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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 27/05/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, composto dai Magistrati dott. Mario Samperi Presidente dott. ssa Rossella Busacca Giudice rel. dott. ssa Rosalia Russo Femminella Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1693/2020 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
fraz. San Giorgio (ME) alla Via Zara n.45, c.f. , CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Prinzi, giusta procura in atti;
-Ricorrente
E
, nata negli Stati Uniti (USA), in data Controparte_1
18.09.1984, c.f. , rappresentata e difesa dagli avvocati C.F._2
Francesco PIZZUTO e Santa SCAFFIDI FONTI giusta procura in atti;
-Resistente
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. presso il Tribunale di Patti
OGGETTO: separazione giudiziale coniugi.
1 FATTO E DIRITTO
, premesso di avere contratto nella città di Valencia, in Parte_1
data 22.12.2017, matrimonio concordatario con la resistente - trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di S. Piero Patti, atto n. 16, p. II, s.C,
Uff. 01 - che dalla unione era nato il figlio il 23.04.2019 che, Per_1
successivamente, l'affectio maritalis era venuta meno e la convivenza si era interrotta a causa della condotta posta in essere dalla controparte contraria ai doveri derivanti dal vincolo coniugale, ha chiesto la separazione con addebito,
l'affidamento congiunto del minore con collocazione presso il suo domicilio, la regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita della madre e il risarcimento del danno subìto per le ragioni meglio indicate in atti.
costituitasi in giudizio, pur non Controparte_1
opponendosi alla domanda di separazione ha preliminarmente eccepito la nullità della notifica del ricorso e la sospensione del giudizio, stante la litispendenza per la contemporanea pendenza del giudizio di divorzio presso il Tribunale sito in
America e precisamente presso il Superior Court of California – County of
Sonoma; nel merito ha contestato quanto asserito dalla controparte ed ha chiesto l'affidamento congiunto del minore con collocazione presso di sé, un contributo per il suo mantenimento e per quello della prole da porre a carico della controparte.
Il Presidente del Tribunale, esperito invano il tentativo di conciliazione ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti ed ha rimesso gli atti al giudice istruttore.
Nel presente giudizio - stante l'eccessiva litigiosità delle parti - sono stati incardinati n. 4 sub-procedimenti ed è stata espletata la CTU;
successivamente, la causa è stata assunta in decisione concedendo alle parti il termine per il deposto delle comparse e memorie di repliche, previa trasmissione degli atti al
P.M. per quanto di competenza.
Fatta questa premessa, osserva preliminarmente il Collegio che l'eccezione di nullità della notifica del ricorso può ritenersi superata alla luce del
2 principio del raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. avendo la resistente regolarmente depositato l'atto di costituzione ove ha articolato le sue difese ed avanzato le sue domande.
Infondata è l'eccezione di litispendenza avanzata dalla resistente per le motivazioni già indicate nell'ordinanza presidenziale, che di seguito si richiamano in quanto “in tema di litispendenza internazionale extra- comunitaria, deve applicarsi l'art. 7, comma 1, della l. n. 218 del 1995 e non già
l'art. 19 del Regolamento CE n. 2201 del 2003, disciplinante la litispendenza intra-comunitaria, sicché ai fini della sospensione obbligatoria del processo successivamente instaurato, occorre che le domande presentino identità dell'oggetto e del titolo non accogliendosi il concetto più ampio di identità di cause adottato in ambito comunitario che fa leva non tanto sulla specificità del provvedimento richiesto al giudice quanto su una situazione complessiva di
"crisi del matrimonio". Ne consegue, pertanto, che non è ravvisabile il concetto di identità di cause tra il giudizio di separazione dei coniugi e quello di divorzio” (Cass. 4/2/2021 n. 2654): che nella specie l'oggetto del procedimento promosso il 15/10/2020 davanti alla Superior Court of California – County of
Sonoma ha ad oggetto il divorzio e non la separazione personale, sicché non è ravvisabile identità di petitum e causa petendi.
Fatta questa premessa, il Collegio ritiene che alla luce delle risultanze processuali la domanda avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi è meritevole di accoglimento.
Secondo il disposto normativo di cui all'art. 151 c.c., la separazione può essere chiesta quando si verificano fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Invero, la pronuncia della separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici ma è, piuttosto, collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti obiettivamente apprezzabili e, quindi, giuridicamente controllabili, che rendano incompatibile per i coniugi la vita comune.
