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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 02/10/2025, n. 2147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2147 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del G.O.P. dr.ssa Cristina Gallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5327/20 RG, avente ad oggetto negatoria servitutis
TRA
e CRISTINA, rappresentate e difese dall'avv. Luigi Palomba Parte_1
presso il quale sono elettivamente domiciliate in Sorrento, via Marziale 9, in C.F._1
virtù di mandato in calce all'atto introduttivo, attrici;
E
rappresentato e difeso dall'avv. Celestino Marcia, c.f. N. Controparte_1
(P.E.C. – fax n. 081-8774791), presso il C.F._2 Email_1
quale è elettivamente domiciliato in Massa Lubrense, viale Filangieri, 39, in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, convenuto;
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 23 maggio 2025, cui per brevità si rinvia.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
In via pregiudiziale si premette che al presente giudizio va applicato l'art. 132 c.p.c., novellato dalla
L. 69/09; pertanto, come espressamente previsto per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, la presente sentenza non contiene lo svolgimento del processo, ma solo la motivazione.
Con atto di citazione regolarmente notificato, le attrici proponevano azione di negatoria servitutis esponendo di essere proprietarie di un terreno agricolo sito in Massa Lubrense, strada Provinciale
Nerano, di natura uliveto, esteso are 10,75 (are dieci e centiare settantacinque), confinante con via
Nerano, proprietà e con proprietà , riportato nel Catasto terreni del Controparte_1 Persona_1
1 comune di Massa Lubrense al foglio 16 particella 1719 are 10,75 uliveto cl 3° RDE 6,11 RAE 5,00
valore € 500,00.
Le attrici lamentavano che il , per accedere al proprio immobile, attraversava indebitamente, CP_1
senza averne alcun diritto, la loro proprietà; che aveva costruito, nella loro proprietà, al fine di facilitarsi l'accesso attraverso il fondo alieno, una scalinata composta da 65 scalini parte in tufo e parte in cemento. A seguito dell'esecuzione di detta opera, il Comune di Massa Lubrense emetteva ordinanza di sospensione lavori n° 444, rilevando nei confronti dell'allora proprietaria, Persona_2
nonna delle odierne istanti, e nei confronti di , esecutore dei lavori, una
[...] Controparte_1
violazione delle norme sulla tutela delle bellezze naturali e panoramiche.
Lamentavano, inoltre, che il aveva, abusivamente e senza alcuna autorizzazione, Controparte_1
creato una servitù di sottoservizi facendo passare con dei tubi parzialmente interrati, i propri scarichi fognari nel terreno di loro proprietà, nonché un impianto citofonico, un pulsante per l'accensione delle luci e una cassetta per la ricezione della propria corrispondenza postale.
Chiedevano, pertanto, dichiararsi l'inesistenza della servitù di passaggio ex art. 949 c.c., nonché la rimozione della scala abusivamente costruita, la chiusura del cancello di accesso abusivamente aperto che dà accesso dalla proprietà alla proprietà ; la rimozione sia dei tubi immessi CP_1 Parte_1
nel terreno di loro proprietà atti allo smaltimento degli scarichi fognari e delle acque reflue provenienti dall'immobile di proprietà , sia degli impianti elettrici e citofonici, Controparte_1
nonché della cassetta postale.
Si costituiva il convenuto, il quale impugnava la domanda, negando i lamentati passaggi sia pedonali che dei sottoservizi. Eccepiva che la sua proprietà era del tutto interclusa al passaggio per accedere alla via pubblica e l'accesso, come il passaggio dei sottoservizi (idrici, elettrici, fognari) inerenti al fabbricato su di essa insistente, era stato effettuato in parte attraverso la proprietà ora della Parte_1
ed in parte di tale fin dal 1944. Persona_1
Proponeva, pertanto, domanda riconvenzionale chiedendo di accertare e dichiarare che aveva acquistato ex artt. 1158 c.c., in virtù del possesso continuato, manifesto, pacifico ed esclusivo ultra
2 quarantennale, il diritto di servitù di passaggio pedonale, di scarico fognario e di passaggio di condutture elettriche e citofoniche, nonché di apposizione di cassetta postale attraverso la proprietà
ora dell'attrice.
