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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 30/09/2025, n. 1251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1251 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.643/2023 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
9 maggio 2025 tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 assistiti e difesi dall'Avv. PINTABONA RENATO GIUSEPPE
APPELLANTE
e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. RANDAZZO MARIO
APPELLATO
(C.F. ), Controparte_2 C.F._4 [...]
(C.F. ), CP_3 C.F._5 Controparte_4
(C.F. ) e
[...] C.F._6 [...]
(C.F. ) Controparte_5 C.F._7
APPELLATI CONTUMACI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Catania n. 1307/2023 pubblicata il
22/03/2023.
CONCLUSIONI
Per Parte Appellante: Piaccia all'ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in riforma dell'impugnata sentenza, così provvedere: dichiarare nulla, ovvero riformare con qualunque formula, la sentenza n.1307/2023 emessa il 22 marzo 2023 dal
Tribunale Civile di Catania nel procedimento n. 1395/2020 R.G., notificata il 31 marzo 2023, per vizio processuale e per tutti i motivi di fatto e diritto esposti;
per l'effetto rigettare la domanda della Curatela del Fall. di “ CP_1
; Con vittoria di spese e compensi, spese generali, IVA e CPA per
[...]
entrambi i gradi.
Per Parte Appellata:
Piaccia alla Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, rigettare la richiesta di nullità della sentenza, perché incomprensibile in punto di diritto e non motivata;
sempre nel merito, senza recesso dall'eccezione preliminare, rigettare la richiesta di riforma della sentenza impugnata, sia perché genericamente formulata sia perché infondata sia in fatto sia in diritto;
in applicazione corretta del principio della soccombenza condannare gli appellanti, per le ragioni esposte, anche alle spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1307/2023 pubblicata il 22/03/2023 il Tribunale di Catania dichiarava il difetto di legittimazione passiva dei convenuti TE
, e;
dichiarava
[...] Controparte_4 Controparte_2
inefficace, ai sensi dell'art. 64 L.F., l'atto di vendita del 30.5.2016 concluso tra e , e e per Controparte_1 Controparte_6 Parte_1 Parte_3
l'effetto condannava i convenuti , quale erede di Parte_2 CP_6
, e alla immediata restituzione degli immobili
[...] Parte_1 Parte_3 oggetto del predetto atto, in favore della curatela attrice;
condannava la società convenuta ed i convenuti , e al Parte_2 Parte_1 Parte_3 pagamento, in solido tra loro, delle spese di lite;
condannava la curatela attrice al pag. 2/15 pagamento delle spese processuali in favore dei convenuti , TE
e , nulla disponendo Controparte_4 Controparte_2
sulle spese nei confronti della convenuta contumace.
In particolare il primo giudice riteneva:
- legittima la modifica - nella memoria all'uopo prevista dall'art. 183 c.p.c. - della iniziale domanda articolata dalla odierna attrice.
- che il trasferimento degli immobili effettuato con atto pubblico del 30.5.2016 da parte della società fallita in favore di , e Controparte_6 Parte_1 [...]
andava dichiarato inefficace, ex art. 64 LF, attesa la simulazione Pt_3
parziale della corresponsione del prezzo di acquisto;
- che, invero, quanto lamentato in domanda trovava riscontro nelle risultanze contabili della società fallita;
- che la deduzione dei convenuti secondo cui il prezzo pattuito fosse stato regolarmente ed interamente versato entro i termini pattuiti, e che ciò sarebbe emerso dall'atto di quietanza ricevuto dal Notaio di Catania Persona_1 in data 13.06.2016 opportunamente registrato e versato in atti, non era fondata posto che la quietanza dell'intero prezzo “mediante compensazione del relativo credito con il credito di pari importo dell'acquirente risultante Parte_3 dalle scritture contabili della Società venditrice medesima, ed in particolare dall'ultimo bilancio approvato”, pur se redatto nella forma pubblica, non faceva fede per i contenuti in esso indicati dalle parti;
- che tra tutte le parti in causa esistono stretti rapporti di parentela, atteso che:
(deceduta) era coniuge, in comunione legale dei beni, di Controparte_6
, socio della società fallita;
è coniuge in regime di Parte_2 Parte_1 comunione legale dei beni di socio della società fallita e Persona_2 già amministratore unico della stessa sino alla sentenza dichiarativa di fallimento;
è socia della società fallita, per avere acquistato le Parte_3 quote dal socio e coniuge e siffatte relazioni personali e Persona_3
pag. 3/15 familiari in essere fra gli odierni convenuti e la società fallita, costituiscono indubbiamente presunzioni gravi, precise e concordanti che permettono di dedurre, sulla scorta del canone della normale diligenza, la conoscenza dello stato d'insolvenza da parte del beneficiario finale dell'atto:
- che gli indizi esaminati non consentivano di affermare che la volontà delle parti fosse quella di lasciare la proprietà degli immobili in capo alla CP_1 ma inducevano, invece, a ritenere che la società volesse spogliarsi dei
[...]
propri diritti per sottrarre i beni alla garanzia dei creditori e trasmetterli a soggetti di fiducia, ovvero in favore dei soci o dei loro congiunti, e che intenzione della società fallita era, quindi, quella di cedere gli immobili oggetto dell'atto pubblico del 30.5.2016, a titolo gratuito, riconoscendo la simulazione relativa del contratto che dissimulava una cessione a titolo gratuito compiuta nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, con conseguente inefficacia ai sensi dell'art. 64 L.F..
Con atto di citazione notificato il 02/05/2023, , e Parte_2 Parte_1
hanno proposto appello avverso la predetta sentenza per i motivi Parte_3 meglio illustrati in motivazione, concludendo come riportato in epigrafe.
Si è costituito il che ha formulato le conclusioni Controparte_1 sopra trascritte.
Indi, assegnato alle parti termine per la notifica del gravame a TE
, e – i quali non
[...] Controparte_4 Controparte_2 si sono costituiti in giudizio con conseguente loro contumacia - e termine per il deposito di note conclusive, all'udienza del 9 maggio 2025, sulle conclusioni come precisate nelle note, la causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, gli appellanti hanno lamentato la violazione dell'art. 183, comma 6, numero 1, cod. proc. civ., deducendo che il giudice di prime cure, nell'accogliere la domanda della Curatela, formulata in seno alla prima memoria pag. 4/15 istruttoria e definita come “subordinata rispetto alla domanda principale”, ha violato l'art. 183 cod. proc. civ. sia perché si era verificata una mutatio e non emendatio libelli sia perché tale modifica non era stata formulata all'udienza ex art. 183 comma 5 c.p.c.
