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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/06/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
RG nr. 445/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Barbara Bortot Presidente dott. Paolo Talamo Giudice Relatore dott.ssa Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 21/06/2021 Da (p. IVA Parte_1
P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avvocati Luciana Puppin e Ludovica Romano dell'Ufficio Legale interno e domicilio eletto in presso la sede dell' in , via Giustiniani n. 1 Pt_1 Pt_1 Parte appellante Contro
) Controparte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Margherita del foro di ed elettivamente domiciliata presso Pt_1 il suo studio in Albignasego (PD), via Roma n. 206/b, Parte appellata
*
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 196/2021 resa dal Tribunale di Padova in data 20.04.2021, pubblicata in pari data e notificata in data 24.05.2021.
In punto: Opposizione a decreto ingiuntivo. Monetizzazione ferie non godute.
*
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
1. In via preliminare: concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza;
2. In via principale: in totale riforma dell'impugnata sentenza, accogliere le domande formulate in ricorso;
3. In subordine: contenere l'eventuale condanna nei limiti di quanto effettivamente provato nonché in base a conteggi effettuati con modalità di calcolo correte.
4. Spese e competenze legali di entrambi i gradi del giudizio interamente rifusi.
Per parte appellata: Nel merito: Rigettarsi il proposto appello e tutte le domande ivi svolte dall'appellante in quanto infondate, confermandosi l'impugnata sentenza n. 196/2021 emessa dal
1 Tribunale di Padova in data 20.4.2021 nella causa rubricata al R.G. 1221/2020. Spese di lite di entrambi i gradi di giudizio interamente rifuse.
*
MOTIVAZIONE
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Padova, in funzione di giudice unico del lavoro, rigettava l'opposizione proposta dall' Parte_2
(d'ora in poi, per brevità, avverso il decreto
[...] Pt_3 ingiuntivo n. 354/2020, del 05.05.2020, portante la somma di euro 16.095,76 oltre accessori, ottenuto in proprio favore della parte qui appellata
[...]
. CP_1
1.1. La già dipendente dell' con la qualifica di infermiera a CP_1 Pt_3 tempo indeterminato dal 29.10.1979 fino alla data delle dimissioni (31.12.2018), presentate in data 19.10.2018 per aver raggiunto i requisiti per godere della pensione di anzianità (pur non avendo compiuto 65 anni) – aveva infatti richiesto l'emissione del suddetto decreto ingiuntivo così al fine di conseguire la monetizzazione di 172 giorni1 di ferie maturati e non goduti nel corso dell'intero rapporto di lavoro.
1.2. Al suddetto decreto ingiuntivo aveva quindi fatto opposizione AOUP ad avviso della quale i giorni di ferie residui non potevano essere fruiti entro la data di cessazione del rapporto per via del termine di preavviso di due mesi;
tale termine rendeva impossibile la materiale fruizione atteso che la CP_1 nel corso del 2018 fruiva di 118 giorni di ferie e 4 giorni di riposo di festività soppresse a fronte di un maturato totale di 294 giorni (294 – 118 – 4 = 172).
1.3. Il giudice di prime cure, nel rigettare l'opposizione, statuiva che l' Pt_3
<non ha assolto all'onere di provare di avere informato adeguatamente il lavoratore del suo diritto alle ferie e della possibilità di perderlo, ove non ne avesse fruito;
non ha assolto all'onere di provare di avere formalmente invitato il lavoratore a richiedere le ferie, non alla fine del rapporto, ma in un tempo che consentisse la realizzazione della finalità di ricostituzione delle energie fisiche e psichiche che è propria delle ferie. Il datore di lavoro si è limitato a riversare sulla lavoratrice la responsabilità di non avere mai chiesto le ferie durante il rapporto;
in ciò contraddetto dalla lavoratrice che ha allegato non solo di avere più volte richiesto le ferie, ma di essersi resa disponibile addirittura a cederle ad altri dipendenti, a titolo gratuito, senza ottenere risposta>>.
2 Nel dettaglio, il Tribunale di Padova richiamava, in primo luogo, la disciplina delle ferie così come prevista dall'art. 5, DL 95/2012 (convertito con modificazione nella legge n. 135/2012) afferente al personale delle PP.AA. Tale disposizione prevede che il dipendente debba fruire obbligatoriamente di ferie, riposi e permessi, senza possibilità di ricevere compensi sostitutivi, nemmeno in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Evidenziava, tuttavia, che la Corte costituzionale con sentenza n. 95/2016 aveva chiarito che la suddetta disposizione non escludeva il diritto del lavoratore ad ottenere un risarcimento nel caso in cui non avesse potuto godere delle ferie per cause a lui non imputabili, sottolineando come la giurisprudenza nazionale – sia della Corte di Cassazione che del Consiglio di Stato – riconoscesse al lavoratore il diritto all'indennità anche in assenza di esplicite previsioni contrattuali, confermando la natura risarcitoria di tale diritto.
A fortiori, il giudice richiamava giurisprudenza unionale intervenuta ulteriormente a rafforzare tale impostazione;
difatti, la CGUE affermava che il diritto alle ferie annuali retribuite era un diritto fondamentale del lavoratore, sancito all'art. 7 della direttiva 2003/88 e dall'art. 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'UE. Secondo la Corte Europea non è compatibile con il suddetto art. 7 una normativa nazionale che preveda la perdita automatica del diritto delle ferie annuali retribuite senza verificare se il lavoratore sia stato effettivamente messo in condizione di esercitare tale diritto. La CGUE ha, inoltre, precisato che il datore di lavoro ha l'obbligo di informare in modo chiaro e tempestivo il dipendente della possibilità di fruire delle ferie e che l'onere della prova di ciò grava sul datore di lavoro stesso;
sicché, se quest'ultimo non dimostra di aver fatto tutto il necessario affinché il lavoratore possa esercitare il proprio diritto, lo stesso conserva il diritto ad un'indennità finanziaria per le ferie non godute, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
In punto poi di quantum domandato e contestato dall' il giudice Pt_3 patavino affermava che <le ferie non sono state godute a quella data e sono state trascinate sino alla conclusione del rapporto, onde appare corretto la quantificazione effettuata sulla base dell'ultimo valore utile per la loro fruizione>>; in tal modo confermando come la somma riconosciuta in favore della avesse CP_1 natura risarcitoria.