Chiedeva, inoltre, accertarsi e dichiararsi che il suo fondo ed il fabbricato erano completamente interclusi e non serviti da alcun passaggio pedonale e di scarico fognario.
Preliminarmente, è necessario qualificare la domanda oggetto del presente giudizio.
In diritto, si osserva che l'azione negatoria, di cui all'art. 949 c.c., è data dalla legge per far dichiarare la proprietà libera, non soltanto da diritti di servitù, ma anche da ogni altro diritto reale, che ne menomi la libertà e la pienezza.
Detta azione è diretta non solo all'accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù, ma anche a conseguire la cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dal proprietario del fondo vicino, al fine di conseguire la libertà del proprio fondo, ingiustamente asservito.
L'azione negatoria e quella di rivendica, pur costituendo entrambe presupposto comune del diritto di proprietà, differiscono tra loro sia nei requisiti che nel contenuto.
Nella rivendica, l'attore che si afferma proprietario della cosa, non ne ha il possesso ed agisce contro chi la detiene per ottenerne la restituzione.
Nella negatoria servitutis, invece, l'attore, proprietario e possessore della cosa, tende al riconoscimento della libertà del fondo contro qualsiasi pretesa di terzi che accampino diritti reali sulla cosa ed attentino al libero ed esclusivo godimento dell'immobile da parte sua.
Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, ne deriva che l'azione in parola deve essere qualificata come actio negatoria sevitutis.
Con riferimento alla prova, nell'actio negatoria servitutis sull'attore non incombe altro onere se non quello di provare di essere proprietario del fondo gravato dalla pretesa servitù, onere assolto con la produzione dell'atto di donazione per notaio del 13 settembre 2006 rep. 7202. Persona_3
Sul convenuto grava, invece, la prova del diritto da lui vantato.
3 In sede di interrogatorio formale, parte attrice ha confermato i fatti narrati in citazione, mentre il convenuto ha negato di aver costruito la scala e l'impianto di scarico fognario, affermando di aver sempre usato la fogna di sua proprietà e che passa attraverso il fondo attoreo.
Nel merito, il CTU con criteri equi ed esaustivi, ai quali può farsi integrale riferimento, con riferimento alle installazioni lamentate da parte attrice, il consulente ha accertato che le opere presenti sul fondo di parte attorea a servizio del fondo del convenuto, consistono: 1) in una scala che attraversa in maniera irregolare il fondo e che ha un ingombro di 87 mq;
2) a poca profondità vi è la fecale che in gran parte segue la scala ed in parte segue il confine;
3)una linea elettrica sul confine ad est.
Il consulente ha accertato che, la scala è stata realizzata in parte in cemento ed in parte di terreno battuto ed all'interno della proprietà attorea;
la parte realizzata in cemento, è databile nell'arco temporale che va dal 2007/2020. In particolare, l'ultimo tratto di scala è databile dopo il mese di luglio del 2020.
Ha rilevato che la condotta fognaria realizzata in PVC è databile dopo il 2014 e che l'impianto citofonico e la cassetta postale sono stati realizzati entrambi dopo il 2020.
Dall'esame degli atti il CTU ha constatato, inoltre, che il cancello d'ingresso che conduce alla proprietà , posto a monte sul confine con la proprietà , è stato realizzato dopo il Parte_1 CP_1
mese di luglio del 2020. Difatti, ha evidenziato che la parte destra dell'abitazione del convenuto, la porzione di scala in cemento ed il cancelletto, non erano presenti nel mese di luglio del 2020.
Circa la domanda riconvenzionale, il CTU ha accertato che il fondo del convenuto non è intercluso ed ha un comodo accesso dalla stradina a nord in terra battuta.
Con riferimento alla condotta fognaria ha rilevato che il percorso seguito è l'unico possibile.
Difatti, l'impianto fognario che attraversa il terreno della parte attorea è quello più conveniente,
mentre per quello citofonico, il percorso è indifferente.
4 Orbene, alla luce delle risultanze della CTU sia la domanda attorea che quella riconvenzionale sono parzialmente fondate ed in tale misura meritano accoglimento.
Ne consegue che, in parziale accoglimento della domanda attorea, il convenuto dovrà rimuovere dal fondo attoreo la scala, l'impianto citofonico e la cassetta postale e ripristinare lo status quo ante.
