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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 13/11/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELO DI CALTANISSETTA
Composta dai sigg.ri Magistrati
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott. Marco Gaeta Consigliere rel.
Dott. Giacomo Rota Consigliere
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 397/2022 R.G., promossa
Da
, in persona del Parte_1
Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, Dott. Parte_2
, con sede in Viale Diaz n.7, rappresentata e difesa dall'Avv.
[...] Pt_1
SE NI,
-Appellante
CONTRO
la sig.ra , nata a [...], il [...] ed ivi CP_1
residente in [...], rappresentata e difesa nel giudizio di primo grado dall'Avv. Spataro Angelo del Foro di Pt_1
1 -Appellato
Avverso la Sentenza n. 753/2022, emessa in data 16.11.2022 dal Tribunale
di Enna, nella causa iscritta al R.G. n.145/2014 in materia di “Risarcimento
del danno da responsabilità professionale“, con cui il Giudice, in accoglimento delle domande attoree, “condanna la convenuta
[...]
al pagamento in favore dell'attrice Parte_1 CP_1
della somma di € 267.652,93, oltre agli interessi, al tasso legale,
[...]
sulla suindicata somma devalutata alla data del 2.5.2013 e via via
annualmente rivalutata fino a quella di pubblicazione della presente
sentenza e, sulla somma complessiva così risultante, degli interessi legali
dalla data di pubblicazione della sentenza al pagamento effettivo;
condanna la convenuta alla Parte_1
rifusione a parte attrice delle spese di lite, come liquidate in parte motiva;
pone in via definitiva la spese di c.t.u., come liquidate con separati decreti,
a carico dell' ”. Controparte_2
Conclusioni delle parti, rassegnate all'udienza del 26 giugno 2025:
per l'appellante > “preliminarmente, previa revoca della suddetta
ordinanza, insiste per il rinnovo della CTU anche in considerazione del
fatto che su detta richiesta l'Ecc.ma Corte di Appello non si è pronunciata
in quanto nell'ordinanza di cui sopra è stata rigettata esclusivamente la
richiesta di richiamo dei CCTTU;
in subordine si insiste anche in tale
ultima richiesta.
In ulteriore subordine, in caso di mancato accoglimento delle superiori
richieste istruttorie, l'odierna appellante insiste in atti e contesta le
2 avverse difese;
discute la causa e precisa le conclusioni riportandosi ai
precedenti scritti difensivi;
insiste per l'accoglimento dell'appello e per
l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate”
Per l'appellata > come da comparsa di costituzione e risposta, ossia:
- Rigettare, altresì, la richiesta di rinnovo della consulenza tecnica
d'ufficio
Part
- Nel merito, rigettare l'appello proposto dall' in quanto
inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi sopra
esposti e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata.
Part
- Condannare l' al pagamento dei compensi relativi al presente grado
di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che dichiara di
non averli ancora incassati.
Part
- Condannare l' ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per responsabilità
aggravata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione datato 20.01.2014, la Signora citava CP_1
in giudizio dinanzi al Tribunale di Enna l' onde ottenerne la CP_3
condanna al risarcimento dei danni subiti in seguito ad un errore sanitario commesso in occasione di un intervento, a seguito di frattura dell'omero destro causato da una caduta accidentale, eseguito sulla sua persona in data
02.05.2013 presso il reparto di ortopedia e traumatologia dell' CP_4
di Piazza Armerina.
[...]
3 Dall'intervento, però, esitava, in definitiva, il deficit dell'arto superiore, e in particolare paralisi del nervo radiale destro, esiti cicatriziali iatrogeni al braccio destro e disturbo di carattere depressivo.
Si costituiva in giudizio l' con comparsa di costituzione e CP_3
risposta, con la quale contestava la fondatezza della domanda attorea, sia in ordine all'an, atteso che i sanitari avrebbero operato nel rispetto delle linee guida in modo conforme alle regole di prudenza e diligenza, che in ordine al quantum, ritenendo eccessiva la richiesta risarcitoria, e chiedendo quindi il rigetto della domanda attorea.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico-legale affidata al. Dott.
Per_1
Trattenuta in decisione il 26.10.2017, veniva rimessa sul ruolo istruttorio con ordinanza del 13.5.2018 per chiarimenti al C.T.U.
Con successiva ordinanza resa all'udienza del 11.10.2018 veniva nominato, in aggiunta al primo, altro C.T.U., il dott. specialista in Per_2
neurologia e psichiatria, al fine di verificare i danni psicologici asseritamente lamentati, anche in tal caso in ordine all'an e al quantum.
La causa, dopo il deposito della relazione peritale e i successivi chiarimenti resi dal C.T.U. 89.4.2016 e 20.6.2018), veniva, infine, trattenuta in decisione all'udienza del 24.5.2022.
Nella sentenza di primo grado, in ordine all'an della pretesa, venivano recepite le considerazioni espresse dai Consulenti tecnici d'ufficio, che –
così testualmente il Giudice di prime cure – “hanno adeguatamente e
convincentemente risposto alle osservazioni dei c.t. di parte, hanno
4 accertato la colposa condotta dei sanitari che hanno praticato l'intervento
chirurgico, ravvisandosi imperizia “nell'intervento ortopedico di
fissazione con viti della frattura avendo due di queste, quelle distali,
provocato la lesione del nervo radiale” ed osservando che il tipo di
intervento “rientra nella normale casistica di un intervento presso una
U.O. di ortopedia e traumatologia di un ospedale pubblico”.
Sul quantum di danno risarcibile, è stato riconosciuto il danno patrimoniale, il danno morale e il danno biologico, così quantificato:
“In conseguenza della lesione, l'attrice ha riportato gg.14 di inabilità
temporanea assoluta;
80 gg. di inabilità temporanea relativa al 50%; un
danno all'integrità psicofisica di carattere permanente nella misura del
35%.
Ciò posto, può così quantificarsi il danno non patrimoniale, con
applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano, relativamente all'età
di 54 anni dell'attrice al momento del fatto:
- per inabilità temporanea assoluta di gg.14 euro 1.386,00 (€ 99/die)
- per inabilità temporanea relativa al 50% di gg.80 euro 3.960 (€
49,50/die)
- per danno permanente all'integrità psicofisica pari al 35% euro
186.128,00.
Quanto al danno patrimoniale, “la valutazione, necessariamente
equitativa, tenuto conto dell'età dell'attrice all'insorgere del danno (anni
54) e della durata media della capacità di attendere personalmente alla
5 occupazione di casalinga stimabile ad anni 75, fa ritenere di giustizia una
quantificazione di € 73.500 (€ 3.500/anno).”
** ** **
Avverso la suddetta sentenza propone appello l' affidato CP_3
essenzialmente a due motivi.
1. Con il primo motivo, sviluppato in due punti, l'appellante lamenta l'erroneo riconoscimento del nesso di causalità tra le condotte dei sanitari,
che avevano, a dire degli stessi, agito correttamente seguendo i protocolli medici, e l'evento dannoso.
Il Giudice si sarebbe limitato a recepire le conclusioni dei Consulenti
tecnici d'ufficio - che a loro volta avevano recepito quanto certificato nella cartella clinica della 'Casa di cura città di Alessandria (Presidio del
Policlinico di Monza), senza una adeguata valutazione delle osservazioni di parte - senza spiegare, e neppure l'appellata ha fornito prova di ciò, per quale ragione l'evento lesivo fosse da ritenersi conseguenza di imperizia nell'intervento chirurgico e non già dell'evento lesivo primario, ossia la frattura dell'omero.
In particolare, in ordine ai danni fisici, l'appellante lamenta il ragionamento seguito dal primo CTU, che ha concluso per un profilo di responsabilità dei sanitari senza specificare, tuttavia, quali fossero gli specifici profili addebitabili al personale sanitario.
Diversamente, l'appellante sostiene, in primo luogo, la correttezza dell'agire dei sanitari, i quali avrebbero operato la frattura scomposta della
Sig.ra (la più complicata tra le fatture) in conformità con le linee CP_1
6 guida applicabili al caso concreto e, in secondo luogo, come la lesione neurologica possa esser una mera complicanza dell'intervento eseguito,
“possibile, prevedibile ma non evitabile”; a conferma di ciò, anche nel c.d.
consenso informato sottoposto all'attenzione della si rinveniva che CP_1
“le principali complicanze specifiche di questo intervento sono… :
…lesioni nervose…” (cfr. atto di appello, pag. 11), profilo tuttavia neppure considerato dal CTU, il quale ha ravvisato, pur senza un apposito supporto probatorio, un profilo di imperizia nell'intervento ortopedico di fissazione con viti della frattura.
E pertanto, l'appellante lamenta come non si possa ritenere esclusa l'alternatività tra le cause di paralisi: il CTU avrebbe dovuto correttamente comparare, anche alla luce dei singoli esami strumentali eseguiti, se la stessa fosse da riferirsi all'operato dei sanitari ovvero alla frattura scomposta in sé considerata.
Quanto ai danni psichici, sono oggetto di critica le conclusioni del CTU
Dott. e del Dott. atteso che gli stessi non emergono da Per_2 Per_1
nessun referto, se non da una certificazione firmata dal CTP di parte appellata.
Ed invero, il CTU avrebbe dovuto verificare la sussistenza di un rapporto di causalità tra gli eventi e il quadro psichico presentato e, considerata la mancanza di valido materiale, se ne sarebbe dovuto concludere che “non
può affermarsi il verificarsi di uno stato depressivo sin dall'esordio della
controversia ed il suo successivo protrarsi nel tempo”, anziché riferirsi ad
7 una “anamnesi de relato” priva di riscontri obiettivi e tipica del metodo di indagine della relazione psicologica.
Ma ancora, risulta ancora più carente il profilo della “continuità
sintomatologica”, atteso che anche il CTU ammette che “l'unica
certificazione specifica risale al 15 novembre 2013, mentre non è stata
esibita alcuna documentazione sanitaria relativa allo stato di salute
psichica del soggetto nel periodo aprile/novembre 2013 e quello
successivo al 2013”.
2. Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante contesta, sotto molteplici profili, il quantum debeatur, come di seguito specificato.
In primo luogo, contesta la statuizione che ha riconosciuto il danno biologico permanente nella misura complessiva del 35%.
Da detta percentuale del 35% si deve necessariamente scorporare, e alla stessa sottrarre, la parte di danno direttamente riconducibile all'evento lesivo originario (la caduta della signora in casa) nonché ai postumi ad essa legati e riconoscere, inoltre, una ipotesi di concorso di colpa ex art. 1227
c.c.
È stata poi contestata la riconosciuta percentuale del 5% per danno estetico, non avendo il Giudice considerato che il primo intervento chirurgico, se anche correttamente effettuato, avrebbe lasciato in ogni caso una cicatrice sul braccio interessato.
Ancora, quanto al danno psichico, parte appellante ritiene che esso non sia stato accertato in modo obiettivo, né quantificato con riferimento a tabelle precise, e neppure adeguatamente provato, ed è stato riconosciuto e
8 determinato nel suo ammontare da soggetto che non aveva la qualifica di psicologo forense, privo quindi delle necessarie competenze.
