Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 21/05/2025, n. 1796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1796 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 5077/2015 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Prima Civile, composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Stefania Fontanarosa Presidente rel.
Dott.ssa Enrica De Sire Giudice
Dott.ssa Aurelia Cuomo Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5077/2015 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 20.2.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
ROMA N. 162 C/O STUDIO LEGALE PROF. AVV. LUIGI IANNICELLI SALERNO, presso lo studio dell'Avv. SCALA ANGELO (c.f.: ) e dell'Avv. C.F._2
CITTADINI ALESSIO ( ) VIA VIA SANTA MARI AIN PORTICO 3 C.F._3
NAPOLI, dal quale è rappresentata e difesa;
ATTRICE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._4
VIA GUSTAVO ORIGLIA 1 84014 NOCERA INFERIORE, presso lo studio dell'Avv.
MANDARINO GIUSEPPE (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._5
CONVENUTO
E
(c.f. ); Controparte_2 C.F._6
CHIAMATO IN CAUSA contumace
Pagina 1 di 8
(c.f. ); Controparte_3 C.F._7
CHIAMATO IN CAUSA contumace
Oggetto: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima.
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di e Controparte_2 Controparte_3
non costituitisi in giudizio sebbene ritualmente citati.
L'attrice ha contestato l'autenticità del testamento olografo apparentemente redatto e sottoscritto da in data 29.8.2008. _1
La giurisprudenza, in tema di contestazione dell'autenticità del testamento olografo, ha chiarito che "la parte che contesta l'autenticità di un testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, gravando su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo ed essendo inadeguati, al fine di superare l'efficacia probatoria di un testamento olografo, sia il ricorso al disconoscimento, sia la proposizione di querela di falso" (Cassazione civile, sez. II, 02/02/2016, n. 1995; Cass. Sez. Un. 15.6.2015 n. 12307).
Ed invero, componendo un contrasto giurisprudenziale che riteneva annullabile il testamento solo con querela di falso (cfr. Cass. Civ. sez. 2, Sentenza n. 8272 del 24/05/2012, secondo cui "pur potendo le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite essere liberamente contestate dalle parti, un diverso trattamento deve riservarsi a quelle, come il testamento olografo, la cui natura conferisce loro un'incidenza sostanziale e processuale intrinsecamente elevata, tale da richiedere la querela di falso onde contestarne l'autenticità"), le Sezioni Unite citate hanno, alla fine, dato prevalenza alla natura sostanziale di atto privato del testamento olografo, vieppiù considerando che l'onere probatorio incombente sulla parte che chiede dichiararsi la nullità non verrebbe alterato, riqualificando la domanda come
'accertamento negativo'.
Quindi, può ritenersi che l'attrice, con la dichiarazione di disconoscimento della grafia utilizzata per la redazione del testamento, abbia proposto un'azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura dalla de cuius.
Pagina 2 di 8 Passando ora al merito della res controversa, ritiene il Collegio che la domanda giudiziale di accertamento negativo di autenticità del testamento per difetto di autografia sia infondata e vada rigettata.
È stata espletata ctu grafologia ed alla luce degli accertamenti effettuati dal ctu è possibile affermare che il testamento olografo a nome di è autentico;
che il _1
testamento in verifica in ciascuna parte (DATA-TESTO-SOTTOSCRIZIONE) sono riconducibili alla mano della IG.ra . _1
Le conclusioni alle quali è pervenuto il CTU possono senz'altro essere condivise perché sorrette da argomentazioni puntuali, esaustive e persuasive, rassegnate dopo una scrupolosa verifica delle firme in contestazione e di quelle di comparazione e perché neppure specificatamente confutate dalle parti.
Va, pertanto, dichiarata l'autenticità del testamento oggetto di causa.
L'attrice ha, anche, proposto azione di nullità del testamento perché redatto da soggetto in stato di incapacità naturale.
Al riguardo, si osserva che in materia successoria, la prova dell'incapacità naturale del testatore, tale da determinare la nullità del testamento olografo, deve essere fornita con specifico riferimento al momento della redazione dell'atto. A tal fine, non è consentito il ricorso a una presunzione fondata sulla circostanza che il testatore fosse, in un periodo precedente, affetto da una patologia relativamente alla quale non è stata determinata clinicamente la concomitanza di una situazione di totale compromissione della sfera cognitiva e volitiva. Solo, infatti, in presenza di una infermità psichica permanente o abituale si determina l'inversione dell'onere della prova, con la conseguenza che solo in tal caso occorre provare che nel momento della redazione dell'atto il testatore fosse in un momento di lucidità.
La S.C. ha affermato il principio secondo cui l'annullamento di un testamento per incapacità naturale del testatore postula l'esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi, con il conseguente onere, a carico di chi quello stato di incapacità assume, di provare che il testamento fu redatto in un momento di incapacità di intendere e di volere» (Cass. n. 27351 del 2014; Cass. n. 9081 del
2010; conf. Cass. n. 8079 del 2005).
Ai fini del giudizio in ordine alla sussistenza o no della capacità di intendere e di volere del de cuius al momento della redazione del testamento, il giudice di merito "non può ignorare
Pagina 3 di 8 il contenuto dell'atto di ultima volontà e gli elementi di valutazione da esso desumibili, in relazione alla serietà, normalità e coerenza dalle disposizioni nonché ai sentimenti ed ai fini che risultano averle ispirate" (Cass., n. 5620 del 1995)» (Cass. n. 230 del 2011). Giacché, in virtù della applicazione di siffatti principi (per i quali l'infermità del testatore, per giungere ad annullare le sue ultime volontà, deve comunque essere di gravità tale da escludere ogni sua residua capacità di autodeterminarsi, di intendere il valore economico dell'atto e di volere quella destinazione futura degli interessi patrimoniali), al fine di una tale diagnosi, il dato clinico, comunque necessario, costituisce tuttavia uno degli elementi su cui il giudice deve basare la propria decisione, non potendosi mai prescindere dalla valutazione della specifica condotta dell'individuo e della logicità della motivazione dell'atto testamentario.
Nel caso di specie, parte attrice non ha fornito la prova specifica della suddetta incapacità.
Anzi dalla ctu calligrafica espletata si evincono elementi tali da escludere l'incapacità naturale della de cuius al momento della redazione dell'atto: “a seguito del dettagliato esame analitico-letterale delle firme -sia in verifica che autentiche- nonché del tratto si può dire che l'età avanzata e le condizioni di salute della de cuis non hanno alterato il suo gesto scrittoreo al momento della stesura del testamento, in quanto in esso non si denotano alterazioni che abbiano inficiato il modus scribendi della de cuis. Anzi, si sono rilevate le medesime peculiarità letterali, insite alla gestualità scrittorea propria della IG.ra . la Parte_2 presenza di alcuni punti di tremore sono dovuti all'età avanzata della de cuis che alla data del testamento 29/08/2008 aveva ben 84 anni, per poi venire a mancare il 27/04/2014 all'età di anni 90”.
La circostanza che la de cuius fosse stata dichiarata invalida civile con necessità di accompagnamento in data 4.12.2006, non può, di per sé sola, essere ritenuta sufficiente ed idonea a dimostrare l'incapacità naturale della medesima al momento della redazione del testamento olografo.
Pertanto, anche tale azione di nullità va rigettata.
A questo punto va esaminata la domanda di nullità del contratto di rendita vitalizia intercorso tra la de cuius ed il convenuto in data 9.5.2003 per asserita Controparte_1 mancanza di alea, attesa l'età avanzata della prima.
In particolare, con il predetto atto pubblico, cedeva e trasferiva al figlio _1
, riservandosene l'usufrutto, che accettava ed acquistava, la nuda proprietà Controparte_1 dell'intero fabbricato con annessa corte e retrostante pertinente orto sito nel Comune di
Roccapiemonte in Corso Mario Pagano n. 238.
Pagina 4 di 8 In corrispettivo dell'avvenuto trasferimento, il convenuto costituiva a Controparte_1
favore della madre una rendita commisurata alla vita della vitaliziata, consistente nel pagamento della somma annua di euro 7.200,00, da corrispondersi in rate mensili di euro
600,00; inoltre si obbligava a prestare ogni possibile assistenza morale e materiale, nonché tutte le cure (mediche, farmaceutiche, ospedaliere…) ed a sopperire a tutte le necessità che si potranno verificare per tutta la durata della vita della cedente.
La S.C. ha precisato (cfr. sent. n. 3902 del 1981 e n. 1683 del 1982) che il contratto con cui il vitaliziante si obbliga, in corrispettivo dell'alienazione di un bene, a prestare al vitaliziato, in aggiunta ad una rendita monetaria anche l'assistenza medico sanitaria nonché
l'alloggio ed il vestiario, si configura, al pari del cosiddetto contratto di mantenimento, come una sottospecie del vitalizio oneroso, ed è caratterizzato ad una accentuazione dell'elemento aleatorio giacché all'incertezza derivante dalla durata della vita del vitaliziato si aggiunge quella connessa alla variabilità delle ulteriori prestazioni a carico del vitaliziante, le quali sono tuttavia concretamente valutabili in denaro ai fini di una loro comparizione con il valore del bene trasferito al vitaliziato.
Quindi anche il c.d. contratto di mantenimento è contraddistinto dall'elemento peculiare dell'alea e che la individuazione di tale elemento, per la sua natura strettamente economica postula la comparazione dei valori della prestazione e della controprestazione sulla base di dati omogenei, quali la capitalizzazione della rendita reale del bene - capitale trasferito e la capitalizzazione delle rendite e delle utilità periodiche dovute nel complesso del vitaliziante secondo un giudizio di presumibile equivalenza o di palese sproporzione da impostarsi con riferimento al momento della conclusione del contratto ed al grado ed ai limiti di obiettiva incertezza allora sussistenti in ordine alla durata della vita futura ed alle eIGenze assistenziali del vitaliziato (cfr. Cassazione civile sez. un., 11/07/1994, n.6532; cfr. Cass. n. 14796/2009, cit.: v. anche Cass. n. 4503/1996 secondo cui "L'alea, connaturale al contratto di rendita vitalizia, postula una situazione di incertezza circa il vantaggio economico o la perdita che potrà alternativamente verificarsi nello svolgimento e nella durata del rapporto. Tale elemento manca, rendendo nullo il contratto per difetto di causa sia quando l'entità assicurata sia inferiore o uguale ai frutti o agli utili ricavabili dal cespite ceduto, sia quando il beneficiario della rendita per malattia o per l'età particolarmente avanzata sia da ritenere prossimo alla morte"; v. Cass., n. 8116/2024 e n. 19763/2005 secondo cui "L'alea deve ritenersi mancante e, per l'effetto, nullo il contratto se, per l'età e le condizioni di vita del vitaliziato, già al momento del contratto era prefigurabile, con ragionevole certezza, il tempo del suo decesso e quindi possibile calcolare, per entrambe le parti guadagni e perdite").
Pagina 5 di 8 Nel caso di specie, il Tribunale ritiene la domanda di nullità infondata per quanto di ragione.
Invero, in considerazione della ragionevole incertezza sulle possibilità di sopravvivenza della , che all'epoca della stipulazione dell'atto aveva 78 anni e non versava in Per_1
condizioni precarie di salute (la dichiarazione di invalidità al 100% è intervenuta dopo circa tre anni) e tenuto conto della gravosità delle prestazioni assunte dal (versamento di CP_1
euro 600,00 mensili, oltre a tutte le prestazioni assistenziali e materiali dovute (spese mediche, farmaceutiche, ospedaliere, per la cura della persona e della casa), ben può ravvisarsi il requisito dell'alea, costituita dall'impossibilità di prevedere in anticipo i vantaggi e le perdite ai quali le parti andavano incontro.
L'atto pubblico del 9.5.2003, racchiude, invero, un contratto atipico di mantenimento, ossia un contratto oneroso a prestazioni corrispettive, in cui il trasferimento della nuda proprietà spettante alla rappresentava il corrispettivo dell'obbligo assunto dal Per_1
cessionario di effettuare, in favore della cedente, e per l'intero arco della vita della stessa, una serie di prestazioni (versamento di euro 600 mensili ed assistenza morale e materiale di ogni genere).
Come è stato puntualizzato dalla S.C., il cosiddetto contratto atipico di mantenimento è caratterizzato dall'aleatorietà, la cui individuazione postula la comparazione delle prestazioni sulla base di dati omogenei -quali la capitalizzazione della rendita reale del bene-capitale trasferito e la capitalizzazione delle rendite e delle utilità periodiche dovute nel complesso dal vitaliziante -, secondo un giudizio di presumibile equivalenza o di palese sproporzione da impostarsi con riferimento al momento di conclusione del contratto ed al grado ed ai limiti di obiettiva incertezza, sussistenti a detta epoca, in ordine alla durata della vita ed alle eIGenze assistenziali del vitaliziato (Cass. Sez. Un. 11-7-1994 n. 6532). È stato ulteriormente evidenziato che, nel contratto atipico di vitalizio alimentare o assistenziale, l'alea è più accentuata rispetto al contratto di rendita vitalizia configurato dall'art. 1872 c.c., in quanto le prestazioni non sono predeterminate nel loro ammontare, ma variano, giorno per giorno, secondo i bisogni (anche in ragione dell'età e della salute) del beneficiario (Cass. sez. 1, 9- 10-1996 n. 8825); e che, nel vitalizio improprio, con riferimento all'età e allo stato di salute, l'alea è esclusa soltanto se, al momento della conclusione, il beneficiario era affetto da malattia che, per natura e gravità, rendeva estremamente probabile un rapido esito letale, e che ne abbia in effetti provocato la morte dopo breve tempo, ovvero se il beneficiario abbia un'età talmente avanzata da non poter
Pagina 6 di 8 certamente sopravvivere, anche secondo le previsioni più ottimistiche, oltre un arco di tempo determinabile (Cass. Sez. 2, 24- 6-2009 n. 14796).
Pertanto, nel caso di specie, il Tribunale ritiene che sussista l'elemento dell'aleatorietà se si considerano le seguenti circostanze:
- le condizioni di salute della non erano tali da farne prevedere il decesso;
Per_1
- l'età della non era talmente avanzata da autorizzare la fondata previsione della sua Per_1
morte nel volgere di pochi anni;
- che il vitalizio era rappresentato da prestazioni assistenziali e materiali, che, al di là della convenzionale quantificazione fattane nel contratto agli effetti fiscali, non erano suscettibili di predeterminazione in un ammontare certo, ma erano variabili, giorno per giorno, secondo i bisogni del beneficiario.
Quanto, infine, alla domanda subordinata di simulazione relativa, anch'essa è infondata e va rigettata per assenza di prove.
Invero, lo spirito di liberalità è perfettamente compatibile con l'imposizione di un peso al beneficiato, purchè tale peso non assuma il carattere di corrispettivo e costituisca una modalità del beneficio senza snaturare l'essenza di atto liberalità della donazione (cfr. Cass.
13876/2005).
Nel caso di specie, tuttavia, come già chiarito in precedenza, si è in presenza di un contratto atipico di mantenimento a titolo oneroso, in quanto il trasferimento della nuda proprietà del fabbricato è avvenuto dietro il pagamento di una rendita mensile, oltre che dell'effettuazione di prestazioni assistenziali e materiali di ogni genere.
La domanda riconvenzionale formulata dal convenuto resta assorbita Controparte_1 nella pronuncia di rigetto delle domande attoree, in quanto subordinata all'accoglimento delle domande principali formulate dall'attrice.
Le spese di lite, comprese quelle della ctu, seguono la soccombenza dell'attrice e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta tutte le domande formulate dall'attrice;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1
che si liquidano in euro 5.600,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%;
3) Pone definitivamente a carico di le spese della ctu come liquidate con Parte_1
separato decreto.
Pagina 7 di 8 Così deciso in Nocera Inferiore nella Camera di ConIGlio del 19/05/2025
IL PRESIDENTE REL.
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
Pagina 8 di 8