Al contrario, con riferimento alla condotta fognaria posta al di sotto della proprietà attorea, deve accogliersi la domanda riconvenzionale atteso che, il CTU ha accertato che il percorso seguito dal convenuto per il passaggio della stessa è l'unico possibile.
Sul punto, in diritto si osserva che le servitù di scarico coattivo ai sensi dell'art. 1043 c.c. non differiscono da quelle di acquedotto ex art. 1037 c.c., pertanto, il passaggio dovrà essere consentito,
sempre che il proprietario del fondo dominante non abbia alternative per liberarsi dalle acque di scarico (siano esse impure derivanti da impianti industriali che derivanti da servizi igienico-sanitari di edifici (Cass. 12709/92; Cass. 1130/82) e purché il percorso utilizzato sia il più conveniente ed il meno pregiudizievole per il fondo servente, avuto riguardo delle condizioni dei fondi vicini, del pendio e delle altre condizioni della condotta (Cass. 2948/94; Cass. 13548/00). La servitù di scarico,
in altri termini deve essere sempre subordinata all'adozione di idonee cautele per impedire pregiudizi e molestie al fondo servente.
In considerazione dell'esito del giudizio, appare equo compensare interamente le spese tra le parti.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ex lege.
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del G.O.P. dr.ssa Cristina Gallo, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 5327/20 R.G., così provvede:
1. Accoglie parzialmente la domanda attorea e per l'effetto
2. Dichiara l'inesistenza della servitù di passaggio ex art. 949 c.c.;
3. Condanna alla rimozione dal fondo attoreo della scala, dell'impianto Controparte_1
citofonico e della cassetta postale ed a ripristinare lo status quo ante;
5 4. Accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale spiegata da e per Controparte_1
l'effetto dichiara sussistente il diritto di servitù per il passaggio della condotta fognaria da costui vantato, in favore del suo fondo ed a carico del fondo di e Parte_1 [...]
; Controparte_2
5. Compensa interamente le spese di giudizio tra le parti;
6. Pone definitivamente a carico solidale delle parti, le spese della compiuta CTU, già liquidate con separato provvedimento;
Così deciso in Torre Annunziata il 01 ottobre 2025.
Il G.O.P.
Dr.ssa Cristina Gallo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del G.O.P. dr.ssa Cristina Gallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5327/20 RG, avente ad oggetto negatoria servitutis
TRA
e CRISTINA, rappresentate e difese dall'avv. Luigi Palomba Parte_1
presso il quale sono elettivamente domiciliate in Sorrento, via Marziale 9, in C.F._1
virtù di mandato in calce all'atto introduttivo, attrici;
E
rappresentato e difeso dall'avv. Celestino Marcia, c.f. N. Controparte_1
(P.E.C. – fax n. 081-8774791), presso il C.F._2 Email_1
quale è elettivamente domiciliato in Massa Lubrense, viale Filangieri, 39, in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, convenuto;
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 23 maggio 2025, cui per brevità si rinvia.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
In via pregiudiziale si premette che al presente giudizio va applicato l'art. 132 c.p.c., novellato dalla
L. 69/09; pertanto, come espressamente previsto per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, la presente sentenza non contiene lo svolgimento del processo, ma solo la motivazione.
Con atto di citazione regolarmente notificato, le attrici proponevano azione di negatoria servitutis esponendo di essere proprietarie di un terreno agricolo sito in Massa Lubrense, strada Provinciale
Nerano, di natura uliveto, esteso are 10,75 (are dieci e centiare settantacinque), confinante con via
Nerano, proprietà e con proprietà , riportato nel Catasto terreni del Controparte_1 Persona_1
1 comune di Massa Lubrense al foglio 16 particella 1719 are 10,75 uliveto cl 3° RDE 6,11 RAE 5,00
valore € 500,00.
Le attrici lamentavano che il , per accedere al proprio immobile, attraversava indebitamente, CP_1
senza averne alcun diritto, la loro proprietà; che aveva costruito, nella loro proprietà, al fine di facilitarsi l'accesso attraverso il fondo alieno, una scalinata composta da 65 scalini parte in tufo e parte in cemento. A seguito dell'esecuzione di detta opera, il Comune di Massa Lubrense emetteva ordinanza di sospensione lavori n° 444, rilevando nei confronti dell'allora proprietaria, Persona_2
nonna delle odierne istanti, e nei confronti di , esecutore dei lavori, una
[...] Controparte_1
violazione delle norme sulla tutela delle bellezze naturali e panoramiche.
