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Sentenza 27 luglio 2025
Sentenza 27 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/07/2025, n. 2333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2333 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente est.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2349 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
T R A
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Benfatto, Parte_1 C.F._1 come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Maria Domenica CP_1 C.F._2
Campanelli, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale.
All'udienza del 5 giugno 2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Il P.M. ha rassegnato per iscritto le sue conclusioni in data 2.5.2024, nulla opponendo.
-== >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> ===
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7.4.2024, ha esposto: di aver contratto matrimonio con Parte_1 in Lequile (LE) il 26.10.2009, in regime economico di separazione dei beni;
che dalla CP_1
PE loro unione erano nati due figli e, cioè il 30.9.2009 e il 2.8.2014; di essere sempre stata CP_2 casalinga nel corso della vita matrimoniale e di essere stata assunta, nel mese di ottobre 2023, da una Ditta con le mansioni di addetta alle pulizie, con contratto a tempo determinato, mentre il convenuto svolgeva l'attività di bagnino e manutentore presso un lido in Porto Cesareo, sicché la situazione economico- patrimoniale delle parti era quella riportata in ricorso;
che, dato atto dell'impossibilità di ricostruire il rapporto di coniugio e divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, i coniugi avevano stabilito che la ricorrente avrebbe trasferito la propria residenza e quella dei due figli in un'altra abitazione sita in Leverano, con l'accordo che il convenuto avrebbe contribuito al pagamento del canone di locazione della nuova abitazione, mentre lo stesso sarebbe rimasto a vivere nella casa coniugale;
che, a far data dal mese di agosto 2023, il convenuto aveva ostacolato il rapporto madre-figlio, come più ampiamente specificato in atti, sostenendo che il piccolo non voleva più avere alcun tipo di rapporto con la madre, e che, CP_2 inoltre, non aveva tenuto fede all'impegno assunto di contribuire al pagamento del canone di locazione dell'abitazione sita in Leverano. Tanto premesso, ha chiesto che fosse dichiarata la separazione dei coniugi con affido condiviso dei figli minori e collocamento prevalente presso di sé, esercizio del diritto di visita in favore del padre come specificato in ricorso, assegno mensile a carico del convenuto di complessivi euro 600,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli, oltre rivalutazione annuale ISTAT e oltre alla metà delle spese straordinarie, e di euro 400,00 a titolo di mantenimento per sé, diritto, per sé, di percepire l'intero importo dell'A.U.U. per i due figli.
costituendosi con memoria depositata il 10.6.2024, ha aderito alla richiesta di CP_1 separazione dei coniugi ma ha dedotto: che, diversamente dalla ricorrente, la quale si era distaccata dagli impegni e dai doveri coniugali, si era sempre dedicato esclusivamente al lavoro e al benessere della famiglia;
che la ricorrente aveva, infatti, intrapreso una stabile relazione affettiva con la sua istruttrice di palestra, situazione per la gestione della quale i figli avevano dovuto ricorrere alla psicoterapia, sicché erano da addebitarsi alla ricorrente le cause della crisi familiare;
che era lui ad occuparsi in via esclusiva della gestione del figlio , come meglio specificato in memoria, e che era stata una scelta di CP_2 quest'ultimo tornare a vivere con il padre;
che manteneva, altresì, un rapporto equilibrato con la figlia PE
, alla cui libera volontà lasciava la decisione circa i contatti con il padre;
che la situazione economico- patrimoniale delle parti era, diversamente da quanto dedotto dalla ricorrente, quella riportata in memoria,
e che, per le ulteriori ragioni esposte in atti, nulla doveva alla ricorrente per il suo mantenimento e per quello dei due figli;
che la casa coniugale era, inoltre, di proprietà dei suoi genitori, ma che era egli ad occuparsi delle spese relative a tasse, imposte ed utenze. Ha chiesto, pertanto, dichiararsi che la separazione era da addebitarsi alla ricorrente, per le ragioni esposte in memoria, alle diverse condizioni specificate in atti.