Ritiene il Collegio che la questione sollevata sia irrilevante e, comunque, infondata.
Ed invero, a prescindere dalla modifica operata in primo grado, va rilevato che nell'originaria domanda il aveva denunciato Controparte_1
l'inefficacia dell'atto di cessione oggetto di esame ex art. 67 co, 1 L.F., posto che la società fallita non aveva incassato somme di alcuna entità e di alcuna natura, in nessun momento, come emergeva dalle annotazioni nel “Depositi Bancari e postali” e dall'esistenza di un'unica annotazione contabile, nella quale si riporta l'esistenza del pagamento di parte di tale somma, mentre nei movimenti bancari e nella restante documentazione contabile non risultava traccia alcuna di pagamento. Precisava la Curatela che l'atto di vendita mancava del successivo formale atto di quetanza, costituente parte formale e sostanziale del medesimo atto e unico rimedio negoziale, idoneo a quietanzare un pagamento successivo alla stipula dell'atto di vendita, non risultando nemmeno annotata la riduzione dell'attivo immobiliare, pari a € 150.000,00, valore corrispondente a quello dei beni fittiziamente venduti.
Il primo giudice, quindi, sebbene abbia ritenuto ammissibile la modifica della domanda, richiamando il “nuovo” orientamento della Corte di Cassazione, si è limitato a riqualificare l'originaria azione proposta dal - tenuto conto CP_1
anche delle difese dei convenuti in primo grado (che riconoscevano l'assenza di un pagamento, sostenendo la sussistenza di una compensazione tra le ragioni creditorie di nei confronti della società e il prezzo della cessione, Parte_3
producendo all'uopo un atto di quietanza sottoscritto davanti al notaio) -, rilevando che dalla ricostruzione fattuale emergeva che l'intenzione della società
pag. 5/15 fallita era quella di cedere gli immobili oggetto dell'atto pubblico del 30.5.2016,
a titolo gratuito, riconoscendo così la simulazione relativa del contratto che dissimulava una cessione a titolo gratuito compiuta nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, con conseguente inefficacia ai sensi dell'art. 64 L.F..
Orbene tale riqualificazione della iniziale domanda è certamente consentita dal principio iura novit cura, avendo il Giudice il potere dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni, e di individuare la norma di diritto conseguentemente applicabile, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti.
Né può sostenersi che sussista la violazione del divieto di ultrapetizione, posto che il Tribunale non ha operato alcuna sostituzione della domanda iniziale con una diversa, modificando i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta o allegata in giudizio dalle parti: il ha sempre allegato CP_1
l'assenza di un pagamento a fronte della cessione (ivi compresa una compensazione) e tale fattispecie, secondo il primo giudice, è riconducibile, più che alla fattispecie di cui al primo comma dell'art. 67 L.F. a quella di cui, all'art. 64 L.F. ossia all'ipotesi in cui le parti simulano il pagamento, mentre la cessione avviene a titolo gratuito.
Giova in ogni caso rilevare come le conclusioni raggiunte dal primo giudice risultano corrette anche ove si volesse ritenere la incompatibilità tra la domanda formulata ex art. 67 L.F. e quella di cui simulazione formulata dalla Curatela nelle memorie ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c..
Ed invero non sussiste il prospettato errore di diritto in punto di esegesi e applicazione dello ius variandi delineato dall'art. 183 comma 6 c.p.c.
La nozione di "domanda alternativa" o di "domanda modificata" (o "domanda complanare", secondo la definizione di una parte della dottrina), ammissibile (a differenza della domanda nuova che non costituisca una reazione specifica alle difese della controparte) si trae con chiarezza dalla giurisprudenza della Corte.
pag. 6/15 La sentenza a sezioni unite n. 12310 del 2015 (pag. 19) afferma che "(l)a vera differenza tra le domande "nuove" implicitamente vietate - in relazione alla eccezionale ammissione di alcune di esse - e le domande "modificate" espressamente ammesse non sta (...) nel fatto che in queste ultime le "modifiche" non possono incidere sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate "nuove" nel senso di "ulteriori" o
"aggiuntive", trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate - eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali -, o, se si vuole, di domande diverse che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono
e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività"; e
(ibidem, pagg. 19-20) aggiunge che "secondo la disciplina positiva enucleabile dalla struttura dell'art. 183 c.p.c., (in questo) sta tutto il loro non essere domande "nuove", rispetto ad un divieto implicitamente ricavato dalla (e pertanto oggettivamente correlato alla) necessità espressa di prevedere
l'ammissibilità di alcune specifiche domande "nuove" aventi la caratteristica di non essere alternative alla (o sostitutive della) domanda iniziale, ma di aggiungersi ad essa: in pratica, con la modificazione della domanda iniziale
l'attore, implicitamente rinunciando alla precedente domanda (...) mostra chiaramente di ritenere la domanda come modificata più rispondente ai propri interessi e desiderata rispetto alla vicenda sostanziale ed esistenziale dedotta in giudizio".
In termini analoghi, Cassazione sezioni unite n. 22404 del 2018, la quale, in tema di diritti etero-determinati, enuncia il principio secondo cui, nel processo introdotto mediante domanda di adempimento contrattuale, è ammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata, in via subordinata, con la prima memoria ai sensi dell'art. 183 comma 6 c.p.c., qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio,
pag. 7/15 trattandosi di domanda comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta.
In coerenza con il medesimo percorso ermeneutico, la Cassazione a sezioni unite n. 26727 del 2024 (pag. 13, punto 5.2.4) - la quale affronta la questione dei limiti dello ius variandi in relazione al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e non, come i due precedenti arresti, con riferimento al giudizio a cognizione piena - spiega che il punto cruciale della questione si "sposta" dal perimetro formale del binomio "emendatio"-"mutatio libelli" all'area dell'interesse tutelabile, sicché "è (...) agevole comprendere che la domanda modificata potrà investire tutti gli elementi identificativi oggettivi della domanda originaria, trovando l'unico limite nella stessa vicenda sostanziale prospettata con l'atto introduttivo o comunque nel collegamento a questa: impostazione che - rimarcherà poi il sintonico intervento del 2018 - risulta "ricavabile da tutte le indicazioni contenute nel codice di rito in relazione alle ipotesi di connessione a vario titolo e in particolare al rapporto di connessione per "alternatività" o "per incompatibilità"". Il che costituisce una interpretazione più adeguata ai principi di economia processuale e ragionevole durata del processo per la sua idoneità
"a favorire una soluzione della complessiva vicenda sostanziale ed esistenziale", limitando il "rischio di giudicati contrastanti" e garantendo l'effettività della tutela rispetto al formalismo;
né controparte si trova ad essere vittima di alcuna
"sorpresa", né le viene diminuita la potenzialità difensiva, proprio per il riferimento o la connessione con la medesima vicenda sostanziale per cui è stata chiamata in giudizio, godendo di un congruo termine per controdedurre. Così risulta ridimensionato l'elemento oggettivo costituito da petitum e causa petendi,
i quali hanno dismesso la funzione assoluta di identificazione della domanda ammissibile: l'identificazione va ora raggiunta alla luce dell'interesse di chi agisce, e quindi è attingibile dalla vicenda sostanziale che, unitamente
pag. 8/15 all'effettivo esercizio del diritto di difesa di controparte, diviene il perimetro dell'ammissibilità".