3 In conclusione, il Tribunale di Padova confermava il decreto ingiuntivo opposto n. 354/2020 del 05.05.2020 pari ad euro 16.095,76 oltre accessori, condannando l' al pagamento delle spese di lite. Pt_3
2. Avverso la sentenza di primo grado la proponeva appello con tre Pt_3 motivi di gravame.
2.1. Con il primo motivo di appello contestava la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado riteneva che l'odierno appellante non avesse assolto all'onere probatorio in ordine all'informativa al dipendente sul diritto alle ferie e sulla possibilità di perdere tale diritto. Evidenziava come il giudice non avesse tenuto conto delle allegazioni della dipendente e dei documenti prodotti nonché del fatto che la lavoratrice era informata del diritto alle ferie e di ciò che ne conseguiva.
Nei fatti, la riteneva che la on aveva mai dedotto di non Pt_3 CP_1 essere stata a conoscenza della disciplina delle ferie e della sua eventuale perdita in caso di cessazione del rapporto di lavoro, poiché la stessa affermava di non averle potuto godere per via della carenza di organico. Inoltre, precisava che la stessa ra a conoscenza del numero delle giornate CP_1 di ferie residue essendo rilevabile, da ciascun dipendente, per il tramite dell'area personale del sito internet aziendale, a lei ben noti, per via del ruolo di Coordinatrice.
Riteneva che il giudice di primo grado aveva ignorato, così errando, la richiesta istruttoria afferente alla prova testimoniale nonché aveva omesso di considerare, ai fini della decisione, anche il doc. 2 depositato dalla resistente – lettera del 15.10.2018 avente ad oggetto cessazione dal servizio – ove la lavoratrice dichiarava espressamente di essere a conoscenza dell'obbligo di effettuare le ferie ex art. 33 CCNL di riferimento, nonché, ai sensi dell'art. 5, c. 8, d.l. 95/2012. D'altronde, la stessa dichiarava che nel periodo maggio/giugno 2018 prendeva accordi con la propria responsabile, dott.ssa per smaltire il maggior numero di ferie possibile entro la Parte_4 data di cessazione del servizio.
2.2. Con il secondo motivo di appello, contestava la decisione del primo giudice che aveva ritenuto non assolto l'onere probatorio da parte dalla di avere formalmente invitato il lavoratore a richiedere le ferie, onere Pt_3 della prova che incombe su quest'ultimo. Rilevava come il Tribunale avesse
4 fatto pedissequa applicazione dei principi sanciti dalle tre pronunce della CGUE, richiamate in sentenza, senza adattarli al caso in esame.
Richiamava sul punto giurisprudenza di legittimità in ordine alla prova, rilevando che non veniva dato per assodato la sussistenza di eccezionali esigente di servizio o causa di forza maggiore, come richiamati dall'orientamento giurisprudenziale, tali da impedire alla lavoratrice il godimento delle ferie, ribadendo, ulteriormente, l'effettivo numero di ferie residue e il ruolo di coordinatrice ricoperta dalla lavoratrice.
2.3. Con il terzo motivo di appello, la sopramenzionata contestava Pt_1 la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui riteneva che l' si Pt_3 sarebbe limitata a riversare sulla a responsabilità di non avere mai CP_1 chiesto le ferie durante il rapporto.
L'odierno appellante evidenziava di essere a conoscenza che, se da un lato, non esiste un divieto assoluto di monetizzazione delle ferie, dall'altro lato, non si poteva interpretate la normativa in termini di imporre, al datore di lavoro, la monetizzazione delle ferie residue, senza, tra l'altro, la corretta valutazione nel caso concreto e della posizione della Di certo, l'AUOP non si limitava CP_1
a riversare sulla lavoratrice la responsabilità di non aver chiesto le ferie poichè l'Amministrazione non era stata edotta che la fruizione delle ferie della lavoratrice fosse stata interrotta e che avrebbe comportato problemi organizzativi.
Quanto alle c.d. ferie solidali, istituto disciplinato dall'art. 24 d.lgs. n. 151/2015, rammentava che la cessione delle ferie richiedeva la sussistenza di specifici presupposti, sottolineando che il CCNL di riferimento individua in modo specifico le modalità di applicazione dello stesso;
nel caso in esame, risultava evidente, come ammesso anche dalla che all'interno CP_1 dell'Ente non vi erano dipendenti che avessero formulato tale richiesta;
ne conseguiva, quindi, che non poteva imputarsi la responsabilità al datore di lavoro per il fatto che l'appellata non aveva potuto cedere le ferie.
In ultimo, con riferimento allo specifico contenuto della normativa in vigore osservava che l'intera sentenza si basava su presupposti errati poiché non considerava la normativa nazionale e contrattuale, né spiegava in modo adeguato perchè si fosse deciso di disattenderne le disposizioni.
Sul punto, richiamava circolari applicative del emanate in relazione all'art. 5, c. 8, d.l. 95/2012 evidenziando che, nel caso di specie, non risultava
5 alcuna richiesta di ferie non accolta, né alcun atto formale con data certa antecedente la cessazione del rapporto di lavoro che attestasse l'impossibilità di far fruire le ferie alla dipendente. Richiamava, altresì, nota del Dipartimento della Funzione Pubblica, in ordine alle ulteriori indicazioni ai fini della definizione dell'esatta portata e delle corrette modalità applicative della disciplina sulla monetizzazione delle ferie maturate e non godute.
Concludeva, pertanto, che nella fattispecie in esame non si ravvisava alcuna anomalia o imprevedibilità nella conclusione del rapporto lavorativo con l' tale da consentire la monetizzazione delle ferie. Pt_3
3. Parte appellata, costituendosi ritualmente, contesta radicalmente le affermazioni della rilevando che sia le pronunce della CGUE – Pt_3 richiamante nella sentenza impugnata – che l'argomentazione del giudice di primo grado ponevano l'accento sul fatto che la lavoratrice avesse effettivamente avuto la possibilità di fruire delle ferie residue maturate.
