Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/05/2025, n. 2673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2673 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
proc. n. 12848/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, IX Sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. Andrea Natale Presidente dott. Fabrizio Alessandria Giudice dott.ssa LE Santamaria Giudice rel. riunito in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta come da ordinanza resa in data 20/02/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12848 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: impugnazione diniego protezione umanitaria da parte del Questore, e vertente
TRA
nato il giorno 25/02/1988 in Edo State (Nigeria), C.F. Parte_1
, C.U.I. , rapp.to e difeso dall'avv. MAURO PIGINO, C.F._1 C.F._2 presso il cui studio elett.nte domicilia, in virtù di procura in atti
- RICORRENTE - E
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
- RESISTENTE NON COSTITUITO -
- 1 -
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente indicato in epigrafe, con istanza del 09/05/2023, ha chiesto al Questore della Provincia di Vercelli il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Con provvedimento recante Div. P.A.S. prot. n. 010/2024 Imm., reso in data 19/02/2024 e notificato all'odierno ricorrente in data 27/06/2024, il Questore ha rigettato la suddetta istanza, riportandosi integralmente al parere contrario del giorno 13/02/2024, prot. nr. 0028179, reso dalla C.T. di Torino. L'istante, quindi, con ricorso trasmesso telematicamente in data 16/07/2024 e depositato il giorno 18/07/2024, ha impugnato il provvedimento di diniego, chiedendo al Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, di pronunciarsi in ordine alle richieste formulate alle pagg.
5-6 dell'atto introduttivo del presente giudizio. Con decreto collegiale depositato in data 29/07/2024, è stata accolta la domanda proposta in via cautelare ed è stata contestualmente fissata, dinanzi al Giudice designato per la trattazione del merito del procedimento, l'udienza di comparizione delle parti. Il , sebbene ritualmente evocato in giudizio (v. prova della notifica Controparte_1 telematica depositata in data 10/02/2025), non si è costituito e ne va pertanto dichiarata la contumacia. Con provvedimento reso dal G.D. in data 27/02/2025 – all'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di comparizione, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
– preso atto della rinuncia ai termini per la discussione orale di cui al combinato disposto degli artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011, 281-terdecies e 275-bis c.p.c. e viste le conclusioni come in atti rassegnate dal ricorrente (v. note di trattazione scritta depositate in data 12/02/2025), la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con i termini di cui all'art. 275-bis, co. 4, c.p.c.
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1. La Questura della Provincia di Vercelli ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, facendo proprie le valutazioni, ritenute vincolanti, della C.T. di Torino, che, in relazione alla posizione dell'odierno ricorrente, ha ritenuto «di esprimere parere negativo … in quanto, dalle dichiarazioni contenute nella memoria e dalla documentazione agli atti, non risultano legami famigliari in Italia. Già nella motivazione della decisione di inammissibilità della domanda reiterata, adottata con decreto prot. n. 133328/22 del 22/07/2022,
- 2 - [la] Commissione rilevava che “per quanto riguarda l'asserita mancanza di legami con la Nigeria, questo elemento non è sufficiente a ritenere che un eventuale rimpatrio comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata del richiedente asilo, in assenza di elementi idonei a ritenere effettivo l'inserimento sul territorio nazionale (anche considerata l'assenza dall'Italia e le segnalazioni in Germania e in Francia, dove l'istante presentava domanda di protezione internazionale dopo il 2017)”. Rispetto alla circostanza dell'avere il richiedente svolto attività lavorativa, la protezione speciale si riferisce ad un concetto ampio di integrazione nel paese ospitante, che va al di là del mero aspetto lavorativo. L'attività lavorativa a tempo determinato svolta, di per sé, non è elemento sufficiente per dimostrare un'effettiva integrazione sul territorio;
il contratto a tempo determinato risulta ad oggi, peraltro, non più in essere. L'istante non presenta ulteriore e specifica documentazione dalla quale possano evincersi significativi elementi di radicamento ed inserimento nel tessuto sociale del paese ospitante, tali per cui l'eventuale rimpatrio lederebbe i diritti connessi con la sua vita privata». Il ricorrente – precisato di aver ricevuto il giorno 16/01/2023 la comunicazione relativa alla data fissata per la presentazione della domanda di protezione speciale – ha censurato il provvedimento impugnato, argomentando in ordine: a) alla insicurezza che caratterizza la sua regione di provenienza (pagg.