Ne consegue che la domanda proposta in via alternativa dal , volta CP_1 ad ottenere la dichiarazione di simulazione dell'atto di cessione, risulta ammissibile.
Con il secondo motivo, gli appellanti e hanno Pt_2 Pt_1 Pt_3 denunciato la violazione dell'art. 2735 cod. civ. – violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. – omessa valutazione delle prove – violazione dell'art. 2729 cod. civ., deducendo che i Tribunale ha erroneamente valutato un elemento probatorio essenziale ai fini della decisione e cioè la quietanza di pagamento, prodotta da questa difesa tempestivamente, con la memoria prevista dal n. 2 dell'art. 183 cod. proc. civ.
In particolare gli appellanti hanno rilevato che il predetto documento costituisce, ai sensi dell'art. 2735 cod. civ., un atto unilaterale di riconoscimento dell'avvenuto pagamento e integra, tra le parti, confessione stragiudiziale – proveniente dal creditore e rivolta al debitore – che fa piena prova della corresponsione di una specifica somma di denaro per un determinato titolo.
Gli appellanti, hanno, inoltre, rilevato che tutte le argomentazioni contenute in motivazione dalla fine di pagina 5 fino a pagina 7 sono errate, giacché la mancata annotazione del pagamento del prezzo nel libro giornale, l'assenza di movimenti contabili, la mancata riduzione dell'attivo immobiliare, il mancato incasso appuntato tra i depositi bancari e postali, sono atti interni della società sui quali le acquirenti non avevano alcun potere di verifica e di controllo, essendo di contro sufficiente che essi dimostrino la preesistenza di un credito – che, come riportato in quietanza, risultava dall'ultimo bilancio della società – e pertanto non è vero che nessuna risultanza contabile comprova l'esistenza di tale credito, essendo il bilancio un documento pubblico. Inoltre la vendita in oggetto è riportata nel pag. 9/15 registro delle fatture dell'anno 2016, con la fattura n. 2 del 30 maggio 2016, riportata a pagina 16 della relazione del consulente di parte attrice.
Infine, dopo aver dedotto l'inapplicabilità al caso in esame della normativa antiriciclaggio richiamata dal primo giudice stante l'assenza di un “pagamento” propriamente inteso e la sussistenza di una compensazione, gli appellanti criticano la sentenza nella parte in cui il primo giudicante asserisce che tra le parti in causa esistono stretti rapporti di parentela, confondendo la qualità di socio con la società, persona giuridica che non può essere parente di alcuno, e allorché ha ritenuto che tali relazioni personali e familiari costituiscono quelle presunzioni gravi, precise e concordanti che permettono di dedurre la conoscenza della stato di insolvenza, mentre si tratta di una singola presunzione, peraltro non correttamente individuata, che il primo Giudice unisce al mancato pagamento del prezzo (in verità insussistente) per concludere sulla fondatezza della domanda di simulazione relativa.
Il motivo è infondato.
In primo luogo, non corrisponde al vero che la mancata annotazione del pagamento del prezzo nel libro giornale, l'assenza di movimenti contabili, la mancata riduzione dell'attivo immobiliare, il mancato incasso appuntato tra i depositi bancari e postali, siano atti interni della società sui quali le acquirenti non avevano alcun potere di verifica e di controllo, atteso che era Parte_3 socia della società fallita.
In secondo luogo la corte di legittimità ha da tempo rilevato che il curatore fallimentare - rispetto al quale si intende far valere un meccanismo quietanzatorio elaborato dal fallito "in bonis" - rappresenta la massa dei creditori, e non il fallito, sicché tale meccanismo non vale, nei confronti del fallimento, come confessione stragiudiziale dell'avvenuto pagamento (cfr. Cass. 07/08/2023, n. 23963; 7 dicembre 2021 n. 38975; 11 aprile 2019 n. 10215) e che in ogni caso, “in tema di valore probatorio della quietanza nei confronti della curatela fallimentare,
pag. 10/15 dalla anteriorità, con atto di data certa, della quietanza al fallimento non può ricavarsi anche la certezza della effettività del pagamento quietanzato, giacché solo dalla certezza dell'avvenuto pagamento, mediante strumenti finanziari incontestabili (anche alla luce della legislazione antiriciclaggio, che impone cautele e formalità particolari ove vengano trasferiti valori superiori ad un certo importo), può trarsi la prova del pagamento del prezzo pattuito nell'atto di autonomia privata, idoneo al trasferimento del bene” (cfr. Cass 09/07/2005, n.
14481, in cui, enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale, facendo uso di presunzioni, era pervenuta alla conclusione dell'avvenuta corresponsione al promittente venditore, poi dichiarato fallito, della sola minor somma pagata con assegni, e della simulazione della quietanza di pagamento della maggiore, di cui il promissario acquirente assumeva il pagamento in contanti, ritenendo così raggiunta la prova della simulazione del patto relativo al prezzo di vendita).
In terzo luogo sono gli stessi appellanti a sostenere – correttamente – che è loro onere dimostrare, come prova del pagamento, la preesistenza del credito opposto in compensazione.
Tuttavia, nel caso in esame, tale prova non è stata fornita.
La quietanza fa riferimento ad un credito risultante dall'ultimo bilancio della società e gli appellati sostengono che tale circostanza comprova l'esistenza di tale credito, essendo il bilancio un documento pubblico, ma la semplice dichiarazione contenuta nella quietanza deve ritenersi insufficiente, trattandosi di mera dichiarazione proveniente dalle parti, non avente fede privilegiata, e risultando, peraltro, non comprovata dalla produzione del bilancio cui si fa riferimento e smentita dalle altre risultanze contabili.
Risulta pertanto corretta l'affermazione del primo giudice secondo cui:
- per un verso “come accertato dal consulente incaricato e, non contestato dai convenuti, per tale atto di compravendita è stato dichiarato ai fini fiscali un
pag. 11/15 valore di cessione di € 150.000,00, ma nessuna diminuzione del valore contabile
è stata riportata nel libro giornale della società fallita, nel quale non vi è traccia di alcuna movimentazione con riferimento alla citata compravendita.
