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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 25/11/2025, n. 2656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2656 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino in esito all'udienza del 24.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 882/2023 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
SC TA e IA BE Irrera;
CONTRO
c.f. in persona del legale rappresentante pro tempore, quale gestore del Fondo di CP_1 P.IVA_1
Garanzia, resistente, rappresentato e difeso dall'avv. Oliviero Atzeni.
Oggetto: intervento fondo di garanzia ultime tre mensilità
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 17.02.2023 esponeva: Parte_1
-che dal 02/04/2014 al 15/11/2014 aveva lavorato alle dipendenze della Controparte_2
con sede in Catania, Via Muscarello n. 40, con contratto a tempo indeterminato,
[...] giuridicamente inquadrata al livello C1 del CCNL vigente per le coop. socio-sanitarie con la qualifica di assistente scolastica;
- che con racc.ta n. 151668408628 del 15/05/2015 aveva rivendicato il pagamento di tutte le differenze retributive maturate in conseguenza del superiore rapporto di lavoro interrotto per intervenuto licenziamento dichiarato al Centro per l'Impiego di Messina come dovuto a giustificato motivo oggettivo;
- che in difetto di riscontro, in data 06/08/2015, la ricorrente aveva depositato formale richiesta di intervento ispettivo al Dipartimento Regionale Lavoro – Servizio Ispettorato Lavoro di Messina, lamentando come, malgrado il tempo trascorso dalla cessazione del rapporto de quo, la OPerativa datrice di lavoro non avesse ancora provveduto alla corresponsione del T.F.R. e di altri emolumenti , tra cui le retribuzioni stipendiali maturate dall'11/06/2014 al 15/11/2014 (data del licenziamento);
1 - che all'esito dell'espletamento dell'istruttoria, l' , con diffida Controparte_3 accertativa ex art. 12 D. Lgs. n. 124/2004 impartita in data 26/11/2019 e notificata a mezzo racc.ta n.
78770114100 -1 del 13/12/2019, aveva diffidato la suddetta OPerativa, in persona del suo Liquidatore
– rapp.te legale p.t. sig. , a corrispondere alla deducente gli emolumenti Parte_2 retributivi dalla stessa rivendicate con la suddetta racc.ta del 15/5/2015, per un importo pari a complessivi
€ 2.544,64, di cui € 1.473,80 per stipendio maturato nell'ultimo mese di lavoro di novembre 2014, come meglio e più analiticamente specificato nel prospetto emolumenti riportato nella medesima diffida accertativa;
- che essendo rimasta priva di rituale impugnazione, il Dirigente dall' Controparte_3
con provvedimento n. 67/2020/2876 del 5/02/2020, regolarmente notificato sia all'ex
[...] dipendente che alla OPerativa, aveva attribuito alla suddetta diffida-accertativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 comma 3 D. Lgs n. 124 del 23 aprile 2004, valore di accertamento tecnico con efficacia di titolo esecutivo;
- che sia la notifica dell'atto di precetto effettuata in data 24/07/2020, con la quale si intimava alla
OPerativa il pagamento dei crediti retributivi come sopra accertati, che la successiva richiesta di pignoramento mobiliare erano rimasti infruttuosi;
- che con sentenza n. 8/2021 R.F. il Tribunale di Catania aveva dichiarato il fallimento della
[...]
fissando per l'11/05/2021 l'udienza per l'esame dello stato Parte_3 passivo;
- che atteso quanto sopra la deducente, in data 09/03/2021, aveva presentato tempestiva istanza di ammissione al passivo del fallimento della suddetta OP. per la complessiva somma di € 2.820,86, di cui
€ 2.659,40 in sede privilegiata ai sensi dell'art. 2751 bis n. 1 c.c. ed € 161,46, sempre in sede privilegiata, ai sensi dell'art. 2751 bis n. 2 c.c.;
- che all'esito dell'udienza di verifica dei crediti, la ricorrente veniva regolarmente ammessa allo stato passivo per l'importo di € 2.659,40 di cui al titolo giustificativo rappresentato dalla diffida accertativa ex art. 12 D. Lgs n. 124/2004;
- che con decreto del G.D. sempre dell'11/05/2023 veniva dichiarata l'esecutività dello stato passivo, come da comunicazione a mezzo pec del Curatore del fallimento, Avv. Virgillito Valerio;
- che conseguentemente, in data 13/12/2021, la ricorrente aveva presentato domanda all' di CP_4
Messina chiedendo l'intervento del Fondo di Garanzia per la liquidazione della quota del superiore credito ammesso allo stato passivo e garantito dal Fondo, ossia del T.F.R. e dello stipendio maturato nell'ultimo mese di lavoro espletato alle dipendenze della citata OP (novembre 2014) e quantificato nella suddetta diffida accertativa in € 1.473,80;
- che l' previdenziale aveva accolto la richiesta di intervento per il T.F.R. mentre aveva respinto CP_5 quella avente ad oggetto la liquidazione dell'ultimo stipendio con la seguente motivazione comunicata
2 con lettera del 15 marzo 2022: “le retribuzioni richieste non rientrano nel periodo coperto dalla garanzia del Fondo
(art. 2 c. 1 D. L.vo 80/92)”;
- che avverso il provvedimento di rigetto veniva proposto, in data 18/07/2022, rituale ricorso gerarchico al Comitato Provinciale, che veniva egualmente rigettato con provvedimento del 21/09/2022.
Premesso ciò, chiedeva, pertanto, di ritenere e dichiarare che la ricorrente, all'esito della richiesta ispettiva, della conseguente diffida accertativa, validata in titolo esecutivo, e della successiva ammissione al passivo del fallimento “Società OPerativa Sociale Comunità Per Vivere Insieme Onlus In Liquidazione” dichiarato dal
Tribunale Sez. Fallimentare di Catania con sentenza n. 8/2021 R.F., è risultata creditrice della suddetta
Società di € 2.544,64 di cui € 1.473,80 per stipendio maturato nell'ultimo mese di lavoro di novembre
2014. Ritenere e dichiarare che il credito di lavoro della ricorrente maturato a titolo di stipendio dovuto per l'ultimo mese di lavoro di novembre 2014 (€ 1.473,80) è coperto dal Fondo di Garanzia stante CP_1 la valenza della richiesta ispettiva (quale dies a quo calcolare a ritroso i dodici mesi in cui includere le ultime mensilità non pagate), attesa anche la tempestività della domanda presentata in data 13/12/2021, rispetto alla data di ammissione allo stato passivo e dichiarazione di esecutività dello stesso (11/5/2021).
Conseguentemente, condannare l' in persona del rapp.te legale p.t., quale gestore del Fondo di CP_1
Garanzia, a corrispondere in favore di la somma di € 1.473,80 di cui ai superiori capi. Con Parte_1 vittoria di spese e compensi del giudizio da liquidarsi e distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. CP_ 2.- L' costituitosi con memoria del 26.06.2023, contestava il fondamento del ricorso del quale chiedeva il rigetto con condanna della ricorrente alle spese di lite.
3.- L'udienza del 24.11.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa richiamando ex art. 118 disp. Att. precedente di questo tribunale (sent. n. 2076/2025).
4.- La pretesa della trae fondamento dall'art. 1 d.lgs. n. 80/1992 a norma del quale “nel caso in cui Parte_1 il datore di lavoro sia assoggettato alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria prevista dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del Fondo di garanzia istituito e funzionante ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297, dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2”.
In particolare, ai sensi dell'art. 2 il pagamento effettuato dal Fondo è relativo ai crediti di lavoro, diversi a quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, “inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori
3 che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa”.
La norma individua, dunque, l'ambito temporale di copertura del credito retributivo non soddisfatto, limitando il corrispondente obbligo del Fondo di garanzia alle ultime tre mensilità del rapporto di lavoro
(vale a dire i tre mesi antecedenti la data di cessazione dello stesso), purché rientranti nell'arco temporale di dodici mesi precedenti il provvedimento che determina l'apertura, a seconda dei casi, del fallimento, del concordato preventivo, della liquidazione coatta amministrativa o dell'amministrazione straordinaria.
Essa, come già rilevato da questo ufficio in fattispecie analoga (cfr. sentenza n. 322/2024 del 21 febbraio
2024) va interpretata, in un'ottica di maggior tutela del lavoratore e al fine di non far gravare su quest'ultimo i tempi di adozione del provvedimento, nel senso di considerare quale dies a quo per l'individuazione dei dodici mesi antecedenti “la data del deposito in Tribunale del primo ricorso che ha originato la dichiarazione di fallimento, indipendentemente dal soggetto che l'ha proposto”.