All'udienza di prima comparizione dell'11.7.2024 sono comparse le parti personalmente con i rispettivi difensori;
nel corso di tale udienza entrambe le parti hanno concordemente rappresentato l'intenzione di volersi affidare ad un professionista privato che aiutasse le stesse e i minori “a superare le difficoltà relazionali in particolare tra figli e genitori e anche tra loro stessi, difficoltà sulle cui stesse cause i genitori non concordano”, non escludendo la possibilità di raggiungere un accordo sulle condizioni della separazione, e hanno chiesto, a tal fine, un breve rinvio.
Con memoria depositata il 24.9.2024 il difensore del resistente ha fatto presente che il percorso intrapreso dalle parti al fine di giungere ad una soluzione condivisa delle condizioni della separazione era ancora in fase di definizione e ha chiesto che, in mancanza di accordo, fosse disposto l'ascolto dei figli minori.
Dopo essere state più ampiamente ascoltate nel corso della successiva udienza del 2.10.2024, entrambe le parti, presenti di persona, hanno dichiarato che era stato raggiunto un accordo in ordine all'affidamento condiviso dei figli e al loro collocamento come già in fase di attuazione da oltre un anno PE (e, quindi, del figlio presso il padre e della figlia presso la madre, secondo quanto dedotto CP_2 dalle parti con gli atti del giudizio e nel corso dell'udienza del 2.10.2024), oltre che in relazione agli aspetti economici, con la previsione a carico di ciascun genitore non collocatario in prevalenza un contributo mensile di euro 180,00 a titolo di mantenimento per il figlio collocato presso l'altro genitore, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo la regolamentazione in uso presso il Tribunale di Lecce, in considerazione della percezione da parte di ciascun genitore, per la metà, dell'A.U.U. per i figli, rimettendosi, viceversa, a questo Tribunale, per la regolamentazione del calendario di permanenza di ciascuno dei figli presso il genitore non collocatario in prevalenza. All'esito della stessa udienza, quindi, la Presidente relatrice, dando atto che il tentativo di conciliazione aveva avuto esito negativo, ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente e, con separata ordinanza dell'8.10.2024, ha così provveduto:
“a) dispone l'affidamento condiviso dei figli minori delle parti ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente PE della figlia presso la madre e del figlio presso il padre e incontri tra la figlia e il padre che saranno concordati CP_2 direttamente tra gli interessati, come sin qui avvenuto;
b) pone a carico di l'obbligo di versare mensilmente alla ricorrente l'importo di euro 180,00 a CP_1
PE titolo di assegno perequativo per la figlia e pone a carico di l'obbligo di versare mensilmente al Parte_1 resistente l'importo di euro 180,00 a titolo di assegno perequativo per il figlio , somme da rivalutarsi annualmente CP_2 sulla base degli indici ISTAT e da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese;
c) pone il pagamento delle spese straordinarie per i figli a carico di entrambi i genitori in pari misura, secondo la regolamentazione di cui al “Protocollo di intesa in materia di spese straordinarie” intercorso tra il Tribunale di Lecce,
l'Ordine degli Avvocati di Lecce e le locali associazioni forensi di settore in data 21.5.2018;
d) demanda ai S.S. di Leverano e al C.F. territorialmente competente il monitoraggio sulle relazioni familiari e sulla condizione dei figli minori delle parti e, in particolare, l'attivazione, senza ritardo, di percorsi di sostegno finalizzati alla ripresa della relazione madre - figlio, e richiede ai medesimi Servizi una relazione di aggiornamento sulla condizione dei minori, sugli interventi attivati e sui loro esiti entro il 10.2.2025;
e) rinvia la causa all'udienza del 19 febbraio 2025, ore 10,00, per i motivi indicati in premessa, riservando all'esito di provvedere sulle richieste istruttorie formulate in atti.”.
All'udienza 5.6.2025, infine, all'esito di un rinvio disposto al fine di proseguire le attività demandate ai Servizi delegati, i difensori delle parti hanno dichiarato di non opporsi alla prosecuzione degli interventi in atto;
il difensore del resistente ha fatto presente che “il figlio soffre anche fisicamente per l'ansia degli CP_2 incontri settimanali presso i Servizi e chiede, pertanto, che tali incontri siano più diradati e tengano conto di queste difficoltà”; il difensore della ricorrente, a sua volta, ha fatto presente che “la madre non intende forzare il figlio e vuole rispettare i suoi tempi.”.
