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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/02/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 13/02/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1409/2022
T R A
, nato a [...] il [...], ivi residente a[...]
Torto n. 9 (C.F. ), elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Benedetto de C.F._1 Falco n. 16, presso lo studio dell'avv. Alessandro Squillante (C.F. ) che lo CodiceFiscale_2 rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al ricorso in appello;
Appellante
E
in persona del Sindaco p. t., rappresentato e difeso, giusta procura generale Controparte_1 alle liti conferita con atto per notar , in Napoli, il 15 settembre 2022, rep. n. 22594, Persona_1 racc. n. 10527, dall'Avvocatura comunale a mezzo dell'avv. Marco Gagliotti (C.F.:
P.E.C.: apoli.it) e con lo stesso elettivamente C.F._3 Ema_1 Email_2 CP_1 domiciliato in Napoli, presso la casa comunale sita in Piazza Municipio 1, Palazzo San Giacomo;
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art 414 c.p.c. depositato presso il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del
Lavoro, il sig. ha dedotto di avere lavorato alle dipendenze del Parte_1 CP_1 dal 21.01.1987 con la qualifica di “allievo vigile urbano” e poi dal 30.6.1987 con la qualifica
[...] di “vigile urbano” fino al 1.12.2018, quando è stato collocato a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età, con iniziale inquadramento nella V qualifica funzionale, secondo la classificazione del personale contenuta nell'allegato “A” al DPR n. 347/1983. Dal 1.1.1998 è stato poi inquadrato nella VI qualifica funzionale e successivamente, dal 31.03.1999, a seguito dell'accordo relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali di cui al CCNL 1998/2001, nella categoria “C”. Ha esposto che fino alla cessazione del rapporto aveva percepito l'emolumento definito retribuzione individuale di anzianità (RIA) in misura inferiore a quanto a lui spettante di diritto in virtù della qualifica posseduta nonché degli anni di servizio maturati alla data del 31.12.1993, epoca in cui detto emolumento è stato “congelato” dal d.lgs. n. 29/1993. Ha quindi chiesto la condanna del CP_1 al pagamento in suo favore della differenza tra la RIA effettivamente dovuta e quella
[...] corrisposta, nei limiti di quanto non ancora prescritto.
Si è costituito il deducendo l'infondatezza delle avverse pretese, concludendo per Controparte_1 il rigetto del ricorso.
Con la sentenza n. 2485/2022 pubblicata il 3.5.2022 il Tribunale adito ha rigettato la sua domanda e lo ha condannato al pagamento delle spese di lite.
Avverso la suddetta decisione ha interposto tempestivo gravame l'epigrafata parte appellante con atto depositato in data 10.6.2022, deducendo: 1) l'erroneità della decisione per violazione e falsa applicazione degli artt. 38 DPR n. 268/1987, 44 DPR n. 333/1990 e 72 d.lgs. n. 29/1993 – la cui corretta esegesi avrebbe dovuto indurre il tribunale a riconoscere l'emolumento retributivo per cui è causa, che viene anche progressivamente incrementato ogni biennio;
2) l'erronea ed ingiusta statuizione sulla condanna alle spese di lite, che il Tribunale ben avrebbe potuto compensare tra le parti sia per il contrasto giurisprudenziale esistente sia perché l'ente era stato difeso da un avvocato suo dipendente, che doveva comunque retribuire. Ha chiesto, pertanto, in accoglimento del gravame, di accogliere la domanda formulata in prime cure dal lavoratore;
vinte le spese del doppio grado con attribuzione;
in via gradata, compensare le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Instaurato nuovamente il contraddittorio, si è costituito il che, sulla base di plurime Controparte_1 argomentazioni, ha resistito al gravame di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese e competenze del grado.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento secondo il disposto degli art. 127-127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 149/2022, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata riservata in decisione.
Il primo motivo di gravame è infondato e va rigettato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Ritiene la Corte che il Tribunale abbia compiuto una corretta esegesi della normativa di riferimento.
Le contestazioni mosse dall'appellante si rivelano prive di fondamento e insuscettibili di minare la ben argomentata motivazione della pronuncia di primo grado.
