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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 05/12/2024, n. 1627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1627 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1201/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Marchesini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1201/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MOSCATI Parte_1 C.F._1
CLAUDIO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MOSCATI
CLAUDIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MOSCATI Parte_2 C.F._2
CLAUDIO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MOSCATI CLAUDIO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MOSCATI Parte_3 C.F._3
CLAUDIO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MOSCATI
CLAUDIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MOSCATI Parte_4 C.F._4
CLAUDIO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MOSCATI
CLAUDIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_5 C.F._5
MOSCATI CLAUDIO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
MOSCATI CLAUDIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MOSCATI Parte_6 C.F._6
CLAUDIO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MOSCATI
CLAUDIO
ATTORI
Contro
pagina 1 di 7 (C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Controparte_1 P.IVA_1 BAZZONI DANIELA, PERICONE VALENTINA ( ) VIA DE' C.F._7 CASTAGNOLI N. 1 BOLOGNA, ( ) VIA DE' Controparte_2 C.F._8
CASTAGNOLI N.
1 - C/O UFFICIO CONTENZIOSO 40100 BOLOGNA, Parte_7
( , , elettivamente domiciliato in VIA C.F._9 Parte_8 DE' CASTAGNOLI N.
1 - C/O UFFICIO CONTENZIOSO BOLOGNA presso il difensore avv. BAZZONI DANIELA
(C.F. ), con il Controparte_3 CP_4 Parte_9 P.IVA_2 patrocinio degli Avv.ti BAZZONI DANIELA, PERICONE VALENTINA ( ) C.F._7 VIA DE' CASTAGNOLI N. 1 BOLOGNA, ( ) VIA Controparte_2 C.F._8 DE' CASTAGNOLI N.
1 - C/O UFFICIO CONTENZIOSO 40100 BOLOGNA, Parte_7
( , elettivamente domiciliato
[...] C.F._9 Parte_8 in VIA DE' CASTAGNOLI N.
1 - C/O UFFICIO CONTENZIOSO BOLOGNA presso il difensore avv. BAZZONI DANIELA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 06-03-2024, , Parte_5 Parte_6 [...]
, e Parte_1 Parte_2 Parte_10 Parte_4 convenivano in giudizio il , dinanzi al Tribunale di Controparte_5
Bologna in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro.
Affermavano di essere tutte Docenti, dipendenti del convenuto e di avere CP_1 prestato servizio alle dipendenze del , con contratti a tempo Controparte_5 determinato, rispettivamente, negli anni scolastici 2015/2016, Parte_5
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, negli anni Parte_6 scolastici 2016/22017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_1 negli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Parte_2
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, negli anni scolastici Parte_10
2020/2021, 2021/2022, negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, Parte_4
2021/2022, in Istituti Scolastici della Provincia di Bologna in virtù di successivi contratti a tempo determinato, tutti dal mese di settembre al 30 giugno, e comunque per più di 180 giorni.
Lamentavano di non aver potuto usufruire, in quanto docenti a tempo determinato, dell'erogazione della somma di Euro 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 legge N°107/2015 e pedissequi DPCM del 23-09-2015 e del 28-11-2016, da destinare all'acquisto pagina 2 di 7 di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali, c.d. carta elettronica del docente. Eccepivano l'illegittimità dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dai destinatari del beneficio, per violazione degli artt. 63 e 64 CCNL Comparto Scuola, oltre che per violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e 97 Cost.
Chiedevano che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, accertato quanto in premessa, accertasse e dichiarasse il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di Euro 500,00 annui tramite la Carta Elettronica del NT, per la formazione e l'aggiornamento del personale docente, e conseguentemente condannasse il CP_1 convenuto alla corresponsione ai ricorrenti del suddetto beneficio, ciascuno per gli anni scolastici sopra indicati, oltre interessi legali.
Il tutto con vittoria di spese di giudizio. Si costituiva in giudizio il , eccependo in primo luogo Controparte_5 la prescrizione delle domande di per gli anni scolastici Parte_5
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, rilevando che il primo atto interruttivo della prescrizione per la suddetta ricorrente, era stata la diffida del 14-10-2023, e che per gli anni in oggetto, i docenti potevano fare domanda del beneficio dal 30 novembre per l'anno 2016 e dal 1° settembre al 30 ottobre per gli anni successivi. Eccepiva poi la prescrizione delle domande di , per gli anni scolastici Parte_6
2016/2017, 2017/2018 2018/2019, rilevando che il primo atto interruttivo della prescrizione per il suddetto ricorrente, era stata la diffida del 27-09-2023 e che per gli anni in oggetto, i docenti potevano fare domanda del beneficio dal 30 novembre per l'anno 2016 e dal 1° settembre al 30 0ottobre per gli anni successivi. Eccepiva ancora la prescrizione delle domande di per gli anni scolastici Parte_1
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 2018/2019, rilevando che il primo atto interruttivo della prescrizione per il suddetto ricorrente, era stata la diffida del 02-10-2023 e che per gli anni in oggetto, i docenti potevano fare domanda del beneficio dal 30 novembre per l'anno 2016 e dal 1° settembre al 30 ottobre per gli anni successivi.
Eccepiva ancora prescrizione delle domande di per gli anni scolastici Parte_2
2017/2018 e 2018/2019, rilevando che il primo atto interruttivo della prescrizione per la ricorrente, era stata la diffida del 09-10-2023 e che per gli anni in oggetto, i docenti potevano fare domanda del beneficio dal 30 novembre per l'anno 2016 e dal 1° settembre al
30 0ottobre per gli anni successivi. Eccepiva poi che la stessa NT DE NG non aveva diritto al beneficio per Pt_2
l'anno scolastico 2022/2023, avendolo già percepito. Eccepiva poi per tutte le ricorrenti, la decadenza parziale dal beneficio richiesto, poiché l'art. 6 comma 7° del DPCM 28-11-2016 disponeva che le somme non spese dovessero essere utilizzate entro l'anno scolastico successivo a quello per il quale il beneficio era stato riconosciuto.
Eccepiva infine l'infondatezza nel merito delle restanti domande di parte attrice, per i motivi indicati in comparsa di costituzione e risposta.
Ne chiedeva pertanto la reiezione, con vittoria di spese di giudizio. Il processo si svolgeva alle udienze del 30-09-2024 e 02-12-2024.
pagina 3 di 7 Venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Tribunale che l'art. 1, comma 121, della Legge N°107/2015 ha istituito una carta elettronica, dell'importo nominale di 500,00 Euro, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e valorizzarne le competenze professionali. Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 122.
Successivamente l'art. 2 del Dpcm 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito che tale somma poteva essere erogata solo ai docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che erano in periodo di formazione e prova, e tale condizione è stata ribadita con il successivo Dpcm del
28 novembre 2016. Nell'originaria previsione legislativa dunque, soltanto i docenti assunti a tempo indeterminato potevano beneficiare della carta elettronica, anche se assunti con contratto a tempo parziale ed anche qualora non venissero poi confermati in ruolo e tale beneficio copriva l'intero importo, anche se il docente fosse stato assunto in corso d'anno.
Nel caso in esame, i ricorrenti, per il periodo in cui ciascuno ha lavorato con contratti a tempo determinato, pur svolgendo mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo ed essendo stato sottoposto agli stessi obblighi formativi non ha usufruito del beneficio della carta elettronica, destinato allo sviluppo delle competenze professionali.
Tale diverso trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti precari, è privo di ragione oggettiva anche considerando che gli artt. 63 e 64 del CCNL Scuola del 29-
11-2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato.
Sussiste poi un evidente contrasto con le clausole 4 e 6 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva Europea N°70 del 1999, stante il diverso trattamento tra docenti di ruolo e docenti con contratto a termine in relazione al beneficio in oggetto, e la questione della compatibilità della normativa italiana con il diritto eurocomunitario, è stata sottoposta alla
CGUE, che con Ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21 ha ritenuto che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_5
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500,00 CP_1 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di
pagina 4 di 7 pubblicazioni e di riviste comunque utili per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza” Sul punto è poi intervenuto il Consiglio di Stato con la sentenza N°1842 del
18-03-2022, che ha fornito un'interpretazione conforme della complessiva normativa di fonte legislativa e negoziale tale da consentire il riconoscimento del beneficio anche ai lavoratori a termine. Sul punto è ultimamente intervenuta la sentenza della Suprema Corte di Cassazione
N°29961/2023, che ha puntualizzato la fondatezza e l'estensione del diritto azionato dal ricorrente. E' quindi fondata nel merito la domanda giudiziale proposta dalle ricorrenti, con esclusione delle annualità coperte da prescrizione quinquennale e dall'annualità già corrisposta alla ricorrente per l'anno scolastico 2022/2023. Parte_2
Sul punto osserva il Tribunale che in forza dell'art. 5 del Dpcm 28-11-2016, i docenti interessati al beneficio potevano fare domanda dal 30-11-2016, mentre per gli anni successivi la domanda poteva essere proposta dal 1° settembre al 30 ottobre. Per quanto riguarda la ricorrente il primo atto interruttivo della Parte_5 prescrizione è stata la diffida del 14-10-2023, e sono quindi prescritti gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019.