3 Nel caso di specie, le parti hanno manifestato la volontà di non volere proseguire la convivenza matrimoniale, peraltro, come affermato, vivono da tempo separati, circostanza questa che testimonia che è venuta meno la comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento dell'istituto di matrimonio. È allora evidente che il rapporto tra i coniugi è ormai obiettivamente privo di quei contenuti minimi di reciproca affectio, che costituisce il fondamento del matrimonio, conseguentemente la domanda di separazione è meritevole di accoglimento.
Fatta questa premessa, il Tribunale con la declaratoria della separazione, dichiara – ove ne ricorrano i presupposti e sempre che sia espressamente chiesto
– a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione a condizione che sia raggiunta la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi (cfr. Cass. n. 16691/20).
Precisato ciò, la domanda di addebito avanzata dalla resistente è inammissibile non essendo stata formulata tempestivamente nella comparsa di risposta (cfr. doc. in atti), mentre la domanda di addebito avanzata dal ricorrente
è infondata per le seguenti ragioni.
Sotto il profilo probatorio, la Suprema Corte ha affermato che “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito”
(Cass. n. 40795/21).
Orbene, il ricorrente ha precisato che nel dicembre 2019 le parti avevano deciso di soggiornare per alcuni giorni negli U.S.A., per far visita ai parenti
4 della moglie e che, tuttavia, quest'ultima aveva deciso di rimanere in America alcune settimane in più, quando nel mese febbraio 2020, a causa dell'emergenza
COVID, la sua permanenza si protraeva - per forza maggiore - sino al mese di luglio 2020.
Il ricorrente ha esposto che avendo percepito che la resistente non sarebbe rientrata spontaneamente in Italia con il figlio si era dovuto rivolgere Per_1
alle Autorità competenti, nazionali ed internazionali, per ottenere il rientro di in Italia. Per_1
La resistente ha replicato, invece, che la sua permanenza negli USA protrattasi per alcuni mesi era avvenuta quando già era in crisi il rapporto di coniugio e, al riguardo, ha depositato una missiva a firma del marito evidenziando, altresì, che dal mese di agosto al mese di novembre 2019, la coppia aveva intrapreso una terapia da remoto in quanto in crisi.
La resistente ha documentato che il marito, prima di rientrare in Italia il
12 gennaio 2020, le aveva lasciato una lettera, scritta di suo pugno (doc. 5), nella quale affermava di capire la decisione della moglie di volere rimanere alcuni mesi negli USA, le chiedeva scusa per tutte le volte in cui non l'aveva supportata, non l'aveva compresa o era stato un “cattivo marito”; nella medesima lettera affermava, altresì, di rispettare la sua decisione e sperava che, nel futuro, le cose potessero cambiare.
Orbene, dall'esame della missiva non risulta che la condotta della resistente sia stata la causa della crisi del matrimonio avendo il marito confessato, con la missiva da lui sottoscritta allegata in atti, che la coppia era già in crisi prima ancora del viaggio negli USA.
Per tale motivo la domanda di addebito deve essere rigettata.
Passando ad esaminare la domanda di affidamento del figlio Per_1
occorre premettere che in materia la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo il quale “…alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento
5 esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale…”(Cassazione civile, sez. I, 18/06/2008, n. 16593).
Il Tribunale ritiene che nella fattispecie in esame debba essere disposto l'affidamento congiunto della prole non ravvisandosi motivi ostativi o pregiudizievoli per il minore in quanto entrambe le parti - alla luce degli accertamenti eseguiti dal consulente tecnico -– risultano idonee ad esercitare la responsabilità genitoriale sulla prole;
tra l'altro l'affidamento congiunto è stato chiesto sia dal ricorrente che dalla resistente (cfr. relazione tecnica depositata nel sub-procedimento n.1).
Il consulente incaricato ad espletare il mandato per comprendere le condizioni di affido migliori ha potuto accertare quanto segue: “…il bambino gode di buona salute, è un bambino normalmente socievole, affezionato sia alla madre che al padre ed alla sua compagna “Nella”; normale anche la sua crescita riguardo all'acquisizione di linguaggio e di ogni concetto che gli consente di muoversi e di orientarsi sia nello spazio che nei rapporti;
adeguate le autonomie finora acquisite. Nonostante si sia trovato letteralmente in mezzo al conflitto tra sua madre e suo padre, fin dai suoi primi vagiti, ha sopportato bene ciò che lo ha direttamente coinvolto, mantenendosi integro. A questo risultato hanno certamente contribuito anche entrambi i genitori, che, nonostante la litigiosità, hanno saputo costruire con ciascuno, un Per_1
buon rapporto.
