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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 20/11/2025, n. 3730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3730 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3375/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA tra Parte_1 intimante e
Controparte_1 intimata
Oggi 20 novembre 2025, innanzi al Giudice Maria Filomena De Cecco, sono comparsi: per 'Avv. MARCO SERNI e Parte_1
per l'Avv. Sara Caloni in sostituzione dell'Avv. ALESSANDRA Controparte_1 CAMAIANI.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
L'Avv. Serni conclude come nella memoria ex art. 426 c.p.c. e si riporta a quanto dedotto nei propri atti.
L'Avv. Caloni insiste nelle conclusioni formulate nella memoria ex art. 426 c.p.c. e si riporta a quanto dedotto sia nella propria comparsa di costituzione che in detta memoria.
Entrambi i Difensori rinunziano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
dott.ssa Maria Filomena De Cecco
Successivamente il Giudice pronuncia l'allegata sentenza di cui dà lettura.
pagina 1 di 5 N. R.G. 3375/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott.ssa Maria Filomena De Cecco all'udienza del 20.11.2025 ha pronunciato, ex artt. 429 e 447 bis c.p.c., la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di primo grado promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. MARCO SERNI ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio;
-intimante- contro
(C.F.: ), rappresenta e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2 ALESSANDRA CAMAIANI del Foro di Prato ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
-intimata- CONCLUSIONI per parte intimante: 1) accertato il grave inadempimento della conduttrice, dichiarare la risoluzione del contratto fra le parti stipulato. 2) Per l'effetto: - condannare la sig.ra a corrispondere CP_1 alla sig.ra per canoni insoluti e spese condominiali la somma di € 6.709,34 calcolata Parte_1 fino al novembre 2025 compreso oltre interessi;
- condannare la sig.ra a corrispondere alla CP_1 sig.ra la somma di € 600,00= mensili da novembre 2025 al mese di effettivo rilascio Pt_1 dell'immobile detraendo le somme eventualmente corrisposte dalla conduttrice a titolo di acconto oltre interessi . 3) Respingere le domande riconvenzionali dell'opponente in quanto infondate e non provate. 4) condannare la convenuta al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa ex art. 96 c.p.c. 5) Con vittoria di spese e competenze per la procedura di mediazione e per la presente causa;
per l'intimata: -respingere le domande avanzate dalla Attrice;
- accertare che l'accordo sopravvenuto alla proposizione del presente giudizio consente la permanenza nell'immobile di cui è causa da parte della Convenuta e dunque voglia il Giudice condannare all'adempimento del medesimo accordo per le ragioni di cui in narrativa;
- in subordine, comunque concedere un differimento per il rilascio dell'immobile alla data di effettivo spostamento della Convenuta in una struttura o in un immobile assegnato dal Servizio Sociale;
nonché accordare una rateizzazione per rientrare nel dovuto;
pagina 2 di 5 - in ogni caso, accertare l'illegittimità del consenso prestato al contratto, nonché l'invalidità del medesimo per quanto di relativo alla durata e, per l'effetto, convertire iure la durata del contratto nel termine ordinario del rapporto locatizio di cui alla legge 431/98, nonché condannare l'Attrice al risarcimento del danno da ciò occasionatosi non avendo parametri di riferimento per la quantificazione per la quantificazione, nella somma che sarà ritenuta di giustizia ed entro il limite del valore di causa;
- condannare l'Attrice al risarcimento del danno per la lesione della libertà e della volontà contrattuale della Convenuta per entrambe tali motivazioni, non avendo parametri di riferimento per la quantificazione, nella somma che sarà ritenuta di giustizia ed entro il limite del valore di causa;
- nonché, per la turbativa subita nell'esercizio del possesso, condannare l'Attrice a corrispondere una somma a titolo di risarcimento per il danno non patrimoniale subito, siccome in narrativa precisato e distinto, non sussistendo parametri di riferimento ai quali riportarsi per la quantificazione, nella somma che sarà ritenuta di giustizia ed entro il limite del valore di causa;