Lamentavano, inoltre, che il aveva, abusivamente e senza alcuna autorizzazione, Controparte_1
creato una servitù di sottoservizi facendo passare con dei tubi parzialmente interrati, i propri scarichi fognari nel terreno di loro proprietà, nonché un impianto citofonico, un pulsante per l'accensione delle luci e una cassetta per la ricezione della propria corrispondenza postale.
Chiedevano, pertanto, dichiararsi l'inesistenza della servitù di passaggio ex art. 949 c.c., nonché la rimozione della scala abusivamente costruita, la chiusura del cancello di accesso abusivamente aperto che dà accesso dalla proprietà alla proprietà ; la rimozione sia dei tubi immessi CP_1 Parte_1
nel terreno di loro proprietà atti allo smaltimento degli scarichi fognari e delle acque reflue provenienti dall'immobile di proprietà , sia degli impianti elettrici e citofonici, Controparte_1
nonché della cassetta postale.
Si costituiva il convenuto, il quale impugnava la domanda, negando i lamentati passaggi sia pedonali che dei sottoservizi. Eccepiva che la sua proprietà era del tutto interclusa al passaggio per accedere alla via pubblica e l'accesso, come il passaggio dei sottoservizi (idrici, elettrici, fognari) inerenti al fabbricato su di essa insistente, era stato effettuato in parte attraverso la proprietà ora della Parte_1
ed in parte di tale fin dal 1944. Persona_1
Proponeva, pertanto, domanda riconvenzionale chiedendo di accertare e dichiarare che aveva acquistato ex artt. 1158 c.c., in virtù del possesso continuato, manifesto, pacifico ed esclusivo ultra
2 quarantennale, il diritto di servitù di passaggio pedonale, di scarico fognario e di passaggio di condutture elettriche e citofoniche, nonché di apposizione di cassetta postale attraverso la proprietà
ora dell'attrice.
Chiedeva, inoltre, accertarsi e dichiararsi che il suo fondo ed il fabbricato erano completamente interclusi e non serviti da alcun passaggio pedonale e di scarico fognario.
Preliminarmente, è necessario qualificare la domanda oggetto del presente giudizio.
In diritto, si osserva che l'azione negatoria, di cui all'art. 949 c.c., è data dalla legge per far dichiarare la proprietà libera, non soltanto da diritti di servitù, ma anche da ogni altro diritto reale, che ne menomi la libertà e la pienezza.
Detta azione è diretta non solo all'accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù, ma anche a conseguire la cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dal proprietario del fondo vicino, al fine di conseguire la libertà del proprio fondo, ingiustamente asservito.
L'azione negatoria e quella di rivendica, pur costituendo entrambe presupposto comune del diritto di proprietà, differiscono tra loro sia nei requisiti che nel contenuto.
Nella rivendica, l'attore che si afferma proprietario della cosa, non ne ha il possesso ed agisce contro chi la detiene per ottenerne la restituzione.
Nella negatoria servitutis, invece, l'attore, proprietario e possessore della cosa, tende al riconoscimento della libertà del fondo contro qualsiasi pretesa di terzi che accampino diritti reali sulla cosa ed attentino al libero ed esclusivo godimento dell'immobile da parte sua.
Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, ne deriva che l'azione in parola deve essere qualificata come actio negatoria sevitutis.
Con riferimento alla prova, nell'actio negatoria servitutis sull'attore non incombe altro onere se non quello di provare di essere proprietario del fondo gravato dalla pretesa servitù, onere assolto con la produzione dell'atto di donazione per notaio del 13 settembre 2006 rep. 7202. Persona_3
Sul convenuto grava, invece, la prova del diritto da lui vantato.
3 In sede di interrogatorio formale, parte attrice ha confermato i fatti narrati in citazione, mentre il convenuto ha negato di aver costruito la scala e l'impianto di scarico fognario, affermando di aver sempre usato la fogna di sua proprietà e che passa attraverso il fondo attoreo.