Specificamente, non risulta registrata la riduzione dell'attivo immobiliare pari ad € 150.00,00 valore corrispondente a quello dei beni asseritamente venduti.
Ne consegue che, le cessioni degli immobili costituenti attivo patrimoniale, sia a favore di terzi, sia a favore dei soci o dei loro congiunti, non trovano corretta rappresentazione nella contabilità sociale, alterando in conseguenza la rappresentazione contabile della consistenza patrimoniale della società fallita.
Inoltre, dalle movimentazioni dei mastrini della “ relativi Controparte_1 all'anno 2016 (anno in cui è stata effettuata la vendita) scaturiscono le seguenti osservazioni. All'attivo patrimoniale, il mastrino denominato “terreni e fabbricati” riporta un saldo di apertura aggiornato al 1.01.2016 conto dare di €
361.591,25; in data 31 dicembre 2016 risulta annotata soltanto la riduzione di €
110.000,00 imputabile alla vendita datata 30.5.2016. Per l'appunto, il saldo del conto al 31 dicembre 2016 è di € 251.591,25. Tuttavia, in questo conto non vi è traccia di altre movimentazioni relative alle vendite degli immobili indicati nell'atto notarile. Inoltre, nonostante l'esistenza dell'annotazione contabile (nel relativo conto di mastro e non anche nel libro giornale acquisito agli atti) con cui si attesta il pagamento di parte della somma dovuta, nei movimenti bancari e nella restante documentazione contabile non si rinvengono ulteriori tracce di pagamenti. Invero, per la cessione oggetto di esame, nessun incasso risulta appuntato nel “Depositi Bancari e Postali”….
- e per altro verso, nessuna risultanza contabile comprova l'esistenza di tale credito della per finanziamento infruttifero di interessi né dimostra Parte_3
l'azzeramento di tale credito della in conseguenza dell'atto di Pt_3
compensazione per cui è cenno in seno alla quietanza. Anzi, le evidenze contabili
pag. 12/15 richiamate escludono sia l'esistenza del credito, che l'esistenza della partita contabile di compensazione.
Peraltro, tale ultima affermazione non è stata fatta oggetto di specifica censura, non avendo gli appellanti indicato (né dimostrato) - a fronte della tempestiva contestazione del -, quale risultanza contabile comprovi l'esistenza di CP_1
tale credito della per finanziamento infruttifero di interessi e Parte_3 dimostri l'azzeramento di tale credito della essendosi gli appellanti limitati Pt_3
a riaffermare quanto contenuto nell'atto di quietanza, elemento appunto da ritenersi insufficiente.
Ne consegue che a fronte della dimostrazione da parte della Curatela del mancato pagamento del prezzo e della mancata prova della dedotta compensazione, non poteva che essere accertata la simulazione relativa dell'atto pubblico celante la gratuità dell'operazione, con conseguente applicazione della disciplina dell'art. 64 L.F. secondo cui “sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito”
Quanto alla valutazione delle relazioni di parentela tra i soci della società venditrice e gli acquirenti va precisato, innanzitutto, che il Tribunale ne ha fatto riferimento solo al fine di comprovare la conoscenza (o conoscibilità) dello stato di insolvenza da parte degli acquirenti.
Siffatta conoscenza, tuttavia, non è richiesta dalla norma posto che l'inefficacia prevista dall'art. 64 l. fall. ha carattere necessario ed oggettivo, ed opera automaticamente ove sussista il presupposto dell'esistenza dell'atto e della sua gratuità; come tale essa va dichiarata con sentenza avente natura ricognitiva della situazione giuridica, indipendentemente dai presupposti soggettivi ed oggettivi che vengono in considerazione ai fini dell'azione revocatoria quale prevista invece nell'art. 67 l. fall. (cfr. tra le tante Cass. 01/04/2005, n. 6918).
pag. 13/15 Con il terzo ed il quinto motivo, gli appellanti hanno lamentato la violazione dell'art. 101 cod. proc. civ. – sentenza della terza via – nullità della sentenza per extra petita, ribadendo quanto già affermato nel primo motivo circa la domanda della Curatela che si basava sull'art. 67 L. Fall. e, in via subordinata, anche se contestata, sull'inefficacia per intervenuta interposizione fittizia, simulazione assoluta o relativa.
Inoltre gli appellanti hanno dedotto la nullità della sentenza per extra petita poiché il Giudice di primo grado avrebbe accolto una domanda mai proposta facendo seguito a quella avanzata in via subordinata, tardivamente rispetto ai termini di legge, e per di più basandosi su un inesistente contratto preliminare.
I motivi sono infondati.
Come già esposto nell'esame del primo motivo – cui si rimanda - nessuna violazione è riscontrabile nel caso in esame tanto meno un vizio di ultrapetizione o di difetto di contraddittorio ex art. 101 c.p.c.
Con il quarto motivo, parte appellante ha dedotto la falsa applicazione dell'art. 64 Legge Fallimentare, rilevando che la valutazione di gratuità o onerosità di un negozio va compiuta con riguardo alla sua causa concreta, e detto negozio può dirsi gratuito solo quando poi il soggetto poi fallito non ne tragga nessun concreto vantaggio patrimoniale, avendo inteso recarne uno ad altri.
Quando invece il fallito riceva un vantaggio per la sua prestazione, è esclusa l'applicazione dell'art. 64 L. F. (Cass. Sez. I 22 ottobre 2020 n. 23140). Il vantaggio derivante alla società fallita è quello di estinguere un proprio debito risultante in bilancio, elemento indicato nell'atto pubblico di quietanza, non contestato e non considerato dal Tribunale nella sua motivazione.
Il motivo è infondato.
Anche con riferimento a tale questione basta richiamare quanto osservato da questa Corte nell'esame del secondo motivo.
pag. 14/15 Alla luce delle superiori considerazioni l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, tenuto conto dell'art. 5 co. 1 del dm 55/2014 e successive modificazioni – ossia nel caso in esame del valore di € 150 mila della cessione - ed esclusa la fase di trattazione non espletata nella presente fase) in favore dello Stato, attesa l'ammissione della Curatela al patrocinio a spese dello Stato ex art. 144 dpr
115/2002.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , e nei Parte_1 Parte_2 Parte_3 confronti del avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Catania n. 1307/2023 pubblicata in data 22/03/2023 così provvede:
1) rigetta l'appello:
2) condanna la parte appellata al pagamento, in favore dello Stato, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 9.991,00, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso, in data 27/09/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
pag. 15/15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.643/2023 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
9 maggio 2025 tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 assistiti e difesi dall'Avv. PINTABONA RENATO GIUSEPPE
APPELLANTE
e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. RANDAZZO MARIO
APPELLATO
(C.F. ), Controparte_2 C.F._4 [...]
