte del mutuatario, dal contenuto delle clausole contrattuali non aveva ravvisato uno specifico interesse in capo all'istituto bancario all'impiego esclusivo di dette somme nel senso indicato dal mutuatario, escludendo, pertanto, che si trattasse nella specie di mutuo di scopo. Ciò anche in virtù del fatto che – come nel caso che qui ci occupa – la clausola di risoluzione di diritto, contenuta nel capitolato generale e prevista per il caso di destinazione totale o parziale del finanziamento a scopo diverso da quello convenuto, non era altrettanto espressamente contemplata anche nei relativi contratti).
Con il terzo motivo di gravame viene, in sintesi, mossa censura alla sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice non avrebbe ravvisato l'usurarietà dei tassi applicati ai mutui in esame, aderendo alle risultanze della ctu che, nella prospettazione degli appellanti, sarebbe errata per non aver ricompreso gli interessi di mora nel calcolo del tegm.
Il motivo è infondato.
Il consulente d'ufficio si è attenuto alle indicazioni fornite dal Tribunale nel quesito posto laddove – in merito alla verifica dell'usura ab origine dei tassi di interesse - veniva chiesto di prendere in considerazione separatamente gli interessi corrispettivi e quelli moratori e, con riferimento a questi ultimi, di determinarne il tasso soglia secondo “l'insegnamento della Corte di Cassazione a sezioni unite del 18 settembre 2020 sentenza n. 19597 anche con riferimento alla rilevazione della Banca d'Italia sulla maggiorazione
12 media di tali accessori” con divieto altresì di sommare gli interessi corrispettivi con gli eventuali interessi moratori (cfr. ordinanza del 6.5.2021).
Ai fini della rilevazione dell'usura la necessità di effettuare una comparazione tra grandezze omogenee è, infatti, oramai ritenuta imprescindibile dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. sul punto, oltre la più che nota Cass., sent., SS.UU.,18.9.2020, n. 19597, anche Cass., ord., sez. I, 5.5.2022, n. 14214 entrambe richiamate da Cass., Sez. I, ord., 15.5.2023, n. 13144 nella cui motivazione viene ribadito quanto segue “Il principio di sommatoria dei rispettivi tassi degli interessi corrispettivi e di mora per stabilire il tasso contrattuale da confrontare con la soglia anti usura, dunque, “non è altro che uno – e, si potrebbe dire, il più grezzo – dei criteri utilizzabili per sintetizzare un tasso unico, senza distinguere, tra costi correlati al regolare adempimento del contratto e costi correlati al suo inadempimento (così, in motivazione, la citata Cass.
n. 14214 del 2022). Pertanto, tale criterio è incompatibile con i principi stabiliti dalla citata sentenza delle Sezioni Unite, oltre ad essere stato espressamente ripudiato in altre sentenze (cfr. Cass. n.
26286 del 2019, Cass. 31615 del 2021; Cass. n. 14214 del
2022)”.
Ciò detto, dalla relazione ctu (cfr. p. 17), si ricava che per il mutuo n. 1005930 del 2004 non è stata rilevata usura contrattuale nella determinazione degli interessi corrispettivi né in quella degli interessi moratori, mentre, per il mutuo n. 1002571 del 2021 è stata rilevata usura nella pattuizione dei soli interessi moratori. Tuttavia, l'assenza di documentazione non ha consentito al ctu di quantificare l'importo degli interessi moratori da annullare. In risposta alla
13 richiesta in tal senso avanzata dal consulente di parte opponente, il ctu ha replicato facendo presente che “le scritture degli estratti conto bancari citati non sono sufficienti a ricostruire puntualmente le effettive rate pagate, in quanto non è fornito alcun dettaglio né in merito all'individuazione del singolo mutuo, né alle spese, alla quota capitale, alla quota interessi né alla specifica della rata pagata. Allo stesso modo,
l'ulteriore documentazione versata in atti, quali ordini di bonifici o pagamento di bollettini, attiene al pagamento delle rate di vari e diversi finanziamenti, senza alcuna distinzione della quota capitale o della quota interessi riferibile a ciascuno di essi” (cfr. p.
19 ctu).