In particolare, la dimostrava come non era mai stata posta nelle CP_1 condizioni di godere in modo effettivo delle ferie maturate sia perché svolgeva orario lavorativo che superava i limiti consentiti del normale servizio sia perché vi era una difficoltà a smaltire le ferie accumulate nel corso degli anni a causa della carenza di personale, situazione ben conosciuta dall' come Pt_3 era, inoltre, ben noto all'Azienda, i giorni di ferie arretrati della con CP_1 la quale si confrontava mensilmente. Ad ogni buon conto, richiamava la lettera del Prof. nella quale veniva evidenziato come le esigenze di Per_1 servizio erano ben note all' Pt_3
Quanto alla non ammissione delle istanze istruttorie, le stesse non avrebbero dimostrato nulla circa l'effettività del godimento delle ferie da parte della lavoratrice.
3.1. Sul secondo motivo d'appello, richiamando la formulazione dell'art. 36 Cost., evidenziava come l' aveva il dovere di adoperarsi per permettere Pt_3 alla i usufruire delle ferie, dimostrandolo di averlo fatto;
osservava CP_1 come anche la giurisprudenza europea – richiamata dal giudice di primo grado
– riconoscesse l'onere della prova in capo al datore di lavoro tenuto conto, peraltro, del c.d. principio del primato del diritto dell'Unione europea;
richiamava sul punto giurisprudenza di legittimità che ribadiva chiaramente come l'onere della prova spettasse al datore di lavoro.
6 Contestava quanto sostenuto dall' ovvero che nel caso in esame non Pt_3 esistesse questo obbligo, dato che l'appellata, in qualità di coordinatrice, gestiva le ferie di tutto il reparto, comprese le proprie;
se da un lato, il ruolo di coordinatrice comportava una certa autonomia anche nella gestione delle ferie, dall'altro lato, tale autonomia non era illimitata. Difatti, stante la sussistenza di numero fattori esterni che potevano influenzare concretamente la possibilità di fruire delle ferie, l aveva sempre il dovere di invitare formarmele la Pt_3 lavoratrice a prendere le ferie e, se necessario, collocala in ferie d'ufficio, ferma restando l'onere di dimostrare di averlo fatto. Dunque, la responsabilità di garantire effettivamente tale diritto ricadeva, quindi, sul datore di lavoro.
Ribadiva che la veva, ad ogni modo, dimostrato l'impossibilità di CP_1 godere delle ferie e della situazione di carenza di personale nella UOC Puerperio.
3.2. Per quel che concerne, invece, il terzo motivo di appello, l'appellante riteneva illegittima l'applicazione della normativa in punto di monetizzazione delle ferie da parte del giudice di primo grado. Di diverso avviso la CP_1 che condividendo quanto statuito dal primo giudice, affermava, nuovamente, che il mancato godimento delle ferie residue, per causa a lei non imputabile (e non dipendente da una sua scelta strategica), era imputabile esclusivamente all' la quale non aveva provveduto ad attivarsi, o meglio, ad invitare la Pt_3 lavoratrice di godere delle ferie.
Sullo specifico contenuto della normativa in vigore, specificava che il giudice di primo grado analizzava la normativa di riferimento e la sentenza della Corte Costituzionale e, una volta constatato che il caso concreto rientrava in tale ipotesi, riconosceva alla lavoratrice la tutela risarcitoria per i 172 giorni di ferie non goduti. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, anche le disposizioni del CCNL di riferimento confermavano la possibilità di monetizzare le ferie in caso di cessazione del rapporto di lavoro, purché l'impossibilità di fruirle non fosse imputabile al dipendente.
4. La causa subiva una serie di rinvii d'ufficio per esigenze organizzative del ruolo (cfr. decreti datati 17.10.2022, 30.05.2023, 23.04.2024 e 14.01.2025) ed è stata definitivamente trattata e decisa all'udienza del 05/06/2025 dalla Corte d'Appello di Venezia, come da dispositivo in atti.
*****
7 5. L'appello è infondato e, come tale, deve essere rigettato per le dirimenti ragioni che seguono, con quanto da ciò necessariamente consegue in punto liquidazione delle spese di lite a carico della parte appellante soccombente.
6. Concordano le parti, evidentemente condividendo le stesse valutazioni del giudice di prime cure allorquando richiama, riportandoli, i principii operanti in materia, sulle regole alle quali è necessario fare riferimento al fine della soluzione della controversia.
Parte appellante, d'altronde, sviluppa tre motivi di appello che hanno quale comune denominatore quello di contestare la sentenza appellata per non avere, secondo parte appellante, fatto il giudice di prime cure corretta applicazione dei principii di diritto dallo stesso giudicante enunciati.
6.1. I suddetti principii – che anche l'odierno Collegio conosce ed ai quali ritiene di doversi adeguare - possono essere qui ricordati mediante rimando a recente pronuncia di legittimità.
Si tratta di pronuncia che, posto che parte appellante sottolinea il ruolo di rilevanza organizzativa assegnato alla nasce da vicenda nella quale CP_1 si discuteva delle ferie non godute da un dirigente.
La dirigente certamente non era e, tuttavia, pare al Collegio utile CP_1 richiamare il seguente precedente di legittimità a mente del quale <Il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie, pur se accompagnato da obblighi previsti dalla contrattazione collettiva di comunicazione al datore di lavoro della pianificazione delle attività e dei riposi, non comporta la perdita del diritto, alla cessazione del rapporto, all'indennità sostitutiva delle ferie se il datore di lavoro non dimostra di avere, in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto, formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di avere assicurato altresì che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso il diritto del dirigente di struttura complessa alla monetizzazione, pur a fronte di un accumulo esorbitante di ferie non godute ed un'accertata situazione di "endemica" insufficienza di organico, senza verificare la condotta del datore di lavoro ed i rapporti tra insufficienza di organico, non imputabile al lavoratore, e necessità di assicurare la prosecuzione del servizio)>> (cass. civ. 18140/2022). Trattasi di indirizzo successivamente ribadito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 9982/2024 secondo cui <Il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie non comporta la perdita del diritto alla relativa indennità
8 sostitutiva alla cessazione del rapporto, a meno che la parte datoriale non dimostri di avere, nell'esercizio dei propri doveri di vigilanza, invitato formalmente il lavoratore alla fruizione del periodo di riposo, assicurando l'efficienza del servizio a cui il dirigente è preposto durante il godimento del congedo. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'insufficienza della mera sollecitazione datoriale alla fruizione delle ferie, se il godimento delle stesse è reso impossibile dalle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro, come nel caso del susseguirsi di contratti a termine con scadenza molto breve che non consentono la programmazione del periodo di riposo)>>.