Nella stessa udienza, quindi, i difensori delle parti hanno dichiarato di aver raggiunto il seguente accordo sulle condizioni della separazione: “con la conferma dei provvedimenti temporanei in atto e con l'adattamento del mandato ai Servizi delegati, nei termini suindicati, in relazione al figlio ” e, autorizzati dalla giudice CP_2 relatrice, hanno precisato le rispettive conclusioni richiamando il contenuto dell'accordo intervenuto tra le parti, nei termini specificati all'udienza del 5.6.2025, e la causa è stata riservata per la decisione.
Nel corso del giudizio sono proseguite le attività demandate ai Servizi delegati, i quali hanno fatto pervenire relazioni di aggiornamento acquisite in data 12.2.2025 e 16.5.2025.
-== ≈≈≈ === ≈≈≈ === ≈≈≈ ===
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Va dichiarata, pertanto, la separazione personale tra i coniugi senza alcuna statuizione in ordine all'attribuibilità della responsabilità per la crisi coniugale, poiché il tenore delle conclusioni concordemente rassegnate comporta l'implicita rinuncia alla domanda di addebito originariamente formulata da parte resistente.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti e con i figli, le condizioni concordate, termini specificati nel verbale di udienza del 5.6.2025, non risultano in contrasto con i criteri di legge e appaiono adeguate agli interessi della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione richiesta dai coniugi può dunque essere posta a base della presente decisione, così come specificato in dispositivo.
Va rilevato, d'altra parte, che, nell'ultima relazione di aggiornamento in data 15.5.2025, i Servizi scriventi hanno evidenziato le persistenti criticità della condizione esistenziale del minore in CP_2 relazione alle scelte di vita intraprese dalla madre e della sorella, proponendo, “in considerazione dello stato emotivo del minore, dei contenuti emersi durante l'ascolto e della delicata situazione familiare (separazione, nuova relazione della madre, la volontà della sorella di transizione di genere)”, la sospensione temporanea dello spazio neutro,
l'attivazione di un percorso di sostegno alla genitorialità e sostegno psicologico rivolto ad entrambi i genitori, l'attivazione del servizio ADE presso la residenza paterna e, se accettato dal minore, supporto psicologico, concludendo che “ , pur mostrando atteggiamenti di chiusura e rifiuto, sta affrontando un vissuto CP_2 di profonda sofferenza non ancora elaborata e che, per tale motivo si ritiene necessario accompagnarlo in modo graduale verso una maggiore consapevolezza e comprensione dei cambiamenti familiari, rispettando i suoi tempi interiori ed emotivi, e che tale processo potrà essere agevolato attraverso interventi psicologici mirati, finalizzati ad offrire uno spazio sicuro di elaborazione e a promuovere il progressivo riadattamento relazionale, senza forzature o imposizioni”.
Ai S.S. e al C.F. di Leverano, va, pertanto, demandata la prosecuzione del progetto di intervento in atto, in conformità alla proposta formulata e, quindi, con sospensione temporanea dello spazio neutro, da riattivare quando risulterà opportuno in relazione alla condizione psicologica di , l'attivazione CP_2 di un percorso di sostegno alla genitorialità e sostegno psicologico rivolto ad entrambi i genitori,
l'attivazione del servizio di educativa domiciliare presso la residenza paterna e, se accettato dal minore, di un supporto psicologico in favore di . CP_2
L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali come, peraltro, richiesto dalle parti all'udienza del 5.6.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 7.4.2024 da Pt_1
nei confronti di con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
[...] CP_1
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio in Lequile (LE) il 26.10.2009 (trascritto nei registri di matrimonio del Comune di Leverano
(LE) dell'anno 2009 n. 23 P. II S. C), autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni tra loro concordate e riportate in motivazione (conferma dei provvedimenti temporanei da a) a c) adottati con ordinanza dell'8.10.2024),
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000;
d) demanda ai S.S. al C.F. di Leverano la prosecuzione del progetto di intervento in atto, in conformità alla proposta formulata con la relazione del 15.5.2025, come specificato in motivazione.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 22.7.2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente est.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2349 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
T R A
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Benfatto, Parte_1 C.F._1 come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Maria Domenica CP_1 C.F._2
Campanelli, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale.