Per quanto riguarda la ricorrente la prescrizione è stata interrotta con Parte_6 diffida del 27-09-2023, e sono quindi prescritti gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e
2018/2019. Per quanto riguarda la ricorrente , la prescrizione è stata interrotta con Parte_1 diffida del 02-10-2023, e sono quindi prescritti gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019.
Per quanto riguarda la ricorrente , la prescrizione è stata interrotta con Parte_2 diffida del 09-10-2023, e sono quindi prescritti gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019.
Per la stessa , è poi emerso che il beneficio in oggetto è già stato Parte_2 corrisposto per l'anno scolastico 2022/2023, e non è quindi dovuto.
Con riferimento all'eccezione di decadenza ex art. 6 comma 7 del DPCM 28-11-2016, osserva il Tribunale che l'eccezione è infondata, posto che la decadenza prevista dalla norma in oggetto, fa riferimento alla diversa fattispecie in cui la Carta
Docenti si stata fornita e non utilizzata, mentre nella presente fattispecie, la Carta Docenti non è stata mai rilasciata.
Osserva poi il Tribunale che tale beneficio non ha natura retributiva e non si risolve in una attribuzione economica, bensì in una modalità di concorso alla formazione dei docenti.
Le spese del processo seguono la soccombenza e vengono parzialmente compensate nella misura del 50% stante la parziale soccombenza reciproca, e per l'effetto il CP_1
pagina 5 di 7 viene condannato alla rifusione del restante 50% delle spese Controparte_5 processuali delle ricorrenti, liquidato in Euro 1.500,00 per compensi professionali sulla base del d.m. 55/14, sui valori minimi, tenuto conto della natura seriale della controversia, con distrazione al Procuratore Antistatario. Spese Generali, iva e cpa, seguono come per legge.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, dichiara che:
ha diritto ad usufruire della Carta Docenti per l'aggiornamento Parte_5
e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, nella misura di Euro 500,00 per ciascun anno;
ha diritto ad usufruire della Carta Docenti per l'aggiornamento e la Parte_6 formazione del personale docente, per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, nella misura di Euro 500,00 per ciascun anno;
ha diritto ad usufruire della Carta Docenti per l'aggiornamento e la Parte_1 formazione del personale docente, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, nella misura di Euro 500,00 per ciascun anno;
ha diritto ad usufruire della Carta Docenti per l'aggiornamento e la Parte_2 formazione del personale docente, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, nella misura di Euro 500,00 per ciascun anno;
ha diritto ad usufruire della Carta Docenti per l'aggiornamento e la Parte_10 formazione del personale docente, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, nella misura di Euro 500,00 per ciascun anno;
ha diritto ad usufruire della Carta Docenti per l'aggiornamento e la Parte_4 formazione del personale docente, per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, 2021/2022, nella misura di Euro 500,00 per ciascun anno;
Respinge le domande proposte da:
per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018, Parte_5
2018/2019, per intervenuta prescrizione;
per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, per Parte_6 intervenuta prescrizione;
per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, Parte_1 per intervenuta prescrizione;
per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 per intervenuta Parte_2 prescrizione e per l'anno scolastico 2022/2023, in quanto già corrisposta;
Condanna il convenuto al riconoscimento ed all'erogazione a ciascuno dei CP_1 ricorrenti di cui al capo 1° del dispositivo, tramite Carta NT, del beneficio come sopra pagina 6 di 7 indicato, per gli anni scolastici per ciascuno indicati, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ex art. 22 comma 36 Legge N°724/1994, dalla mora al saldo. Compensa parzialmente le spese di giudizio nella misura del 50% e per l'effetto condanna il convenuto alla rifusione del restante 50% delle spese processuali a favore di parte CP_1 ricorrente, liquidato in Euro 1.500,00 per compensi professionali ed Euro 118,50 per spese vive, oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione al Procuratore Antistatario. Riserva nel termine di gg.60, il deposito della motivazione.
