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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/11/2025, n. 11322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11322 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Anna Maria La Marra,dopo il deposito delle note di trattazione scritta ex art 127 ter cpc ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.5975/2025 promossa
DA
Parte_1
Con l'avvocato DI GIACOMO STEFANO
RICORRENTE
CONTRO
CP_1
Con l'avvocato GIORDANO CRISTIANA
RESISTENTE
Conclusioni : come in atti
OGGETTO: indebito
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente , titolare di pensione di inabilità ex art 12 legge 118/71 dal 17.7.2020, ha agito in giudizio per far accertare e dichiarare non dovuta la somma di euro 22.905,95 richiesta dall'insp a titolo di indebito per aver percepito a titolo di maggiorazione sociale un importo maggiore del dovuto
, con condanna dell'istituto alla restituzione delle somme trattenute sulla suddetta pensione . Ha dedotto, sostanzialmente, di non aver superato i limiti reddituali previsti e, comunque pur volendo ritenere fondata la pretesa l'importo richiesto sarebbe irripetibile stante la buona fede ovvero il regolare e tempestivo invio della dichiarazione dei redditi. Pervie argomentazioni in diritto concludeva come sopra.
CP_ L si è costituito ed ha contestato in fatto ed in diritto il ricorso chiedendone il rigetto.
Dopo il deposito delle note di trattazione scritta ex art 127 ter cpc, la causa, istruita documentalmente, è stata decisa con sentenza .
La domanda è fondata e, va, pertanto accolta. Va premesso - in punto di ordine logico di trattazione delle questioni poste dalle parti - che la controversia può essere decisa facendo applicazione del principio processuale della ragione più liquida, in base al quale "la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre e cioè, in particolare, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. Tale regola generale è pacifica anche nella giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui "Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre" (Cassazione civile sez. 6^ 28 maggio 2014 n. 12002; Cassazione civile SS.UU. 8 maggio 2014 n. 9936).
Tanto premesso, va osservato che l'eccezione di irripetibilità del debito sollevata da parte ricorrente , indipendentemente dall'effettivo superamento del reddito nel periodo in contestazione è fondata .
E' documentato che la ricorrente, titolare di pensione di inabilità ex art 12 legge 118/71 dal CP_ 17.7.2020, abbia ricevuto dall' la richiesta di restituzione, della somma di euro 22.905,95 per asserito superamento dei limiti reddituali dal mese di gennaio 2022 al mese di luglio 2024 . Si legge all'uopo nella suindicata comunicazione “ …la sua pensione n……è stata ricalcolate dal 1.1.2021 sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2021……..pertanto da gennaio 2022 a CP_ luglio 2024 sulla prestazione ………cat invciv l' ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro 22.905,95.
Com'è noto, la Suprema corte è intervenuta più volte anche di recente in materia di indebito assistenziale determinato da sopravvenuta carenza del requisito reddituale ed ha chiarito il principio secondo cui "… in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine di dolo comprovato" (cfr. Cass. n. 26036/19). E ancora i giudici di legittimità hanno anche affermato che "L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno dei presupposti del beneficio)" (cfr. Cass. n. 28771/2018).
Ebbene in applicazione dei suesposti principi, deve osservarsi che nel caso di specie, il preteso indebito azionato dall' è in concreto irripetibile, dovendosi escludere che sussista il dolo della CP_1 parte rispetto alla circostanza del superamento dei requisiti reddituali, tenuto conto del fatto che in ogni caso il preteso superamento poteva essere verificato in virtù delle dichiarazioni dei redditi (730) che l' poteva acquisire agevolmente risultando trasmesse all'Agenzia dell'Entrate. Infatti, parte CP_1 ricorrente ha documentato di aver presentato le denunce dei redditi per gli anni in contestazione , poste alla base del presunto superamento del limite reddituale, con la conseguenza che il preteso indebito è riconducibile ad errore dell' non accompagnato da dolo della ricorrente. CP_1
Tanto premesso il ricorso va accolto .
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo .
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, sezione lavoro, definitivamente pronunciando così provvede: accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'irripetibilità dell'indebito di € 22.905,95 di cui al CP_ provvedimento del 30.9.2024 con conseguente annullamento della stessa ed esclusione del diritto dell' a procedere al recupero del suddetto indebito e con condanna alla restituzione degli CP_1 importi eventualmente trattenuti dall' a tale titolo;
CP_2
condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese CP_1 processuali in favore della ricorrente , che liquida in € 2500,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario
Roma 8 novembre 2025
Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Anna Maria La Marra,dopo il deposito delle note di trattazione scritta ex art 127 ter cpc ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.5975/2025 promossa
DA
Parte_1
Con l'avvocato DI GIACOMO STEFANO
RICORRENTE
CONTRO
CP_1
Con l'avvocato GIORDANO CRISTIANA
RESISTENTE
Conclusioni : come in atti
OGGETTO: indebito
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente , titolare di pensione di inabilità ex art 12 legge 118/71 dal 17.7.2020, ha agito in giudizio per far accertare e dichiarare non dovuta la somma di euro 22.905,95 richiesta dall'insp a titolo di indebito per aver percepito a titolo di maggiorazione sociale un importo maggiore del dovuto
, con condanna dell'istituto alla restituzione delle somme trattenute sulla suddetta pensione . Ha dedotto, sostanzialmente, di non aver superato i limiti reddituali previsti e, comunque pur volendo ritenere fondata la pretesa l'importo richiesto sarebbe irripetibile stante la buona fede ovvero il regolare e tempestivo invio della dichiarazione dei redditi. Pervie argomentazioni in diritto concludeva come sopra.
CP_ L si è costituito ed ha contestato in fatto ed in diritto il ricorso chiedendone il rigetto.
Dopo il deposito delle note di trattazione scritta ex art 127 ter cpc, la causa, istruita documentalmente, è stata decisa con sentenza .
La domanda è fondata e, va, pertanto accolta. Va premesso - in punto di ordine logico di trattazione delle questioni poste dalle parti - che la controversia può essere decisa facendo applicazione del principio processuale della ragione più liquida, in base al quale "la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre e cioè, in particolare, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. Tale regola generale è pacifica anche nella giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui "Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre" (Cassazione civile sez. 6^ 28 maggio 2014 n. 12002; Cassazione civile SS.UU. 8 maggio 2014 n. 9936).
Tanto premesso, va osservato che l'eccezione di irripetibilità del debito sollevata da parte ricorrente , indipendentemente dall'effettivo superamento del reddito nel periodo in contestazione è fondata .
E' documentato che la ricorrente, titolare di pensione di inabilità ex art 12 legge 118/71 dal CP_ 17.7.2020, abbia ricevuto dall' la richiesta di restituzione, della somma di euro 22.905,95 per asserito superamento dei limiti reddituali dal mese di gennaio 2022 al mese di luglio 2024 . Si legge all'uopo nella suindicata comunicazione “ …la sua pensione n……è stata ricalcolate dal 1.1.2021 sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2021……..pertanto da gennaio 2022 a CP_ luglio 2024 sulla prestazione ………cat invciv l' ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro 22.905,95.
Com'è noto, la Suprema corte è intervenuta più volte anche di recente in materia di indebito assistenziale determinato da sopravvenuta carenza del requisito reddituale ed ha chiarito il principio secondo cui "… in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine di dolo comprovato" (cfr. Cass. n. 26036/19). E ancora i giudici di legittimità hanno anche affermato che "L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno dei presupposti del beneficio)" (cfr. Cass. n. 28771/2018).
Ebbene in applicazione dei suesposti principi, deve osservarsi che nel caso di specie, il preteso indebito azionato dall' è in concreto irripetibile, dovendosi escludere che sussista il dolo della CP_1 parte rispetto alla circostanza del superamento dei requisiti reddituali, tenuto conto del fatto che in ogni caso il preteso superamento poteva essere verificato in virtù delle dichiarazioni dei redditi (730) che l' poteva acquisire agevolmente risultando trasmesse all'Agenzia dell'Entrate. Infatti, parte CP_1 ricorrente ha documentato di aver presentato le denunce dei redditi per gli anni in contestazione , poste alla base del presunto superamento del limite reddituale, con la conseguenza che il preteso indebito è riconducibile ad errore dell' non accompagnato da dolo della ricorrente. CP_1
Tanto premesso il ricorso va accolto .
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo .
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, sezione lavoro, definitivamente pronunciando così provvede: accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'irripetibilità dell'indebito di € 22.905,95 di cui al CP_ provvedimento del 30.9.2024 con conseguente annullamento della stessa ed esclusione del diritto dell' a procedere al recupero del suddetto indebito e con condanna alla restituzione degli CP_1 importi eventualmente trattenuti dall' a tale titolo;
CP_2
condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese CP_1 processuali in favore della ricorrente , che liquida in € 2500,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario
Roma 8 novembre 2025
Il Giudice