All'udienza del 5 giugno 2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Il P.M. ha rassegnato per iscritto le sue conclusioni in data 2.5.2024, nulla opponendo.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7.4.2024, ha esposto: di aver contratto matrimonio con Parte_1 in Lequile (LE) il 26.10.2009, in regime economico di separazione dei beni;
che dalla CP_1
PE loro unione erano nati due figli e, cioè il 30.9.2009 e il 2.8.2014; di essere sempre stata CP_2 casalinga nel corso della vita matrimoniale e di essere stata assunta, nel mese di ottobre 2023, da una Ditta con le mansioni di addetta alle pulizie, con contratto a tempo determinato, mentre il convenuto svolgeva l'attività di bagnino e manutentore presso un lido in Porto Cesareo, sicché la situazione economico- patrimoniale delle parti era quella riportata in ricorso;
che, dato atto dell'impossibilità di ricostruire il rapporto di coniugio e divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, i coniugi avevano stabilito che la ricorrente avrebbe trasferito la propria residenza e quella dei due figli in un'altra abitazione sita in Leverano, con l'accordo che il convenuto avrebbe contribuito al pagamento del canone di locazione della nuova abitazione, mentre lo stesso sarebbe rimasto a vivere nella casa coniugale;
che, a far data dal mese di agosto 2023, il convenuto aveva ostacolato il rapporto madre-figlio, come più ampiamente specificato in atti, sostenendo che il piccolo non voleva più avere alcun tipo di rapporto con la madre, e che, CP_2 inoltre, non aveva tenuto fede all'impegno assunto di contribuire al pagamento del canone di locazione dell'abitazione sita in Leverano. Tanto premesso, ha chiesto che fosse dichiarata la separazione dei coniugi con affido condiviso dei figli minori e collocamento prevalente presso di sé, esercizio del diritto di visita in favore del padre come specificato in ricorso, assegno mensile a carico del convenuto di complessivi euro 600,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli, oltre rivalutazione annuale ISTAT e oltre alla metà delle spese straordinarie, e di euro 400,00 a titolo di mantenimento per sé, diritto, per sé, di percepire l'intero importo dell'A.U.U. per i due figli.
costituendosi con memoria depositata il 10.6.2024, ha aderito alla richiesta di CP_1 separazione dei coniugi ma ha dedotto: che, diversamente dalla ricorrente, la quale si era distaccata dagli impegni e dai doveri coniugali, si era sempre dedicato esclusivamente al lavoro e al benessere della famiglia;
che la ricorrente aveva, infatti, intrapreso una stabile relazione affettiva con la sua istruttrice di palestra, situazione per la gestione della quale i figli avevano dovuto ricorrere alla psicoterapia, sicché erano da addebitarsi alla ricorrente le cause della crisi familiare;
che era lui ad occuparsi in via esclusiva della gestione del figlio , come meglio specificato in memoria, e che era stata una scelta di CP_2 quest'ultimo tornare a vivere con il padre;
che manteneva, altresì, un rapporto equilibrato con la figlia PE
, alla cui libera volontà lasciava la decisione circa i contatti con il padre;
che la situazione economico- patrimoniale delle parti era, diversamente da quanto dedotto dalla ricorrente, quella riportata in memoria,
e che, per le ulteriori ragioni esposte in atti, nulla doveva alla ricorrente per il suo mantenimento e per quello dei due figli;
che la casa coniugale era, inoltre, di proprietà dei suoi genitori, ma che era egli ad occuparsi delle spese relative a tasse, imposte ed utenze. Ha chiesto, pertanto, dichiararsi che la separazione era da addebitarsi alla ricorrente, per le ragioni esposte in memoria, alle diverse condizioni specificate in atti.
