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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 07/02/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 1793/2024 VG
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Andrea Pappalardo - Presidente
Morris Recla - Giudice
Günter Morandell - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per la cessazione degli effetti civile del matrimonio introdotto su domanda congiunta ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., iscritto al n. 1793/2024 R.G.,
pagina 1 di 5 da
, codice fiscale nata il Parte_1 C.F._1
05/01/1965 a BRUNICO (BZ), con l'Avv. KOFLER ANGELIKA, giusta delega in atti,
e
, codice fiscale , nato il Parte_2 C.F._2
21/12/1962 a BRUNICO (BZ), con l'Avv. DALL'AGLIO MARCO e con l'Avv.
LAZZARINI MARCO, giusta delega in atti,
- ricorrenti -
;
e
con l'intervento del Pubblico Ministero,
- parte intervenuta -.
Il Tribunale di Bolzano,
rilevato
che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni sotto riportate, insieme alla domanda di separazione ai sensi dell'art. 473bis.48
c.p.c.;
pagina 2 di 5 che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b),
legge 1.12.1970 n. 898, testo attualmente in vigore, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
che é stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né
l'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento di tutte le conclusioni di cui al ricorso congiunto e cumulativo di separazione nonché di divorzio delle parti;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
P.Q.M.
dichiara
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Brunico il 28/05/1994,
da
, nata a [...] il [...], Parte_1
e
, nato a [...] il [...], Parte_2
ordinando
pagina 3 di 5 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Brunico, dove il matrimonio risulta nel registro degli atti di matrimonio al n. 12, Parte II, Serie A, dell'anno
1994, l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
prende atto
delle seguenti condizioni di divorzio formulate congiuntamente dalle parti:
“
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
contratto dai coniugi in Brunico il 28.05.1994 e trascritto nei Registri dello
Stato Civile di detto Comune al n. 12 parte II Serie A dell'anno 1994
2. Confermare l'assegno a carico del signor pari ad € Parte_2
500,00 mensili per il mantenimento della figlia fino al Per_1
raggiungimento dell'autosufficienza economica di quest'ultima.
3. Confermare nella misura del 50% a carico di entrambi i coniugi il
contributo per le documentate spese straordinarie e delle spese affrontate da
per studio, vitto ed alloggio presso la sede universitaria, fino al Per_1
raggiungimento dell'autosufficienza economica della figlia.
4. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
pagina 4 di 5 Così deciso in Bolzano, il 05/02/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Günter Morandell Andrea Pappalardo
(firma digitale) (firma digitale)
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 1793/2024 VG
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Andrea Pappalardo - Presidente
Morris Recla - Giudice
Günter Morandell - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per la cessazione degli effetti civile del matrimonio introdotto su domanda congiunta ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., iscritto al n. 1793/2024 R.G.,
pagina 1 di 5 da
, codice fiscale nata il Parte_1 C.F._1
05/01/1965 a BRUNICO (BZ), con l'Avv. KOFLER ANGELIKA, giusta delega in atti,
e
, codice fiscale , nato il Parte_2 C.F._2
21/12/1962 a BRUNICO (BZ), con l'Avv. DALL'AGLIO MARCO e con l'Avv.
LAZZARINI MARCO, giusta delega in atti,
- ricorrenti -
;
e
con l'intervento del Pubblico Ministero,
- parte intervenuta -.
Il Tribunale di Bolzano,
rilevato
che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni sotto riportate, insieme alla domanda di separazione ai sensi dell'art. 473bis.48
c.p.c.;
pagina 2 di 5 che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b),
legge 1.12.1970 n. 898, testo attualmente in vigore, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
che é stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né
l'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento di tutte le conclusioni di cui al ricorso congiunto e cumulativo di separazione nonché di divorzio delle parti;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
P.Q.M.
dichiara
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Brunico il 28/05/1994,
da
, nata a [...] il [...], Parte_1
e
, nato a [...] il [...], Parte_2
ordinando
pagina 3 di 5 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Brunico, dove il matrimonio risulta nel registro degli atti di matrimonio al n. 12, Parte II, Serie A, dell'anno
1994, l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
prende atto
delle seguenti condizioni di divorzio formulate congiuntamente dalle parti:
“
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
contratto dai coniugi in Brunico il 28.05.1994 e trascritto nei Registri dello
Stato Civile di detto Comune al n. 12 parte II Serie A dell'anno 1994
2. Confermare l'assegno a carico del signor pari ad € Parte_2
500,00 mensili per il mantenimento della figlia fino al Per_1
raggiungimento dell'autosufficienza economica di quest'ultima.
3. Confermare nella misura del 50% a carico di entrambi i coniugi il
contributo per le documentate spese straordinarie e delle spese affrontate da
per studio, vitto ed alloggio presso la sede universitaria, fino al Per_1
raggiungimento dell'autosufficienza economica della figlia.
4. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
pagina 4 di 5 Così deciso in Bolzano, il 05/02/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Günter Morandell Andrea Pappalardo
(firma digitale) (firma digitale)
pagina 5 di 5