(C.F. ), CP_3 C.F._5 Controparte_4
(C.F. ) e
[...] C.F._6 [...]
(C.F. ) Controparte_5 C.F._7
APPELLATI CONTUMACI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Catania n. 1307/2023 pubblicata il
22/03/2023.
CONCLUSIONI
Per Parte Appellante: Piaccia all'ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in riforma dell'impugnata sentenza, così provvedere: dichiarare nulla, ovvero riformare con qualunque formula, la sentenza n.1307/2023 emessa il 22 marzo 2023 dal
Tribunale Civile di Catania nel procedimento n. 1395/2020 R.G., notificata il 31 marzo 2023, per vizio processuale e per tutti i motivi di fatto e diritto esposti;
per l'effetto rigettare la domanda della Curatela del Fall. di “ CP_1
; Con vittoria di spese e compensi, spese generali, IVA e CPA per
[...]
entrambi i gradi.
Per Parte Appellata:
Piaccia alla Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, rigettare la richiesta di nullità della sentenza, perché incomprensibile in punto di diritto e non motivata;
sempre nel merito, senza recesso dall'eccezione preliminare, rigettare la richiesta di riforma della sentenza impugnata, sia perché genericamente formulata sia perché infondata sia in fatto sia in diritto;
in applicazione corretta del principio della soccombenza condannare gli appellanti, per le ragioni esposte, anche alle spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1307/2023 pubblicata il 22/03/2023 il Tribunale di Catania dichiarava il difetto di legittimazione passiva dei convenuti TE
, e;
dichiarava
[...] Controparte_4 Controparte_2
inefficace, ai sensi dell'art. 64 L.F., l'atto di vendita del 30.5.2016 concluso tra e , e e per Controparte_1 Controparte_6 Parte_1 Parte_3
l'effetto condannava i convenuti , quale erede di Parte_2 CP_6
, e alla immediata restituzione degli immobili
[...] Parte_1 Parte_3 oggetto del predetto atto, in favore della curatela attrice;
condannava la società convenuta ed i convenuti , e al Parte_2 Parte_1 Parte_3 pagamento, in solido tra loro, delle spese di lite;
condannava la curatela attrice al pag. 2/15 pagamento delle spese processuali in favore dei convenuti , TE
e , nulla disponendo Controparte_4 Controparte_2
sulle spese nei confronti della convenuta contumace.
In particolare il primo giudice riteneva:
- legittima la modifica - nella memoria all'uopo prevista dall'art. 183 c.p.c. - della iniziale domanda articolata dalla odierna attrice.
- che il trasferimento degli immobili effettuato con atto pubblico del 30.5.2016 da parte della società fallita in favore di , e Controparte_6 Parte_1 [...]
andava dichiarato inefficace, ex art. 64 LF, attesa la simulazione Pt_3
parziale della corresponsione del prezzo di acquisto;
- che, invero, quanto lamentato in domanda trovava riscontro nelle risultanze contabili della società fallita;
- che la deduzione dei convenuti secondo cui il prezzo pattuito fosse stato regolarmente ed interamente versato entro i termini pattuiti, e che ciò sarebbe emerso dall'atto di quietanza ricevuto dal Notaio di Catania Persona_1 in data 13.06.2016 opportunamente registrato e versato in atti, non era fondata posto che la quietanza dell'intero prezzo “mediante compensazione del relativo credito con il credito di pari importo dell'acquirente risultante Parte_3 dalle scritture contabili della Società venditrice medesima, ed in particolare dall'ultimo bilancio approvato”, pur se redatto nella forma pubblica, non faceva fede per i contenuti in esso indicati dalle parti;
- che tra tutte le parti in causa esistono stretti rapporti di parentela, atteso che:
(deceduta) era coniuge, in comunione legale dei beni, di Controparte_6
, socio della società fallita;
è coniuge in regime di Parte_2 Parte_1 comunione legale dei beni di socio della società fallita e Persona_2 già amministratore unico della stessa sino alla sentenza dichiarativa di fallimento;
è socia della società fallita, per avere acquistato le Parte_3 quote dal socio e coniuge e siffatte relazioni personali e Persona_3
pag. 3/15 familiari in essere fra gli odierni convenuti e la società fallita, costituiscono indubbiamente presunzioni gravi, precise e concordanti che permettono di dedurre, sulla scorta del canone della normale diligenza, la conoscenza dello stato d'insolvenza da parte del beneficiario finale dell'atto:
- che gli indizi esaminati non consentivano di affermare che la volontà delle parti fosse quella di lasciare la proprietà degli immobili in capo alla CP_1 ma inducevano, invece, a ritenere che la società volesse spogliarsi dei
[...]
propri diritti per sottrarre i beni alla garanzia dei creditori e trasmetterli a soggetti di fiducia, ovvero in favore dei soci o dei loro congiunti, e che intenzione della società fallita era, quindi, quella di cedere gli immobili oggetto dell'atto pubblico del 30.5.2016, a titolo gratuito, riconoscendo la simulazione relativa del contratto che dissimulava una cessione a titolo gratuito compiuta nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, con conseguente inefficacia ai sensi dell'art. 64 L.F..
Con atto di citazione notificato il 02/05/2023, , e Parte_2 Parte_1
hanno proposto appello avverso la predetta sentenza per i motivi Parte_3 meglio illustrati in motivazione, concludendo come riportato in epigrafe.
Si è costituito il che ha formulato le conclusioni Controparte_1 sopra trascritte.
Indi, assegnato alle parti termine per la notifica del gravame a TE
, e – i quali non
[...] Controparte_4 Controparte_2 si sono costituiti in giudizio con conseguente loro contumacia - e termine per il deposito di note conclusive, all'udienza del 9 maggio 2025, sulle conclusioni come precisate nelle note, la causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, gli appellanti hanno lamentato la violazione dell'art. 183, comma 6, numero 1, cod. proc. civ., deducendo che il giudice di prime cure, nell'accogliere la domanda della Curatela, formulata in seno alla prima memoria pag. 4/15 istruttoria e definita come “subordinata rispetto alla domanda principale”, ha violato l'art. 183 cod. proc. civ. sia perché si era verificata una mutatio e non emendatio libelli sia perché tale modifica non era stata formulata all'udienza ex art. 183 comma 5 c.p.c.
Ritiene il Collegio che la questione sollevata sia irrilevante e, comunque, infondata.
