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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 29/10/2025, n. 3243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3243 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
Rg. 4478/2023
Il Giudice, dott.ssa Gisella Ciniglio, rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite, le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il Giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti ed alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 e 127 ter c.p.c. con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il Giudice
dott.ssa Gisella Ciniglio
pagina 1 di 5
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del giudice dott.ssa Gisella Ciniglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 4478 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto “ intimazione di sfratto ", pendente tra
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli Avvocati Eufemia Strianese e Parte_1
US Strianese, giusta procura in atti
– PARTE ATTRICE –
E
(CF: ), rappresentata e difesa dall'Avv. US Controparte_1 C.F._1
Scoppa, giusta procura in atti
- PARTE CONVENUTA –
CONCLUSIONI: come in atti
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di citazione per intimazione di sfratto per morosità la a convenuto in giudizio Parte_1 la sig.ra intimando lo sfratto per morosità relativo all'immobile sito in Angri alla via Controparte_1
Monte Taccaro n. 8, meglio descritto in atti.
Il rapporto locatizio era costituito in forza di contratto di locazione ad uso abitativo stipulato in data
16.12.2010 e registrato in data 28,05.2019, a canone annuo di € 3.600,00 da corrispondersi in rate mensili anticipate pari ad € 300,00.
In particolare l'intimante denunciava una morosità pari ad € 16.549,06.
pagina 2 di 5 La conduttrice si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta, eccependo, principalmente, la nullità del contratto di locazione per tardiva registrazione (sottoscritto nel dicembre 2010 ma registrato solo nel 2019), contestando il quantum della morosità asserendo di aver corrisposto € 9.176,00 oltre la cauzione di € 5.000,00 già trattenuta, e sollevando l'inadempimento del locatore dovuto alle gravi condizioni abitative dell'immobile (infiltrazioni e problemi strutturali).
Con ordinanza del 06.10.2023 veniva disposto il mutamento del rito previo rigetto della richiesta di ordinanza provvisoria di rilascio, e assegnato alle parti termini per l'esperimento della procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, la causa proseguiva secondo rito ordinario.
Con le memorie integrative autorizzate l'attrice ha evidenziato che la morosità si è progressivamente aggravata.
1. Sulla procedibilità
La condizione di procedibilità risulta soddisfatta, essendo stato esperito – con esito negativo – il tentativo obbligatorio di mediazione previsto in materia di locazione dall'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010
2. Sull'eccezione di nullità
Deve essere rigettata l'eccezione di nullità del contratto per tardiva registrazione dello stesso. Invero, la giurisprudenza prevalente (in particolare le Sezioni Unite della Cassazione) ha stabilito che la mancata registrazione entro i termini di legge determina la nullità del contratto di locazione, ma tale nullità può essere sanata dalla successiva registrazione tardiva, con efficacia retroattiva (Corte di Cassazione, Sezioni
Unite Civili, Sentenza n. 23601 del 9 ottobre 2017).
3. Sulla Gravità dell'Inadempimento:
È pacificamente accertata l'esistenza di una morosità significativa e perdurante. Il mancato versamento dei canoni di locazione, protrattosi per svariati anni, ha raggiunto un importo considerevole (oltre 24.000,00 euro secondo i calcoli di parte intimante). Tale morosità, configura un inadempimento grave e determinante ai sensi dell'art. 1455 c.c., tale da giustificare la risoluzione del contratto di locazione.
In base ai principi consolidati della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n.
13533; Cass. civ., Sez. I, 15 luglio 2011, n. 15659; Cass. civ., Sez. III, 20 gennaio 2015, n. 826), il creditore pagina 3 di 5 che agisce per la risoluzione del contratto deve unicamente provare la fonte del proprio diritto e la scadenza dell'obbligazione, mentre grava sul debitore l'onere di provare l'avvenuto adempimento.
La convenuta non ha assolto tale onere, non avendo prodotto documentazione idonea a dimostrare i pagamenti effettuati né giustificazioni atte a escludere la colpa.