Gli odierni appellanti non hanno argomentato nulla in proposito né risulta dagli atti di causa che gli stessi abbiano tempestivamente richiesto alla la CP_3 documentazione attestante gli avvenuti pagamenti. Solo in sede di seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. gli opponenti hanno avanzato istanza per ordinare alla CP_3
l'esibizione, tra gli altri, degli estratti conto e dei pagamenti relativi ai mutui in esame;
richiesta che è da considerarsi tuttavia inammissibile in quanto, al di là della sua formulazione generica, non è stata preceduta, come detto, dalla prodromica istanza ex art. 119, comma
4, TUB.
Discende da quanto sopra che, benché in parte risulti astrattamente fondata la doglianza in merito alla dedotta usurarietà dei tassi di interesse applicati, il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte degli appellanti, nei termini sopra visti, non può che portare al rigetto della stessa.
Con il quarto motivo di impugnazione viene, in sintesi, mossa censura alla sentenza impugnata nella
14 parte in cui il primo Giudice non ha rilevato la nullità delle pattuizioni contrattuali per violazione del principio di trasparenza ex art. 117 TUB, stante la erronea indicazione del taeg, nonché per la mancata determinazione della clausola degli interessi che, nel mutuo strutturato con ammortamento cd. alla francese porterebbe, nella prospettazione degli appellanti, alla produzione di interessi anatocistici per effetto della capitalizzazione composta degli interessi, con conseguente incremento del costo totale del finanziamento, in violazione del disposto di cui all'art. 1284, comma 3, c.c.
Il motivo è, nel complesso, infondato.
Quanto al primo rilievo, la mera erronea indicazione del taeg non rientra nel novero delle indicazioni prescritte, a pena di nullità, dall'art. 117, comma 6,
TUB, non comportando di per sé una maggiore onerosità del finanziamento.
La sanzione della nullità per la omessa o erronea indicazione dell'isc/taeg è infatti espressamente contemplata nell'ambito specifico del credito al consumo, all'art. 125 bis, comma 6, TUB, a mente del quale “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel taeg pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124 […]”.
Nel caso in esame, essendo il mutuatario una società, non si applica la suddetta disciplina, conseguendone che l'erronea rappresentazione del costo totale del finanziamento avrebbe potuto essere suscettibile, tutt'al più, di un diritto al risarcimento dei danni, per violazione dell'obbligo di trasparenza imposto
15 all'intermediario finanziario, laddove la Società avesse fornito la prova che, ove le fosse stato correttamente rappresentato il costo complessivo del credito, non avrebbe stipulato il finanziamento - in quanto, ad esempio, lo avrebbe stipulato con altro intermediario a condizioni più favorevoli – prova che, tuttavia, non è stata offerta dalla Società mutuataria.
Quanto al ritenuto effetto anatocistico non può che richiamarsi la nota pronuncia della Suprema Corte a
Sezioni Unite n. 15130 del 29.5.2024, pubblicata nelle more del presente giudizio, in cui, pur riguardando la fattispecie ivi esaminata un contratto di mutuo a tasso fisso (mentre i mutui in esame sono a tasso variabile), sono enunciati dei principi che possono richiamarsi anche per il caso qui in esame, a partire dalla ritenuta assenza di anatocismo nel sistema di ammortamento cd. alla francese, il cui funzionamento non opera in maniera differente a seconda della previsione in contratto di un tasso di interesse fisso o variabile, come peraltro recentemente affermato dalla Suprema Corte (cfr. in proposito Cass., Sez. I, ord., 19.3.2025, n. 7382).
Detta tipologia di ammortamento prevede infatti che la quota di interessi sia calcolata sul capitale che via via residua al netto della frazione di capitale relativa al periodo precedente, in maniera tale che, laddove il pagamento della rata avvenga nei termini pattuiti, gli interessi maturati fino a quel momento si estinguono, senza, perciò, che essi vadano ad inglobarsi nell'importo del capitale residuo su cui matureranno i successivi interessi, dovendo conseguentemente escludersi che possa concretizzarsi alcun fenomeno anatocistico.
In ogni caso, precisano le SS.UU. (richiamando sul punto Cass. n. 13144 del 2023), “non può ritenersi sufficientemente specifica la censura sollevata
16 denunciando soltanto, e del tutto astrattamente, la pretesa realizzazione, mediante l'utilizzo del sistema di ammortamento cd. <
Nel caso che qui ci occupa, gli appellanti non hanno dimostrato che il piano predisposto dalla sia stato CP_3 produttivo di interessi anatocistici, non risultando pertinente in proposito il richiamo degli appellanti alle pagine 76-79 della perizia di parte depositata con la seconda memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. (cfr. all. 1) che riguardano, invero, la rilevazione dei tassi effettivi svolta dal consulente al fine di verificare la corrispondenza tra il tasso effettivo e quello dichiarato in contratto, di cui si è già detto, e non direttamente la ritenuta presenza di anatocismo.