Ed invero, a prescindere dalla modifica operata in primo grado, va rilevato che nell'originaria domanda il aveva denunciato Controparte_1
l'inefficacia dell'atto di cessione oggetto di esame ex art. 67 co, 1 L.F., posto che la società fallita non aveva incassato somme di alcuna entità e di alcuna natura, in nessun momento, come emergeva dalle annotazioni nel “Depositi Bancari e postali” e dall'esistenza di un'unica annotazione contabile, nella quale si riporta l'esistenza del pagamento di parte di tale somma, mentre nei movimenti bancari e nella restante documentazione contabile non risultava traccia alcuna di pagamento. Precisava la Curatela che l'atto di vendita mancava del successivo formale atto di quetanza, costituente parte formale e sostanziale del medesimo atto e unico rimedio negoziale, idoneo a quietanzare un pagamento successivo alla stipula dell'atto di vendita, non risultando nemmeno annotata la riduzione dell'attivo immobiliare, pari a € 150.000,00, valore corrispondente a quello dei beni fittiziamente venduti.
Il primo giudice, quindi, sebbene abbia ritenuto ammissibile la modifica della domanda, richiamando il “nuovo” orientamento della Corte di Cassazione, si è limitato a riqualificare l'originaria azione proposta dal - tenuto conto CP_1
anche delle difese dei convenuti in primo grado (che riconoscevano l'assenza di un pagamento, sostenendo la sussistenza di una compensazione tra le ragioni creditorie di nei confronti della società e il prezzo della cessione, Parte_3
producendo all'uopo un atto di quietanza sottoscritto davanti al notaio) -, rilevando che dalla ricostruzione fattuale emergeva che l'intenzione della società
pag. 5/15 fallita era quella di cedere gli immobili oggetto dell'atto pubblico del 30.5.2016,
a titolo gratuito, riconoscendo così la simulazione relativa del contratto che dissimulava una cessione a titolo gratuito compiuta nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, con conseguente inefficacia ai sensi dell'art. 64 L.F..
Orbene tale riqualificazione della iniziale domanda è certamente consentita dal principio iura novit cura, avendo il Giudice il potere dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni, e di individuare la norma di diritto conseguentemente applicabile, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti.
Né può sostenersi che sussista la violazione del divieto di ultrapetizione, posto che il Tribunale non ha operato alcuna sostituzione della domanda iniziale con una diversa, modificando i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta o allegata in giudizio dalle parti: il ha sempre allegato CP_1
l'assenza di un pagamento a fronte della cessione (ivi compresa una compensazione) e tale fattispecie, secondo il primo giudice, è riconducibile, più che alla fattispecie di cui al primo comma dell'art. 67 L.F. a quella di cui, all'art. 64 L.F. ossia all'ipotesi in cui le parti simulano il pagamento, mentre la cessione avviene a titolo gratuito.
Giova in ogni caso rilevare come le conclusioni raggiunte dal primo giudice risultano corrette anche ove si volesse ritenere la incompatibilità tra la domanda formulata ex art. 67 L.F. e quella di cui simulazione formulata dalla Curatela nelle memorie ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c..
Ed invero non sussiste il prospettato errore di diritto in punto di esegesi e applicazione dello ius variandi delineato dall'art. 183 comma 6 c.p.c.
La nozione di "domanda alternativa" o di "domanda modificata" (o "domanda complanare", secondo la definizione di una parte della dottrina), ammissibile (a differenza della domanda nuova che non costituisca una reazione specifica alle difese della controparte) si trae con chiarezza dalla giurisprudenza della Corte.
pag. 6/15 La sentenza a sezioni unite n. 12310 del 2015 (pag. 19) afferma che "(l)a vera differenza tra le domande "nuove" implicitamente vietate - in relazione alla eccezionale ammissione di alcune di esse - e le domande "modificate" espressamente ammesse non sta (...) nel fatto che in queste ultime le "modifiche" non possono incidere sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate "nuove" nel senso di "ulteriori" o
"aggiuntive", trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate - eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali -, o, se si vuole, di domande diverse che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono
e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività"; e
(ibidem, pagg. 19-20) aggiunge che "secondo la disciplina positiva enucleabile dalla struttura dell'art. 183 c.p.c., (in questo) sta tutto il loro non essere domande "nuove", rispetto ad un divieto implicitamente ricavato dalla (e pertanto oggettivamente correlato alla) necessità espressa di prevedere
l'ammissibilità di alcune specifiche domande "nuove" aventi la caratteristica di non essere alternative alla (o sostitutive della) domanda iniziale, ma di aggiungersi ad essa: in pratica, con la modificazione della domanda iniziale
l'attore, implicitamente rinunciando alla precedente domanda (...) mostra chiaramente di ritenere la domanda come modificata più rispondente ai propri interessi e desiderata rispetto alla vicenda sostanziale ed esistenziale dedotta in giudizio".
In termini analoghi, Cassazione sezioni unite n. 22404 del 2018, la quale, in tema di diritti etero-determinati, enuncia il principio secondo cui, nel processo introdotto mediante domanda di adempimento contrattuale, è ammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata, in via subordinata, con la prima memoria ai sensi dell'art. 183 comma 6 c.p.c., qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio,
pag. 7/15 trattandosi di domanda comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta.
In coerenza con il medesimo percorso ermeneutico, la Cassazione a sezioni unite n. 26727 del 2024 (pag. 13, punto 5.2.4) - la quale affronta la questione dei limiti dello ius variandi in relazione al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e non, come i due precedenti arresti, con riferimento al giudizio a cognizione piena - spiega che il punto cruciale della questione si "sposta" dal perimetro formale del binomio "emendatio"-"mutatio libelli" all'area dell'interesse tutelabile, sicché "è (...) agevole comprendere che la domanda modificata potrà investire tutti gli elementi identificativi oggettivi della domanda originaria, trovando l'unico limite nella stessa vicenda sostanziale prospettata con l'atto introduttivo o comunque nel collegamento a questa: impostazione che - rimarcherà poi il sintonico intervento del 2018 - risulta "ricavabile da tutte le indicazioni contenute nel codice di rito in relazione alle ipotesi di connessione a vario titolo e in particolare al rapporto di connessione per "alternatività" o "per incompatibilità"". Il che costituisce una interpretazione più adeguata ai principi di economia processuale e ragionevole durata del processo per la sua idoneità
"a favorire una soluzione della complessiva vicenda sostanziale ed esistenziale", limitando il "rischio di giudicati contrastanti" e garantendo l'effettività della tutela rispetto al formalismo;
né controparte si trova ad essere vittima di alcuna
"sorpresa", né le viene diminuita la potenzialità difensiva, proprio per il riferimento o la connessione con la medesima vicenda sostanziale per cui è stata chiamata in giudizio, godendo di un congruo termine per controdedurre. Così risulta ridimensionato l'elemento oggettivo costituito da petitum e causa petendi,
i quali hanno dismesso la funzione assoluta di identificazione della domanda ammissibile: l'identificazione va ora raggiunta alla luce dell'interesse di chi agisce, e quindi è attingibile dalla vicenda sostanziale che, unitamente
pag. 8/15 all'effettivo esercizio del diritto di difesa di controparte, diviene il perimetro dell'ammissibilità".