Inoltre le contestazioni relative agli aumenti ISTAT arbitrari e non comunicati e all'inadempimento del locatore per le condizioni strutturali dell'immobile sono insufficienti a giustificare l'interruzione totale e prolungata dei pagamenti per oltre tre anni. L'entità della morosità rispetto agli importi che la convenuta afferma di aver già versato (€ 9.176,00), dimostra che il dedotto e non dimostrato mancato godimento parziale del bene locato non autorizzava il conduttore a sospendere integralmente e per un periodo così esteso il pagamento del canone, determinando un inadempimento sproporzionato rispetto a quello eventualmente imputabile al locatore.
Va pertanto dichiarata l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione per inadempimento della parte convenuta.
4. Sull'aggiornamento ISTAT
Possono ritenersi assorbite le ulteriori questioni, essendo sufficiente l'accertamento della morosità per addivenire alla risoluzione del contratto, senza che sia necessario esaminare, ai fini della presente decisione avente ad oggetto esclusivamente la domanda di risoluzione, l'effettiva spettanza o meno delle ulteriori somme pretese da parte attrice.
5. Conseguenze della risoluzione
Accertato l'inadempimento, deve essere dichiarata la risoluzione del contratto di locazione stipulato il
16.12.2010 e registrato il 28.05.2019 , con conseguente condanna della convenuta al rilascio dell'immobile in favore della società attrice.
Ai sensi dell'art. 56 l. n. 392/1978, tenuto conto delle condizioni delle parti e della natura dell'inadempimento, viene fissato termine per l'esecuzione del rilascio al 30 dicembre2025.
6. Sulle spese di lite pagina 4 di 5 Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo, con applicazione dei parametri minimi per la semplicità delle questioni trattate ed escludendo la fase istruttoria che in concreto non ha avuto luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
1. Dichiara la risoluzione del contratto di locazione stipulato tra le parti in data 16.12.2010 e registrato il 28.05.2019 per inadempimento della conduttrice;
2. condanna l'intimata al rilascio in favore di parte intimante dell'immobile sito in Angri alla Via
Monte Toccaro n. 8 meglio identificato in atti
3. letto lart.56 legge n.392/78 fissa per l'esecuzione la data del 30.12.25;
4. Condanna l'intimata al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.700,00 oltre
IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge;
5. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Provvedimento redatto e trasmesso telematicamente in data 08.10.2025
Il Giudice dott.ssa Gisella Ciniglio
pagina 5 di 5
Seconda Sezione Civile
Rg. 4478/2023
Il Giudice, dott.ssa Gisella Ciniglio, rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite, le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il Giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti ed alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 e 127 ter c.p.c. con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il Giudice
dott.ssa Gisella Ciniglio
pagina 1 di 5
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del giudice dott.ssa Gisella Ciniglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 4478 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto “ intimazione di sfratto ", pendente tra
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli Avvocati Eufemia Strianese e Parte_1
US Strianese, giusta procura in atti
– PARTE ATTRICE –
E
(CF: ), rappresentata e difesa dall'Avv. US Controparte_1 C.F._1
Scoppa, giusta procura in atti
- PARTE CONVENUTA –
CONCLUSIONI: come in atti
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di citazione per intimazione di sfratto per morosità la a convenuto in giudizio Parte_1 la sig.ra intimando lo sfratto per morosità relativo all'immobile sito in Angri alla via Controparte_1
Monte Taccaro n. 8, meglio descritto in atti.
Il rapporto locatizio era costituito in forza di contratto di locazione ad uso abitativo stipulato in data
16.12.2010 e registrato in data 28,05.2019, a canone annuo di € 3.600,00 da corrispondersi in rate mensili anticipate pari ad € 300,00.
In particolare l'intimante denunciava una morosità pari ad € 16.549,06.
pagina 2 di 5 La conduttrice si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta, eccependo, principalmente, la nullità del contratto di locazione per tardiva registrazione (sottoscritto nel dicembre 2010 ma registrato solo nel 2019), contestando il quantum della morosità asserendo di aver corrisposto € 9.176,00 oltre la cauzione di € 5.000,00 già trattenuta, e sollevando l'inadempimento del locatore dovuto alle gravi condizioni abitative dell'immobile (infiltrazioni e problemi strutturali).
Con ordinanza del 06.10.2023 veniva disposto il mutamento del rito previo rigetto della richiesta di ordinanza provvisoria di rilascio, e assegnato alle parti termini per l'esperimento della procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, la causa proseguiva secondo rito ordinario.