Al più, esso doveva rientrare nell'ambito della personalizzazione del danno, essendo insuscettibile di assurgere a danno autonomo.
Oggetto di critica è anche la quantificazione del danno da inabilità
temporanea parziale, atteso che l'intervento effettuato, anche ove correttamente eseguito, avrebbe determinato ex se un periodo di inabilità,
di cui non si doveva tenere conto nella quantificazione del danno risarcibile.
Ingiustificata, e comunque non motivata, è poi la liquidazione di un danno morale in aggiunta al danno biologico operata dal Giudice di primo grado,
non essendo stata fornita prova della effettiva verificazione di tale danno.
Anche il danno patrimoniale è stato erroneamente liquidato, non essendo stato dimostrato che la , a seguito dell'evento lesivo, non abbia più CP_1
la capacità di svolgere in modo ordinario e corretto le mansioni di casalinga;
erroneamente, poi, è stato ritenuto un danno alla capacità
lavorativa, atteso che il lavoro svolto dalla , quello di casalinga, CP_1
non offre elementi per potersi parlare, appunto, di incapacità lavorativa.
E ancora, la sentenza risulta errata in relazione alla liquidazione delle spese mediche sostenute, soprattutto se si considera che alcune di esse (quali, ad es., quelle relative alla riabilitazione e fisioterapia) sarebbero state necessarie anche in assenza dell'eventuale errore medico.
Infine, parte appellante contesta la condanna alle spese di CTU e
Part processuali in capo all' stessa, dato che la domanda attorea in primo
9 grado è stata parzialmente rigettata, con ciò giustificandosi la correttezza della compensazione delle stesse.
** ** **
costituitasi con comparsa del 31 ottobre 2023, nel CP_1
contestare l'appello ha evidenziato che nel processo di primo grado la questione del suo diritto al risarcimento del danno patito in conseguenza della condotta imperita dei sanitari non era stata oggetto di contestazione
Part da parte del consulente di parte dell' il quale si era limitato a formulare osservazioni alle CTU limitatamente alle valutazioni espresse nella misura del 10% di danno biologico permanente, con riferimento al riscontrato disturbo depressivo, e del 5% per il danno estetico. Aspetti in relazione ai
Parte quali - e solamente ad essi - il difensore della in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, aveva sollecitato una integrazione istruttoria.
Parte Ha chiesto, dunque il rigetto dell'appello proposto e la condanna dell'
ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata, avendo agìto in giudizio con abuso del processo.
** ** **
La Corte di Appello, previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e delle altre richieste istruttorie, all'esito dell'udienza del 26 giugno 2025 disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., poneva la causa in decisione con concessione dei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
10 Prima di esaminare in dettaglio le censure mosse alla decisione del
Tribunale di Enna, nella sentenza gravata è stata così sinteticamente riepilogata la 'storia' clinica del trauma fisico occorso a : CP_1
- l'attrice in data 28.4.2013 presso l'ospedale di Piazza Armerina veniva sottoposta a bendaggio alla desault a causa di frattura all'omero dx;
- in data 2.5.2013 veniva sottoposta ad intervento chirurgico;
- in data 3.5.2013 veniva riscontrata l'impossibilità di dorsiflettere il polso dx;
- veniva quindi successivamente sottoposta dai sanitari a numerose visite di controllo ed in data 9.5.2013 veniva diagnosticata una frattura diafisaria omero dx ed una neuroaprassia nervo radiale dx;
- in data 27.5.2013 veniva accertata preso l'ospedale di la paralisi del Pt_1
nervo radiale in frattura di omero sintetizzata con chiodo endomidollare;
- in data 19.6.2013 veniva operata presso il Policlinico di Monza ed in tale sede veniva accertata la sofferenza del nervo radiale in corrispondenza della vite distale;
- l'attrice non ha più recuperato le funzioni del nervo radiale dx e pertanto non è più in grado di estendere il pollice, le falangi prossimali, il polso, la pronazione della mano con polso e dita flessi, l'adduzione del pollice,
l'incapacità di afferrare bene gli oggetti.
Il Tribunale di Enna ha riconosciuto la responsabilità dei sanitari che hanno praticato l'intervento chirurgico presso l'Ospedale di Piazza
Armerina, ravvisando - sulla base degli esiti delle CTU disposte in corso di causa - imperizia “nell'intervento ortopedico di fissazione con viti della
11 frattura avendo due di queste, quelle distali, provocato la lesione del nervo
radiale” ed osservando che il tipo di intervento “rientra nella normale
casistica di un intervento presso una U.O. di ortopedia e traumatologia di
un ospedale pubblico”.
°°°
1. Con il primo motivo di appello, l'appellante ha contestato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice ha riconosciuto il nesso di causa tra l'intervento chirurgico cui è stata sottoposta la ed i danni CP_1
riportati dalla stessa. In particolare, contesta l'appellante sia la conclusione cui è giunto il Giudice di primo grado, con riferimento ai danni fisici,
ritenuti non causalmente collegati all'intervento chirurgico, sia con riferimento ai danni psichici, che non risultano da nessun referto medico e che perciò non possono essere causalmente ricollegati all'intervento.
In altre parole, lamenta il difetto di una condotta inadempiente dei sanitari con conseguente impossibilità di attribuire una condotta colposa ai sanitari e, per l'effetto, l'insussistenza del nesso di causa con l'evento dannoso.
Il motivo di appello non può essere accolto.
Si osserva, al riguardo, che dall'istruttoria espletata nel giudizio di primo grado è emerso, con sufficiente grado di certezza, che l'intervento sanitario oggetto di causa – rientrante tra gli interventi di facile esecuzione, come accertato dal CTU – fu eseguito con modalità con conformi alle legis artis,
determinando pertanto un danno alla . CP_1
Le conclusioni alle quali è pervenuto il primo CTU nominato dal Tribunale
appaiono del tutto condivisibili, in quanto fondate su una approfondita
12 analisi della documentazione clinica, sulla valutazione dei referti e delle cartelle sanitarie, nonché su criteri medico-sanitari aggiornati e coerenti con la letteratura specialistica di riferimento.
La relazione peritale, completa e logicamente argomentata, ha chiaramente evidenziato come, nel corso dell'intervento, i sanitari abbiano posto in essere condotte tecnicamente non corrette, omettendo di adottare cautele e le procedure che la specifica situazione clinica imponeva.
Le conclusioni del CTU, peraltro, non risultano neppure smentite dall'odierno appellante che, in sede di note deduttive medico legali aveva riconosciuto l'errore dei sanitari che aveva prodotto, come conseguenza dell'intervento di riduzione e sintesi della frattura, la lesione nervosa radiale, limitandosi a contestare le considerazioni relative alla sussistenza di un danno psichico ed estetico.
Pertanto, ritiene la Corte di dover aderire alle risultanze della CTU,
ritenendole corrette, logicamente motivate e pienamente attendibili, oltre che fondate su una scrupolosa analisi degli elementi obiettivi rappresentati dalle cartelle cliniche dei due ricoveri con relativi interventi succedutisi,
assolutamente idonei, data la loro completezza, anche fotografica, a rappresentare la realtà oggettiva di quanto accaduto.
Ne consegue, pertanto, l'accertamento della responsabilità dei sanitari per l'errore commesso nel corso dell'intervento, che ha provocato la lesione subita dalla convenuta, con conseguente diritto della stessa al risarcimento dei danni patiti.
13 A ciò si aggiunga che neppure coglie nel segno la censura degli odierni appellanti in ordine alla lamentata carenza di motivazione e conseguente adesione alle risultanze della CTU.
E infatti, il Giudice di primo grado ha inteso, a ben vedere, condividere l'iter seguito dal CTU Dott. senza che ciò però configuri un Per_1
vizio di omessa valutazione o, ancora, motivazione, essendo piuttosto oramai consolidato il principio secondo cui “il giudice di merito, quando
aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia
tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce
l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo
convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle
contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non
espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché
incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto
le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già
valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni
difensive.” (Cass. n. 1815/2015).
E ciò a fortiori se, come già sottolineato, il CTP dell'Asp ha condiviso le conclusioni cui era giunto il CTU, non contestando la parte dell'elaborato del CTU Dott. che ha ravvisato “profili di responsabilità Per_1
professionale dei medici ortopedici dell'Ospedale di Piazza Armerina” e,
in particolare, un “profilo di imperizia nell'intervento ortopedico di
fissazione con viti della frattura avendo due di queste quelle distali
provocato la lesione del nervo radiale” (cfr. CTU medico-legale).
14 Tra l'altro, la causazione di tale danno risulta ancor più evidente laddove si considera che nel caso di specie l'intervento rientra nella normale casistica di un intervento presso una unità operativa di ortopedia e traumatologia. E ciò in quanto un intervento chirurgico, di norma routinario, non può mai ritenersi “di speciale difficoltà”, ai sensi dell'art. 2236 c.c. per il solo fatto che nel corso di esso si verifichino delle complicanze.
Neppure può dirsi, con riferimento al danno psichico, che la CTU espletata a firma del Dott. e le relative conclusioni dello stesso, siano errate Per_2
- come invece afferma l'appellante - perché non supportate da alcun elemento probatorio (referti PS, cartelle cliniche) ed attesa, altresì la
“unitarietà ed onnicomprensività del danno non patrimoniale”.
In punto di diritto, si osserva come il danno psichico si differenzia rispetto al danno fisico in quanto il primo è privo di una manifestazione esteriore immediatamente percepibile.
Mentre la lesione fisica, infatti, si traduce in una alterazione tangibile della integrità corporea, il pregiudizio di natura psichica si manifesta attraverso disturbi della sfera mentale ed emotiva, che non sempre produce effetti visibili sul piano somatico.
In termini più strettamente giuridici, il danno psichico può essere definito come una condizione patologica riconducibile ad una infermità mentale,
caratterizzata da una alterazione strutturale e funzionale della psiche del soggetto.
15 La menomazione consiste, pertanto, nella compromissione o riduzione di una o più funzioni psichiche essenziali, determinanti modificazioni qualitative e quantitative delle componenti fondamentali della persona,
quali funzioni cognitive, affettività, meccanismi di difesa ecc.
L'orientamento oramai consolidato della Suprema Corte è quello di riconoscere al danno psicologico una autonoma configurazione di danno biologico, diverso pertanto (anche) dal danno morale, cioè la sofferenza, il patema d'animo che viene tradizionalmente ricondotto all'atto illecito.
E infatti, precisa la Corte, “…laddove la sofferenza soggettiva arrecata
da un determinato evento della vita, non contenendosi sul piano di
un'abituale, normale o comprensibile, alterazione dell'equilibrio
affettivo-emotivo del danneggiato, degeneri al punto tale da assumere una
configurazione medicalmente accertabile alla stregua di una vera e
propria lesione della proprie integrità psicologica, non più di un danno
morale avrà a discorrersi, bensì di un vero e proprio danno biologico,
medicalmente accertabile come conseguenza di una lesione psicologica
idonea ad esplicare un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli
aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato (Cass. n.
6443/2023, Cass. n. 18056/2019).” (Cass. n. 10787/2024).
Quanto alla relazione tra danno morale e danno psichico, la Suprema Corte
ha sottolineato come “il danno conseguente
alla lesione dell'integrità psicologica della persona è risarcibile come
danno morale, se si mantiene nei termini della mera compromissione
dell'equilibrio emotivo-affettivo del soggetto, e come danno biologico nel
16 caso di degenerazione patologica, suscettibile di accertamento medico-
legale, idonea ad esplicare un'incidenza negativa sulle attività quotidiane
e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, ferma
restando la possibilità, per quest'ultimo, di dimostrare l'effettiva
compresenza nel caso concreto delle due voci di pregiudizio.” (Cass. n.
6443/2023).
Venendo al caso di specie, si osserva come la CTU psicologica condotta dal Dott. è stata svolta in modo conforme ai criteri di correttezza Per_2
metodologica e nel rispetto delle regole logiche e scientifiche che disciplinano la materia.
E neppure dall'esame degli atti e delle osservazioni formulate emergono elementi idonei a infirmare la validità dell'elaborato, che risulta coerente con la consolidata prassi in ambito psicodiagnostico e con i protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica di riferimento.
La CTU, inoltre, risulta fondata su un iter valutativo completo,
comprensivo di colloqui clinici, somministrazione di test e analisi critica della documentazione sanitaria in atti, collegati causalmente, attraverso ulteriori criteri (topografico, dell'adeguatezza qualitativa, quantitativa e modale, cronologico, della continuità sintomatologica e della esclusione di altre cause potenzialmente altrettanto lesive) all'evento dannoso rappresentato dall'intervento chirurgico eseguito dai sanitari dell'Ospedale di Piazza Armerina.
Il CTU ha riconosciuto un “disturbo dell'adattamento (reazione
depressiva prolungata con modeste componenti ansiose e componenti
17 ideiche di tipo ossessivo)” ed è giunto ad una valutazione complessiva del danno psichico nella misura del 9%, collocandosi il disturbo dell'adattamento con sintomi depressivi non complicato in una fascia compresa tra il 6 ed il 10%.
Si tratta di una conclusione pienamente attendibile alla quale la Corte
ritiene di aderire.
°°°
2. Quanto al secondo motivo di appello, con cui è stato contestato il
quantum debeatur, preliminarmente si impone un chiarimento.
Il Giudice ha riconosciuto un danno biologico nella misura complessiva del 35%, con ciò aderendo alle valutazioni conclusive del dott. 25% Per_2
per il danno all'integrità fisica (paralisi bassa del nervo radiale di destra);
5% per danno estetico (esiti cicatriziali) e 9% per danno psichico (reazione depressiva prolungata con modeste componenti ansiose e componenti ideiche di tipo ossessivo) e successiva applicazione del c.d. metodo a scalare.
E' stato così in parte superato il calcolo del primo CTU, dott. Per_1
che aveva inizialmente quantificato il danno biologico nella misura del
36% (salvo poi ridurlo al 34%, come si dirà tra breve), riconoscendo un
10% di danno psichico per disturbo depressivo maggiore cronico, da lui diagnosticato.
Dunque, sebbene in alcuni punti dell'atto di impugnazione vi sia un riferimento al 36% e/o al 10% per danno psichico, è necessario tenere a
18 mente che il danno biologico è stato riconosciuto in sentenza nella misura del 35% e il danno psichico nei limiti del 9%.
La sovrapposizione di due relazioni peritali e di successive integrazioni a chiarimento (sia al dott. per ben due volte, che al dott. Per_1 Per_2
sono stati chiese precisazioni e chiarimenti da parte del Giudice, anche su sollecitazione di parte) impone una attenta lettura coordinata delle relative valutazioni, che assume una precisa rilevanza nel calcolo della percentuale totale di danno biologico riconosciuto.
Tanto chiarito in via generale, si procede qui di seguito all'esame delle varie doglianze difensive.
°°°
2.1. L'appellante sostiene come errata sia la conclusione del CTU che ha attribuito alla un danno biologico permanente nella misura CP_1
del 35%.
Sostiene, in particolare, come il Giudice avrebbe dovuto scorporare,
quanto meno in ordine al danno per la lesione al nervo, la percentuale di danno che sarebbe comunque derivata a causa dell'infortunio e attribuire poi il concorso colpa ex art. 1227 c.c. nella causazione del danno,
rispondendo così i sanitari del solo danno iatrogeno, e cioè quello effettivamente residuato a seguito del (solo) intervento chirurgico cui fu sottoposta la . CP_1
Tale censura è priva di fondamento.
E infatti, come ampiamente decritto dal CTU, il grado di invalidità
permanente accertato è interamente ed esclusivamente imputabile alla
19 paralisi del nervo radiale, sicché sono stati valutati solamente i postumi di natura iatrogena causati dall'intervento.
In altre parole, in assenza dell'operato dei sanitari il danno (rappresentato dalla lesione del nervo radiale) non si sarebbe verificato, atteso altresì che,
come sostenuto dal CTP di parte appellata (e sul punto non vi è
contestazione), “al momento dell'intervento di chirurgia ortopedica la
paziente non presentava alcun deficit dei nervi periferici dell'arto
superiore dx”.
La frattura causata dalla caduta, pur potendosi qualificare come causa preesistente, non è di certo idonea a compromettere il nervo radiale, leso solo ed esclusivamente attraverso il posizionamento delle viti effettuato dai sanitari dell'Ospedale di Piazza Armerina.
Sul punto si osserva come “in tema di risarcimento del danno alla salute,
in ipotesi di concorso tra una menomazione non imputabile ad errore
medico ed altra a questo riconducibile, il pregiudizio può essere liquidato
secondo i criteri del c.d. danno differenziale solo nel caso in cui, con
giudizio controfattuale ex post, sia accertato che le due tipologie di
postumi sono tra loro in rapporto di concorrenza - non di semplice
coesistenza - e, cioè, quando i postumi della causa iatrogena sono soltanto
aggravati dalla menomazione preesistente alla responsabilità del
sanitario oppure quanto la presenza della prima tipologia di postumi
incide negativamente su quelli derivanti da errore medico aggravando la
situazione del soggetto leso, dovendosi altrimenti – se la menomazione
20 risulta soltanto coesistente – liquidare interamente il danno iatrogeno”
(Cass. n. 21261/2024).
In altre parole, soltanto se l'intervento chirurgico avesse determinato un esito di compromissione ulteriore rispetto a quello che si sarebbe comunque verificato, ai fini della liquidazione del danno si sarebbe dovuto assumere come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante,
alla quale sottrarre la percentuale ineliminabile, non riconducibile all'operato dei sanitari.
Ciò, tuttavia, non può sostenersi nel caso di specie in quanto “il danno
accertato (…) costituisce il danno complessivamente derivato
dall'intervento per quanto riguarda la paralisi del nervo radiale ed il
disturbo depressivo endoreattivo […]” (cfr. Risposta del CTU Per_1
ai quesiti formulati dal Giudice).
La frattura causata dalla caduta accidentale, se correttamente trattata, non avrebbe di certo avuto, quale complicanza, la lesione del nervo radiale,
addebitabile solo ed esclusivamente all'operato dei Sanitari dell'Ospedale
di Piazza Armerina, attraverso il posizionamento delle viti.
°°°
2.2. Ancora, l'appellante lamenta il riconoscimento del danno estetico nella misura del 5%, atteso che, a dire dello stesso, questo sarebbe comunque residuato anche in caso di corretta esecuzione del primo intervento chirurgico.
Il motivo è fondato, nei termini che seguono.
21 Il primo CTU (dott. , rispondendo - a seguito del richiamo a Per_1
chiarimento del 20 giugno 2018 - al quesito formulato dal Giudice di primo grado aveva precisato come il c.d. danno estetico, e cioè quello del
5% derivante dalla cicatrice, sia l'unico a poter configurare un danno differenziale, atteso che il secondo intervento aveva determinato un esito
(la cicatrice) che la avrebbe riportato ugualmente come CP_1
conseguenza del primo intervento.
Tenendo conto, quindi, che anche in assenza del secondo intervento la avrebbe comunque riportato un esito cicatriziale, seppure di forma CP_1
e estensione minore, egli aveva riquantificato al ribasso la percentuale di danno estetico attribuibile alla come conseguenza dell'intervento CP_1
eseguito con imperizia, scorporando al 5% in origine ritenuto una percentuale pari al 2,5% addebitale all'esito cicatriziale conseguente al primo intervento chirurgico, che, anche ove correttamente eseguito,
avrebbe determinato un esito cicatriziale;
e riconoscendo, quindi, un residuo 2,5% come maggior esito cicatriziale addebitabile al secondo intervento chirurgico eseguito presso l'Ospedale di Alessandria, a cui la
è dovuta ricorrere a seguito dell'evento lesivo provocato CP_1
dall'errore medico.
Di tale riduzione percentile del danno estetico né il dott. in sede di Per_2
ricalcolo della percentuale di danno biologico, né il Giudice di prime cure si sono avveduti, sebbene il CTU, nei chiarimenti resi il 20 giugno 2018,
avesse espressamene ridotto la percentuale di danno biologico
22 complessivo riconosciuto, previo scorporo della parte di danno estetico comunque residuato, dal 36% al 34%.
°°°
2.3. Quanto al danno psichico riconosciuto nella seconda CTU (quella del dott. , nei limiti del 9% - anch'esso oggetto di generica censura nel Per_2
quantum– si deve rilevare che, posta la correttezza e la completezza dell'analisi svolta dal CTU, la quantificazione di esso appare corretta e supportata da logici criteri, per cui non può trovare accoglimento la censura mossa, che invero è stata commista a quella sollevata in merito all'an debeatur, già esaminata e confutata nella parte dedicata all'esame del primo motivo di appello.
Tuttavia, poiché il primo CTU ( era pervenuto ad una Per_1
percentuale complessiva del 34% calcolando il danno psichico nella misura del 10% e né il secondo CTU né il Giudice si sono avveduti di tale ri-calcolo al ribasso (dipendente dalla riduzione del danno estetico), una corretta determinazione del quantum impone una ulteriore riduzione di un punto percentile, sicché il danno biologico va riconosciuto alla CP_1
nella misura complessiva del 33% (34% - 1% per riduzione del danno psichico dal 10 al 9%.
°°°
2.4. Parte appellante si duole anche del riconoscimento di una percentuale di ITP pari al 50% per 80 giorni, discostandosi così anche da quanto individuato dal CTP della (50% per 35 giorni). In ogni caso, CP_1
sostiene che il Giudice avrebbe dovuto decurtare il periodo di invalidità
23 che sarebbe ugualmente residuato anche nel caso in cui l'intervento avesse avuto un esito corretto (con riferimento al pre e post-intervento, alla convalescenza ed alla fisioterapia).