con vittoria di spese di lite, oltre spese generali IVA e CPA come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida ritualmente notificato, quale erede della sig.ra e attuale proprietaria Parte_1 Persona_1 dell'immobile ad uso abitativo sito in Firenze, via Medardo Rosso, 5, conveniva davanti a questo Tribunale quale conduttrice del predetto immobile a lei concesso in locazione Controparte_1 ad uso abitativo con contratto del 10.9.2022, regolarmente registrato il 14.9.2022, deducendone l'inadempimento nel pagamento dei canoni di locazione, con una morosità che alla data della stesura dell'atto di intimazione (gennaio 2025) era pari ad € 2.850,00, a fronte di un canone mensile di € 600,00 da pagarsi entro il 10 di ogni mese. Chiedeva altresì l'emissione di decreto ingiuntivo, ex art. 664 c.p.c., per gli importi dovuti. 2. Parte intimata si costituiva opponendosi alla convalida, deducendo che la signora aveva CP_1 accumulato la morosità in conseguenza della diminuzione del proprio reddito per essere andata in pensione;
che, inoltre, nel marzo 2025, la stessa era caduta ed era stata ricoverata e poi condotta presso la dove era rimasta fino al 18 aprile;
che a seguito di detto ricovero, sua figlia, Controparte_2 Per_2
, si era recata presso l'abitazione della madre, in Via Medardo Rosso 5, e aveva autonomamente
[...] deciso di rilasciare l'immobile oggetto di locazione, aveva rimosso ogni effetto personale della mamma, aveva provveduto al distacco delle utenze e aveva restituito le chiavi alla locatrice;
che quando la era stata dimessa per intervenuta guarigione clinica si era posto il problema di CP_1 reperirle un'abitazione e, dato che gli Assistenti sociali del Comune di Firenze, avevano comunicato di non essere in grado di reperire prontamente una abitazione alternativa, la stessa aveva chiesto alla di poter tornare nell'abitazione di via Medardo Rosso;
che quest'ultima aveva accettato e le parti Pt_1 avevano stipulato una convenzione transitoria, che consentiva alla di rimanere CP_1 nell'immobile locato fintanto che il Servizio sociale non avesse provveduto sistemarla altrove;
che detto accordo prevedeva il versamento mensile, da parte della conduttrice, di € 300,00, prelevati direttamente dalla pensione di quest'ultima. Chiedeva, inoltre, in via riconvenzionale la condanna dell'intimante a risarcirle il danno morale sofferto in conseguenza del temporaneo rilascio dell'immobile, nonché in conseguenza del rilievo invalidante del consenso prestato con doppia sottoscrizione (ex artt. 1341 e 1342 C.c.) per tutte le clausole contrattuali e in conseguenza della deroga alla durata ordinaria del contratto di locazione, senza che ne ricorressero i presupposti. 3. All'esito della prima udienza il Giudice si riservava e con ordinanza del 6.5.2025 accoglieva la richiesta di ordinanza provvisoria di rilascio e disponeva il mutamento di rito, con termine fino a dieci giorni prima dell'udienza odierna per il deposito di memorie integrative e con assegnazione di un termine per lo svolgimento della mediazione obbligatoria, che veniva tempestivamente avviata ma che si concludeva con un mancato accordo, come da verbale depositato.
pagina 3 di 5 4. Oggi, ritenuta la causa matura per la decisione, le parti venivano invitate alla discussione orale e, sulle conclusioni sopra riportate, il Giudice si ritirava in camera di consiglio ed emetteva poi la presente sentenza.
********** 5. La domanda di colta ad ottenere la risoluzione del contratto per grave inadempimento Parte_1 della conduttrice, è fondata e va pertanto accolta. Controparte_1
6. La conduttrice non ha contestato la morosità iniziale, pari ad € 2.850,00, a fronte di un canone contrattuale di € 600,00 al mese. Ciò posto, costituisce principio consolidato e pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte che in tema di locazioni di immobili urbani, adibiti ad uso abitativo, abbia omesso di pagare una o più mensilità del canone locativo, o le abbia pagate in ritardo, la valutazione della gravità e dell'importanza dell'inadempimento non è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice, ma è predeterminata legalmente ai sensi degli artt. 5 e 55 L. n. 392 del 27.7.1978 (cfr. Cass. 23257/2010). In particolare, l'art. 5 L. n. 392 del 27.7.1978, stabilendo che il mancato pagamento di una rata del canone di locazione, decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, costituisce motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1455 c.c., fissa un criterio di predeterminazione legale della gravità dell'inadempimento, sottratto a ogni ulteriore valutazione (cfr., inter alia, Cass. 2006/8628). 9. Sussistendone i presupposti, deve quindi essere pronunciata la risoluzione del contratto di locazione inter partes per grave inadempimento della conduttrice, con condanna di quest'ultima al rilascio dell'immobile, confermando sul punto la data già indicata nell'ordinanza ex art. 665 c.p.c. per il 30.5.2025.