Bologna 02-12-2024
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Marchesini
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Marchesini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1201/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MOSCATI Parte_1 C.F._1
CLAUDIO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MOSCATI
CLAUDIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MOSCATI Parte_2 C.F._2
CLAUDIO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MOSCATI CLAUDIO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MOSCATI Parte_3 C.F._3
CLAUDIO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MOSCATI
CLAUDIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MOSCATI Parte_4 C.F._4
CLAUDIO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MOSCATI
CLAUDIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_5 C.F._5
MOSCATI CLAUDIO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
MOSCATI CLAUDIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MOSCATI Parte_6 C.F._6
CLAUDIO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MOSCATI
CLAUDIO
ATTORI
Contro
pagina 1 di 7 (C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Controparte_1 P.IVA_1 BAZZONI DANIELA, PERICONE VALENTINA ( ) VIA DE' C.F._7 CASTAGNOLI N. 1 BOLOGNA, ( ) VIA DE' Controparte_2 C.F._8
CASTAGNOLI N.
1 - C/O UFFICIO CONTENZIOSO 40100 BOLOGNA, Parte_7
( , , elettivamente domiciliato in VIA C.F._9 Parte_8 DE' CASTAGNOLI N.
1 - C/O UFFICIO CONTENZIOSO BOLOGNA presso il difensore avv. BAZZONI DANIELA
(C.F. ), con il Controparte_3 CP_4 Parte_9 P.IVA_2 patrocinio degli Avv.ti BAZZONI DANIELA, PERICONE VALENTINA ( ) C.F._7 VIA DE' CASTAGNOLI N. 1 BOLOGNA, ( ) VIA Controparte_2 C.F._8 DE' CASTAGNOLI N.
1 - C/O UFFICIO CONTENZIOSO 40100 BOLOGNA, Parte_7
( , elettivamente domiciliato
[...] C.F._9 Parte_8 in VIA DE' CASTAGNOLI N.
1 - C/O UFFICIO CONTENZIOSO BOLOGNA presso il difensore avv. BAZZONI DANIELA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 06-03-2024, , Parte_5 Parte_6 [...]
, e Parte_1 Parte_2 Parte_10 Parte_4 convenivano in giudizio il , dinanzi al Tribunale di Controparte_5
Bologna in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro.
Affermavano di essere tutte Docenti, dipendenti del convenuto e di avere CP_1 prestato servizio alle dipendenze del , con contratti a tempo Controparte_5 determinato, rispettivamente, negli anni scolastici 2015/2016, Parte_5
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, negli anni Parte_6 scolastici 2016/22017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_1 negli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Parte_2
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, negli anni scolastici Parte_10
2020/2021, 2021/2022, negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, Parte_4
2021/2022, in Istituti Scolastici della Provincia di Bologna in virtù di successivi contratti a tempo determinato, tutti dal mese di settembre al 30 giugno, e comunque per più di 180 giorni.
Lamentavano di non aver potuto usufruire, in quanto docenti a tempo determinato, dell'erogazione della somma di Euro 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 legge N°107/2015 e pedissequi DPCM del 23-09-2015 e del 28-11-2016, da destinare all'acquisto pagina 2 di 7 di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali, c.d. carta elettronica del docente. Eccepivano l'illegittimità dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dai destinatari del beneficio, per violazione degli artt. 63 e 64 CCNL Comparto Scuola, oltre che per violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e 97 Cost.
Chiedevano che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, accertato quanto in premessa, accertasse e dichiarasse il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di Euro 500,00 annui tramite la Carta Elettronica del NT, per la formazione e l'aggiornamento del personale docente, e conseguentemente condannasse il CP_1 convenuto alla corresponsione ai ricorrenti del suddetto beneficio, ciascuno per gli anni scolastici sopra indicati, oltre interessi legali.