Con le memorie integrative autorizzate l'attrice ha evidenziato che la morosità si è progressivamente aggravata.
1. Sulla procedibilità
La condizione di procedibilità risulta soddisfatta, essendo stato esperito – con esito negativo – il tentativo obbligatorio di mediazione previsto in materia di locazione dall'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010
2. Sull'eccezione di nullità
Deve essere rigettata l'eccezione di nullità del contratto per tardiva registrazione dello stesso. Invero, la giurisprudenza prevalente (in particolare le Sezioni Unite della Cassazione) ha stabilito che la mancata registrazione entro i termini di legge determina la nullità del contratto di locazione, ma tale nullità può essere sanata dalla successiva registrazione tardiva, con efficacia retroattiva (Corte di Cassazione, Sezioni
Unite Civili, Sentenza n. 23601 del 9 ottobre 2017).
3. Sulla Gravità dell'Inadempimento:
È pacificamente accertata l'esistenza di una morosità significativa e perdurante. Il mancato versamento dei canoni di locazione, protrattosi per svariati anni, ha raggiunto un importo considerevole (oltre 24.000,00 euro secondo i calcoli di parte intimante). Tale morosità, configura un inadempimento grave e determinante ai sensi dell'art. 1455 c.c., tale da giustificare la risoluzione del contratto di locazione.
In base ai principi consolidati della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n.
13533; Cass. civ., Sez. I, 15 luglio 2011, n. 15659; Cass. civ., Sez. III, 20 gennaio 2015, n. 826), il creditore pagina 3 di 5 che agisce per la risoluzione del contratto deve unicamente provare la fonte del proprio diritto e la scadenza dell'obbligazione, mentre grava sul debitore l'onere di provare l'avvenuto adempimento.
La convenuta non ha assolto tale onere, non avendo prodotto documentazione idonea a dimostrare i pagamenti effettuati né giustificazioni atte a escludere la colpa.
Inoltre le contestazioni relative agli aumenti ISTAT arbitrari e non comunicati e all'inadempimento del locatore per le condizioni strutturali dell'immobile sono insufficienti a giustificare l'interruzione totale e prolungata dei pagamenti per oltre tre anni. L'entità della morosità rispetto agli importi che la convenuta afferma di aver già versato (€ 9.176,00), dimostra che il dedotto e non dimostrato mancato godimento parziale del bene locato non autorizzava il conduttore a sospendere integralmente e per un periodo così esteso il pagamento del canone, determinando un inadempimento sproporzionato rispetto a quello eventualmente imputabile al locatore.
Va pertanto dichiarata l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione per inadempimento della parte convenuta.
4. Sull'aggiornamento ISTAT
Possono ritenersi assorbite le ulteriori questioni, essendo sufficiente l'accertamento della morosità per addivenire alla risoluzione del contratto, senza che sia necessario esaminare, ai fini della presente decisione avente ad oggetto esclusivamente la domanda di risoluzione, l'effettiva spettanza o meno delle ulteriori somme pretese da parte attrice.
5. Conseguenze della risoluzione
Accertato l'inadempimento, deve essere dichiarata la risoluzione del contratto di locazione stipulato il
16.12.2010 e registrato il 28.05.2019 , con conseguente condanna della convenuta al rilascio dell'immobile in favore della società attrice.
Ai sensi dell'art. 56 l. n. 392/1978, tenuto conto delle condizioni delle parti e della natura dell'inadempimento, viene fissato termine per l'esecuzione del rilascio al 30 dicembre2025.
6. Sulle spese di lite pagina 4 di 5 Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo, con applicazione dei parametri minimi per la semplicità delle questioni trattate ed escludendo la fase istruttoria che in concreto non ha avuto luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
1. Dichiara la risoluzione del contratto di locazione stipulato tra le parti in data 16.12.2010 e registrato il 28.05.2019 per inadempimento della conduttrice;
2. condanna l'intimata al rilascio in favore di parte intimante dell'immobile sito in Angri alla Via
Monte Toccaro n. 8 meglio identificato in atti
3. letto lart.56 legge n.392/78 fissa per l'esecuzione la data del 30.12.25;
4. Condanna l'intimata al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.700,00 oltre
IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge;
5. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Provvedimento redatto e trasmesso telematicamente in data 08.10.2025
Il Giudice dott.ssa Gisella Ciniglio
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