Ben possibile è quindi affermare, anche perché le stesse parti in giudizio lo sostengono, che è il datore di lavoro a dover dar prova di avere messo il lavoratore nelle condizioni di godere le ferie.
6.2. Posto quanto, seppur in estrema sintesi, in diritto, è pacifico che la è andata in pensione (potendolo fare, avendo oltre 40 anni di CP_1 servizio) con una enorme quantità di giorni di ferie non godute (172 giorni).
È parimenti pacifico che la nel corso dell'ultimo anno di servizio
CP_1 ha fruito (la quantità è ragguardevole così da risultare per certi versi anomala) di 122 giorni di ferie;
anomalia che rende più che credibile che la
CP_1 benché abbia formalmente annunciato il proprio pensionamento (per la data del 31/12/2018) a metà ottobre 2018, avesse pre-avvertito l'ufficio preposto alla gestione del personale dell'appellante di quanto sarebbe accaduto e, quindi, del proprio pensionamento a fine anno e della necessità di smaltimento delle ferie. Ciò è tanto vero che è parimenti pacifico che la vesse chiesto di cedere ad altri colleghi almeno parte del proprio
CP_1 monte ore di ferie. Fatti quelli appena adesso ricordati che confermano come la vesse invitato la direzione aziendale a farle fruire le ferie residue.
CP_1
Parimenti assodato, e certamente non spiegate dall'appellante le ragioni di altrettanta anomalia, è poi che la a fine anno 2017, aveva maturato CP_1 ferie arretrate in misura superiore a 260 giorni.
6.3. Ora, alla luce dei suddetti fatti certi, i capitoli di prova orale proposti dall'appellante si palesano evidentemente inidonei a dar dimostrazione dell'invito da parte del datore di lavoro alla lavoratrice a prendere le ferie;
tali capitoli di prova parimenti non dimostrano – vista anche la documentazione di cui subito in appresso si dirà - che la sia stata posta nelle CP_1 condizioni – in ragione della concreta situazione organizzativa dell'Ente - di
9 prendere ferie senza lasciare sguarnita la posizione para-direttiva che l'Amministrazione nella presente sede giudiziale le attribuisce.
Questo, infatti, il primo dei due capitoli di prova proposti dall'appellante:
<1) Vero che delle n. 172 giornate di ferie residue della signora n. 32 giornate CP_1 erano state maturate nel corso dell'anno 2018, mentre le restanti giornate, pari a n. 144, erano state maturate nel corso degli anni dal 2012 (novembre) al 2017, come risulta dal doc. 2 che si rammostra al teste>>.
Un simile capitolo di prova, ove confermato, a ben vedere avvalorerebbe la tesi, sostenuta dalla dell'inadempimento dell'Amministrazione la CP_1 quale avrebbe, come in effetti ha, consentito che la lavoratrice giungesse ad inizio anno 2018 con un residuo ferie (tolte le 32 giornate maturate nel corso dell'anno 2018) pari a n. 263 giorni, portandosele dietro dall'anno 2012 per poi, via via, incrementarlo.
Quindi il capitolo di prova, non solo non dimostrerebbe, ove confermato, quello che, alla luce di quanto si è sopra detto in diritto, dovrebbe provare, bensì confermerebbe la fondatezza delle tesi di parte appellata.
Questo il secondo capitolo di prova: <2) Vero che il numero di giornate di ferie residue è rilevabile da ogni dipendente tramite l'accesso alla propria area personale (Angolo del Dipendente) oltreché tramite la consultazione - sempre dall'Angolo del Dipendente - del cartellino presenze elaborato dall'Azienda ogni mese>>.
Il capitolo, ove confermato, nulla di rilevante proverebbe, essendo peraltro pacifico che la lavoratrice ben poteva ricostruire – ed ha in effetti ricostruito - il proprio credito giornaliero di ferie. In ogni caso il capitolo non dimostra ciò che dovrebbe provare, ovvero che il datore di lavoro ha imposto alla lavoratrice di andare in ferie.
I due capitoli di prova, nel loro complesso, e così pure la documentazione dimessa dall'appellante, nulla dicono in ordine alla effettiva possibilità per la i godere delle ferie. CP_1
6.4. Anzi, a ben vedere, la documentazione che parte appellante valorizza – si veda in particolare il doc. 4 – consente di affermare esattamente il contrario di ciò che l'appellante sostiene, ben potendosi ricavare dalla stessa documentazione che la è stata costretta, in più occasioni, ad CP_1 interrompere le ferie per esigenze di servizio. Ed infatti il dirigente dell'unità operativa (ostetricia) entro la quale operava la ha predisposto CP_1
10 (evidentemente non su impulso della lavoratrice, bensì del datore di lavoro) una propria relazione – che ha inviato all'ufficio del personale dopo che la aveva stragiudizialmente richiesto quanto poi riconosciutole dal CP_1
Tribunale di Padova con l'opposto decreto ingiuntivo – con la quale confermava che alla ra stata inibita la fruizione delle ferie. CP_1
6.5. Pertanto, concludendo, le prove tutte, nel loro complesso, confermano in modo univoco che l'amministrazione ha volutamente impedito alla CP_1 di fruire delle ferie prima di andare in pensione non consentendole di smaltire il monte ore accumulato.
7. L'appello deve quindi essere rigettato con quanto da ciò necessariamente discende in punto liquidazione delle spese che possono essere regolate, in base alla previsione del DM 55/2014 e successive modificazioni, secondo valori medi di scaglione (€ 5.201-26.000) tenuto conto del valore di controversia e del fatto che nel presente grado di giudizio non si è resa necessaria alcuna attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
11 - condanna parte appellante a rifondere in favore dell'appellata le spese di lite da queste sostenute, a tale titolo liquidando la complessiva somma di € 3.966,00, oltre a spese generali e ad accessori di legge (iva e cpa).
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 5 giugno 2025.