Neppure è fondato, infine, il rilievo secondo cui i contratti sarebbero affetti da nullità per indeterminatezza in ragione della mancata espressa previsione del regime di capitalizzazione composta, trattandosi questo di un elemento di per sé non essenziale ai fini della validità del finanziamento.
Sebbene il mutuo a tasso variabile non consenta di avere da subito contezza del costo finale dell'operazione
è altrettanto vero che ciò non sottende un problema di indeterminatezza e/o violazione delle previsioni contrattuali laddove, come nel caso di specie, il mutuatario sia messo nelle condizioni di conoscere gli elementi essenziali (quali l'importo del prestito e la sua durata, il tasso di interesse, con le relative modalità di calcolo della quota fissa e di quella variabile, nonché la periodicità di rimborso delle rate e
17 la modalità di composizione delle stesse) al fine di poterne verificare il rispetto e la corretta applicazione da parte dell'istituto bancario erogante.
Ai contratti di mutuo in esame risultano allegati i relativi piani di ammortamento che, unitamente alle condizioni economiche indicate, hanno consentito al mutuatario di ricavare il regime finanziario adottato
(cfr. contratti mutuo all. 4 e 5 atto di opposizione a precetto).
Con il quinto motivo di impugnazione viene, in sintesi, mossa censura alla sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice non avrebbe analizzato nel merito l'eccezione di inesistenza dei contratti di IRS e rilevato la conseguente nullità delle operazioni ad essi connesse.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha, invero, rilevato che la doglianza era stata genericamente dedotta e senza il necessario supporto probatorio.
Ai sensi dell'art. 2697 c.c. era infatti onere degli opponenti dimostrare che la non aveva adempiuto CP_3 correttamente agli obblighi contrattuali prescritti ex art. 23 D.Lgs. n. 58 del 1998 e, a tal fine, gli stessi avrebbero dovuto previamente e tempestivamente fare richiesta alla medesima della relativa CP_3 documentazione contrattuale e contabile. Così facendo, la sarebbe stata a sua volta onerata di produrre CP_3 quanto richiesto onde evitare il rischio di vedere accolta l'eccezione di inesistenza sollevata dagli opponenti.
In proposito, dalla documentazione in atti risultano solo due missive inviate alla Banca (all. 6 opposizione a precetto) con cui la Società chiedeva spiegazioni su alcuni addebiti riscontrati sul c/c n. 0000001968.74,
18 senza tuttavia che in tale occasione sia stata mossa contestazione alcuna circa l'esistenza dei sottesi contratti di IRS, dei quali neppure veniva chiesta la consegna.
Il sesto ed ultimo motivo di gravame – con cui, in sintesi, gli appellanti, insistono sul risarcimento dei danni – resta conseguentemente assorbito, in quanto infondato, stante il mancato accoglimento dei motivi che precedono.
Per tutto quanto sopra esposto, l'appello va rigettato con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in base al valore della causa, portato dall'atto di precetto, ricompreso nello scaglione da euro 1.000.001,00 ad euro
2.000.000,00 (valori minimi e senza la fase istruttoria).
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 a carico degli appellanti.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da Parte_1
e e
[...] Parte_1 Parte_1 Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Siena n. 408 pubblicata in data 11.5.2023:
1) rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) liquida le spese del presente grado di giudizio sopportate da in complessivi Controparte_1
19 euro 12.033,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, CAP e IVA, come per legge;
3) dichiara tenuti e condanna Parte_1
e
[...] Parte_1 Parte_1
e in solido tra loro, alla rifusione Parte_1 di dette spese in favore di;
Controparte_1
4) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento a carico degli appellanti, in solido tra loro, dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.
5) manda alla Cancelleria per la regolarizzazione degli atti sotto il profilo fiscale, in ordine al valore della controversia.
Così deciso in Firenze, il 29 agosto 2025
Il Presidente rel. est.
Ludovico Delle Vergini
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