10. Non può, infatti, essere condivisa l'interpretazione proposta dall'intimata dell'accordo intervenuto tra le parti al momento del rientro della conduttrice nell'appartamento dopo il suo ricovero della primavera del 2025, laddove afferma che l'esecuzione dovrebbe essere sospesa alla luce di quanto concordato dalle parti all'art. 2 ove hanno previsto che “con la firma del presente accordo, prendono atto del titolo della ad abitare l'immobile, fin tanto che l'Assistenza sociale comunale, già CP_1 attivata dalla figlia della Conduttrice, IG.ra , non provvederà a sistemare la medesima Persona_2 Conduttrice in una struttura”, trattandosi di un accordo che presupponeva l'adempimento del contratto di locazione, ma che evidentemente non può operare dopo la sua risoluzione ex art. 1455 c.c., tenuto anche conto che all'art. 6 la locatrice precisava che quanto previsto in detta scrittura non valeva in alcun modo quale rinuncia a quanto chiesto nell'intimazione introduttiva del presente procedimento.
11. Passando alla determinazione del quantum dovuto, esso ammonta, fino a questo mese di novembre 2025 incluso e compresi gli oneri condominiali il cui ammontare non è stato contestato, ad € 6.709,34, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Detto importo risulta dalla somma di € 2.850,00, dovuto fino al mese di gennaio 2025 compreso, di € 1.800,00 per canoni da febbraio 2025 a aprile 2025 e di € 1.800,00 per canoni da giugno 2025 a novembre 2025 compreso (€ 600,00 - € 300,00 = € 300,00 x 6 mesi = € 1.800,00) ed € 259,34 per oneri condominiali fino al 30.9.2024. A detto importo dovrà aggiungersi per le mensilità successive, ex art. 1591 c.c., l'indennità di occupazione di importo pari ai canoni (€ 600,00 al mese), fino alla data di effettivo rilascio (cfr. Cass. sez. III, 31.5.2005, n. 11603).
12. Neppure sull'importo dovuto può condividersi l'interpretazione della conduttrice, secondo la quale il canone, con l'accordo di cui sopra, sarebbe stato ridotto ad € 300,00 al mese, invece dei € 600,00 previsti nel contratto, avendo le parti precisato, all'art. 4, che la corresponsione di € 300,00 al mese costituiva un mero acconto su quanto dovuto.
13. Passando all'esame delle domande riconvenzionali proposte dalla conduttrice, deve in primo luogo essere rigettata quella volta ad ottenere il risarcimento del danno morale, asseritamente sofferto in conseguenza del temporaneo rilascio dell'immobile. E ciò in considerazione del fatto che l'appartamento era stato restituito alla proprietaria dalla figlia della conduttrice che appariva a tal fine pagina 4 di 5 delegata dalla propria madre, tanto che aveva anche svuotato l'appartamento e disdetto le bollette sul presupposto, poi rivelatosi errato, che la madre, dopo il ricovero, sarebbe stata collocata dai servizi sociali presso un altro alloggio. La proprietaria, inoltre, non appena le è stato richiesto di rientrare, ha immediatamente prestato il suo consenso, il che consente di escludere qualsiasi disagio subito dalla conduttrice, in ogni caso non per colpa della proprietaria ma semmai della figlia, ove questa abbia agito di sua iniziativa. La proprietaria si è anzi dimostrata pienamente comprensiva verso le difficoltà della conduttrice, non opponendo l'apparente legittimazione della figlia a risolvere il contratto (essendo la madre ricoverata in ospedale), ma anzi consentendole di versare un canone ridotto, salvo conguaglio futuro. 14. Quanto al risarcimento chiesto in conseguenza del rilievo invalidante del consenso prestato con doppia sottoscrizione per tutte le clausole contrattuali è sufficiente rilevare che la disciplina degli artt. 1341 e 1342 c.c. si applica solo alle condizioni generali di contratto e ai contratti conclusi mediante moduli e formulari, mentre nel caso di specie non ricorre alcuna di dette fattispecie.
15. Del pari ininfluente è la contestazione relativa alla durata del contratto, attesa la risoluzione di quest'ultimo per grave inadempimento della conduttrice nel pagamento dei canoni.
16. Avuto riguardo all'esito del giudizio, le spese di lite gravano sulla convenuta soccombente, e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei valori dei paragrafi 2 e 25 bis delle tabelle allegate al DM 147/2022, per lo scaglione di riferimento, in considerazione dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: DICHIARA risolto per grave inadempimento della conduttrice il contratto di Controparte_1 locazione per uso abitativo avente ad oggetto l'immobile sito in Firenze, via Medardo Rosso n. 5 e per l'effetto ORDINA alla predetta conduttrice il rilascio di detto immobile libero e vuoto da persone e cose in favore di , confermando per l'esecuzione la data del 30 maggio 2025 fissata Parte_1 con l'ordinanza ex art. 665 c.p.c. emessa il 6 maggio 2025; CONDANNA a pagare a la somma di € 6.709,34, a titolo Controparte_1 Parte_1 di canoni di locazione e oneri condominiali già scaduti, nonché l'indennità di occupazione di € 600,00 a decorrere da dicembre 2025 fino alla data dell'effettivo rilascio, oltre interessi al tasso legale dalle singole scadenze al saldo;
RIGETTA tutte le domande riconvenzionali proposte da;
Controparte_1 CONDANNA a rifondere a le spese del presente giudizio Controparte_1 Parte_1 che liquida in € 102,32 per esborsi e in complessivi € 3.500 per onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, IVA, se dovuta, e CPA come per legge. Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale. Firenze, 20 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Maria Filomena De Cecco
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA tra Parte_1 intimante e
Controparte_1 intimata
Oggi 20 novembre 2025, innanzi al Giudice Maria Filomena De Cecco, sono comparsi: per 'Avv. MARCO SERNI e Parte_1
per l'Avv. Sara Caloni in sostituzione dell'Avv. ALESSANDRA Controparte_1 CAMAIANI.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
L'Avv. Serni conclude come nella memoria ex art. 426 c.p.c. e si riporta a quanto dedotto nei propri atti.
L'Avv. Caloni insiste nelle conclusioni formulate nella memoria ex art. 426 c.p.c. e si riporta a quanto dedotto sia nella propria comparsa di costituzione che in detta memoria.
Entrambi i Difensori rinunziano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
dott.ssa Maria Filomena De Cecco
Successivamente il Giudice pronuncia l'allegata sentenza di cui dà lettura.
pagina 1 di 5 N. R.G. 3375/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott.ssa Maria Filomena De Cecco all'udienza del 20.11.2025 ha pronunciato, ex artt. 429 e 447 bis c.p.c., la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di primo grado promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. MARCO SERNI ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio;
-intimante- contro
(C.F.: ), rappresenta e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2 ALESSANDRA CAMAIANI del Foro di Prato ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
-intimata- CONCLUSIONI per parte intimante: 1) accertato il grave inadempimento della conduttrice, dichiarare la risoluzione del contratto fra le parti stipulato. 2) Per l'effetto: - condannare la sig.ra a corrispondere CP_1 alla sig.ra per canoni insoluti e spese condominiali la somma di € 6.709,34 calcolata Parte_1 fino al novembre 2025 compreso oltre interessi;
- condannare la sig.ra a corrispondere alla CP_1 sig.ra la somma di € 600,00= mensili da novembre 2025 al mese di effettivo rilascio Pt_1 dell'immobile detraendo le somme eventualmente corrisposte dalla conduttrice a titolo di acconto oltre interessi . 3) Respingere le domande riconvenzionali dell'opponente in quanto infondate e non provate. 4) condannare la convenuta al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa ex art. 96 c.p.c. 5) Con vittoria di spese e competenze per la procedura di mediazione e per la presente causa;
per l'intimata: -respingere le domande avanzate dalla Attrice;
- accertare che l'accordo sopravvenuto alla proposizione del presente giudizio consente la permanenza nell'immobile di cui è causa da parte della Convenuta e dunque voglia il Giudice condannare all'adempimento del medesimo accordo per le ragioni di cui in narrativa;
- in subordine, comunque concedere un differimento per il rilascio dell'immobile alla data di effettivo spostamento della Convenuta in una struttura o in un immobile assegnato dal Servizio Sociale;
nonché accordare una rateizzazione per rientrare nel dovuto;
pagina 2 di 5 - in ogni caso, accertare l'illegittimità del consenso prestato al contratto, nonché l'invalidità del medesimo per quanto di relativo alla durata e, per l'effetto, convertire iure la durata del contratto nel termine ordinario del rapporto locatizio di cui alla legge 431/98, nonché condannare l'Attrice al risarcimento del danno da ciò occasionatosi non avendo parametri di riferimento per la quantificazione per la quantificazione, nella somma che sarà ritenuta di giustizia ed entro il limite del valore di causa;
- condannare l'Attrice al risarcimento del danno per la lesione della libertà e della volontà contrattuale della Convenuta per entrambe tali motivazioni, non avendo parametri di riferimento per la quantificazione, nella somma che sarà ritenuta di giustizia ed entro il limite del valore di causa;
- nonché, per la turbativa subita nell'esercizio del possesso, condannare l'Attrice a corrispondere una somma a titolo di risarcimento per il danno non patrimoniale subito, siccome in narrativa precisato e distinto, non sussistendo parametri di riferimento ai quali riportarsi per la quantificazione, nella somma che sarà ritenuta di giustizia ed entro il limite del valore di causa;
con vittoria di spese di lite, oltre spese generali IVA e CPA come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida ritualmente notificato, quale erede della sig.ra e attuale proprietaria Parte_1 Persona_1 dell'immobile ad uso abitativo sito in Firenze, via Medardo Rosso, 5, conveniva davanti a questo Tribunale quale conduttrice del predetto immobile a lei concesso in locazione Controparte_1 ad uso abitativo con contratto del 10.9.2022, regolarmente registrato il 14.9.2022, deducendone l'inadempimento nel pagamento dei canoni di locazione, con una morosità che alla data della stesura dell'atto di intimazione (gennaio 2025) era pari ad € 2.850,00, a fronte di un canone mensile di € 600,00 da pagarsi entro il 10 di ogni mese. Chiedeva altresì l'emissione di decreto ingiuntivo, ex art. 664 c.p.c., per gli importi dovuti. 2. Parte intimata si costituiva opponendosi alla convalida, deducendo che la signora aveva CP_1 accumulato la morosità in conseguenza della diminuzione del proprio reddito per essere andata in pensione;
che, inoltre, nel marzo 2025, la stessa era caduta ed era stata ricoverata e poi condotta presso la dove era rimasta fino al 18 aprile;
che a seguito di detto ricovero, sua figlia, Controparte_2 Per_2
, si era recata presso l'abitazione della madre, in Via Medardo Rosso 5, e aveva autonomamente
[...] deciso di rilasciare l'immobile oggetto di locazione, aveva rimosso ogni effetto personale della mamma, aveva provveduto al distacco delle utenze e aveva restituito le chiavi alla locatrice;
che quando la era stata dimessa per intervenuta guarigione clinica si era posto il problema di CP_1 reperirle un'abitazione e, dato che gli Assistenti sociali del Comune di Firenze, avevano comunicato di non essere in grado di reperire prontamente una abitazione alternativa, la stessa aveva chiesto alla di poter tornare nell'abitazione di via Medardo Rosso;
che quest'ultima aveva accettato e le parti Pt_1 avevano stipulato una convenzione transitoria, che consentiva alla di rimanere CP_1 nell'immobile locato fintanto che il Servizio sociale non avesse provveduto sistemarla altrove;
che detto accordo prevedeva il versamento mensile, da parte della conduttrice, di € 300,00, prelevati direttamente dalla pensione di quest'ultima. Chiedeva, inoltre, in via riconvenzionale la condanna dell'intimante a risarcirle il danno morale sofferto in conseguenza del temporaneo rilascio dell'immobile, nonché in conseguenza del rilievo invalidante del consenso prestato con doppia sottoscrizione (ex artt. 1341 e 1342 C.c.) per tutte le clausole contrattuali e in conseguenza della deroga alla durata ordinaria del contratto di locazione, senza che ne ricorressero i presupposti. 3. All'esito della prima udienza il Giudice si riservava e con ordinanza del 6.5.2025 accoglieva la richiesta di ordinanza provvisoria di rilascio e disponeva il mutamento di rito, con termine fino a dieci giorni prima dell'udienza odierna per il deposito di memorie integrative e con assegnazione di un termine per lo svolgimento della mediazione obbligatoria, che veniva tempestivamente avviata ma che si concludeva con un mancato accordo, come da verbale depositato.
pagina 3 di 5 4. Oggi, ritenuta la causa matura per la decisione, le parti venivano invitate alla discussione orale e, sulle conclusioni sopra riportate, il Giudice si ritirava in camera di consiglio ed emetteva poi la presente sentenza.
********** 5. La domanda di colta ad ottenere la risoluzione del contratto per grave inadempimento Parte_1 della conduttrice, è fondata e va pertanto accolta. Controparte_1
6. La conduttrice non ha contestato la morosità iniziale, pari ad € 2.850,00, a fronte di un canone contrattuale di € 600,00 al mese. Ciò posto, costituisce principio consolidato e pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte che in tema di locazioni di immobili urbani, adibiti ad uso abitativo, abbia omesso di pagare una o più mensilità del canone locativo, o le abbia pagate in ritardo, la valutazione della gravità e dell'importanza dell'inadempimento non è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice, ma è predeterminata legalmente ai sensi degli artt. 5 e 55 L. n. 392 del 27.7.1978 (cfr. Cass. 23257/2010). In particolare, l'art. 5 L. n. 392 del 27.7.1978, stabilendo che il mancato pagamento di una rata del canone di locazione, decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, costituisce motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1455 c.c., fissa un criterio di predeterminazione legale della gravità dell'inadempimento, sottratto a ogni ulteriore valutazione (cfr., inter alia, Cass. 2006/8628). 9. Sussistendone i presupposti, deve quindi essere pronunciata la risoluzione del contratto di locazione inter partes per grave inadempimento della conduttrice, con condanna di quest'ultima al rilascio dell'immobile, confermando sul punto la data già indicata nell'ordinanza ex art. 665 c.p.c. per il 30.5.2025.
10. Non può, infatti, essere condivisa l'interpretazione proposta dall'intimata dell'accordo intervenuto tra le parti al momento del rientro della conduttrice nell'appartamento dopo il suo ricovero della primavera del 2025, laddove afferma che l'esecuzione dovrebbe essere sospesa alla luce di quanto concordato dalle parti all'art. 2 ove hanno previsto che “con la firma del presente accordo, prendono atto del titolo della ad abitare l'immobile, fin tanto che l'Assistenza sociale comunale, già CP_1 attivata dalla figlia della Conduttrice, IG.ra , non provvederà a sistemare la medesima Persona_2 Conduttrice in una struttura”, trattandosi di un accordo che presupponeva l'adempimento del contratto di locazione, ma che evidentemente non può operare dopo la sua risoluzione ex art. 1455 c.c., tenuto anche conto che all'art. 6 la locatrice precisava che quanto previsto in detta scrittura non valeva in alcun modo quale rinuncia a quanto chiesto nell'intimazione introduttiva del presente procedimento.
11. Passando alla determinazione del quantum dovuto, esso ammonta, fino a questo mese di novembre 2025 incluso e compresi gli oneri condominiali il cui ammontare non è stato contestato, ad € 6.709,34, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Detto importo risulta dalla somma di € 2.850,00, dovuto fino al mese di gennaio 2025 compreso, di € 1.800,00 per canoni da febbraio 2025 a aprile 2025 e di € 1.800,00 per canoni da giugno 2025 a novembre 2025 compreso (€ 600,00 - € 300,00 = € 300,00 x 6 mesi = € 1.800,00) ed € 259,34 per oneri condominiali fino al 30.9.2024. A detto importo dovrà aggiungersi per le mensilità successive, ex art. 1591 c.c., l'indennità di occupazione di importo pari ai canoni (€ 600,00 al mese), fino alla data di effettivo rilascio (cfr. Cass. sez. III, 31.5.2005, n. 11603).
12. Neppure sull'importo dovuto può condividersi l'interpretazione della conduttrice, secondo la quale il canone, con l'accordo di cui sopra, sarebbe stato ridotto ad € 300,00 al mese, invece dei € 600,00 previsti nel contratto, avendo le parti precisato, all'art. 4, che la corresponsione di € 300,00 al mese costituiva un mero acconto su quanto dovuto.
13. Passando all'esame delle domande riconvenzionali proposte dalla conduttrice, deve in primo luogo essere rigettata quella volta ad ottenere il risarcimento del danno morale, asseritamente sofferto in conseguenza del temporaneo rilascio dell'immobile. E ciò in considerazione del fatto che l'appartamento era stato restituito alla proprietaria dalla figlia della conduttrice che appariva a tal fine pagina 4 di 5 delegata dalla propria madre, tanto che aveva anche svuotato l'appartamento e disdetto le bollette sul presupposto, poi rivelatosi errato, che la madre, dopo il ricovero, sarebbe stata collocata dai servizi sociali presso un altro alloggio. La proprietaria, inoltre, non appena le è stato richiesto di rientrare, ha immediatamente prestato il suo consenso, il che consente di escludere qualsiasi disagio subito dalla conduttrice, in ogni caso non per colpa della proprietaria ma semmai della figlia, ove questa abbia agito di sua iniziativa. La proprietaria si è anzi dimostrata pienamente comprensiva verso le difficoltà della conduttrice, non opponendo l'apparente legittimazione della figlia a risolvere il contratto (essendo la madre ricoverata in ospedale), ma anzi consentendole di versare un canone ridotto, salvo conguaglio futuro. 14. Quanto al risarcimento chiesto in conseguenza del rilievo invalidante del consenso prestato con doppia sottoscrizione per tutte le clausole contrattuali è sufficiente rilevare che la disciplina degli artt. 1341 e 1342 c.c. si applica solo alle condizioni generali di contratto e ai contratti conclusi mediante moduli e formulari, mentre nel caso di specie non ricorre alcuna di dette fattispecie.
15. Del pari ininfluente è la contestazione relativa alla durata del contratto, attesa la risoluzione di quest'ultimo per grave inadempimento della conduttrice nel pagamento dei canoni.
16. Avuto riguardo all'esito del giudizio, le spese di lite gravano sulla convenuta soccombente, e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei valori dei paragrafi 2 e 25 bis delle tabelle allegate al DM 147/2022, per lo scaglione di riferimento, in considerazione dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: DICHIARA risolto per grave inadempimento della conduttrice il contratto di Controparte_1 locazione per uso abitativo avente ad oggetto l'immobile sito in Firenze, via Medardo Rosso n. 5 e per l'effetto ORDINA alla predetta conduttrice il rilascio di detto immobile libero e vuoto da persone e cose in favore di , confermando per l'esecuzione la data del 30 maggio 2025 fissata Parte_1 con l'ordinanza ex art. 665 c.p.c. emessa il 6 maggio 2025; CONDANNA a pagare a la somma di € 6.709,34, a titolo Controparte_1 Parte_1 di canoni di locazione e oneri condominiali già scaduti, nonché l'indennità di occupazione di € 600,00 a decorrere da dicembre 2025 fino alla data dell'effettivo rilascio, oltre interessi al tasso legale dalle singole scadenze al saldo;
RIGETTA tutte le domande riconvenzionali proposte da;
Controparte_1 CONDANNA a rifondere a le spese del presente giudizio Controparte_1 Parte_1 che liquida in € 102,32 per esborsi e in complessivi € 3.500 per onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, IVA, se dovuta, e CPA come per legge. Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale. Firenze, 20 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Maria Filomena De Cecco
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