All'udienza di prima comparizione dell'11.7.2024 sono comparse le parti personalmente con i rispettivi difensori;
nel corso di tale udienza entrambe le parti hanno concordemente rappresentato l'intenzione di volersi affidare ad un professionista privato che aiutasse le stesse e i minori “a superare le difficoltà relazionali in particolare tra figli e genitori e anche tra loro stessi, difficoltà sulle cui stesse cause i genitori non concordano”, non escludendo la possibilità di raggiungere un accordo sulle condizioni della separazione, e hanno chiesto, a tal fine, un breve rinvio.
Con memoria depositata il 24.9.2024 il difensore del resistente ha fatto presente che il percorso intrapreso dalle parti al fine di giungere ad una soluzione condivisa delle condizioni della separazione era ancora in fase di definizione e ha chiesto che, in mancanza di accordo, fosse disposto l'ascolto dei figli minori.
Dopo essere state più ampiamente ascoltate nel corso della successiva udienza del 2.10.2024, entrambe le parti, presenti di persona, hanno dichiarato che era stato raggiunto un accordo in ordine all'affidamento condiviso dei figli e al loro collocamento come già in fase di attuazione da oltre un anno PE (e, quindi, del figlio presso il padre e della figlia presso la madre, secondo quanto dedotto CP_2 dalle parti con gli atti del giudizio e nel corso dell'udienza del 2.10.2024), oltre che in relazione agli aspetti economici, con la previsione a carico di ciascun genitore non collocatario in prevalenza un contributo mensile di euro 180,00 a titolo di mantenimento per il figlio collocato presso l'altro genitore, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo la regolamentazione in uso presso il Tribunale di Lecce, in considerazione della percezione da parte di ciascun genitore, per la metà, dell'A.U.U. per i figli, rimettendosi, viceversa, a questo Tribunale, per la regolamentazione del calendario di permanenza di ciascuno dei figli presso il genitore non collocatario in prevalenza. All'esito della stessa udienza, quindi, la Presidente relatrice, dando atto che il tentativo di conciliazione aveva avuto esito negativo, ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente e, con separata ordinanza dell'8.10.2024, ha così provveduto:
“a) dispone l'affidamento condiviso dei figli minori delle parti ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente PE della figlia presso la madre e del figlio presso il padre e incontri tra la figlia e il padre che saranno concordati CP_2 direttamente tra gli interessati, come sin qui avvenuto;
b) pone a carico di l'obbligo di versare mensilmente alla ricorrente l'importo di euro 180,00 a CP_1
PE titolo di assegno perequativo per la figlia e pone a carico di l'obbligo di versare mensilmente al Parte_1 resistente l'importo di euro 180,00 a titolo di assegno perequativo per il figlio , somme da rivalutarsi annualmente CP_2 sulla base degli indici ISTAT e da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese;
c) pone il pagamento delle spese straordinarie per i figli a carico di entrambi i genitori in pari misura, secondo la regolamentazione di cui al “Protocollo di intesa in materia di spese straordinarie” intercorso tra il Tribunale di Lecce,
l'Ordine degli Avvocati di Lecce e le locali associazioni forensi di settore in data 21.5.2018;
d) demanda ai S.S. di Leverano e al C.F. territorialmente competente il monitoraggio sulle relazioni familiari e sulla condizione dei figli minori delle parti e, in particolare, l'attivazione, senza ritardo, di percorsi di sostegno finalizzati alla ripresa della relazione madre - figlio, e richiede ai medesimi Servizi una relazione di aggiornamento sulla condizione dei minori, sugli interventi attivati e sui loro esiti entro il 10.2.2025;
e) rinvia la causa all'udienza del 19 febbraio 2025, ore 10,00, per i motivi indicati in premessa, riservando all'esito di provvedere sulle richieste istruttorie formulate in atti.”.
All'udienza 5.6.2025, infine, all'esito di un rinvio disposto al fine di proseguire le attività demandate ai Servizi delegati, i difensori delle parti hanno dichiarato di non opporsi alla prosecuzione degli interventi in atto;
il difensore del resistente ha fatto presente che “il figlio soffre anche fisicamente per l'ansia degli CP_2 incontri settimanali presso i Servizi e chiede, pertanto, che tali incontri siano più diradati e tengano conto di queste difficoltà”; il difensore della ricorrente, a sua volta, ha fatto presente che “la madre non intende forzare il figlio e vuole rispettare i suoi tempi.”.