Ne consegue che la domanda proposta in via alternativa dal , volta CP_1 ad ottenere la dichiarazione di simulazione dell'atto di cessione, risulta ammissibile.
Con il secondo motivo, gli appellanti e hanno Pt_2 Pt_1 Pt_3 denunciato la violazione dell'art. 2735 cod. civ. – violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. – omessa valutazione delle prove – violazione dell'art. 2729 cod. civ., deducendo che i Tribunale ha erroneamente valutato un elemento probatorio essenziale ai fini della decisione e cioè la quietanza di pagamento, prodotta da questa difesa tempestivamente, con la memoria prevista dal n. 2 dell'art. 183 cod. proc. civ.
In particolare gli appellanti hanno rilevato che il predetto documento costituisce, ai sensi dell'art. 2735 cod. civ., un atto unilaterale di riconoscimento dell'avvenuto pagamento e integra, tra le parti, confessione stragiudiziale – proveniente dal creditore e rivolta al debitore – che fa piena prova della corresponsione di una specifica somma di denaro per un determinato titolo.
Gli appellanti, hanno, inoltre, rilevato che tutte le argomentazioni contenute in motivazione dalla fine di pagina 5 fino a pagina 7 sono errate, giacché la mancata annotazione del pagamento del prezzo nel libro giornale, l'assenza di movimenti contabili, la mancata riduzione dell'attivo immobiliare, il mancato incasso appuntato tra i depositi bancari e postali, sono atti interni della società sui quali le acquirenti non avevano alcun potere di verifica e di controllo, essendo di contro sufficiente che essi dimostrino la preesistenza di un credito – che, come riportato in quietanza, risultava dall'ultimo bilancio della società – e pertanto non è vero che nessuna risultanza contabile comprova l'esistenza di tale credito, essendo il bilancio un documento pubblico. Inoltre la vendita in oggetto è riportata nel pag. 9/15 registro delle fatture dell'anno 2016, con la fattura n. 2 del 30 maggio 2016, riportata a pagina 16 della relazione del consulente di parte attrice.
Infine, dopo aver dedotto l'inapplicabilità al caso in esame della normativa antiriciclaggio richiamata dal primo giudice stante l'assenza di un “pagamento” propriamente inteso e la sussistenza di una compensazione, gli appellanti criticano la sentenza nella parte in cui il primo giudicante asserisce che tra le parti in causa esistono stretti rapporti di parentela, confondendo la qualità di socio con la società, persona giuridica che non può essere parente di alcuno, e allorché ha ritenuto che tali relazioni personali e familiari costituiscono quelle presunzioni gravi, precise e concordanti che permettono di dedurre la conoscenza della stato di insolvenza, mentre si tratta di una singola presunzione, peraltro non correttamente individuata, che il primo Giudice unisce al mancato pagamento del prezzo (in verità insussistente) per concludere sulla fondatezza della domanda di simulazione relativa.
Il motivo è infondato.
In primo luogo, non corrisponde al vero che la mancata annotazione del pagamento del prezzo nel libro giornale, l'assenza di movimenti contabili, la mancata riduzione dell'attivo immobiliare, il mancato incasso appuntato tra i depositi bancari e postali, siano atti interni della società sui quali le acquirenti non avevano alcun potere di verifica e di controllo, atteso che era Parte_3 socia della società fallita.
In secondo luogo la corte di legittimità ha da tempo rilevato che il curatore fallimentare - rispetto al quale si intende far valere un meccanismo quietanzatorio elaborato dal fallito "in bonis" - rappresenta la massa dei creditori, e non il fallito, sicché tale meccanismo non vale, nei confronti del fallimento, come confessione stragiudiziale dell'avvenuto pagamento (cfr. Cass. 07/08/2023, n. 23963; 7 dicembre 2021 n. 38975; 11 aprile 2019 n. 10215) e che in ogni caso, “in tema di valore probatorio della quietanza nei confronti della curatela fallimentare,
pag. 10/15 dalla anteriorità, con atto di data certa, della quietanza al fallimento non può ricavarsi anche la certezza della effettività del pagamento quietanzato, giacché solo dalla certezza dell'avvenuto pagamento, mediante strumenti finanziari incontestabili (anche alla luce della legislazione antiriciclaggio, che impone cautele e formalità particolari ove vengano trasferiti valori superiori ad un certo importo), può trarsi la prova del pagamento del prezzo pattuito nell'atto di autonomia privata, idoneo al trasferimento del bene” (cfr. Cass 09/07/2005, n.
14481, in cui, enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale, facendo uso di presunzioni, era pervenuta alla conclusione dell'avvenuta corresponsione al promittente venditore, poi dichiarato fallito, della sola minor somma pagata con assegni, e della simulazione della quietanza di pagamento della maggiore, di cui il promissario acquirente assumeva il pagamento in contanti, ritenendo così raggiunta la prova della simulazione del patto relativo al prezzo di vendita).
In terzo luogo sono gli stessi appellanti a sostenere – correttamente – che è loro onere dimostrare, come prova del pagamento, la preesistenza del credito opposto in compensazione.
Tuttavia, nel caso in esame, tale prova non è stata fornita.
La quietanza fa riferimento ad un credito risultante dall'ultimo bilancio della società e gli appellati sostengono che tale circostanza comprova l'esistenza di tale credito, essendo il bilancio un documento pubblico, ma la semplice dichiarazione contenuta nella quietanza deve ritenersi insufficiente, trattandosi di mera dichiarazione proveniente dalle parti, non avente fede privilegiata, e risultando, peraltro, non comprovata dalla produzione del bilancio cui si fa riferimento e smentita dalle altre risultanze contabili.
Risulta pertanto corretta l'affermazione del primo giudice secondo cui:
- per un verso “come accertato dal consulente incaricato e, non contestato dai convenuti, per tale atto di compravendita è stato dichiarato ai fini fiscali un
pag. 11/15 valore di cessione di € 150.000,00, ma nessuna diminuzione del valore contabile
è stata riportata nel libro giornale della società fallita, nel quale non vi è traccia di alcuna movimentazione con riferimento alla citata compravendita.