Ed ancora, il consulente ha affermato che “Il bambino NON presenta alcun segno di trauma che potrebbe far pensare a condotte aggressive e violente del padre nei confronti del figlio. Il rapporto che il bambino ha con il padre è sereno. In base ai responsi dei colleghi americani anche nelle more dei fatti le accuse sono state ritenute infondate.
6 Il consulente conclude che il minore ha un “buon rapporto sia Per_1
con la madre che con il padre”, inoltre utili e rilevanti elementi sulla serena crescita del minore si evincono anche dalla relazione dell'assistente sociale del
Comune di Gioiosa Marea, dott.ssa allegata in atti, cui si rinvia. Per_2
Sulla base di quanto esposto non si ravvisano, quindi, motivi ostativi per non disporre l'affidamento congiunto del minore Per_1
La potestà genitoriale verrà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori per quel che concerne le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute della minore, avuto riguardo alle inclinazioni di quest'ultimo in quanto rispondenti alla sua crescita morale, sociale e psicologica;
mentre per quanto riguarda le decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare la potestà separatamente secondo la permanenza del minore presso ciascuno di essi.
Il collocamento del minore deve essere disposto presso la casa paterna al fine di non turbare la serenità e le abitudini di vita del figlio che si Per_1
sono ivi consolidate, vivendo da tempo presso la casa paterna.
Il Collegio, inoltre, nell'interesse esclusivo del minore, ritiene fondata l'istanza del ricorrente avente ad oggetto l'autorizzazione a iscrivere Per_1
presso la Scuola Primaria di San Giorgio di Gioiosa Marea - Istituto
Comprensivo “Anna Rita Sidoti”, non ravvisandosi motivi ostativi al riguardo.
Con riferimento all'obbligo del mantenimento a carico del genitore non collocatario in favore del figlio minore il Collegio ritiene equo, sulla base della documentazione allegata in atti e tenuto conto delle condizioni economiche delle parti porre a carico della resistente l'obbligo di versare la somma mensile di € 150,00 a titolo di mantenimento del figlio;
tale importo andrà versato dalla resistente presso il domicilio del ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese ed andrà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT.
Per le spese straordinarie di studio, mediche e odontoiatriche non convenzionate con il S.S.N., impreviste ed imprevedibili, da sostenere
7 nell'interesse del minore, appare corretta la suddivisione nella misura del
50% a carico della resistente e del restante 50% a carico del ricorrente.
Sul punto si osserva che l'obbligo di mantenimento dei figli minori a carico del coniuge non collocatario trova il suo fondamento nell'art. 30 della
Costituzione e nelle norme del codice civile (artt. 315 bis 337 ter c.c.) e prescinde anche dall'eventuale stato di disoccupazione del coniuge tanto più se si tratta di persona giovane ed abile al lavoro, come nel caso di specie (Trib.
Napoli nord sez. I, 09/06/2023, n.2396).
Il Collegio, infine, tenuto conto che deve garantirsi al minore il diritto alla bigenitorialità ritiene necessario regolamentare l'esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario.
Avendo le parti trovato un accordo sull'esercizio del diritto di visita per come regolamentato dal consulente nel sub-procedimento n. 1) lo stesso è regolamentato in dispositivo, salvo diverso accordo delle parti che deve tener conto dell'esigenze del minore e, in particolare, quelle di natura scolastica.
Con riferimento all'assegno di mantenimento chiesto dalla resistente il
Collegio prende atto della volontà manifestata dal ricorrente di disporre la conferma di quanto già statuito nell'ordinanza presidenziale, depositata il
5.8.2021, che ha stabilito l'assegno di mantenimento in favore di Parte_2
nella misura mensile di € 300,00.
[...]
Si evidenzia altresì che l'importo indicato risulta congruo atteso che la resistente è un soggetto di giovane età (classe 84) e per lo stato di salute di cui gode è idonea ad esercitare attività lavorativa retribuita (cfr. sul punto Cass. n.
5242/24)
Infine, deve essere dichiara inammissibile la domanda della ricorrente avente ad oggetto la condanna al risarcimento del danno a carico della controparte.
Con riferimento alla domanda di risarcimento trova applicazione il consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui la domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno, così come formulata nel presente giudizio,
8 deve essere dichiarata inammissibile in mancanza di una connessione c.d. forte con le domande proprie del giudizio di divorzio.
Secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte e della giurisprudenza di merito l'art. 40 c.p.c. consente, nello stesso processo, il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente, caratterizzate da riti diversi.