Nel merito, il CTU con criteri equi ed esaustivi, ai quali può farsi integrale riferimento, con riferimento alle installazioni lamentate da parte attrice, il consulente ha accertato che le opere presenti sul fondo di parte attorea a servizio del fondo del convenuto, consistono: 1) in una scala che attraversa in maniera irregolare il fondo e che ha un ingombro di 87 mq;
2) a poca profondità vi è la fecale che in gran parte segue la scala ed in parte segue il confine;
3)una linea elettrica sul confine ad est.
Il consulente ha accertato che, la scala è stata realizzata in parte in cemento ed in parte di terreno battuto ed all'interno della proprietà attorea;
la parte realizzata in cemento, è databile nell'arco temporale che va dal 2007/2020. In particolare, l'ultimo tratto di scala è databile dopo il mese di luglio del 2020.
Ha rilevato che la condotta fognaria realizzata in PVC è databile dopo il 2014 e che l'impianto citofonico e la cassetta postale sono stati realizzati entrambi dopo il 2020.
Dall'esame degli atti il CTU ha constatato, inoltre, che il cancello d'ingresso che conduce alla proprietà , posto a monte sul confine con la proprietà , è stato realizzato dopo il Parte_1 CP_1
mese di luglio del 2020. Difatti, ha evidenziato che la parte destra dell'abitazione del convenuto, la porzione di scala in cemento ed il cancelletto, non erano presenti nel mese di luglio del 2020.
Circa la domanda riconvenzionale, il CTU ha accertato che il fondo del convenuto non è intercluso ed ha un comodo accesso dalla stradina a nord in terra battuta.
Con riferimento alla condotta fognaria ha rilevato che il percorso seguito è l'unico possibile.
Difatti, l'impianto fognario che attraversa il terreno della parte attorea è quello più conveniente,
mentre per quello citofonico, il percorso è indifferente.
4 Orbene, alla luce delle risultanze della CTU sia la domanda attorea che quella riconvenzionale sono parzialmente fondate ed in tale misura meritano accoglimento.
Ne consegue che, in parziale accoglimento della domanda attorea, il convenuto dovrà rimuovere dal fondo attoreo la scala, l'impianto citofonico e la cassetta postale e ripristinare lo status quo ante.
Al contrario, con riferimento alla condotta fognaria posta al di sotto della proprietà attorea, deve accogliersi la domanda riconvenzionale atteso che, il CTU ha accertato che il percorso seguito dal convenuto per il passaggio della stessa è l'unico possibile.
Sul punto, in diritto si osserva che le servitù di scarico coattivo ai sensi dell'art. 1043 c.c. non differiscono da quelle di acquedotto ex art. 1037 c.c., pertanto, il passaggio dovrà essere consentito,
sempre che il proprietario del fondo dominante non abbia alternative per liberarsi dalle acque di scarico (siano esse impure derivanti da impianti industriali che derivanti da servizi igienico-sanitari di edifici (Cass. 12709/92; Cass. 1130/82) e purché il percorso utilizzato sia il più conveniente ed il meno pregiudizievole per il fondo servente, avuto riguardo delle condizioni dei fondi vicini, del pendio e delle altre condizioni della condotta (Cass. 2948/94; Cass. 13548/00). La servitù di scarico,
in altri termini deve essere sempre subordinata all'adozione di idonee cautele per impedire pregiudizi e molestie al fondo servente.
In considerazione dell'esito del giudizio, appare equo compensare interamente le spese tra le parti.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ex lege.
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del G.O.P. dr.ssa Cristina Gallo, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 5327/20 R.G., così provvede:
1. Accoglie parzialmente la domanda attorea e per l'effetto
2. Dichiara l'inesistenza della servitù di passaggio ex art. 949 c.c.;
3. Condanna alla rimozione dal fondo attoreo della scala, dell'impianto Controparte_1
citofonico e della cassetta postale ed a ripristinare lo status quo ante;
5 4. Accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale spiegata da e per Controparte_1
l'effetto dichiara sussistente il diritto di servitù per il passaggio della condotta fognaria da costui vantato, in favore del suo fondo ed a carico del fondo di e Parte_1 [...]
; Controparte_2
5. Compensa interamente le spese di giudizio tra le parti;
6. Pone definitivamente a carico solidale delle parti, le spese della compiuta CTU, già liquidate con separato provvedimento;
Così deciso in Torre Annunziata il 01 ottobre 2025.
Il G.O.P.
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