Come è noto, per quanto riguarda il valore dell'anzianità, sino all'entrata in vigore della legge n. 93 del 1983, il sistema di progressione economica nell'ambito di ciascuna categoria del pubblico impiego era caratterizzato dalla generalità e dall'automatismo, per essere gli aumenti periodici di anzianità e gli scatti biennali (riassorbiti nei primi al maturare dei relativi periodi) riconosciuti a tutti i dipendenti sulla base del mero riscontro dell'inesistenza di assenze dal servizio per motivi implicanti la mancata progressione dell'anzianità. Venuto meno, per effetto di tale legge, il sistema di aumenti "a pioggia", nei contratti collettivi (trasfusi in d.P.R. ed in leggi regionali, quanto al personale delle regioni) furono introdotte norme apposite per disciplinare il regime transitorio. In particolare, nel d.P.R. n. 347 del
1983, contenente le norme del CCNL per il personale dipendente degli enti locali valevole nel biennio economico 1983 - 1984, all'art. 40 ed all'art. 41, rispettivamente, venne disciplinata la decorrenza dell'inquadramento nelle nuove qualifiche funzionali - introdotte dalla legge n. 83 del 1983 in luogo che vecchio sistema di classificazione con l'inerente previsione dell'attribuzione di un importo economico al personale in servizio al 1° gennaio 1983 derivante dalla valutazione dell'anzianità pregressa, ossia maturata fino al 31 dicembre 1982 - e vennero previsti il “riequilibrio dell'anzianità ed il nuovo salario individuale di anzianità”, ossia venne disposto, con norma di congiunzione tra il sistema di classificazione precedente ed il nuovo, che per i lavoratori degli enti locali il riequilibrio tra anzianità economica e anzianità giuridica venisse effettuato sul reticolo derivante dalla progressione economica orizzontale realizzata con l'accordo 1979/81 e con riferimento alla data del
31 dicembre 1982. Segue, nell'art. 41, l'indicazione dei valori economici tratti da apposite tabelle in base ai quali procedere all'operazione di riequilibrio dell'anzianità, nonché dei criteri con i quali attuare tale riequilibrio, consistenti nell'indicare il peso specifico (cd. valutazione dell'anzianità pregressa) “in mesi, in termini di classi e scatti, degli anni di effettivo servizio, maturati fino al 31 dicembre 1982 nella qualifica nella quale il dipendente viene inquadrato al 1° gennaio 1983 computando il servizio svolto presso l'ente o presso gli enti ai quali si applica il presente accordo, ovvero svolto in altri enti pubblici il cui personale sia pervenuto agli enti locali per effetto di soppressione o trasferimenti d'ufficio”.
L'importo complessivo derivante da questa operazione di riequilibrio, decurtato del 7%, definiva compiutamente e definitivamente il “salario individuale di anzianità”. Veniva poi prevista, a fronte della cessazione della progressione economica per scatti e classi al 31 dicembre 1982 (cfr. lettera B dell'art. 41, d.P.R. n. 347 del 1983), la corresponsione al personale nell'arco di vigenza dell'accordo alla data del 1° gennaio 1985, quale salario di anzianità, di una somma annua fissa per ciascuna qualifica funzionale nelle misure indicate nella norma (con erogazione in ragione di ventiquattresimi, per il personale assunto dopo il 1° gennaio 1983, in proporzione al numero dei mesi trascorsi in servizio alla data del 31 dicembre 1985), in tal modo conservandosi efficacia alla voce retributiva dipendente dagli anni di servizio, seppur col relazionarla alla qualifica funzionale posseduta (primo inquadramento del personale).
Anche per il biennio successivo era confermata la disciplina in materia di retribuzione individuale di anzianità con il d.P.R. n. 268 del 1987 (che recepiva il successivo contratto collettivo).
Identica previsione è stata infine posta nel d.P.R. n. 333 del 1990, di recepimento dell'accordo nazionale successivo, fissandosi anche in questo caso gli importi della R.I.A. da corrispondersi a partire dal 1° gennaio 1989 a tutto il personale che aveva prestato servizio nel periodo 1° gennaio 87
- 31 dicembre 88.
Più specificamente quanto al trattamento economico dei dipendenti delle regioni e degli enti locali disciplinato dai DD.P.R. n. 347/83 e 333/90, l'art. 41 del D.P.R. n. 347/1983 stabiliva: “Al personale nell'arco di vigenza del presente accordo verrà corrisposta alla data del 1 gennaio 1985, quale salario di anzianità, una somma annua fissa per ciascuna qualifica funzionale nelle seguenti misure: I qualifica L. 198.000;
II qualifica L. 216.000;
III qualifica L. 234.000;
IV qualifica L. 267.000;
V qualifica L. 312.000; VI qualifica L. 330.000;
VII qualifica L. 384.000;
VIII qualifica L. 518.400;
I qualifica dirigenziale L. 672.000;
II qualifica dirigenziale L. 840.000. Al personale assunto dopo il 1 gennaio 1983 tale adeguamento avverrà (su ventiquattresimi) in proporzione al numero di mesi trascorsi in servizio alla data del 1 gennaio 1985. In caso di passaggio a qualifica funzionale superiore l'adeguamento verrà calcolato in proporzione al servizio trascorso (in ventiquattresimi) nella qualifica funzionale di provenienza e nella qualifica funzionale in godimento alla data del 1 gennaio 1985. Qualora il rinnovo del nuovo accordo non dovesse realizzarsi entro il biennio del prossimo triennio contrattuale, al personale verrà comunque corrisposto, alla data del 1 gennaio 1987, a titolo d'acconto, un analogo beneficio di uguale importo…”.
Il successivo D.P.R. 268/1987 disciplinava il periodo 1/1/1985-31/12/1987, protraendo i suoi effetti economici fino al 30/6/1988.
L'art. 38 del suddetto D.P.R. 268/87, come modificato dall'art. 31 del D.P.R. n. 494/1987, prevedeva, al comma 1, quale clausola di garanzia, che “in assenza di rinnovo contrattuale, entro il 30 giugno 1989, la retribuzione individuale di anzianità relativa al personale destinatario del presente decreto, verrà incrementata, con decorrenza dal 1° gennaio 1989, degli importi di cui all'art. 41, punto B, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347”.