E' conseguentemente esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili, la rivendica di beni immobili o il risarcimento del danno, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. I 8.9.2014 n. 18870, Cass. Sez. VI-I 24 dicembre 2014 n. 27386, Cass. Sez. I 29.1.2010 n. 2155, Cass. Sez. I 21.5.2009
n. 11828, Cass. Sez. I 22.10.2004 n. 20638; Tribunale di Milano, 15 luglio
2015).
Da ultimo, la giurisprudenza di merito ha ribadito che “ ai sensi dell'art.
40 c.p.c., è consentito nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione: va, dunque, esclusa la possibilità del simultaneus processus dell'azione di separazione o divorzio, entrambe soggette al rito della camera di consiglio, con le azioni di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme ed, in termini generali, con le azioni che sono soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di separazione”
(Tribunale Terni, 13/05/2020, n.296; Tribunale Salerno sez. I, 28/02/2018, n.596 in termini conformi Tribunale Lamezia Terme sez. I, 13/01/2023, n.34,Tribunale
Cosenza sez. I, 04/06/2020, n.947).
Priva di rilievo è, inoltre, l'eccezione avanzata dalla resistente avente ad oggetto l'inammissibilità della memoria di replica depositata dal ricorrente in quanto la suddetta memoria può essere depositata anche ove non venga prodotta
9 la comparsa conclusionale e, inoltre, per il contenuto che essa presenta non ha in alcun modo leso il diritto di difesa della controparte.
Ritiene, infine, il Collegio necessario – stante l'eccessiva conflittualità manifestata dai i coniugi – incaricare i Servizi Sociali competenti ad esercitare - secondo le modalità ritenute opportune e con la cautele necessarie - un'attività di supporto, monitoraggio e sorveglianza dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore Per_1
Le spese di lite, stante la reciproca soccombenza, sono compensate tra le parti;
le spese di C.T.U., già liquidate nel sub procedimento n. 1), sono a carico di entrambe le parti nella misura del 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1693/2020 R.G. così provvede:
dichiara la separazione tra e;
Parte_1 Controparte_1
rigetta la domanda di addebito a carico di;
Controparte_1
dichiara inammissibile la domanda di addebito avanzata da Controparte_1
[...]
dispone l'affidamento congiunto del figlio minore con domiciliazione Per_1
presso la abitazione paterna;
autorizza il ricorrente a iscrivere presso la Scuola Primaria di San Per_1
Giorgio di Gioiosa Marea - Istituto Comprensivo “Anna Rita Sidoti”;
dispone che l'esercizio del diritto di visita di S.H. ES nei confronti CP_1
del minore sia regolamentato nel periodo scolastico (settembre -giugno) secondo quanto indicato dal CTU nella perizia allegata in atti;
con riferimento al periodo estivo, luglio – agosto, il minore trascorrerà con ciascun genitore un periodo di dodici giorni consecutivi, salvo diverso accordo tra le parti che tenga sempre conto delle esigenze del minore;
10 le parti provvederanno in modo alternato a prelevare e riportare il minore presso l'abitazione in cui deve ritornare per il pernottamento;
ogni parte potrà effettuare una videochiamata con il minore una volta al giorno durante il tempo di collocamento presso l'altra parte, in mancanza di accordo alle ore 17:00.
condanna a corrispondere a un CP_1 Controparte_1 Parte_1
assegno mensile di € 150,00, a titolo di contributo per il mantenimento del minore, entro il giorno 5 di ogni mese presso il domicilio del ricorrente o, in alternativa, con diversa modalità da concordare tra le parti, annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT oltre a corrispondere la quota del 50% per le spese straordinarie;
condanna a corrispondere a , a Parte_1 Controparte_1
titolo di assegno di mantenimento la somma mensile di € 300,00 entro il giorno
5 di ogni mese o, in alternativa, con diversa modalità da concordare tra le parti, annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT;
dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno avanzata dal
; Parte_1
dispone che i Servizi Sociali del Comune di San Giorgio di Gioiosa Marea di concerto con quelli di Capo d'Orlando provvedano ad esercitare - secondo le modalità ritenute opportune e con la cautele necessarie - un'attività di supporto, monitoraggio e sorveglianza dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore, segnalando al Pubblico Ministero eventuali criticità che rendono necessario l'intervento dell'Autorità Giudiziaria per la tutela degli interessi del minore;
compensa le spese di lite tra le parti;
pone a carico di entrambe le parti le spese di CTU – già liquidate nel sub procedimento n.
1 - nella misura del 50% cadauna.