Il Collegio ritiene di non poter condividere tale assunto: esso, infatti, si fonda sulla astratta presunzione dell'esistenza di un periodo di inabilità
fisiologica, priva, tuttavia, di alcuna dimostrazione in concreto. Non può,
in effetti, procedersi ad una decurtazione del periodo di ricovero senza che siano stati individuati, con adeguato supporto medico-legale, la durata e la qualità della inabilità che si sarebbero comunque verificate in caso di corretto intervento.
E ancora, è necessario sottolineare come il CTU ha interamente condotto la propria indagine sul danno iatrogeno, e cioè il danno sul peggioramento della salute del soggetto causato dall'errore medico, con la conseguenza che anche i periodi di invalidità temporanea assoluta e relativa siano ad esso imputabili.
°°°
2.5. Gli attori contestano altresì il riconoscimento del danno morale nella misura tabellare del 50% del danno biologico liquidato, assumendo che non è stata provata dalla alcuna peculiarità volta a giustificare tale CP_1
aumento.
Nel richiamare quanto già più sopra esposto in merito alla differenza tra lesione dell'integrità psicologica e danno morale, va rammentato che
(Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 9006 del 21/03/2022):
24 - “il giudice del merito è tenuto a valutare sia le conseguenze subite dal
danneggiato nella sua sfera morale ( che si collocano nella dimensione
del rapporto del soggetto con sé stesso ) sia quelle incidenti sul piano
dinamico -relazionale della sua vita ( che si dipanano nell'ambito della
relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri
termini, costituisce "altro da sé" ) ( v. Cass., 29/10/2019, n. 27590; Cass.,
31/1/2019, n. 2788; Cass., 21/9/2017, n. 21939 )”;
- “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute non
costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del
risarcimento del danno biologico, quale pregiudizio che esplica incidenza
sulla vita quotidiana e sulle attività dinamico-relazionali del soggetto, e
di un'ulteriore somma a titolo di ristoro del pregiudizio rappresentato dal
danno morale, quale sofferenza interiore sub specie di dolore dell'animo,
vergogna, disistima di sé, paura, disperazione ( v. Cass., 19/2/2019, n.
4878 )”.
Ebbene, occorre sottolineare come dall'istruttoria svolta emerge che la
, in seguito all'intervento chirurgico di sintesi della frattura CP_1
dell'omero, ha riportato la lesione del nervo;
lesione che che le ha causato una significativa compromissione della funzionalità dell'arto, con
“incapacità dell'estensione e adduzione pollice, estensione polso,
estensione falangi prossimali, pronazione della mano, forza prensile,
formazione della pinza e del pugno, mano cadente, dita fredde,
ipoanestesia regione dorsale e anteriore dell'avambraccio” (cfr. CTU).
25 Tale esito, come accertato dalla CTU (entrambe) è conseguenza diretta della condotta dei sanitari ed ha comportato un lungo, articolato e solo parzialmente soddisfacente iter riabilitativo, come provato ampiamente dalla documentazione medica in atti, fonte di quella sofferenza, di quel patimento soggettivo interiore che è connotazione essenziale del danno morale.
Una pena d'animo ed un profondo turbamento psichico che la è CP_1
chiamata a sopportare anche in considerazione del fatto che “le condizioni
della paziente sono oramai stabilizzate”.
Dal punto di vista probatorio, l'esistenza di tale danno è provata in modo
Parte definitivo dalla relazione psichiatrica del DSM dell' di del 15 Pt_1
novembre 2013, che certifica come la sig.ra fosse seguita CP_1
da quel centro per un disturbo depressivo endo-reattivo grave ed un iniziale declino cognitivo. Alla stessa, come risulta parimenti dalla documentazione medica, era stata somministrata una terapia farmacologica con ansiolitici e antidepressivi.
Anche su tale punto, quindi, la sentenza andrà confermata.
°°°
2.6. Quanto al danno patrimoniale, quantificato dal Giudice di primo grado nella misura di € 73.500,00, l'appellante sostiene che erroneamente il periodo di vita lavorativa è stato riconosciuto sino a 75 anni e non a 65; il procedimento seguito, inoltre, è viziato in quanto “non riporta la
necessaria decurtazione in ragione della capitalizzazione anticipata della
rendita vitalizia in tal modo riconosciuta in sentenza”; infine, il concetto
26 di perdita della capacità lavorativa non è applicabile ed estensibile alle mansioni di casalinga, né comunque è stato provato che la abbia CP_1
subito la perdita di detta capacità lavorativa.
Sul punto, occorre osservare come sia pacifico, in giurisprudenza, il riconoscimento del c.d. danno patrimoniale, suscettibile di ristoro,
corrispondente alla perdita o riduzione della capacità lavorativa di casalinga, attività che possiede un valore economico oggettivo, suscettibile di produrre una utilità patrimoniale per il nucleo familiare, e che risultava svolta in via esclusiva dalla all'interno del nucleo familiare. CP_1
Nel caso di specie, come anche accertato dal CTU, “i postumi hanno
influito sulla capacità lavorativa del soggetto casalinga in riferimento ai
disturbi fisici specifici legati all'impotenza funzionale della mano destra”,
in una misura valutata attorno al 35%,
In casi analoghi, “se viene accertata una "perdita o riduzione della
capacità lavorativa (generica)", possono applicarsi -avuto riguardo al
grado percentuale di invalidità permanente accertato in sede medico
legale- le presunzioni intese a provare la esistenza di un "danno
patrimoniale" -emergente e da lucro cessante- (cfr. Cass., 13/07/2010, n.
16392; Cass., 05/12/2014, n. 25726) determinato dall'impedimento o dalla
riduzione dell'attività di lavoro domestico che il soggetto svolgeva -anche-
a suo favore (se invece il lavoro domestico era svolto a titolo gratuito o in
adempimento dei doveri di solidarietà familiare, a vantaggio di soggetti
terzi, i danneggiati sono esclusivamente questi ultimi: Cass. 03/03/2005,
n. 4657), trattandosi di attività suscettiva di valutazione economica (Cass.,
27 09/02/2005, n. 2639; Cass., 18/11/2014, n. 24471), che trova fondamento
negli artt. 4, 36 e 37 Cost. (cfr. Cass., 11/12/2000, n. 15580; Cass.,
20/10/2005, n. 20324), e che potrà ricevere adeguato ristoro attraverso il
criterio di liquidazione equitativa del danno, tenuto conto dei parametri
forniti dal calcolo del reddito figurativo desunto dal contratto collettivo
delle COLF (contratto collettivo di lavoro) ovvero del criterio legale del
triplo della pensione sociale»” (cfr. Cass. n. 20922/2023).
Quanto alla prova, si osserva come “Ai fini della liquidazione del danno
patrimoniale da perdita del lavoro domestico, la prova che la vittima
attendesse a tale attività può essere ricavata in via presuntiva ex art. 2727
cod. civ. dalla semplice circostanza che non avesse un lavoro, mentre
spetta a chi nega l'esistenza del danno dimostrare che la vittima, benché
casalinga, non si occupasse del lavoro domestico (Cass. n. 22909 del
2012), ed avuto riguardo all' "id quod plerumque accidit" in relazione alla
necessità per ogni persona di occuparsi, quantomeno per le proprie
personali esigenze, di una aliquota di lavoro domestico (Cass. n. 24471
del 2014).
Pur nell'ambito della presunzione semplice, resta fermo che chi invoca il
danno da riduzione della capacità di lavoro, sofferto da persona che -
come la casalinga - provveda da sé al lavoro domestico, ha l'onere di
dimostrare che gli esiti permanenti residuati alla lesione della salute
impediscono o rendono più oneroso (ovvero impediranno o renderanno
più oneroso in futuro) lo svolgimento del lavoro domestico (Cass. n. 16392
28 del 2010), senza che sia necessaria la prova di avere dovuto ricorrere
all'ausilio di un collaboratore domestico (Cass. n. 16896 del 2010).
Nel caso di specie la prova presuntiva del danno patrimoniale derivante
dalla riduzione della capacità di lavoro domestico è stata desunta dal
giudice di merito, sulla base di un giudizio di fatto non sindacabile in sede
di legittimità, dal tipo di patologia che aveva attinto il braccio e dalla
concreta incidenza pertanto dell'organo leso al livello dello svolgimento
del lavoro domestico.” (Cass. n. 17129/2023).
Ora, premesso che lo svolgimento delle mansioni di casalinga da parte della è circostanza non oggetto di contestazione e che trattandosi CP_1
di attività lavorativa svolta in ambito domestico è ragionevole l'individuazione del dies ad quem nel compimento dei settantacinque anni di età, in punto di quantum risarcitorio, l'importo dell'assegno sociale cui far riferimento ai fini della quantificazione del danno per l'anno 2022
(anno di pubblicazione della sentenza) è pari ad € 6.085,43 (cfr. circolare n. 33 del 28 febbraio 2022), aumentato sino al triplo.
Il Giudice, a ben vedere, ha equitativamente ridotto tale importo ad €
3.500,00 annui (73.500,00 totali), tenuto conto che non di perdita si tratta bensì di mera diminuzione della capacità lavorativa nella misura del 35%,
avuto riguardo alla maggiore difficoltà nell'espletamento delle mansioni di casalinga in conseguenza della ridotta funzionalità della mano destra.
°°°
2.6. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere riformata – in parziale accoglimento dell'appello – nei termini descritti in parte motiva.
29 Si deve dunque procedere ad una nuova determinazione del quantum di danno non patrimoniale risarcibile, in applicazione delle tabelle di Milano
per l'anno 2021, nella seguente misura:
- danno biologico risarcibile (33%) > euro 111.997,00 +
- danno morale > 54.897,00 =
- danno non patrimoniale risarcibile > 166.876,00.
Al danno non patrimoniale così determinato vanno aggiunti gli importi,
già correttamente quantificati in primo grado di euro 1.386,00 per 14 gg.
di invalidità temporanea totale, di euro 3.960,00 per 80 giorni di invalidità
temporanea parziale;
nonché il danno patrimoniale, anch'esso nella misura ritenuta in primo grado di euro 73.500,00.
L'importo complessivo di danno risarcibile, aumentato di euro 2.678,93
per spese documentate e riconosciute in primo grado, è dunque pari alla minor somma (rispetto a quella riconosciuta in primo grado) di euro
248.400,93.
°°°
3. Quanto alle spese di CTU e processuali, al cui pagamento è stata
Part condannata l' quest'ultima lamenta come in considerazione del rigetto di talune domande attoree svolte in primo grado, il Giudice avrebbe dovuto compensarle.
Si tratta di motivo infondato, considerato che la domanda della è CP_1
stata integralmente accolta in primo grado e che non si ravvisano motivi per derogare al principio della soccombenza
30 Infine, le spese del presente grado di appello, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale e ridotto dei motivi di appello, sono suscettibili di integrale compensazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, Sezione Civile, nella causa iscritta al n. 397/2022 R.G., definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n. 753/2022 emessa dal Tribunale di Enna, ridetermina l'ammontare del risarcimento del danno subito dalla convenuta CP_1
che quantifica in complessivi di € 248.400,93, oltre interessi come
[...]
già determinati in sentenza impugnata.
Rigetta per il resto.
Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio
Caltanissetta,
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Gaeta Dott. Roberto Rezzonico
31
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELO DI CALTANISSETTA
Composta dai sigg.ri Magistrati
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott. Marco Gaeta Consigliere rel.
Dott. Giacomo Rota Consigliere
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 397/2022 R.G., promossa
Da
, in persona del Parte_1
Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, Dott. Parte_2
, con sede in Viale Diaz n.7, rappresentata e difesa dall'Avv.
[...] Pt_1
SE NI,
-Appellante
CONTRO
la sig.ra , nata a [...], il [...] ed ivi CP_1
residente in [...], rappresentata e difesa nel giudizio di primo grado dall'Avv. Spataro Angelo del Foro di Pt_1
1 -Appellato
Avverso la Sentenza n. 753/2022, emessa in data 16.11.2022 dal Tribunale
di Enna, nella causa iscritta al R.G. n.145/2014 in materia di “Risarcimento
del danno da responsabilità professionale“, con cui il Giudice, in accoglimento delle domande attoree, “condanna la convenuta
[...]
al pagamento in favore dell'attrice Parte_1 CP_1
della somma di € 267.652,93, oltre agli interessi, al tasso legale,
[...]
sulla suindicata somma devalutata alla data del 2.5.2013 e via via
annualmente rivalutata fino a quella di pubblicazione della presente
sentenza e, sulla somma complessiva così risultante, degli interessi legali
dalla data di pubblicazione della sentenza al pagamento effettivo;
condanna la convenuta alla Parte_1
rifusione a parte attrice delle spese di lite, come liquidate in parte motiva;
pone in via definitiva la spese di c.t.u., come liquidate con separati decreti,
a carico dell' ”. Controparte_2
Conclusioni delle parti, rassegnate all'udienza del 26 giugno 2025:
per l'appellante > “preliminarmente, previa revoca della suddetta
ordinanza, insiste per il rinnovo della CTU anche in considerazione del
fatto che su detta richiesta l'Ecc.ma Corte di Appello non si è pronunciata
in quanto nell'ordinanza di cui sopra è stata rigettata esclusivamente la
richiesta di richiamo dei CCTTU;
in subordine si insiste anche in tale
ultima richiesta.
In ulteriore subordine, in caso di mancato accoglimento delle superiori
richieste istruttorie, l'odierna appellante insiste in atti e contesta le
2 avverse difese;
discute la causa e precisa le conclusioni riportandosi ai
precedenti scritti difensivi;
insiste per l'accoglimento dell'appello e per
l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate”
Per l'appellata > come da comparsa di costituzione e risposta, ossia:
- Rigettare, altresì, la richiesta di rinnovo della consulenza tecnica
d'ufficio
Part
- Nel merito, rigettare l'appello proposto dall' in quanto
inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi sopra
esposti e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata.
Part
- Condannare l' al pagamento dei compensi relativi al presente grado
di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che dichiara di
non averli ancora incassati.
Part
- Condannare l' ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per responsabilità
aggravata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione datato 20.01.2014, la Signora citava CP_1
in giudizio dinanzi al Tribunale di Enna l' onde ottenerne la CP_3
condanna al risarcimento dei danni subiti in seguito ad un errore sanitario commesso in occasione di un intervento, a seguito di frattura dell'omero destro causato da una caduta accidentale, eseguito sulla sua persona in data
02.05.2013 presso il reparto di ortopedia e traumatologia dell' CP_4
di Piazza Armerina.
[...]
3 Dall'intervento, però, esitava, in definitiva, il deficit dell'arto superiore, e in particolare paralisi del nervo radiale destro, esiti cicatriziali iatrogeni al braccio destro e disturbo di carattere depressivo.
Si costituiva in giudizio l' con comparsa di costituzione e CP_3
risposta, con la quale contestava la fondatezza della domanda attorea, sia in ordine all'an, atteso che i sanitari avrebbero operato nel rispetto delle linee guida in modo conforme alle regole di prudenza e diligenza, che in ordine al quantum, ritenendo eccessiva la richiesta risarcitoria, e chiedendo quindi il rigetto della domanda attorea.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico-legale affidata al. Dott.
Per_1
Trattenuta in decisione il 26.10.2017, veniva rimessa sul ruolo istruttorio con ordinanza del 13.5.2018 per chiarimenti al C.T.U.
Con successiva ordinanza resa all'udienza del 11.10.2018 veniva nominato, in aggiunta al primo, altro C.T.U., il dott. specialista in Per_2
neurologia e psichiatria, al fine di verificare i danni psicologici asseritamente lamentati, anche in tal caso in ordine all'an e al quantum.
La causa, dopo il deposito della relazione peritale e i successivi chiarimenti resi dal C.T.U. 89.4.2016 e 20.6.2018), veniva, infine, trattenuta in decisione all'udienza del 24.5.2022.
Nella sentenza di primo grado, in ordine all'an della pretesa, venivano recepite le considerazioni espresse dai Consulenti tecnici d'ufficio, che –
così testualmente il Giudice di prime cure – “hanno adeguatamente e
convincentemente risposto alle osservazioni dei c.t. di parte, hanno
4 accertato la colposa condotta dei sanitari che hanno praticato l'intervento
chirurgico, ravvisandosi imperizia “nell'intervento ortopedico di
fissazione con viti della frattura avendo due di queste, quelle distali,
provocato la lesione del nervo radiale” ed osservando che il tipo di
intervento “rientra nella normale casistica di un intervento presso una
U.O. di ortopedia e traumatologia di un ospedale pubblico”.
Sul quantum di danno risarcibile, è stato riconosciuto il danno patrimoniale, il danno morale e il danno biologico, così quantificato:
“In conseguenza della lesione, l'attrice ha riportato gg.14 di inabilità
temporanea assoluta;
80 gg. di inabilità temporanea relativa al 50%; un
danno all'integrità psicofisica di carattere permanente nella misura del
35%.
Ciò posto, può così quantificarsi il danno non patrimoniale, con
applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano, relativamente all'età
di 54 anni dell'attrice al momento del fatto:
- per inabilità temporanea assoluta di gg.14 euro 1.386,00 (€ 99/die)
- per inabilità temporanea relativa al 50% di gg.80 euro 3.960 (€
49,50/die)
- per danno permanente all'integrità psicofisica pari al 35% euro
186.128,00.
Quanto al danno patrimoniale, “la valutazione, necessariamente
equitativa, tenuto conto dell'età dell'attrice all'insorgere del danno (anni
54) e della durata media della capacità di attendere personalmente alla
5 occupazione di casalinga stimabile ad anni 75, fa ritenere di giustizia una
quantificazione di € 73.500 (€ 3.500/anno).”
** ** **
Avverso la suddetta sentenza propone appello l' affidato CP_3
essenzialmente a due motivi.
1. Con il primo motivo, sviluppato in due punti, l'appellante lamenta l'erroneo riconoscimento del nesso di causalità tra le condotte dei sanitari,
che avevano, a dire degli stessi, agito correttamente seguendo i protocolli medici, e l'evento dannoso.
Il Giudice si sarebbe limitato a recepire le conclusioni dei Consulenti
tecnici d'ufficio - che a loro volta avevano recepito quanto certificato nella cartella clinica della 'Casa di cura città di Alessandria (Presidio del
Policlinico di Monza), senza una adeguata valutazione delle osservazioni di parte - senza spiegare, e neppure l'appellata ha fornito prova di ciò, per quale ragione l'evento lesivo fosse da ritenersi conseguenza di imperizia nell'intervento chirurgico e non già dell'evento lesivo primario, ossia la frattura dell'omero.
In particolare, in ordine ai danni fisici, l'appellante lamenta il ragionamento seguito dal primo CTU, che ha concluso per un profilo di responsabilità dei sanitari senza specificare, tuttavia, quali fossero gli specifici profili addebitabili al personale sanitario.
Diversamente, l'appellante sostiene, in primo luogo, la correttezza dell'agire dei sanitari, i quali avrebbero operato la frattura scomposta della
Sig.ra (la più complicata tra le fatture) in conformità con le linee CP_1
6 guida applicabili al caso concreto e, in secondo luogo, come la lesione neurologica possa esser una mera complicanza dell'intervento eseguito,
“possibile, prevedibile ma non evitabile”; a conferma di ciò, anche nel c.d.
consenso informato sottoposto all'attenzione della si rinveniva che CP_1
“le principali complicanze specifiche di questo intervento sono… :
…lesioni nervose…” (cfr. atto di appello, pag. 11), profilo tuttavia neppure considerato dal CTU, il quale ha ravvisato, pur senza un apposito supporto probatorio, un profilo di imperizia nell'intervento ortopedico di fissazione con viti della frattura.
E pertanto, l'appellante lamenta come non si possa ritenere esclusa l'alternatività tra le cause di paralisi: il CTU avrebbe dovuto correttamente comparare, anche alla luce dei singoli esami strumentali eseguiti, se la stessa fosse da riferirsi all'operato dei sanitari ovvero alla frattura scomposta in sé considerata.
Quanto ai danni psichici, sono oggetto di critica le conclusioni del CTU
Dott. e del Dott. atteso che gli stessi non emergono da Per_2 Per_1
nessun referto, se non da una certificazione firmata dal CTP di parte appellata.
Ed invero, il CTU avrebbe dovuto verificare la sussistenza di un rapporto di causalità tra gli eventi e il quadro psichico presentato e, considerata la mancanza di valido materiale, se ne sarebbe dovuto concludere che “non
può affermarsi il verificarsi di uno stato depressivo sin dall'esordio della
controversia ed il suo successivo protrarsi nel tempo”, anziché riferirsi ad
7 una “anamnesi de relato” priva di riscontri obiettivi e tipica del metodo di indagine della relazione psicologica.
Ma ancora, risulta ancora più carente il profilo della “continuità
sintomatologica”, atteso che anche il CTU ammette che “l'unica
certificazione specifica risale al 15 novembre 2013, mentre non è stata
esibita alcuna documentazione sanitaria relativa allo stato di salute
psichica del soggetto nel periodo aprile/novembre 2013 e quello
successivo al 2013”.
2. Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante contesta, sotto molteplici profili, il quantum debeatur, come di seguito specificato.
In primo luogo, contesta la statuizione che ha riconosciuto il danno biologico permanente nella misura complessiva del 35%.
Da detta percentuale del 35% si deve necessariamente scorporare, e alla stessa sottrarre, la parte di danno direttamente riconducibile all'evento lesivo originario (la caduta della signora in casa) nonché ai postumi ad essa legati e riconoscere, inoltre, una ipotesi di concorso di colpa ex art. 1227
c.c.
È stata poi contestata la riconosciuta percentuale del 5% per danno estetico, non avendo il Giudice considerato che il primo intervento chirurgico, se anche correttamente effettuato, avrebbe lasciato in ogni caso una cicatrice sul braccio interessato.
Ancora, quanto al danno psichico, parte appellante ritiene che esso non sia stato accertato in modo obiettivo, né quantificato con riferimento a tabelle precise, e neppure adeguatamente provato, ed è stato riconosciuto e
8 determinato nel suo ammontare da soggetto che non aveva la qualifica di psicologo forense, privo quindi delle necessarie competenze.
Al più, esso doveva rientrare nell'ambito della personalizzazione del danno, essendo insuscettibile di assurgere a danno autonomo.
Oggetto di critica è anche la quantificazione del danno da inabilità
temporanea parziale, atteso che l'intervento effettuato, anche ove correttamente eseguito, avrebbe determinato ex se un periodo di inabilità,
di cui non si doveva tenere conto nella quantificazione del danno risarcibile.
Ingiustificata, e comunque non motivata, è poi la liquidazione di un danno morale in aggiunta al danno biologico operata dal Giudice di primo grado,
non essendo stata fornita prova della effettiva verificazione di tale danno.
Anche il danno patrimoniale è stato erroneamente liquidato, non essendo stato dimostrato che la , a seguito dell'evento lesivo, non abbia più CP_1
la capacità di svolgere in modo ordinario e corretto le mansioni di casalinga;
erroneamente, poi, è stato ritenuto un danno alla capacità
lavorativa, atteso che il lavoro svolto dalla , quello di casalinga, CP_1
non offre elementi per potersi parlare, appunto, di incapacità lavorativa.
E ancora, la sentenza risulta errata in relazione alla liquidazione delle spese mediche sostenute, soprattutto se si considera che alcune di esse (quali, ad es., quelle relative alla riabilitazione e fisioterapia) sarebbero state necessarie anche in assenza dell'eventuale errore medico.
Infine, parte appellante contesta la condanna alle spese di CTU e
Part processuali in capo all' stessa, dato che la domanda attorea in primo
9 grado è stata parzialmente rigettata, con ciò giustificandosi la correttezza della compensazione delle stesse.
** ** **
costituitasi con comparsa del 31 ottobre 2023, nel CP_1
contestare l'appello ha evidenziato che nel processo di primo grado la questione del suo diritto al risarcimento del danno patito in conseguenza della condotta imperita dei sanitari non era stata oggetto di contestazione
Part da parte del consulente di parte dell' il quale si era limitato a formulare osservazioni alle CTU limitatamente alle valutazioni espresse nella misura del 10% di danno biologico permanente, con riferimento al riscontrato disturbo depressivo, e del 5% per il danno estetico. Aspetti in relazione ai
Parte quali - e solamente ad essi - il difensore della in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, aveva sollecitato una integrazione istruttoria.
Parte Ha chiesto, dunque il rigetto dell'appello proposto e la condanna dell'
ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata, avendo agìto in giudizio con abuso del processo.
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La Corte di Appello, previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e delle altre richieste istruttorie, all'esito dell'udienza del 26 giugno 2025 disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., poneva la causa in decisione con concessione dei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
10 Prima di esaminare in dettaglio le censure mosse alla decisione del
Tribunale di Enna, nella sentenza gravata è stata così sinteticamente riepilogata la 'storia' clinica del trauma fisico occorso a : CP_1
- l'attrice in data 28.4.2013 presso l'ospedale di Piazza Armerina veniva sottoposta a bendaggio alla desault a causa di frattura all'omero dx;
- in data 2.5.2013 veniva sottoposta ad intervento chirurgico;
- in data 3.5.2013 veniva riscontrata l'impossibilità di dorsiflettere il polso dx;
- veniva quindi successivamente sottoposta dai sanitari a numerose visite di controllo ed in data 9.5.2013 veniva diagnosticata una frattura diafisaria omero dx ed una neuroaprassia nervo radiale dx;
- in data 27.5.2013 veniva accertata preso l'ospedale di la paralisi del Pt_1
nervo radiale in frattura di omero sintetizzata con chiodo endomidollare;
- in data 19.6.2013 veniva operata presso il Policlinico di Monza ed in tale sede veniva accertata la sofferenza del nervo radiale in corrispondenza della vite distale;
- l'attrice non ha più recuperato le funzioni del nervo radiale dx e pertanto non è più in grado di estendere il pollice, le falangi prossimali, il polso, la pronazione della mano con polso e dita flessi, l'adduzione del pollice,
l'incapacità di afferrare bene gli oggetti.
Il Tribunale di Enna ha riconosciuto la responsabilità dei sanitari che hanno praticato l'intervento chirurgico presso l'Ospedale di Piazza
Armerina, ravvisando - sulla base degli esiti delle CTU disposte in corso di causa - imperizia “nell'intervento ortopedico di fissazione con viti della
11 frattura avendo due di queste, quelle distali, provocato la lesione del nervo
radiale” ed osservando che il tipo di intervento “rientra nella normale
casistica di un intervento presso una U.O. di ortopedia e traumatologia di
un ospedale pubblico”.
°°°
1. Con il primo motivo di appello, l'appellante ha contestato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice ha riconosciuto il nesso di causa tra l'intervento chirurgico cui è stata sottoposta la ed i danni CP_1
riportati dalla stessa. In particolare, contesta l'appellante sia la conclusione cui è giunto il Giudice di primo grado, con riferimento ai danni fisici,
ritenuti non causalmente collegati all'intervento chirurgico, sia con riferimento ai danni psichici, che non risultano da nessun referto medico e che perciò non possono essere causalmente ricollegati all'intervento.
In altre parole, lamenta il difetto di una condotta inadempiente dei sanitari con conseguente impossibilità di attribuire una condotta colposa ai sanitari e, per l'effetto, l'insussistenza del nesso di causa con l'evento dannoso.
Il motivo di appello non può essere accolto.
Si osserva, al riguardo, che dall'istruttoria espletata nel giudizio di primo grado è emerso, con sufficiente grado di certezza, che l'intervento sanitario oggetto di causa – rientrante tra gli interventi di facile esecuzione, come accertato dal CTU – fu eseguito con modalità con conformi alle legis artis,
determinando pertanto un danno alla . CP_1
Le conclusioni alle quali è pervenuto il primo CTU nominato dal Tribunale
appaiono del tutto condivisibili, in quanto fondate su una approfondita
12 analisi della documentazione clinica, sulla valutazione dei referti e delle cartelle sanitarie, nonché su criteri medico-sanitari aggiornati e coerenti con la letteratura specialistica di riferimento.
La relazione peritale, completa e logicamente argomentata, ha chiaramente evidenziato come, nel corso dell'intervento, i sanitari abbiano posto in essere condotte tecnicamente non corrette, omettendo di adottare cautele e le procedure che la specifica situazione clinica imponeva.
Le conclusioni del CTU, peraltro, non risultano neppure smentite dall'odierno appellante che, in sede di note deduttive medico legali aveva riconosciuto l'errore dei sanitari che aveva prodotto, come conseguenza dell'intervento di riduzione e sintesi della frattura, la lesione nervosa radiale, limitandosi a contestare le considerazioni relative alla sussistenza di un danno psichico ed estetico.
Pertanto, ritiene la Corte di dover aderire alle risultanze della CTU,
ritenendole corrette, logicamente motivate e pienamente attendibili, oltre che fondate su una scrupolosa analisi degli elementi obiettivi rappresentati dalle cartelle cliniche dei due ricoveri con relativi interventi succedutisi,
assolutamente idonei, data la loro completezza, anche fotografica, a rappresentare la realtà oggettiva di quanto accaduto.
Ne consegue, pertanto, l'accertamento della responsabilità dei sanitari per l'errore commesso nel corso dell'intervento, che ha provocato la lesione subita dalla convenuta, con conseguente diritto della stessa al risarcimento dei danni patiti.
13 A ciò si aggiunga che neppure coglie nel segno la censura degli odierni appellanti in ordine alla lamentata carenza di motivazione e conseguente adesione alle risultanze della CTU.
E infatti, il Giudice di primo grado ha inteso, a ben vedere, condividere l'iter seguito dal CTU Dott. senza che ciò però configuri un Per_1
vizio di omessa valutazione o, ancora, motivazione, essendo piuttosto oramai consolidato il principio secondo cui “il giudice di merito, quando
aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia
tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce
l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo
convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle
contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non
espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché
incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto
le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già
valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni
difensive.” (Cass. n. 1815/2015).
E ciò a fortiori se, come già sottolineato, il CTP dell'Asp ha condiviso le conclusioni cui era giunto il CTU, non contestando la parte dell'elaborato del CTU Dott. che ha ravvisato “profili di responsabilità Per_1
professionale dei medici ortopedici dell'Ospedale di Piazza Armerina” e,
in particolare, un “profilo di imperizia nell'intervento ortopedico di
fissazione con viti della frattura avendo due di queste quelle distali
provocato la lesione del nervo radiale” (cfr. CTU medico-legale).
14 Tra l'altro, la causazione di tale danno risulta ancor più evidente laddove si considera che nel caso di specie l'intervento rientra nella normale casistica di un intervento presso una unità operativa di ortopedia e traumatologia. E ciò in quanto un intervento chirurgico, di norma routinario, non può mai ritenersi “di speciale difficoltà”, ai sensi dell'art. 2236 c.c. per il solo fatto che nel corso di esso si verifichino delle complicanze.
Neppure può dirsi, con riferimento al danno psichico, che la CTU espletata a firma del Dott. e le relative conclusioni dello stesso, siano errate Per_2
- come invece afferma l'appellante - perché non supportate da alcun elemento probatorio (referti PS, cartelle cliniche) ed attesa, altresì la
“unitarietà ed onnicomprensività del danno non patrimoniale”.
In punto di diritto, si osserva come il danno psichico si differenzia rispetto al danno fisico in quanto il primo è privo di una manifestazione esteriore immediatamente percepibile.
Mentre la lesione fisica, infatti, si traduce in una alterazione tangibile della integrità corporea, il pregiudizio di natura psichica si manifesta attraverso disturbi della sfera mentale ed emotiva, che non sempre produce effetti visibili sul piano somatico.
In termini più strettamente giuridici, il danno psichico può essere definito come una condizione patologica riconducibile ad una infermità mentale,
caratterizzata da una alterazione strutturale e funzionale della psiche del soggetto.
15 La menomazione consiste, pertanto, nella compromissione o riduzione di una o più funzioni psichiche essenziali, determinanti modificazioni qualitative e quantitative delle componenti fondamentali della persona,
quali funzioni cognitive, affettività, meccanismi di difesa ecc.
L'orientamento oramai consolidato della Suprema Corte è quello di riconoscere al danno psicologico una autonoma configurazione di danno biologico, diverso pertanto (anche) dal danno morale, cioè la sofferenza, il patema d'animo che viene tradizionalmente ricondotto all'atto illecito.
E infatti, precisa la Corte, “…laddove la sofferenza soggettiva arrecata
da un determinato evento della vita, non contenendosi sul piano di
un'abituale, normale o comprensibile, alterazione dell'equilibrio
affettivo-emotivo del danneggiato, degeneri al punto tale da assumere una
configurazione medicalmente accertabile alla stregua di una vera e
propria lesione della proprie integrità psicologica, non più di un danno
morale avrà a discorrersi, bensì di un vero e proprio danno biologico,
medicalmente accertabile come conseguenza di una lesione psicologica
idonea ad esplicare un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli
aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato (Cass. n.
6443/2023, Cass. n. 18056/2019).” (Cass. n. 10787/2024).
Quanto alla relazione tra danno morale e danno psichico, la Suprema Corte
ha sottolineato come “il danno conseguente
alla lesione dell'integrità psicologica della persona è risarcibile come
danno morale, se si mantiene nei termini della mera compromissione
dell'equilibrio emotivo-affettivo del soggetto, e come danno biologico nel
16 caso di degenerazione patologica, suscettibile di accertamento medico-
legale, idonea ad esplicare un'incidenza negativa sulle attività quotidiane
e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, ferma
restando la possibilità, per quest'ultimo, di dimostrare l'effettiva
compresenza nel caso concreto delle due voci di pregiudizio.” (Cass. n.
6443/2023).
Venendo al caso di specie, si osserva come la CTU psicologica condotta dal Dott. è stata svolta in modo conforme ai criteri di correttezza Per_2
metodologica e nel rispetto delle regole logiche e scientifiche che disciplinano la materia.
E neppure dall'esame degli atti e delle osservazioni formulate emergono elementi idonei a infirmare la validità dell'elaborato, che risulta coerente con la consolidata prassi in ambito psicodiagnostico e con i protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica di riferimento.
La CTU, inoltre, risulta fondata su un iter valutativo completo,
comprensivo di colloqui clinici, somministrazione di test e analisi critica della documentazione sanitaria in atti, collegati causalmente, attraverso ulteriori criteri (topografico, dell'adeguatezza qualitativa, quantitativa e modale, cronologico, della continuità sintomatologica e della esclusione di altre cause potenzialmente altrettanto lesive) all'evento dannoso rappresentato dall'intervento chirurgico eseguito dai sanitari dell'Ospedale di Piazza Armerina.
Il CTU ha riconosciuto un “disturbo dell'adattamento (reazione
depressiva prolungata con modeste componenti ansiose e componenti
17 ideiche di tipo ossessivo)” ed è giunto ad una valutazione complessiva del danno psichico nella misura del 9%, collocandosi il disturbo dell'adattamento con sintomi depressivi non complicato in una fascia compresa tra il 6 ed il 10%.
Si tratta di una conclusione pienamente attendibile alla quale la Corte
ritiene di aderire.
°°°
2. Quanto al secondo motivo di appello, con cui è stato contestato il
quantum debeatur, preliminarmente si impone un chiarimento.
Il Giudice ha riconosciuto un danno biologico nella misura complessiva del 35%, con ciò aderendo alle valutazioni conclusive del dott. 25% Per_2
per il danno all'integrità fisica (paralisi bassa del nervo radiale di destra);
5% per danno estetico (esiti cicatriziali) e 9% per danno psichico (reazione depressiva prolungata con modeste componenti ansiose e componenti ideiche di tipo ossessivo) e successiva applicazione del c.d. metodo a scalare.
E' stato così in parte superato il calcolo del primo CTU, dott. Per_1
che aveva inizialmente quantificato il danno biologico nella misura del
36% (salvo poi ridurlo al 34%, come si dirà tra breve), riconoscendo un
10% di danno psichico per disturbo depressivo maggiore cronico, da lui diagnosticato.
Dunque, sebbene in alcuni punti dell'atto di impugnazione vi sia un riferimento al 36% e/o al 10% per danno psichico, è necessario tenere a
18 mente che il danno biologico è stato riconosciuto in sentenza nella misura del 35% e il danno psichico nei limiti del 9%.
La sovrapposizione di due relazioni peritali e di successive integrazioni a chiarimento (sia al dott. per ben due volte, che al dott. Per_1 Per_2
sono stati chiese precisazioni e chiarimenti da parte del Giudice, anche su sollecitazione di parte) impone una attenta lettura coordinata delle relative valutazioni, che assume una precisa rilevanza nel calcolo della percentuale totale di danno biologico riconosciuto.
Tanto chiarito in via generale, si procede qui di seguito all'esame delle varie doglianze difensive.
°°°
2.1. L'appellante sostiene come errata sia la conclusione del CTU che ha attribuito alla un danno biologico permanente nella misura CP_1
del 35%.
Sostiene, in particolare, come il Giudice avrebbe dovuto scorporare,
quanto meno in ordine al danno per la lesione al nervo, la percentuale di danno che sarebbe comunque derivata a causa dell'infortunio e attribuire poi il concorso colpa ex art. 1227 c.c. nella causazione del danno,
rispondendo così i sanitari del solo danno iatrogeno, e cioè quello effettivamente residuato a seguito del (solo) intervento chirurgico cui fu sottoposta la . CP_1
Tale censura è priva di fondamento.
E infatti, come ampiamente decritto dal CTU, il grado di invalidità
permanente accertato è interamente ed esclusivamente imputabile alla
19 paralisi del nervo radiale, sicché sono stati valutati solamente i postumi di natura iatrogena causati dall'intervento.
In altre parole, in assenza dell'operato dei sanitari il danno (rappresentato dalla lesione del nervo radiale) non si sarebbe verificato, atteso altresì che,
come sostenuto dal CTP di parte appellata (e sul punto non vi è
contestazione), “al momento dell'intervento di chirurgia ortopedica la
paziente non presentava alcun deficit dei nervi periferici dell'arto
superiore dx”.
La frattura causata dalla caduta, pur potendosi qualificare come causa preesistente, non è di certo idonea a compromettere il nervo radiale, leso solo ed esclusivamente attraverso il posizionamento delle viti effettuato dai sanitari dell'Ospedale di Piazza Armerina.
Sul punto si osserva come “in tema di risarcimento del danno alla salute,
in ipotesi di concorso tra una menomazione non imputabile ad errore
medico ed altra a questo riconducibile, il pregiudizio può essere liquidato
secondo i criteri del c.d. danno differenziale solo nel caso in cui, con
giudizio controfattuale ex post, sia accertato che le due tipologie di
postumi sono tra loro in rapporto di concorrenza - non di semplice
coesistenza - e, cioè, quando i postumi della causa iatrogena sono soltanto
aggravati dalla menomazione preesistente alla responsabilità del
sanitario oppure quanto la presenza della prima tipologia di postumi
incide negativamente su quelli derivanti da errore medico aggravando la
situazione del soggetto leso, dovendosi altrimenti – se la menomazione
20 risulta soltanto coesistente – liquidare interamente il danno iatrogeno”
(Cass. n. 21261/2024).
In altre parole, soltanto se l'intervento chirurgico avesse determinato un esito di compromissione ulteriore rispetto a quello che si sarebbe comunque verificato, ai fini della liquidazione del danno si sarebbe dovuto assumere come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante,
alla quale sottrarre la percentuale ineliminabile, non riconducibile all'operato dei sanitari.
Ciò, tuttavia, non può sostenersi nel caso di specie in quanto “il danno
accertato (…) costituisce il danno complessivamente derivato
dall'intervento per quanto riguarda la paralisi del nervo radiale ed il
disturbo depressivo endoreattivo […]” (cfr. Risposta del CTU Per_1
ai quesiti formulati dal Giudice).
La frattura causata dalla caduta accidentale, se correttamente trattata, non avrebbe di certo avuto, quale complicanza, la lesione del nervo radiale,
addebitabile solo ed esclusivamente all'operato dei Sanitari dell'Ospedale
di Piazza Armerina, attraverso il posizionamento delle viti.
°°°
2.2. Ancora, l'appellante lamenta il riconoscimento del danno estetico nella misura del 5%, atteso che, a dire dello stesso, questo sarebbe comunque residuato anche in caso di corretta esecuzione del primo intervento chirurgico.
Il motivo è fondato, nei termini che seguono.
21 Il primo CTU (dott. , rispondendo - a seguito del richiamo a Per_1
chiarimento del 20 giugno 2018 - al quesito formulato dal Giudice di primo grado aveva precisato come il c.d. danno estetico, e cioè quello del
5% derivante dalla cicatrice, sia l'unico a poter configurare un danno differenziale, atteso che il secondo intervento aveva determinato un esito
(la cicatrice) che la avrebbe riportato ugualmente come CP_1
conseguenza del primo intervento.
Tenendo conto, quindi, che anche in assenza del secondo intervento la avrebbe comunque riportato un esito cicatriziale, seppure di forma CP_1
e estensione minore, egli aveva riquantificato al ribasso la percentuale di danno estetico attribuibile alla come conseguenza dell'intervento CP_1
eseguito con imperizia, scorporando al 5% in origine ritenuto una percentuale pari al 2,5% addebitale all'esito cicatriziale conseguente al primo intervento chirurgico, che, anche ove correttamente eseguito,
avrebbe determinato un esito cicatriziale;
e riconoscendo, quindi, un residuo 2,5% come maggior esito cicatriziale addebitabile al secondo intervento chirurgico eseguito presso l'Ospedale di Alessandria, a cui la
è dovuta ricorrere a seguito dell'evento lesivo provocato CP_1
dall'errore medico.
Di tale riduzione percentile del danno estetico né il dott. in sede di Per_2
ricalcolo della percentuale di danno biologico, né il Giudice di prime cure si sono avveduti, sebbene il CTU, nei chiarimenti resi il 20 giugno 2018,
avesse espressamene ridotto la percentuale di danno biologico
22 complessivo riconosciuto, previo scorporo della parte di danno estetico comunque residuato, dal 36% al 34%.
°°°
2.3. Quanto al danno psichico riconosciuto nella seconda CTU (quella del dott. , nei limiti del 9% - anch'esso oggetto di generica censura nel Per_2
quantum– si deve rilevare che, posta la correttezza e la completezza dell'analisi svolta dal CTU, la quantificazione di esso appare corretta e supportata da logici criteri, per cui non può trovare accoglimento la censura mossa, che invero è stata commista a quella sollevata in merito all'an debeatur, già esaminata e confutata nella parte dedicata all'esame del primo motivo di appello.
Tuttavia, poiché il primo CTU ( era pervenuto ad una Per_1
percentuale complessiva del 34% calcolando il danno psichico nella misura del 10% e né il secondo CTU né il Giudice si sono avveduti di tale ri-calcolo al ribasso (dipendente dalla riduzione del danno estetico), una corretta determinazione del quantum impone una ulteriore riduzione di un punto percentile, sicché il danno biologico va riconosciuto alla CP_1
nella misura complessiva del 33% (34% - 1% per riduzione del danno psichico dal 10 al 9%.
°°°
2.4. Parte appellante si duole anche del riconoscimento di una percentuale di ITP pari al 50% per 80 giorni, discostandosi così anche da quanto individuato dal CTP della (50% per 35 giorni). In ogni caso, CP_1
sostiene che il Giudice avrebbe dovuto decurtare il periodo di invalidità
23 che sarebbe ugualmente residuato anche nel caso in cui l'intervento avesse avuto un esito corretto (con riferimento al pre e post-intervento, alla convalescenza ed alla fisioterapia).