Ciò posto, nel caso in esame l' ha rigettato l'istanza avanzata dalla sul presupposto che i CP_5 Parte_1 crediti richiesti non rientrassero nel periodo coperto dalla garanzia del Fondo, ex art. 2 d.lgs. n. 80/1992, sostenendo che il dies a quo è da individuare nella data di deposito in Tribunale del primo ricorso che ha originato la dichiarazione di fallimento.
In effetti sulla questione si è pronunciata di recente la Suprema Corte affermando che “non potendo andare in danno dell'assicurato i tempi lunghi del procedimento concorsuale o di quello esecutivo individuale, questa Corte ha da tempo chiarito che, all'uopo, deve tenersi conto della data in cui viene proposta la domanda giudiziale volta all'apertura della procedura concorsuale ovvero quella della domanda volta a far valere in giudizio il credito nei confronti del datore di lavoro rimasto inadempiente (così da ult. Cass. n. 33550 del 2022, sulla scorta di CGUE, 10.7.1997, C-373/95).” Ma ha precisato che “… ciò non consente di attribuire efficacia altrettanto dilatoria all'iniziativa dell'assicurato volta a richiedere
l'intervento ispettivo della Direzione Territoriale del Lavoro: rispetto all'avvio di quest'ultimo, infatti, l'amministrazione mantiene ovviamente ferma la propria potestà discrezionale (così Cass. n. 34370 del 2022), solo l'adito giurisdizionale obbligando la pubblica autorità a pronunciarsi sulla domanda (artt. 2907 c.c. e 112 c.p.c.); e sostenere che il tempo occorrente agli organi ispettivi per decidere se effettuare o meno gli accertamenti propedeutici all'adozione della diffida giovi ai fini del computo del termine a ritroso di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), d. lgs. n. 80/1992, recherebbe con sé il rischio di prolungare sine die il tempo necessario all'assicurato per procacciarsi un ipotetico titolo esecutivo, frustrando in tal modo le ovvie esigenze di certezza sottese all'intervento del Fondo di garanzia.” (v. Cass. n. 34283/2024).
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso va rigettato.
5.- La controvertibilità della questione giustifica l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese del giudizio.
4 Messina, 25.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
5
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino in esito all'udienza del 24.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 882/2023 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
SC TA e IA BE Irrera;
CONTRO
c.f. in persona del legale rappresentante pro tempore, quale gestore del Fondo di CP_1 P.IVA_1
Garanzia, resistente, rappresentato e difeso dall'avv. Oliviero Atzeni.
Oggetto: intervento fondo di garanzia ultime tre mensilità
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 17.02.2023 esponeva: Parte_1
-che dal 02/04/2014 al 15/11/2014 aveva lavorato alle dipendenze della Controparte_2
con sede in Catania, Via Muscarello n. 40, con contratto a tempo indeterminato,
[...] giuridicamente inquadrata al livello C1 del CCNL vigente per le coop. socio-sanitarie con la qualifica di assistente scolastica;
- che con racc.ta n. 151668408628 del 15/05/2015 aveva rivendicato il pagamento di tutte le differenze retributive maturate in conseguenza del superiore rapporto di lavoro interrotto per intervenuto licenziamento dichiarato al Centro per l'Impiego di Messina come dovuto a giustificato motivo oggettivo;
- che in difetto di riscontro, in data 06/08/2015, la ricorrente aveva depositato formale richiesta di intervento ispettivo al Dipartimento Regionale Lavoro – Servizio Ispettorato Lavoro di Messina, lamentando come, malgrado il tempo trascorso dalla cessazione del rapporto de quo, la OPerativa datrice di lavoro non avesse ancora provveduto alla corresponsione del T.F.R. e di altri emolumenti , tra cui le retribuzioni stipendiali maturate dall'11/06/2014 al 15/11/2014 (data del licenziamento);
1 - che all'esito dell'espletamento dell'istruttoria, l' , con diffida Controparte_3 accertativa ex art. 12 D. Lgs. n. 124/2004 impartita in data 26/11/2019 e notificata a mezzo racc.ta n.