Il Consigliere estensore dott. Paolo Talamo
La Presidente dott.ssa Barbara Bortot
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 N. 144 giorni di ferie anno precedente (28 giorni anno 2017, 28 giorni anno 2016, 28 giorni anno 2015, 28 giorni anno 2014 e 28 giorni anno 2013 e 4 giorni anno 2012) e 28 giorni anno 2018.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Barbara Bortot Presidente dott. Paolo Talamo Giudice Relatore dott.ssa Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 21/06/2021 Da (p. IVA Parte_1
P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avvocati Luciana Puppin e Ludovica Romano dell'Ufficio Legale interno e domicilio eletto in presso la sede dell' in , via Giustiniani n. 1 Pt_1 Pt_1 Parte appellante Contro
) Controparte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Margherita del foro di ed elettivamente domiciliata presso Pt_1 il suo studio in Albignasego (PD), via Roma n. 206/b, Parte appellata
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Oggetto: appello avverso la sentenza n. 196/2021 resa dal Tribunale di Padova in data 20.04.2021, pubblicata in pari data e notificata in data 24.05.2021.
In punto: Opposizione a decreto ingiuntivo. Monetizzazione ferie non godute.
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CONCLUSIONI
Per parte appellante:
1. In via preliminare: concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza;
2. In via principale: in totale riforma dell'impugnata sentenza, accogliere le domande formulate in ricorso;
3. In subordine: contenere l'eventuale condanna nei limiti di quanto effettivamente provato nonché in base a conteggi effettuati con modalità di calcolo correte.
4. Spese e competenze legali di entrambi i gradi del giudizio interamente rifusi.
Per parte appellata: Nel merito: Rigettarsi il proposto appello e tutte le domande ivi svolte dall'appellante in quanto infondate, confermandosi l'impugnata sentenza n. 196/2021 emessa dal
1 Tribunale di Padova in data 20.4.2021 nella causa rubricata al R.G. 1221/2020. Spese di lite di entrambi i gradi di giudizio interamente rifuse.
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MOTIVAZIONE
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Padova, in funzione di giudice unico del lavoro, rigettava l'opposizione proposta dall' Parte_2
(d'ora in poi, per brevità, avverso il decreto
[...] Pt_3 ingiuntivo n. 354/2020, del 05.05.2020, portante la somma di euro 16.095,76 oltre accessori, ottenuto in proprio favore della parte qui appellata
[...]
. CP_1
1.1. La già dipendente dell' con la qualifica di infermiera a CP_1 Pt_3 tempo indeterminato dal 29.10.1979 fino alla data delle dimissioni (31.12.2018), presentate in data 19.10.2018 per aver raggiunto i requisiti per godere della pensione di anzianità (pur non avendo compiuto 65 anni) – aveva infatti richiesto l'emissione del suddetto decreto ingiuntivo così al fine di conseguire la monetizzazione di 172 giorni1 di ferie maturati e non goduti nel corso dell'intero rapporto di lavoro.
1.2. Al suddetto decreto ingiuntivo aveva quindi fatto opposizione AOUP ad avviso della quale i giorni di ferie residui non potevano essere fruiti entro la data di cessazione del rapporto per via del termine di preavviso di due mesi;
tale termine rendeva impossibile la materiale fruizione atteso che la CP_1 nel corso del 2018 fruiva di 118 giorni di ferie e 4 giorni di riposo di festività soppresse a fronte di un maturato totale di 294 giorni (294 – 118 – 4 = 172).
1.3. Il giudice di prime cure, nel rigettare l'opposizione, statuiva che l' Pt_3
<non ha assolto all'onere di provare di avere informato adeguatamente il lavoratore del suo diritto alle ferie e della possibilità di perderlo, ove non ne avesse fruito;
non ha assolto all'onere di provare di avere formalmente invitato il lavoratore a richiedere le ferie, non alla fine del rapporto, ma in un tempo che consentisse la realizzazione della finalità di ricostituzione delle energie fisiche e psichiche che è propria delle ferie. Il datore di lavoro si è limitato a riversare sulla lavoratrice la responsabilità di non avere mai chiesto le ferie durante il rapporto;
in ciò contraddetto dalla lavoratrice che ha allegato non solo di avere più volte richiesto le ferie, ma di essersi resa disponibile addirittura a cederle ad altri dipendenti, a titolo gratuito, senza ottenere risposta>>.
2 Nel dettaglio, il Tribunale di Padova richiamava, in primo luogo, la disciplina delle ferie così come prevista dall'art. 5, DL 95/2012 (convertito con modificazione nella legge n. 135/2012) afferente al personale delle PP.AA. Tale disposizione prevede che il dipendente debba fruire obbligatoriamente di ferie, riposi e permessi, senza possibilità di ricevere compensi sostitutivi, nemmeno in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Evidenziava, tuttavia, che la Corte costituzionale con sentenza n. 95/2016 aveva chiarito che la suddetta disposizione non escludeva il diritto del lavoratore ad ottenere un risarcimento nel caso in cui non avesse potuto godere delle ferie per cause a lui non imputabili, sottolineando come la giurisprudenza nazionale – sia della Corte di Cassazione che del Consiglio di Stato – riconoscesse al lavoratore il diritto all'indennità anche in assenza di esplicite previsioni contrattuali, confermando la natura risarcitoria di tale diritto.
A fortiori, il giudice richiamava giurisprudenza unionale intervenuta ulteriormente a rafforzare tale impostazione;
difatti, la CGUE affermava che il diritto alle ferie annuali retribuite era un diritto fondamentale del lavoratore, sancito all'art. 7 della direttiva 2003/88 e dall'art. 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'UE. Secondo la Corte Europea non è compatibile con il suddetto art. 7 una normativa nazionale che preveda la perdita automatica del diritto delle ferie annuali retribuite senza verificare se il lavoratore sia stato effettivamente messo in condizione di esercitare tale diritto. La CGUE ha, inoltre, precisato che il datore di lavoro ha l'obbligo di informare in modo chiaro e tempestivo il dipendente della possibilità di fruire delle ferie e che l'onere della prova di ciò grava sul datore di lavoro stesso;
sicché, se quest'ultimo non dimostra di aver fatto tutto il necessario affinché il lavoratore possa esercitare il proprio diritto, lo stesso conserva il diritto ad un'indennità finanziaria per le ferie non godute, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
In punto poi di quantum domandato e contestato dall' il giudice Pt_3 patavino affermava che <le ferie non sono state godute a quella data e sono state trascinate sino alla conclusione del rapporto, onde appare corretto la quantificazione effettuata sulla base dell'ultimo valore utile per la loro fruizione>>; in tal modo confermando come la somma riconosciuta in favore della avesse CP_1 natura risarcitoria.
