Articolo 21 della Legge 9 ottobre 1957, n. 976
Articolo 20Articolo 22
Versione
13 novembre 1957
Art. 21.
Alla copertura della spesa di lire 100 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1957-SS, sara' provveduto mediante riduzione corrispondente del fondo speciale iscritto ai capitolo n. 497 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio finanziario.
Entrata in vigore il 13 novembre 1957