11 Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e per la comunicazione del provvedimento al Servizio Sociale del Comune di Capo d'Orlando e al Comune di San Giorgio di Gioiosa Marea.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 22.5.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Rossella Busacca Mario Samperi
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, composto dai Magistrati dott. Mario Samperi Presidente dott. ssa Rossella Busacca Giudice rel. dott. ssa Rosalia Russo Femminella Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1693/2020 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
fraz. San Giorgio (ME) alla Via Zara n.45, c.f. , CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Prinzi, giusta procura in atti;
-Ricorrente
E
, nata negli Stati Uniti (USA), in data Controparte_1
18.09.1984, c.f. , rappresentata e difesa dagli avvocati C.F._2
Francesco PIZZUTO e Santa SCAFFIDI FONTI giusta procura in atti;
-Resistente
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. presso il Tribunale di Patti
OGGETTO: separazione giudiziale coniugi.
1 FATTO E DIRITTO
, premesso di avere contratto nella città di Valencia, in Parte_1
data 22.12.2017, matrimonio concordatario con la resistente - trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di S. Piero Patti, atto n. 16, p. II, s.C,
Uff. 01 - che dalla unione era nato il figlio il 23.04.2019 che, Per_1
successivamente, l'affectio maritalis era venuta meno e la convivenza si era interrotta a causa della condotta posta in essere dalla controparte contraria ai doveri derivanti dal vincolo coniugale, ha chiesto la separazione con addebito,
l'affidamento congiunto del minore con collocazione presso il suo domicilio, la regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita della madre e il risarcimento del danno subìto per le ragioni meglio indicate in atti.
costituitasi in giudizio, pur non Controparte_1
opponendosi alla domanda di separazione ha preliminarmente eccepito la nullità della notifica del ricorso e la sospensione del giudizio, stante la litispendenza per la contemporanea pendenza del giudizio di divorzio presso il Tribunale sito in
America e precisamente presso il Superior Court of California – County of
Sonoma; nel merito ha contestato quanto asserito dalla controparte ed ha chiesto l'affidamento congiunto del minore con collocazione presso di sé, un contributo per il suo mantenimento e per quello della prole da porre a carico della controparte.
Il Presidente del Tribunale, esperito invano il tentativo di conciliazione ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti ed ha rimesso gli atti al giudice istruttore.
Nel presente giudizio - stante l'eccessiva litigiosità delle parti - sono stati incardinati n. 4 sub-procedimenti ed è stata espletata la CTU;
successivamente, la causa è stata assunta in decisione concedendo alle parti il termine per il deposto delle comparse e memorie di repliche, previa trasmissione degli atti al
P.M. per quanto di competenza.
Fatta questa premessa, osserva preliminarmente il Collegio che l'eccezione di nullità della notifica del ricorso può ritenersi superata alla luce del
2 principio del raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. avendo la resistente regolarmente depositato l'atto di costituzione ove ha articolato le sue difese ed avanzato le sue domande.
Infondata è l'eccezione di litispendenza avanzata dalla resistente per le motivazioni già indicate nell'ordinanza presidenziale, che di seguito si richiamano in quanto “in tema di litispendenza internazionale extra- comunitaria, deve applicarsi l'art. 7, comma 1, della l. n. 218 del 1995 e non già
l'art. 19 del Regolamento CE n. 2201 del 2003, disciplinante la litispendenza intra-comunitaria, sicché ai fini della sospensione obbligatoria del processo successivamente instaurato, occorre che le domande presentino identità dell'oggetto e del titolo non accogliendosi il concetto più ampio di identità di cause adottato in ambito comunitario che fa leva non tanto sulla specificità del provvedimento richiesto al giudice quanto su una situazione complessiva di
"crisi del matrimonio". Ne consegue, pertanto, che non è ravvisabile il concetto di identità di cause tra il giudizio di separazione dei coniugi e quello di divorzio” (Cass. 4/2/2021 n. 2654): che nella specie l'oggetto del procedimento promosso il 15/10/2020 davanti alla Superior Court of California – County of
Sonoma ha ad oggetto il divorzio e non la separazione personale, sicché non è ravvisabile identità di petitum e causa petendi.
Fatta questa premessa, il Collegio ritiene che alla luce delle risultanze processuali la domanda avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi è meritevole di accoglimento.
Secondo il disposto normativo di cui all'art. 151 c.c., la separazione può essere chiesta quando si verificano fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Invero, la pronuncia della separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici ma è, piuttosto, collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti obiettivamente apprezzabili e, quindi, giuridicamente controllabili, che rendano incompatibile per i coniugi la vita comune.
3 Nel caso di specie, le parti hanno manifestato la volontà di non volere proseguire la convivenza matrimoniale, peraltro, come affermato, vivono da tempo separati, circostanza questa che testimonia che è venuta meno la comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento dell'istituto di matrimonio. È allora evidente che il rapporto tra i coniugi è ormai obiettivamente privo di quei contenuti minimi di reciproca affectio, che costituisce il fondamento del matrimonio, conseguentemente la domanda di separazione è meritevole di accoglimento.
Fatta questa premessa, il Tribunale con la declaratoria della separazione, dichiara – ove ne ricorrano i presupposti e sempre che sia espressamente chiesto
– a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione a condizione che sia raggiunta la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi (cfr. Cass. n. 16691/20).
Precisato ciò, la domanda di addebito avanzata dalla resistente è inammissibile non essendo stata formulata tempestivamente nella comparsa di risposta (cfr. doc. in atti), mentre la domanda di addebito avanzata dal ricorrente
è infondata per le seguenti ragioni.
Sotto il profilo probatorio, la Suprema Corte ha affermato che “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito”
(Cass. n. 40795/21).
Orbene, il ricorrente ha precisato che nel dicembre 2019 le parti avevano deciso di soggiornare per alcuni giorni negli U.S.A., per far visita ai parenti
4 della moglie e che, tuttavia, quest'ultima aveva deciso di rimanere in America alcune settimane in più, quando nel mese febbraio 2020, a causa dell'emergenza
COVID, la sua permanenza si protraeva - per forza maggiore - sino al mese di luglio 2020.
Il ricorrente ha esposto che avendo percepito che la resistente non sarebbe rientrata spontaneamente in Italia con il figlio si era dovuto rivolgere Per_1
alle Autorità competenti, nazionali ed internazionali, per ottenere il rientro di in Italia. Per_1
La resistente ha replicato, invece, che la sua permanenza negli USA protrattasi per alcuni mesi era avvenuta quando già era in crisi il rapporto di coniugio e, al riguardo, ha depositato una missiva a firma del marito evidenziando, altresì, che dal mese di agosto al mese di novembre 2019, la coppia aveva intrapreso una terapia da remoto in quanto in crisi.
La resistente ha documentato che il marito, prima di rientrare in Italia il
12 gennaio 2020, le aveva lasciato una lettera, scritta di suo pugno (doc. 5), nella quale affermava di capire la decisione della moglie di volere rimanere alcuni mesi negli USA, le chiedeva scusa per tutte le volte in cui non l'aveva supportata, non l'aveva compresa o era stato un “cattivo marito”; nella medesima lettera affermava, altresì, di rispettare la sua decisione e sperava che, nel futuro, le cose potessero cambiare.
Orbene, dall'esame della missiva non risulta che la condotta della resistente sia stata la causa della crisi del matrimonio avendo il marito confessato, con la missiva da lui sottoscritta allegata in atti, che la coppia era già in crisi prima ancora del viaggio negli USA.
Per tale motivo la domanda di addebito deve essere rigettata.
Passando ad esaminare la domanda di affidamento del figlio Per_1
occorre premettere che in materia la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo il quale “…alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento
5 esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale…”(Cassazione civile, sez. I, 18/06/2008, n. 16593).
Il Tribunale ritiene che nella fattispecie in esame debba essere disposto l'affidamento congiunto della prole non ravvisandosi motivi ostativi o pregiudizievoli per il minore in quanto entrambe le parti - alla luce degli accertamenti eseguiti dal consulente tecnico -– risultano idonee ad esercitare la responsabilità genitoriale sulla prole;
tra l'altro l'affidamento congiunto è stato chiesto sia dal ricorrente che dalla resistente (cfr. relazione tecnica depositata nel sub-procedimento n.1).
Il consulente incaricato ad espletare il mandato per comprendere le condizioni di affido migliori ha potuto accertare quanto segue: “…il bambino gode di buona salute, è un bambino normalmente socievole, affezionato sia alla madre che al padre ed alla sua compagna “Nella”; normale anche la sua crescita riguardo all'acquisizione di linguaggio e di ogni concetto che gli consente di muoversi e di orientarsi sia nello spazio che nei rapporti;
adeguate le autonomie finora acquisite. Nonostante si sia trovato letteralmente in mezzo al conflitto tra sua madre e suo padre, fin dai suoi primi vagiti, ha sopportato bene ciò che lo ha direttamente coinvolto, mantenendosi integro. A questo risultato hanno certamente contribuito anche entrambi i genitori, che, nonostante la litigiosità, hanno saputo costruire con ciascuno, un Per_1
buon rapporto.