3 In conclusione, il Tribunale di Padova confermava il decreto ingiuntivo opposto n. 354/2020 del 05.05.2020 pari ad euro 16.095,76 oltre accessori, condannando l' al pagamento delle spese di lite. Pt_3
2. Avverso la sentenza di primo grado la proponeva appello con tre Pt_3 motivi di gravame.
2.1. Con il primo motivo di appello contestava la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado riteneva che l'odierno appellante non avesse assolto all'onere probatorio in ordine all'informativa al dipendente sul diritto alle ferie e sulla possibilità di perdere tale diritto. Evidenziava come il giudice non avesse tenuto conto delle allegazioni della dipendente e dei documenti prodotti nonché del fatto che la lavoratrice era informata del diritto alle ferie e di ciò che ne conseguiva.
Nei fatti, la riteneva che la on aveva mai dedotto di non Pt_3 CP_1 essere stata a conoscenza della disciplina delle ferie e della sua eventuale perdita in caso di cessazione del rapporto di lavoro, poiché la stessa affermava di non averle potuto godere per via della carenza di organico. Inoltre, precisava che la stessa ra a conoscenza del numero delle giornate CP_1 di ferie residue essendo rilevabile, da ciascun dipendente, per il tramite dell'area personale del sito internet aziendale, a lei ben noti, per via del ruolo di Coordinatrice.
Riteneva che il giudice di primo grado aveva ignorato, così errando, la richiesta istruttoria afferente alla prova testimoniale nonché aveva omesso di considerare, ai fini della decisione, anche il doc. 2 depositato dalla resistente – lettera del 15.10.2018 avente ad oggetto cessazione dal servizio – ove la lavoratrice dichiarava espressamente di essere a conoscenza dell'obbligo di effettuare le ferie ex art. 33 CCNL di riferimento, nonché, ai sensi dell'art. 5, c. 8, d.l. 95/2012. D'altronde, la stessa dichiarava che nel periodo maggio/giugno 2018 prendeva accordi con la propria responsabile, dott.ssa per smaltire il maggior numero di ferie possibile entro la Parte_4 data di cessazione del servizio.
2.2. Con il secondo motivo di appello, contestava la decisione del primo giudice che aveva ritenuto non assolto l'onere probatorio da parte dalla di avere formalmente invitato il lavoratore a richiedere le ferie, onere Pt_3 della prova che incombe su quest'ultimo. Rilevava come il Tribunale avesse
4 fatto pedissequa applicazione dei principi sanciti dalle tre pronunce della CGUE, richiamate in sentenza, senza adattarli al caso in esame.
Richiamava sul punto giurisprudenza di legittimità in ordine alla prova, rilevando che non veniva dato per assodato la sussistenza di eccezionali esigente di servizio o causa di forza maggiore, come richiamati dall'orientamento giurisprudenziale, tali da impedire alla lavoratrice il godimento delle ferie, ribadendo, ulteriormente, l'effettivo numero di ferie residue e il ruolo di coordinatrice ricoperta dalla lavoratrice.
2.3. Con il terzo motivo di appello, la sopramenzionata contestava Pt_1 la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui riteneva che l' si Pt_3 sarebbe limitata a riversare sulla a responsabilità di non avere mai CP_1 chiesto le ferie durante il rapporto.
L'odierno appellante evidenziava di essere a conoscenza che, se da un lato, non esiste un divieto assoluto di monetizzazione delle ferie, dall'altro lato, non si poteva interpretate la normativa in termini di imporre, al datore di lavoro, la monetizzazione delle ferie residue, senza, tra l'altro, la corretta valutazione nel caso concreto e della posizione della Di certo, l'AUOP non si limitava CP_1
a riversare sulla lavoratrice la responsabilità di non aver chiesto le ferie poichè l'Amministrazione non era stata edotta che la fruizione delle ferie della lavoratrice fosse stata interrotta e che avrebbe comportato problemi organizzativi.
Quanto alle c.d. ferie solidali, istituto disciplinato dall'art. 24 d.lgs. n. 151/2015, rammentava che la cessione delle ferie richiedeva la sussistenza di specifici presupposti, sottolineando che il CCNL di riferimento individua in modo specifico le modalità di applicazione dello stesso;
nel caso in esame, risultava evidente, come ammesso anche dalla che all'interno CP_1 dell'Ente non vi erano dipendenti che avessero formulato tale richiesta;
ne conseguiva, quindi, che non poteva imputarsi la responsabilità al datore di lavoro per il fatto che l'appellata non aveva potuto cedere le ferie.
In ultimo, con riferimento allo specifico contenuto della normativa in vigore osservava che l'intera sentenza si basava su presupposti errati poiché non considerava la normativa nazionale e contrattuale, né spiegava in modo adeguato perchè si fosse deciso di disattenderne le disposizioni.
Sul punto, richiamava circolari applicative del emanate in relazione all'art. 5, c. 8, d.l. 95/2012 evidenziando che, nel caso di specie, non risultava
5 alcuna richiesta di ferie non accolta, né alcun atto formale con data certa antecedente la cessazione del rapporto di lavoro che attestasse l'impossibilità di far fruire le ferie alla dipendente. Richiamava, altresì, nota del Dipartimento della Funzione Pubblica, in ordine alle ulteriori indicazioni ai fini della definizione dell'esatta portata e delle corrette modalità applicative della disciplina sulla monetizzazione delle ferie maturate e non godute.
Concludeva, pertanto, che nella fattispecie in esame non si ravvisava alcuna anomalia o imprevedibilità nella conclusione del rapporto lavorativo con l' tale da consentire la monetizzazione delle ferie. Pt_3
3. Parte appellata, costituendosi ritualmente, contesta radicalmente le affermazioni della rilevando che sia le pronunce della CGUE – Pt_3 richiamante nella sentenza impugnata – che l'argomentazione del giudice di primo grado ponevano l'accento sul fatto che la lavoratrice avesse effettivamente avuto la possibilità di fruire delle ferie residue maturate.