2-3 del ricorso); b) al percorso di inclusione sociale e lavorativo intrapreso in Italia (pagg.
3-4 del ricorso). In corso di causa, parte ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione lavorativa, ribadendo le deduzioni e le conclusioni già esposte e rassegnate nell'atto introduttivo del presente giudizio.
2. Ciò posto, va precisato, in limine, che tutte le questioni di natura formale vanno esaminate congiuntamente al merito e che, in ogni caso, l'adito Giudice non è esonerato dall'obbligo di esaminare il merito della domanda, poiché il giudizio introdotto dal ricorso dell'interessato avverso il rigetto dell'istanza di rilascio del permesso per protezione speciale da parte della Questura non ha ad oggetto il provvedimento amministrativo, bensì il diritto soggettivo dell'istante ad ottenere il permesso di soggiorno richiesto. Pertanto, sono irrilevanti eventuali doglianze puramente formali, in quanto è evidente che tali censure si appuntano all'iter procedimentale della fase amministrativa, piuttosto che alla decisione sul diritto ad ottenere il permesso di soggiorno che è, invece, il fulcro del presente giudizio (v. Cass. n. 25315/2020 che impone al giudice chiamato a pronunciarsi sulla impugnazione di consentire all'impugnante di spiegare in sede giurisdizionale tutte le difese che, a causa dei vizi procedimentali, egli non abbia potuto avanzare in fase amministrativa). Va poi aggiunto che il diritto sotteso al riconoscimento della protezione speciale va accertato come sussistente e tutelabile anche se maturato dopo l'adozione dell'atto amministrativo oggetto di ricorso, con la conseguenza che le circostanze a base dello stesso costituiscono di regola condizioni dell'azione che possono sopravvenire anche in corso di causa.
- 3 - È, pertanto, onere della parte introdurre, in giudizio, ogni elemento suscettibile di valutazione ai fini dell'accoglimento della domanda proposta. Osserva ancora il Collegio che “la giurisprudenza [della Suprema Corte di Cassazione] ha chiarito che il dovere di cooperazione istruttoria, che incombe sul giudice del procedimento, attiene alla prova dei fatti e non alla loro allegazione (…) [e, in quanto previsto in tema di esame delle domande di protezione internazionale] è limitato alle circostanze concernenti la situazione sociale, economica o politica del Paese di provenienza del richiedente e non [si estende], quindi, … alle circostanze attinenti alla integrazione sociale, culturale, lavorativa e familiare del richiedente asilo [o del richiedente protezione speciale] in Italia (Sez.1, n.41786 del 28.12.2021)” (Cass., Sez. I civile, ordinanza n. 11053/2023).
3. Tanto premesso, l'impugnazione è fondata alla luce dei motivi che seguono. Tenuto conto del fatto che, in data 16/01/2023, all'odierno ricorrente è stata comunicata la data dell'appuntamento fissato per la presentazione della domanda (v., sul punto, allegato n. 3 depositato unitamente al ricorso che consente di escludere che al caso di specie vadano applicate le novità introdotte con d.l. n. 20/2023), va considerato che, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare “a catalogo aperto”, ha modificato il testo dell'art. 5, co. 6, Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1° dicembre 2018, n. 132. La novella legislativa in commento ha modificato, in particolare, l'art. 19 d.lgs. n. 286/1998. Si legge, nella Relazione illustrativa, “l'intervento normativo risponde all'esigenza di dar seguito alle osservazioni formulate dalla Presidenza della Repubblica in sede di emanazione del decreto-legge n. 113/2018” e di promulgazione della legge di conversione n. 77/2019, recante “Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”. Tali raccomandazioni, chiaramente connesse alla modifica all'epoca apportata all'articolo 5, comma 6, T.U.I., si preoccupavano di precisare che restano “fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall'art. 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia”. Tale richiamo assicura e garantisce una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, siano tuttavia idonee a condizionare pesantemente, in senso negativo, la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali.