Ed ancora, il consulente ha affermato che “Il bambino NON presenta alcun segno di trauma che potrebbe far pensare a condotte aggressive e violente del padre nei confronti del figlio. Il rapporto che il bambino ha con il padre è sereno. In base ai responsi dei colleghi americani anche nelle more dei fatti le accuse sono state ritenute infondate.
6 Il consulente conclude che il minore ha un “buon rapporto sia Per_1
con la madre che con il padre”, inoltre utili e rilevanti elementi sulla serena crescita del minore si evincono anche dalla relazione dell'assistente sociale del
Comune di Gioiosa Marea, dott.ssa allegata in atti, cui si rinvia. Per_2
Sulla base di quanto esposto non si ravvisano, quindi, motivi ostativi per non disporre l'affidamento congiunto del minore Per_1
La potestà genitoriale verrà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori per quel che concerne le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute della minore, avuto riguardo alle inclinazioni di quest'ultimo in quanto rispondenti alla sua crescita morale, sociale e psicologica;
mentre per quanto riguarda le decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare la potestà separatamente secondo la permanenza del minore presso ciascuno di essi.
Il collocamento del minore deve essere disposto presso la casa paterna al fine di non turbare la serenità e le abitudini di vita del figlio che si Per_1
sono ivi consolidate, vivendo da tempo presso la casa paterna.
Il Collegio, inoltre, nell'interesse esclusivo del minore, ritiene fondata l'istanza del ricorrente avente ad oggetto l'autorizzazione a iscrivere Per_1
presso la Scuola Primaria di San Giorgio di Gioiosa Marea - Istituto
Comprensivo “Anna Rita Sidoti”, non ravvisandosi motivi ostativi al riguardo.
Con riferimento all'obbligo del mantenimento a carico del genitore non collocatario in favore del figlio minore il Collegio ritiene equo, sulla base della documentazione allegata in atti e tenuto conto delle condizioni economiche delle parti porre a carico della resistente l'obbligo di versare la somma mensile di € 150,00 a titolo di mantenimento del figlio;
tale importo andrà versato dalla resistente presso il domicilio del ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese ed andrà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT.
Per le spese straordinarie di studio, mediche e odontoiatriche non convenzionate con il S.S.N., impreviste ed imprevedibili, da sostenere
7 nell'interesse del minore, appare corretta la suddivisione nella misura del
50% a carico della resistente e del restante 50% a carico del ricorrente.
Sul punto si osserva che l'obbligo di mantenimento dei figli minori a carico del coniuge non collocatario trova il suo fondamento nell'art. 30 della
Costituzione e nelle norme del codice civile (artt. 315 bis 337 ter c.c.) e prescinde anche dall'eventuale stato di disoccupazione del coniuge tanto più se si tratta di persona giovane ed abile al lavoro, come nel caso di specie (Trib.
Napoli nord sez. I, 09/06/2023, n.2396).
Il Collegio, infine, tenuto conto che deve garantirsi al minore il diritto alla bigenitorialità ritiene necessario regolamentare l'esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario.
Avendo le parti trovato un accordo sull'esercizio del diritto di visita per come regolamentato dal consulente nel sub-procedimento n. 1) lo stesso è regolamentato in dispositivo, salvo diverso accordo delle parti che deve tener conto dell'esigenze del minore e, in particolare, quelle di natura scolastica.
Con riferimento all'assegno di mantenimento chiesto dalla resistente il
Collegio prende atto della volontà manifestata dal ricorrente di disporre la conferma di quanto già statuito nell'ordinanza presidenziale, depositata il
5.8.2021, che ha stabilito l'assegno di mantenimento in favore di Parte_2
nella misura mensile di € 300,00.
[...]
Si evidenzia altresì che l'importo indicato risulta congruo atteso che la resistente è un soggetto di giovane età (classe 84) e per lo stato di salute di cui gode è idonea ad esercitare attività lavorativa retribuita (cfr. sul punto Cass. n.
5242/24)
Infine, deve essere dichiara inammissibile la domanda della ricorrente avente ad oggetto la condanna al risarcimento del danno a carico della controparte.
Con riferimento alla domanda di risarcimento trova applicazione il consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui la domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno, così come formulata nel presente giudizio,
8 deve essere dichiarata inammissibile in mancanza di una connessione c.d. forte con le domande proprie del giudizio di divorzio.
Secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte e della giurisprudenza di merito l'art. 40 c.p.c. consente, nello stesso processo, il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente, caratterizzate da riti diversi.
E' conseguentemente esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili, la rivendica di beni immobili o il risarcimento del danno, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. I 8.9.2014 n. 18870, Cass. Sez. VI-I 24 dicembre 2014 n. 27386, Cass. Sez. I 29.1.2010 n. 2155, Cass. Sez. I 21.5.2009
n. 11828, Cass. Sez. I 22.10.2004 n. 20638; Tribunale di Milano, 15 luglio
2015).
Da ultimo, la giurisprudenza di merito ha ribadito che “ ai sensi dell'art.
40 c.p.c., è consentito nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione: va, dunque, esclusa la possibilità del simultaneus processus dell'azione di separazione o divorzio, entrambe soggette al rito della camera di consiglio, con le azioni di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme ed, in termini generali, con le azioni che sono soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di separazione”
(Tribunale Terni, 13/05/2020, n.296; Tribunale Salerno sez. I, 28/02/2018, n.596 in termini conformi Tribunale Lamezia Terme sez. I, 13/01/2023, n.34,Tribunale
Cosenza sez. I, 04/06/2020, n.947).
Priva di rilievo è, inoltre, l'eccezione avanzata dalla resistente avente ad oggetto l'inammissibilità della memoria di replica depositata dal ricorrente in quanto la suddetta memoria può essere depositata anche ove non venga prodotta
9 la comparsa conclusionale e, inoltre, per il contenuto che essa presenta non ha in alcun modo leso il diritto di difesa della controparte.
Ritiene, infine, il Collegio necessario – stante l'eccessiva conflittualità manifestata dai i coniugi – incaricare i Servizi Sociali competenti ad esercitare - secondo le modalità ritenute opportune e con la cautele necessarie - un'attività di supporto, monitoraggio e sorveglianza dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore Per_1
Le spese di lite, stante la reciproca soccombenza, sono compensate tra le parti;
le spese di C.T.U., già liquidate nel sub procedimento n. 1), sono a carico di entrambe le parti nella misura del 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1693/2020 R.G. così provvede:
dichiara la separazione tra e;
Parte_1 Controparte_1
rigetta la domanda di addebito a carico di;
Controparte_1
dichiara inammissibile la domanda di addebito avanzata da Controparte_1
[...]
dispone l'affidamento congiunto del figlio minore con domiciliazione Per_1
presso la abitazione paterna;
autorizza il ricorrente a iscrivere presso la Scuola Primaria di San Per_1
Giorgio di Gioiosa Marea - Istituto Comprensivo “Anna Rita Sidoti”;
dispone che l'esercizio del diritto di visita di S.H. ES nei confronti CP_1
del minore sia regolamentato nel periodo scolastico (settembre -giugno) secondo quanto indicato dal CTU nella perizia allegata in atti;
con riferimento al periodo estivo, luglio – agosto, il minore trascorrerà con ciascun genitore un periodo di dodici giorni consecutivi, salvo diverso accordo tra le parti che tenga sempre conto delle esigenze del minore;
10 le parti provvederanno in modo alternato a prelevare e riportare il minore presso l'abitazione in cui deve ritornare per il pernottamento;
ogni parte potrà effettuare una videochiamata con il minore una volta al giorno durante il tempo di collocamento presso l'altra parte, in mancanza di accordo alle ore 17:00.
condanna a corrispondere a un CP_1 Controparte_1 Parte_1
assegno mensile di € 150,00, a titolo di contributo per il mantenimento del minore, entro il giorno 5 di ogni mese presso il domicilio del ricorrente o, in alternativa, con diversa modalità da concordare tra le parti, annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT oltre a corrispondere la quota del 50% per le spese straordinarie;
condanna a corrispondere a , a Parte_1 Controparte_1
titolo di assegno di mantenimento la somma mensile di € 300,00 entro il giorno
5 di ogni mese o, in alternativa, con diversa modalità da concordare tra le parti, annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT;
dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno avanzata dal
; Parte_1
dispone che i Servizi Sociali del Comune di San Giorgio di Gioiosa Marea di concerto con quelli di Capo d'Orlando provvedano ad esercitare - secondo le modalità ritenute opportune e con la cautele necessarie - un'attività di supporto, monitoraggio e sorveglianza dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore, segnalando al Pubblico Ministero eventuali criticità che rendono necessario l'intervento dell'Autorità Giudiziaria per la tutela degli interessi del minore;
compensa le spese di lite tra le parti;
pone a carico di entrambe le parti le spese di CTU – già liquidate nel sub procedimento n.
1 - nella misura del 50% cadauna.
11 Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e per la comunicazione del provvedimento al Servizio Sociale del Comune di Capo d'Orlando e al Comune di San Giorgio di Gioiosa Marea.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 22.5.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Rossella Busacca Mario Samperi
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