Specificamente, non risulta registrata la riduzione dell'attivo immobiliare pari ad € 150.00,00 valore corrispondente a quello dei beni asseritamente venduti.
Ne consegue che, le cessioni degli immobili costituenti attivo patrimoniale, sia a favore di terzi, sia a favore dei soci o dei loro congiunti, non trovano corretta rappresentazione nella contabilità sociale, alterando in conseguenza la rappresentazione contabile della consistenza patrimoniale della società fallita.
Inoltre, dalle movimentazioni dei mastrini della “ relativi Controparte_1 all'anno 2016 (anno in cui è stata effettuata la vendita) scaturiscono le seguenti osservazioni. All'attivo patrimoniale, il mastrino denominato “terreni e fabbricati” riporta un saldo di apertura aggiornato al 1.01.2016 conto dare di €
361.591,25; in data 31 dicembre 2016 risulta annotata soltanto la riduzione di €
110.000,00 imputabile alla vendita datata 30.5.2016. Per l'appunto, il saldo del conto al 31 dicembre 2016 è di € 251.591,25. Tuttavia, in questo conto non vi è traccia di altre movimentazioni relative alle vendite degli immobili indicati nell'atto notarile. Inoltre, nonostante l'esistenza dell'annotazione contabile (nel relativo conto di mastro e non anche nel libro giornale acquisito agli atti) con cui si attesta il pagamento di parte della somma dovuta, nei movimenti bancari e nella restante documentazione contabile non si rinvengono ulteriori tracce di pagamenti. Invero, per la cessione oggetto di esame, nessun incasso risulta appuntato nel “Depositi Bancari e Postali”….
- e per altro verso, nessuna risultanza contabile comprova l'esistenza di tale credito della per finanziamento infruttifero di interessi né dimostra Parte_3
l'azzeramento di tale credito della in conseguenza dell'atto di Pt_3
compensazione per cui è cenno in seno alla quietanza. Anzi, le evidenze contabili
pag. 12/15 richiamate escludono sia l'esistenza del credito, che l'esistenza della partita contabile di compensazione.
Peraltro, tale ultima affermazione non è stata fatta oggetto di specifica censura, non avendo gli appellanti indicato (né dimostrato) - a fronte della tempestiva contestazione del -, quale risultanza contabile comprovi l'esistenza di CP_1
tale credito della per finanziamento infruttifero di interessi e Parte_3 dimostri l'azzeramento di tale credito della essendosi gli appellanti limitati Pt_3
a riaffermare quanto contenuto nell'atto di quietanza, elemento appunto da ritenersi insufficiente.
Ne consegue che a fronte della dimostrazione da parte della Curatela del mancato pagamento del prezzo e della mancata prova della dedotta compensazione, non poteva che essere accertata la simulazione relativa dell'atto pubblico celante la gratuità dell'operazione, con conseguente applicazione della disciplina dell'art. 64 L.F. secondo cui “sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito”
Quanto alla valutazione delle relazioni di parentela tra i soci della società venditrice e gli acquirenti va precisato, innanzitutto, che il Tribunale ne ha fatto riferimento solo al fine di comprovare la conoscenza (o conoscibilità) dello stato di insolvenza da parte degli acquirenti.
Siffatta conoscenza, tuttavia, non è richiesta dalla norma posto che l'inefficacia prevista dall'art. 64 l. fall. ha carattere necessario ed oggettivo, ed opera automaticamente ove sussista il presupposto dell'esistenza dell'atto e della sua gratuità; come tale essa va dichiarata con sentenza avente natura ricognitiva della situazione giuridica, indipendentemente dai presupposti soggettivi ed oggettivi che vengono in considerazione ai fini dell'azione revocatoria quale prevista invece nell'art. 67 l. fall. (cfr. tra le tante Cass. 01/04/2005, n. 6918).
pag. 13/15 Con il terzo ed il quinto motivo, gli appellanti hanno lamentato la violazione dell'art. 101 cod. proc. civ. – sentenza della terza via – nullità della sentenza per extra petita, ribadendo quanto già affermato nel primo motivo circa la domanda della Curatela che si basava sull'art. 67 L. Fall. e, in via subordinata, anche se contestata, sull'inefficacia per intervenuta interposizione fittizia, simulazione assoluta o relativa.
Inoltre gli appellanti hanno dedotto la nullità della sentenza per extra petita poiché il Giudice di primo grado avrebbe accolto una domanda mai proposta facendo seguito a quella avanzata in via subordinata, tardivamente rispetto ai termini di legge, e per di più basandosi su un inesistente contratto preliminare.
I motivi sono infondati.
Come già esposto nell'esame del primo motivo – cui si rimanda - nessuna violazione è riscontrabile nel caso in esame tanto meno un vizio di ultrapetizione o di difetto di contraddittorio ex art. 101 c.p.c.
Con il quarto motivo, parte appellante ha dedotto la falsa applicazione dell'art. 64 Legge Fallimentare, rilevando che la valutazione di gratuità o onerosità di un negozio va compiuta con riguardo alla sua causa concreta, e detto negozio può dirsi gratuito solo quando poi il soggetto poi fallito non ne tragga nessun concreto vantaggio patrimoniale, avendo inteso recarne uno ad altri.
Quando invece il fallito riceva un vantaggio per la sua prestazione, è esclusa l'applicazione dell'art. 64 L. F. (Cass. Sez. I 22 ottobre 2020 n. 23140). Il vantaggio derivante alla società fallita è quello di estinguere un proprio debito risultante in bilancio, elemento indicato nell'atto pubblico di quietanza, non contestato e non considerato dal Tribunale nella sua motivazione.
Il motivo è infondato.
Anche con riferimento a tale questione basta richiamare quanto osservato da questa Corte nell'esame del secondo motivo.
pag. 14/15 Alla luce delle superiori considerazioni l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, tenuto conto dell'art. 5 co. 1 del dm 55/2014 e successive modificazioni – ossia nel caso in esame del valore di € 150 mila della cessione - ed esclusa la fase di trattazione non espletata nella presente fase) in favore dello Stato, attesa l'ammissione della Curatela al patrocinio a spese dello Stato ex art. 144 dpr
115/2002.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , e nei Parte_1 Parte_2 Parte_3 confronti del avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Catania n. 1307/2023 pubblicata in data 22/03/2023 così provvede:
1) rigetta l'appello:
2) condanna la parte appellata al pagamento, in favore dello Stato, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 9.991,00, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso, in data 27/09/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
pag. 15/15