- 4 - Come sottolineato dalla Corte di Cassazione, “la nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791)” (Cass. n. 3705/2021). Ne consegue che i principi elaborati con riguardo alla disciplina previgente conservano la loro piena validità, tanto con riferimento alla disciplina anteriore al D.L. n. 113/2018, da ultimo richiamato, quanto nell'ambito della nuova normativa di cui al D.L. n. 130/2020. Con riferimento, quindi, alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'articolo 19.1.1. T.U.I. applicabili ratione temporis, il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti. Così delineata la disciplina normativa di riferimento, venendo nuovamente al caso di specie, ritiene il Collegio che la domanda proposta dal ricorrente sia fondata. Il ricorrente ha raggiunto un sufficiente grado di integrazione nel tessuto socioeconomico italiano. Egli ha infatti prodotto documentazione che attesta il tentativo di inserimento lavorativo concretamente posto in essere in Italia. Invero, ha Parte_1 svolto attività lavorativa negli anni 2018, 2019, 2020, 2022, 2023 e 2024; dal giorno 01/01/2025 (v. comunicazione obbligatoria di assunzione depositata come allegato n. 4 in data 12/02/2025), lavora in virtù di un contratto a tempo indeterminato (v. documentazione lavorativa depositata, sub nn. 4-7, unitamente al ricorso nonché allegati nn.
8-10 depositati in data 12/02/2025). Non sono emersi elementi tali da far ritenere che i rapporti lavorativi di cui alla documentazione in atti siano fittizi: vale rimarcare, sul punto, che la p.a. ha scelto di non costituirsi in giudizio e che, dunque, ogni valutazione si fonda solo sulle allegazioni di parte, nei limiti in cui esse hanno trovato riscontro nella documentazione contributiva prodotta anche su sollecitazione del G.D. (v. decreto del giorno 06/12/2024). Si rimanda, invece, quanto al percorso di formazione, all'allegato depositato sub n. 11 in data 12/02/2025. Alla luce delle circostanze appena analizzate e tenuto conto dei parametri normativi e giurisprudenziali di cui sopra (cfr. Cass. Sez. 1, ordinanza n. 9080 del 07/03/2023, dep. 31/03/2023), merita, dunque, accoglimento la domanda di permesso speciale proposta dal ricorrente.
- 5 - Il richiedente, in caso di rimpatrio forzato, sarebbe sottoposto ad un sicuro pregiudizio, in quanto sarebbe coattivamente ricondotto ad una situazione personale di precarietà ed incertezza e costretto a rinunciare alla stabilità economica raggiunta. Si ritengono ricorrere, invece, seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno onde concedere al ricorrente un congruo periodo di stabilità anche al fine di completare il suo sviluppo individuale e sociale, dovendo essere sottolineato come egli abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che gli si sono presentate nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese.
4. In ordine alle spese processuali non si provvede, atteso che “qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato” (Cassazione civile, sez. II, 29/10/2012, n. 18583; conforme Cassazione civile, sez. VI , 29/11/2018, n. 30876; Cass., Sez. I civile, ordinanza numero di raccolta generale 8160/2023, data di pubblicazione 22/03/2023).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
-. accoglie la domanda proposta da nato il giorno Parte_1
25/02/1988 in Edo State (Nigeria), C.F. , C.U.I. , C.F._1 C.F._2 volta al riconoscimento della c.d. protezione speciale ex D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173 e, per l'effetto, dispone la trasmissione degli atti al Questore per quanto di competenza;
-. compensa le spese processuali. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per l'espletamento degli adempimenti di rito. Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del giorno 06/03/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa LE Santamaria dott. Andrea Natale
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