Il comma 2 del medesimo articolo disponeva che “al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986 i predetti importi competono in ragione del numero di mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988”.
Seguiva, quindi, in ultimo, il D.P.R. n. 333/90 cit. il cui art. 44 disponeva che: “A decorrere dal 1 gennaio 1989, per tutto il personale che abbia prestato servizio nel periodo 1 gennaio 1987-31 dicembre 1988 la retribuzione individuale di anzianità è incrementata dei seguenti importi annui lordi:
Qualifica I L. 198.000;
Qualifica II L. 216.000; Qualifica III L. 234.000;
Qualifica IV L. 267.000;
Qualifica V L. 312.000;
Qualifica VI L. 330.000;
Qualifica VII L. 384.000; Qualifica VIII L. 518.000;
Qualifica I dirigenziale L. 672.000;
Qualifica II dirigenziale L. 840.000”.
Ai commi 2 e 3, la suddetta norma prevedeva inoltre che:
“2. Al personale assunto in una data intermedia tra il 1 gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1988 detto importo è corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestato”; e
“3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 riassorbono, a far data dal 1 gennaio 1989, le anticipazioni eventualmente corrisposte al medesimo titolo liquidate ai sensi dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494”.
Infine, l'art. 72 del d. lgs. n. 29/1993, introducendo la cd. contrattualizzazione del rapporto di pubblico impiego, ha previsto che gli accordi sindacali recepiti in DPR continuassero ad essere applicabili sino alla stipulazione di successivi CCNL che introducessero una nuova disciplina per le specifiche materie ed istituti sino allora regolati dai DPR. Inoltre, al comma 3, ha statuito che alla sottoscrizione dei primi contratti collettivi sarebbe comunque conseguita l'abrogazione degli automatismi di incremento salariale.
Il primo contratto collettivo stipulato ai sensi del d. lgs. n. 29/1993 è stato, per il comparto Regioni ed autonomie locali, il CCNL 06/07/1995 il quale, all'art. 28, contempla quale elemento fondamentale della retribuzione, tra gli altri, la “retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita”.
Le fonti normative innanzi illustrate non consentono di sommare tra loro l'incremento a titolo di RIA previsto dal DPR 268/1987 e quello previsto dal DPR 333/1990. Si evidenzia che il D.P.R. 333/90 non conteneva, a differenza dei DD.P.R. 347/83 e 268/87, alcuna clausola di salvaguardia che prevedesse il diritto a percepire ulteriori somme, neanche a titolo di acconto, in caso di mancata approvazione del successivo accordo.
Ciò stante, nessun ulteriore incremento della retribuzione individuale di anzianità, rispetto a quello di cui al predetto art. 44 del D.P.R. n. 333/1990, è stato più previsto.
Le previsioni del DPR 333/1990, infatti, si “sovrappongono”, a quelle del DPR 268/1987 e non vi si
“aggiungono”. Anche gli importi di cui si discute sono i medesimi (lire 312.000 per la V qualifica, per quanto di interesse nel caso concreto).
Posto che il ricorrente è stato assunto il 21/01/1987, delle disposizioni del DPR 268/1987 gli si applica il citato comma 2 dell'art. 38 il quale, come s'è detto, prevede che “2. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986 i predetti importi competono in ragione del numero di mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988”.
Tale norma viene testualmente ricalcata dall'art. 44 del DPR 333/1990 che, al comma 2, come si è detto, così recita: “2. Al personale assunto in una data intermedia tra il 1° gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1988 detto importo è corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestato”.
È evidente che il testo del DPR 1990 altro non fa se non confermare la previsione di quello del 1987.
In accordo con quanto affermato dal primo giudice, appare del tutto condivisibile che l'accordo successivo abbia inteso far propria, ripetendola, una clausola che nel testo precedente era stata inserita affinché si applicasse oltre i termini temporali dell'accordo che la conteneva, nel caso in cui non si addivenisse ad un rinnovo nei termini previsti.
Mette conto osservare che gli estensori dell'accordo del 1990 hanno avuto cura di rendere esplicita tale loro intenzione ed hanno perciò chiarito, al successivo comma 3 dell'art. 44 DPR 333/1990 che:
“Gli importi di cui ai commi 1 e 2 riassorbono, a far data dal 1° gennaio 1989, le anticipazioni eventualmente corrisposte al medesimo titolo liquidate ai sensi dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494”.
Le anticipazioni della RIA accordate in base all'art. 38 DPR 268/1987, come riscritto dall'art. 31 DPR
494/1987, sono state dunque riassorbite dalla RIA prevista dal DPR 333/1990. Il che è chiaramente significativo che esse non si cumulano tra loro.
A confutazione inoltre di quanto eccepito da parte appellante, il DPR 333/1990 , non prevede affatto che la RIA si incrementi nei bienni successivi alla scadenza dell'accordo in caso di mancato rinnovo dello stesso. Una previsione siffatta era presente nel DPR 347/1983 e nel DPR 268/1987. Ciascuna di dette clausole valeva, ovviamente, solo fino al recepimento in DPR dell'accordo successivo, se fosse avvenuto oltre i termini a tal proposito stabiliti. All'emanazione del DPR 333/1990, quindi, avevano entrambe cessato la loro efficacia ed il DPR 333/1990 non ha riproposto una regola analoga.
Per completezza espositiva, va chiarito che nessuna influenza sulla maturazione di ulteriori aumenti del salario individuale di anzianità può essere attribuita all'accordo successivo al d.p.r. 333/90, e cioè all'art. 28 del CCNL del comparto regioni ed enti locali del 6.7.1995, atteso che il suddetto articolo, se è vero che contempla tra le componenti della retribuzione la voce retribuzione individuale di anzianità, specifica tuttavia che compete soltanto “ove già acquisita” , naturalmente ai sensi dei precedenti accordi di comparto. La specificazione “ove acquisita” è significativa del fatto che alla data di sottoscrizione del CCNL 06/07/1995, la RIA non fosse più corrisposta se non a coloro che ne avevano maturato il diritto perché assunti nei periodi di vigenza dei DPR precedenti a quello del 1990, cioè a coloro che erano stati assunti prima del 31/12/1988. Essa, infatti, non avrebbe avuto senso se alla data del CCNL si fosse protratta la disciplina della RIA con successivi incrementi biennali.
Per tale ragione del tutto correttamente l'Amministrazione ha determinato la retribuzione individuale di anzianità spettante all'odierno appellante, in forza dell'inquadramento dello stesso nella 5^ q.f., tenendo conto che il dipendente è stato assunto il 21/01/1987 e applicando allo stesso l'art. 44 DPR
333/1990 nella parte in cui - come innanzi detto - prevede che l'importo di 312.000 lire annue a titolo di retribuzione individuale di anzianità per la 5a qualifica funzionale spetta, a coloro che sono stati assunti tra il 01/01/1987 ed il 31/12/1988, in proporzione ai mesi di servizio prestato.
Per tutto quanto sin qui esposto il motivo di doglianza in esame va respinto, confermandosi sul punto la sentenza gravata.
Va invece accolto il secondo motivo di gravame inerente il regolamento delle spese processuali nella parte in cui l'appellante ha censurato la decisione per non aver il Tribunale disposta la compensazione delle spese a fronte del contrasto giurisprudenziale esistente in materia.
E' indubbio che nell'ambito dello stesso Ufficio giudiziario siano state assunte decisioni differenti in merito alla medesima questione, come documentato dalle rispettive parti.
Sul punto la Suprema Corte già con sentenza n 19907 del 2019 aveva affermato “Va preliminarmente precisato che, in tema di spese processuali, l'art. 92 c.p.c., comma 2, (nella formulazione introdotta dalla L. n. 263 del 2005 e poi modificata dalla L. n. 69 del 2009, ratione temporis applicabile in quanto il ricorso introduttivo di primo grado è stato proposto successivamente) ne legittima la compensazione, ove non sussista reciproca soccombenza, solo in presenza di “gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione”; siffatta disposizione, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, costituisce
“una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche (Cass. n. 2883/2014). Questa
Corte ha ancora aggiunto che nel caso in cui il decidente abbia comunque esplicitato in motivazione la ragioni della propria statuizione, sussiste il vizio di violazione di legge nell'ipotesi in cui le ragioni addotte si appalesino illogiche o erronee (Cass. n. 12893/2011)” (così in motivazione Cass. n. 19907 del 2019 che ha confermato la decisione della CTP di compensare le spese di lite in considerazione dei contrasti giurisprudenziali e nello stesso senso Cass. n. 10446 del 2019 che compensava le spese di lite proprio per contrasti giurisprudenziali).
Con una recente ordinanza (Cass. 12 aprile 2022 n. 11861) la Suprema Corte (sia pure con riferimento alla tematica dell'interesse ad agire, da parte del contribuente, in merito alla conoscenza della iscrizione a ruolo attraverso un'azione di accertamento negativo, e alla problematica della prescrizione quinquennale sopravvenuta dopo la notifica della cartella esattoriale) ha affermato che, ai sensi dell'articolo 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal Decreto Legge n. 132 del 2014 (applicabile ratione temporis) e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'articolo 92 c.p.c., comma 2, (Cass. n. 3977/2020). Ha quindi evidenziato che il contrasto giurisprudenziale registratosi in materia, quale situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso, ben poteva costituire valida regione per giustificare la compensazione delle spese.
Anche nella fattispecie in esame l'oscillazione giurisprudenziale nella risoluzione della controversia come documentato in atti nonché la difficoltà interpretativa della complessa normativa esaminata induce a compensare tra le parti le spese del primo grado di giudizio, con conseguente riforma sul punto della sentenza impugnata. Per gli stessi motivi nonché per la soccombenza reciproca anche le spese del presente grado di giudizio vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza che nel resto conferma, dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di primo grado;
-nel resto rigetta l'appello con compensazione delle spese del presente grado.