In particolare, la dimostrava come non era mai stata posta nelle CP_1 condizioni di godere in modo effettivo delle ferie maturate sia perché svolgeva orario lavorativo che superava i limiti consentiti del normale servizio sia perché vi era una difficoltà a smaltire le ferie accumulate nel corso degli anni a causa della carenza di personale, situazione ben conosciuta dall' come Pt_3 era, inoltre, ben noto all'Azienda, i giorni di ferie arretrati della con CP_1 la quale si confrontava mensilmente. Ad ogni buon conto, richiamava la lettera del Prof. nella quale veniva evidenziato come le esigenze di Per_1 servizio erano ben note all' Pt_3
Quanto alla non ammissione delle istanze istruttorie, le stesse non avrebbero dimostrato nulla circa l'effettività del godimento delle ferie da parte della lavoratrice.
3.1. Sul secondo motivo d'appello, richiamando la formulazione dell'art. 36 Cost., evidenziava come l' aveva il dovere di adoperarsi per permettere Pt_3 alla i usufruire delle ferie, dimostrandolo di averlo fatto;
osservava CP_1 come anche la giurisprudenza europea – richiamata dal giudice di primo grado
– riconoscesse l'onere della prova in capo al datore di lavoro tenuto conto, peraltro, del c.d. principio del primato del diritto dell'Unione europea;
richiamava sul punto giurisprudenza di legittimità che ribadiva chiaramente come l'onere della prova spettasse al datore di lavoro.
6 Contestava quanto sostenuto dall' ovvero che nel caso in esame non Pt_3 esistesse questo obbligo, dato che l'appellata, in qualità di coordinatrice, gestiva le ferie di tutto il reparto, comprese le proprie;
se da un lato, il ruolo di coordinatrice comportava una certa autonomia anche nella gestione delle ferie, dall'altro lato, tale autonomia non era illimitata. Difatti, stante la sussistenza di numero fattori esterni che potevano influenzare concretamente la possibilità di fruire delle ferie, l aveva sempre il dovere di invitare formarmele la Pt_3 lavoratrice a prendere le ferie e, se necessario, collocala in ferie d'ufficio, ferma restando l'onere di dimostrare di averlo fatto. Dunque, la responsabilità di garantire effettivamente tale diritto ricadeva, quindi, sul datore di lavoro.
Ribadiva che la veva, ad ogni modo, dimostrato l'impossibilità di CP_1 godere delle ferie e della situazione di carenza di personale nella UOC Puerperio.
3.2. Per quel che concerne, invece, il terzo motivo di appello, l'appellante riteneva illegittima l'applicazione della normativa in punto di monetizzazione delle ferie da parte del giudice di primo grado. Di diverso avviso la CP_1 che condividendo quanto statuito dal primo giudice, affermava, nuovamente, che il mancato godimento delle ferie residue, per causa a lei non imputabile (e non dipendente da una sua scelta strategica), era imputabile esclusivamente all' la quale non aveva provveduto ad attivarsi, o meglio, ad invitare la Pt_3 lavoratrice di godere delle ferie.
Sullo specifico contenuto della normativa in vigore, specificava che il giudice di primo grado analizzava la normativa di riferimento e la sentenza della Corte Costituzionale e, una volta constatato che il caso concreto rientrava in tale ipotesi, riconosceva alla lavoratrice la tutela risarcitoria per i 172 giorni di ferie non goduti. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, anche le disposizioni del CCNL di riferimento confermavano la possibilità di monetizzare le ferie in caso di cessazione del rapporto di lavoro, purché l'impossibilità di fruirle non fosse imputabile al dipendente.
4. La causa subiva una serie di rinvii d'ufficio per esigenze organizzative del ruolo (cfr. decreti datati 17.10.2022, 30.05.2023, 23.04.2024 e 14.01.2025) ed è stata definitivamente trattata e decisa all'udienza del 05/06/2025 dalla Corte d'Appello di Venezia, come da dispositivo in atti.
*****
7 5. L'appello è infondato e, come tale, deve essere rigettato per le dirimenti ragioni che seguono, con quanto da ciò necessariamente consegue in punto liquidazione delle spese di lite a carico della parte appellante soccombente.
6. Concordano le parti, evidentemente condividendo le stesse valutazioni del giudice di prime cure allorquando richiama, riportandoli, i principii operanti in materia, sulle regole alle quali è necessario fare riferimento al fine della soluzione della controversia.
Parte appellante, d'altronde, sviluppa tre motivi di appello che hanno quale comune denominatore quello di contestare la sentenza appellata per non avere, secondo parte appellante, fatto il giudice di prime cure corretta applicazione dei principii di diritto dallo stesso giudicante enunciati.
6.1. I suddetti principii – che anche l'odierno Collegio conosce ed ai quali ritiene di doversi adeguare - possono essere qui ricordati mediante rimando a recente pronuncia di legittimità.
Si tratta di pronuncia che, posto che parte appellante sottolinea il ruolo di rilevanza organizzativa assegnato alla nasce da vicenda nella quale CP_1 si discuteva delle ferie non godute da un dirigente.
La dirigente certamente non era e, tuttavia, pare al Collegio utile CP_1 richiamare il seguente precedente di legittimità a mente del quale <Il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie, pur se accompagnato da obblighi previsti dalla contrattazione collettiva di comunicazione al datore di lavoro della pianificazione delle attività e dei riposi, non comporta la perdita del diritto, alla cessazione del rapporto, all'indennità sostitutiva delle ferie se il datore di lavoro non dimostra di avere, in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto, formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di avere assicurato altresì che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso il diritto del dirigente di struttura complessa alla monetizzazione, pur a fronte di un accumulo esorbitante di ferie non godute ed un'accertata situazione di "endemica" insufficienza di organico, senza verificare la condotta del datore di lavoro ed i rapporti tra insufficienza di organico, non imputabile al lavoratore, e necessità di assicurare la prosecuzione del servizio)>> (cass. civ. 18140/2022). Trattasi di indirizzo successivamente ribadito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 9982/2024 secondo cui <Il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie non comporta la perdita del diritto alla relativa indennità
8 sostitutiva alla cessazione del rapporto, a meno che la parte datoriale non dimostri di avere, nell'esercizio dei propri doveri di vigilanza, invitato formalmente il lavoratore alla fruizione del periodo di riposo, assicurando l'efficienza del servizio a cui il dirigente è preposto durante il godimento del congedo. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'insufficienza della mera sollecitazione datoriale alla fruizione delle ferie, se il godimento delle stesse è reso impossibile dalle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro, come nel caso del susseguirsi di contratti a termine con scadenza molto breve che non consentono la programmazione del periodo di riposo)>>.
Ben possibile è quindi affermare, anche perché le stesse parti in giudizio lo sostengono, che è il datore di lavoro a dover dar prova di avere messo il lavoratore nelle condizioni di godere le ferie.
6.2. Posto quanto, seppur in estrema sintesi, in diritto, è pacifico che la è andata in pensione (potendolo fare, avendo oltre 40 anni di CP_1 servizio) con una enorme quantità di giorni di ferie non godute (172 giorni).
È parimenti pacifico che la nel corso dell'ultimo anno di servizio
CP_1 ha fruito (la quantità è ragguardevole così da risultare per certi versi anomala) di 122 giorni di ferie;
anomalia che rende più che credibile che la
CP_1 benché abbia formalmente annunciato il proprio pensionamento (per la data del 31/12/2018) a metà ottobre 2018, avesse pre-avvertito l'ufficio preposto alla gestione del personale dell'appellante di quanto sarebbe accaduto e, quindi, del proprio pensionamento a fine anno e della necessità di smaltimento delle ferie. Ciò è tanto vero che è parimenti pacifico che la vesse chiesto di cedere ad altri colleghi almeno parte del proprio
CP_1 monte ore di ferie. Fatti quelli appena adesso ricordati che confermano come la vesse invitato la direzione aziendale a farle fruire le ferie residue.
CP_1
Parimenti assodato, e certamente non spiegate dall'appellante le ragioni di altrettanta anomalia, è poi che la a fine anno 2017, aveva maturato CP_1 ferie arretrate in misura superiore a 260 giorni.
6.3. Ora, alla luce dei suddetti fatti certi, i capitoli di prova orale proposti dall'appellante si palesano evidentemente inidonei a dar dimostrazione dell'invito da parte del datore di lavoro alla lavoratrice a prendere le ferie;
tali capitoli di prova parimenti non dimostrano – vista anche la documentazione di cui subito in appresso si dirà - che la sia stata posta nelle CP_1 condizioni – in ragione della concreta situazione organizzativa dell'Ente - di
9 prendere ferie senza lasciare sguarnita la posizione para-direttiva che l'Amministrazione nella presente sede giudiziale le attribuisce.
Questo, infatti, il primo dei due capitoli di prova proposti dall'appellante:
<1) Vero che delle n. 172 giornate di ferie residue della signora n. 32 giornate CP_1 erano state maturate nel corso dell'anno 2018, mentre le restanti giornate, pari a n. 144, erano state maturate nel corso degli anni dal 2012 (novembre) al 2017, come risulta dal doc. 2 che si rammostra al teste>>.
Un simile capitolo di prova, ove confermato, a ben vedere avvalorerebbe la tesi, sostenuta dalla dell'inadempimento dell'Amministrazione la CP_1 quale avrebbe, come in effetti ha, consentito che la lavoratrice giungesse ad inizio anno 2018 con un residuo ferie (tolte le 32 giornate maturate nel corso dell'anno 2018) pari a n. 263 giorni, portandosele dietro dall'anno 2012 per poi, via via, incrementarlo.
Quindi il capitolo di prova, non solo non dimostrerebbe, ove confermato, quello che, alla luce di quanto si è sopra detto in diritto, dovrebbe provare, bensì confermerebbe la fondatezza delle tesi di parte appellata.
Questo il secondo capitolo di prova: <2) Vero che il numero di giornate di ferie residue è rilevabile da ogni dipendente tramite l'accesso alla propria area personale (Angolo del Dipendente) oltreché tramite la consultazione - sempre dall'Angolo del Dipendente - del cartellino presenze elaborato dall'Azienda ogni mese>>.
Il capitolo, ove confermato, nulla di rilevante proverebbe, essendo peraltro pacifico che la lavoratrice ben poteva ricostruire – ed ha in effetti ricostruito - il proprio credito giornaliero di ferie. In ogni caso il capitolo non dimostra ciò che dovrebbe provare, ovvero che il datore di lavoro ha imposto alla lavoratrice di andare in ferie.
I due capitoli di prova, nel loro complesso, e così pure la documentazione dimessa dall'appellante, nulla dicono in ordine alla effettiva possibilità per la i godere delle ferie. CP_1
6.4. Anzi, a ben vedere, la documentazione che parte appellante valorizza – si veda in particolare il doc. 4 – consente di affermare esattamente il contrario di ciò che l'appellante sostiene, ben potendosi ricavare dalla stessa documentazione che la è stata costretta, in più occasioni, ad CP_1 interrompere le ferie per esigenze di servizio. Ed infatti il dirigente dell'unità operativa (ostetricia) entro la quale operava la ha predisposto CP_1
10 (evidentemente non su impulso della lavoratrice, bensì del datore di lavoro) una propria relazione – che ha inviato all'ufficio del personale dopo che la aveva stragiudizialmente richiesto quanto poi riconosciutole dal CP_1
Tribunale di Padova con l'opposto decreto ingiuntivo – con la quale confermava che alla ra stata inibita la fruizione delle ferie. CP_1
6.5. Pertanto, concludendo, le prove tutte, nel loro complesso, confermano in modo univoco che l'amministrazione ha volutamente impedito alla CP_1 di fruire delle ferie prima di andare in pensione non consentendole di smaltire il monte ore accumulato.
7. L'appello deve quindi essere rigettato con quanto da ciò necessariamente discende in punto liquidazione delle spese che possono essere regolate, in base alla previsione del DM 55/2014 e successive modificazioni, secondo valori medi di scaglione (€ 5.201-26.000) tenuto conto del valore di controversia e del fatto che nel presente grado di giudizio non si è resa necessaria alcuna attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
11 - condanna parte appellante a rifondere in favore dell'appellata le spese di lite da queste sostenute, a tale titolo liquidando la complessiva somma di € 3.966,00, oltre a spese generali e ad accessori di legge (iva e cpa).
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 5 giugno 2025.
Il Consigliere estensore dott. Paolo Talamo
La Presidente dott.ssa Barbara Bortot
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 N. 144 giorni di ferie anno precedente (28 giorni anno 2017, 28 giorni anno 2016, 28 giorni anno 2015, 28 giorni anno 2014 e 28 giorni anno 2013 e 4 giorni anno 2012) e 28 giorni anno 2018.