78770114100 -1 del 13/12/2019, aveva diffidato la suddetta OPerativa, in persona del suo Liquidatore
– rapp.te legale p.t. sig. , a corrispondere alla deducente gli emolumenti Parte_2 retributivi dalla stessa rivendicate con la suddetta racc.ta del 15/5/2015, per un importo pari a complessivi
€ 2.544,64, di cui € 1.473,80 per stipendio maturato nell'ultimo mese di lavoro di novembre 2014, come meglio e più analiticamente specificato nel prospetto emolumenti riportato nella medesima diffida accertativa;
- che essendo rimasta priva di rituale impugnazione, il Dirigente dall' Controparte_3
con provvedimento n. 67/2020/2876 del 5/02/2020, regolarmente notificato sia all'ex
[...] dipendente che alla OPerativa, aveva attribuito alla suddetta diffida-accertativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 comma 3 D. Lgs n. 124 del 23 aprile 2004, valore di accertamento tecnico con efficacia di titolo esecutivo;
- che sia la notifica dell'atto di precetto effettuata in data 24/07/2020, con la quale si intimava alla
OPerativa il pagamento dei crediti retributivi come sopra accertati, che la successiva richiesta di pignoramento mobiliare erano rimasti infruttuosi;
- che con sentenza n. 8/2021 R.F. il Tribunale di Catania aveva dichiarato il fallimento della
[...]
fissando per l'11/05/2021 l'udienza per l'esame dello stato Parte_3 passivo;
- che atteso quanto sopra la deducente, in data 09/03/2021, aveva presentato tempestiva istanza di ammissione al passivo del fallimento della suddetta OP. per la complessiva somma di € 2.820,86, di cui
€ 2.659,40 in sede privilegiata ai sensi dell'art. 2751 bis n. 1 c.c. ed € 161,46, sempre in sede privilegiata, ai sensi dell'art. 2751 bis n. 2 c.c.;
- che all'esito dell'udienza di verifica dei crediti, la ricorrente veniva regolarmente ammessa allo stato passivo per l'importo di € 2.659,40 di cui al titolo giustificativo rappresentato dalla diffida accertativa ex art. 12 D. Lgs n. 124/2004;
- che con decreto del G.D. sempre dell'11/05/2023 veniva dichiarata l'esecutività dello stato passivo, come da comunicazione a mezzo pec del Curatore del fallimento, Avv. Virgillito Valerio;
- che conseguentemente, in data 13/12/2021, la ricorrente aveva presentato domanda all' di CP_4
Messina chiedendo l'intervento del Fondo di Garanzia per la liquidazione della quota del superiore credito ammesso allo stato passivo e garantito dal Fondo, ossia del T.F.R. e dello stipendio maturato nell'ultimo mese di lavoro espletato alle dipendenze della citata OP (novembre 2014) e quantificato nella suddetta diffida accertativa in € 1.473,80;
- che l' previdenziale aveva accolto la richiesta di intervento per il T.F.R. mentre aveva respinto CP_5 quella avente ad oggetto la liquidazione dell'ultimo stipendio con la seguente motivazione comunicata
2 con lettera del 15 marzo 2022: “le retribuzioni richieste non rientrano nel periodo coperto dalla garanzia del Fondo
(art. 2 c. 1 D. L.vo 80/92)”;
- che avverso il provvedimento di rigetto veniva proposto, in data 18/07/2022, rituale ricorso gerarchico al Comitato Provinciale, che veniva egualmente rigettato con provvedimento del 21/09/2022.
Premesso ciò, chiedeva, pertanto, di ritenere e dichiarare che la ricorrente, all'esito della richiesta ispettiva, della conseguente diffida accertativa, validata in titolo esecutivo, e della successiva ammissione al passivo del fallimento “Società OPerativa Sociale Comunità Per Vivere Insieme Onlus In Liquidazione” dichiarato dal
Tribunale Sez. Fallimentare di Catania con sentenza n. 8/2021 R.F., è risultata creditrice della suddetta
Società di € 2.544,64 di cui € 1.473,80 per stipendio maturato nell'ultimo mese di lavoro di novembre
2014. Ritenere e dichiarare che il credito di lavoro della ricorrente maturato a titolo di stipendio dovuto per l'ultimo mese di lavoro di novembre 2014 (€ 1.473,80) è coperto dal Fondo di Garanzia stante CP_1 la valenza della richiesta ispettiva (quale dies a quo calcolare a ritroso i dodici mesi in cui includere le ultime mensilità non pagate), attesa anche la tempestività della domanda presentata in data 13/12/2021, rispetto alla data di ammissione allo stato passivo e dichiarazione di esecutività dello stesso (11/5/2021).
Conseguentemente, condannare l' in persona del rapp.te legale p.t., quale gestore del Fondo di CP_1
Garanzia, a corrispondere in favore di la somma di € 1.473,80 di cui ai superiori capi. Con Parte_1 vittoria di spese e compensi del giudizio da liquidarsi e distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. CP_ 2.- L' costituitosi con memoria del 26.06.2023, contestava il fondamento del ricorso del quale chiedeva il rigetto con condanna della ricorrente alle spese di lite.
3.- L'udienza del 24.11.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa richiamando ex art. 118 disp. Att. precedente di questo tribunale (sent. n. 2076/2025).
4.- La pretesa della trae fondamento dall'art. 1 d.lgs. n. 80/1992 a norma del quale “nel caso in cui Parte_1 il datore di lavoro sia assoggettato alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria prevista dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del Fondo di garanzia istituito e funzionante ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297, dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2”.
In particolare, ai sensi dell'art. 2 il pagamento effettuato dal Fondo è relativo ai crediti di lavoro, diversi a quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, “inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori
3 che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa”.
La norma individua, dunque, l'ambito temporale di copertura del credito retributivo non soddisfatto, limitando il corrispondente obbligo del Fondo di garanzia alle ultime tre mensilità del rapporto di lavoro
(vale a dire i tre mesi antecedenti la data di cessazione dello stesso), purché rientranti nell'arco temporale di dodici mesi precedenti il provvedimento che determina l'apertura, a seconda dei casi, del fallimento, del concordato preventivo, della liquidazione coatta amministrativa o dell'amministrazione straordinaria.
Essa, come già rilevato da questo ufficio in fattispecie analoga (cfr. sentenza n. 322/2024 del 21 febbraio
2024) va interpretata, in un'ottica di maggior tutela del lavoratore e al fine di non far gravare su quest'ultimo i tempi di adozione del provvedimento, nel senso di considerare quale dies a quo per l'individuazione dei dodici mesi antecedenti “la data del deposito in Tribunale del primo ricorso che ha originato la dichiarazione di fallimento, indipendentemente dal soggetto che l'ha proposto”.
Ciò posto, nel caso in esame l' ha rigettato l'istanza avanzata dalla sul presupposto che i CP_5 Parte_1 crediti richiesti non rientrassero nel periodo coperto dalla garanzia del Fondo, ex art. 2 d.lgs. n. 80/1992, sostenendo che il dies a quo è da individuare nella data di deposito in Tribunale del primo ricorso che ha originato la dichiarazione di fallimento.
In effetti sulla questione si è pronunciata di recente la Suprema Corte affermando che “non potendo andare in danno dell'assicurato i tempi lunghi del procedimento concorsuale o di quello esecutivo individuale, questa Corte ha da tempo chiarito che, all'uopo, deve tenersi conto della data in cui viene proposta la domanda giudiziale volta all'apertura della procedura concorsuale ovvero quella della domanda volta a far valere in giudizio il credito nei confronti del datore di lavoro rimasto inadempiente (così da ult. Cass. n. 33550 del 2022, sulla scorta di CGUE, 10.7.1997, C-373/95).” Ma ha precisato che “… ciò non consente di attribuire efficacia altrettanto dilatoria all'iniziativa dell'assicurato volta a richiedere
l'intervento ispettivo della Direzione Territoriale del Lavoro: rispetto all'avvio di quest'ultimo, infatti, l'amministrazione mantiene ovviamente ferma la propria potestà discrezionale (così Cass. n. 34370 del 2022), solo l'adito giurisdizionale obbligando la pubblica autorità a pronunciarsi sulla domanda (artt. 2907 c.c. e 112 c.p.c.); e sostenere che il tempo occorrente agli organi ispettivi per decidere se effettuare o meno gli accertamenti propedeutici all'adozione della diffida giovi ai fini del computo del termine a ritroso di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), d. lgs. n. 80/1992, recherebbe con sé il rischio di prolungare sine die il tempo necessario all'assicurato per procacciarsi un ipotetico titolo esecutivo, frustrando in tal modo le ovvie esigenze di certezza sottese all'intervento del Fondo di garanzia.” (v. Cass. n. 34283/2024).
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso va rigettato.
5.- La controvertibilità della questione giustifica l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese del giudizio.
4 Messina, 25.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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