Napoli, 13/02/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 13/02/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1409/2022
T R A
, nato a [...] il [...], ivi residente a[...]
Torto n. 9 (C.F. ), elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Benedetto de C.F._1 Falco n. 16, presso lo studio dell'avv. Alessandro Squillante (C.F. ) che lo CodiceFiscale_2 rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al ricorso in appello;
Appellante
E
in persona del Sindaco p. t., rappresentato e difeso, giusta procura generale Controparte_1 alle liti conferita con atto per notar , in Napoli, il 15 settembre 2022, rep. n. 22594, Persona_1 racc. n. 10527, dall'Avvocatura comunale a mezzo dell'avv. Marco Gagliotti (C.F.:
P.E.C.: apoli.it) e con lo stesso elettivamente C.F._3 Ema_1 Email_2 CP_1 domiciliato in Napoli, presso la casa comunale sita in Piazza Municipio 1, Palazzo San Giacomo;
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art 414 c.p.c. depositato presso il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del
Lavoro, il sig. ha dedotto di avere lavorato alle dipendenze del Parte_1 CP_1 dal 21.01.1987 con la qualifica di “allievo vigile urbano” e poi dal 30.6.1987 con la qualifica
[...] di “vigile urbano” fino al 1.12.2018, quando è stato collocato a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età, con iniziale inquadramento nella V qualifica funzionale, secondo la classificazione del personale contenuta nell'allegato “A” al DPR n. 347/1983. Dal 1.1.1998 è stato poi inquadrato nella VI qualifica funzionale e successivamente, dal 31.03.1999, a seguito dell'accordo relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali di cui al CCNL 1998/2001, nella categoria “C”. Ha esposto che fino alla cessazione del rapporto aveva percepito l'emolumento definito retribuzione individuale di anzianità (RIA) in misura inferiore a quanto a lui spettante di diritto in virtù della qualifica posseduta nonché degli anni di servizio maturati alla data del 31.12.1993, epoca in cui detto emolumento è stato “congelato” dal d.lgs. n. 29/1993. Ha quindi chiesto la condanna del CP_1 al pagamento in suo favore della differenza tra la RIA effettivamente dovuta e quella
[...] corrisposta, nei limiti di quanto non ancora prescritto.
Si è costituito il deducendo l'infondatezza delle avverse pretese, concludendo per Controparte_1 il rigetto del ricorso.
Con la sentenza n. 2485/2022 pubblicata il 3.5.2022 il Tribunale adito ha rigettato la sua domanda e lo ha condannato al pagamento delle spese di lite.
Avverso la suddetta decisione ha interposto tempestivo gravame l'epigrafata parte appellante con atto depositato in data 10.6.2022, deducendo: 1) l'erroneità della decisione per violazione e falsa applicazione degli artt. 38 DPR n. 268/1987, 44 DPR n. 333/1990 e 72 d.lgs. n. 29/1993 – la cui corretta esegesi avrebbe dovuto indurre il tribunale a riconoscere l'emolumento retributivo per cui è causa, che viene anche progressivamente incrementato ogni biennio;
2) l'erronea ed ingiusta statuizione sulla condanna alle spese di lite, che il Tribunale ben avrebbe potuto compensare tra le parti sia per il contrasto giurisprudenziale esistente sia perché l'ente era stato difeso da un avvocato suo dipendente, che doveva comunque retribuire. Ha chiesto, pertanto, in accoglimento del gravame, di accogliere la domanda formulata in prime cure dal lavoratore;
vinte le spese del doppio grado con attribuzione;
in via gradata, compensare le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Instaurato nuovamente il contraddittorio, si è costituito il che, sulla base di plurime Controparte_1 argomentazioni, ha resistito al gravame di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese e competenze del grado.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento secondo il disposto degli art. 127-127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 149/2022, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata riservata in decisione.
Il primo motivo di gravame è infondato e va rigettato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Ritiene la Corte che il Tribunale abbia compiuto una corretta esegesi della normativa di riferimento.
Le contestazioni mosse dall'appellante si rivelano prive di fondamento e insuscettibili di minare la ben argomentata motivazione della pronuncia di primo grado.
Come è noto, per quanto riguarda il valore dell'anzianità, sino all'entrata in vigore della legge n. 93 del 1983, il sistema di progressione economica nell'ambito di ciascuna categoria del pubblico impiego era caratterizzato dalla generalità e dall'automatismo, per essere gli aumenti periodici di anzianità e gli scatti biennali (riassorbiti nei primi al maturare dei relativi periodi) riconosciuti a tutti i dipendenti sulla base del mero riscontro dell'inesistenza di assenze dal servizio per motivi implicanti la mancata progressione dell'anzianità. Venuto meno, per effetto di tale legge, il sistema di aumenti "a pioggia", nei contratti collettivi (trasfusi in d.P.R. ed in leggi regionali, quanto al personale delle regioni) furono introdotte norme apposite per disciplinare il regime transitorio. In particolare, nel d.P.R. n. 347 del
1983, contenente le norme del CCNL per il personale dipendente degli enti locali valevole nel biennio economico 1983 - 1984, all'art. 40 ed all'art. 41, rispettivamente, venne disciplinata la decorrenza dell'inquadramento nelle nuove qualifiche funzionali - introdotte dalla legge n. 83 del 1983 in luogo che vecchio sistema di classificazione con l'inerente previsione dell'attribuzione di un importo economico al personale in servizio al 1° gennaio 1983 derivante dalla valutazione dell'anzianità pregressa, ossia maturata fino al 31 dicembre 1982 - e vennero previsti il “riequilibrio dell'anzianità ed il nuovo salario individuale di anzianità”, ossia venne disposto, con norma di congiunzione tra il sistema di classificazione precedente ed il nuovo, che per i lavoratori degli enti locali il riequilibrio tra anzianità economica e anzianità giuridica venisse effettuato sul reticolo derivante dalla progressione economica orizzontale realizzata con l'accordo 1979/81 e con riferimento alla data del
31 dicembre 1982. Segue, nell'art. 41, l'indicazione dei valori economici tratti da apposite tabelle in base ai quali procedere all'operazione di riequilibrio dell'anzianità, nonché dei criteri con i quali attuare tale riequilibrio, consistenti nell'indicare il peso specifico (cd. valutazione dell'anzianità pregressa) “in mesi, in termini di classi e scatti, degli anni di effettivo servizio, maturati fino al 31 dicembre 1982 nella qualifica nella quale il dipendente viene inquadrato al 1° gennaio 1983 computando il servizio svolto presso l'ente o presso gli enti ai quali si applica il presente accordo, ovvero svolto in altri enti pubblici il cui personale sia pervenuto agli enti locali per effetto di soppressione o trasferimenti d'ufficio”.
L'importo complessivo derivante da questa operazione di riequilibrio, decurtato del 7%, definiva compiutamente e definitivamente il “salario individuale di anzianità”. Veniva poi prevista, a fronte della cessazione della progressione economica per scatti e classi al 31 dicembre 1982 (cfr. lettera B dell'art. 41, d.P.R. n. 347 del 1983), la corresponsione al personale nell'arco di vigenza dell'accordo alla data del 1° gennaio 1985, quale salario di anzianità, di una somma annua fissa per ciascuna qualifica funzionale nelle misure indicate nella norma (con erogazione in ragione di ventiquattresimi, per il personale assunto dopo il 1° gennaio 1983, in proporzione al numero dei mesi trascorsi in servizio alla data del 31 dicembre 1985), in tal modo conservandosi efficacia alla voce retributiva dipendente dagli anni di servizio, seppur col relazionarla alla qualifica funzionale posseduta (primo inquadramento del personale).
Anche per il biennio successivo era confermata la disciplina in materia di retribuzione individuale di anzianità con il d.P.R. n. 268 del 1987 (che recepiva il successivo contratto collettivo).
Identica previsione è stata infine posta nel d.P.R. n. 333 del 1990, di recepimento dell'accordo nazionale successivo, fissandosi anche in questo caso gli importi della R.I.A. da corrispondersi a partire dal 1° gennaio 1989 a tutto il personale che aveva prestato servizio nel periodo 1° gennaio 87
- 31 dicembre 88.
Più specificamente quanto al trattamento economico dei dipendenti delle regioni e degli enti locali disciplinato dai DD.P.R. n. 347/83 e 333/90, l'art. 41 del D.P.R. n. 347/1983 stabiliva: “Al personale nell'arco di vigenza del presente accordo verrà corrisposta alla data del 1 gennaio 1985, quale salario di anzianità, una somma annua fissa per ciascuna qualifica funzionale nelle seguenti misure: I qualifica L. 198.000;
II qualifica L. 216.000;
III qualifica L. 234.000;
IV qualifica L. 267.000;
V qualifica L. 312.000; VI qualifica L. 330.000;
VII qualifica L. 384.000;
VIII qualifica L. 518.400;
I qualifica dirigenziale L. 672.000;
II qualifica dirigenziale L. 840.000. Al personale assunto dopo il 1 gennaio 1983 tale adeguamento avverrà (su ventiquattresimi) in proporzione al numero di mesi trascorsi in servizio alla data del 1 gennaio 1985. In caso di passaggio a qualifica funzionale superiore l'adeguamento verrà calcolato in proporzione al servizio trascorso (in ventiquattresimi) nella qualifica funzionale di provenienza e nella qualifica funzionale in godimento alla data del 1 gennaio 1985. Qualora il rinnovo del nuovo accordo non dovesse realizzarsi entro il biennio del prossimo triennio contrattuale, al personale verrà comunque corrisposto, alla data del 1 gennaio 1987, a titolo d'acconto, un analogo beneficio di uguale importo…”.
Il successivo D.P.R. 268/1987 disciplinava il periodo 1/1/1985-31/12/1987, protraendo i suoi effetti economici fino al 30/6/1988.
L'art. 38 del suddetto D.P.R. 268/87, come modificato dall'art. 31 del D.P.R. n. 494/1987, prevedeva, al comma 1, quale clausola di garanzia, che “in assenza di rinnovo contrattuale, entro il 30 giugno 1989, la retribuzione individuale di anzianità relativa al personale destinatario del presente decreto, verrà incrementata, con decorrenza dal 1° gennaio 1989, degli importi di cui all'art. 41, punto B, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347”.