Nella stessa udienza, quindi, i difensori delle parti hanno dichiarato di aver raggiunto il seguente accordo sulle condizioni della separazione: “con la conferma dei provvedimenti temporanei in atto e con l'adattamento del mandato ai Servizi delegati, nei termini suindicati, in relazione al figlio ” e, autorizzati dalla giudice CP_2 relatrice, hanno precisato le rispettive conclusioni richiamando il contenuto dell'accordo intervenuto tra le parti, nei termini specificati all'udienza del 5.6.2025, e la causa è stata riservata per la decisione.
Nel corso del giudizio sono proseguite le attività demandate ai Servizi delegati, i quali hanno fatto pervenire relazioni di aggiornamento acquisite in data 12.2.2025 e 16.5.2025.
-== ≈≈≈ === ≈≈≈ === ≈≈≈ ===
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Va dichiarata, pertanto, la separazione personale tra i coniugi senza alcuna statuizione in ordine all'attribuibilità della responsabilità per la crisi coniugale, poiché il tenore delle conclusioni concordemente rassegnate comporta l'implicita rinuncia alla domanda di addebito originariamente formulata da parte resistente.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti e con i figli, le condizioni concordate, termini specificati nel verbale di udienza del 5.6.2025, non risultano in contrasto con i criteri di legge e appaiono adeguate agli interessi della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione richiesta dai coniugi può dunque essere posta a base della presente decisione, così come specificato in dispositivo.
Va rilevato, d'altra parte, che, nell'ultima relazione di aggiornamento in data 15.5.2025, i Servizi scriventi hanno evidenziato le persistenti criticità della condizione esistenziale del minore in CP_2 relazione alle scelte di vita intraprese dalla madre e della sorella, proponendo, “in considerazione dello stato emotivo del minore, dei contenuti emersi durante l'ascolto e della delicata situazione familiare (separazione, nuova relazione della madre, la volontà della sorella di transizione di genere)”, la sospensione temporanea dello spazio neutro,
l'attivazione di un percorso di sostegno alla genitorialità e sostegno psicologico rivolto ad entrambi i genitori, l'attivazione del servizio ADE presso la residenza paterna e, se accettato dal minore, supporto psicologico, concludendo che “ , pur mostrando atteggiamenti di chiusura e rifiuto, sta affrontando un vissuto CP_2 di profonda sofferenza non ancora elaborata e che, per tale motivo si ritiene necessario accompagnarlo in modo graduale verso una maggiore consapevolezza e comprensione dei cambiamenti familiari, rispettando i suoi tempi interiori ed emotivi, e che tale processo potrà essere agevolato attraverso interventi psicologici mirati, finalizzati ad offrire uno spazio sicuro di elaborazione e a promuovere il progressivo riadattamento relazionale, senza forzature o imposizioni”.
Ai S.S. e al C.F. di Leverano, va, pertanto, demandata la prosecuzione del progetto di intervento in atto, in conformità alla proposta formulata e, quindi, con sospensione temporanea dello spazio neutro, da riattivare quando risulterà opportuno in relazione alla condizione psicologica di , l'attivazione CP_2 di un percorso di sostegno alla genitorialità e sostegno psicologico rivolto ad entrambi i genitori,
l'attivazione del servizio di educativa domiciliare presso la residenza paterna e, se accettato dal minore, di un supporto psicologico in favore di . CP_2
L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali come, peraltro, richiesto dalle parti all'udienza del 5.6.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 7.4.2024 da Pt_1
nei confronti di con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
[...] CP_1
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio in Lequile (LE) il 26.10.2009 (trascritto nei registri di matrimonio del Comune di Leverano
(LE) dell'anno 2009 n. 23 P. II S. C), autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni tra loro concordate e riportate in motivazione (conferma dei provvedimenti temporanei da a) a c) adottati con ordinanza dell'8.10.2024),
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000;
d) demanda ai S.S. al C.F. di Leverano la prosecuzione del progetto di intervento in atto, in conformità alla proposta formulata con la relazione del 15.5.2025, come specificato in motivazione.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 22.7.2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore