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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/04/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr. ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al rg n. 247/2025 v.g. avente ad oggetto: SEPARAZIONE
CONSENSUALE
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1 difesa e rappresentata in giudizio dall'Avv. Arturo Rainone ed elettivamente C.F._1
domiciliata in Palma Campania (NA) alla Via Municipio n. 13, presso lo studio di questi;
E
nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_2 difeso e rappresentato in giudizio dall'Avv. Arturo Rainone ed C.F._2
elettivamente domiciliato in Palma Campania (NA) alla Via Municipio n. 13, presso lo studio di questi;
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note depositate
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti come identificati in epigrafe con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. hanno chiesto pronunciarsi la separazione giudiziale alle condizioni indicate in ricorso.
Ciò posto, il pubblico ministero è stato tempestivamente informato EL deposito EL ricorso e EL decreto di fissazione ELl'udienza. Il mancato deposito EL parere non inficia la regolarità EL procedimento e la sentenza adottata all'esito ELlo stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70
c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio EL pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione ELla rimessione ELla causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato EL processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998;
Cass. Civ. n. 13062/2000).
Ciò premesso, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le comuni allegazioni ELle parti comprovano una crisi EL rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto per cui, essendo definitivamente cessata, poiché EL tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento ELla domanda formulata da entrambe le parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi.
Anche le condizioni di separazione concordate sono conformi agli interessi ELla prole e non contrastano con i diritti inderogabili di cui all'art. 160 c.c., di talchè possono essere integralmente recepite dal tribunale.
Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto ELla minore stante le conclusioni congiunte ELle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti ELla prole.
Spese di lite compensate.
P.Q.M.
Il tribunale di Nola, definitivamente pronunciando ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale tra le parti indicate in epigrafe (atto n. 76 P. 2 S. A Uff. 1 ELl'anno 2007 EL registro degli atti di matrimonio EL Comune di Torre EL RE);
b) prende atto e omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
c) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio EL 18.04.2025
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr. ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al rg n. 247/2025 v.g. avente ad oggetto: SEPARAZIONE
CONSENSUALE
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1 difesa e rappresentata in giudizio dall'Avv. Arturo Rainone ed elettivamente C.F._1
domiciliata in Palma Campania (NA) alla Via Municipio n. 13, presso lo studio di questi;
E
nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_2 difeso e rappresentato in giudizio dall'Avv. Arturo Rainone ed C.F._2
elettivamente domiciliato in Palma Campania (NA) alla Via Municipio n. 13, presso lo studio di questi;
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note depositate
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti come identificati in epigrafe con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. hanno chiesto pronunciarsi la separazione giudiziale alle condizioni indicate in ricorso.
Ciò posto, il pubblico ministero è stato tempestivamente informato EL deposito EL ricorso e EL decreto di fissazione ELl'udienza. Il mancato deposito EL parere non inficia la regolarità EL procedimento e la sentenza adottata all'esito ELlo stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70
c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio EL pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione ELla rimessione ELla causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato EL processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998;
Cass. Civ. n. 13062/2000).
Ciò premesso, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le comuni allegazioni ELle parti comprovano una crisi EL rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto per cui, essendo definitivamente cessata, poiché EL tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento ELla domanda formulata da entrambe le parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi.
Anche le condizioni di separazione concordate sono conformi agli interessi ELla prole e non contrastano con i diritti inderogabili di cui all'art. 160 c.c., di talchè possono essere integralmente recepite dal tribunale.
Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto ELla minore stante le conclusioni congiunte ELle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti ELla prole.
Spese di lite compensate.
P.Q.M.
Il tribunale di Nola, definitivamente pronunciando ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale tra le parti indicate in epigrafe (atto n. 76 P. 2 S. A Uff. 1 ELl'anno 2007 EL registro degli atti di matrimonio EL Comune di Torre EL RE);
b) prende atto e omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
c) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio EL 18.04.2025
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)