Il comma 2 del medesimo articolo disponeva che “al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986 i predetti importi competono in ragione del numero di mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988”.
Seguiva, quindi, in ultimo, il D.P.R. n. 333/90 cit. il cui art. 44 disponeva che: “A decorrere dal 1 gennaio 1989, per tutto il personale che abbia prestato servizio nel periodo 1 gennaio 1987-31 dicembre 1988 la retribuzione individuale di anzianità è incrementata dei seguenti importi annui lordi:
Qualifica I L. 198.000;
Qualifica II L. 216.000; Qualifica III L. 234.000;
Qualifica IV L. 267.000;
Qualifica V L. 312.000;
Qualifica VI L. 330.000;
Qualifica VII L. 384.000; Qualifica VIII L. 518.000;
Qualifica I dirigenziale L. 672.000;
Qualifica II dirigenziale L. 840.000”.
Ai commi 2 e 3, la suddetta norma prevedeva inoltre che:
“2. Al personale assunto in una data intermedia tra il 1 gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1988 detto importo è corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestato”; e
“3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 riassorbono, a far data dal 1 gennaio 1989, le anticipazioni eventualmente corrisposte al medesimo titolo liquidate ai sensi dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494”.
Infine, l'art. 72 del d. lgs. n. 29/1993, introducendo la cd. contrattualizzazione del rapporto di pubblico impiego, ha previsto che gli accordi sindacali recepiti in DPR continuassero ad essere applicabili sino alla stipulazione di successivi CCNL che introducessero una nuova disciplina per le specifiche materie ed istituti sino allora regolati dai DPR. Inoltre, al comma 3, ha statuito che alla sottoscrizione dei primi contratti collettivi sarebbe comunque conseguita l'abrogazione degli automatismi di incremento salariale.
Il primo contratto collettivo stipulato ai sensi del d. lgs. n. 29/1993 è stato, per il comparto Regioni ed autonomie locali, il CCNL 06/07/1995 il quale, all'art. 28, contempla quale elemento fondamentale della retribuzione, tra gli altri, la “retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita”.
Le fonti normative innanzi illustrate non consentono di sommare tra loro l'incremento a titolo di RIA previsto dal DPR 268/1987 e quello previsto dal DPR 333/1990. Si evidenzia che il D.P.R. 333/90 non conteneva, a differenza dei DD.P.R. 347/83 e 268/87, alcuna clausola di salvaguardia che prevedesse il diritto a percepire ulteriori somme, neanche a titolo di acconto, in caso di mancata approvazione del successivo accordo.
Ciò stante, nessun ulteriore incremento della retribuzione individuale di anzianità, rispetto a quello di cui al predetto art. 44 del D.P.R. n. 333/1990, è stato più previsto.
Le previsioni del DPR 333/1990, infatti, si “sovrappongono”, a quelle del DPR 268/1987 e non vi si
“aggiungono”. Anche gli importi di cui si discute sono i medesimi (lire 312.000 per la V qualifica, per quanto di interesse nel caso concreto).
Posto che il ricorrente è stato assunto il 21/01/1987, delle disposizioni del DPR 268/1987 gli si applica il citato comma 2 dell'art. 38 il quale, come s'è detto, prevede che “2. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986 i predetti importi competono in ragione del numero di mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988”.
Tale norma viene testualmente ricalcata dall'art. 44 del DPR 333/1990 che, al comma 2, come si è detto, così recita: “2. Al personale assunto in una data intermedia tra il 1° gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1988 detto importo è corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestato”.
È evidente che il testo del DPR 1990 altro non fa se non confermare la previsione di quello del 1987.
In accordo con quanto affermato dal primo giudice, appare del tutto condivisibile che l'accordo successivo abbia inteso far propria, ripetendola, una clausola che nel testo precedente era stata inserita affinché si applicasse oltre i termini temporali dell'accordo che la conteneva, nel caso in cui non si addivenisse ad un rinnovo nei termini previsti.
Mette conto osservare che gli estensori dell'accordo del 1990 hanno avuto cura di rendere esplicita tale loro intenzione ed hanno perciò chiarito, al successivo comma 3 dell'art. 44 DPR 333/1990 che:
“Gli importi di cui ai commi 1 e 2 riassorbono, a far data dal 1° gennaio 1989, le anticipazioni eventualmente corrisposte al medesimo titolo liquidate ai sensi dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494”.
Le anticipazioni della RIA accordate in base all'art. 38 DPR 268/1987, come riscritto dall'art. 31 DPR
494/1987, sono state dunque riassorbite dalla RIA prevista dal DPR 333/1990. Il che è chiaramente significativo che esse non si cumulano tra loro.