Il Collegio ritiene di non poter condividere tale assunto: esso, infatti, si fonda sulla astratta presunzione dell'esistenza di un periodo di inabilità
fisiologica, priva, tuttavia, di alcuna dimostrazione in concreto. Non può,
in effetti, procedersi ad una decurtazione del periodo di ricovero senza che siano stati individuati, con adeguato supporto medico-legale, la durata e la qualità della inabilità che si sarebbero comunque verificate in caso di corretto intervento.
E ancora, è necessario sottolineare come il CTU ha interamente condotto la propria indagine sul danno iatrogeno, e cioè il danno sul peggioramento della salute del soggetto causato dall'errore medico, con la conseguenza che anche i periodi di invalidità temporanea assoluta e relativa siano ad esso imputabili.
°°°
2.5. Gli attori contestano altresì il riconoscimento del danno morale nella misura tabellare del 50% del danno biologico liquidato, assumendo che non è stata provata dalla alcuna peculiarità volta a giustificare tale CP_1
aumento.
Nel richiamare quanto già più sopra esposto in merito alla differenza tra lesione dell'integrità psicologica e danno morale, va rammentato che
(Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 9006 del 21/03/2022):
24 - “il giudice del merito è tenuto a valutare sia le conseguenze subite dal
danneggiato nella sua sfera morale ( che si collocano nella dimensione
del rapporto del soggetto con sé stesso ) sia quelle incidenti sul piano
dinamico -relazionale della sua vita ( che si dipanano nell'ambito della
relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri
termini, costituisce "altro da sé" ) ( v. Cass., 29/10/2019, n. 27590; Cass.,
31/1/2019, n. 2788; Cass., 21/9/2017, n. 21939 )”;
- “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute non
costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del
risarcimento del danno biologico, quale pregiudizio che esplica incidenza
sulla vita quotidiana e sulle attività dinamico-relazionali del soggetto, e
di un'ulteriore somma a titolo di ristoro del pregiudizio rappresentato dal
danno morale, quale sofferenza interiore sub specie di dolore dell'animo,
vergogna, disistima di sé, paura, disperazione ( v. Cass., 19/2/2019, n.
4878 )”.
Ebbene, occorre sottolineare come dall'istruttoria svolta emerge che la
, in seguito all'intervento chirurgico di sintesi della frattura CP_1
dell'omero, ha riportato la lesione del nervo;
lesione che che le ha causato una significativa compromissione della funzionalità dell'arto, con
“incapacità dell'estensione e adduzione pollice, estensione polso,
estensione falangi prossimali, pronazione della mano, forza prensile,
formazione della pinza e del pugno, mano cadente, dita fredde,
ipoanestesia regione dorsale e anteriore dell'avambraccio” (cfr. CTU).
25 Tale esito, come accertato dalla CTU (entrambe) è conseguenza diretta della condotta dei sanitari ed ha comportato un lungo, articolato e solo parzialmente soddisfacente iter riabilitativo, come provato ampiamente dalla documentazione medica in atti, fonte di quella sofferenza, di quel patimento soggettivo interiore che è connotazione essenziale del danno morale.
Una pena d'animo ed un profondo turbamento psichico che la è CP_1
chiamata a sopportare anche in considerazione del fatto che “le condizioni
della paziente sono oramai stabilizzate”.
Dal punto di vista probatorio, l'esistenza di tale danno è provata in modo
Parte definitivo dalla relazione psichiatrica del DSM dell' di del 15 Pt_1
novembre 2013, che certifica come la sig.ra fosse seguita CP_1
da quel centro per un disturbo depressivo endo-reattivo grave ed un iniziale declino cognitivo. Alla stessa, come risulta parimenti dalla documentazione medica, era stata somministrata una terapia farmacologica con ansiolitici e antidepressivi.
Anche su tale punto, quindi, la sentenza andrà confermata.
°°°
2.6. Quanto al danno patrimoniale, quantificato dal Giudice di primo grado nella misura di € 73.500,00, l'appellante sostiene che erroneamente il periodo di vita lavorativa è stato riconosciuto sino a 75 anni e non a 65; il procedimento seguito, inoltre, è viziato in quanto “non riporta la
necessaria decurtazione in ragione della capitalizzazione anticipata della
rendita vitalizia in tal modo riconosciuta in sentenza”; infine, il concetto
26 di perdita della capacità lavorativa non è applicabile ed estensibile alle mansioni di casalinga, né comunque è stato provato che la abbia CP_1
subito la perdita di detta capacità lavorativa.
Sul punto, occorre osservare come sia pacifico, in giurisprudenza, il riconoscimento del c.d. danno patrimoniale, suscettibile di ristoro,
corrispondente alla perdita o riduzione della capacità lavorativa di casalinga, attività che possiede un valore economico oggettivo, suscettibile di produrre una utilità patrimoniale per il nucleo familiare, e che risultava svolta in via esclusiva dalla all'interno del nucleo familiare. CP_1
Nel caso di specie, come anche accertato dal CTU, “i postumi hanno
influito sulla capacità lavorativa del soggetto casalinga in riferimento ai
disturbi fisici specifici legati all'impotenza funzionale della mano destra”,
in una misura valutata attorno al 35%,
In casi analoghi, “se viene accertata una "perdita o riduzione della
capacità lavorativa (generica)", possono applicarsi -avuto riguardo al
grado percentuale di invalidità permanente accertato in sede medico
legale- le presunzioni intese a provare la esistenza di un "danno
patrimoniale" -emergente e da lucro cessante- (cfr. Cass., 13/07/2010, n.
16392; Cass., 05/12/2014, n. 25726) determinato dall'impedimento o dalla
riduzione dell'attività di lavoro domestico che il soggetto svolgeva -anche-
a suo favore (se invece il lavoro domestico era svolto a titolo gratuito o in
adempimento dei doveri di solidarietà familiare, a vantaggio di soggetti
terzi, i danneggiati sono esclusivamente questi ultimi: Cass. 03/03/2005,
n. 4657), trattandosi di attività suscettiva di valutazione economica (Cass.,
27 09/02/2005, n. 2639; Cass., 18/11/2014, n. 24471), che trova fondamento
negli artt. 4, 36 e 37 Cost. (cfr. Cass., 11/12/2000, n. 15580; Cass.,
20/10/2005, n. 20324), e che potrà ricevere adeguato ristoro attraverso il
criterio di liquidazione equitativa del danno, tenuto conto dei parametri
forniti dal calcolo del reddito figurativo desunto dal contratto collettivo
delle COLF (contratto collettivo di lavoro) ovvero del criterio legale del
triplo della pensione sociale»” (cfr. Cass. n. 20922/2023).
Quanto alla prova, si osserva come “Ai fini della liquidazione del danno
patrimoniale da perdita del lavoro domestico, la prova che la vittima
attendesse a tale attività può essere ricavata in via presuntiva ex art. 2727
cod. civ. dalla semplice circostanza che non avesse un lavoro, mentre
spetta a chi nega l'esistenza del danno dimostrare che la vittima, benché
casalinga, non si occupasse del lavoro domestico (Cass. n. 22909 del
2012), ed avuto riguardo all' "id quod plerumque accidit" in relazione alla
necessità per ogni persona di occuparsi, quantomeno per le proprie
personali esigenze, di una aliquota di lavoro domestico (Cass. n. 24471
del 2014).
Pur nell'ambito della presunzione semplice, resta fermo che chi invoca il
danno da riduzione della capacità di lavoro, sofferto da persona che -
come la casalinga - provveda da sé al lavoro domestico, ha l'onere di
dimostrare che gli esiti permanenti residuati alla lesione della salute
impediscono o rendono più oneroso (ovvero impediranno o renderanno
più oneroso in futuro) lo svolgimento del lavoro domestico (Cass. n. 16392
28 del 2010), senza che sia necessaria la prova di avere dovuto ricorrere
all'ausilio di un collaboratore domestico (Cass. n. 16896 del 2010).
Nel caso di specie la prova presuntiva del danno patrimoniale derivante
dalla riduzione della capacità di lavoro domestico è stata desunta dal
giudice di merito, sulla base di un giudizio di fatto non sindacabile in sede
di legittimità, dal tipo di patologia che aveva attinto il braccio e dalla
concreta incidenza pertanto dell'organo leso al livello dello svolgimento
del lavoro domestico.” (Cass. n. 17129/2023).
Ora, premesso che lo svolgimento delle mansioni di casalinga da parte della è circostanza non oggetto di contestazione e che trattandosi CP_1
di attività lavorativa svolta in ambito domestico è ragionevole l'individuazione del dies ad quem nel compimento dei settantacinque anni di età, in punto di quantum risarcitorio, l'importo dell'assegno sociale cui far riferimento ai fini della quantificazione del danno per l'anno 2022
(anno di pubblicazione della sentenza) è pari ad € 6.085,43 (cfr. circolare n. 33 del 28 febbraio 2022), aumentato sino al triplo.
Il Giudice, a ben vedere, ha equitativamente ridotto tale importo ad €
3.500,00 annui (73.500,00 totali), tenuto conto che non di perdita si tratta bensì di mera diminuzione della capacità lavorativa nella misura del 35%,
avuto riguardo alla maggiore difficoltà nell'espletamento delle mansioni di casalinga in conseguenza della ridotta funzionalità della mano destra.
°°°
2.6. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere riformata – in parziale accoglimento dell'appello – nei termini descritti in parte motiva.
29 Si deve dunque procedere ad una nuova determinazione del quantum di danno non patrimoniale risarcibile, in applicazione delle tabelle di Milano
per l'anno 2021, nella seguente misura:
- danno biologico risarcibile (33%) > euro 111.997,00 +
- danno morale > 54.897,00 =
- danno non patrimoniale risarcibile > 166.876,00.
Al danno non patrimoniale così determinato vanno aggiunti gli importi,
già correttamente quantificati in primo grado di euro 1.386,00 per 14 gg.
di invalidità temporanea totale, di euro 3.960,00 per 80 giorni di invalidità
temporanea parziale;
nonché il danno patrimoniale, anch'esso nella misura ritenuta in primo grado di euro 73.500,00.
L'importo complessivo di danno risarcibile, aumentato di euro 2.678,93
per spese documentate e riconosciute in primo grado, è dunque pari alla minor somma (rispetto a quella riconosciuta in primo grado) di euro
248.400,93.
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3. Quanto alle spese di CTU e processuali, al cui pagamento è stata
Part condannata l' quest'ultima lamenta come in considerazione del rigetto di talune domande attoree svolte in primo grado, il Giudice avrebbe dovuto compensarle.
Si tratta di motivo infondato, considerato che la domanda della è CP_1
stata integralmente accolta in primo grado e che non si ravvisano motivi per derogare al principio della soccombenza
30 Infine, le spese del presente grado di appello, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale e ridotto dei motivi di appello, sono suscettibili di integrale compensazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, Sezione Civile, nella causa iscritta al n. 397/2022 R.G., definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n. 753/2022 emessa dal Tribunale di Enna, ridetermina l'ammontare del risarcimento del danno subito dalla convenuta CP_1
che quantifica in complessivi di € 248.400,93, oltre interessi come
[...]
già determinati in sentenza impugnata.
Rigetta per il resto.
Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio
Caltanissetta,
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Gaeta Dott. Roberto Rezzonico
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