Il tutto con vittoria di spese di giudizio. Si costituiva in giudizio il , eccependo in primo luogo Controparte_5 la prescrizione delle domande di per gli anni scolastici Parte_5
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, rilevando che il primo atto interruttivo della prescrizione per la suddetta ricorrente, era stata la diffida del 14-10-2023, e che per gli anni in oggetto, i docenti potevano fare domanda del beneficio dal 30 novembre per l'anno 2016 e dal 1° settembre al 30 ottobre per gli anni successivi. Eccepiva poi la prescrizione delle domande di , per gli anni scolastici Parte_6
2016/2017, 2017/2018 2018/2019, rilevando che il primo atto interruttivo della prescrizione per il suddetto ricorrente, era stata la diffida del 27-09-2023 e che per gli anni in oggetto, i docenti potevano fare domanda del beneficio dal 30 novembre per l'anno 2016 e dal 1° settembre al 30 0ottobre per gli anni successivi. Eccepiva ancora la prescrizione delle domande di per gli anni scolastici Parte_1
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 2018/2019, rilevando che il primo atto interruttivo della prescrizione per il suddetto ricorrente, era stata la diffida del 02-10-2023 e che per gli anni in oggetto, i docenti potevano fare domanda del beneficio dal 30 novembre per l'anno 2016 e dal 1° settembre al 30 ottobre per gli anni successivi.
Eccepiva ancora prescrizione delle domande di per gli anni scolastici Parte_2
2017/2018 e 2018/2019, rilevando che il primo atto interruttivo della prescrizione per la ricorrente, era stata la diffida del 09-10-2023 e che per gli anni in oggetto, i docenti potevano fare domanda del beneficio dal 30 novembre per l'anno 2016 e dal 1° settembre al
30 0ottobre per gli anni successivi. Eccepiva poi che la stessa NT DE NG non aveva diritto al beneficio per Pt_2
l'anno scolastico 2022/2023, avendolo già percepito. Eccepiva poi per tutte le ricorrenti, la decadenza parziale dal beneficio richiesto, poiché l'art. 6 comma 7° del DPCM 28-11-2016 disponeva che le somme non spese dovessero essere utilizzate entro l'anno scolastico successivo a quello per il quale il beneficio era stato riconosciuto.
Eccepiva infine l'infondatezza nel merito delle restanti domande di parte attrice, per i motivi indicati in comparsa di costituzione e risposta.
Ne chiedeva pertanto la reiezione, con vittoria di spese di giudizio. Il processo si svolgeva alle udienze del 30-09-2024 e 02-12-2024.
pagina 3 di 7 Venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Tribunale che l'art. 1, comma 121, della Legge N°107/2015 ha istituito una carta elettronica, dell'importo nominale di 500,00 Euro, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e valorizzarne le competenze professionali. Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 122.
Successivamente l'art. 2 del Dpcm 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito che tale somma poteva essere erogata solo ai docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che erano in periodo di formazione e prova, e tale condizione è stata ribadita con il successivo Dpcm del
28 novembre 2016. Nell'originaria previsione legislativa dunque, soltanto i docenti assunti a tempo indeterminato potevano beneficiare della carta elettronica, anche se assunti con contratto a tempo parziale ed anche qualora non venissero poi confermati in ruolo e tale beneficio copriva l'intero importo, anche se il docente fosse stato assunto in corso d'anno.
Nel caso in esame, i ricorrenti, per il periodo in cui ciascuno ha lavorato con contratti a tempo determinato, pur svolgendo mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo ed essendo stato sottoposto agli stessi obblighi formativi non ha usufruito del beneficio della carta elettronica, destinato allo sviluppo delle competenze professionali.
Tale diverso trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti precari, è privo di ragione oggettiva anche considerando che gli artt. 63 e 64 del CCNL Scuola del 29-
11-2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato.
Sussiste poi un evidente contrasto con le clausole 4 e 6 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva Europea N°70 del 1999, stante il diverso trattamento tra docenti di ruolo e docenti con contratto a termine in relazione al beneficio in oggetto, e la questione della compatibilità della normativa italiana con il diritto eurocomunitario, è stata sottoposta alla
CGUE, che con Ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21 ha ritenuto che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_5
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500,00 CP_1 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di
pagina 4 di 7 pubblicazioni e di riviste comunque utili per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza” Sul punto è poi intervenuto il Consiglio di Stato con la sentenza N°1842 del
18-03-2022, che ha fornito un'interpretazione conforme della complessiva normativa di fonte legislativa e negoziale tale da consentire il riconoscimento del beneficio anche ai lavoratori a termine. Sul punto è ultimamente intervenuta la sentenza della Suprema Corte di Cassazione
N°29961/2023, che ha puntualizzato la fondatezza e l'estensione del diritto azionato dal ricorrente. E' quindi fondata nel merito la domanda giudiziale proposta dalle ricorrenti, con esclusione delle annualità coperte da prescrizione quinquennale e dall'annualità già corrisposta alla ricorrente per l'anno scolastico 2022/2023. Parte_2
Sul punto osserva il Tribunale che in forza dell'art. 5 del Dpcm 28-11-2016, i docenti interessati al beneficio potevano fare domanda dal 30-11-2016, mentre per gli anni successivi la domanda poteva essere proposta dal 1° settembre al 30 ottobre. Per quanto riguarda la ricorrente il primo atto interruttivo della Parte_5 prescrizione è stata la diffida del 14-10-2023, e sono quindi prescritti gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019.
Per quanto riguarda la ricorrente la prescrizione è stata interrotta con Parte_6 diffida del 27-09-2023, e sono quindi prescritti gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e
2018/2019. Per quanto riguarda la ricorrente , la prescrizione è stata interrotta con Parte_1 diffida del 02-10-2023, e sono quindi prescritti gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019.
Per quanto riguarda la ricorrente , la prescrizione è stata interrotta con Parte_2 diffida del 09-10-2023, e sono quindi prescritti gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019.
Per la stessa , è poi emerso che il beneficio in oggetto è già stato Parte_2 corrisposto per l'anno scolastico 2022/2023, e non è quindi dovuto.
Con riferimento all'eccezione di decadenza ex art. 6 comma 7 del DPCM 28-11-2016, osserva il Tribunale che l'eccezione è infondata, posto che la decadenza prevista dalla norma in oggetto, fa riferimento alla diversa fattispecie in cui la Carta
Docenti si stata fornita e non utilizzata, mentre nella presente fattispecie, la Carta Docenti non è stata mai rilasciata.
Osserva poi il Tribunale che tale beneficio non ha natura retributiva e non si risolve in una attribuzione economica, bensì in una modalità di concorso alla formazione dei docenti.
Le spese del processo seguono la soccombenza e vengono parzialmente compensate nella misura del 50% stante la parziale soccombenza reciproca, e per l'effetto il CP_1
pagina 5 di 7 viene condannato alla rifusione del restante 50% delle spese Controparte_5 processuali delle ricorrenti, liquidato in Euro 1.500,00 per compensi professionali sulla base del d.m. 55/14, sui valori minimi, tenuto conto della natura seriale della controversia, con distrazione al Procuratore Antistatario. Spese Generali, iva e cpa, seguono come per legge.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, dichiara che:
ha diritto ad usufruire della Carta Docenti per l'aggiornamento Parte_5
e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, nella misura di Euro 500,00 per ciascun anno;
ha diritto ad usufruire della Carta Docenti per l'aggiornamento e la Parte_6 formazione del personale docente, per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, nella misura di Euro 500,00 per ciascun anno;
ha diritto ad usufruire della Carta Docenti per l'aggiornamento e la Parte_1 formazione del personale docente, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, nella misura di Euro 500,00 per ciascun anno;
ha diritto ad usufruire della Carta Docenti per l'aggiornamento e la Parte_2 formazione del personale docente, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, nella misura di Euro 500,00 per ciascun anno;
ha diritto ad usufruire della Carta Docenti per l'aggiornamento e la Parte_10 formazione del personale docente, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, nella misura di Euro 500,00 per ciascun anno;
ha diritto ad usufruire della Carta Docenti per l'aggiornamento e la Parte_4 formazione del personale docente, per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, 2021/2022, nella misura di Euro 500,00 per ciascun anno;
Respinge le domande proposte da:
per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018, Parte_5
2018/2019, per intervenuta prescrizione;
per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, per Parte_6 intervenuta prescrizione;
per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, Parte_1 per intervenuta prescrizione;
per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 per intervenuta Parte_2 prescrizione e per l'anno scolastico 2022/2023, in quanto già corrisposta;
Condanna il convenuto al riconoscimento ed all'erogazione a ciascuno dei CP_1 ricorrenti di cui al capo 1° del dispositivo, tramite Carta NT, del beneficio come sopra pagina 6 di 7 indicato, per gli anni scolastici per ciascuno indicati, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ex art. 22 comma 36 Legge N°724/1994, dalla mora al saldo. Compensa parzialmente le spese di giudizio nella misura del 50% e per l'effetto condanna il convenuto alla rifusione del restante 50% delle spese processuali a favore di parte CP_1 ricorrente, liquidato in Euro 1.500,00 per compensi professionali ed Euro 118,50 per spese vive, oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione al Procuratore Antistatario. Riserva nel termine di gg.60, il deposito della motivazione.
Bologna 02-12-2024
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Marchesini
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