A confutazione inoltre di quanto eccepito da parte appellante, il DPR 333/1990 , non prevede affatto che la RIA si incrementi nei bienni successivi alla scadenza dell'accordo in caso di mancato rinnovo dello stesso. Una previsione siffatta era presente nel DPR 347/1983 e nel DPR 268/1987. Ciascuna di dette clausole valeva, ovviamente, solo fino al recepimento in DPR dell'accordo successivo, se fosse avvenuto oltre i termini a tal proposito stabiliti. All'emanazione del DPR 333/1990, quindi, avevano entrambe cessato la loro efficacia ed il DPR 333/1990 non ha riproposto una regola analoga.
Per completezza espositiva, va chiarito che nessuna influenza sulla maturazione di ulteriori aumenti del salario individuale di anzianità può essere attribuita all'accordo successivo al d.p.r. 333/90, e cioè all'art. 28 del CCNL del comparto regioni ed enti locali del 6.7.1995, atteso che il suddetto articolo, se è vero che contempla tra le componenti della retribuzione la voce retribuzione individuale di anzianità, specifica tuttavia che compete soltanto “ove già acquisita” , naturalmente ai sensi dei precedenti accordi di comparto. La specificazione “ove acquisita” è significativa del fatto che alla data di sottoscrizione del CCNL 06/07/1995, la RIA non fosse più corrisposta se non a coloro che ne avevano maturato il diritto perché assunti nei periodi di vigenza dei DPR precedenti a quello del 1990, cioè a coloro che erano stati assunti prima del 31/12/1988. Essa, infatti, non avrebbe avuto senso se alla data del CCNL si fosse protratta la disciplina della RIA con successivi incrementi biennali.
Per tale ragione del tutto correttamente l'Amministrazione ha determinato la retribuzione individuale di anzianità spettante all'odierno appellante, in forza dell'inquadramento dello stesso nella 5^ q.f., tenendo conto che il dipendente è stato assunto il 21/01/1987 e applicando allo stesso l'art. 44 DPR
333/1990 nella parte in cui - come innanzi detto - prevede che l'importo di 312.000 lire annue a titolo di retribuzione individuale di anzianità per la 5a qualifica funzionale spetta, a coloro che sono stati assunti tra il 01/01/1987 ed il 31/12/1988, in proporzione ai mesi di servizio prestato.
Per tutto quanto sin qui esposto il motivo di doglianza in esame va respinto, confermandosi sul punto la sentenza gravata.
Va invece accolto il secondo motivo di gravame inerente il regolamento delle spese processuali nella parte in cui l'appellante ha censurato la decisione per non aver il Tribunale disposta la compensazione delle spese a fronte del contrasto giurisprudenziale esistente in materia.
E' indubbio che nell'ambito dello stesso Ufficio giudiziario siano state assunte decisioni differenti in merito alla medesima questione, come documentato dalle rispettive parti.
Sul punto la Suprema Corte già con sentenza n 19907 del 2019 aveva affermato “Va preliminarmente precisato che, in tema di spese processuali, l'art. 92 c.p.c., comma 2, (nella formulazione introdotta dalla L. n. 263 del 2005 e poi modificata dalla L. n. 69 del 2009, ratione temporis applicabile in quanto il ricorso introduttivo di primo grado è stato proposto successivamente) ne legittima la compensazione, ove non sussista reciproca soccombenza, solo in presenza di “gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione”; siffatta disposizione, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, costituisce
“una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche (Cass. n. 2883/2014). Questa
Corte ha ancora aggiunto che nel caso in cui il decidente abbia comunque esplicitato in motivazione la ragioni della propria statuizione, sussiste il vizio di violazione di legge nell'ipotesi in cui le ragioni addotte si appalesino illogiche o erronee (Cass. n. 12893/2011)” (così in motivazione Cass. n. 19907 del 2019 che ha confermato la decisione della CTP di compensare le spese di lite in considerazione dei contrasti giurisprudenziali e nello stesso senso Cass. n. 10446 del 2019 che compensava le spese di lite proprio per contrasti giurisprudenziali).
Con una recente ordinanza (Cass. 12 aprile 2022 n. 11861) la Suprema Corte (sia pure con riferimento alla tematica dell'interesse ad agire, da parte del contribuente, in merito alla conoscenza della iscrizione a ruolo attraverso un'azione di accertamento negativo, e alla problematica della prescrizione quinquennale sopravvenuta dopo la notifica della cartella esattoriale) ha affermato che, ai sensi dell'articolo 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal Decreto Legge n. 132 del 2014 (applicabile ratione temporis) e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'articolo 92 c.p.c., comma 2, (Cass. n. 3977/2020). Ha quindi evidenziato che il contrasto giurisprudenziale registratosi in materia, quale situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso, ben poteva costituire valida regione per giustificare la compensazione delle spese.
Anche nella fattispecie in esame l'oscillazione giurisprudenziale nella risoluzione della controversia come documentato in atti nonché la difficoltà interpretativa della complessa normativa esaminata induce a compensare tra le parti le spese del primo grado di giudizio, con conseguente riforma sul punto della sentenza impugnata. Per gli stessi motivi nonché per la soccombenza reciproca anche le spese del presente grado di giudizio vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza che nel resto conferma, dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di primo grado;
-nel resto rigetta l'appello con compensazione delle spese del presente grado.
Napoli, 13/02/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano